Decreto cautelare 12 luglio 2025
Ordinanza cautelare 22 gennaio 2026
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00860/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01104/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1104 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
EN NO, FA NO, RI RA NO, EN NO, EL NO, EL NO, IO NO, Comunione Beni Eredi NO, rappresentati e difesi dall'avvocato Italo Rocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliata ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
EL NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a - del provvedimento prot. n. 7899 del 13.05.2025, con il quale il Responsabile della Area Tecnica-Edilizia Privata di Positano ha respinto la istanza di sanatoria edilizia e paesaggistica (n. 3573) del 18.02.2025 ai sensi dell'art. 36bis D.P.R. 380/2001 per abusi minori sull'immobile di Via Marconi n. 7 ed ha disposto la reviviscenza delle ordinanze di demolizione nn. 49 e 50/2024, ai sensi dell'art. 31 dp.r. 380/2001;
b - del provvedimento del Comune di Positano n. 4992 del 17.03.2025 di comunicazione di motivi ostativi, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990;
c - delle ordinanze di demolizione nn. 49 e 50/2024, ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 380/2001;
e - ove occorra, della relazione di sopralluogo n. 7289 del 17.05.2023;
f - della nota dell'Ufficio condono di Positano n. 7263 del 24.05.2023;
g - di tutti gli atti presupposti, ivi compresi, gli atti istruttori, collegati, connessi e conseguenziali, non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
del provvedimento prot. n. 7899 del 13.05.2025, con il quale il Responsabile della Area Tecnica-Edilizia Privata di Positano ha respinto la istanza di sanatoria edilizia e paesaggistica (n. 3573) del 18.02.2025 e ha disposto la reviviscenza delle ordinanze di demolizione nn. 49 e 50/2024, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, già impugnati con ricorso introduttivo notificato in data 11.07.2025.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
del provvedimento della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino prot. n. 23769 del 01.10.2025, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, già impugnati con ricorso introduttivo notificato in data 11.07.2025 e con motivi aggiunti notificati in data 23.09.2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di EL NO e del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2026 la dott.ssa NA EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
I ricorrenti in epigrafe sono proprietari di un antico complesso immobiliare in Positano, in area vincolata ai fini paesistici (D.M. 23.01.1954), in ZT 2 del PUT dell’Area Sorrentino-Amalfitana (L.R.C. 35/1987).
Con note, n. 144 e 148 del 2003, il Comune rigettava le istanze di condono edilizio.
Con ordinanze, nn. 49 e 50/2024, ai sensi dell’art. 31 d.p.r. 380/2001, il Comune intimava il ripristino dello stato dei luoghi.
Tali provvedimenti erano impugnati dinnanzi a questo TAR, con ricorso definito con decisioni nn. 398 e 399/2024, recanti la declaratoria d’improcedibilità per l’intervenuta proposizione dell’istanza di sanatoria.
Con provvedimento, n. 7899 del 13.5.2025, il Comune rigettava la domanda, deducendo la mancata dimostrazione della realizzazione delle opere in epoca antecedente il 1967; l’irrilevanza di tale datazione, in quanto l’immobile ricadrebbe all’interno del “centro abitato”, ove sarebbe stato necessario il titolo edilizio fin dal 1942 (L. 1150/1942); l’illiceità dell’intervento per assenza del titolo paesaggistico, essendo stato realizzato dopo il 1954 (data di imposizione del vincolo paesaggistico); l’inapplicabilità delle disposizioni dell’art. 36 bis D.P.R. 380/2001 dovendosi piuttosto fare riferimento alle disposizioni dell’art. 26 D.P.R. 380/2001.
La parte ricorrente insorge avverso l’atto de quo, unitamente al provvedimento, n. 4992 del 17.03.2025 di comunicazione di motivi ostativi; alle ordinanze di demolizione nn. 49 e 50/2024; alla relazione di sopralluogo n. 7289 del 17.05.2023 ed alla nota, n. 7263 del 24.05.2023.
Il gravame di annullamento RG 2025/1104, ritualmente notificato in data 11.07.2025 e depositato il 12.07.2025, è sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso.
I vizi di illegittimità sono così di seguito rubricati:
I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 9BIS, 31, 36 E 36BIS D.P.R. 380/2001; ART. 14 E 17 L.R.C. 35/1987; ART. 167 D.LGS. 42/2004) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – PERPLESSITÀ – SVIAMENTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA - ERRORE DI TT).
II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 9BIS, 31, 36 E 36BIS D.P.R. 380/2001; ART. 14 E 17 L.R.C. 35/1987; ART. 167 D.LGS. 42/2004) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE 13 (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – PERPLESSITÀ – SVIAMENTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA - ERRORE DI TT).
III – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 9BIS, 31, 36 E 36BIS D.P.R. 380/2001; ART. 14 E 17 L.R.C. 35/1987; ART. 167 D.LGS. 42/2004) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – PERPLESSITÀ – SVIAMENTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA - ERRORE DI TT).
IV – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 9BIS, 10BIS, 31 E 37 D.P.R. 380/2001; ART. 13 L.R.C. 35/1987) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – PERPLESSITÀ – SVIAMENTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ERRORE DI TT).
Con nota prot. n. 22745 del 19.09.2025, la Soprintendenza comunicava quanto segue: “In riferimento all’istanza di accesso meglio esplicata in oggetto, trasmessa dalla SV. in data 11/09/2025 ed acquisita agli atti da questa Soprintendenza il giorno 15/09/2025 al n. 22235, si comunica che, all’esito delle nuove ricerche condotte sulla base dei dati forniti, alla luce delle problematiche connesse con gli spostamenti dell’archivio cartaceo nel corso degli anni, non è emersa documentazione relativa a quanto richiesto rispetto all’immobile ivi riportato. Relativamente alla sua richiesta di espressa conferma del fatto che “l’assenza dell’originale sia da ricondurre a problemi archivistici e non all’inesistenza dell’autorizzazione”, si chiarisce che l’assenza della suddetta documentazione non consente a questo Istituto né di affermarne con certezza la mancata richiesta della medesima al tempo né, all’opposto, di attestarne il rilascio e la conseguente dispersione pur essendo ipotizzabile, in virtù di quanto asserito in precedenza, l’incidenza delle diverse vicende a cui l’archivio cartaceo è andato incontro nel corso degli anni rispetto all’autorizzazione oggetto d’interesse. Tanto atteso, non risulta possibile a questa Soprintendenza fornire la suddetta conferma”.
Con ricorso per motivi aggiunti, la parte ricorrente insorge nuovamente avverso la nota prot. n. 22745 del 19.09.2025, invocando il difetto di istruttoria e di travisamento dei fatti.
Il gravame è assistito da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nell’unico motivo di ricorso, così di seguito rubricato:
I)ULTERIORE VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 9-BIS D.P.R. 380/2001; ART. 146 D.LGS. 42/2004) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, CARENZA DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ MANIFESTA).
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la parte insorge avverso il provvedimento della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, prot. n. 23769 del 01.10.2025.
I vizi di illegittimità sono così di seguito rubricati:
I)VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 3, 7, 10-BIS E 21-NONIES L. 241/1990; ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA, SVIAMENTO, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRARIUS ACTUS E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO):
A)VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRARIUS ACTUS, DELL’ART. 21 NONIES L. 241/1990 E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.
B) VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DELLE GARANZIE PARTECIPATIVE (ARTT. 7 E 10-BIS L. 241/1990).
C) ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E SVIAMENTO.
II) VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 7, 10-BIS L. 241/1990; ART. 111 COST.) – ECCESSO DI POTERE (VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, SVIAMENTO DI POTERE, COMPORTAMENTO CONTRADDITTORIO).
III) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 1 L. 241/1990; PRINCIPI COSTITUZIONALI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO) – ECCESSO DI POTERE (VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO, COMPORTAMENTO CONTRADDITTORIO, ARBITRARIETÀ).
Non resiste in giudizio il Comune intimato.
Si costituisce la controinteressata, depositando documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, conclude per il rigetto del gravame.
Nell’udienza camerale del 6 maggio 2026, la causa è introitata per la decisione.
Il ricorso principale è manifestamente infondato.
Non colgono nel segno, in quanto prive di pregio, tutte le censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, le quali, in ragione della loro affinità contenutistica, sono congiuntamente scrutinate.
Lo stato degli atti è chiaro.
Le opere edilizie in contestazione sono così descritte:
“Opere ad uso abitativo – assunte ultimate alla data del 01/01/1990, corrispondente alla costruzione di superfici e volumi in ampliamento, per mq 60,00 in zona soggetta a vincolo paesaggistico….
