TRIB
Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 08/04/2024, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. n. 2508/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica in persona della giudice, dott.ssa Marta
Dell'Unto, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2508 del Ruolo Generale per gli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
persona della legale rappresentante DR elettivamente domiciliato in Parte_3
Siena, via Camollia n. 65, presso lo studio dell'avv. Paolo Bufalini e rappresentato e difeso dall'avv. Catia Roscini, come da procura allegata all'atto di citazione;
opponente
e
Controparte_1
(P.IVA: , in persona del Direttore generale pro tempore,
[...] P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Siena, via C. Angiolieri n. 37 presso lo studio dell'avv. Federica
Occhioni e rappresentata e difesa dall'avv. Giordano Balossi del foro di Milano, come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto di leasing
1 Conclusioni: le parti hanno precisato le proprie conclusioni con note scritte di trattazione dell'udienza svoltasi in data 20.9.2023 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In particolare, parte opponente ha così precisato le proprie conclusioni: “Piaccia la Tribunale
Ill.mo, contrariis reiectis, in via preliminare: dichiarare la propria incompetenza per territorio e quindi dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, nel merito: in accoglimento della presente opposizione, dichiarare che nulla è dovuto dal Controparte_2
alla alle
[...] Controparte_3 Controparte_1
imprese e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e CP_1
competenze di lite”
Parte opposta ha così precisato le proprie conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE E/O
PREGIUDIZIALE: - rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dall'attore opponente in quanto palesemente infondata, sia in fatto che in diritto, e per l'effetto confermare quale Tribunale competente il Tribunale di Siena sia ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 c.p.c. nonché secondo le norme di rito e per tutti gli ulteriori motivi esposti in atti e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare l'eccezione di prescrizione del credito di cui al decreto ingiuntivo de quo così come genericamente avanzata da parte opponente in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi meglio argomentati in atti e documentati per tabulas e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO: - rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate, in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 756/2021, Rg. 1895/2021 emesso dall'intestato
Tribunale in data 07 luglio 2021, depositato in cancelleria in data 09 luglio 2021, intimante di corrispondere a l'importo di Euro Controparte_2
86.400,00 oltre interessi come da domanda oltre le spese legali liquidate in Euro 2.135,00 per compenso ed Euro 406,00 per spese oltre oneri, munendolo di formula esecutiva;
- in subordine, condannare il a Controparte_2
corrispondere l'importo di Euro 86.400,00 oltre interessi come da domanda oltre le spese legali liquidate in Euro 2.135,00 per compenso ed Euro 406,00 per spese oltre oneri, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa;
IN OGNI CASO: - rigettare integralmente le avversarie generiche eccezioni e domande svolte da parte opponente sia in via riconvenzionale che preliminare che nel merito,
2 nei confronti di o comunque spieganti effetti nei confronti Controparte_4
della qui deducente, in quanto tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in atti. Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio, la Controparte_1
(di seguito per brevità) ha chiesto
[...] CP_5
ingiungersi a (di seguito, il Controparte_2 CP_2
per brevità) il pagamento della somma di € 86.400,00, oltre interessi di mora dalla domanda al saldo effettivo, oltre alle spese e alle competenze legali della procedura di ingiunzione e alle successive occorrende. A sostegno della propria domanda la ricorrente ha dedotto: a) che in data 5.12.2007 la poi fusa per incorporazione in Controparte_6 CP_5
ha stipulato con il il contratto di locazione finanziaria n. 00002299/001, di
[...] CP_2
seguito individuato con il n. 702299, della durata di 72 mesi, avente ad oggetto un impianto formato da cinque generatori 50 KW alimentati ad olio vegetale;
b) che, in esecuzione del contratto, la ha provveduto a versare la somma di € 86.400,00 al fornitore CP_5
come da fattura n. 9/2008; c) che il è rimasto inadempiente alle Controparte_7 CP_2
obbligazioni di cui al contratto di leasing, tanto che in data 14.7.2020 la ha CP_5
dichiarato la risoluzione del contratto;
d) che successivamente il Monastero, riconoscendo il proprio debito, ha inviato una comunicazione transattiva, offrendo il versamento della somma di € 3.000,00; e) che, pertanto, la è creditrice della somma di € 86.400,00, CP_5
portata dalla fattura n. 9/2008, come risultante altresì dalla certificazione del credito ai sensi dell'art. 50 T.U.B..
Con decreto ingiuntivo n. 756/2021 del 9.7.2021 (R.G. n. 1895/2021), il Tribunale di Siena ha ingiunto al il pagamento della somma richiesta, oltre interessi come da domanda e CP_2
oltre alle spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il ha proposto opposizione avverso il CP_2
suddetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca per i seguenti motivi: 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Siena, per essere competente il Tribunale di Perugia, sede del
Monastero, da ritenersi consumatore;
2) l'intervenuta prescrizione del credito anche considerando l'ordinaria prescrizione decennale, atteso che il contratto è stato sottoscritto in data 7.12.2007; 3) l'infondatezza nel merito della pretesa, atteso che i cinque generatori
3 oggetto del contratto non sono mai stati forniti dalla società fornitrice, se non in minima parte, e che quelli forniti sono del tutto incompleti e viziati, tanto che il Monastero non ha mai sottoscritto alcun verbale di consegna attestante la conformità del bene a quanto richiesto, il suo funzionamento e la presenza della documentazione necessaria, come previsto anche dalle clausole contrattuali.
Premesso ciò, l'opponente ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
Si è costituita in giudizio la contestando le deduzioni di parte attrice e CP_5
deducendo, oltre all'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione, la sussistenza della competenza territoriale del Tribunale di Siena e contestando l'intervenuta prescrizione del credito, nonché le doglianze avversarie nel merito, in considerazione della documentazione prodotta e del testo contrattuale.
Ha, pertanto, concluso chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale e di prescrizione del credito, nonché la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, nel merito, rigettarsi l'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, condannarsi il a corrispondere l'importo di € 86.400,00, oltre interessi come da domanda e CP_2
spese liquidate nel decreto ingiuntivo, ovvero quella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia.
Con ordinanza del 21.3.2022 la giudice non ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed espletata l'istruttoria mediante la produzione documentale delle parti, rigettate le prove orali articolate dalla sola opponente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.9.2023, svoltasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Con successiva ordinanza del 27.9.2023, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Così brevemente ricostruito l'iter processuale della presente controversia, devono prioritariamente essere esaminate le questioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalle parti.
2.1. Anzitutto, deve ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità – invero, non riprodotta in sede di precisazione delle conclusioni - sollevata dalla creditrice opposta in relazione alla mancata introduzione del procedimento di mediazione (il cui onere, peraltro, grava sulla parte opposta una volta decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria
4 esecuzione del decreto, v. Cass., Sez. Un., sent. n. 19596 del 18.9.2020), in virtù dell'avvenuto espletamento della mediazione stessa (v. verbale di mediazione in atti).
Deve, peraltro, osservarsi che alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, la materia del contendere non rientra tra quelle per le quali il legislatore ha previsto la predetta procedura di mediazione quale condizione di procedibilità (cfr. Cass. civ., sez. 3, sent. n.
12883 del 13 maggio 2021; Cass., 9 aprile 2019, n. 14904, Cass. 10 ottobre 2019, n. 30520;
Cass. 12 giugno 2018, n. 15200, che esclude l'estensione al leasing del riferimento della norma ai “contratti bancari e finanziari”; cfr. nel merito, tra le molte, Tribunale di Milano,
29.3.2020, Corte d'Appello Firenze, sent. n. 1595/2023 e n. 802/2023).
2.2. Ancora preliminarmente, l'eccezione di incompetenza territoriale articolata dall'opponente non merita accoglimento, non potendosi il opponente considerare CP_2
un consumatore, come tale assoggettato alla relativa disciplina.
Invero, il decreto legislativo del 6 settembre 2005 n. 206 (cd. codice del consumo) - che ai sensi dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 ha recepito nell'ordinamento giuridico italiano le disposizioni della direttiva 93/13 - definisce, all'art. 3, co. 1, il “consumatore” come
“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, in ciò recependo nell'ordinamento italiano la definizione di cui all'art. 2, lett. b) della richiamata direttiva (ove per consumatore si intende “qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale”). Ebbene, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dalla disposizione di cui al richiamato art. 2, lett. b), per quanto anzidetto sovrapponibile alla definizione contenuta all'interno del cd. codice del consumo e sopra richiamata, deriva che, affinché una persona possa rientrare nella nozione di consumatore, devono essere soddisfatte due condizioni cumulative, vale a dire che si tratti di una persona fisica e che quest'ultima svolga la sua attività a fini non professionali (v. CGUE, causa C-329/19 punto 24, con riferimento alla questione dell'applicabilità della disciplina consumeristica nell'ipotesi di contratto concluso dal condominio), sicché una persona diversa da una persona fisica che stipuli un contratto con un professionista non può essere considerata come un consumatore ai sensi della richiamata direttiva (v. ancora CGUE, causa C-329/19 cit. punto 25, ove si precisa che gli Stati membri possono eventualmente decidere di estendere l'applicazione delle norme della direttiva
5 anche alle persone giuridiche o fisiche che non siano consumatori ai sensi di quest'ultima, purché ciò garantisca un livello di tutela più elevato per i consumatori e non pregiudichi le disposizioni dei trattati;
v. altresì giurisprudenza richiamata dalla suddetta pronuncia, Org_ sentenza del 22 novembre 2001, e MN RE, C-541/99 e C-542/99, Org_2
EU:C:2001:625, punto 16).
