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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa Carla Fazzini, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
sentenza
riservata all'udienza del 7.11.2024, nella causa civile iscritta al n.2388/2017 R.G.C.A. e vertente
tra
, residente in NN (TE), alla C. Da _1 Vallecupa, n. 7, elettivamente domiciliata in Alba Adriatica (TE), alla Via della Vittoria, n. 138 presso e nello studio dell'Avv. Tiziano Rossoli che la rappresentata e difende giusta procura estesa in calce all'opposizione a decreto ingiuntivo del 21.6.2017- Opponente
contro
, residente in NN, elettivamente domiciliato in Giulianova CP_1 (TE), alla Via Ruetta Bompadre n. 8/A, presso e nello Studio dell'Avv. Costanzo D'Amelio del Foro di Teramo, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo opposto- Opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23.6.2017, ha spiegato _1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.542/2017, emesso dall'intestato Tribunale il 28.04.2017 su ricorso di , per l'importo CP_1 pari ad €.24.000,00 (euro ventiquattromila/00), oltre interessi come da domanda, ed alle spese e competenze della procedura monitoria.
L'opponente ha dedotto che: le cambiali azionate da erano prive di Parte_2
“Luogo e data di emissione, oltre che di bollo, e dunque difettavano di requisiti essenziali ai fini della loro validità come titoli di credito;
nell'anno 2009 ella aveva conosciuto , assiduo frequentatore della casa di suo padre CP_1 Pt_1
1 , al quale aveva rappresentato i propri problemi familiari ed economici e, in CP_2 particolare, la necessità di una somma di denaro equivalente ad €.15.000,00 che l' anche in ragione della insorta relazione sentimentale, aveva deciso di
CP_1 prestarle;
l'opponente aveva in seguito posto fine alla relazione con a
CP_1 causa degli atteggiamenti persecutori e minatori dello stesso che aveva minacciato di rivelare la relazione sentimentale ai suoi congiunti (marito e padre); contattata dall' per un ultimo incontro chiarificatore in un appartamento di proprietà
CP_1 del medesimo sito in Martinsicuro, l'opponente vi si era recata ed era stata ivi minacciata con una pistola, nonché costretta a sottoscrivere delle cambiali in bianco, che erano state trattenute dall' con la minaccia di porle all'incasso qualora
CP_1
l'opponente non avesse continuato la relazione;
ella, in virtù di quanto accaduto, aveva posto definitivamente fine alla relazione con l'opposto, il quale si era recato in data 28.6.2012 dal marito della , , gli aveva mostrato le Pt_1 Persona_1 cambiali in bianco sottoscritte dalla moglie, confessandogli la loro relazione ed invitandolo a lasciare la , oltra a chiedergli il pagamento delle cambiali Pt_1 sottoscritte, pena l'incasso; aveva infine posto all'incasso alcune cambiali, CP_1 girate alla ditta Edilizia MO per un importo complessivo di €.7.000,00
(cambiali che poi lo stesso aveva onorate attesa l'impossibilità al pagamento dell'opponente) ed aveva inoltre girato altre cambiali, sempre a firma della odierna opponente, a per un importo complessivo di €.35.000,00 ed altra Persona_2 cambiale a per un importo di € 8.000,00; da ultimo, aveva Persona_3 CP_1 contattato il padre dell'opponente chiedendogli la restituzione del denaro prestato alla figlia (€.15.000,00), ed avvertendolo che, in caso contrario, avrebbe posto all'incasso le cambiali in suo possesso;
l'opponente si era determinata a sporgere formale denuncia penale nei confronti di ma questi, ancora in possesso di CP_1 altre cambiali, aveva avviato procedure esecutive nei suoi confronti, provocandole il blocco di due conti correnti ed il pignoramento di due autovetture, (AT AN ed una Ford C Max tg. CN774EE); che alla base della dazione e sottoscrizione delle cambiali non vi era alcun rapporto obbligatorio tra le parti che giustificasse la sottoscrizione da parte della di cambiali per un importo di circa €.70.000.00; Pt_1
i titoli erano stati infatti firmati sotto la minaccia di una pistola e completamente in bianco e pertanto se ne disconosceva il contenuto e si chiedeva perizia calligrafica;
