Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/02/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 665/2024 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 07/02/2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è chiamata la causa
TRA
- Parte_1
- ATTORE -
E
- Controparte_1
- CONVENUTO -
Hanno depositato note scritte:
Per , l'Avv. ZAMBONI RAFFAELLA che conclude per Parte_1
l'accoglimento della domanda;
per l'Avv. CIOFFI Controparte_1
RAFFAELE, il quale conclude chiedendo l'accoglimento delle proprie domande e conclusioni.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, esaminati gli atti della causa n. 665/2024 R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare, decide la controversia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 665/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Raffaella Zamboni ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in
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ATTRICE
E
c.f. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
alla Via Nicola Vaccaro 134 presso lo studio dell'Avv. Cioffi Raffaele da CP_1
cui è rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: domanda di adempimento contrattuale;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ha agito in giudizio per sentir condannare la Parte_1 [...]
al pagamento della somma di € 19.442,75 oltre interessi di mora e CP_1
rivalutazione monetaria, quale corrispettivo residuo dovuto in forza del contratto di vendita stipulato tra le parti in data 06.02.2022.
In virtù di tale accordo la convenuta, a fronte della consegna di un impianto espositivo di gioielli, si impegnava a corrispondere la complessiva somma di €
34.598,50 in ventiquattro rate mensili, rilasciando a garanzia del puntuale adempimento delle proprie obbligazioni l'assegno bancario n. 3802272452.
L'attrice, dunque, chiarito di aver diligentemente adempiuto la propria obbligazione mediante la puntuale consegna della merce e del materiale espositivo, contestava il grave inadempimento della controparte che, dal febbraio 2023, aveva interrotto il pagamento del corrispettivo alle scadenze pattuite, provvedendo ad effettuare saltuari bonifici di minor importo solo a seguito di ripetuti solleciti, rendendosi, pertanto, necessaria l'instaurazione del presente giudizio (rimanendo senza riscontro anche l'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita).
Costituitasi tardivamente in giudizio, la ha eccepito, CP_1
preliminarmente, l'incompetenza del giudice adito nonché, nel merito,
l'infondatezza della domanda deducendo, ex art. 1460 cod. civ., l'inadempimento
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della controparte quale causa giustificante il mancato pagamento del corrispettivo residuo.
La causa, documentalmente istruita, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
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La domanda è palesemente fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, va rilevata la tardività, oltre che la manifesta infondatezza, dell'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta, rilevato che la comparsa di costituzione è stata depositata in data 05.06.2024, ben oltre il termine di costituzione calcolato, ex art. 166 cod. proc. civ., dalla data di udienza indicata dall'attore in citazione (16.07.2024 con termine, dunque, fino al 07.05.2024).
L'eccezione, inoltre, è manifestamente infondata nel merito, atteso che parte attrice ha adito il Tribunale di Potenza quale foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 cod. proc. civ., in ragione della sede della convenuta ( , la quale, CP_1 di contro, ha dedotto che “risulta applicabile l'art. 19 cpc in base al quale è competente il Giudice del luogo ove ha la sede l'attrice”, fornendo un'interpretazione contra legem della norma (secondo cui “Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede”).
Nel merito, la domanda di parte attrice va accolta, risultando provati, e non contestati, tanto l'esistenza del rapporto quanto l'inadempimento della convenuta rispetto all'obbligazione di pagamento del prezzo, corrisposto solo parzialmente.
Vanno, invece, respinte le eccezioni mosse dalla , secondo cui il CP_2
mancato pagamento integrale del prezzo sarebbe giustificato dalla mancata consegna integrale della merce pattuita nonché della cattiva installazione dell'espositore, risultato inutilizzabile.
L'eccessiva genericità delle eccezioni formulate dalla convenuta, carenti di qualsivoglia supporto probatorio (non avendo nemmeno articolato mezzi di prova, né depositato, a chiarimento delle allegazioni contenute in comparsa, ulteriori memorie ex art. 171 ter cod. proc. civ.), non sono idonee ad invertire l'onere probatorio gravante sulle parti ex art. 2697 cod. civ. che, nel caso di specie, si
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articola nel senso che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto, sia per la risoluzione e il risarcimento del danno deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 06/07/2023, n.
19110).
Nel caso in esame, dunque, avendo la assolto all'onere Parte_1
della prova nei termini anzidetti, a fronte delle generiche contestazioni della convenuta, non può ritenersi che quest'ultima debba fornire la prova di aver correttamente adempiuto la propria prestazione.
Del resto, depongono nel senso dell'infondatezza e pretestuosità delle eccezioni sollevate, la circostanza che la convenuta, per oltre un anno (dalla data di conclusione del contratto, 06.02.2022, fino all'interruzione dei pagamenti rateali, febbraio 2023), non ha mai contestato né la consegna di un numero di gioielli inferiore a quello pattuito né, tanto meno, la cattiva installazione dell'espositore e la sua conseguente inutilizzabilità, nonché i saltuari pagamenti effettuati dopo le diffide inviate dai legali dell'attrice (non contestati dalla convenuta la quale, verosimilmente, avrebbe replicato alle diffide ricevute se la si fosse Pt_1
effettivamente resa, a sua volta, inadempiente delle proprie obbligazioni).
Per tutto quanto esposto, la domanda di parte attrice non può che essere accolta.
Sulla somma dovuta vanno riconosciuti gli interessi moratori, al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 cod. proc. civ., dal giorno della domanda giudiziale in mancanza di allegazioni specifiche sul dies a quo di decorrenza.
Non può essere riconosciuta, invece, la chiesta rivalutazione monetaria in mancanza di prova del maggior danno subito trattandosi di debito di valuta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del
13.08.2022, con applicazione dei parametri minimi per la fase istruttoria, stante il carattere documentale della controversia, e di quella decisionale in ragione del modello decisionale ex art. 281 sexies cod. proc. civ. adottato
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P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Condanna l pagamento in favore della Controparte_1 [...]
ella somma di € 19.442,75 oltre interessi al saggio Parte_1
dovuto per i ritardi nelle transazioni commerciali, ex art. 5 del d.lgs.
231/2002, dal 13.02.2024;
2) Condanna alla restituzione in favore della Controparte_1
del materiale espositivo concesso da Parte_1
quest'ultima in comodato gratuito;
3) Condanna al pagamento, in favore della Controparte_1
delle spese del presente giudizio che si Parte_1
liquidano complessivamente in euro 3.500,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Potenza, il 10/02/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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