Di conseguenza, non essendo stato il contratto di leasing oggetto di domanda stipulato da una persona fisica, il opponente non può essere considerato quale consumatore ai CP_2
sensi della richiamata disposizione normativa, mancandone il presupposto soggettivo
(l'essere il soggetto agente una persona fisica), sicché non può ritenersi applicabile nel caso di specie la relativa disciplina, ivi comprese le disposizioni relative al cd. foro del consumatore.
Ciò implica che, esclusa l'applicabilità della disciplina consumeristica, la competenza territoriale è stata correttamente individuata nel Tribunale di Siena. Infatti, nel contratto di leasing oggetto del presente giudizio, le parti hanno pattuito che nelle ipotesi di controversie, come nel caso di specie, promosse dalla concedente (attore in senso sostanziale), è competente oltre ai fori di Siena e Prato, ogni altro foro stabilito per legge (v. contratto di leasing in atti). Inoltre, come osservato dalla convenuta opposta, tenuto conto della prospettazione attorea (in senso sostanziale) che ha dedotto l'inadempimento dell'utilizzatore con riferimento al contratto di leasing sotto il versante pecuniario, il tribunale di Siena deve ritenersi competente anche ai sensi dell'art. 20 c.p.c., letto unitamente all'art. 1182, co. 3, c.c., alla stregua del quale è competente il giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione che, nel caso di specie, considerata la natura pecuniaria della stessa, è il domicilio del creditore, la cui sede legale è sita in Siena (v. nella giurisprudenza di merito,
Corte d'Appello Firenze, sent. n. 1870/2023; sull'irrilevanza delle eventuali contestazioni riferite all'an della pretesa ai fini dell'individuazione del foro, v. Cass., sez. 6-3, ord. n. 7722 del 20.3.2019 e Cass., sez. 2, ord. n. 39028 del 9.12.2021).
Di conseguenza e in mancanza di ulteriori eccezioni in ordine alla competenza territoriale con riferimento agli altri criteri concorrenti previsti dagli artt. 18-20 c.p.c. (v. tra le altre, Cass., sez.
6-1, ord. n. 21769 del 27.10.2016 e Cass. sez. 3, ord. n. 16284 del 18.6.2019), l'eccezione di incompetenza territoriale articolata dall'opponente deve essere disattesa.
2.3. Infine, deve parimenti essere disattesa l'eccezione articolata dalla parte opponente in relazione all'intervenuta prescrizione del diritto di credito.
6 Invero, l'eccezione di parte opponente si fonda sull'assunto che il contratto di locazione finanziaria è stato concluso in data 7.12.2007 e che, dunque, sono decorsi oltre dieci anni dalla sua sottoscrizione, con conseguente maturarsi della prescrizione.
Ebbene, sul punto, deve anzitutto osservarsi che, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, qualora il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria che la parte è tenuta ad eseguire per intero, pur se l'esecuzione può essere frazionata nel tempo (quale il prezzo della compravendita eventualmente pagabile a rate o la restituzione in più soluzioni della somma mutuata), il termine di prescrizione è quello decennale (v. in tali termini, Cass., sez. 3, sent. n.
2086 del 30 gennaio 2008, che ha ricostruito il pagamento della somma concordata con il concedente nel caso di leasing, sia traslativo che di godimento, come una prestazione unitaria, sulla base del fatto che in tale tipologia contrattuale la prestazione del concedente ha sempre e comunque ad oggetto un finanziamento, di cui è prevista la restituzione per intero, con l'aggiunta degli interessi, ciò in quanto la prestazione che l'utilizzatore si impegna ad eseguire è unitaria ed è dilazionata nel tempo soltanto l'esigibilità delle singole rate).
Pertanto, da un lato, il termine di prescrizione è quello decennale – come, del resto, sostenuto dallo stesso opponente (v. p. 3 atto di citazione) - e, dall'altro, trattandosi alla luce di quanto anzidetto di un contratto avente natura unitaria sebbene con frazionamento del debito, tale termine decorre dalla data di compimento dell'obbligazione unitaria come sopra ricostruita e, quindi, dalla scadenza dell'ultima rata, dovuta nel caso di specie nel 2013, posto che la risoluzione del contratto è stata comunicata soltanto successivamente e segnatamente nel luglio 2020 (v. con riferimento al contratto di mutuo, tra le altre, Cass., sez. 3, sent. n.
4232 del 10.2.2023; nella giurisprudenza di merito con riferimento al leasing, Corte d'Appello
Firenze, sent. n. 1771/2023, nel senso che la decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultimo canone o, se antecedente, alla data di risoluzione del contratto;
Tribunale di Siena, sent. n. 533 del 21 giugno 2022, Tribunale di
Siena, sent. n. 458 del 4 maggio 2019 e Tribunale di Milano, sez. 6, n. 566 del 28 gennaio
2021).
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e trovando applicazione il termine prescrizionale decennale, l'eccezione articolata da parte opponente non può trovare accoglimento.
7 3. Disattese le eccezioni preliminari, nel merito l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Anzitutto, prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss.
c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale (v. tra le altre, Cass., Sez. 1, 3 febbraio 2006, n. 2421 e Cass., Sez. 3, 24 novembre
2005, n. 24815).
Ciò implica che, anche in seno a tale procedimento e in aderenza alla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria ed eguale criterio di riparto dell'onere probatorio è applicabile quando sia sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (v. in tal senso, Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533; conformi, tra le altre, Cass., sez. 1, sent. n. 15659 del 15.7.2011 e Cass., sez.
3, sent. n. 826 del 20.1.2015; v. altresì Cass., sez. 2, ord. n. 13685 del 21.5.2019).
Deve, poi, essere ulteriormente evidenziato che chi agisce in un giudizio non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto che in diritto, in ciò conseguendone che anche ove l'azione esercitata abbia ad oggetto l'inadempimento contrattuale, l'attore è comunque onerato di allegare non soltanto l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione (Cass., sez. 6-3, ord. n. 6618 del
16.3.2018, in motivazione: “L'allegazione, infatti, racchiude una intensa natura di specificità proprio perché deve fondare il thema decidendum del giudizio di fatto”; v. altresì Cass., sez. 2,
8 sent. n. 10141 del 16.4.2021). D'altra parte, affinché il debitore possa assolvere all'onere probatorio cui è tenuto è necessario che sia chiaramente individuato l'inadempimento che gli viene addebitato.
Con riferimento al contratto di leasing, l'applicazione dei principi anzidetti implica che la parte concedente dia prova della consegna del bene oggetto del contratto di leasing e della pattuizione da cui discende l'obbligo di pagamento, allegando le specifiche circostanze che integrano l'inadempimento dell'utilizzatore, il quale è, di contro, onerato di fornire la prova dei fatti modificativi o estintivi.
Ciò posto, è pacifico e documentalmente provato che in data 5.12.2007 la Controparte_6
– poi fusa per incorporazione nella (v. doc. 2 fasc. monitorio
[...] CP_5
parte opposta) - ha stipulato con il opponente il contratto di locazione finanziaria CP_2
n. 00002299/001 (v. doc. 4 fasc. monitorio parte opposta), avente ad oggetto “N° 5
GENERATORI 50 KW ALIMENTATI ” al costo d'acquisto al netto di IVA di € Parte_4
240.000,00, contratto di importo pari a € 240.000,00 oltre IVA della durata di 72 mesi, al tasso leasing di 6,2897%.
Risulta parimenti incontestato che la in virtù del contratto sottoscritto, ha CP_5
versato al fornitore la minore somma di € 86.400,00, come portata dalla Controparte_7
fattura n. 9/2008 (v. doc. 5 fasc. monitorio parte opposta).
Inoltre, costituisce circostanza pacifica (v. doc. 2 fasc. opponente, non contestato dalla convenuta opposta e anzi posto da quest'ultima a sostegno delle proprie deduzioni)
l'avvenuto invio nel 2010 da parte della concedente odierna opposta alla società fornitrice di una raccomandata con cui la prima ha comunicato alla seconda di essere stata informata dagli utilizzatori, tra cui il odierno opponente, dell'inadempimento della fornitrice CP_2
all'obbligo di procedere all'installazione dei generatori e al loro funzionamento, essendovi problemi in merito al reperimento del combustibile, riservandosi di risolvere i contratti di fornitura con richiesta di ripetizione delle somme versate, oltre il risarcimento del danno (v. contenuto della missiva di cui al richiamato doc. 2: “Con riferimento alle fatture in oggetto da noi regolarmente pagate, in relazione all'acconto del 30% di una fornitura di una centrale di generazione elettrica a biomassa a seguito dei nostri ordini di acquisto n. 1321 e n. 2573 entrambi del 2007, Vi comunichiamo di essere stati informati dagli utilizzatori suindicati che sulla base del vostro obbligo a procedere all'installazione dei relativi generatori e al loro
9 funzionamento, ad oggi non avete ancora provveduto ad ottemperare ai vostri impegni, essendo a tutt'oggi presenti problemi circa il reperimento del combustibile, così come a noi riferito. Alla luce di quanto sopra Vi intimiamo, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della presente, ad adempiere ai Vostri obblighi contrattuali, ivi compreso l'eventuale Vostro impegno al subentro nei contratti in oggetto, al fine di completare le forniture in questione, con contestuale corretto funzionamento delle stesse. In difetto ci riserviamo di risolvere i contratti di fornitura suindicati con richiesta di ripetizione delle somme versate, oltre il risarcimento dei danni con aggravio di spese a Vs carico.”).
