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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/12/2025, n. 4737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4737 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11470 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa AU ZA,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11470/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. PUTIGNANO NICOLA Parte_1 Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CASTELLANETA CP_1 IR Resistente
Oggetto: assegno di assistenza personale continuativa;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 20.09.2024, l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver ottenuto il ripristino della rendita per malattia professionale (“mesotelioma pleurico”) nella misura del 100% a decorrere dalla visita di revisione del 1° agosto 2018, così come riconosciuto in virtù di sentenza del Tribunale di Bari n. 1386/2022, depositata il 10 maggio 2022, e di aver, pertanto, vanamente presentato in data 08.01.2023 domanda amministrativa volta a conseguire il ripristino (pure) dell'assegno a titolo di assistenza personale continuativa, revocato in occasione della visita di revisione dell'agosto 2018, ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. ACCERTARE e DICHIARARE, nei confronti dell , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, ed in favore del ricorrente, la sussistenza nonché la permanenza del requisito sanitario costitutivo dell'assistenza personale continuativa prevista dagli artt. 66, n. 3, e 76 del D.P.R. n. 1124/1965, a far data dal 1°.08.2018 e/o da diversa decorrenza ritenuta equa e di giustizia, con conseguente diritto al ripristino della prestazione a titolo di APC;
2. per l'effetto CONDANNARE l , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento in favore del ricorrente dell'assegno a titolo di assistenza personale continuativa prevista dagli artt. 66, n. 3, e 76 del D.P.R. n. 1124/1965, a far data dal 1°.08.2018 e/o da diversa decorrenza ritenuta equa e di giustizia;
oltre i ratei maturati e maturandi, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza sino al soddisfo;
”, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
L' , ritualmente costituitosi, ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione del diritto CP_1 all'assegno personale continuativo a far tempo dal 1° agosto 2023 per essere decorso il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 112 D.P.R. n. 1124/1965 tra la data della revoca della prestazione dell'assegno personale continuativo (1 agosto 2018) e la domanda amministrativa di ripristino del 8 gennaio 2023; ha segnalato, peraltro, come la domanda di ripristino di detto assegno non fosse stata formulata neppure in occasione del precedente ricorso giudiziario incardinato al fine di ottenere il ripristino della rendita nella misura del 100%. In ogni caso, ha chiesto il rigetto del ricorso, sul presupposto della correttezza della propria valutazione, non ricorrendo i requisiti postulati per beneficiare della provvidenza in discorso.
* Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti.
Com'è noto, l'assegno per assistenza personale continuativa è previsto dall'art. 76 del DPR n. 1124/1965 che così dispone: “nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3 e, per gli infortuni sul lavoro nonché per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, nei casi di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella, nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile di lire duecentocinquantamila per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo all'integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata in luogo di ricovero con onere a carico dell'Istituto assicuratore o di altri enti. L'assegno è erogato anche nel caso in cui l'assistenza sia effettuata da un familiare e non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da enti pubblici. In caso di cumulo è consentita l'opzione tra i vari assegni da parte dei beneficiari”.
L'allegato 3 richiamato dagli artt. 76 e 218 D.P.R. n. 1124/1965 indica le patologie che legittimano la richiesta dell'assegno in questione:”'1) Riduzione dell'acutezza visiva, tale da permettere soltanto il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino (30 cm.) o più grave;
2) Perdita di nove dita delle mani, compresi i due pollici;
3) Lesioni del sistema nervoso centrale che abbiano prodotto paralisi totale flaccida dei due arti inferiori;
4) Amputazione bilaterale degli arti inferiori: a) di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro all'altezza del collo del piede o al di sopra;
b) all'altezza del collo del piede o al di sopra, quando sia impossibile l'applicazione di protesi;
5) Perdita di una mano e di ambedue i piedi, anche se sia possibile l'applicazione di protesi;
6) Perdita
2 di un arto superiore e di un arto inferiore;
a) sopra il terzo inferiore, rispettivamente, del braccio e della coscia;
b) sopra il terzo inferiore, rispettivamente, dell'avambraccio e della coscia;
7) Alterazioni delle facoltà mentali che apportino gravi e profondi perturbamenti alla vita organica e sociale;
8) Malattie o infermità che rendono necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.”.
Ciò premesso, nel caso di specie, a seguito di visita medica di revisione espletata il 1 agosto 2018 l' riscontrava un miglioramento dello stato invalidante del ricorrente, avendo accertato la CP_1 sussistenza di una lesione nella misura indennizzabile del 90% in luogo del 100% riconosciuto in precedenza. Conseguentemente l' comunicava alla parte ricorrente la riduzione del grado di CP_2 menomazione dal 100% al 90%, a decorrere dal 01.08.2018, disponendo, altresì, la revoca dell'assegno per assistenza personale continuativa.