- solo a seguito delle intraprese procedure esecutive e delle richieste di onorare tali cambiali, la era venuta a conoscenza degli importi inseriti successivamente Pt_1
2 dall' nelle cambiali, scoprendo che per un prestito iniziale di €.15.000,00 era CP_1 stata costretta a sottoscrivere, sotto minaccia, cambiali in bianco successivamente compilate nelle parti essenziali per un importo complessivo di circa €.70.000,00; la non avrebbe mai firmato le cambiali suddette se non vi fosse stata costretta, Pt_1 da parte di sotto minaccia di un'arma, tanto più che, all'epoca dei fatti, la CP_1 relazione sentimentale tra i due era già giunta a termine;
anche a voler ritenere che la sottoscrizione delle cambiali da parte della fosse avvenuta senza Pt_1 costrizione alcuna e che vi fosse un rapporto obbligatorio tra le parti, giuridicamente valido, l'opponente aveva ricevuto da parte dell' la somma CP_1 di €.15.000,00 a fronte della quale: le era stato notificato un decreto ingiuntivo per
€.24.000,00; aveva subito il blocco di due conti correnti ed il pignoramento di due automobili.
Tanto dedotto, l'opponente ha chiesto a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: a) Revocare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 542/2017 del 28.4.2017 per le motivazioni espresse tutte in narrativa. in via principale nel merito: a) sempre e comunque revocare ovvero dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 542/2017 Ing. per i motivi esposti in narrativa;
b) accertato e dichiarato che il Sig. , dopo aver ricevuto un consegnato alla sig.ra CP_1 [...]
unicamente la somma di €. 15.000.00, già restituita, ha estorto con _1 minaccia e/o violenza, alla Sig.ra il consenso alla sottoscrizione _1 delle cambiali per cui è causa così come per quelle in possesso dei sig.ri di Parte_3
NN e TA MO LL di Martinsicuro, per un ammontare complessivo di circa €. 70.000,00; accertato e dichiarato che tale coercizione costituisce causa invalidante della validità degli stessi titoli, per l'effetto dichiarare che è nulla e/o annullare la pattuizione espressa e riportata negli effetti cambiari di pagamento delle somme in essa indicate e, per
l'effetto, che nulla è dovuto dalla Sig.ra al Sig. per _1 CP_1 tutte le motivazioni in narrativa;
c) in via subordinata, accertato che il sig. ha CP_1 concesso alla sig.ra un prestito originario di €. 15.000.00; accertato _1 inoltre che gli effetti cambiari, a fronte di un prestito iniziale di €. 15.000.00, per un ammontare di circa €. 70.000.00 (settantamilaeuro) sono stati arbitrariamente riempiti dal sig. o comunque a persona allo stesso riconducibile;
dichiarato che le somme CP_1 indicate vadano comunque imputate a interessi sulla restituzione del prestito iniziale, già estinto, dichiarare tali interessi usurari e per l'effetto che nulla è dovuto al sig. CP_1 per detti titoli;
d) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Si è ritualmente costituito , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la CP_1
3 conferma del decreto ingiuntivo, ed eccependo: che nel periodo tra l'anno 2006 e l'anno 2013, aveva intrattenuto rapporti con , quest'ultima _1 conosciuta in quanto amico del di lei padre, ; che inizialmente il Persona_4 rapporto intercorrente tra le parti era di amicizia, e all'opposto, all'epoca imprenditore edile che dopo tanti anni di attività lavorativa era riuscito a risparmiare una considerevole somma di denaro, aveva _1 confidato dei problemi economici in cui versava la sua famiglia, e di avere anch'ella notevoli problemi economici a causa di numerosi debiti dalla medesima contratti personalmente nei confronti di terzi;
che il rapporto di amicizia si era trasformato in una relazione sentimentale durata dal maggio 2012 al 14/10/2013, dai caratteri dell'extraconiugalità, essendo sposata con _1 ER
; che aveva iniziato a rivolgergli frequenti ed
