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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/04/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VICENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, Seconda Sezione Civile, riunito in composizione collegiale nelle persone dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4026/2023 R.G. promossa da nata a [...] in data [...], residente in [...]1, Parte_1
c.f. , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Elia e Paola Minonzio del Foro di C.F._1
Bergamo, via Sant'Orsola 21a, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marco Serini in Cornedo
Vicentino (VI), via Monte Pasubio n. 19, giusta procura allegata al ricorso
Ricorrente contro nato a [...] il [...], residente in [...], c.f. CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Zigliotto del Foro di Vicenza, con studio in C.F._2
Vicenza, C.tra' Porta Padova 49, giusta procura allegata alla memoria difensiva di costituzione
Resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso, chiedendo:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 25.8.2012 a GN
(VI) tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_1 CP_1
GN (VI), anno 2012, numero 5, parte II, serie A, con le conseguenti annotazioni di legge.
2) Disporre l'affido condiviso della figlia minore ai genitori con collocamento prevalente Persona_1
presso la madre, disponendo entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli.
3) Autorizzare il trasferimento della figlia minore con la madre a Bergamo e in tal caso Persona_1
disporre il diritto-dovere del padre di vedere e tenere con sé la figlia come segue:
- almeno due fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio (indicativamente le 18) alla domenica alle
20, con possibilità – a semplice richiesta del padre – di aggiungere un terzo fine settimana sempre dal venerdì pomeriggio alla domenica alle 20;
- durante le vacanze invernali, almeno dieci giorni non consecutivi (che comprendano, alternativamente ogni anno, o il giorno di Natale o il giorno di Capodanno);
- tutte le vacanze pasquali;
- durante i tre mesi di vacanze estive, quindici giorni anche non consecutivi per ogni mese di vacanza
(da comunicare entro il 30.4 di ogni anno).
Disporre inoltre gli spostamenti della bambina da e per Bergamo vengano equamente divisi tra i due genitori (o tra i loro delegati) e che il IGnor possa sentire ogni giorno la figlia tramite Per_1
videochiamate.
4) Stabilire, per il periodo antecedente al trasferimento a Bergamo, il diritto-dovere del padre di vedere e tenere con sé la figlia come segue:
2 - almeno 6 giorni con pernotto al mese che gli verranno comunicati il mese precedente non appena ricevuto dal datore di lavoro il piano di volo per il mese successivo, salvo diverso accordo fra le parti;
- durante le vacanze pasquali: tre giorni consecutivi che comprenderanno ad anni alterni il giorno di
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze estive (da concordare entro il 30.4 di ogni anno): due settimane (anche non consecutive) con il papà e due settimane (anche non consecutive) con la mamma;
- durante le vacanze invernali, ad anni alterni, dal 23.12 al 30.12 e dal 30.12 al 6.1.
5) Disporre che il IGnor contribuisca al mantenimento ordinario della figlia minore CP_1
mediante la corresponsione alla IGnora dell'importo mensile di € 500,00, mediante Parte_1
bonifico bancario, entro il 10 di ogni mese in via anticipata rivalutato per legge ogni anno secondo gli indici ISTAT, con diritto della ricorrente a percepire l'assegno unico.
6) Stabilire che siano interamente a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie individuate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
IN OGNI CASO:
Con rifusione integrale delle spese di lite (comprese le spese anticipate)”.
In subordine, la ricorrente ha concluso chiedendo che “ove non fosse autorizzato il trasferimento della minore a Bergamo, venga adottato il calendario di cui all'istanza depositata in data 10.03.2025”
Parte resistente ha precisato le conclusioni come da foglio depositato l'11.03.2025, chiedendo:
“Nel merito
1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e CP_1
in data 25/8/2012, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_1
GN (VI), anno 2012, numero 5, parte II, serie A, con le dovute annotazioni di legge.
2) Respingersi la domanda di autorizzazione al trasferimento della minore a Bergamo in quanto contraria agli interessi della figlia minore.