Tanto premesso, in corso di causa, è stata disposta CTU, dalla quale è emerso che “A seguito analitico esame dell'evoluzione dell'affezione neoplastica nel caso specifico di Parte_1
con progressiva significativa compromissione funzionale si riscontrano i requisiti di
[...] cui all'allegato 3 del DPR 1124/1965 utili a beneficiare dell'APC- assegno per assistenza personale continuativa con riferimento adeguatamente personalizzato e contestualizzato alla generica dizione
“Menomazioni che rendano necessaria la quasi continua degenza a letto” con decorrenza retrodatabile alla data 1.8.2018. Il mesotelioma è caratterizzato da aggressività e resistenza ai trattamenti chemioterapici e radioterapici. Essendo una malattia poco chemio e radiosensibile, le scelte terapeutiche per lo stadio metastatico sono scarse. La radioterapia è utilizzata prevalentemente a scopo di palliazione. Con trattamento multimodale (chirurgia + chemioterapia + radioterapia) in pazienti selezionati con istotipo epitelioide, la sopravvivenza può arrivare anche a 30-36 mesi o più ed inoltre in alcuni pazienti con diagnosi effettuata a meno di 65 anni si riscontrano sopravvivenze anche superiori ai 3- 5 anni come nel caso in argomento di con diagnosi luglio 2013 di Parte_1
“Mesotelioma epitelioide” della pleura destra, con intervento chirurgico di pleurectomia parietale, mediastinica diaframmatica con exeresi del nervo frenico con paralisi diaframmatica. Seguivano 3cicli di CHT e RT adiuvante in 5 frazioni complicata da polmonite attinica. Nell'ottobre 2014 ricovero presso la UO di Pneumologia del Policlinico, per “Embolia polmonare, trombosi venosa profonda all'arto inferiore destro e polmonite attinica post radioterapia”, terapia anticoagulante ( alleg 6 A-B). Considerando che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di definire una valutazione anche retrospettiva del decorso dell'affezione sulla scorta di acquisizioni documentali probatorie, lo status performance di è Parte_1 valutabile retrospettivamente con grado di malattia molto grave sulla base di riscontro di diagnosi per immagini TC torace 4.6.2018 che evidenziava Parte_2 segnatamente formazioni nodulari diffuse, perdita volume emitorace destro ( alleg 7) con successivo documentato ulteriore incremento progressivo dimensionale nodulare diffuso, adenopatie ascellari, mediastiniche, retroxifoidee e rilevante ascite sovra-sotto mesocolica ( alleg 9 Part A-D), ed altresì prove di funzionalità respiratoria 12.1.2018 dr P. ( Parte_3 Per_1 alleg 10) indicative di quadro misto di grado severo con necessità di ossigenoterapia per desaturazione significativa da minimo sforzo. La retrodatabilità alla data 1.8.2018 dello status performance con significativo Indice di Karnofsky relativamente alla scala delle capacità fisiche residue conseguenti all'affezione neoplastica ed al suo trattamento per cui era da considerare gravemente malato ed erano Parte_1 necessarie misure intensive di sostegno alla vita è altresì supportata dalle ripetute valutazioni della Commissione Medico Legale date varie 4.10.2013/2.11.2016/9.12.2019 di invalido con totale CP_3 e permanente inabilità lavorativa 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani, con conclusivo esonero da eventuali visite di revisione ( copia verbali in alleg 5 A-E).”.
3 Sicché, il CTU ha concluso che “Il ricorrente è affetto dalla malattia Parte_1 'Mesotelioma Pleurico Epiteliomorfo, sottoposto (2013) ad intervento chirurgico di pleurectomia parietale destra, diaframmatica e mediastinica ed a cicli di CHT e RT con successivi episodi di embolia polmonare e TVP all'arto inferiore destro, polmonite attinica post radioterapia e deficit ventilatorio misto di grado severo con insufficienza respiratoria in O2-terapia e progressivo incremento volumetrico di tutte le sedi di malattia con ricorrente versamento ascitico'. A seguito analitico esame dell'evoluzione dell'affezione neoplastica nel caso specifico di con progressiva significativa compromissione funzionale delle Parte_1 capacità fisiche residue risultano riscontrabili i requisiti utili a beneficiare dell'APC- assegno per assistenza personale continuativa con riferimento adeguatamente personalizzato e contestualizzato alla generica dizione di cui all'allegato 3 del DPR 1124/1965 “Menomazioni che rendano necessaria la quasi continua degenza a letto” con decorrenza retrodatabile alla data 1.8.2018.”.
Il CTU, dopo accurato esame clinico e alla luce della documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che la condizione sanitaria del ricorrente soddisfi i requisiti di cui all'art. 76 del DPR n. 1124/1965 per beneficiare dell'assegno per assistenza personale continuativa (con decorrenza retrodatabile sino al 01.08.2018).
Ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali e che possono dirsi immuni da vizi logici o contraddizioni, dovendosi, inoltre, rilevare che i procuratori delle parti non hanno prospettato ulteriori elementi di valutazione tali da validamente ed efficacemente contrastare le conclusioni peritali.
Tuttavia, con riferimento alla decorrenza della prestazione, deve osservarsi quanto segue.