[...] _1 insistenti richieste di denaro, per importi sempre crescenti, e che l'esponente, mosso da sinceri sentimenti di affetto e magnanimità, in diverse occasioni aveva versato in favore della somme di denaro per importi considerevoli, _1 sia mediante consegna nelle mani di quest'ultima di denaro contante, sia di prestiti effettuati a mezzo di bonifici, assegni, ricariche della postepay personale della stessa, accensione di un finanziamento, oltre al pagamento da parte del deducente di bollette ed altre spese per servizi fruiti direttamente dal , sia a titolo Pt_1 personale che per le proprie esigenze lavorative ovvero per le esigenze dei suoi familiari;
che ad ogni richiesta di denaro, la aveva _1 promesso ad che avrebbe provveduto a restituirgli le somme da CP_1 quest'ultimo prestatele;
che col trascorrere del tempo il debito contratto nei suoi confronti dalla era cresciuto notevolmente, e tuttavia _1 quest'ultima aveva continuato a chiedere aiuto e denaro ad il quale aveva CP_1 iniziato ad avere difficoltà economiche, essendosi egli privato di una considerevole liquidità per assecondare le richieste della compagna;
che, a cavallo tra l'anno 2011
e l'anno 2012, l'opponente aveva chiesto ad di aiutarla economicamente, CP_1 sostenendo lui buona parte delle spese per l'apertura di un negozio di scarpe in
Alba Adriatica (TE), al Viale Mazzini n.95, in quanto con i proventi dell'attività commerciale ella avrebbe potuto rimborsare i prestiti erogati sino ad allora dall' ed anche in tale circostanza quest'ultimo aveva acconsentito;
che, CP_1 nonostante l'avvio della sua nuova attività commerciale, _1 aveva omesso di restituire al deducente il denaro prestato, ed aveva proposto allo
4 stesso la consegna di alcune cambiali dalla medesima sottoscritta, a garanzia del pagamento delle somme che ella avrebbe dovuto rimborsargli, ricevendo l'assenso dell' che la situazione economica del deducente era peggiorata e pertanto CP_1 egli, confidando anche nelle promesse rivoltegli da ,
_1 aveva girato parte delle suddette cambiali a terzi che vantavano crediti nei suoi confronti, in modo da poter continuare a svolgere la propria attività; che tuttavia, alcuni titoli consegnatigli dalla erano tornati insoluti e
_1 protestati, con aggravio di spese e conseguente responsabilità del primo nei confronti di quanti avevano ricevuto in consegna dal medesimo le suddette cambiali;
che ritrovatosi nell'arco di un breve periodo privo di liquidità e CP_1 con una forte esposizione debitoria nei confronti di terzi, nonché protestato, aveva richiesto alla di restituirgli il denaro ricevuto in prestito,
_1 senza alcun riscontro;
che egli era venuto a conoscenza che
_1
, pur essendo coniugata, aveva intrattenuto più di una relazione
[...] sentimentale extraconiugale, e che la medesima era solita chiedere soldi in prestito ai suoi partner per ovviare ai debiti contratti nei confronti di molte persone ed era pertanto maturata la consapevolezza di essere stato vittima di una condotta truffaldina posta in essere in suo danno da , la quale _1 sapeva che, all'epoca dei fatti, egli disponeva di una considerevole liquidità, parte della quale pervenutagli a titolo di eredità; che non appena alla era stato Pt_1 notificato a novembre 2013 atto di precetto dal difensore dell'opposto, ella aveva sporto una denuncia querela, con la quale lo aveva accusato di aver perpetrato in suo danno i delitti di violenza sessuale, usura, estorsione, minaccia aggravata, stalking, procedimento penale iscritto al n. 9859/2013 R.G.N.R. presso la Procura della Repubblica di Teramo, conclusosi con provvedimento di archiviazione del
26/05/2014, avverso il quale la querelante non aveva proposto opposizione;
che la tesi sostenuta da controparte di aver chiesto un prestito di soli €.15.000,00 e di averli già restituiti al deducente era del tutto infondata ed indimostrata, e neppure corrispondeva al vero quanto ex adverso sostenuto, e cioè che la opponente era venuta a conoscenza di quali erano gli importi inseriti nelle cambiali “solo dopo” che il deducente aveva chiesto il pagamento di tali effetti e quindi intrapreso procedure di recupero del credito ed, in ogni caso, l'opponente non aveva dimostrato neppure di aver pagato il debito di € 15.000,00 che ella espressamente aveva riconosciuto.
