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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/10/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9634/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA
Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI
Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI
Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandra PUTIGNANO e C.F._1
SH ZZ ed elettivamente domiciliata presso il loro studio a Imola, via Venturini n. 15/M, e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
rappresentato e difeso dall' Avv. Daniela SPADONI ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Imola, via Emilia n. 362,
pagina 1 di 5 RICORRENTI
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 16 ottobre 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 7 luglio 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 16 ottobre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Imola il 28 ottobre 2012. Dall'unione Sono nate , il 12 ottobre 2013, e , il 5 novembre 2015. Per_1 Per_2
La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro dichiarata. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta l'11 dicembre 2017 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto del 18 dicembre 2017. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 18 luglio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). pagina 2 di 5 Come da concorde richiesta delle parti, le spese legali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
, nata a [...] il [...] e nato a
[...] Parte_2
Castel San Pietro Terme (BO) il 29 ottobre 1986, unitisi in matrimonio a Imola il 28 ottobre 2012, atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. 75 parte II serie A - anno 2012; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida e a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_1 Per_2 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle minori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle stesse;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca le minori presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie:
- il martedì e il mercoledì, andandole a prendere all'uscita da scuola e riaccompagnandole a casa della madre dopo cena;
- a settimane alternate la domenica dalla mattina alla sera dopo cena, quando le riaccompagnerà a casa della signora;
Pt_1
- quando vi saranno le condizioni lavorative e personali del padre, a weekend alterni dal venerdì al lunedì mattina, prendendole e riaccompagnandole a scuola e, nelle settimane in cui non vi trascorrerà il fine settimana, il martedì e il mercoledì dall'uscita di scuola a dopo cena;
- nelle vacanze natalizie metà periodo, alternando ogni anno il 24 e il 25 dicembre;
- nelle festività pasquali metà periodo, il giorno di Pasqua ad anni alterni;
- in estate, al pari della madre, due settimane continuative o meno, oppure, in considerazione degli impegni lavorativi dello stesso, potrà dedicare alle vacanze con le figlie anche i mesi invernali o primaverili, compatibilmente con gli impegni scolastici delle figlie e in accordo con la madre;
4) a far data dal deposito della domanda, pone a carico del signor l'obbligo Pt_2 di contribuire al mantenimento ordinario di e , versando alla signora Per_1 Per_2
, entro il giorno dieci di ogni mese la somma totale di 300,00 euro (150.00 Pt_1 euro per ciascuna figlia) da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
dal momento in cui il padre terrà con se le minori a fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina corrisponderà alla madre la minor somma totale di 200,00 euro (100,00 euro per ciascuna figlia); tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita delle minori (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); pagina 3 di 5 5) dispone che i genitori si facciano carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il minore da determinarsi sulla base del Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle figlie: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa.
pagina 4 di 5 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che per intercorso accordo tra le parti l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre e il padre si impegna a sottoscrivere quanto necessario in tal senso, mentre;
7) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere entrambi economicamente autosufficienti e pertanto di rinunciare reciprocamente al contributo per il proprio mantenimento;
8) prende atto che le parti hanno dichiarato di aver definito tutti i rapporti economici e patrimoniali e, pertanto, di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra;
9) prende atto che i signori e i rilasciano reciproco assenso per Pt_1 Pt_2 il rilascio e/o rinnovo dei passaporti per sé stessi e per le minori;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese legali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 22 ottobre 2025
La Giudice est. Il Presidente dr. Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA
Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI
Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI
Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandra PUTIGNANO e C.F._1
SH ZZ ed elettivamente domiciliata presso il loro studio a Imola, via Venturini n. 15/M, e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
rappresentato e difeso dall' Avv. Daniela SPADONI ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Imola, via Emilia n. 362,
pagina 1 di 5 RICORRENTI
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 16 ottobre 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 7 luglio 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 16 ottobre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Imola il 28 ottobre 2012. Dall'unione Sono nate , il 12 ottobre 2013, e , il 5 novembre 2015. Per_1 Per_2
La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro dichiarata. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta l'11 dicembre 2017 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto del 18 dicembre 2017. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 18 luglio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). pagina 2 di 5 Come da concorde richiesta delle parti, le spese legali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
, nata a [...] il [...] e nato a
[...] Parte_2
Castel San Pietro Terme (BO) il 29 ottobre 1986, unitisi in matrimonio a Imola il 28 ottobre 2012, atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. 75 parte II serie A - anno 2012; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida e a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_1 Per_2 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle minori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle stesse;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca le minori presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie:
- il martedì e il mercoledì, andandole a prendere all'uscita da scuola e riaccompagnandole a casa della madre dopo cena;
- a settimane alternate la domenica dalla mattina alla sera dopo cena, quando le riaccompagnerà a casa della signora;
Pt_1
- quando vi saranno le condizioni lavorative e personali del padre, a weekend alterni dal venerdì al lunedì mattina, prendendole e riaccompagnandole a scuola e, nelle settimane in cui non vi trascorrerà il fine settimana, il martedì e il mercoledì dall'uscita di scuola a dopo cena;
- nelle vacanze natalizie metà periodo, alternando ogni anno il 24 e il 25 dicembre;
- nelle festività pasquali metà periodo, il giorno di Pasqua ad anni alterni;
- in estate, al pari della madre, due settimane continuative o meno, oppure, in considerazione degli impegni lavorativi dello stesso, potrà dedicare alle vacanze con le figlie anche i mesi invernali o primaverili, compatibilmente con gli impegni scolastici delle figlie e in accordo con la madre;
4) a far data dal deposito della domanda, pone a carico del signor l'obbligo Pt_2 di contribuire al mantenimento ordinario di e , versando alla signora Per_1 Per_2
, entro il giorno dieci di ogni mese la somma totale di 300,00 euro (150.00 Pt_1 euro per ciascuna figlia) da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
dal momento in cui il padre terrà con se le minori a fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina corrisponderà alla madre la minor somma totale di 200,00 euro (100,00 euro per ciascuna figlia); tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita delle minori (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); pagina 3 di 5 5) dispone che i genitori si facciano carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il minore da determinarsi sulla base del Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle figlie: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa.
pagina 4 di 5 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che per intercorso accordo tra le parti l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre e il padre si impegna a sottoscrivere quanto necessario in tal senso, mentre;
7) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere entrambi economicamente autosufficienti e pertanto di rinunciare reciprocamente al contributo per il proprio mantenimento;
8) prende atto che le parti hanno dichiarato di aver definito tutti i rapporti economici e patrimoniali e, pertanto, di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra;
9) prende atto che i signori e i rilasciano reciproco assenso per Pt_1 Pt_2 il rilascio e/o rinnovo dei passaporti per sé stessi e per le minori;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese legali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 22 ottobre 2025
La Giudice est. Il Presidente dr. Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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