Il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, recante il “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, all'art. 83 recita:
“La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile. La domanda di revisione deve essere presentata al l'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro. L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima. Se l'istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte ovvero l'infortunato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle relative contestazioni si applicano le disposizioni dell'art. 104. Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte ai fini del presente articolo dall'istituto assicuratore. In caso di rifiuto l'istituto assicuratore può disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa. Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione può essere richiesta o disposta solo dopo trascorso un anno dalla data dei l'infortunio e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita;
ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore di un anno dalla precedente. Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio.
4 Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungano il minimo per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità, l'assicurato stesso può chiedere all'Istituto assicuratore la liquidazione della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. In caso di revisione o di liquidazione a seguito di aggravamento, la misura della rendita d'inabilità è quella stabilita dalle tabelle in vigore al momento della revisione o della liquidazione a seguito di aggravamento.”.
L'art. 137 del D.P.R. cit. dispone che:
“La misura della rendita di inabilità da malattia professionale può essere riveduta su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento della attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile. La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze della malattia professionale e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro. Sulla predetta domanda l'Istituto assicuratore è tenuto a pronunciarsi entro novanta giorni dal ricevimento di essa. Se l'Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte ovvero l'assicurato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle relative contestazioni si applicano le disposizioni dello art. 104. Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte, ai fini del presente articolo, dall'istituto assicuratore. In caso di rifiuto, l'istituto assicuratore può disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa. La prima revisione può essere richiesta o disposta dopo che siano trascorsi sei mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea, ovvero, qualora non sussista tale inabilità, dopo che sia trascorsi) un anno dalla data di manifestazione della malattia professionale. Ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore ad un anno dalla precedente, mentre l'ultima può aversi soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita. La relativa domanda deve essere proposta, a pena, di decadenza, non oltre un anno dalla scadenza del termine di quindici anni di cui al comma precedente.”.
Il richiamato art. 104 prevede che:
“L'infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l'Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennità o non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea o sull'inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'Istituto assicuratore, comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell , precisando, nel caso in cui si tratti di inabilità CP_2 permanente, la misura di indennità, che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda. Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l'infortunato può convenire in giudizio l'Istituto assicuratore avanti l'autorità giudiziaria.
5 Qualora il termine di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 102 decorra senza che l'istituto assicuratore abbia fatto all'infortunato le comunicazioni in essi previste, si applica la disposizione del comma precedente.”.
Ciò posto, deve rilevarsi la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' , potendo CP_1 mutuarsi le considerazioni espresse dalla sentenza n. 80/1971 della Corte Costituzionale in ordine alla affermata applicabilità della prescrizione triennale anche alla fattispecie di aggravamento, secondo cui: “L'art. 112, comma primo, fa decorrere il triennio dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia>, riferendosi espressamente all'ipotesi di azione diretta a conseguire le prestazioni assicurative. Ma considera pure l'ipotesi in relazione alla quale l'attuale questione viene prospettata e cioè quella della prescrizione del diritto alla revisione della rendita permanente a seguito di aggravamento della malattia. Ora, considerato che, secondo un orientamento giurisprudenziale a cui aderisce anche l' , e soprattutto dopo la anzidetta CP_1 dichiarazione di incostituzionalità parziale, la norma sostanzialmente dispone che il ripetuto termine comincia a decorrere dalla data in cui si verifichi il fatto costitutivo del diritto, la Corte è dell'avviso che, derivando il diritto alla revisione della rendita dall'aggravamento della malattia, il relativo termine decorre dalla data in cui (entro dieci anni dalla manifestazione della malattia) si produce tale aggravamento.”.
Del resto, - in fattispecie in cui nel giudizio di appello era stata ravvisata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione triennale D.P.R. n. 1124 del 1965, ex art. 112 eccepita dall' in quanto l'art. 112 CP_1 cit. era stato ritenuto estraneo alla materia della revisione della rendita già accordata, per essere applicabile la prescrizione ordinaria decennale - la Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. lav., 23/10/2018, n. 26817) ha osservato: “4. Per quanto attiene alla eccepita prescrizione deve ritenersi fondata la tesi dell che vuole applicabile, anche nella fattispecie in esame, la prescrizione CP_1 triennale di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112. Tale norma stabilisce che "l'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale".
Pur in mancanza di un esplicito enunciato legislativo in tema individuazione del termine di prescrizione in caso di revisione della rendita già concessa, sembra al Collegio preferibile ritenere che l'azione proposta dall'assicurato nella presente fattispecie, con cui egli contesta la riduzione della misura della rendita percepita a seguito della revisione disposta dall opponendosi al
CP_1 provvedimento definitivo di rigetto del ricorso amministrativo dallo stesso instaurato, sia pur sempre riconducibile ad una domanda volta ad ottenere una prestazione dall' in una certa misura o,
CP_1 comunque, essa rappresenta, in definitiva, la prosecuzione dell'iniziale richiesta di riconoscimento della rendita per la malattia professionale, con una certa percentuale, sul presupposto che la pretesa dell di ridurne la misura per intervenuti miglioramenti sia infondata. Deve sottolinearsi che
CP_1 oggetto della revisione è sul piano fattuale il grado di riduzione dell'integrità psicofisica e sul piano giuridico il provvedimento di determinazione della misura della rendita ovvero il provvedimento che, accertato il nesso causale con un infortunio sul lavoro o malattia professionale, determina i postumi permanenti, anche in misura negativa o inferiore al minimo indennizzabile;
la domanda di revisione deve indicare la percentuale invalidante che l'assicurato contrappone alla determinazione dell
CP_1
e deve essere corredata da certificato medico al pari di quella volta al riconoscimento iniziale della rendita.