Infine, risulta dagli atti che in data 14.6.2012 è stato dichiarato il fallimento della società fornitrice fallimento chiuso con cancellazione della società dal registro delle Controparte_7
imprese nel 2018 (v. visura camerale di cui al doc. 3 fasc. opponente).
Risulta ancora dagli atti che, nel luglio 2020, l'odierna opposta ha comunicato la “Risoluzione contratto di locazione finanziaria n. 702299” al Monastero odierno opponente in applicazione della “clausola risolutiva espressa prevista dalle Condizioni Generali di contratto” a fronte del mancato adempimento del pagamento di quanto dovuto (non quantificato nella suddetta missiva) per oneri di pre-locazione insoluti, anticipo fattura di spesa ed interessi di mora (v. doc. 6 fasc. monitorio) e che, con riferimento a tale comunicazione, il ha proposto CP_2
la “chiusura a stralcio del contratto” con il pagamento della somma di € 3.000,00 (v. doc. 7 fasc. monitorio).
Tanto premesso, al fine di delimitare il thema decidendum del presente giudizio, deve osservarsi che nel ricorso monitorio, pur avendo parte ricorrente fatto genericamente riferimento all'inadempimento dell'odierna opponente “rispetto alle obbligazioni di cui al contratto di leasing n. 702299”, nell'identificare nel quantum la propria pretesa creditoria ha richiamato la somma di € 86.400,00 come portata dalla fattura n. 9/2008, fattura e importo corrispondenti al dedotto pagamento in favore del fornitore (v. pag. 2 decreto Controparte_7
ingiuntivo: “alla data odierna risulta Controparte_2
debitrice nei confronti di della somma di Euro 86.400,00, Controparte_4
portata dalla fattura n. 9/2008, come risulta dalla Certificazione del Credito ex art. 50 T.U.B. che si allega”), come detto relativi all'ordine di acquisto effettuato dalla concedente alla società fornitrice, in virtù del contratto di locazione finanziaria concluso tra la concedente e l'utilizzatore odierno opponente. Dalla certificazione ai sensi dell'art. 50 T.U.B. allegata al
10 ricorso monitorio, richiamato dall'odierna opposta a sostegno della propria pretesa creditoria sebbene per giurisprudenza costante non abbia valore probatorio nel giudizio di opposizione,
è poi indicata una mera dichiarazione che “sussiste un credito di Euro 86.400,00 per costi sostenuti” (v. doc. 8 fasc. monitorio, da cui si evince che la certificazione ha ad oggetto i diversi importi relativi agli oneri di pre-locazione e spese insolute fatturate alla data del
21.4.2021 per € 6.449,60, oltre interessi di mora calcolati alla medesima data per € 4.653,86, ulteriori somme non oggetto di richiesta di pagamento).
Di conseguenza, alla luce delle generiche allegazioni relative all'inadempimento formulate dalla parte attrice in senso sostanziale e ricostruita la domanda con riferimento alla documentazione richiamata e in particolare la fattura n. 9/2008, deve ritenersi che la domanda articolata dall'odierna opposta in sede monitoria abbia ad oggetto l'importo da questa versato in favore della con riferimento all'ordine di acquisto per Controparte_7
l'importo di € 86.400,00, di cui alla fattura allegata, non anche le ulteriori somme non richieste in ricorso e soltanto riportate nella certificazione di cui all'art. 50 T.U.B..
Deve peraltro sin da ora evidenziarsi che, a differenza di quanto sostenuto dall'odierna opposta e a fronte del richiesto pagamento dell'acconto del 30% versato dalla concedente alla società fornitrice, le contestazioni dell'opponente con riferimento al richiesto pagamento non possono ritenersi intempestive o generiche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (v. sul punto, Corte
d'Appello Firenze, sent. n. 1902/2021), posto che il Monastero opponente, già con il proprio atto di citazione, non si è limitato ad affermare la non debenza delle somme in favore della concedente, ma ha supportato le proprie deduzioni adducendo quale ragione del mancato pagamento la mancata consegna integrale dei beni oggetto del contratto di leasing, come evincibile dalla mancata sottoscrizione del relativo verbale di consegna attestante la conformità del bene a quanto richiesto e dalla missiva inviata dalla stessa concedente alla fornitrice nel 2010, nonché evidenziando che la stessa opposta ha corrisposto alla fornitrice soltanto un acconto del 30%, la cui restituzione è stata richiesta all'opponente anziché alla fornitrice, in ragione del fallimento di quest'ultima.
Con la propria comparsa di costituzione, inoltre, l'odierna opposta, a sostegno della propria domanda articolata nel ricorso monitorio, ha richiamato principi giurisprudenziali e clausole contrattuali, in cui si afferma che l'utilizzatore non può sospendere il proprio obbligo di pagamento dei canoni neppure in caso di mancata o ritardata consegna del bene ovvero di
11 inutilizzabilità temporanea o definitiva (oltre che ulteriori clausole contrattuali relative all'assicurazione e all'uso dei beni) e ha, altresì, richiamato principi giurisprudenziali relativi alla produzione documentale, con particolare riferimento all'assolvimento del proprio onere probatorio tramite la produzione del contratto, della certificazione 50 T.U.B. e dell'estratto conto (invero, nel caso di specie non allegato). Sul punto, deve sin da ora evidenziarsi che, come anzidetto, la domanda articolata dall'odierna opposta in sede monitoria ha ad oggetto non il pagamento dei canoni di cui al contratto di leasing, ma l'importo di cui alla fattura n.
9/2008, relativa al pagamento in acconto riferito all'ordine di acquisto dei beni oggetto del contratto di leasing, sicché i principi giurisprudenziali enunciati in relazione alla illegittima sospensione del pagamento dei canoni insoluti devono ritenersi inconferenti, in quanto trattasi di importi che, per quanto anzidetto, non sono oggetto della richiesta di pagamento articolata.
Infatti, l'allegazione dell'inadempimento posto a fondamento della domanda deve essere effettuata nell'atto introduttivo ovvero, al più tardi, nella prima memoria ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c., volta alla modifica o alla precisazione della domanda proposta (come detto avente ad oggetto il dedotto inadempimento contrattuale con riferimento all'importo portato dalla fattura n. 9/2008), sicché deve considerarsi tardiva un'allegazione fatta per la prima volta nella terza memoria di cui al richiamato art. 183 c.p.c., destinata unicamente alla prova contraria. Invero, soltanto con la suddetta terza memoria parte opposta ha dedotto che il credito ingiunto ricomprende gli oneri di prelocazione e le relative spese, gli interessi di mora e i costi sostenuti, allegando per la prima volta l'inadempimento anche con riferimento agli oneri di pre-locazione e ai relativi interessi di mora, che per quanto anzidetto non possono ritenersi ricompresi nell'originaria domanda di ingiunzione (né la domanda è stata precisata o modificata entro il maturarsi delle relative preclusioni) e soltanto nell'ambito di tale memoria ha genericamente richiamato, a sostegno della propria pretesa, la clausola di cui all'art. 2, punto 4 del contratto di leasing, che imporrebbe comunque all'utilizzatore di retrocedere alla concedente ogni somma liquidata al fornitore, oltre interessi di mora, anche nel caso di mancata consegna dei beni, a fronte però del venire meno di ogni effetto del contratto (che
“si intenderà privo di ogni effetto”, v. contratto in atti).
Tanto premesso, l'odierna opposta ha essenzialmente dedotto che le contestazioni dell'opponente con riferimento all'importo ingiunto hanno ad oggetto soltanto il separato
12 contratto di fornitura intercorso con il fornitore , terzo estraneo rispetto alla CP_7
controversia in esame, da ritenersi irrilevante ai fini della pretesa creditoria azionata in sede monitoria.
Giova, pertanto, premettere brevi cenni in ordine al rapporto esistente tra il contratto di leasing sottoscritto tra le parti dell'odierno giudizio e il collegato contratto di fornitura concluso dalla concedente con la società fornitrice.
Ebbene, costituisce ormai principio consolidato in giurisprudenza quello per cui il contratto di leasing è un contratto meramente bilaterale stipulato tra concedente e utilizzatore e collegato ad altro contratto bilaterale stipulato tra concedente e fornitore per l'acquisizione del bene oggetto del contratto in favore dell'utilizzatore, mantenendo i due contratti una sostanziale autonomia, nel senso che l'utilizzatore è terzo rispetto al contratto di fornitura e che il fornitore, a sua volta, è terzo rispetto al contratto di locazione, mentre il concedente è
l'unico tra i tre ad essere parte di entrambi gli atti (v. Cass., Sez. Un., sent. n. 19785 del
5.10.2015: “Non v'è dubbio, dunque, che la vicenda è trilatera, nel senso che coinvolge necessariamente tre soggetti;
così come è indubbio che tra i due negozi v'è un indispensabile collegamento, siccome la fornitura è effettuata in funzione della successiva locazione del bene compravenduto e la locazione presuppone che il locatore si sia procurato il bene che darà in godimento al locatario. Tuttavia, nessuno pone in discussione che i due atti mantengano la loro sostanziale autonomia, che l'utilizzatore sia terzo rispetto al contratto di fornitura ed, a sua volta, il fornitore sia terzo rispetto al contratto di locazione;
laddove, invece, il concedente
è l'unico, tra i tre, ad essere parte di entrambi gli atti.”). In particolare, è stato affermato che in tali fattispecie, salvo diversa espressa pattuizione negoziale, il fenomeno non si colloca nello schema del collegamento negoziale in senso stretto o tecnico, difettando il requisito soggettivo della volontà delle parti di far convergere gli schemi negoziali in un'unica causa giustificativa di tutti i vincoli obbligatori assunti dalle parti, venendo a configurarsi, di contro, un “collegamento di tipo economico-oggettivo”, in ragione della funzione pratica che i singoli contratti assolvono unitariamente, convergendo nella realizzazione di uno scopo comune, pur nella strutturale autonomia dei singoli negozi (v. Cass., sez. 3, ord. n. 1934 del 28.1.2020). In definitiva, il contratto di fornitura “ha la funzione di mezzo per l'esecuzione di quello di leasing” (v. già Cass., sez. 3, sent. n. 10926 del 2.11.1998).
