TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/11/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2746 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ugo Ojetti n. 350, nello studio Parte_1 dell'Avv. MACCARRONE MARCO che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. EUTIZI
CINZIA in virtù di procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 12.12.2024 (a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Roma con ordinanza del 13.12.2024), ha contestato Parte_1
l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito, conclusosi nel senso della non sussistenza dei requisiti di carattere sanitario ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. 222/1984. Affermando di essere in possesso dei requisiti oggetto di domanda, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l chiedendo a questo CP_1
Tribunale di: TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
«1) accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie in capo al ricorrente ai fini del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 Legge n.222/1984, con decorrenza di legge o con quella accertata in corso di lite.
Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario, oltre IVA e CAP da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.». si costituiva in giudizio, chiedendo all'intestato Tribunale – previa richiesta di verifica CP_1 circa la tempestività del deposito delle contestazioni e del pedissequo ricorso di merito – di dichiarare, in via principale, l'improponibilità ovvero l'inammissibilità del ricorso, attesa la genericità delle contestazioni mosse avverso l'elaborato peritale relativo al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo nonché, in subordine, di respingere il ricorso, per insussistenza e/o mancata prova della sussistenza del requisito contributivo richiesto dalla L. 222/1984 ai fini del conseguimento della prestazione richiesta.
La causa, matura per la decisione allo stato degli atti, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. In via preliminare, deve rilevarsi che l'atto di dissenso risulta ritualmente depositato in data 8.05.2024, entro termine di 30 giorni dal deposito della relazione medico-legale definitiva avvenuto in data 6.05.2024 e che la presente opposizione è stata tempestivamente depositata in data 27.05.2024, ovvero, nei 30 giorni successivi al deposito dell'atto di dissenso.
3. Sempre in via preliminare, occorre rammentare che costituisce principio fondamentale del nostro ordinamento quello secondo il quale non si possa agire in giudizio se non sussista un interesse (art. 100 c.p.c.). Nel caso di specie, dunque, può procedersi all'accertamento richiesto solo qualora emerga che la verifica giudiziale in ordine alla sussistenza del requisito sanitario sia finalizzata al conseguimento di un determinato bene giuridicamente rilevante (da ultimo, cfr.
Cassazione civile sez. VI, 05/02/2020, n. 2587 che, seppur con riferimento alla prima fase del giudizio ex art. 445-bis c.p.c., ma dettando principi validi anche nella fase di opposizione, ha ribadito che «l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione “prima facie”, altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario».
2 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Incombe, pertanto, sulla parte ricorrente l'onere di allegare circostanze idonee ad evidenziare il proprio interesse ad agire nonché, in caso di contestazione, l'onere di fornire adeguata dimostrazione di quanto affermato.
Ebbene, tale onere risulta essere stato correttamente assolto, considerato che parte ricorrente ha dedotto nel ricorso la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per ottenere l'assegno ordinario di invalidità ex art. 4 della L. 222/1984 (almeno cinque anni di assicurazione e 260 contributi settimanali, di cui 156 nel quinquennio antecedente alla data di presentazione della domanda amministrativa) ed ha prodotto il relativo estratto contributivo da cui emerge che, nei cinque anni precedenti alla data della presentazione della domanda amministrativa del
17.10.2022, ha maturato un'anzianità contributiva di n. 299 settimane di contributi.
Pertanto, deve essere disattesa la generica eccezione sollevata da volta a sostenere la CP_1 carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente per assenza del relativo requisito contributivo.
4. Passando a verificare, nel merito, la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, ritiene il Tribunale che le contestazioni espresse nel ricorso al vaglio non consentano di disattendere la valutazione del consulente tecnico nominato nella precedente fase del giudizio e siano tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale.
Osserva il Tribunale che l'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222 prevede che per ottenere l'assegno ordinario di invalidità, la capacità lavorativa dell'assicurato debba essere ridotta in modo permanente a causa di infermità a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini, mentre l'art. 2 della stessa legge richiede, per la pensione di invalidità, che l'assicurato si trovi nell'impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Nella fattispecie in esame, i requisiti di carattere sanitario richiesti per ottenere l'assegno ordinario di invalidità sono stati esclusi dal consulente tecnico nominato dal Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445-bis c.p.c.; il consulente, infatti, dopo aver sottoposto a visita il ricorrente e valutato la documentazione medica in atti, ha risposto esaustivamente al quesito posto, concludendo che il quadro patologico da cui risulta affetto il ricorrente (“spondilodiscoartrosi con spondilolistesi di L4 su L5/L2 su L3, in esiti di erniotomia
L4-L5, pregressa frattura con cuneizzazione vertebrale D7-D8-D12 e segni di sofferenza radicolare agli arti superiori ed inferiori, artrosi alle mani, osteoartrosi bilaterale delle ginocchia”)
3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
non rappresenta un complesso invalidante tale da giustificare il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità e, dunque, di una riduzione della capacità lavorativa del ricorrente a meno di un terzo in attività confacenti alle proprie attitudini, anche in considerazione della tipologia di lavoro svolta dallo stesso.
Per giungere a tali conclusioni, il consulente ha precisato che «la valutazione in tale ambito non prevede una percentualizzazione tabellare delle singole patologie, bensì occorre valutare l'incidenza funzionale globale del quadro patologico sulle attività lavorative confacenti le proprie attitudini» e che «il lavoratore, pertanto, può essere affetto da una singola patologia, che può però incidere funzionalmente in maniera rilevante, così come può invece essere affetto da un quadro polipatologico, ma con incidenza funzionale non particolarmente rilevante sull'attività lavorativa svolta».
A fronte di tale specifica motivazione contenuta nella consulenza tecnica del dott.
[...] appaiono, dunque, del tutto generiche dal punto di vista medico legale le Per_1 contestazioni contenute nel ricorso. Ed infatti il ricorrente, limitandosi a richiamare le generiche osservazioni espresse dal proprio consulente di parte, deduce che la patologia afferente all'apparato osteoarticolare “comporta una severa alterazione dello stato clinico dello stesso”, nonché una “riduzione della capacità lavorativa ben superiore a quella accertata dal consulente”
e che “il deficit radicolare agli arti superiori ed inferiori, gli esiti di erniotomia e l'osteoartrosi bilaterale alle ginocchia (...) determinano un severo impedimento nell'attività lavorativa” senza neppure precisare in che modo e con quale percentuale il complesso delle patologie a carico dell'apparato osteoarticolare abbiano comportato una riduzione della capacità lavorativa del ricorrente in modo permanente a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Né parte ricorrente ha, del resto, rappresentato e documentato un mutamento in senso peggiorativo delle proprie condizioni di salute (invero riportandosi integralmente alle note critiche del consulente di parte dott. nonché alla documentazione medica allegata nella Per_2 precedente fase di accertamento tecnico preventivo).
In altri termini, le generiche deduzioni contenute nel ricorso non appaiono supportate da obiettività clinica e da idonei e specifici accertamenti diagnostici – che la parte ricorrente aveva l'onere di indicare specificamente – (per l'affermazione del principio secondo cui «Dalla disposizione di cui all'art. 445, comma 6, c.p.c. si evince in maniera inequivoca che il giudice non può dare accesso alla contestazione c.d. “generica”, ossia a quella che si risolve nella riproposizione delle tesi già esposte in primo grado o nella semplice prospettazione di una sottovalutazione del quadro patologico. Infatti, sebbene il
4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
giudizio di opposizione ex art. 445 bis, comma, 5, c.p.c. non può essere considerato un vero e proprio giudizio di impugnazione, esso presenta un requisito di ammissibilità analogo a quello richiesto in materia di appello dagli artt. 342 e 434 c.p.c., lì dove fanno riferimento alla necessità che il gravame dovesse contenere “motivi specifici”», cfr., per tutti, Tribunale Roma sez. lav., 08/09/2020, n. 4912).
5. Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo, che si presenta completa, esaustiva e priva di contraddizioni e che, dunque, deve essere integralmente recepita (risolvendosi le avverse contestazioni nella mera prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico d'ufficio), non può, pertanto, essere riconosciuta in capo alla parte ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari per la prestazione assistenziale richiesta.
Il ricorso deve essere, dunque, integralmente respinto.
6. Le spese di giudizio devono essere compensate alla luce del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo il ricorrente allegato nel ricorso introduttivo la dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale si evince la sussistenza delle condizioni di reddito per la concessione del beneficio di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
Respinge il ricorso.
Spese compensate.