Non vi sono ragioni per ritenere applicabile un termine prescrizionale diverso da quello triennale che vige in generale in capo all'assicurato per ottenere le prestazioni Inali. Detto termine ben potrebbe essere, comunque, applicato in via analogica considerato che sussiste, anche nel caso di
6 revisione della rendita, la medesima ratio che giustifica la previsione di un termine breve di prescrizione e che risiede nella necessità di un accertamento precoce delle circostanze di fatto necessarie per l'insorgenza del diritto o della sua misura, quali la natura della lesione ed il suo nesso causale con l'attività lavorativa e che sconsiglia, pertanto, il ricorso al più lungo termine di prescrizione ordinario decennale. Risulta del resto opportuno uniformare le varie fattispecie, anche al fine di eliminare incertezze applicative nonché di rispondere ad un'esigenza di certezza dei rapporti tra l'istituto assicuratore ed il titolare della rendita.
5. La Corte d'appello ha richiamato i principi enunciati da questa Corte nella sentenza SU n. 10839/2003. La citata pronuncia, chiamata a risolvere il contrasto in ordine al termine entro il quale l' era legittimato a procedere a revisione dei postumi permanenti derivanti da malattia CP_1 professionale, ha affermato, in primo luogo, la necessità del rispetto del termine di cui all'art. 137, u.c., sempre che i fatti si siano verificati entro il quindicennio dalla costituzione della rendita (o decennio in caso di infortunio), termine operante sia per l che per l'assicurato, con decorrenza CP_1 dal consolidamento della situazione all'esito del decorso di dieci o quindici anni.
In motivazione ha, altresì, affermato che, nell'ipotesi in cui il procedimento amministrativo di revisione, avviato su domanda dell'assicurato o iniziativa dell'Istituto, non giunga a compimento, non possa trovare applicazione il termine di prescrizione fissato dall'art. 112 citato.
6. E' da rilevarsi, tuttavia, il successivo affermarsi di un diverso orientamento di questa Corte (cfr sent. n. 9177/2010, n. 20009/2010, n. 1034/2014,n. 9731/2018) che, riallacciandosi a precedenti di questa Corte (cfr in particolare Cass. sent. n. 9011/2003), nonché della Corte Costituzionale (cfr sent. N. 80/1971), ha ritenuto, invece, applicabile anche in caso di revisione il termine triennale.
Con la citata Cass. n 9011/2003 si è, infatti, precisato che la scadenza del termine decennale o quindicennale non preclude la revisione della rendita "purché esercitata nel triennio dalla scadenza", fermo restando che l'aggravamento o il miglioramento devono essersi verificati entro il decennio dalla costituzione della rendita.
La Corte Costituzionale, con la sentenza citata, ha ritenuto infondata, "in relazione all'art. 38 Cost., comma 2, la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, comma 1, (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali), nella parte in cui determina la decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla revisione della rendita permanente a seguito di aggravamento della malattia: infatti - secondo peraltro il prevalente orientamento della giurisprudenza ed in aderenza alla parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale del cit. art. 112 effettuata con la sent. n. 116 del 1969 - tale norma va interpretata nel senso che il termine di prescrizione comincia a decorrere dalla data in cui sorga il diritto alla revisione, e cioè dalla data in cui si sia verificato l'aggravamento della malattia".
7. In adesione, pertanto, a detto più recente orientamento, richiamato dall , deve concludersi CP_2 per l'applicabilità del termine di prescrizione triennale anche nella fattispecie in esame di revisione della rendita percepita.” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 23/10/2018, n. 26817).
Per quanto esposto, sussistendo i requisiti di cui all'art. 76 del DPR n. 1124/1965, l' va CP_1 condannato alla corresponsione in favore della parte ricorrente dell'assegno per assistenza personale continuativa, con decorrenza dal 08.01.2023, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
In considerazione del ridimensionamento della pretesa attorea, si giustifica la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti nella misura di 1/2, mentre la restante parte va posta a carico
7 dell' e liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività CP_1 istruttoria svolta.
Le spese di CTU gravano definitivamente sull' . CP_1
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il CP_1 20.09.2024, così provvede:
- Accoglie il ricorso nei limiti e nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a beneficiare dell'assegno per assistenza personale continuativa, con decorrenza dal 08.01.2023, con condanna dell' alla corresponsione CP_1 del dovuto, con la predetta decorrenza, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
- Compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna l' alla rifusione in favore dei CP_1 ricorrenti della restante parte liquidata in € 1.350,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione.