13 Alla luce di tale configurazione è stato, poi, sostenuto che se pure, in assenza di un collegamento in senso cd. tecnico, le vicende attinenti alla patologia di un contratto non interferiscono direttamente sull'altro, tuttavia la realizzazione del risultato pratico finale che le parti intendono conseguire con l'operazione, impone a ciascuna di esse di agire, in relazione alle condotte contrattuali ad esse singolarmente riferibili, secondo il principio di buona fede reciproca, in modo da non pregiudicare l'interesse delle altre (v. ancora Cass.
1934/2020 cit.).
Sulla scorta di tali principi è stato, inoltre, affermato che se l'utilizzatore accetta di sottoscrivere senza riserve il verbale di consegna pure a fronte di una consegna mancante od incompleta da parte del fornitore (invece di rifiutare la prestazione o far constatare il rifiuto nel relativo verbale), egli pone il concedente nelle condizioni di dover adempiere alla propria obbligazione verso il fornitore e non gli è consentito di opporre al concedente che la consegna non è stata completa oppure non è avvenuta né può legittimamente pretendere di sospendere il pagamento dei canoni (v. in termini, Cass., sez. 3, n. 8101 del 23.5.2012). Di contro, il concedente che paghi al fornitore il prezzo del bene pur essendo a conoscenza del mancato adempimento, da parte di quest'ultimo, dell'obbligo di consegna, non può pretendere dall'utilizzatore il rimborso della somma versata atteso che, costituendo l'inadempimento del fornitore una causa di sopravvenuta impossibilità di adempiere ai sensi dell'art. 1463 c.c., il pagamento effettuato risulta privo di causa e non giustificabile in rapporto all'obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede (v. Cass., sez. 3, ord. n.
13960 del 23.5.2019, anche laddove in motivazione richiama le motivazioni di Cass.
10926/1998 cit.: “dal che consegue -per un verso- che «all'inadempimento del fornitore deve assegnarsi, rispetto al contratto di leasing, il ruolo di una causa di sopravvenuta impossibilità
d'adempiere non dipendente da colpa del concedente (art. 1463 cod. civ.)» e -per altro verso- che «consentire che il concedente, concluso il contratto di fornitura, possa pagare il prezzo anche indipendentemente dalla consegna da parte del fornitore e poi ottenere dall'utilizzatore quanto questi sarebbe stato tenuto a corrispondere ove avesse goduto del bene, non appare giustificabile né in rapporto alla causa del contratto di leasing finanziario né in rapporto al dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede (art. 1375 cod. civ.)»”).
Ebbene, nel caso di specie risulta pacifico – in quanto non tempestivamente e specificatamente contestato dall'odierna opposta, nonostante le tempestive allegazioni del
14 Monastero opponente – che l'utilizzatore non ha mai sottoscritto alcun verbale di consegna senza riserve con riferimento ai beni oggetto del contratto di leasing, né le allegazioni dell'utilizzatore circa l'incompletezza dell'adempimento del fornitore sono state contrastante dalla concedente odierna opposta attraverso il deposito del verbale sottoscritto dall'utilizzatore stesso ed attestante senza riserve l'avvenuta consegna (v. in merito Cass., sez.
3, sent. n. 25732 del 22.12.2015: “Va ribadita la tesi […] che nei contratti di leasing traslativo sussiste l'obbligo di buona fede e di cooperazione fra le parti contrattuali. Sussiste cioè un obbligo reciproco fra le parti di condotta secondo buona fede per cui anche parte concedente, avendo contezza che il verbale di consegna non era stato sottoscritto dopo l'effettiva consegna, avrebbe dovuto, per lo meno, chiedere conferma all'utilizzatore se, quantomeno a distanza di poco tempo, ciò fosse realmente avvenuto. La scissione tra soggetto destinato a ricevere (dal fornitore) la prestazione di consegna e soggetto destinato ad adempiere (nei confronti del fornitore) l'obbligazione di pagamento del prezzo, non consente al concedente di pagare il prezzo indipendentemente dall'avvenuta consegna, ma giustifica, sulla base dell'art.
1375 c.c., che il concedente stesso possa fare affidamento sull'autoresponsabilità dell'utilizzatore nel ricevere la consegna dal fornitore, atteso che l'utilizzatore e il concedente hanno, nei confronti del fornitore, un interesse comune (sicché su entrambi grava un onere di collaborazione); pertanto, se il contratto di compravendita prevede che il fornitore consegni la cosa direttamente all'utilizzatore, e il contratto di leasing prevede, a sua volta, che
l'utilizzatore la riceva, il concedente che resta obbligato al pagamento del prezzo, nell'adempiere, deve fare in modo da salvaguardare l'interesse dell'utilizzatore all'esatto adempimento, così come questi è , dal suo canto, gravato, nei confronti del concedente, dell'onere di comportarsi, rispetto al momento della consegna, in modo diligente, sicché non ne risulti sacrificato, per altro verso, l'interesse che anche il concedente ha all'esatto adempimento da parte del fornitore, secondo un modello comportamentale comune improntato alla reciproca cooperazione onde conseguire l'esatto adempimento da parte del fornitore”).
Del resto, risulta incontestato e documentalmente provato che l'utilizzatore abbia comunicato l'incompletezza dell'adempimento del fornitore e che, dunque, la concedente era a conoscenza delle circostanze oggi dedotte dall'opponente (v. ancora doc. 2 fasc. opponente), in ciò dovendosi escludere un comportamento dell'utilizzatore nel corso degli
15 anni tale da ingenerare in capo alla concedente un affidamento in ordine all'avvenuto corretto adempimento del contratto di fornitura, anche tenuto conto che la società fornitrice
è stata dichiarata fallita in data 14.6.2012 (v. doc. 3 fasc. opponente, da cui risulta altresì che la società fornitrice è stata cancellata dal registro delle imprese in data 1.6.2018, a seguito di decreto di chiusura ai sensi dell'art. 118, n. 3, l.f. per compiuta ripartizione dell'attivo).
Ne consegue che, nel caso di specie e alla luce dei principi giurisprudenziali sopra esposti, non può riconoscersi alla concedente la possibilità di recuperare dall'utilizzatore il prezzo corrisposto al fornitore, non potendosi configurare un inadempimento contrattuale imputabile all'utilizzatore con riferimento al versamento del prezzo effettuato dalla concedente in favore della società fornitrice.
Né, infine, può ritenersi quale riconoscimento del debito azionato in sede monitoria la missiva inviata dal Monastero opponente alla concedente in data 23.9.2020, in risposta alla risoluzione contrattuale inviata dalla concedente stessa (v. doc. 7 fasc. monitorio), con cui l'opponente ha proposto la “chiusura a stralcio del contratto” offrendo la somma di €
3.000,00, dovendosi configurare tale espressione letteralmente intesa – il riferimento è alla chiusura “a stralcio” a fronte della risoluzione invocata dalla concedente, con specifica dichiarata finalità della proposta, da intendersi dunque come non ricognitiva - e per il contesto in cui la stessa è stata inserita – nell'ambito della risposta alla concedente a fronte della risoluzione contrattuale dalla stessa invocata - quale espressione volta a transigere una potenziale controversia piuttosto che a riconoscere il debito oggetto di causa (v. con riferimento alla distinzione tra transazione e ricognizione di debito, Cass., sez. 3, sent. n.
38941 del 7.12.2021; v. altresì Cass., sez. 3, ord. n. 5721 del 27.2.2019).
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere accolta e conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Per le medesime ragioni, non può essere neppure accolta la domanda articolata in subordine dall'opposta, volta ad ottenere la condanna del al pagamento dell'importo di € CP_2
86.400,00, oltre spese del decreto ingiuntivo o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, eventualmente anche in via equitativa.
4. Le spese di lite devono essere poste a carico della convenuta opposta soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al d.m. 55/2014 (come aggiornata dal d.m. 147/2022), in base al
16 valore, alla natura e alla complessità della controversia, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria e di trattazione (non essendosi svolta un'istruttoria in senso stretto, con l'assunzione di prove costituende), nonché per la fase decisionale alla luce dell'attività defensionale concretamente espletata essenzialmente riproduttiva delle precedenti difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da Controparte_2
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 756/2021
[...]
emesso dal Tribunale di Siena in data 9.7.2021;
- rigetta la domanda subordinata di condanna articolata dalla convenuta opposta
Controparte_1
[...]