Tanto eccepito, l'opposto ha così concluso: “In via preliminare: - In via principale:
5 confermare la già concessa esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., per l'intera somma azionata in via monitoria, ovvero in subordine per la parte di essa che riterrà di Giustizia, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta o di pronta soluzione, per le ragioni analiticamente esposte in narrativa. - In via subordinata: ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c., pronunciare con ordinanza ingiunzione, dichiarata provvisoriamente esecutiva, il pagamento, a carico della sig.ra _1
ed in favore del sig. , dell'intera somma azionata in via monitoria,
[...] CP_1 ovvero in subordine della parte di essa che riterrà di Giustizia, per le ragioni analiticamente esposte in narrativa. - In via ulteriormente subordinata: ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c., disporre il pagamento, in favore del sig. , delle somme non contestate ed CP_1 espressamente riconosciute in favore del primo dalla sig.ra , per le _1 ragioni analiticamente esposte in narrativa. Nel merito: 1) rigettare integralmente la spiegata opposizione in quanto improcedibile, inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni analiticamente esposte in narrativa;
2) per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 542/2017 Ing., emesso dal Tribunale Civile di
Teramo il 28/04/2017, procedimento civile n. 1347/2017 R.G., e comunque sempre condannare l'attrice opponente sig.ra al pagamento della somma _1 di € 24.000,00 (Euro ventiquattromila/00) salvo eventuali errori e/o omissioni, per le causali di cui in narrativa, oltre interessi maturati e maturandi dalla domanda, come dovuti per
Legge, e delle spese e competenze liquidate in decreto, oltre oneri ed accessori come per Legge dovuti;
ovvero di quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, sempre per le causali di cui al ricorso e decreto, oltre interessi come dovuti per Legge;
3) condannare, sempre, ed in ogni caso, l'attrice opponente sig.ra _1
al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio”.
[...]
Nel corso del giudizio, veniva rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto, invocata da parte opposta, la causa veniva istruita con i documenti offerti in produzione dalle parti e le prove orali, venivano precisate le conclusioni e, su di esse, la causa veniva trattenuta in decisione con termine ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Ritiene il decidente che l'opposizione non sia meritevole di accoglimento e vada rigettata nei termini che seguono.
Il thema decidendum
L'opponente invoca la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo sostenendo che la sottoscrizione e dazione dei titoli nelle mani dell' è avvenuta sotto CP_1 costrizione violenta e minaccia a mezzo pistola, e che i titoli sono stati
6 successivamente ed abusivamente riempiti dallo stesso opposto per una cifra esageratamente superiore a quella del debito effettivamente contratto dalla Pt_1 per originari € 15.000,00, poi restituiti all' CP_1
Parte opposta sostiene che le somme sono state effettivamente erogate in favore della , la quale ha rilasciato gli effetti cambiari azionati con la procedura Pt_1 monitoria a garanzia della restituzione, sottoscrivendoli in piena libertà e consapevolezza, non essendo stata dimostrata l'asserita violenza, attesa l'archiviazione del relativo processo penale.
La normativa di riferimento.
In punto di diritto, si osserva che nella richiesta di decreto ingiuntivo in forza di titolo di credito invalido per requisiti di forma è implicita la proposizione anche dell'azione causale, derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., spettando all'opponente di fornire la prova contraria alla presunzione di esistenza del rapporto fondamentale ovvero la prova dell'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti, fissata in favore del creditore dal citato art. 1988 c.c. (cfr. Cass. n. 26/2017;
Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19860 del 28/09/2011).