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Bari, lì 11/12/2025
Il Giudice
AU ZA
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa AU ZA,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11470/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. PUTIGNANO NICOLA Parte_1 Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CASTELLANETA CP_1 IR Resistente
Oggetto: assegno di assistenza personale continuativa;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 20.09.2024, l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver ottenuto il ripristino della rendita per malattia professionale (“mesotelioma pleurico”) nella misura del 100% a decorrere dalla visita di revisione del 1° agosto 2018, così come riconosciuto in virtù di sentenza del Tribunale di Bari n. 1386/2022, depositata il 10 maggio 2022, e di aver, pertanto, vanamente presentato in data 08.01.2023 domanda amministrativa volta a conseguire il ripristino (pure) dell'assegno a titolo di assistenza personale continuativa, revocato in occasione della visita di revisione dell'agosto 2018, ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. ACCERTARE e DICHIARARE, nei confronti dell , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, ed in favore del ricorrente, la sussistenza nonché la permanenza del requisito sanitario costitutivo dell'assistenza personale continuativa prevista dagli artt. 66, n. 3, e 76 del D.P.R. n. 1124/1965, a far data dal 1°.08.2018 e/o da diversa decorrenza ritenuta equa e di giustizia, con conseguente diritto al ripristino della prestazione a titolo di APC;
2. per l'effetto CONDANNARE l , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento in favore del ricorrente dell'assegno a titolo di assistenza personale continuativa prevista dagli artt. 66, n. 3, e 76 del D.P.R. n. 1124/1965, a far data dal 1°.08.2018 e/o da diversa decorrenza ritenuta equa e di giustizia;
oltre i ratei maturati e maturandi, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza sino al soddisfo;
”, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
L' , ritualmente costituitosi, ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione del diritto CP_1 all'assegno personale continuativo a far tempo dal 1° agosto 2023 per essere decorso il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 112 D.P.R. n. 1124/1965 tra la data della revoca della prestazione dell'assegno personale continuativo (1 agosto 2018) e la domanda amministrativa di ripristino del 8 gennaio 2023; ha segnalato, peraltro, come la domanda di ripristino di detto assegno non fosse stata formulata neppure in occasione del precedente ricorso giudiziario incardinato al fine di ottenere il ripristino della rendita nella misura del 100%. In ogni caso, ha chiesto il rigetto del ricorso, sul presupposto della correttezza della propria valutazione, non ricorrendo i requisiti postulati per beneficiare della provvidenza in discorso.
* Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti.
Com'è noto, l'assegno per assistenza personale continuativa è previsto dall'art. 76 del DPR n. 1124/1965 che così dispone: “nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3 e, per gli infortuni sul lavoro nonché per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, nei casi di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella, nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile di lire duecentocinquantamila per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo all'integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata in luogo di ricovero con onere a carico dell'Istituto assicuratore o di altri enti. L'assegno è erogato anche nel caso in cui l'assistenza sia effettuata da un familiare e non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da enti pubblici. In caso di cumulo è consentita l'opzione tra i vari assegni da parte dei beneficiari”.
L'allegato 3 richiamato dagli artt. 76 e 218 D.P.R. n. 1124/1965 indica le patologie che legittimano la richiesta dell'assegno in questione:”'1) Riduzione dell'acutezza visiva, tale da permettere soltanto il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino (30 cm.) o più grave;
2) Perdita di nove dita delle mani, compresi i due pollici;
3) Lesioni del sistema nervoso centrale che abbiano prodotto paralisi totale flaccida dei due arti inferiori;
4) Amputazione bilaterale degli arti inferiori: a) di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro all'altezza del collo del piede o al di sopra;
b) all'altezza del collo del piede o al di sopra, quando sia impossibile l'applicazione di protesi;
5) Perdita di una mano e di ambedue i piedi, anche se sia possibile l'applicazione di protesi;
6) Perdita
2 di un arto superiore e di un arto inferiore;
a) sopra il terzo inferiore, rispettivamente, del braccio e della coscia;
b) sopra il terzo inferiore, rispettivamente, dell'avambraccio e della coscia;
7) Alterazioni delle facoltà mentali che apportino gravi e profondi perturbamenti alla vita organica e sociale;
8) Malattie o infermità che rendono necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.”.
Ciò premesso, nel caso di specie, a seguito di visita medica di revisione espletata il 1 agosto 2018 l' riscontrava un miglioramento dello stato invalidante del ricorrente, avendo accertato la CP_1 sussistenza di una lesione nella misura indennizzabile del 90% in luogo del 100% riconosciuto in precedenza. Conseguentemente l' comunicava alla parte ricorrente la riduzione del grado di CP_2 menomazione dal 100% al 90%, a decorrere dal 01.08.2018, disponendo, altresì, la revoca dell'assegno per assistenza personale continuativa.