Civitavecchia, 17/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
5 di 5
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2746 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ugo Ojetti n. 350, nello studio Parte_1 dell'Avv. MACCARRONE MARCO che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. EUTIZI
CINZIA in virtù di procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 12.12.2024 (a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Roma con ordinanza del 13.12.2024), ha contestato Parte_1
l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito, conclusosi nel senso della non sussistenza dei requisiti di carattere sanitario ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. 222/1984. Affermando di essere in possesso dei requisiti oggetto di domanda, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l chiedendo a questo CP_1
Tribunale di: TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
«1) accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie in capo al ricorrente ai fini del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 Legge n.222/1984, con decorrenza di legge o con quella accertata in corso di lite.
Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario, oltre IVA e CAP da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.». si costituiva in giudizio, chiedendo all'intestato Tribunale – previa richiesta di verifica CP_1 circa la tempestività del deposito delle contestazioni e del pedissequo ricorso di merito – di dichiarare, in via principale, l'improponibilità ovvero l'inammissibilità del ricorso, attesa la genericità delle contestazioni mosse avverso l'elaborato peritale relativo al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo nonché, in subordine, di respingere il ricorso, per insussistenza e/o mancata prova della sussistenza del requisito contributivo richiesto dalla L. 222/1984 ai fini del conseguimento della prestazione richiesta.
La causa, matura per la decisione allo stato degli atti, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. In via preliminare, deve rilevarsi che l'atto di dissenso risulta ritualmente depositato in data 8.05.2024, entro termine di 30 giorni dal deposito della relazione medico-legale definitiva avvenuto in data 6.05.2024 e che la presente opposizione è stata tempestivamente depositata in data 27.05.2024, ovvero, nei 30 giorni successivi al deposito dell'atto di dissenso.
3. Sempre in via preliminare, occorre rammentare che costituisce principio fondamentale del nostro ordinamento quello secondo il quale non si possa agire in giudizio se non sussista un interesse (art. 100 c.p.c.). Nel caso di specie, dunque, può procedersi all'accertamento richiesto solo qualora emerga che la verifica giudiziale in ordine alla sussistenza del requisito sanitario sia finalizzata al conseguimento di un determinato bene giuridicamente rilevante (da ultimo, cfr.
Cassazione civile sez. VI, 05/02/2020, n. 2587 che, seppur con riferimento alla prima fase del giudizio ex art. 445-bis c.p.c., ma dettando principi validi anche nella fase di opposizione, ha ribadito che «l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione “prima facie”, altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario».
2 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Incombe, pertanto, sulla parte ricorrente l'onere di allegare circostanze idonee ad evidenziare il proprio interesse ad agire nonché, in caso di contestazione, l'onere di fornire adeguata dimostrazione di quanto affermato.
Ebbene, tale onere risulta essere stato correttamente assolto, considerato che parte ricorrente ha dedotto nel ricorso la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per ottenere l'assegno ordinario di invalidità ex art. 4 della L. 222/1984 (almeno cinque anni di assicurazione e 260 contributi settimanali, di cui 156 nel quinquennio antecedente alla data di presentazione della domanda amministrativa) ed ha prodotto il relativo estratto contributivo da cui emerge che, nei cinque anni precedenti alla data della presentazione della domanda amministrativa del
17.10.2022, ha maturato un'anzianità contributiva di n. 299 settimane di contributi.
Pertanto, deve essere disattesa la generica eccezione sollevata da volta a sostenere la CP_1 carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente per assenza del relativo requisito contributivo.
4. Passando a verificare, nel merito, la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, ritiene il Tribunale che le contestazioni espresse nel ricorso al vaglio non consentano di disattendere la valutazione del consulente tecnico nominato nella precedente fase del giudizio e siano tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale.