3) Disporsi l'affido condiviso della figlia , con collocamento prevalente presso l'abitazione Persona_1
della madre e con incremento dei tempi di visita del padre rispetto alle previsioni dei provvedimenti provvisori, come proposto anche dalla ricorrente. In particolare si chiede che almeno una delle due visite infrasettimanali si estenda al pernottamento (dall'uscita di da scuola sino al mattino Per_1
3 successivo quando il padre la riaccompagnerà a scuola) e che per quanto attiene i fine settimana rimanga confermato il regime attuale (con permanenza di presso il padre dal venerdì Per_1
pomeriggio alle 18 sino alla domenica sera alle ore 20, a fine settimana alternati); il IG. si Per_1
dichiara disponibile a tenere anche nei giorni di riserva della ricorrente. Per_1
Considerate le eIGenze manifestate dalla IG.ra di avere più tempo per il lavoro, per sé e per il Pt_1
nuovo compagno, il IG. si dichiara disponibile -in alternativa alle previsioni cui al capoverso Per_1
precedente - ad un collocamento paritario di presso le abitazioni dei genitori a settimane Per_1
alterne;
In merito alle vacanze, il IG. trascorrerà con quindici giorni, anche non consecutivi, Per_1 Per_1
durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie, curando di alternare con la madre il Natale ed il Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta.
4) Disporsi che il contributo al mantenimento della figlia sia modulato e determinato in relazione ai tempi permanenza di presso il padre: nel caso di collocamento prevalente presso l'abitazione Per_1
della madre, come attualmente previsto dai provvedimenti provvisori, disporsi il contributo al mantenimento mensile della figlia in misura pari ad € 350,00; nel caso di collocamento prevalente presso l'abitazione della madre ma con incremento dei tempi di permanenza (compresi i pernottamenti) presso l'abitazione del padre rispetto agli attuali, disporsi una congrua riduzione del mantenimento nella misura ritenuta equa dal Tribunale;
nel caso di collocamento paritario, a settimane alternate, disporsi che non sia dovuto alcun obbligo di mantenimento.
Il contributo al mantenimento della figlia verrà corrisposto dal IG. entro il 15 di ogni mese a Per_1
mezzo bonifico bancario, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Il IG. concorrerà Per_1
nella misura del 50% alle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza, con diritto della ricorrente a percepire l'assegno unico.
5) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di trasferimento a Bergamo, i tempi di permanenza della minore a Vicenza con il padre e le modalità di contatto quotidiano dovranno essere tali da assicurare il rispetto del principio della bigenitorialità, garantendo una stabile consuetudine di vita e una salda relazione affettiva tra padre e figlia, con oneri e costi degli spostamenti totalmente a carico della ricorrente.
4 6) Spese e competenze professionali rifuse”.
Il P.M. ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.08.2024, esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con il giorno 25.08.2012, regolarmente trascritto nel registro degli atti CP_1
di matrimonio del Comune di GN (VI), anno 2012, numero 5, parte II, serie A, in regime di comunione dei beni;
che in data 5.11.2018 la coppia riceveva in affido preadottivo una bimba di nome
, di appena diciassette giorni e, in data 19.6.2020, procedeva formalmente alla sua adozione;
Per_1
che la convivenza matrimoniale cessava nel febbraio 2021 con l'allontanamento dalla casa familiare del resistente, il quale, insorta la crisi coniugale, decideva di trasferirsi nell'abitazione dei suoi genitori;
di essersi separata consensualmente dal marito con decreto n. 6349 del 14.5.2021 del
Tribunale di Vicenza che recepiva le condizioni da lei sottoscritte in un momento di profonda prostrazione causata dall'essere in Cassa Integrazione e dalla malattia del proprio padre;
che l'accordo di separazione contemplava l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre assegnataria della casa familiare e con esercizio del diritto di visita del padre secondo il calendario stabilito (due fine settimana alternati, due pomeriggi in settimana, le vacanze alternate), nonché, sotto il profilo economico, l'obbligo del padre di versare un contributo di euro 300,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che, essendo decorso il termine di legge senza che i coniugi si fossero riconciliati, era sua intenzione ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con autorizzazione a trasferirsi con la bambina nella città di Bergamo e con conseguente rimodulazione dei tempi di frequentazione padre-figlia (due fine settimana al mese, con facoltà di aggiunta di un terzo fine settimana e con un ampio calendario di visite nei periodi di vacanza), facendo obbligo al resistente di contribuire al mantenimento di mediante un assegno mensile di euro 500,00 e di concorrere, Per_1
nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di
Vicenza.