Tanto premesso, in corso di causa, è stata disposta CTU, dalla quale è emerso che “A seguito analitico esame dell'evoluzione dell'affezione neoplastica nel caso specifico di Parte_1
con progressiva significativa compromissione funzionale si riscontrano i requisiti di
[...] cui all'allegato 3 del DPR 1124/1965 utili a beneficiare dell'APC- assegno per assistenza personale continuativa con riferimento adeguatamente personalizzato e contestualizzato alla generica dizione
“Menomazioni che rendano necessaria la quasi continua degenza a letto” con decorrenza retrodatabile alla data 1.8.2018. Il mesotelioma è caratterizzato da aggressività e resistenza ai trattamenti chemioterapici e radioterapici. Essendo una malattia poco chemio e radiosensibile, le scelte terapeutiche per lo stadio metastatico sono scarse. La radioterapia è utilizzata prevalentemente a scopo di palliazione. Con trattamento multimodale (chirurgia + chemioterapia + radioterapia) in pazienti selezionati con istotipo epitelioide, la sopravvivenza può arrivare anche a 30-36 mesi o più ed inoltre in alcuni pazienti con diagnosi effettuata a meno di 65 anni si riscontrano sopravvivenze anche superiori ai 3- 5 anni come nel caso in argomento di con diagnosi luglio 2013 di Parte_1
“Mesotelioma epitelioide” della pleura destra, con intervento chirurgico di pleurectomia parietale, mediastinica diaframmatica con exeresi del nervo frenico con paralisi diaframmatica. Seguivano 3cicli di CHT e RT adiuvante in 5 frazioni complicata da polmonite attinica. Nell'ottobre 2014 ricovero presso la UO di Pneumologia del Policlinico, per “Embolia polmonare, trombosi venosa profonda all'arto inferiore destro e polmonite attinica post radioterapia”, terapia anticoagulante ( alleg 6 A-B). Considerando che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di definire una valutazione anche retrospettiva del decorso dell'affezione sulla scorta di acquisizioni documentali probatorie, lo status performance di è Parte_1 valutabile retrospettivamente con grado di malattia molto grave sulla base di riscontro di diagnosi per immagini TC torace 4.6.2018 che evidenziava Parte_2 segnatamente formazioni nodulari diffuse, perdita volume emitorace destro ( alleg 7) con successivo documentato ulteriore incremento progressivo dimensionale nodulare diffuso, adenopatie ascellari, mediastiniche, retroxifoidee e rilevante ascite sovra-sotto mesocolica ( alleg 9 Part A-D), ed altresì prove di funzionalità respiratoria 12.1.2018 dr P. ( Parte_3 Per_1 alleg 10) indicative di quadro misto di grado severo con necessità di ossigenoterapia per desaturazione significativa da minimo sforzo. La retrodatabilità alla data 1.8.2018 dello status performance con significativo Indice di Karnofsky relativamente alla scala delle capacità fisiche residue conseguenti all'affezione neoplastica ed al suo trattamento per cui era da considerare gravemente malato ed erano Parte_1 necessarie misure intensive di sostegno alla vita è altresì supportata dalle ripetute valutazioni della Commissione Medico Legale date varie 4.10.2013/2.11.2016/9.12.2019 di invalido con totale CP_3 e permanente inabilità lavorativa 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani, con conclusivo esonero da eventuali visite di revisione ( copia verbali in alleg 5 A-E).”.
3 Sicché, il CTU ha concluso che “Il ricorrente è affetto dalla malattia Parte_1 'Mesotelioma Pleurico Epiteliomorfo, sottoposto (2013) ad intervento chirurgico di pleurectomia parietale destra, diaframmatica e mediastinica ed a cicli di CHT e RT con successivi episodi di embolia polmonare e TVP all'arto inferiore destro, polmonite attinica post radioterapia e deficit ventilatorio misto di grado severo con insufficienza respiratoria in O2-terapia e progressivo incremento volumetrico di tutte le sedi di malattia con ricorrente versamento ascitico'. A seguito analitico esame dell'evoluzione dell'affezione neoplastica nel caso specifico di con progressiva significativa compromissione funzionale delle Parte_1 capacità fisiche residue risultano riscontrabili i requisiti utili a beneficiare dell'APC- assegno per assistenza personale continuativa con riferimento adeguatamente personalizzato e contestualizzato alla generica dizione di cui all'allegato 3 del DPR 1124/1965 “Menomazioni che rendano necessaria la quasi continua degenza a letto” con decorrenza retrodatabile alla data 1.8.2018.”.
Il CTU, dopo accurato esame clinico e alla luce della documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che la condizione sanitaria del ricorrente soddisfi i requisiti di cui all'art. 76 del DPR n. 1124/1965 per beneficiare dell'assegno per assistenza personale continuativa (con decorrenza retrodatabile sino al 01.08.2018).
Ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali e che possono dirsi immuni da vizi logici o contraddizioni, dovendosi, inoltre, rilevare che i procuratori delle parti non hanno prospettato ulteriori elementi di valutazione tali da validamente ed efficacemente contrastare le conclusioni peritali.
Tuttavia, con riferimento alla decorrenza della prestazione, deve osservarsi quanto segue.
