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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/12/2025, n. 2974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2974 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 3769/2023 R.G.
Il Tribunale di CC, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria Immacolata Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 7/11/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
nata a [...], il [...] e residente a Parte_1
RV di CC (LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Francesco Milanese
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avvocato Fabio Fanigliuolo
Resistente
Oggetto: riconoscimento condizioni sanitarie per il congedo per cure agli invalidi ex art.7 D.L.vo 119/2011
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 28/3/2023 la ricorrente di cui in epigrafe, premesso di aver proposto in data 23/6/2022 domanda di accertamento di invalidità civile ed handicap e di aver ricevuto verbale della Commissione per l'accertamento delle Invalidità Civili del 9/7/2022 che le riconosceva una percentuale del 46% di invalidità, lamenta che il ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo instaurato contro il Verbale è stato dichiarato inammissibile dal Giudice con
Decreto del 12/12/2022 perché la domanda non era correlata a benefici per gli invalidi civili, sostiene la corretta instaurazione del procedimento in quanto la domanda principale era quella volta ad ottenere l'accertamento delle condizioni sanitarie per il congedo per cure agli invalidi ex art.7 L.119/2011 e chiede:
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- Decidere nel merito il ricorso e, espletata CTU, riconoscere che la ricorrente ha una inabilità superiore al 50% ed ha, pertanto diritto a godere del beneficio del congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni per ciascun anno, per quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs 18.07.2011 n. 119 nonché alla contribuzione figurativa ex lege 388/2000 art 80 c. 3..
- In via subordinata, accertato che il Giudice dell'ATP ha errato nel dichiarare inammissibile la domanda, assegni termine alla parte per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico preventivo;
- Con vittoria delle spese del presente Giudizio e di quello per ATP da distrarsi in favore dello scrivente avvocato.
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Si è costituito in giudizio l' , con memoria nella quale chiede dichiararsi CP_1 cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di lite, rappresentando e documentando che, a seguito di nuova domanda di invalidità presentata dalla ricorrente in data 6/11/2023, è stato riconosciuto in favore della ricorrente uno stato di invalidità pari al 67%.
Nelle note depositate il 6/11/2025 parte ricorrente si è associata alla richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere, ma con condanna di al CP_1 pagamento delle spese processuali.
Tanto premesso, si deve ritenere che sia venuto meno l'interesse della ricorrente ad agire, stante l'intervenuto riconoscimento dello stato di invalidità pari al 67%
e quindi sufficiente per il godimento del beneficio richiesto (congedo per cure), sicché va dichiarata cessata la materia del contendere.
Infatti, alla memoria di è allegato il Verbale del 6/11/2023 con il quale la CP_1 ricorrente è stata riconosciuta invalida al 67% con decorrenza 17/10/2023 (data della domanda amministrativa).
Considerata la condotta processuale tenuta dal resistente - che sin dalla memoria di costituzione ha rappresentato di aver riconosciuto la invalidità richiesta - e tenuto conto che lo stato di invalidità è stato accertato con decorrenza dalla nuova domanda amministrativa presentata il 17/10/2023, si ritiene equo compensare integralmente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di CC, in funzione di Giudice del Lavoro,
Dichiara cessata la materia del contendere.
2 Compensa tra le parti le spese di lite.
CC, 7/11/2025 – 6/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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