5 A sostegno delle domande inerenti alla prole, la ricorrente assumeva che la propria madre, originaria di Bergamo e rimasta vedova nel settembre 2021, era intenzionata a rientrare nella sua città natale per ricongiungersi ai familiari e che ciò avrebbe determinato la perdita di una figura fondamentale nella gestione di nei momenti in cui, per ragioni di lavoro o di salute, non era in grado di Per_1
accudirla, considerata la scarsa collaborazione del IG. . Precisava, infatti, di essere un Per_1
assistente di volo con intensi turni di lavoro, anche in fascia notturna, e di aver sempre fatto affidamento sull'aiuto della madre, indispensabile per poter lavorare. Rilevava che, al contrario, dopo la separazione il resistente non si era reso disponibile ad andare incontro alle sue necessità lavorative ed aveva dimostrato scarse capacità di gestione della figlia che viveva momenti di difficoltà con il rifiuto di stare con il padre. Infine, evidenziava che il suo trasferimento a Bergamo, insieme alla bambina che vi si recava abitualmente già da piccola con frequentazione dei parenti ivi residenti, le avrebbe consentito di avvicinarsi all'attuale compagno, con cui stava costruendo una nuova famiglia.
Costituitosi in giudizio si associava alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio e, con riferimento ai provvedimenti di regolamentazione della potestà genitoriale, aderiva alla richiesta di affido condiviso con collocamento della figlia minore presso la residenza materna, opponendosi però fermamente al suo trasferimento a Bergamo.
Il resistente deduceva che la richiesta di autorizzazione al mutamento di residenza di era volta Per_1
esclusivamente a soddisfare gli interessi personali della IG.ra che, mossa dal desiderio di Pt_1
seguire la propria madre e di frequentare più agevolmente il suo compagno, intendeva anteporre le proprie eIGenze all'interesse preminente di a non essere sradicata dall'ambiente in cui stava Per_1
crescendo ed allontanata dal padre, dagli affetti ed amicizie. In particolare, evidenziava che la piccola, dopo i cambiamenti (separazione dei genitori e periodo di lockdown dovuto alla pandemia) che avevano prodotto effetti destabilizzanti sulla medesima, era tornata ad essere serena e un suo eventuale trasferimento in una città lontana avrebbe leso l'interesse primario della minore a poter continuare a vivere la propria quotidianità con accanto anche il padre, coinvolgendolo nelle sue abituali consuetudini di vita, comprese quelle legate alla scuola, agli amici, al tempo libero.
Contestava la ricostruzione dei fatti operata in ricorso, sostenendo di aver sempre prestato ampia collaborazione nella gestione della figlia, assecondando le innumerevoli richieste della ricorrente di modificare i giorni e gli orari di visita concordati, a cui non era andato incontro solo in sporadiche
6 occasioni in cui non aveva ricevuto alcun preavviso. Faceva presente che il problema segnalato dalla madre relativo al rifiuto momentaneo di di pernottare presso la casa paterna era stato superato Per_1
da molti mesi, grazie alle indicazioni ricevute dalla psicologa presso cui si era attivato, consentendogli di conquistare la fiducia della figlia che aveva ripreso a pernottare presso di lui nel fine settimana, in assenza della madre;
pertanto, domandava un ampliamento del proprio diritto di visita rispetto a quanto stabilito in sede di separazione. In relazione all'assegno di mantenimento indiretto per la figlia, proponeva un versamento di euro 345,00 mensili, dichiarando di non voler avanzare alcuna richiesta di riduzione a cui avrebbe avuto diritto in considerazione del divario economico esistente tra le parti.
Alla prima udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c., in cui le parti comparivano personalmente, il Giudice relatore tentava la conciliazione della lite con esito negativo e, con provvedimento del 14.02.2024, adottava le statuizioni provvisorie (affido condiviso della figlia con collocamento prevalente Per_1
presso la residenza materna ma con rigetto dell'istanza di autorizzazione al trasferimento, diritto di visita del padre con l'osservanza del calendario indicato dal resistente, assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili).