Osserva il Tribunale che l'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222 prevede che per ottenere l'assegno ordinario di invalidità, la capacità lavorativa dell'assicurato debba essere ridotta in modo permanente a causa di infermità a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini, mentre l'art. 2 della stessa legge richiede, per la pensione di invalidità, che l'assicurato si trovi nell'impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Nella fattispecie in esame, i requisiti di carattere sanitario richiesti per ottenere l'assegno ordinario di invalidità sono stati esclusi dal consulente tecnico nominato dal Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445-bis c.p.c.; il consulente, infatti, dopo aver sottoposto a visita il ricorrente e valutato la documentazione medica in atti, ha risposto esaustivamente al quesito posto, concludendo che il quadro patologico da cui risulta affetto il ricorrente (“spondilodiscoartrosi con spondilolistesi di L4 su L5/L2 su L3, in esiti di erniotomia
L4-L5, pregressa frattura con cuneizzazione vertebrale D7-D8-D12 e segni di sofferenza radicolare agli arti superiori ed inferiori, artrosi alle mani, osteoartrosi bilaterale delle ginocchia”)
3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
non rappresenta un complesso invalidante tale da giustificare il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità e, dunque, di una riduzione della capacità lavorativa del ricorrente a meno di un terzo in attività confacenti alle proprie attitudini, anche in considerazione della tipologia di lavoro svolta dallo stesso.
Per giungere a tali conclusioni, il consulente ha precisato che «la valutazione in tale ambito non prevede una percentualizzazione tabellare delle singole patologie, bensì occorre valutare l'incidenza funzionale globale del quadro patologico sulle attività lavorative confacenti le proprie attitudini» e che «il lavoratore, pertanto, può essere affetto da una singola patologia, che può però incidere funzionalmente in maniera rilevante, così come può invece essere affetto da un quadro polipatologico, ma con incidenza funzionale non particolarmente rilevante sull'attività lavorativa svolta».
A fronte di tale specifica motivazione contenuta nella consulenza tecnica del dott.
[...] appaiono, dunque, del tutto generiche dal punto di vista medico legale le Per_1 contestazioni contenute nel ricorso. Ed infatti il ricorrente, limitandosi a richiamare le generiche osservazioni espresse dal proprio consulente di parte, deduce che la patologia afferente all'apparato osteoarticolare “comporta una severa alterazione dello stato clinico dello stesso”, nonché una “riduzione della capacità lavorativa ben superiore a quella accertata dal consulente”
e che “il deficit radicolare agli arti superiori ed inferiori, gli esiti di erniotomia e l'osteoartrosi bilaterale alle ginocchia (...) determinano un severo impedimento nell'attività lavorativa” senza neppure precisare in che modo e con quale percentuale il complesso delle patologie a carico dell'apparato osteoarticolare abbiano comportato una riduzione della capacità lavorativa del ricorrente in modo permanente a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Né parte ricorrente ha, del resto, rappresentato e documentato un mutamento in senso peggiorativo delle proprie condizioni di salute (invero riportandosi integralmente alle note critiche del consulente di parte dott. nonché alla documentazione medica allegata nella Per_2 precedente fase di accertamento tecnico preventivo).
In altri termini, le generiche deduzioni contenute nel ricorso non appaiono supportate da obiettività clinica e da idonei e specifici accertamenti diagnostici – che la parte ricorrente aveva l'onere di indicare specificamente – (per l'affermazione del principio secondo cui «Dalla disposizione di cui all'art. 445, comma 6, c.p.c. si evince in maniera inequivoca che il giudice non può dare accesso alla contestazione c.d. “generica”, ossia a quella che si risolve nella riproposizione delle tesi già esposte in primo grado o nella semplice prospettazione di una sottovalutazione del quadro patologico. Infatti, sebbene il
4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
giudizio di opposizione ex art. 445 bis, comma, 5, c.p.c. non può essere considerato un vero e proprio giudizio di impugnazione, esso presenta un requisito di ammissibilità analogo a quello richiesto in materia di appello dagli artt. 342 e 434 c.p.c., lì dove fanno riferimento alla necessità che il gravame dovesse contenere “motivi specifici”», cfr., per tutti, Tribunale Roma sez. lav., 08/09/2020, n. 4912).
5. Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo, che si presenta completa, esaustiva e priva di contraddizioni e che, dunque, deve essere integralmente recepita (risolvendosi le avverse contestazioni nella mera prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico d'ufficio), non può, pertanto, essere riconosciuta in capo alla parte ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari per la prestazione assistenziale richiesta.
Il ricorso deve essere, dunque, integralmente respinto.
6. Le spese di giudizio devono essere compensate alla luce del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo il ricorrente allegato nel ricorso introduttivo la dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale si evince la sussistenza delle condizioni di reddito per la concessione del beneficio di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
Respinge il ricorso.
Spese compensate.
Civitavecchia, 17/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
5 di 5