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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/12/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Francesca Spena Presidente dott. Raffaele Califano giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1629/2025 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi azionato, con domanda congiunta, da nata a [...] Parte_1
(Av) il 14.07.1969, C.F. e ato ad Avellino C.F._1 Parte_2
il 20.01.1967, C.F. , rappresentati e difesi, come da procura in atti, C.F._2
dall'avv. Vittorio Boccieri ed elettivamente domiciliati in Contrada (Av) alla via Valle n. 9;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. in data 13.8.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.08.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio il 23.04.1994 e che i due figli, e CP_1 Persona_1
sono maggiorenni ed economicamente indipendenti, hanno esposto che la convivenza è divenuta intollerabile da tempo a causa del venir meno della comunione materiale e spirituale.
All'udienza del 3.11.2025 le parti, comparse personalmente, si sono riportate alle condizioni rassegnate in ricorso e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento come precisate all'udienza del 3.11.2025 non risultando contrarie alle norme imperative e all'interesse dei figli con compensazione delle spese di lite.
1/2
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso come precisate all'udienza del 3.11.2025;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
La Presidente dott.ssa Francesca Spena
2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Francesca Spena Presidente dott. Raffaele Califano giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1629/2025 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi azionato, con domanda congiunta, da nata a [...] Parte_1
(Av) il 14.07.1969, C.F. e ato ad Avellino C.F._1 Parte_2
il 20.01.1967, C.F. , rappresentati e difesi, come da procura in atti, C.F._2
dall'avv. Vittorio Boccieri ed elettivamente domiciliati in Contrada (Av) alla via Valle n. 9;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. in data 13.8.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.08.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio il 23.04.1994 e che i due figli, e CP_1 Persona_1
sono maggiorenni ed economicamente indipendenti, hanno esposto che la convivenza è divenuta intollerabile da tempo a causa del venir meno della comunione materiale e spirituale.
All'udienza del 3.11.2025 le parti, comparse personalmente, si sono riportate alle condizioni rassegnate in ricorso e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento come precisate all'udienza del 3.11.2025 non risultando contrarie alle norme imperative e all'interesse dei figli con compensazione delle spese di lite.
1/2
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso come precisate all'udienza del 3.11.2025;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
La Presidente dott.ssa Francesca Spena
2/2