La causa, istruita con acquisizioni documentali e con l'assunzione delle prove orali (interrogatorio formale delle parti ed escussione testi), veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del
12.03.2025 all'esito della discussione orale ex art. 473 bis 22 ultimo comma c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
***
In primo luogo, sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , in quanto: Parte_1 CP_1
a) ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett b) L. n, 898/1970 e successive modifiche: è, infatti, trascorso più di un anno dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente f.f. (11.05.2021) nel procedimento di separazione (conclusosi con decreto di omologa n. 6349 del 14.5.2021) e la presentazione del presente ricorso, senza che i coniugi si siano riappacificati né abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come è dato ricavare anche dalle certificazioni anagrafiche allegate in atti;
7 b) la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
In merito alle richieste inerenti alla regolamentazione della potestà genitoriale, osserva il Collegio che il principale punto di contrasto tra le parti, nel regime di affidamento condiviso della figlia minore già stabilito in sede di separazione e su cui i coniugi concordano anche in questa sede, attiene al Per_1
collocamento della bambina (attualmente di anni sei), in quanto , pur aderendo alla CP_1
domanda di mantenere fermo il collocamento prevalente della minore presso la casa materna, ha espresso la propria opposizione allo spostamento della sua residenza a Bergamo, per viverci unitamente alla madre, ritenendolo contrario all'interesse della figlia e lesivo del diritto alla bigenitorialità. Inoltre, in sede di precisazione delle conclusioni, il resistente, ad integrazione delle sue domande, ha chiesto che, per l'ipotesi di trasferimento della IG.ra , la figlia resti Pt_1 Per_1
collocata, in via prevalente, presso di sé.
Ebbene, non vi è dubbio che la decisione relativa al luogo di vita del figlio è una questione della massima importanza, che va, pertanto, concordata tra padre e madre. In tal senso l'art. 337 ter c.c. prevede espressamente che la residenza abituale dei figli minori sia stabilita di comune accordo tra i genitori, di modo che deve ritenersi che, in caso di espresso dissenso di uno dei genitori al trasferimento dei figli, questo può essere autorizzato solo in presenza di giustificati motivi che rendano tale soluzione necessaria ovvero più rispondente all'interesse primario della prole, dovendo in via prioritaria preservarsi l'habitat dei minori, inteso non solo come casa di abitazione, ma anche come rete di relazioni familiari, scolastiche ed amicali.
Il trasferimento di minori a IGnificativa distanza dal genitore non convivente deve essere valutato attentamente dal Giudice di merito chiamato a pronunciarsi sull'autorizzazione richiesta dall'altra parte, considerando l'impatto sulla bigenitorialità e il diritto dei figli a mantenere rapporti IGnificativi con entrambi i genitori (Cass. Civ. Sez. I ordinanza 7.05.2024 n. 122082). Occorre, infatti, considerare che la prima e più grave conseguenza è che il bambino non potrà più vedere regolarmente l'altro genitore e coinvolgerlo nelle abituali consuetudini di vita, comprese quelle legate alla scuola, agli amici, al tempo libero. Al contempo, si verifica, a danno del genitore non collocatario, l'impedimento a svolgere appieno il proprio ruolo genitoriale e a prendersi cura del figlio. Pertanto, come chiarito dalla Suprema Corte, il trasferimento a lunga distanza del figlio minorenne (tale cioè da non
8 consentire frequentazioni regolari, ma solo visite di più giorni da parte dell'altro genitore) non può essere autorizzato se non dopo aver valutato tre distinti interessi: quello del figlio, che ha ormai fissato, nell'attuale residenza, il centro di interessi e relazioni affettive;
quello del genitore a cui è connessa la richiesta di trasferimento;
quello del genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento, per le diverse peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gli deriverebbero (Cass. n. 4796/2022).
Preliminarmente, dunque, vanno esaminate le ragioni che sono alla base della richiesta di autorizzazione al trasferimento avanzata da . Parte_1
Nel suo atto introduttivo la ricorrente ha fondato la domanda di trasferimento sull'eIGenza di poter continuare ad avvalersi, nei momenti di assenza per ragioni di lavoro, dell'indispensabile supporto della madre, intenzionata a rientrare nella città natale di Bergamo dopo essere rimasta vedova nel
2021, assumendo che, diversamente, non sarebbe più in grado di occuparsi della gestione della minore a causa dei suoi turni di lavori (la IG.ra è una assistente di volo per la Compagnia Pt_1
aerea Air Dolomiti spa), non potendo contare sull'aiuto del IG. sia per la scarsa Per_1
collaborazione di quest'ultimo, sia per il disagio manifestato da nel frequentare il padre Per_1
secondo il calendario di visite già concordato in sede di separazione. La ricorrente ha anche espresso il desiderio di costituire una nuova famiglia con l'attuale compagno residente a [...], impossibilitato a trasferirsi a Vicenza per eIGenze di accudimento dei propri genitori, anziani e malati.
Tanto premesso, appare prima di tutto opportuno soffermarsi sul fatto che, all'esito dell'istruttoria espletata, è emerso che l'attuale assetto familiare ha certamente consentito alla minore di stabilire con ciascun genitore un rapporto costante ed una relazione IGnificativa ed ai genitori di esercitare in maniera paritetica la responsabilità genitoriale.