- condanna l'opposta Controparte_1
al pagamento in favore dell'opponente
[...]
elle spese di giudizio, Controparte_2
che liquida in € 406,50 per eborsi ed € 9.142,00 per compensi, oltre spese forfettarie,
CPA e IVA (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Siena, in data 6 aprile 2024.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica in persona della giudice, dott.ssa Marta
Dell'Unto, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2508 del Ruolo Generale per gli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
persona della legale rappresentante DR elettivamente domiciliato in Parte_3
Siena, via Camollia n. 65, presso lo studio dell'avv. Paolo Bufalini e rappresentato e difeso dall'avv. Catia Roscini, come da procura allegata all'atto di citazione;
opponente
e
Controparte_1
(P.IVA: , in persona del Direttore generale pro tempore,
[...] P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Siena, via C. Angiolieri n. 37 presso lo studio dell'avv. Federica
Occhioni e rappresentata e difesa dall'avv. Giordano Balossi del foro di Milano, come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto di leasing
1 Conclusioni: le parti hanno precisato le proprie conclusioni con note scritte di trattazione dell'udienza svoltasi in data 20.9.2023 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In particolare, parte opponente ha così precisato le proprie conclusioni: “Piaccia la Tribunale
Ill.mo, contrariis reiectis, in via preliminare: dichiarare la propria incompetenza per territorio e quindi dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, nel merito: in accoglimento della presente opposizione, dichiarare che nulla è dovuto dal Controparte_2
alla alle
[...] Controparte_3 Controparte_1
imprese e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e CP_1
competenze di lite”
Parte opposta ha così precisato le proprie conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE E/O
PREGIUDIZIALE: - rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dall'attore opponente in quanto palesemente infondata, sia in fatto che in diritto, e per l'effetto confermare quale Tribunale competente il Tribunale di Siena sia ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 c.p.c. nonché secondo le norme di rito e per tutti gli ulteriori motivi esposti in atti e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare l'eccezione di prescrizione del credito di cui al decreto ingiuntivo de quo così come genericamente avanzata da parte opponente in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi meglio argomentati in atti e documentati per tabulas e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO: - rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate, in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 756/2021, Rg. 1895/2021 emesso dall'intestato
Tribunale in data 07 luglio 2021, depositato in cancelleria in data 09 luglio 2021, intimante di corrispondere a l'importo di Euro Controparte_2
86.400,00 oltre interessi come da domanda oltre le spese legali liquidate in Euro 2.135,00 per compenso ed Euro 406,00 per spese oltre oneri, munendolo di formula esecutiva;
- in subordine, condannare il a Controparte_2
corrispondere l'importo di Euro 86.400,00 oltre interessi come da domanda oltre le spese legali liquidate in Euro 2.135,00 per compenso ed Euro 406,00 per spese oltre oneri, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa;
IN OGNI CASO: - rigettare integralmente le avversarie generiche eccezioni e domande svolte da parte opponente sia in via riconvenzionale che preliminare che nel merito,
2 nei confronti di o comunque spieganti effetti nei confronti Controparte_4
della qui deducente, in quanto tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in atti. Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio, la Controparte_1
(di seguito per brevità) ha chiesto
[...] CP_5
ingiungersi a (di seguito, il Controparte_2 CP_2
per brevità) il pagamento della somma di € 86.400,00, oltre interessi di mora dalla domanda al saldo effettivo, oltre alle spese e alle competenze legali della procedura di ingiunzione e alle successive occorrende. A sostegno della propria domanda la ricorrente ha dedotto: a) che in data 5.12.2007 la poi fusa per incorporazione in Controparte_6 CP_5
ha stipulato con il il contratto di locazione finanziaria n. 00002299/001, di
[...] CP_2
seguito individuato con il n. 702299, della durata di 72 mesi, avente ad oggetto un impianto formato da cinque generatori 50 KW alimentati ad olio vegetale;
b) che, in esecuzione del contratto, la ha provveduto a versare la somma di € 86.400,00 al fornitore CP_5
come da fattura n. 9/2008; c) che il è rimasto inadempiente alle Controparte_7 CP_2
obbligazioni di cui al contratto di leasing, tanto che in data 14.7.2020 la ha CP_5
dichiarato la risoluzione del contratto;
d) che successivamente il Monastero, riconoscendo il proprio debito, ha inviato una comunicazione transattiva, offrendo il versamento della somma di € 3.000,00; e) che, pertanto, la è creditrice della somma di € 86.400,00, CP_5
portata dalla fattura n. 9/2008, come risultante altresì dalla certificazione del credito ai sensi dell'art. 50 T.U.B..
Con decreto ingiuntivo n. 756/2021 del 9.7.2021 (R.G. n. 1895/2021), il Tribunale di Siena ha ingiunto al il pagamento della somma richiesta, oltre interessi come da domanda e CP_2
oltre alle spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il ha proposto opposizione avverso il CP_2
suddetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca per i seguenti motivi: 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Siena, per essere competente il Tribunale di Perugia, sede del
Monastero, da ritenersi consumatore;
2) l'intervenuta prescrizione del credito anche considerando l'ordinaria prescrizione decennale, atteso che il contratto è stato sottoscritto in data 7.12.2007; 3) l'infondatezza nel merito della pretesa, atteso che i cinque generatori
3 oggetto del contratto non sono mai stati forniti dalla società fornitrice, se non in minima parte, e che quelli forniti sono del tutto incompleti e viziati, tanto che il Monastero non ha mai sottoscritto alcun verbale di consegna attestante la conformità del bene a quanto richiesto, il suo funzionamento e la presenza della documentazione necessaria, come previsto anche dalle clausole contrattuali.
Premesso ciò, l'opponente ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
Si è costituita in giudizio la contestando le deduzioni di parte attrice e CP_5
deducendo, oltre all'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione, la sussistenza della competenza territoriale del Tribunale di Siena e contestando l'intervenuta prescrizione del credito, nonché le doglianze avversarie nel merito, in considerazione della documentazione prodotta e del testo contrattuale.
Ha, pertanto, concluso chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale e di prescrizione del credito, nonché la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, nel merito, rigettarsi l'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, condannarsi il a corrispondere l'importo di € 86.400,00, oltre interessi come da domanda e CP_2
spese liquidate nel decreto ingiuntivo, ovvero quella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia.
Con ordinanza del 21.3.2022 la giudice non ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed espletata l'istruttoria mediante la produzione documentale delle parti, rigettate le prove orali articolate dalla sola opponente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.9.2023, svoltasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Con successiva ordinanza del 27.9.2023, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Così brevemente ricostruito l'iter processuale della presente controversia, devono prioritariamente essere esaminate le questioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalle parti.
2.1. Anzitutto, deve ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità – invero, non riprodotta in sede di precisazione delle conclusioni - sollevata dalla creditrice opposta in relazione alla mancata introduzione del procedimento di mediazione (il cui onere, peraltro, grava sulla parte opposta una volta decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria
4 esecuzione del decreto, v. Cass., Sez. Un., sent. n. 19596 del 18.9.2020), in virtù dell'avvenuto espletamento della mediazione stessa (v. verbale di mediazione in atti).
Deve, peraltro, osservarsi che alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, la materia del contendere non rientra tra quelle per le quali il legislatore ha previsto la predetta procedura di mediazione quale condizione di procedibilità (cfr. Cass. civ., sez. 3, sent. n.
12883 del 13 maggio 2021; Cass., 9 aprile 2019, n. 14904, Cass. 10 ottobre 2019, n. 30520;
Cass. 12 giugno 2018, n. 15200, che esclude l'estensione al leasing del riferimento della norma ai “contratti bancari e finanziari”; cfr. nel merito, tra le molte, Tribunale di Milano,
29.3.2020, Corte d'Appello Firenze, sent. n. 1595/2023 e n. 802/2023).
2.2. Ancora preliminarmente, l'eccezione di incompetenza territoriale articolata dall'opponente non merita accoglimento, non potendosi il opponente considerare CP_2
un consumatore, come tale assoggettato alla relativa disciplina.
Invero, il decreto legislativo del 6 settembre 2005 n. 206 (cd. codice del consumo) - che ai sensi dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 ha recepito nell'ordinamento giuridico italiano le disposizioni della direttiva 93/13 - definisce, all'art. 3, co. 1, il “consumatore” come
“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, in ciò recependo nell'ordinamento italiano la definizione di cui all'art. 2, lett. b) della richiamata direttiva (ove per consumatore si intende “qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale”). Ebbene, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dalla disposizione di cui al richiamato art. 2, lett. b), per quanto anzidetto sovrapponibile alla definizione contenuta all'interno del cd. codice del consumo e sopra richiamata, deriva che, affinché una persona possa rientrare nella nozione di consumatore, devono essere soddisfatte due condizioni cumulative, vale a dire che si tratti di una persona fisica e che quest'ultima svolga la sua attività a fini non professionali (v. CGUE, causa C-329/19 punto 24, con riferimento alla questione dell'applicabilità della disciplina consumeristica nell'ipotesi di contratto concluso dal condominio), sicché una persona diversa da una persona fisica che stipuli un contratto con un professionista non può essere considerata come un consumatore ai sensi della richiamata direttiva (v. ancora CGUE, causa C-329/19 cit. punto 25, ove si precisa che gli Stati membri possono eventualmente decidere di estendere l'applicazione delle norme della direttiva
5 anche alle persone giuridiche o fisiche che non siano consumatori ai sensi di quest'ultima, purché ciò garantisca un livello di tutela più elevato per i consumatori e non pregiudichi le disposizioni dei trattati;
v. altresì giurisprudenza richiamata dalla suddetta pronuncia, Org_ sentenza del 22 novembre 2001, e MN RE, C-541/99 e C-542/99, Org_2
EU:C:2001:625, punto 16).
