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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/07/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE
così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2800 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Angela Congi;
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Palumbo;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio, successivamente interrotta, che dalla predetta unione sono nati (il 3.4.2023) e (il 1.12.2024), chiedevano il Per_1 Per_2 recepimento dell'accordo in tema di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori di cui al ricorso.
Con decreto del 27.6.2025 il Giudice delegato sostituiva l'udienza con il deposito di note scritte, avendo le parti esercitato la facoltà di cui all'art. 473-bis 51, 2 comma, c.p.c., dando atto della volontà di non riconciliarsi.
************************ Il Collegio, letto il ricorso e i documenti allegati, recepisce quanto concordato dalle parti in relazione ai figli minori e, in particolare, l'affido condiviso degli stessi, collocati presso la madre, con regolamentazione del diritto di visita del padre nei termini di cui al ricorso (segnatamente al punto d) del ricorso), unitamente ai profili patrimoniali, in ordine ai quali il sig. si Parte_1
impegna a versare un assegno mensile per il mantenimento dei minori dell'importo di € 500,00 (da adeguarsi annualmente secondo indici Istati), oltre alla compartecipazione al 50% alle spese straordinarie, trattandosi di condizioni eque e confacenti all'interesse dei minori.
Il Tribunale prende, altresì, atto dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla percezione integrale dell'assegno unico universale da parte della sig.ra . CP_1
In ragione dell'accordo raggiunto tra le parti si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- omologa l'accordo relativo ai minori nei termini pattuiti;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 23.7.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE
così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2800 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Angela Congi;
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Palumbo;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio, successivamente interrotta, che dalla predetta unione sono nati (il 3.4.2023) e (il 1.12.2024), chiedevano il Per_1 Per_2 recepimento dell'accordo in tema di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori di cui al ricorso.
Con decreto del 27.6.2025 il Giudice delegato sostituiva l'udienza con il deposito di note scritte, avendo le parti esercitato la facoltà di cui all'art. 473-bis 51, 2 comma, c.p.c., dando atto della volontà di non riconciliarsi.
************************ Il Collegio, letto il ricorso e i documenti allegati, recepisce quanto concordato dalle parti in relazione ai figli minori e, in particolare, l'affido condiviso degli stessi, collocati presso la madre, con regolamentazione del diritto di visita del padre nei termini di cui al ricorso (segnatamente al punto d) del ricorso), unitamente ai profili patrimoniali, in ordine ai quali il sig. si Parte_1
impegna a versare un assegno mensile per il mantenimento dei minori dell'importo di € 500,00 (da adeguarsi annualmente secondo indici Istati), oltre alla compartecipazione al 50% alle spese straordinarie, trattandosi di condizioni eque e confacenti all'interesse dei minori.
Il Tribunale prende, altresì, atto dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla percezione integrale dell'assegno unico universale da parte della sig.ra . CP_1
In ragione dell'accordo raggiunto tra le parti si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- omologa l'accordo relativo ai minori nei termini pattuiti;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 23.7.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma