Art. 8.
La misura massima del premio di maggior rendimento per il personale telefonico, di cui all'art. 23, e' elevata a L. 2500 mensili.
Allo stesso art. 23 sono aggiunti i due comma seguenti:
"E' istituito un premio di rendimento tantieme da ripartirsi unicamente tra il personale addetto ai posti di lavoro e di controllo delle sale interurbane, commisurato al volume complessivo del lavoro espletato mensilmente dall'ufficio e da conferirsi per ogni giornata di effettiva prestazione secondo la tabella seguente:
da 90 a 150 unita', giornaliere, premio L. 30 giornaliere;
da 151 a 179 unita' giornaliere, premio L. 100 giornaliere;
da 180 a 209 unita' giornaliere, premio L. 200 giornaliere;
da 210 unita', in poi giornaliere, premio L. 300 giornaliere.
"Uguale premio maggiorato del 10% spetta ai capi uffici interurbani titolari e loro coadiuvanti addetti ai servizi della commutazione nonche' alle direttrici ed assistenti degli stessi servizi".
La misura massima del premio di maggior rendimento per il personale telefonico, di cui all'art. 23, e' elevata a L. 2500 mensili.
Allo stesso art. 23 sono aggiunti i due comma seguenti:
"E' istituito un premio di rendimento tantieme da ripartirsi unicamente tra il personale addetto ai posti di lavoro e di controllo delle sale interurbane, commisurato al volume complessivo del lavoro espletato mensilmente dall'ufficio e da conferirsi per ogni giornata di effettiva prestazione secondo la tabella seguente:
da 90 a 150 unita', giornaliere, premio L. 30 giornaliere;
da 151 a 179 unita' giornaliere, premio L. 100 giornaliere;
da 180 a 209 unita' giornaliere, premio L. 200 giornaliere;
da 210 unita', in poi giornaliere, premio L. 300 giornaliere.
"Uguale premio maggiorato del 10% spetta ai capi uffici interurbani titolari e loro coadiuvanti addetti ai servizi della commutazione nonche' alle direttrici ed assistenti degli stessi servizi".