Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00208/2026REG.PROV.COLL.
N. 01015/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1015 del 2025, proposto da
S.R.R. - Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. n. 4 Caltanissetta Provincia Sud, Soc, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonietta Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti e Regione Siciliana - Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
Ato Ambiente Cl2 S.p.A. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonio Francesco Vitale e Giuseppe Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. giurisd. n. 407/2025, resa tra le parti, che ha rigettato nei termini e limiti di cui in motivazione il ricorso in appello proposto dall' A.T.O. Ambiente CL2 s.p.a. in liquidazione
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, della Regione Siciliana - Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità e di Ato Ambiente Cl2 S.p.A. in liquidazione;
Vista la nota del 17 febbraio 2026, con la quale parte appellante dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visti gli artt. 34, co. 5, e 38 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 il Cons. EI GL e uditi per le parti gli Avvocati come specificato nel verbale;
Con il ricorso indicato in epigrafe, la S.R.R. – Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione Rifiuti A.T.O. n. 4 Caltanissetta Provincia Sud ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 407 del 3 giugno 2025 resa da questo Consiglio di Giustizia Amministrativa.
Con la sentenza non definitiva n. 446 dell’11 aprile 2022 questo Consiglio in accoglimento parziale dell’appello, ed in riforma della decisione appellata, ha annullato gli atti impugnati dinanzi al giudice di primo grado “ con riferimento all’immobile ed all’impianto di compostaggio ”, mentre, ritenendo il permanere di “ dubbi in relazione alla discarica di rifiuti solidi urbani sita in località Timpazzo – Gela (CL) ”, in quanto “ nessuna delle parti ha prodotto il titolo di acquisto dell’immobile sul quale è stata realizzata la discarica ”, ha ravvisato “ la necessità di disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 cod. proc. amm., volta ad accertare la consistenza dell’immobile sul quale è stata realizzata la discarica ed il titolo di acquisto in virtù del quale lo stesso sia pervenuto nel patrimonio dell’appellante ”.
Con la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza ha, poi, respinto sul punto l’appello “ essendo stato accertato in corso di giudizio – relativamente alla discarica di rifiuti solidi urbani sita in località Timpazzo – Gela (CL) - che sia il terreno, sia le quattro vasche (A-B-C-D) realizzate su di esso, non rientrano nel patrimonio sociale dell’A.T.O. CL2, bensì in quello del Comune di Gela ”. Questo Consiglio ha dunque evidenziato che “ L’erroneità della tesi ” – dell’appellante – “ risiede nella evidente inversione del principio civilistico della accessione di cui all’art. 934 c.c. operata dall’appellante, in base al quale, anche se le vasche fossero state realizzate dall’ATO CL2 come dedotto, esse – in assenza di diverse ed espresse previsioni negoziali - non potrebbero che essere di proprietà del Comune di Gela, già titolare, come peraltro riconosciuto dalla stessa appellante, del diritto dominicale sul suolo ”, aggiungendo che “ il Comune di Gela, proprietario del terreno ove insistono le quattro vasche, con la delibera di Giunta Municipale n. 361 del 2006 ha trasferito all’A.T.O. CL2 soltanto la gestione della discarica di c.da Timpazzo, non il diritto dominicale o altro diritto reale sui predetti immobili ”.
La parte ricorrente deduce, in questa sede la mancata ottemperanza da parte dell’ATO CL2 in liquidazione alla sentenza n. 407 del 3 giugno 2025, passata in giudicato con conseguente pregiudizio alla SRR ATO 4, tenuto conto che sebbene il C.G.A. abbia riconosciuto che la proprietà del suolo e delle vasche è del Comune di Gela, non sarebbe ancora avvenuto il trasferimento alla SRR, unica titolare per legge dell’intero ciclo dei rifiuti, divenuto ancora più urgente alla luce dell’attuazione della MISOP proposta a seguito dell’approvazione del Piano di caratterizzazione di cui al D.D.S. n. 1 del 12 gennaio 2023 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti - Servizio 7 Bonifiche, diretto a verificare l’eventuale inquinamento nelle falde.
Si è costituita l’A.T.O. Ambiente CL2 s.p.a. in liquidazione , per resistere evidenziando che il Comune di Gela che è titolare del diritto di proprietà del fondo e delle sovrastrutture non ha mai avanzato richiesta di restituzione dei beni e non è mai stato chiamato in giudizio né in primo né in secondo grado e non ha neppure ritenuto di intervenire processualmente.
La SRR non avrebbe, dunque, alcun titolo a pretendere il trasferimento del bene.
Di contro l’ATO avrebbe diritto, sulla base delle autorizzazioni ambientali allo stesso rilasciate, a gestire la fase post-operativa delle 4 Vasche esauste della Discarica di Timpazzo così come a gestire la fase liquidatoria sino all’approvazione dell’ormai prossimo Bilancio conclusivo. Precisa ancora che tutti i beni di proprietà gestiti da ATO saranno affidati, secondo legge e con le modalità di cui alla Circolare n. 2/2010, alle competenti Autorità regionali (Assessorato Energia ed Assessorato Economia/Bilancio) che, effettuate le doverose volture delle AIA rilasciate ad ATO, adotterà ogni conseguenziale decisione anche in merito alla gestione dei due impianti.
Con la nota depositata in atti in data 17 febbraio 2026, la ricorrente ha precisato che il Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, giusto con d.D.G. n. 197 del 10 febbraio 2026, pubblicato sul sito web dell’Assessorato regionale in pari data, ha decretato: “ La volturazione alla SRR Caltanissetta Provincia Sud: - del D.D.G. n. 400 del 4 maggio 2018 avente ad oggetto l’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 29 sexies del D.lgs. n. 152/2006; - del D.D.G. n. 2144 del 11 dicembre 2024 di aggiornamento dell’AIA di cui al DDG n. 400 del 4 maggio 2018 ”. Pertanto, la parte ha dichiarato che, alla luce dell’intervenuto decreto, risulta adempiuto quanto richiesto con il promosso ricorso per ottemperanza, cessando la materia del contendere.
Da quanto sopra evidenziato discende che deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta l’ottemperanza richiesta ad opera dell’Amministrazione competente, anch’essa parte del presente giudizio; in ragione della particolarità della fattispecie devono essere compensate tra le parti le spese della presente fase di giudizio, con refusione del contributo unificato relativo alla presente domanda eventualmente versato in ragione della proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, con refusione del contributo unificato relativo alla presente domanda eventualmente versato in ragione della proposizione del ricorso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO OL, Presidente
EI GL, Consigliere, Estensore
Anna Bottiglieri, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EI GL | RO OL |
IL SEGRETARIO