SUBALTERNO 2: Il bagno, delle dimensioni di mt. 1,40 x 1,60 circa con un’altezza di mt. 2,40 circa, posto subito all’ingresso è stato ricavato dalla chiusura di parte della cucina e dalla divisione dell’ingresso mediante tramezzature e la realizzazione di un vano porta con infisso, il locale non è presente sulla scheda catastale ma compare nella planimetria dello stato dei luoghi allegata alla Comunicazione di Manutenzione Ordinaria con prot. 14419 del 13/12/2012 presentata dalla signora VI RI RA. In fondo al corridoio si può accedere ad un bagno, delle dimensioni di mt. 1,35 x 2,60 circa con un’altezza di mt. 2,75 circa, nel locale compare una finestra alta, delle dimensioni di mt. 0,50 x mt. 0,50 circa, che non è presente nella scheda catastale del 1996. Sul terrazzo a livello è presente una tettoia, composta da un tratto delle dimensioni di mt. 1,10 x 14,00 circa con un’altezza massima di mt. 2,80 e un’altezza minima di mt. 2,60 circa, l’altro ha dimensioni di mt. 2,10 x 3,00 circa con un’altezza massima di mt. 2,80 e un’altezza minima di mt. 2,60 circa, la struttura è costituita da un telaio in metallo delle dimensioni di mt. 2,10 x 17,00 circa verniciato di bianco e una copertura in lamiere grecate in materiale plastico trasparente, la struttura non è presente sulla scheda catastale del 1996;
SUBALTERNO 3: Bagno 1 Il bagno, delle dimensioni di mt. 1,40 x mt. 2,10 circa con un’altezza di mt. 2,85 circa, è stato realizzato nel locale ripostiglio posto sotto il rampante della scala esterna che collega lo studio medico con il livello stradale. Il locale è parte del ripostiglio presente sulla scheda catastale del 1996. Il bagno, delle dimensioni di mt. 1,40 x mt. 1,40 circa con un’altezza massima di mt. 2,20 e una minima di mt. 1,65 circa, è stato realizzato nel locale ripostiglio posto sotto il rampante della scala esterna che collega lo studio medico con il livello stradale. Il locale è parte del ripostiglio presente sulla scheda catastale del 1996. Lo studio, delle dimensioni di mt. 4,20 x mt. 4,75 circa con un’altezza di mt. 2,90 circa, presenta una finestra alta di mt. 0,70 X mt. 0,30 che non è presente sulla scheda catastale del 1996; inoltre presenta un ampliamento di superficie pari a mt. 1,00 x 3,00 circa. La sala d’attesa, delle dimensioni di mt. 4,00 x mt. 4,00, presenta sulla porta di ingresso una finestra alta di mt. 0,70 X mt. 0,30 che non è presente sulla scheda catastale del 1996. Il terrazzo, delle dimensioni di mt. 4,50 x mt. 6,00, prospiciente lo studio medico presenta una pavimentazione in piastrelle di cotto e una ringhiera perimetrale in metallo con un’altezza di mt. 1,00 circa, questo non è presente sulla scheda catastale del 1996. All’esterno dello studio medico, sul terrazzo antistante, posto sulla sinistra dell’ingresso, si trova un locale tecnico delle dimensioni di mt. 0,90 x mt. 1,00 circa con un’altezza di mt. 2,30 circa, chiuso con una porta in alluminio con lamelle di colore bianco, all’interno è collocato uno scaldacqua elettrico e diversi sacchetti in plastica di diverso colore; il locale non è presente sulla scheda catastale del 1996. La scala, delle dimensioni di mt. 1,50 x mt. 8,00 circa, che conduce dal piano terra (livello strada) al piano primo sottostrada (terrazzo antistante lo studio medico) non è presente nella foto aerea del 1956. La zona di parcheggio esterno, delle dimensioni di mt. 4,50 x mt. 8,00 circa, è costituita dal solaio di copertura del corpo di fabbrica adibito a studio medico, questa ha pressoché la stessa quota di quella della via Guglielmo Marconi, è pavimentata con piastrelle in grès di colore grigio e munita di ringhiera perimetrale in metallo con un’altezza di mt. 1,00 circa; la copertura del fabbricato non risulta destinata a zona di parcheggio sulla scheda catastale del 1996;
SUBALTERNO 4: Il bagno, delle dimensioni di mt. 1,10 x mt. 1,35 circa con un’altezza di mt. 2,15 circa, è stato ricavato dalla divisione del disimpegno e dalla chiusura del vano porta che conduceva in cucina. Bagno 2 Il bagno, delle dimensioni di mt. 1,70 x mt. 1,95 circa con un’altezza di mt. 2,90 circa, è stato realizzato nel locale ripostiglio preesistente. Nella cucina è stata murata il vano porta, delle dimensioni di mt. 0,70 circa e un’altezza di mt. 2,10 circa, che permetteva di accedere al disimpegno posto davanti al ripostiglio che oggi è divenuto un bagno. Adiacente la cucina è stato aggiunto un ulteriore spazio chiuso, delle dimensioni di mt. 2,00 x mt. 2,80 circa e un’altezza massima di mt. 3,10 e minima di mt. 2,65 circa, che amplia il locale e che è stato ottenuto con l’apposizione di infissi vetrati in alluminio a chiusura di parte del porticato che è presente sul terrazzo a livello. La camera in fondo è stata divisa mediante una tramezzatura in due ambienti ottenendo un’altra camera delle dimensioni di mt. 1,50 x mt. 2,85 circa e un’altezza di mt. 3,20 circa, attualmente arredata con un letto singolo, comodino e armadio. Nel ripostiglio posto al piano secondo sottostrada sono presenti due finestre, delle dimensioni di mt. 0,55 x mt. 1,60 circa, che non sono presenti sulla scheda catastale.