È altresì pacifico che, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della documentazione depositata competa, da un lato, al ricorrente in ingiunzione offrire la prova degli elementi costitutivi da cui tragga origine la pretesa azionata, rivestendo questi il ruolo di attore in senso sostanziale;
al contempo, la parte opponente che intenda contestare la validità di quella pretesa è gravata di un onere di specifica contestazione della validità delle condizioni contrattuali applicate ovvero degli importi ingiunti, così offrendo gli elementi che scalfiscano la fondatezza della pretesa creditoria.
Ciò posto, va osservato che la pretesa creditoria in questa sede azionata risulta adeguatamente corroborata, avendo la parte creditrice versato in atti i titoli posti a fondamento dell'azione monitoria, prodotti in originale ai fini della emissione del provvedimento opposto.
Deve evidenziarsi come il creditore, pur avendo con il ricorso monitorio azionato la pretesa cartolare, a seguito della opposizione ha allegato i fatti costitutivi del rapporto sottostante, così legittimamente esercitando la azione causale. Quanto alle deduzioni della parte opponente in merito alla insussistenza di prove in ordine all'esistenza del rapporto sostanziale sottostante, deve tornare ad evidenziarsi
7 quanto già evidenziato in premessa, e cioè che, essendo la pretesa monitoria fondata su cambiali, le medesime possono essere utilizzate anche come titolo recante una promessa di pagamento riconducibile alla previsione dell'art. 1988 c.c., risultando in tal caso idonee ad integrare la prova scritta del credito derivante dal rapporto sottostante tra il traente ed il prenditore della stessa, con conseguente inversione dell'onere probatorio, da riferire al debitore quanto alla insussistenza del rapporto fondamentale o alla estinzione delle obbligazioni dal medesimo discendenti (cfr.
Cass. n. 19803/2016; cfr. anche, ex multis, Cassazione civile sez. VI, 28/09/2011,
n.19860: “L'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell'art. 1988 c.p.c., grava il debitore dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto, ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti”; Cassazione civile sez. I,
06/04/2006, n.8038: “La mera circostanza che il titolo dedotto a prova del credito sia privo di efficacia cambiaria non vale ad escludere che esso possa essere fatto valere come chirografo, contenente una promessa di pagamento riconducibile alla previsione dell'art. 1988 c.c., e che quindi, come tale, quel titolo sia idoneo ad integrare la prova scritta del credito derivante dal rapporto sottostante tra il traente e il prenditore del titolo”).
È pertanto pacifico, alla luce della giurisprudenza innanzi citata, che la cambiale possa essere utilizzata anche come titolo recante una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., la cui rilevanza, com'è noto, attiene principalmente all'ambito probatorio:
l'effetto principale che ne deriva, infatti, è quello di dispensare dalla prova del rapporto fondamentale il soggetto a favore del quale è fatta la promessa o la ricognizione, così realizzandosi un'astrazione processuale: non occorre cioè la prova del rapporto fondamentale, che si presume iuris tantum.
Il caso di specie.
Nel caso in esame, l'opponente ha – non senza contraddizione – dapprima contestato la sussistenza di un obbligo di restituzione di somme a suo carico ed in favore dell' evidenziando che quest'ultimo l'aveva costretta con violenza CP_1 all'emissione dei titoli di credito, ed in seconda battuta ha riconosciuto la dazione di un prestito per una somma di gran lunga inferiore (€15.000,00) a quella portata dalle cambiali (.€70.000/80.000), somma che ha asserito aver comunque restituito.
Quanto all'eccezione sollevata dall'opponente e riferibile all'invalidità dei titoli cambiari azionati nella pretesa monitoria per difetto di elementi essenziali, deve osservarsi che nel caso di specie i titoli cambiari risultano, per stessa ammissione
8 della difesa della , sottoscritti dall'opponente. Risulta pertanto del tutto Pt_1 inconferente la deduzione della difesa di parte opponente che, in difetto di una richiesta di verificazione dei titoli da parte opposta, invoca la loro “inutilizzabilità”.