In proposito va rilevato che le parti, al termine della loro relazione matrimoniale, hanno congiuntamente regolato le condizioni della separazione con accordo recepito da questo Tribunale con decreto n. 6349 del 14.5.2021 (doc. 3 fascicolo attoreo). Le stesse hanno concordato un calendario “standard” di visite, prevedendo che il padre potesse vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 8,30 sino alle ore 21,00 della domenica seguente, e due pomeriggi alla settimana, dalle ore 18,00 alle ore 21,00; inoltre, hanno disciplinato i tempi di frequentazione nei periodi di vacanza e nelle festività.
9 Non è in contestazione tra le parti che il predetto calendario non ha trovato immediata attuazione in ragione delle difficoltà manifestate da nell'andare a dormire presso l'abitazione del padre, Per_1
convivente con i propri genitori. Le ragioni di tali difficoltà vanno ricercate principalmente nella tenera età della bambina (che, all'epoca degli accordi, aveva appena due anni) e negli effetti destabilizzanti da lei patiti in conseguenza della separazione, del lockdown imposto dalla pandemia e di cambiamenti avvenuti in ambito scolastico. Tanto emerge dalla relazione psicologica a firma della dr.ssa a CP_2
cui entrambi i genitori si sono rivolti nel marzo 2023. Si legge, infatti, in tale relazione, prodotta dalla parte ricorrente (doc. 11), che i disagi della bambina hanno riguardato esclusivamente i pernottamenti (“E' importante sottolineare che non vuole andare a dormire dal papà, ma passa Per_1
il pomeriggio con lui volentieri”) e si sono verificati in conseguenza di taluni eventi che hanno destabilizzato la sua quotidianità (“Questo problema si era presentato già nel periodo successivo al lockdown dovuto al Covid, momento nel quale e la madre avevano passato molto tempo Per_1
assieme. Successivamente la bambina ha trascorso le vacanze estive prestabilite con il padre e la nonna paterna, ristabilendo quindi un contatto positivo con la figura maschile. A settembre, nel passaggio all'interno di un nuovo sezione della scuola d'infanzia, la bambina si è trovata separata dalle amiche del cuore ed è andata nuovamente in crisi rifiutandosi di frequentare sia la scuola che nuovamente di dormire dal papà”). Per quanto allegato dalle parti, i pernotti di presso la casa Per_1
paterna sono, tuttavia, ripresi nel maggio 2023 e, in forza dei provvedimenti provvisori resi il
14.02.2024 nel presente giudizio, sono stati leggermente ampliati, con la previsione che, nel fine settimana di competenza del padre, questi possa tenere con sé la figlia per due notti consecutive (il venerdì e il sabato con rientro presso la casa materna alle ore 20 della domenica), fermi i due pomeriggi infrasettimanali in precedenza stabiliti. Nell'ultima memoria difensiva con istanza di modifica dei predetti provvedimenti, depositata in data 10.03.2025, ha dato atto del Parte_1
sostanziale superamento delle difficoltà relative al pernottamento, mentre ha segnalato criticità con riguardo ai pomeriggi infrasettimanali, rilevando come la figlia – che a settembre 2024 ha iniziato a frequentare la scuola primaria – accusi stanchezza dopo il rientro dalla scuola e, conseguentemente, ha chiesto, sia pure come soluzione temporanea in attesa che il Tribunale si pronunci sull'auspicato trasferimento, e con l'adesione del padre, che due giorni al mese dorma presso il resistente Per_1
anche infrasettimanalmente così da evitarne gli spostamenti nella fascia serale.
10 Sino ad oggi, dunque, la figlia minore ha avuto contatti costanti con il padre e le problematiche iniziali sui pernotti sono state superate. Il IG. non si è mai sottratto al suo dovere di visita neppure Per_1
nei momenti di difficoltà (vedi testi , e sul capitolo 3 della Testimone_1 Tes_2 Tes_3
memoria di parte resistente) ed, anzi, in accordo con l'altro genitore, si è attivato per tentare di risolvere lo stato di disagio della piccola, rivolgendosi ad un professionista di fiducia (doc. 11 fascicolo ricorrente), senza tuttavia poter proseguire gli incontri per l'indisponibilità manifestata dalla madre, motivata dai turni di lavoro e da impegni pregressi (doc. 4 bis fascicolo resistente).
