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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/07/2025, n. 3255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3255 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2187/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio iscritto al n. 2187/2025 R.G. instaurato da
(c.f. ) con l'avv. RITA BRESCIANI Pt_1 Pt_2 C.F._1 contro
(c.f. ) con gli avv.ti RAFFAELE COEN ed ELENA CP_1 C.F._2
ALBERTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
«- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_3 CP_1
, matrimonio celebrato con rito civile in RE in data 19 febbraio 2000 con atto iscritto nei
[...] registri dello Stato Civile del Comune di RE al n. 3, anno 2000 parte II, serie C.;
- ordinare alla Cancelleria di trasmettere l'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di RE perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
- assegnare in via definitiva la casa coniugale sita in Borgosatollo (BS), via RE n.40 con tutti gli arredi e corredi in essa contenuti all'esclusivo proprietario Sig. per Parte_3
l'effetto, disporre che la Sig.ra debba trasferirsi dalla casa coniugale entro il CP_1 termine concordato del 31.12.2025; 1 - disporre che il ricorrente provveda al contributo nel mantenimento della Parte_3 figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, mediante Persona_1 versamento diretto a favore della figlia dell'importo di Euro 703,00 mensili da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese oltre ad adeguamento annuale ISTAT e ciò fino a che la stessa non raggiunga l'indipendenza economica;
- disporre che provveda altresì al pagamento del 50% delle spese Parte_3 straordinarie per la figlia individuate e regolamentate come da protocollo in uso presso il Per_1
Tribunale di RE, fino alla indipendenza economica della ragazza;
- atteso il termine del percorso di studi e l'attività lavorativa svolta nel 2023 e nel 2024 dal figlio
, disporre che il padre versi, per il periodo di 12 mesi a Persona_2 Parte_3 far data dal mese di luglio 2025, un assegno temporaneo a titolo di contributo nel mantenimento del figlio di € 703,00 con versamento diretto al figlio maggiorenne entro il giorno 30 di Per_2 ogni mese: l'obbligo di corresponsione di detto assegno cesserà automaticamente decorsi 12 mesi, indipendentemente dallo stato occupazionale del figlio;
- disporre che provveda altresì al pagamento del 50% delle spese Parte_3 straordinarie per il figlio individuate e regolamentate come da protocollo in uso presso il Per_2
Tribunale di RE, per il periodo di 12 mesi a far data dal mese di agosto 2025, prevedendo che l'obbligo di corresponsione delle suddette spese cesserà automaticamente decorsi 12 mesi, indipendentemente dallo stato occupazionale del figlio;
- dare atto e confermare che le parti hanno concordato, a completa e definitiva tacitazione di ogni pretesa economica della Sig.ra che il Sig. corrisponda alla CP_1 Parte_3
Sig.ra a titolo di una tantum ex art.5 comma 8 L 898/70 la complessiva somma di € CP_1
20.000,00 (ventimila//00euro) da corrispondere in due rate di pari importo con scadenza al
31.07.2025 e 31.07.2026 e sia pertanto autorizzato a sospendere in via definitiva il pagamento dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione, da intendersi definitivamente revocato;
- spese del presente procedimento interamente compensate.
- le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza conforme alle conclusioni congiunte».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 19/02/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di RE (atto n. 3 parte II serie C/3) e, dopo un avvio contenzioso del processo, hanno raggiunto un accordo e hanno presentato le conclusioni congiunte sopra trascritte.
2 Tali conclusioni meritano accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Le spese di lite saranno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di RE in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in RE, nella Camera di consiglio del giorno 18/07/2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio iscritto al n. 2187/2025 R.G. instaurato da
(c.f. ) con l'avv. RITA BRESCIANI Pt_1 Pt_2 C.F._1 contro
(c.f. ) con gli avv.ti RAFFAELE COEN ed ELENA CP_1 C.F._2
ALBERTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
«- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_3 CP_1
, matrimonio celebrato con rito civile in RE in data 19 febbraio 2000 con atto iscritto nei
[...] registri dello Stato Civile del Comune di RE al n. 3, anno 2000 parte II, serie C.;
- ordinare alla Cancelleria di trasmettere l'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di RE perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
- assegnare in via definitiva la casa coniugale sita in Borgosatollo (BS), via RE n.40 con tutti gli arredi e corredi in essa contenuti all'esclusivo proprietario Sig. per Parte_3
l'effetto, disporre che la Sig.ra debba trasferirsi dalla casa coniugale entro il CP_1 termine concordato del 31.12.2025; 1 - disporre che il ricorrente provveda al contributo nel mantenimento della Parte_3 figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, mediante Persona_1 versamento diretto a favore della figlia dell'importo di Euro 703,00 mensili da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese oltre ad adeguamento annuale ISTAT e ciò fino a che la stessa non raggiunga l'indipendenza economica;
- disporre che provveda altresì al pagamento del 50% delle spese Parte_3 straordinarie per la figlia individuate e regolamentate come da protocollo in uso presso il Per_1
Tribunale di RE, fino alla indipendenza economica della ragazza;
- atteso il termine del percorso di studi e l'attività lavorativa svolta nel 2023 e nel 2024 dal figlio
, disporre che il padre versi, per il periodo di 12 mesi a Persona_2 Parte_3 far data dal mese di luglio 2025, un assegno temporaneo a titolo di contributo nel mantenimento del figlio di € 703,00 con versamento diretto al figlio maggiorenne entro il giorno 30 di Per_2 ogni mese: l'obbligo di corresponsione di detto assegno cesserà automaticamente decorsi 12 mesi, indipendentemente dallo stato occupazionale del figlio;
- disporre che provveda altresì al pagamento del 50% delle spese Parte_3 straordinarie per il figlio individuate e regolamentate come da protocollo in uso presso il Per_2
Tribunale di RE, per il periodo di 12 mesi a far data dal mese di agosto 2025, prevedendo che l'obbligo di corresponsione delle suddette spese cesserà automaticamente decorsi 12 mesi, indipendentemente dallo stato occupazionale del figlio;
- dare atto e confermare che le parti hanno concordato, a completa e definitiva tacitazione di ogni pretesa economica della Sig.ra che il Sig. corrisponda alla CP_1 Parte_3
Sig.ra a titolo di una tantum ex art.5 comma 8 L 898/70 la complessiva somma di € CP_1
20.000,00 (ventimila//00euro) da corrispondere in due rate di pari importo con scadenza al
31.07.2025 e 31.07.2026 e sia pertanto autorizzato a sospendere in via definitiva il pagamento dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione, da intendersi definitivamente revocato;
- spese del presente procedimento interamente compensate.
- le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza conforme alle conclusioni congiunte».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 19/02/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di RE (atto n. 3 parte II serie C/3) e, dopo un avvio contenzioso del processo, hanno raggiunto un accordo e hanno presentato le conclusioni congiunte sopra trascritte.
2 Tali conclusioni meritano accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Le spese di lite saranno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di RE in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in RE, nella Camera di consiglio del giorno 18/07/2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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