Di conseguenza, non essendo stato il contratto di leasing oggetto di domanda stipulato da una persona fisica, il opponente non può essere considerato quale consumatore ai CP_2
sensi della richiamata disposizione normativa, mancandone il presupposto soggettivo
(l'essere il soggetto agente una persona fisica), sicché non può ritenersi applicabile nel caso di specie la relativa disciplina, ivi comprese le disposizioni relative al cd. foro del consumatore.
Ciò implica che, esclusa l'applicabilità della disciplina consumeristica, la competenza territoriale è stata correttamente individuata nel Tribunale di Siena. Infatti, nel contratto di leasing oggetto del presente giudizio, le parti hanno pattuito che nelle ipotesi di controversie, come nel caso di specie, promosse dalla concedente (attore in senso sostanziale), è competente oltre ai fori di Siena e Prato, ogni altro foro stabilito per legge (v. contratto di leasing in atti). Inoltre, come osservato dalla convenuta opposta, tenuto conto della prospettazione attorea (in senso sostanziale) che ha dedotto l'inadempimento dell'utilizzatore con riferimento al contratto di leasing sotto il versante pecuniario, il tribunale di Siena deve ritenersi competente anche ai sensi dell'art. 20 c.p.c., letto unitamente all'art. 1182, co. 3, c.c., alla stregua del quale è competente il giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione che, nel caso di specie, considerata la natura pecuniaria della stessa, è il domicilio del creditore, la cui sede legale è sita in Siena (v. nella giurisprudenza di merito,
Corte d'Appello Firenze, sent. n. 1870/2023; sull'irrilevanza delle eventuali contestazioni riferite all'an della pretesa ai fini dell'individuazione del foro, v. Cass., sez. 6-3, ord. n. 7722 del 20.3.2019 e Cass., sez. 2, ord. n. 39028 del 9.12.2021).
Di conseguenza e in mancanza di ulteriori eccezioni in ordine alla competenza territoriale con riferimento agli altri criteri concorrenti previsti dagli artt. 18-20 c.p.c. (v. tra le altre, Cass., sez.
6-1, ord. n. 21769 del 27.10.2016 e Cass. sez. 3, ord. n. 16284 del 18.6.2019), l'eccezione di incompetenza territoriale articolata dall'opponente deve essere disattesa.
2.3. Infine, deve parimenti essere disattesa l'eccezione articolata dalla parte opponente in relazione all'intervenuta prescrizione del diritto di credito.
6 Invero, l'eccezione di parte opponente si fonda sull'assunto che il contratto di locazione finanziaria è stato concluso in data 7.12.2007 e che, dunque, sono decorsi oltre dieci anni dalla sua sottoscrizione, con conseguente maturarsi della prescrizione.
Ebbene, sul punto, deve anzitutto osservarsi che, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, qualora il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria che la parte è tenuta ad eseguire per intero, pur se l'esecuzione può essere frazionata nel tempo (quale il prezzo della compravendita eventualmente pagabile a rate o la restituzione in più soluzioni della somma mutuata), il termine di prescrizione è quello decennale (v. in tali termini, Cass., sez. 3, sent. n.
2086 del 30 gennaio 2008, che ha ricostruito il pagamento della somma concordata con il concedente nel caso di leasing, sia traslativo che di godimento, come una prestazione unitaria, sulla base del fatto che in tale tipologia contrattuale la prestazione del concedente ha sempre e comunque ad oggetto un finanziamento, di cui è prevista la restituzione per intero, con l'aggiunta degli interessi, ciò in quanto la prestazione che l'utilizzatore si impegna ad eseguire è unitaria ed è dilazionata nel tempo soltanto l'esigibilità delle singole rate).
Pertanto, da un lato, il termine di prescrizione è quello decennale – come, del resto, sostenuto dallo stesso opponente (v. p. 3 atto di citazione) - e, dall'altro, trattandosi alla luce di quanto anzidetto di un contratto avente natura unitaria sebbene con frazionamento del debito, tale termine decorre dalla data di compimento dell'obbligazione unitaria come sopra ricostruita e, quindi, dalla scadenza dell'ultima rata, dovuta nel caso di specie nel 2013, posto che la risoluzione del contratto è stata comunicata soltanto successivamente e segnatamente nel luglio 2020 (v. con riferimento al contratto di mutuo, tra le altre, Cass., sez. 3, sent. n.
4232 del 10.2.2023; nella giurisprudenza di merito con riferimento al leasing, Corte d'Appello
Firenze, sent. n. 1771/2023, nel senso che la decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultimo canone o, se antecedente, alla data di risoluzione del contratto;
Tribunale di Siena, sent. n. 533 del 21 giugno 2022, Tribunale di
Siena, sent. n. 458 del 4 maggio 2019 e Tribunale di Milano, sez. 6, n. 566 del 28 gennaio
2021).
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e trovando applicazione il termine prescrizionale decennale, l'eccezione articolata da parte opponente non può trovare accoglimento.
7 3. Disattese le eccezioni preliminari, nel merito l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Anzitutto, prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss.
c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale (v. tra le altre, Cass., Sez. 1, 3 febbraio 2006, n. 2421 e Cass., Sez. 3, 24 novembre
2005, n. 24815).
Ciò implica che, anche in seno a tale procedimento e in aderenza alla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria ed eguale criterio di riparto dell'onere probatorio è applicabile quando sia sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (v. in tal senso, Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533; conformi, tra le altre, Cass., sez. 1, sent. n. 15659 del 15.7.2011 e Cass., sez.
3, sent. n. 826 del 20.1.2015; v. altresì Cass., sez. 2, ord. n. 13685 del 21.5.2019).
Deve, poi, essere ulteriormente evidenziato che chi agisce in un giudizio non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto che in diritto, in ciò conseguendone che anche ove l'azione esercitata abbia ad oggetto l'inadempimento contrattuale, l'attore è comunque onerato di allegare non soltanto l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione (Cass., sez. 6-3, ord. n. 6618 del
16.3.2018, in motivazione: “L'allegazione, infatti, racchiude una intensa natura di specificità proprio perché deve fondare il thema decidendum del giudizio di fatto”; v. altresì Cass., sez. 2,
8 sent. n. 10141 del 16.4.2021). D'altra parte, affinché il debitore possa assolvere all'onere probatorio cui è tenuto è necessario che sia chiaramente individuato l'inadempimento che gli viene addebitato.
Con riferimento al contratto di leasing, l'applicazione dei principi anzidetti implica che la parte concedente dia prova della consegna del bene oggetto del contratto di leasing e della pattuizione da cui discende l'obbligo di pagamento, allegando le specifiche circostanze che integrano l'inadempimento dell'utilizzatore, il quale è, di contro, onerato di fornire la prova dei fatti modificativi o estintivi.
Ciò posto, è pacifico e documentalmente provato che in data 5.12.2007 la Controparte_6
– poi fusa per incorporazione nella (v. doc. 2 fasc. monitorio
[...] CP_5
parte opposta) - ha stipulato con il opponente il contratto di locazione finanziaria CP_2
n. 00002299/001 (v. doc. 4 fasc. monitorio parte opposta), avente ad oggetto “N° 5
GENERATORI 50 KW ALIMENTATI ” al costo d'acquisto al netto di IVA di € Parte_4
240.000,00, contratto di importo pari a € 240.000,00 oltre IVA della durata di 72 mesi, al tasso leasing di 6,2897%.
Risulta parimenti incontestato che la in virtù del contratto sottoscritto, ha CP_5
versato al fornitore la minore somma di € 86.400,00, come portata dalla Controparte_7
fattura n. 9/2008 (v. doc. 5 fasc. monitorio parte opposta).
Inoltre, costituisce circostanza pacifica (v. doc. 2 fasc. opponente, non contestato dalla convenuta opposta e anzi posto da quest'ultima a sostegno delle proprie deduzioni)
l'avvenuto invio nel 2010 da parte della concedente odierna opposta alla società fornitrice di una raccomandata con cui la prima ha comunicato alla seconda di essere stata informata dagli utilizzatori, tra cui il odierno opponente, dell'inadempimento della fornitrice CP_2
all'obbligo di procedere all'installazione dei generatori e al loro funzionamento, essendovi problemi in merito al reperimento del combustibile, riservandosi di risolvere i contratti di fornitura con richiesta di ripetizione delle somme versate, oltre il risarcimento del danno (v. contenuto della missiva di cui al richiamato doc. 2: “Con riferimento alle fatture in oggetto da noi regolarmente pagate, in relazione all'acconto del 30% di una fornitura di una centrale di generazione elettrica a biomassa a seguito dei nostri ordini di acquisto n. 1321 e n. 2573 entrambi del 2007, Vi comunichiamo di essere stati informati dagli utilizzatori suindicati che sulla base del vostro obbligo a procedere all'installazione dei relativi generatori e al loro
9 funzionamento, ad oggi non avete ancora provveduto ad ottemperare ai vostri impegni, essendo a tutt'oggi presenti problemi circa il reperimento del combustibile, così come a noi riferito. Alla luce di quanto sopra Vi intimiamo, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della presente, ad adempiere ai Vostri obblighi contrattuali, ivi compreso l'eventuale Vostro impegno al subentro nei contratti in oggetto, al fine di completare le forniture in questione, con contestuale corretto funzionamento delle stesse. In difetto ci riserviamo di risolvere i contratti di fornitura suindicati con richiesta di ripetizione delle somme versate, oltre il risarcimento dei danni con aggravio di spese a Vs carico.”).