Rileva il Collegio che lamenta che controparte si sarebbe resa inadempiente rispetto Parte_1
al calendario stabilito nel periodo delle vacanze estive, ma dalle prove testimoniali, confortate dalla documentazione in atti, è emersa una situazione del tutto contingente, in cui il si è trovato Per_1
nella condizione di non poter tenere la minore nell'intero periodo concordato per mancanza di ferie, non ancora maturate a causa del cambiamento di occupazione. Tali doglianze della ricorrente, peraltro, si appalesano contraddittorie a fronte delle sue costanti richieste di apportare modifiche al calendario, giustificate dai propri impegni professionali. Sul punto deve evidenziarsi che non corrisponde al vero che il resistente non sia andato incontro alle eIGenze lavorative della IG.ra
, con conseguente indispensabilità della figura della nonna materna ai fini della gestione Pt_1
della minore. Dal contenuto dei messaggi intercorsi tra le parti si ricava, infatti, che almeno sino all'inasprimento dei rapporti conseguente alla volontà manifestata dalla ricorrente di trasferirsi a
Bergamo insieme alla figlia, le parti non avevano fatto rigida applicazione del calendario stabilito, ma si accordavano di volta in volta, apportando modifiche in base ai turni di lavoro della ricorrente (doc.ti
4, 17, 20 fascicolo resistente). E certamente non può essere censurato il comportamento del padre nelle occasioni in cui egli ha negato la propria disponibilità di fronte a richieste non accompagnate da un congruo preavviso (doc. 4 e 6 fascicolo ricorrente). La documentazione in atti avvalora le deposizioni dei testi di parte resistente circa il supporto dato dal , attraverso la disponibilità ad Per_1
occuparsi della figlia anche in giorni od orari non di sua spettanza, viceversa smentendo le dichiarazioni di segno contrario rese dagli altri testi e, in particolare, quelle di Testimone_4
madre della ricorrente.
[...]
Allo stato attuale gode di uno stabile rapporto con il padre, è circondata dall'affetto dei nonni Per_1
paterni presso cui il IG. accoglie la figlia in attesa di trovare altra sistemazione abitativa una Per_1
11 volta definito il presente giudizio (al pari della nonna materna che non si è ancora trasferita nella città di Bergamo) e degli altri familiari (sia lo zio materno che gli zii paterni che talvolta si sono occupati di tenere la nipote in caso di impedimento dei nonni) e sta completando il primo anno della scuola primaria.
Alla luce del quadro probatorio emerso, l'allontanamento di dal luogo di residenza abituale, Per_1
implicando uno sradicamento dal suo ambiente socio-affettivo, non pare rispondere all'interesse preminente della medesima, almeno in questo momento così delicato per la sua crescita e considerate le fragilità riscontrate a suo carico, essendo pienamente condivisibili le preoccupazioni espresse dal resistente circa il pregiudizio che potrebbe derivare ad una bambina che ha già dimostrato di risentire di mutamenti incidenti nella sua vita quotidiana, compresi quelli in ambito scolastico (doc. 11 fascicolo ricorrente;
doc. 14 fascicolo resistente).
Naturalmente l'eIGenza di non destabilizzare la minore, assicurando alla stessa di rimanere nel contesto sociale ed abitativo in cui è cresciuta sino ad ora e di mantenere un legame continuativo con il padre, è destinata a prevalere anche sulle aspirazioni (pur legittime) della madre a riorganizzare la propria vita, andando a vivere a Bergamo per consolidare il rapporto con l'attuale compagno. Se è vero che il trasferimento della ricorrente, unitamente alla figlia, risulterebbe più funzionale al suo benessere personale, familiare e lavorativo (doc. 66 fascicolo attoreo), è altrettanto indiscutibile che esso si tradurrebbe in una grave lesione del diritto alla bigenitorialità della minore che non può essere sacrificato se non per il perseguimento di un superiore interesse della prole, non ricorrente nel caso di specie. Inoltre, le descritte eIGenze della madre non sono più meritevoli di tutela rispetto a quelle del padre, il quale, in caso di mutamento di residenza della minore, vedrebbe limitata, radicalmente ed incolpevolmente, la possibilità di coltivare rapporti IGnificativi con la propria figlia nella quotidianità, subendo le altrui scelte di vita. Ed, infatti, ove fossero accolte le domande della ricorrente, il IG.
