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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/12/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 3885/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3885/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fis , con il patrocinio dell'avv. D'ALBERTI Parte_1 C.F._1
RAFFAELLA, con domicilio in in Milano, Piazza Giuseppe Grandi n. 4,
e
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. TACCONE Parte_2 C.F._2
NO IA, con domicilio in Via Pertini 32 20082 NOVIGLIO
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Tradate, in data 08/02/1997, (atto n.5, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“ Voglia il Tribunale Ill.mo,
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_2 Parte_1
• ordinare al Comune di Tradate (VA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo, ai sensi dell'art. 127 ter, V comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I figli minori IS e vengono affidati ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, con impegno del padre di vederli e tenerli con sé, compatibilmente con gli impegni dei minori, secondo un calendario di vista da concordarsi tra i genitori nell'interesse dei figli, facendo salvo il rapporto genitoriale paterno come già previsto dalla
Dott.ssa Andronio con relazione in data 19.03.2025, di cui si richiama, in specie, la pagina 9
(i.e.: sabato o domenica con il pernotto quando cadono i giorni di riposto paterno, ogni 6-7 settimane;
negli altri weekend si mantiene almeno una mezza giornata o sabato o domenica con orari indicativi 15/20.30; vacanze suddivise equamente).
3. Il padre si impegna a versare alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma di € 200,00 (duecento/00) mensili (€ 100,00 per ogni figlio), da rivalutarsi annualmente in base alla variazione ISTAT (a decorrere dall'anno successivo alla data di deposito del presente ricorso) e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario da versarsi sul conto corrente intestato alla madre, oltre al
50% delle spese straordinarie riferibili ai minori, come da Protocollo n. 2323/16 adottato dal
Tribunale di Pavia.
4. L'assegno unico erogato dall' per i figli rimane al 100% alla madre collocataria. CP_1
5. Le detrazioni per i figli a carico e per le spese sostenute in favore dei figli competeranno a ciascun genitore in misura del 50%.
6. I coniugi dichiarano che non vi sono altri debiti contratti nell'interesse della famiglia, oltre a quanto meglio esposto al successivo punto 8.
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di non avere reciprocamente nulla da pretendere a titolo di mantenimento.
8. I Sig.ri e Parte_1
danno atto che la casa coniugale è stata venduta e con il ricavato sono Parte_2
stati appianati i debiti, restando ancora da saldare il debito con (ex UniCredit S.p.A.) CP_2
per l'importo di euro 7.000,00; debito che i coniugi si impegnano a pagare nella misura del 50% ciascuno;
9. Saldata la debenza di cui al punto 8, i coniugi dichiarano di aver definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a qualsiasi titolo (ad eccezione del mantenimento dei figli). La NO , per l'effetto, si impegna Parte_2
a tenere integralmente manlevato e indenne il signor da eventuali pretese economiche Parte_1
che dovesse indirizzare anche a quest'ultimo. Controparte_3
Pag. 2 di 4 10. I coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti o documenti equipollenti validi per l'espatrio nonché del documento di identità valido per l'espatrio e/o passaporto dei figli minori, senza necessità di autorizzazione del Giudice Tutelare.
11. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti e i legali sottoscrivono il presente ricorso anche per rinunzia alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, legge n. 247/2012 (precedente articolo 68 l. p.).
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Giudice Relatore, rimettere la causa nel ruolo e, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, di rinunciare al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis 12 comma 3 c.p.c. e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza, disposta altresì la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per acquisirne il parere,
Pronunciare
Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. , con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. depositato in data 25.10.2024, ha chiesto di Parte_1 ottenere la pronuncia di separazione dalla moglie e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Collegio da atto che le parti, con note scritte del 27/11/2025, hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto di separarsi alle condizioni congiunte come sopra indicate.
Contestualmente le parti hanno chiesto la rimessione sul ruolo per la domanda di divorzio.
Hanno, inoltre, provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c..