La ragione del diniego è così di seguito espressa nei suoi tratti salienti:
le opere per le quali risulta depositata la richiesta di “accertamento di conformità urbanistica” sono le medesime per le quali risultavano presentate anche le pratiche di condono;… gli interventi edilizi contestati e descritti nelle anzidette ordinanze di demolizione n°49 e 50/2024 hanno comportato l’alterazione dello stato dei luoghi in maniera strutturale e di rilievo, in zona paesaggisticamente vincolata, richiedendo, dunque, sia il permesso di costruire (ex Licenza Edilizia) sia l’autorizzazione paesaggistica ex ante;… la Parte non solo non ha fornito la prova della effettiva risalenza nel tempo del manufatto, ma dalle stesse dichiarazioni rese e dalla lettura della relazione tecnica si può ragionevolmente inferire piuttosto il contrario di quanto affermato, ossia una datazione più vicina ai giorni nostri, all’interno del centro abitato, e comunque certamente successiva all’apposizione del vincolo paesaggistico, e in zona plurivincolata; …. dall'esame degli atti risulta che l’immobile non si trova al di fuori dalla perimetrazione del centro abitato, e tanto in virtù sia di quanto desumibile dalla visione della foto aerea dell’Istituto Geografico Militare che evidenzia la continuità del fabbricato con il circostante contesto edificato (datata 1956 e nella quale è peraltro visibile il solo “nucleo centrale” non oggetto di sanzione demolitoria) sia dall’esame delle Licenze Edilizie rilasciate nella medesima area, per la costruzione di alcuni fabbricati; … infatti da questi dati emerge che l’area ove risulta realizzato l’ampliamento abusivo oggetto di sanatoria era già all’epoca della sua costruzione qualificabile come un agglomerato urbano/residenziale, in ragione degli elementi fattuali desumibili dagli atti di cui sopra.
Ne discende che è incontestabile che, nella fattispecie in esame, trattasi di opere di ampliamento, realizzate in assenza del titolo paesaggistico ben dopo l'apposizione del vincolo, risalente al 1954, le quali hanno comportato aumento di superficie e volume, come tali non sanabili.
La giurisprudenza è chiara sul punto.
Assume che, ai sensi dell'art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 42/2004, l'accertamento postumo della compatibilità paesaggistica è consentito esclusivamente in relazione a quei lavori che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati. In presenza di incrementi di superficie o cubatura, anche di modesta entità, la norma impedisce tassativamente il rilascio della sanatoria paesaggistica, per cui la reiezione della relativa istanza assume carattere vincolato (T.A.R. Napoli, sez. VII, 14/12/2023, n.6915).
Peraltro, con la nota del 01.10.2025, la Soprintendenza, chiarendo la portata della nota, prot. n. 22745 del 19.09.2025, precisava che: “la suddetta nota di riscontro di questa Soprintendenza intendeva semplicemente informare la richiedente dell’assenza di documentazione agli atti dello scrivente Istituto”; … l’assenza dell’originale sia da ricondurre a problemi archivistici e non all’inesistenza dell’autorizzazione; … quanto di seguito chiarito dalla scrivente Istituto a riscontro dell’inciso di cui al punto precedente ha tenore assolutamente neutro, come dimostra la parte finale (“Tanto atteso, non risulta possibile a questa Soprintendenza fornire la suddetta conferma”), che non può e non deve lasciare spazio ad ipotesi, che costituirebbero soltanto delle mere supposizioni non fondate su dati certi, oggettivi ed incontrovertibili; supposizioni che non possono assolutamente costituire il fondamento per l’emanazione di una decisione e/o provvedimento amministrativo”.
I due ricorsi per motivi aggiunti sono inammissibili, stante la natura meramente interlocutoria delle note gravate, prot. n. 22745 del 19.09.2025 e prot. n. 23769 del 01.10.2025.
E tanto basta al Collegio.
Stanti queste premesse, il gravame principale è rigettato.
I ricorsi per motivi aggiunti sono inammissibili.
La peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibili i ricorsi per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC TE, Presidente
NA EN, Primo Referendario, Estensore
Michele Di Martino, Primo Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| NA EN | IC TE |
IL SEGRETARIO