Il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, recante il “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, all'art. 83 recita:
“La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile. La domanda di revisione deve essere presentata al l'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro. L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima. Se l'istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte ovvero l'infortunato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle relative contestazioni si applicano le disposizioni dell'art. 104. Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte ai fini del presente articolo dall'istituto assicuratore. In caso di rifiuto l'istituto assicuratore può disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa. Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione può essere richiesta o disposta solo dopo trascorso un anno dalla data dei l'infortunio e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita;
ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore di un anno dalla precedente. Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio.
4 Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungano il minimo per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità, l'assicurato stesso può chiedere all'Istituto assicuratore la liquidazione della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. In caso di revisione o di liquidazione a seguito di aggravamento, la misura della rendita d'inabilità è quella stabilita dalle tabelle in vigore al momento della revisione o della liquidazione a seguito di aggravamento.”.
L'art. 137 del D.P.R. cit. dispone che:
“La misura della rendita di inabilità da malattia professionale può essere riveduta su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento della attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile. La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze della malattia professionale e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro. Sulla predetta domanda l'Istituto assicuratore è tenuto a pronunciarsi entro novanta giorni dal ricevimento di essa. Se l'Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte ovvero l'assicurato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle relative contestazioni si applicano le disposizioni dello art. 104. Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte, ai fini del presente articolo, dall'istituto assicuratore. In caso di rifiuto, l'istituto assicuratore può disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa. La prima revisione può essere richiesta o disposta dopo che siano trascorsi sei mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea, ovvero, qualora non sussista tale inabilità, dopo che sia trascorsi) un anno dalla data di manifestazione della malattia professionale. Ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore ad un anno dalla precedente, mentre l'ultima può aversi soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita. La relativa domanda deve essere proposta, a pena, di decadenza, non oltre un anno dalla scadenza del termine di quindici anni di cui al comma precedente.”.
Il richiamato art. 104 prevede che:
“L'infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l'Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennità o non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea o sull'inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'Istituto assicuratore, comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell , precisando, nel caso in cui si tratti di inabilità CP_2 permanente, la misura di indennità, che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda. Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l'infortunato può convenire in giudizio l'Istituto assicuratore avanti l'autorità giudiziaria.
5 Qualora il termine di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 102 decorra senza che l'istituto assicuratore abbia fatto all'infortunato le comunicazioni in essi previste, si applica la disposizione del comma precedente.”.
Ciò posto, deve rilevarsi la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' , potendo CP_1 mutuarsi le considerazioni espresse dalla sentenza n. 80/1971 della Corte Costituzionale in ordine alla affermata applicabilità della prescrizione triennale anche alla fattispecie di aggravamento, secondo cui: “L'art. 112, comma primo, fa decorrere il triennio dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia>, riferendosi espressamente all'ipotesi di azione diretta a conseguire le prestazioni assicurative. Ma considera pure l'ipotesi in relazione alla quale l'attuale questione viene prospettata e cioè quella della prescrizione del diritto alla revisione della rendita permanente a seguito di aggravamento della malattia. Ora, considerato che, secondo un orientamento giurisprudenziale a cui aderisce anche l' , e soprattutto dopo la anzidetta CP_1 dichiarazione di incostituzionalità parziale, la norma sostanzialmente dispone che il ripetuto termine comincia a decorrere dalla data in cui si verifichi il fatto costitutivo del diritto, la Corte è dell'avviso che, derivando il diritto alla revisione della rendita dall'aggravamento della malattia, il relativo termine decorre dalla data in cui (entro dieci anni dalla manifestazione della malattia) si produce tale aggravamento.”.
Del resto, - in fattispecie in cui nel giudizio di appello era stata ravvisata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione triennale D.P.R. n. 1124 del 1965, ex art. 112 eccepita dall' in quanto l'art. 112 CP_1 cit. era stato ritenuto estraneo alla materia della revisione della rendita già accordata, per essere applicabile la prescrizione ordinaria decennale - la Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. lav., 23/10/2018, n. 26817) ha osservato: “4. Per quanto attiene alla eccepita prescrizione deve ritenersi fondata la tesi dell che vuole applicabile, anche nella fattispecie in esame, la prescrizione CP_1 triennale di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112. Tale norma stabilisce che "l'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale".
Pur in mancanza di un esplicito enunciato legislativo in tema individuazione del termine di prescrizione in caso di revisione della rendita già concessa, sembra al Collegio preferibile ritenere che l'azione proposta dall'assicurato nella presente fattispecie, con cui egli contesta la riduzione della misura della rendita percepita a seguito della revisione disposta dall opponendosi al
CP_1 provvedimento definitivo di rigetto del ricorso amministrativo dallo stesso instaurato, sia pur sempre riconducibile ad una domanda volta ad ottenere una prestazione dall' in una certa misura o,
CP_1 comunque, essa rappresenta, in definitiva, la prosecuzione dell'iniziale richiesta di riconoscimento della rendita per la malattia professionale, con una certa percentuale, sul presupposto che la pretesa dell di ridurne la misura per intervenuti miglioramenti sia infondata. Deve sottolinearsi che
CP_1 oggetto della revisione è sul piano fattuale il grado di riduzione dell'integrità psicofisica e sul piano giuridico il provvedimento di determinazione della misura della rendita ovvero il provvedimento che, accertato il nesso causale con un infortunio sul lavoro o malattia professionale, determina i postumi permanenti, anche in misura negativa o inferiore al minimo indennizzabile;
la domanda di revisione deve indicare la percentuale invalidante che l'assicurato contrappone alla determinazione dell
CP_1
e deve essere corredata da certificato medico al pari di quella volta al riconoscimento iniziale della rendita.
