Articolo 1 della Legge 18 maggio 1978, n. 189
Articolo 2
Versione
19 maggio 1978
>
Versione
21 dicembre 1978
Art. 1.

Il termine per la classificazione delle acque di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192 , e' prorogato di sei mesi.
L'entrata in vigore delle disposizioni relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita ed alla importazione dei molluschi eduli e' prorogata di sei mesi. Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315 e successive modificazioni ed integrazioni.
((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 19 dicembre 1978, n. 804 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che "Con effetto dal 18 novembre 1978, i termini di cui all' articolo 1 della legge 18 maggio 1978, n. 189 , sono prorogati di dodici mesi".
Entrata in vigore il 21 dicembre 1978