potrebbe vedere solo due o tre fine settimana al mese (con prelievo alle ore 18,00 del Per_1 Per_1
venerdì dopo l'uscita da scuola e rientro alle ore 20 della domenica), costringendo la piccola a trasferte che, tenuto conto della distanza tra le due città (Bergamo e Vicenza distano tra loro circa 170 km) e dell'età della minore, non sembrano potersi conciliare con le eIGenze di tutela del benessere della stessa, avendo dimostrato di risentire, nel regime attuale, anche solo dei piccoli spostamenti infrasettimanali per stare con il padre e che sono alla base della richiesta delle parti di modifica dei
12 provvedimenti in essere. Non senza considerare che l'adozione del calendario proposto dalla ricorrente priverebbe la figlia, nel corso dell'intero periodo scolastico, della possibilità di vivere la propria quotidianità, nella città di nuova residenza, nel fine settimana, in cui tendenzialmente si svolgono gran parte delle attività extrascolastiche (ludiche, di svago, ecc.) essenziali per lo sviluppo psicofisico della minore, la quale, in caso di trasferimento, si troverebbe a dover ricreare una rete di relazioni sociali nella nuova realtà domestica.
Il trasferimento di non va, perciò, autorizzato in quanto non rispondente al preminente Per_1
interesse della medesima e non necessitato, ben potendo essere stabiliti tempi di frequentazione con l'uno e l'altro genitore, tenendo conto delle eIGenze lavorative della madre, a cui il IG. dovrà Per_1
andare incontro nell'interesse della minore, viste anche le ragioni poste a fondamento della sua opposizione al trasferimento, avendo allegato di svolgere un lavoro con flessibilità di orari e di poter contare sul supporto di una rete familiare tale da consentirgli di occuparsi della figlia durante le assenze della ricorrente.
Deve, dunque, disporsi che la figlia minore , affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, resti Per_1
collocata presso la madre nel luogo di residenza abituale, con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alle ore 18,00 sino alla domenica sera alle ore
20,00;
- nelle settimane che terminano con il weekend di competenza della madre, due giorni infrasettimanali da concordare tra le parti, di cui uno dalle ore 17,00 sino alle ore 19,30 e, l'altro, con pernotto presso la casa paterna;
- nelle settimane che terminano con il weekend di competenza del padre, due pomeriggi infrasettimanali in giorni da concordare tra le parti, dalle ore 17,00 sino alle ore 19,30;
- quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, curando di alternare con la madre il Natale ed il
Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta.
13 Nell'eventualità in cui la IG.ra non possa tenere con sé la figlia minore nei giorni o in Parte_1
orari di sua spettanza in ragione dei suoi turni di lavoro, sarà cura della stessa darne pronta comunicazione al padre, in modo che le parti possano rimodulare il calendario sulla base degli impegni professionali della madre e tenendo conto delle eIGenze della figlia;
allo stesso modo, sarà obbligo del padre, che ne ha dato disponibilità, di tenere la minore con sé nei “giorni di riserva” della ricorrente.
Passando agli aspetti economici, dall'esame della documentazione economico-reddituale resa disponibile emerge che, rispetto all'epoca della sottoscrizione degli accordi di separazione (anno
2021), la situazione reddituale di entrambe le parti è migliorata.
Per quanto riguarda la posizione di , le dichiarazioni fiscali prodotte attestano un Parte_1
reddito imponibile di euro 19.491,00 per l'anno 2021, di euro 21.732,00 per l'anno 2022 e di euro
22.387,00 per l'anno 2023 (doc.ti 22, 23, 61, 62 fascicolo ricorrente). Con riferimento all'anno 2024, sono presenti in atti le buste paga che comprovano la percezione di una retribuzione media di euro
2.300,00 mensili. Tuttavia, dall'esame delle singole voci si ricava che, in effetti, come dedotto dalla ricorrente, le buste paga indicano svariate somme corrisposte a titolo di diaria e di rimborsi forfettari che, pertanto, non possono essere considerati ai fini del calcolo del reddito mensile realmente percepito, mentre, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, ciò che risulta versato dal datore di lavoro quale “indennità di volo” non si aggiunge alla retribuzione, ma vi è ricompresa come componente fissa corrisposta al personale aeronavigante a fini retributivi-risarcitori. Pertanto, ai fini della determinazione del reddito da lavoro della IG.ra , appare opportuno fare riferimento Pt_1
all'ultima dichiarazione fiscale che dimostra un introito mensile di circa 1.900,00 euro. Da tale importo vanno decurtate le spese fisse mensili documentate, costituite dalla rate del mutuo accesso per l'acquisto della nuova abitazione, pari ad euro 520,00 (doc. 28) e dagli esborsi di euro 300,00 mensili verso la madre che ha corrisposto alla ricorrente il denaro occorrente per restituire al Per_1
la somma di euro 13.200,00 (doc.ti 29, 30, 30 bis, 47, 60). A residuano, quindi, poco Parte_1
più di 1.000,00 euro mensili.
