Decreto 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, decreto 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1028/2024
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
IL GIUDICE DEL LAVORO
esaminati gli atti della procedura per l'accertamento tecnico preventivo introdotta da (C.F. ), nei confronti dell' all'esito della camera di Parte_1 C.F._1 CP_1 consiglio;
dato atto che nel termine perentorio di 30 giorni le parti non hanno dichiarato, con atto scritto depositato in Cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del CTU;
rilevato che il CTU ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario del beneficio oggetto della controversia in capo alla parte per : l' INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO ( art. 1 L.12/02/1980 n. 18) e persona con condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo (giusto d. l.vo n. 62 del 2024) ai sensi dell' art. 3 comma 3 l. 104/92.
OMOLOGA
Il requisito sanitario dichiarando che parte ricorrente è invalida nella misura del 100% (cento) , con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore con diritto all'indennità di accompagnamento nonché persona con condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo (giusto d. l.vo n. 62 del 2024) ai sensi dell' art. 3 comma 3 l. 104/92 entrambe con decorrenza dalla data di presentazione della domanda del 17 luglio 2023.
DICHIARA
la sussistenza dei requisiti sanitari per aver diritto alle prestazioni richieste.
Vista l'epoca di decorrenza del beneficio condanna l' a rifondere alla parte ricorrente CP_1 le spese del giudizio, che liquida in complessivi €. 1.000,00, oltre agli accessori di legge.
Pone ad integrale carico dell' le spese di C.T.U. come separatamente liquidate. CP_1
Agrigento, lì 8 aprile 2025
IL G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono