Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/02/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. ________ /________
n. 7783/2022 Ruolo generale Affari Contenziosi
N. .................. Cron.
N. ................... Rep.
TRIBUNALE DI LECCE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato all'udienza del 04.02.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della discussione orale, sulle conclusioni delle parti come in atti rassegnate, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero d'ordine 7783 del 2022 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Valentini;
Parte_1
– ATTORE –
CONTRO in persona del procuratore speciale, Dott.ssa Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Fabio Civale;
[...]
– CONVENUTA – avente ad oggetto: intermediazione mobiliare (fondi di invest., gestione risparmio, etc.).
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, depositato in data 18.10.2022, l'attore in epigrafe ha convenuto, dinanzi all'Intestato Tribunale, al fine di sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “1) per le causali esposte in premessa, ritenere, accertare e dichiarare la risoluzione dei contratti di investimento stipulati da con CA Parte_1
PU S.p.A. (ora , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 Controparte_1 relativamente all'acquisto di n. 638 azioni di , per grave inadempimento della Parte_2 stessa;
2) per l'effetto, condannare quale società incorporante per Controparte_1 fusione di CA PU S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del Sig. di € 23.645,70, a titolo di restituzione del Parte_1 prezzo di acquisto e/o a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attore, ovvero della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, alla luce della compiuta istruttoria, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al soddisfo, salvo ed impregiudicato il diritto dell'attore di agire per il risarcimento di ogni altro ed eventuale
1
L'attore ha dedotto in fatto: di aver acquistato tra il 2013 e il 2014 n. 638 azioni di Pt_2
e, più precisamente, 330 azioni al prezzo medio di carico di € 38,259 e n. 338 azioni al
[...] prezzo medio di carico di € 36,00, per un controvalore complessivo di € 23.645,70; di essere stato indotto all'acquisto dall'allora Direttore della Filiale di Gallipoli di CA PU, di cui era cliente;
di non aver ricevuto alcuna informazione sulle caratteristiche dei titoli e, soprattutto, sui rischi della perdita del capitale, neppure mediante la consegna di documenti informativi generici;
di essere stato anzi rassicurato in ordine al fatto che si trattava di un investimento sicuro e senza rischio alcuno per il capitale;
di non avere alcuna esperienza in ordine al mercato economico;
che, a distanza di poco più di tre anni, le predette azioni avevano perso il 100% del proprio valore e si erano ridotte a cifre molto prossime allo zero;
che solo a seguito delle note vicende di cronaca, che avevano coinvolto la si era reso conto della natura, dei Parte_2 rischi e della pericolosità dell'investimento posto in essere e che, pertanto, il valore delle azioni in suo possesso (prospettate come titoli sicuri e senza rischi per l'investitore) si era pressoché azzerato;
di aver subito una perdita di € 23.645,70; che, ove adeguatamente informato, avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
che, nelle more, era stata CP_3 incorporata per fusione da di non aver ricevuto alcun positivo riscontro Controparte_1 alle reiterate richieste di risarcimento;
che CA PU S.p.A. aveva operato quale intermediaria in relazione ad un ordine di investimento relativo all'acquisto delle n. 638 azioni di per il controvalore di € 23.645,70; che la non gli aveva fornito alcuna Parte_2 Pt_2 indicazione specifica in merito alla natura dei titoli per cui è causa, né alla natura dell'operazione da ritenersi inadeguata rispetto al suo profilo di rischio, in violazione dell'art. 21 T.U.F. e della Comunicazione Consob n, 9019104 del 2009; che le azione de quibus erano state emesse da e avevano natura di strumenti finanziari da qualificarsi Parte_3 come titoli illiquidi ad altissima rischiosità; di non aver ricevuto alcuna comunicazione circa le caratteristiche dei titoli, in particolare circa la illiquidità del prodotto offerto, non quotato e quindi insuscettibile di essere scambiato in un mercato regolamentato, con conseguente difficoltosa monetizzazione e recupero della somma investita. ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato tutto quanto Controparte_1 ex adverso dedotto e ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a in relazione CP_1 all'odierno procedimento per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da parte attrice a titolo contrattuale per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2946 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione conseguente alla domanda di risoluzione proposta dal SI. per intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 2935 e 2946 c.c. per i motivi Pt_1 esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione a titolo pre-contrattuale e/o extracontrattuale per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2947 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da controparte relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per intervenuta
2 prescrizione ex artt. 2935 e 2948 c.c.; - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di risarcimento dei danni per carenza dei presupposti di legge in virtù delle ragioni esposte in narrativa;
- in relazione all'azione proposta dal SI. accertare e dichiarare che la decisione richiesta all'Ill.mo Pt_1
Tribunale adito coinvolge non solo il SI. ma anche la SI.ra e Pt_1 CP_4 ritenuti sussistenti i presupposti del litisconsorzio necessario, per l'effetto, ordinare l'integrazione del contradditorio da parte del SI. al fine di estendere il presente Pt_1 giudizio alla SI.ra , cointestataria del rapporto oggetto di causa;
NEL CP_4
MERITO IN VIA PRINCIPALE - respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione proposta da controparte in relazione al contratto di acquisto azioni oggetto di causa e di conseguente Parte_2 condanna della CA al risarcimento o restituzione delle somme versate da controparte, accertare e dichiarare l'obbligo del SI. e per l'effetto condannare il medesimo alla Pt_1 restituzione alla CA di tutti i titoli acquistati in relazione ai predetti rapporti intercorsi con la CA, ovvero dell'equivalente, e di ogni importo, dividendo, plusvalenza o utile incassato da controparte in ragione delle operazioni eseguite a valere ed in relazione ai predetti rapporti intercorsi con CA PU, oltre agli interessi dovuti, e per l'ulteriore effetto compensare le somme a rispettivo credito tra le parti;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento danni ex adverso formulata, escludere o ridurre la condanna della alla Pt_2 minor somma possibile in ragione del determinante concorso di colpa di parte attrice per le ragioni esposte in narrativa, nonché di quanto previsto dall'art. 1225 c.c.. Con ogni riserva di merito e istruttoria. Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti D.M. 55/2014.” [il corsivo
è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta].
La convenuta ha dedotto: che nel giugno 2010 il SI. la SI.ra e CA Pt_1 CP_4
PU avevano concluso i “contratti disciplinante i servizi di deposito strumenti finanziari a custodia e amministrazione collocamento, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, e consulenza” successivamente ricontrattualizzato in data 24.10.2013; che la aveva provveduto a richiedere, e Pt_2 successivamente aggiornare nel 2013, le informazioni relative alla situazione finanziaria, all'esperienza e conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari di Parte_1
e agli obiettivi di investimento mediante la compilazione della apposita “Scheda
[...] finanziaria”; che, segnatamente, a fronte della richiesta di informazioni da parte della il Pt_2 SI. aveva espressamente dichiarato per iscritto, in relazione all'esperienza, Pt_1 conoscenza e agli obiettivi di investimento: - di eseguire con una frequenza settimanale operazioni in strumenti di investimento con un volume compreso da euro 5.000 ad euro 30.000;
- di utilizzare sempre un metodo/strategia nelle sue scelte di investimento;
- di tenersi aggiornato in ambito economico/finanziario con una frequenza giornaliera/settimanale; - di conoscere i seguenti strumenti finanziari: “Certificati di deposito;
Obbligazioni governative e sovranazionali;
Obbligazioni emesse da aziende;
Obbligazioni strutturate;
Obbligazioni convertibili;
Obbligazioni di paesi emergenti;
Fondi comuni d'investimento e SICAV;
fondi chiusi, fondi immobiliari;
Gestioni di portafogli;
Azioni; Polizze Index/Unit Linked;
- di aver già investito in strumenti quali “obbligazioni semplici (ad esempio titoli di Stato), obbligazioni
3 strutturate, Polizze Index/Unit Linked, Fondi SICAV, Gestioni patrimoniali, Azioni”; - di avere come orizzonte temporale un “ lungo periodo (oltre 10 anni)”; - di volere come obiettivo di investimento “… solo che il mio capitale cresca a lungo termine”; - di essere disposto ad accettare un rischio di mercato “Rischio alto, desidero far crescere il mio capitale in maniera rilevante”; - di essere disposto ad accettare un rischio di credito molto Alto; - di essere disposto ad accettare un rischio di liquidità ; - di avere un reddito annuo lordo compreso fra Euro Pt_4
30.000 ed Euro 75.000, derivante da lavoro a tempo indeterminato/pensione; - di avere un patrimonio complessivo maggiore di Euro 300.000; che, alla luce delle predette informazioni, la aveva associato al SI. un profilo di esperienza “alta” e un obiettivo di Pt_2 Pt_1 investimento di tipo “elevata rivalutabilità”; che il 23 giugno 2010, il SI. aveva Pt_1 richiesto a CA PU di sottoscrivere nn. 300 azioni ordinarie di chiedendo Parte_2 di essere ammesso a socio di che in sede di pre-ordine su prodotti e servizi Parte_2 finanziari, in ossequio a quanto previsto dalla normativa di riferimento, era stata eseguita la valutazione di adeguatezza, e l'operazione era risultata “adeguata”; che in data 1° luglio 2014 il SI. aveva aderito alla “Offerta in opzione agli azionisti di e Pt_1 Parte_5 ai titolari di obbligazioni convertibili del prestito denominato 5% 2013 – 2017 Parte_2 convertibile con facoltà di rimborso in azioni di azioni di nuova emissione e contestuale offerta al pubblico indistinto dell'eventuale inoptato”, sottoscrivendo n. 138 azioni che fossero risultate inoptate;
che aveva pubblicato e depositato in data 25 giugno 2014 Parte_2 presso la Consob un Prospetto informativo contenente dettagliata e chiara descrizione delle caratteristiche e dei rischi delle obbligazioni convertibili di cui è causa;
che il predetto documento era stato messo a disposizione del pubblico, ivi incluso il SI. Pt_1 gratuitamente e in formato cartaceo presso la sede legale, le filiali della e sul sito internet Pt_2 della medesima;
che in data 15 luglio 2014 il SI. aveva aderito alla “Offerta Pt_2 Pt_1 in opzione agli azionisti di di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie Parte_5 del prestito denominato 2013 – 2017 convertibile con Parte_5 Parte_6 facoltà di rimborso in azioni e contestuale offerta al pubblico indistinto dell'eventuale inoptato”, chiedendo di sottoscrivere n. 200 azioni che fossero risultate inoptate.
Ciò posto in facto, ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione avversaria con riferimento ad ogni acquisto di azioni da parte del SI. fino alla data del 18 ottobre 2012, essendo Pt_1 trascorsi più di 10 anni tra la sottoscrizione di tali acquisti e la notifica dell'atto di citazione, nonché la prescrizione dell'azione avversaria a titolo di responsabilità contrattuale promossa ex adverso con riferimento a tutte le operazioni sottoscritte fino alla data del 18 ottobre 2012; la propria carenza di legittimazione passiva;
la sussistenza di un litisconsorzio necessario avendo, il giudizio, ad oggetto un rapporto plurisoggettivo;
la radicale infondatezza delle pretese avversarie.
La causa, istruita documentalmente e mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale, all'udienza del 04.02.205 è stata decisa ai sensi dell'art. 281 secies cpc.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta è infondata alla luce della natura contrattuale della responsabilità e stante l'atto interruttivo del 17.06.2017. ha eccepito altresì il proprio difetto Controparte_1 di legittimazione passiva rispetto alla domanda azionata.
Sul punto è opportuno ricostruire brevemente la vicenda normativa e convenzionale sottostante.
4 Con il d.l. 25 giugno 2017 n. 99, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017 n.
121, è stata avviata la liquidazione coatta amministrativa di e di Parte_2 Controparte_5
. Il medesimo decreto ha previsto la possibilità di procedere alla cessione di azienda,
[...] beni, diritti e rapporti giuridici, attività e passività in favore di un cessionario da individuare seguendo la procedura selettiva delineata nell'art. 3 d.l. cit.
Su questa base, in data 26 giugno 2017 è stato stipulato tra le Banche in l.c.a. e Intesa San Paolo
s.p.a. un contratto di cessione di azienda, il quale ha individuato l' “insieme aggregato” di Co attività e passività che devono ritenersi oggetto di trasferimento in favore di e gli assets che, invece, ne sono esclusi. L'art.
3.1.1 del contratto precisa che per attività e passività incluse di e di si intendono anche quelle delle relative Parte_2 Pt_2 Controparte_5 partecipate che siano espressamente incluse nell'insieme aggregato. Orbene, per quanto interessa in questa sede, da un lato, l'art. 3.1.2(a)(xi) ha espressamente ricompreso nel novero delle attività incluse (e dunque cedute) anche la partecipazione di in CA PU s.p.a., dall'altro, l'art. 3.1.4(b) ai punti (iv) e (vi) Parte_2 espressamente esclude dalla cessione “i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA” così come “qualsiasi
Contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad
Attività Incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso (di seguito il
“Contenzioso Escluso”), nonché i relativi fondi”.
In definitiva, secondo la prospettazione difensiva, la presente controversia non sarebbe ricompresa nel novero delle passività incluse nella cessione, come del resto sarebbe confermato anche dall'art.
3.3. dell'Atto ripetitivo del Secondo Atto Ricognitivo del Contratto di cessione, concluso il 17 gennaio 2018 da Intesa San Paolo e le Banche in l.c.a., a tenore del quale “in conformità agli Articoli 3.1.1. (secondo paragrafo) e 3.1.4(b)(vi) del Contratto di cessione, sono da intendersi (e accettati) come ricompresi tra i Contenziosi Esclusi anche quelli instaurati da azionisti/obbligazionisti convertibili e/o subordinati verso CA Nuova, CA PU e le Banche estere Partecipate per la sottoscrizione o
l'acquisto o la commercializzazione di azioni o di obbligazioni convertibili e/o subordinate di ciascuna delle due Banche in LCA”.
Escluso il trasferimento della passività in questione e restando quindi essa a carico di il credito azionato in giudizio, a dire della convenuta, dovrebbe essere Parte_7 accertato nell'ambito della procedura di liquidazione e soddisfatto nel concorso con gli altri creditori, con conseguente improcedibilità delle domande proposte.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
Questo Tribunale, esclude che la disciplina descritta possa sortire gli effetti invocati dalla convenuta.
In primo luogo, occorre considerare che il d.l. 99/17, base normativa del contratto di cessione,
è chiaro nel restringere il suo campo applicativo alle sole banche oggetto di liquidazione coatta
(cfr. art. 1 d.l. cit. “Ambito di applicazione”) né si rinvengono norme che abilitano una sua estensione anche alle banche partecipate.
Non si può sostenere, pertanto, che il contratto di cessione intervenuto tra e Intesa San Paolo possa aver avuto l'effetto di incidere sulla titolarità di un Parte_2 rapporto facente capo ad un soggetto estraneo all'accordo medesimo. È vero, infatti, che la
5 partecipazione (neppure totalitaria) di in CA PU è stata oggetto di Parte_2 cessione ma un conto è il trasferimento della partecipazione altro è il trasferimento della singola posizione giuridica di cui la partecipata è titolare. CA PU, infatti, costituisce un autonomo soggetto di diritto, titolare di posizioni proprie, delle quali solo lei può disporre in via diretta e immediata e non certo il socio, quantunque controllante. “La descritta interpretazione sarebbe l'unica costituzionalmente possibile, in quanto sostenere che il d.l. n.
99/2017 abbia determinato l'esonero di CA PU da eventuali responsabilità per la commercializzazione delle azioni della allora capogruppo, postulando una cessione del debito dalla partecipata alla controllante senza il consenso del creditore (il quale, imprevedibilmente, si troverebbe dinanzi per di più un debitore in una difficile situazione economica e sottoposto
a l.c.a. con conseguente improcedibilità della sua domanda), frustrerebbe il diritto di difesa della parte e si porrebbe in contrasto con gli artt. 24 e 47 (che incoraggia e tutela il risparmio)”
(Tribunale di Bari, 29 luglio 2022).
Consegue la legittimazione passiva (rectius: la titolarità passiva) della convenuta in relazione al diritto azionato.
Quanto all'eccezione di difetto di contraddittorio ritiene questo interprete che non sussiste alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario con la SI.ra . CP_4
Può quindi procedersi all'esame nel merito delle domande.
Alla vicenda in esame trova applicazione la disciplina contenuta nel D. Lgs n.58/98, vigente all'epoca dei fatti, ed il Reg. Consob n. 16190/2007 del 29.10.2007, entrato in vigore il
02.11.2007, conseguente all'entrata in vigore della direttiva MiFID 2004/39/EC (Markets in financial instruments directive), vigente dal 31 gennaio 2007 al 2 gennaio 2018, allorquando è entrata in vigore la nuova direttiva MiFID II (2014/65/EU).
Secondo la citata direttiva, il rapporto tra la banca e il cliente non deve essere considerato in maniera confliggente, ma su un piano di assistenza tecnica e supporto. La pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) convergono verso un fine unitario, ossia quello di guidare l'investitore verso una scelta consapevole, segnalando l'eventuale inadeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere.
Nella specie, l'esame è circoscritto, alla luce dei fatti descritti in citazione e cristallizzati nel thema decidendum e probandum, alle operazioni di acquisto di azioni tra il 2013 Parte_2
e il 2014 per € 23.645,70.
L'investitore, prima di poter porre in essere operazioni di investimento finanziario, è tenuto a sottoscrivere con l'intermediario un c.d. contratto – quadro, che regolerà i futuri rapporti tra le parti e che, ai sensi dell'art. 23. T.U.I.F., deve avere la forma scritta a pena di nullità rilevabile solo dal cliente e al quale deve essere consegnata una copia del contratto medesimo debitamente sottoscritta dalle parti.
Dopo la stipula del contratto quadro, l'investitore potrà procedere alla sottoscrizione delle operazioni di investimento attraverso la predisposizione di ordini.
Secondo la normativa primaria e secondaria di settore, l'intermediario è tenuto ad adempiere ad una serie di obblighi informativi in favore dell'investitore in modo da consentirgli di effettuare scelte consapevoli.
6 Il rapporto fra intermediario e investitore è caratterizzato da una forte asimmetria informativa e pertanto il cliente, in qualità di contraente debole del rapporto, è legittimato, in caso di inadempimento agli obblighi informativi al momento della vendita dei prodotti finanziari, ad ottenere la risoluzione del contratto quadro e dei singoli ordini di investimento e il conseguente risarcimento del danno.
La casistica giurisprudenziale è ormai granitica nell'escludere che gli eventuali difetti di informazione possano comportare vizi incidenti sulla validità del contratto, purché stipulato per iscritto, residuando spazio unicamente per profili di inefficacia e di responsabilità contrattuale.
Tale conclusione si basa su due considerazioni: l'assenza di una comminatoria espressa di nullità da parte della normativa di settore – pur nella consapevolezza del carattere imperativo della predetta normativa – e l'omessa incidenza dell'eventuale violazione degli obblighi di informazione sulla presenza del consenso del sottoscrittore alla conclusione del contratto.
In particolare, secondo l'impostazione sposata dalla Suprema Corte, le norme disciplinanti l'attività di intermediazione mobiliare (art. 6 L. n. 1 del 1991 e successive modificazioni) hanno carattere imperativo: esse sono, cioè, dettate non solo nell'interesse del singolo contraente di volta in volta implicato ma anche nell'interesse generale all'integrità dei mercati finanziari e si impongono inderogabilmente alla volontà delle parti contraenti. La violazione di una o più tra dette norme non comporta, però, automaticamente, la nullità dei contratti stipulati dall'intermediario col cliente, vigendo anche nello specifico settore dell'intermediazione finanziaria la tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto: la violazione delle prime, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, genera responsabilità e può esser causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità (Cass. civ., Sez.
Unite, 19/12/2007, n.26724; Sez. Unite, 19/12/2007, n.26725; Cass. civ., Sez. I, 29/09/2005,
n.19024).
Per quanto concerne il riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore, deve osservarsi che l'investitore è tenuto ad allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche avvalendosi di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni con la specifica diligenza richiesta dalla natura dell'affare.
Quanto alle presunzioni, va rilevato che “pur non potendo mai il danno derivante all'investitore dall'inadempimento degli obblighi informativi dell'intermediario considerarsi in re ipsa, tuttavia, in assenza dell'assolvimento dell'obbligo informativo dell'intermediario previsto dalla legge, sussiste una presunzione dell'esistenza del nesso di causalità, quanto all'avvenuta effettuazione di una scelta non consapevole da parte dell'investitore, senza che la precedente
o la contestuale condotta di investimento in altri titoli rischiosi esoneri dall'adempimento degli obblighi informativi in capo all'intermediario, né integri la prova contraria su di lui gravante”
(cfr. Cass. n. 18153/2020).
Riassumendo, la disciplina applicabile per un ordinario prodotto finanziario è quella contemplata, da un lato, dagli artt. 21 e 23 del TUF, che prevedono la forma scritta del contratto di intermediazione finanziaria, l'obbligo informativo a carico degli operatori finanziari e
7 un'inversione dell'onere della prova, nei giudizi risarcitori, circa l'adozione della specifica diligenza prevista e, dall'altro, dagli artt.28 e 29 del Reg. Consob, che sanciscono l'obbligo di profilatura dell'investitore circa la sua esperienza, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi e la sua propensione al rischio e l'obbligo per l'intermediario di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
Passando all'esame della fattispecie sottoposta al giudizio del Tribunale, si deve rilevare quanto segue.
Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, “il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente” (Cass. SS.UU. n. 898/2018); inoltre, “in tema di intermediazione finanziaria la forma scritta è prevista dalla legge per il contratto quadro e non anche per i singoli ordini, a meno che non siano state le parti stesse a prevederla per la sua validità ai sensi dell'art. 1352 c.c.” (Cass. civ. sez. I, 14/06/2019, n.16106; Cass. 2 agosto 2016, n. 16053; in senso conforme: Cass. 9 agosto 2017, n. 19759).
Alla luce di tali considerazioni, risulta prodotta in atti tutta la documentazione contrattuale inerente l'operazione in oggetto.
Infondata è la domanda di responsabilità precontrattuale.
Invero, “in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cosiddetto “contratto quadro”), mentre
è fonte di responsabilità contrattuale, ed, eventualmente, può condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto quadro” (conf. Cass., Sez. III, n. 15099 del 31.5.2021; conf. Cass.,
Sez. I, n. 8462 del 10.4.2014).
In altri termini, la Suprema Corte ha identificato nel dato cronologico l'elemento discretivo tra la responsabilità precontrattuale, fonte di credito risarcitorio, e la responsabilità contrattuale, eventualmente idonea alla risoluzione giudiziale del negozio: si versa nella prima ipotesi ove le violazioni imputabili all'intermediario siano occorse nella fase antecedente o coincidente con la stipula del contratto quadro, mentre tutte le violazioni inerenti i singoli ordini di investimento rientrano nell'alveo dell'art. 1218 c.c. e possono, in astratto, giustificare una risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c..
Per quanto concerne la pretesa violazione degli obblighi informativi in capo all'intermediario, ritiene il Tribunale che la dichiarazione di conoscenza dei documenti richiamati dalla convenuta soddisfa il requisito della specificità delle informazioni da rendere ai sensi dell'art. 31 delibera
Consob sia in relazione alla tipologia di investimento che ai rischi propri dello stesso.
Analizzando la documentazione in atti, è possibile verificare il rispetto da parte della odierna convenuta circa il rilascio di tutte le informazioni utili alla conoscenza specifica dei titoli sottoscritti. Oltretutto il dichiarava di essere disposto ad assumere un rischio di Pt_1 credito “alto”.
8 Risulta difatti per tabulas la compilazione da parte dell'odierno attore di un questionario di profilatura per offrire un più alto livello di tutela all'investitore, secondo il criterio di classificazione in base alla raccolta di dati oggettivi del cliente (situazione finanziaria, competenza ed esperienza).
Per profilatura del cliente si intende quel processo di valutazione della situazione finanziaria, della propensione al rischio e degli obiettivi d'investimento dello specifico investitore, sintetizzato e standardizzato in un profilo di rischio, generalmente misurato qualitativamente su una scala di cinque valori: basso, medio-basso, medio, medio-alto ed alto.
La normativa persegue l'obiettivo di tutelare l'investitore prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano quanto più frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiatore e nel suo preminente interesse.
Gli obblighi informativi passivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informarsi, ovvero di acquisire dati e informazioni dal proprio cliente, mentre quelli attivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informare il cliente.
In buona sostanza, l'intermediario ha, innanzitutto, il dovere di conoscere il proprio cliente, in termini di esperienza finanziaria posseduta, di propensione al rischio nonché di sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, ciò al fine di poter individuare il ventaglio di prodotti a lui più confacenti, che siano quindi adeguati/appropriati alle sue caratteristiche.
In atti sono presenti i questionari di profilatura, compilati dall'attore.
Orbene, gli strumenti finanziari oggetto di giudizio potevano ritenersi al momento del relativo acquisto caratterizzati da un profilo di rischio “alto”: le suddette azioni rientrano nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione e perfettamente rientranti nella definizione fornita dalla Consob.
Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto.
Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore.
Orbene il rischio del titolo illiquido, nei termini innanzi esposti, appare compatibile con l'obiettivo di investimento “alto” dichiarato dal Pt_1
La ha raccolto gli ordini di acquisto e le schede di adesione del SI. Pt_2 Pt_1 provvedendo a fornire idonea attestazione e conferma delle operazioni (docc. 3, 4, 6 fasc. convenuta). Dai predetti moduli risulta, sempre in via documentale, che la CA ha informato il Cliente anche in merito all'esistenza di una ipotesi di conflitto di interesse. Nelle schede di adesione sottoscritte inoltre controparte ha dichiarato di aver preso visione “dei 'Fattori di Rischio' predisposti ai fini dell'Offerta, richiamati al punto D della Nota di Sintesi, al Capitolo
IV del Prospetto Informativo e di essere, in particolare, a conoscenza che l'adesione all'Offerta comporta i rischi tipici di un investimento in strumenti finanziari non quotati in mercati regolamentati”, oltre ad aver sottoscritto apposita Disclosure in merito al rischio di liquidità del titolo.
9 Dunque non si ravvisano gli estremi per dichiarare la risoluzione dei contratti per inadempimento di non scarsa importanza da parte dell'intermediario né si può configurare responsabilità da parte dell'istituto di credito convenuto il quale ha agito nel rispetto delle condizioni contrattuali e delle successive istruzioni impartite dal cliente senza la violazione di alcun obbligo di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto contrattuale. È doveroso precisare infatti ancora che, in tema di intermediazione finanziaria, l'investitore che lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario ha l'onere di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno
Alla luce delle considerazioni svolte la domanda formulata dall'attore va rigettata
Le spese legali vanno compensate stante le oscillazioni della giurisprudenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile, pronunciando nella causa civile n. 7783/2022
R.G., così provvede: rigetta la domanda di parte attrice;
spese compensate.
Così deciso in Lecce in data 4 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)
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