La situazione economica di è, invece, migliorata in misura più consistente, come si CP_1
evince dalla documentazione fiscale relativa al medesimo periodo, avendo dichiarato redditi da lavoro pari ad euro 29.489,00 nell'anno 2021, euro 31.919,00 nell'anno 2022, euro 34.679,00 nell'anno 2023
14 (doc.ti 12, 27, 28 fascicolo resistente). Per quanto emerge dalle buste paga relative al 2024, la sua retribuzione media ammonta a circa 2.100,00 euro mensili (doc. 29 fascicolo resistente). A differenza della IG.ra , il resistente non ha esposizioni debitorie e risiede ancora nella casa dei propri Pt_1
genitori; pertanto, anche a voler ritenere provata, a mezzo dei testi escussi, la circostanza dello spontaneo versamento ai familiari conviventi della somma di euro 300,00 in contanti o del pagamento delle spese alimentari, può affermarsi che il reddito su cui il può contare, mensilmente, Per_1
ammonta ad euro 1.800,00.
Per le suesposte considerazioni, si ritiene che, in accoglimento della domanda proposta da Pt_1
, l'assegno di mantenimento da porre a carico del resistente nell'interesse della figlia
[...] Per_1
debba essere quantificato in euro 500,00 mensili (da rivalutarsi sulla base degli indici Istat), tenuto conto anche delle aumentate eIGenze della minore in correlazione all'età e del suo collocamento comunque prevalente presso la casa materna.
Al resistente va fatto, altresì, obbligo di concorrere, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie relative al minore secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
Nulla deve statuirsi sull'assegno unico familiare già oggetto di accordo in sede di separazione, su cui il
Tribunale non è chiamato a pronunciarsi.
Alcuna statuizione dev'essere adottata sotto il profilo dei rapporti economici tra le parti, in assenza di domanda.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GN (VI) il 25.08.2012, tra nata a [...] in data [...] e nato a [...] il [...]; Parte_1 CP_1
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GN (VI) di annotare la presente sentenza sull'atto di matrimonio anno 2012, numero 5, parte II, Serie A, dei coniugi sopra indicati;
3) affida la figlia minore , in via condivisa, ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e Per_1
residenza anagrafica presso la madre;
4) rigetta la richiesta di di autorizzazione al trasferimento della figlia minore Parte_1 Per_1
presso il Comune di Bergamo;
15 5) dispone che possa vedere e tenere con sé la figlia minore con le seguenti modalità: CP_1
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alle ore 18,00 sino alla domenica sera alle ore
20,00;
- nelle settimane che terminano con il weekend di competenza della madre, due giorni infrasettimanali da concordare tra le parti, di cui uno dalle ore 17,00 sino alle ore 19,30 e, l'altro, con pernottamento presso la casa paterna;
- nelle settimane che terminano con il weekend di competenza del padre, due pomeriggi infrasettimanali in giorni da concordare tra le parti, dalle ore 17,00 sino alle ore 19,30;
- quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, curando di alternare con la madre il Natale ed il
Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
6) dispone che, nel caso in cui la IG.ra non possa tenere con sé la figlia minore nei Parte_1
giorni o in orari di sua spettanza in ragione dei suoi turni di lavoro, la stessa provveda a darne pronta comunicazione al padre, in modo che le parti possano rimodulare il calendario sulla base degli impegni professionali della madre e tenendo conto delle eIGenze della figlia;
allo stesso modo, sarà obbligo del padre di tenere la figlia con sé nei “giorni di riserva” della ricorrente;
7) fa obbligo a di corrispondere alla ricorrente, entro e non oltre il giorno cinque di CP_1
ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento ordinario in favore della figlia minore , la Per_1
somma di euro 500,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, nonché di partecipare, nella misura della metà, alle spese straordinarie sostenute per la minore, con l'osservanza del Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
8) dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di ConIGlio della Seconda Sezione Civile, in data 25.03.2025.
IL GIUDICE REL. ed EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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