Per quanto più sopra detto, la cambiale, ove anche sprovvista dei requisiti formali richiesti dalla legge, riveste in ogni caso natura di promessa di pagamento o ricognizione di debito i quali, ai sensi dell'art. 1987 cod. civ., dispensano colui al quale sono fatte dall'onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.
Con l'effetto che la dichiarazione negoziale, in cui si sostanzia la stessa promessa, legittima il creditore opposto a pretendere l'adempimento dell'obbligazione promessa ed onera il debitore opponente della prova contraria circa l'inesistenza, ovvero dell'invalidità dello stesso rapporto fondamentale ovvero la sua estinzione
(cfr. Cassazione civile sez. VI, 19/07/2017, n.17850).
Va altresì considerato, sempre in punto di diritto, che la giurisprudenza è costante nell'affermare che “il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la "res" oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale” (cfr.
Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 35959 del 22/11/2021; Cass. n. 6295 del 13/03/2013). Si osserva, infatti, che una somma di denaro può essere consegnata per varie cause, pertanto la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
Nel caso di specie, nessuna prova ha fornito l'opponente in ordine alla subita costrizione nella sottoscrizione delle cambiali “in bianco” ed al successivo abusivo riempimento degli importi delle stesse da parte dell' Il procedimento CP_1
9 penale de quo è stato infatti archiviato dal GIP su richiesta del PM di Teramo, il quale ha espresso “qualche perplessità” sulle dichiarazioni rese dalla (v. Pt_1 doc.ti all. nn.
3-4 parte opposta).
Nessun dubbio può essere avanzato in ordine alla sussistenza del primo degli elementi costitutivi della fattispecie di mutuo, ossia la consegna della somma di denaro;
tale elemento non è stato contestato dalla parte opponente, per lo meno limitatamente all'importo di €.15.000,00, avendo la confermato di aver Pt_1 ricevuto dall' l'importo predetto, anche se non corrispondente a quello delle CP_1 cambiali oggetto della pretesa monitoria. Ha invece l'opponente eccepito l'avvenuto adempimento.
Ritiene peraltro il giudicante, che alla luce delle produzioni documentali in atti e delle risultanze delle deposizioni testimoniali, l'opponente non abbia fornito la prova del fatto estintivo del diritto nascente in capo al mutuante alla CP_1 restituzione della somma.
Le prove testimoniali hanno infatti fornito esiti discordanti (e dovranno pertanto essere valutate con particolare rigore) provenendo per lo più da soggetti coinvolti in prima persona: in ogni caso dal tenore delle stesse non è risultata corroborata la ricostruzione fattuale offerta dall'opponente. Se ne evince un non meglio precisato quadro di dare ed avere fra le parti, reso tanto più ambiguo dalla relazione sentimentale tra di esse intervenute, che – a fronte della promessa di pagamento
(cambiali) documentata dall'opposto creditore - non offre al decidente quella prova contraria a favore della tesi dell'opponente, che, lo si ripete, era gravata del relativo onere probatorio.
Per quanto già osservato in termini di utilizzo della cambiale anche come titolo recante una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., non occorrente della prova del rapporto fondamentale, che si presume iuris tantum, nella specie, tale presunzione relativa non risulta in alcun modo essere stata superata da _1
: il quadro probatorio da essa offerto non convince in ordine alla mancata
[...] dazione delle somme ricevute in prestito da parte dell' per un importo CP_1 corrispondente a quello portato dalle cambiali azionate.
In definitiva, l'opposizione va respinta, anche in ordine alla domanda riconvenzionale formulata, e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al d.m. 147/2022. Le spese processuali seguono la
10 soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
.
la giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da
[...]
contro , disattesa ogni contraria _1 CP_1 istanza ed eccezione, così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla opponente;
-condanna l'opponente a rimborsare all'opposto le spese del presente procedimento che liquida in complessivi €.5.000,00 per competenze di avvocato, oltre magg. forf. al 15%, IVA e CAP come per legge;
Così deciso in Teramo il 19 febbraio 2025.
La giudice onoraria
(Carla Fazzini)
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