Infine, risulta dagli atti che in data 14.6.2012 è stato dichiarato il fallimento della società fornitrice fallimento chiuso con cancellazione della società dal registro delle Controparte_7
imprese nel 2018 (v. visura camerale di cui al doc. 3 fasc. opponente).
Risulta ancora dagli atti che, nel luglio 2020, l'odierna opposta ha comunicato la “Risoluzione contratto di locazione finanziaria n. 702299” al Monastero odierno opponente in applicazione della “clausola risolutiva espressa prevista dalle Condizioni Generali di contratto” a fronte del mancato adempimento del pagamento di quanto dovuto (non quantificato nella suddetta missiva) per oneri di pre-locazione insoluti, anticipo fattura di spesa ed interessi di mora (v. doc. 6 fasc. monitorio) e che, con riferimento a tale comunicazione, il ha proposto CP_2
la “chiusura a stralcio del contratto” con il pagamento della somma di € 3.000,00 (v. doc. 7 fasc. monitorio).
Tanto premesso, al fine di delimitare il thema decidendum del presente giudizio, deve osservarsi che nel ricorso monitorio, pur avendo parte ricorrente fatto genericamente riferimento all'inadempimento dell'odierna opponente “rispetto alle obbligazioni di cui al contratto di leasing n. 702299”, nell'identificare nel quantum la propria pretesa creditoria ha richiamato la somma di € 86.400,00 come portata dalla fattura n. 9/2008, fattura e importo corrispondenti al dedotto pagamento in favore del fornitore (v. pag. 2 decreto Controparte_7
ingiuntivo: “alla data odierna risulta Controparte_2
debitrice nei confronti di della somma di Euro 86.400,00, Controparte_4
portata dalla fattura n. 9/2008, come risulta dalla Certificazione del Credito ex art. 50 T.U.B. che si allega”), come detto relativi all'ordine di acquisto effettuato dalla concedente alla società fornitrice, in virtù del contratto di locazione finanziaria concluso tra la concedente e l'utilizzatore odierno opponente. Dalla certificazione ai sensi dell'art. 50 T.U.B. allegata al
10 ricorso monitorio, richiamato dall'odierna opposta a sostegno della propria pretesa creditoria sebbene per giurisprudenza costante non abbia valore probatorio nel giudizio di opposizione,
è poi indicata una mera dichiarazione che “sussiste un credito di Euro 86.400,00 per costi sostenuti” (v. doc. 8 fasc. monitorio, da cui si evince che la certificazione ha ad oggetto i diversi importi relativi agli oneri di pre-locazione e spese insolute fatturate alla data del
21.4.2021 per € 6.449,60, oltre interessi di mora calcolati alla medesima data per € 4.653,86, ulteriori somme non oggetto di richiesta di pagamento).
Di conseguenza, alla luce delle generiche allegazioni relative all'inadempimento formulate dalla parte attrice in senso sostanziale e ricostruita la domanda con riferimento alla documentazione richiamata e in particolare la fattura n. 9/2008, deve ritenersi che la domanda articolata dall'odierna opposta in sede monitoria abbia ad oggetto l'importo da questa versato in favore della con riferimento all'ordine di acquisto per Controparte_7
l'importo di € 86.400,00, di cui alla fattura allegata, non anche le ulteriori somme non richieste in ricorso e soltanto riportate nella certificazione di cui all'art. 50 T.U.B..
Deve peraltro sin da ora evidenziarsi che, a differenza di quanto sostenuto dall'odierna opposta e a fronte del richiesto pagamento dell'acconto del 30% versato dalla concedente alla società fornitrice, le contestazioni dell'opponente con riferimento al richiesto pagamento non possono ritenersi intempestive o generiche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (v. sul punto, Corte
d'Appello Firenze, sent. n. 1902/2021), posto che il Monastero opponente, già con il proprio atto di citazione, non si è limitato ad affermare la non debenza delle somme in favore della concedente, ma ha supportato le proprie deduzioni adducendo quale ragione del mancato pagamento la mancata consegna integrale dei beni oggetto del contratto di leasing, come evincibile dalla mancata sottoscrizione del relativo verbale di consegna attestante la conformità del bene a quanto richiesto e dalla missiva inviata dalla stessa concedente alla fornitrice nel 2010, nonché evidenziando che la stessa opposta ha corrisposto alla fornitrice soltanto un acconto del 30%, la cui restituzione è stata richiesta all'opponente anziché alla fornitrice, in ragione del fallimento di quest'ultima.
Con la propria comparsa di costituzione, inoltre, l'odierna opposta, a sostegno della propria domanda articolata nel ricorso monitorio, ha richiamato principi giurisprudenziali e clausole contrattuali, in cui si afferma che l'utilizzatore non può sospendere il proprio obbligo di pagamento dei canoni neppure in caso di mancata o ritardata consegna del bene ovvero di
11 inutilizzabilità temporanea o definitiva (oltre che ulteriori clausole contrattuali relative all'assicurazione e all'uso dei beni) e ha, altresì, richiamato principi giurisprudenziali relativi alla produzione documentale, con particolare riferimento all'assolvimento del proprio onere probatorio tramite la produzione del contratto, della certificazione 50 T.U.B. e dell'estratto conto (invero, nel caso di specie non allegato). Sul punto, deve sin da ora evidenziarsi che, come anzidetto, la domanda articolata dall'odierna opposta in sede monitoria ha ad oggetto non il pagamento dei canoni di cui al contratto di leasing, ma l'importo di cui alla fattura n.
9/2008, relativa al pagamento in acconto riferito all'ordine di acquisto dei beni oggetto del contratto di leasing, sicché i principi giurisprudenziali enunciati in relazione alla illegittima sospensione del pagamento dei canoni insoluti devono ritenersi inconferenti, in quanto trattasi di importi che, per quanto anzidetto, non sono oggetto della richiesta di pagamento articolata.
Infatti, l'allegazione dell'inadempimento posto a fondamento della domanda deve essere effettuata nell'atto introduttivo ovvero, al più tardi, nella prima memoria ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c., volta alla modifica o alla precisazione della domanda proposta (come detto avente ad oggetto il dedotto inadempimento contrattuale con riferimento all'importo portato dalla fattura n. 9/2008), sicché deve considerarsi tardiva un'allegazione fatta per la prima volta nella terza memoria di cui al richiamato art. 183 c.p.c., destinata unicamente alla prova contraria. Invero, soltanto con la suddetta terza memoria parte opposta ha dedotto che il credito ingiunto ricomprende gli oneri di prelocazione e le relative spese, gli interessi di mora e i costi sostenuti, allegando per la prima volta l'inadempimento anche con riferimento agli oneri di pre-locazione e ai relativi interessi di mora, che per quanto anzidetto non possono ritenersi ricompresi nell'originaria domanda di ingiunzione (né la domanda è stata precisata o modificata entro il maturarsi delle relative preclusioni) e soltanto nell'ambito di tale memoria ha genericamente richiamato, a sostegno della propria pretesa, la clausola di cui all'art. 2, punto 4 del contratto di leasing, che imporrebbe comunque all'utilizzatore di retrocedere alla concedente ogni somma liquidata al fornitore, oltre interessi di mora, anche nel caso di mancata consegna dei beni, a fronte però del venire meno di ogni effetto del contratto (che
“si intenderà privo di ogni effetto”, v. contratto in atti).
Tanto premesso, l'odierna opposta ha essenzialmente dedotto che le contestazioni dell'opponente con riferimento all'importo ingiunto hanno ad oggetto soltanto il separato
12 contratto di fornitura intercorso con il fornitore , terzo estraneo rispetto alla CP_7
controversia in esame, da ritenersi irrilevante ai fini della pretesa creditoria azionata in sede monitoria.
Giova, pertanto, premettere brevi cenni in ordine al rapporto esistente tra il contratto di leasing sottoscritto tra le parti dell'odierno giudizio e il collegato contratto di fornitura concluso dalla concedente con la società fornitrice.
Ebbene, costituisce ormai principio consolidato in giurisprudenza quello per cui il contratto di leasing è un contratto meramente bilaterale stipulato tra concedente e utilizzatore e collegato ad altro contratto bilaterale stipulato tra concedente e fornitore per l'acquisizione del bene oggetto del contratto in favore dell'utilizzatore, mantenendo i due contratti una sostanziale autonomia, nel senso che l'utilizzatore è terzo rispetto al contratto di fornitura e che il fornitore, a sua volta, è terzo rispetto al contratto di locazione, mentre il concedente è
l'unico tra i tre ad essere parte di entrambi gli atti (v. Cass., Sez. Un., sent. n. 19785 del
5.10.2015: “Non v'è dubbio, dunque, che la vicenda è trilatera, nel senso che coinvolge necessariamente tre soggetti;
così come è indubbio che tra i due negozi v'è un indispensabile collegamento, siccome la fornitura è effettuata in funzione della successiva locazione del bene compravenduto e la locazione presuppone che il locatore si sia procurato il bene che darà in godimento al locatario. Tuttavia, nessuno pone in discussione che i due atti mantengano la loro sostanziale autonomia, che l'utilizzatore sia terzo rispetto al contratto di fornitura ed, a sua volta, il fornitore sia terzo rispetto al contratto di locazione;
laddove, invece, il concedente
è l'unico, tra i tre, ad essere parte di entrambi gli atti.”). In particolare, è stato affermato che in tali fattispecie, salvo diversa espressa pattuizione negoziale, il fenomeno non si colloca nello schema del collegamento negoziale in senso stretto o tecnico, difettando il requisito soggettivo della volontà delle parti di far convergere gli schemi negoziali in un'unica causa giustificativa di tutti i vincoli obbligatori assunti dalle parti, venendo a configurarsi, di contro, un “collegamento di tipo economico-oggettivo”, in ragione della funzione pratica che i singoli contratti assolvono unitariamente, convergendo nella realizzazione di uno scopo comune, pur nella strutturale autonomia dei singoli negozi (v. Cass., sez. 3, ord. n. 1934 del 28.1.2020). In definitiva, il contratto di fornitura “ha la funzione di mezzo per l'esecuzione di quello di leasing” (v. già Cass., sez. 3, sent. n. 10926 del 2.11.1998).