Non vi sono ragioni per ritenere applicabile un termine prescrizionale diverso da quello triennale che vige in generale in capo all'assicurato per ottenere le prestazioni Inali. Detto termine ben potrebbe essere, comunque, applicato in via analogica considerato che sussiste, anche nel caso di
6 revisione della rendita, la medesima ratio che giustifica la previsione di un termine breve di prescrizione e che risiede nella necessità di un accertamento precoce delle circostanze di fatto necessarie per l'insorgenza del diritto o della sua misura, quali la natura della lesione ed il suo nesso causale con l'attività lavorativa e che sconsiglia, pertanto, il ricorso al più lungo termine di prescrizione ordinario decennale. Risulta del resto opportuno uniformare le varie fattispecie, anche al fine di eliminare incertezze applicative nonché di rispondere ad un'esigenza di certezza dei rapporti tra l'istituto assicuratore ed il titolare della rendita.
5. La Corte d'appello ha richiamato i principi enunciati da questa Corte nella sentenza SU n. 10839/2003. La citata pronuncia, chiamata a risolvere il contrasto in ordine al termine entro il quale l' era legittimato a procedere a revisione dei postumi permanenti derivanti da malattia CP_1 professionale, ha affermato, in primo luogo, la necessità del rispetto del termine di cui all'art. 137, u.c., sempre che i fatti si siano verificati entro il quindicennio dalla costituzione della rendita (o decennio in caso di infortunio), termine operante sia per l che per l'assicurato, con decorrenza CP_1 dal consolidamento della situazione all'esito del decorso di dieci o quindici anni.
In motivazione ha, altresì, affermato che, nell'ipotesi in cui il procedimento amministrativo di revisione, avviato su domanda dell'assicurato o iniziativa dell'Istituto, non giunga a compimento, non possa trovare applicazione il termine di prescrizione fissato dall'art. 112 citato.
6. E' da rilevarsi, tuttavia, il successivo affermarsi di un diverso orientamento di questa Corte (cfr sent. n. 9177/2010, n. 20009/2010, n. 1034/2014,n. 9731/2018) che, riallacciandosi a precedenti di questa Corte (cfr in particolare Cass. sent. n. 9011/2003), nonché della Corte Costituzionale (cfr sent. N. 80/1971), ha ritenuto, invece, applicabile anche in caso di revisione il termine triennale.
Con la citata Cass. n 9011/2003 si è, infatti, precisato che la scadenza del termine decennale o quindicennale non preclude la revisione della rendita "purché esercitata nel triennio dalla scadenza", fermo restando che l'aggravamento o il miglioramento devono essersi verificati entro il decennio dalla costituzione della rendita.
La Corte Costituzionale, con la sentenza citata, ha ritenuto infondata, "in relazione all'art. 38 Cost., comma 2, la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, comma 1, (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali), nella parte in cui determina la decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla revisione della rendita permanente a seguito di aggravamento della malattia: infatti - secondo peraltro il prevalente orientamento della giurisprudenza ed in aderenza alla parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale del cit. art. 112 effettuata con la sent. n. 116 del 1969 - tale norma va interpretata nel senso che il termine di prescrizione comincia a decorrere dalla data in cui sorga il diritto alla revisione, e cioè dalla data in cui si sia verificato l'aggravamento della malattia".
7. In adesione, pertanto, a detto più recente orientamento, richiamato dall , deve concludersi CP_2 per l'applicabilità del termine di prescrizione triennale anche nella fattispecie in esame di revisione della rendita percepita.” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 23/10/2018, n. 26817).
Per quanto esposto, sussistendo i requisiti di cui all'art. 76 del DPR n. 1124/1965, l' va CP_1 condannato alla corresponsione in favore della parte ricorrente dell'assegno per assistenza personale continuativa, con decorrenza dal 08.01.2023, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
In considerazione del ridimensionamento della pretesa attorea, si giustifica la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti nella misura di 1/2, mentre la restante parte va posta a carico
7 dell' e liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività CP_1 istruttoria svolta.
Le spese di CTU gravano definitivamente sull' . CP_1
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il CP_1 20.09.2024, così provvede:
- Accoglie il ricorso nei limiti e nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a beneficiare dell'assegno per assistenza personale continuativa, con decorrenza dal 08.01.2023, con condanna dell' alla corresponsione CP_1 del dovuto, con la predetta decorrenza, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
- Compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna l' alla rifusione in favore dei CP_1 ricorrenti della restante parte liquidata in € 1.350,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione.
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Bari, lì 11/12/2025
Il Giudice
AU ZA
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