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Pag. 3 di 4 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente anche le condizioni inerenti i rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., la parte ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con note scritte entrambe le parti hanno formulato condizioni congiunte connesse anche a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art
3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi 6 mesi dalla data dell'udienza di comparizione, possa provvedere in ordine alla domanda di divorzio, valutati i presupposti per l'accoglimento.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, così decide:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, sposati Tradate, in data 08/02/1997, (atto n.5, parte II, Serie A del registro
[...] degli atti di matrimonio dell'anno 1997);
2) recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) Spese di lite al definitivo;
5) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Così deciso in Pavia, il 16.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina BellegrandI
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 3885/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3885/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fis , con il patrocinio dell'avv. D'ALBERTI Parte_1 C.F._1
RAFFAELLA, con domicilio in in Milano, Piazza Giuseppe Grandi n. 4,
e
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. TACCONE Parte_2 C.F._2
NO IA, con domicilio in Via Pertini 32 20082 NOVIGLIO
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Tradate, in data 08/02/1997, (atto n.5, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“ Voglia il Tribunale Ill.mo,
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_2 Parte_1
• ordinare al Comune di Tradate (VA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo, ai sensi dell'art. 127 ter, V comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I figli minori IS e vengono affidati ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, con impegno del padre di vederli e tenerli con sé, compatibilmente con gli impegni dei minori, secondo un calendario di vista da concordarsi tra i genitori nell'interesse dei figli, facendo salvo il rapporto genitoriale paterno come già previsto dalla
Dott.ssa Andronio con relazione in data 19.03.2025, di cui si richiama, in specie, la pagina 9
(i.e.: sabato o domenica con il pernotto quando cadono i giorni di riposto paterno, ogni 6-7 settimane;
negli altri weekend si mantiene almeno una mezza giornata o sabato o domenica con orari indicativi 15/20.30; vacanze suddivise equamente).
3. Il padre si impegna a versare alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma di € 200,00 (duecento/00) mensili (€ 100,00 per ogni figlio), da rivalutarsi annualmente in base alla variazione ISTAT (a decorrere dall'anno successivo alla data di deposito del presente ricorso) e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario da versarsi sul conto corrente intestato alla madre, oltre al
50% delle spese straordinarie riferibili ai minori, come da Protocollo n. 2323/16 adottato dal
Tribunale di Pavia.
4. L'assegno unico erogato dall' per i figli rimane al 100% alla madre collocataria. CP_1
5. Le detrazioni per i figli a carico e per le spese sostenute in favore dei figli competeranno a ciascun genitore in misura del 50%.
6. I coniugi dichiarano che non vi sono altri debiti contratti nell'interesse della famiglia, oltre a quanto meglio esposto al successivo punto 8.
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di non avere reciprocamente nulla da pretendere a titolo di mantenimento.
8. I Sig.ri e Parte_1
danno atto che la casa coniugale è stata venduta e con il ricavato sono Parte_2
stati appianati i debiti, restando ancora da saldare il debito con (ex UniCredit S.p.A.) CP_2
per l'importo di euro 7.000,00; debito che i coniugi si impegnano a pagare nella misura del 50% ciascuno;
9. Saldata la debenza di cui al punto 8, i coniugi dichiarano di aver definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a qualsiasi titolo (ad eccezione del mantenimento dei figli). La NO , per l'effetto, si impegna Parte_2
a tenere integralmente manlevato e indenne il signor da eventuali pretese economiche Parte_1
che dovesse indirizzare anche a quest'ultimo. Controparte_3
Pag. 2 di 4 10. I coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti o documenti equipollenti validi per l'espatrio nonché del documento di identità valido per l'espatrio e/o passaporto dei figli minori, senza necessità di autorizzazione del Giudice Tutelare.
11. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti e i legali sottoscrivono il presente ricorso anche per rinunzia alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, legge n. 247/2012 (precedente articolo 68 l. p.).
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Giudice Relatore, rimettere la causa nel ruolo e, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, di rinunciare al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis 12 comma 3 c.p.c. e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza, disposta altresì la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per acquisirne il parere,
Pronunciare
Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. , con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. depositato in data 25.10.2024, ha chiesto di Parte_1 ottenere la pronuncia di separazione dalla moglie e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Collegio da atto che le parti, con note scritte del 27/11/2025, hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto di separarsi alle condizioni congiunte come sopra indicate.
Contestualmente le parti hanno chiesto la rimessione sul ruolo per la domanda di divorzio.
Hanno, inoltre, provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c..
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Pag. 3 di 4 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente anche le condizioni inerenti i rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., la parte ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con note scritte entrambe le parti hanno formulato condizioni congiunte connesse anche a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art
3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi 6 mesi dalla data dell'udienza di comparizione, possa provvedere in ordine alla domanda di divorzio, valutati i presupposti per l'accoglimento.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, così decide:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, sposati Tradate, in data 08/02/1997, (atto n.5, parte II, Serie A del registro
[...] degli atti di matrimonio dell'anno 1997);
2) recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) Spese di lite al definitivo;
5) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Così deciso in Pavia, il 16.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina BellegrandI
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