13 Alla luce di tale configurazione è stato, poi, sostenuto che se pure, in assenza di un collegamento in senso cd. tecnico, le vicende attinenti alla patologia di un contratto non interferiscono direttamente sull'altro, tuttavia la realizzazione del risultato pratico finale che le parti intendono conseguire con l'operazione, impone a ciascuna di esse di agire, in relazione alle condotte contrattuali ad esse singolarmente riferibili, secondo il principio di buona fede reciproca, in modo da non pregiudicare l'interesse delle altre (v. ancora Cass.
1934/2020 cit.).
Sulla scorta di tali principi è stato, inoltre, affermato che se l'utilizzatore accetta di sottoscrivere senza riserve il verbale di consegna pure a fronte di una consegna mancante od incompleta da parte del fornitore (invece di rifiutare la prestazione o far constatare il rifiuto nel relativo verbale), egli pone il concedente nelle condizioni di dover adempiere alla propria obbligazione verso il fornitore e non gli è consentito di opporre al concedente che la consegna non è stata completa oppure non è avvenuta né può legittimamente pretendere di sospendere il pagamento dei canoni (v. in termini, Cass., sez. 3, n. 8101 del 23.5.2012). Di contro, il concedente che paghi al fornitore il prezzo del bene pur essendo a conoscenza del mancato adempimento, da parte di quest'ultimo, dell'obbligo di consegna, non può pretendere dall'utilizzatore il rimborso della somma versata atteso che, costituendo l'inadempimento del fornitore una causa di sopravvenuta impossibilità di adempiere ai sensi dell'art. 1463 c.c., il pagamento effettuato risulta privo di causa e non giustificabile in rapporto all'obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede (v. Cass., sez. 3, ord. n.
13960 del 23.5.2019, anche laddove in motivazione richiama le motivazioni di Cass.
10926/1998 cit.: “dal che consegue -per un verso- che «all'inadempimento del fornitore deve assegnarsi, rispetto al contratto di leasing, il ruolo di una causa di sopravvenuta impossibilità
d'adempiere non dipendente da colpa del concedente (art. 1463 cod. civ.)» e -per altro verso- che «consentire che il concedente, concluso il contratto di fornitura, possa pagare il prezzo anche indipendentemente dalla consegna da parte del fornitore e poi ottenere dall'utilizzatore quanto questi sarebbe stato tenuto a corrispondere ove avesse goduto del bene, non appare giustificabile né in rapporto alla causa del contratto di leasing finanziario né in rapporto al dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede (art. 1375 cod. civ.)»”).
Ebbene, nel caso di specie risulta pacifico – in quanto non tempestivamente e specificatamente contestato dall'odierna opposta, nonostante le tempestive allegazioni del
14 Monastero opponente – che l'utilizzatore non ha mai sottoscritto alcun verbale di consegna senza riserve con riferimento ai beni oggetto del contratto di leasing, né le allegazioni dell'utilizzatore circa l'incompletezza dell'adempimento del fornitore sono state contrastante dalla concedente odierna opposta attraverso il deposito del verbale sottoscritto dall'utilizzatore stesso ed attestante senza riserve l'avvenuta consegna (v. in merito Cass., sez.
3, sent. n. 25732 del 22.12.2015: “Va ribadita la tesi […] che nei contratti di leasing traslativo sussiste l'obbligo di buona fede e di cooperazione fra le parti contrattuali. Sussiste cioè un obbligo reciproco fra le parti di condotta secondo buona fede per cui anche parte concedente, avendo contezza che il verbale di consegna non era stato sottoscritto dopo l'effettiva consegna, avrebbe dovuto, per lo meno, chiedere conferma all'utilizzatore se, quantomeno a distanza di poco tempo, ciò fosse realmente avvenuto. La scissione tra soggetto destinato a ricevere (dal fornitore) la prestazione di consegna e soggetto destinato ad adempiere (nei confronti del fornitore) l'obbligazione di pagamento del prezzo, non consente al concedente di pagare il prezzo indipendentemente dall'avvenuta consegna, ma giustifica, sulla base dell'art.
1375 c.c., che il concedente stesso possa fare affidamento sull'autoresponsabilità dell'utilizzatore nel ricevere la consegna dal fornitore, atteso che l'utilizzatore e il concedente hanno, nei confronti del fornitore, un interesse comune (sicché su entrambi grava un onere di collaborazione); pertanto, se il contratto di compravendita prevede che il fornitore consegni la cosa direttamente all'utilizzatore, e il contratto di leasing prevede, a sua volta, che
l'utilizzatore la riceva, il concedente che resta obbligato al pagamento del prezzo, nell'adempiere, deve fare in modo da salvaguardare l'interesse dell'utilizzatore all'esatto adempimento, così come questi è , dal suo canto, gravato, nei confronti del concedente, dell'onere di comportarsi, rispetto al momento della consegna, in modo diligente, sicché non ne risulti sacrificato, per altro verso, l'interesse che anche il concedente ha all'esatto adempimento da parte del fornitore, secondo un modello comportamentale comune improntato alla reciproca cooperazione onde conseguire l'esatto adempimento da parte del fornitore”).
Del resto, risulta incontestato e documentalmente provato che l'utilizzatore abbia comunicato l'incompletezza dell'adempimento del fornitore e che, dunque, la concedente era a conoscenza delle circostanze oggi dedotte dall'opponente (v. ancora doc. 2 fasc. opponente), in ciò dovendosi escludere un comportamento dell'utilizzatore nel corso degli
15 anni tale da ingenerare in capo alla concedente un affidamento in ordine all'avvenuto corretto adempimento del contratto di fornitura, anche tenuto conto che la società fornitrice
è stata dichiarata fallita in data 14.6.2012 (v. doc. 3 fasc. opponente, da cui risulta altresì che la società fornitrice è stata cancellata dal registro delle imprese in data 1.6.2018, a seguito di decreto di chiusura ai sensi dell'art. 118, n. 3, l.f. per compiuta ripartizione dell'attivo).
Ne consegue che, nel caso di specie e alla luce dei principi giurisprudenziali sopra esposti, non può riconoscersi alla concedente la possibilità di recuperare dall'utilizzatore il prezzo corrisposto al fornitore, non potendosi configurare un inadempimento contrattuale imputabile all'utilizzatore con riferimento al versamento del prezzo effettuato dalla concedente in favore della società fornitrice.
Né, infine, può ritenersi quale riconoscimento del debito azionato in sede monitoria la missiva inviata dal Monastero opponente alla concedente in data 23.9.2020, in risposta alla risoluzione contrattuale inviata dalla concedente stessa (v. doc. 7 fasc. monitorio), con cui l'opponente ha proposto la “chiusura a stralcio del contratto” offrendo la somma di €
3.000,00, dovendosi configurare tale espressione letteralmente intesa – il riferimento è alla chiusura “a stralcio” a fronte della risoluzione invocata dalla concedente, con specifica dichiarata finalità della proposta, da intendersi dunque come non ricognitiva - e per il contesto in cui la stessa è stata inserita – nell'ambito della risposta alla concedente a fronte della risoluzione contrattuale dalla stessa invocata - quale espressione volta a transigere una potenziale controversia piuttosto che a riconoscere il debito oggetto di causa (v. con riferimento alla distinzione tra transazione e ricognizione di debito, Cass., sez. 3, sent. n.
38941 del 7.12.2021; v. altresì Cass., sez. 3, ord. n. 5721 del 27.2.2019).
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere accolta e conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Per le medesime ragioni, non può essere neppure accolta la domanda articolata in subordine dall'opposta, volta ad ottenere la condanna del al pagamento dell'importo di € CP_2
86.400,00, oltre spese del decreto ingiuntivo o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, eventualmente anche in via equitativa.
4. Le spese di lite devono essere poste a carico della convenuta opposta soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al d.m. 55/2014 (come aggiornata dal d.m. 147/2022), in base al
16 valore, alla natura e alla complessità della controversia, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria e di trattazione (non essendosi svolta un'istruttoria in senso stretto, con l'assunzione di prove costituende), nonché per la fase decisionale alla luce dell'attività defensionale concretamente espletata essenzialmente riproduttiva delle precedenti difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da Controparte_2
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 756/2021
[...]
emesso dal Tribunale di Siena in data 9.7.2021;
- rigetta la domanda subordinata di condanna articolata dalla convenuta opposta
Controparte_1
[...]
- condanna l'opposta Controparte_1
al pagamento in favore dell'opponente
[...]
elle spese di giudizio, Controparte_2
che liquida in € 406,50 per eborsi ed € 9.142,00 per compensi, oltre spese forfettarie,
CPA e IVA (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Siena, in data 6 aprile 2024.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
17