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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/08/2025, n. 4323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4323 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. 18232/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 18232/2019 R.G.A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5
marzo 2025,
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Parte_1 C.F._1
Scafile e dall'avv. Giuseppe Carrà ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Catania,
via Gustavo Vagliasindi n.10, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, in persona del pro tempore, e l' Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona dell'Assessore pro tempore, tutti Controparte_3
rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui Uffici in
Catania, via Vecchia Ognina n.149, sono per legge domiciliati;
CONVENUTI
pagina 1 di 18 (P.IVA Controparte_4
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Francesco la Gattuta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, piazza Unità d'Italia
n.11, giusta procura in atti;
CONVENUTA
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv.Paolo Bagnardi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Regina Margherita n.270, giusta procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.12.2024 le parti hanno precisato come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO
Con atto di citazione conveniva innanzi questo Tribunale il Parte_1 Controparte_1
, l' , l'
[...] Controparte_6 Controparte_7
l' , in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_8
tempore, chiedendo di “A) accertata e dichiarata l'esistenza del nesso di causalità tra le trasfusioni e
l'infermità da epatopatia cronica HCV correlata, tenuto conto che ad oggi la condizione fisica
dell'attore è notevolmente peggiorata, accertare e dichiarare il danno biologico subito dallo stesso;
B)
accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte esposte in fatto e diritto, la corresponsabilità nella
causazione dell'evento del;
, Controparte_1 Controparte_5 [...]
e dell' Controparte_8 Parte_2
; C) per l'effetto, condannare, in proporzione alle responsabilità accertate, il
[...] [...]
, in persona del Ministro pro tempore n.q.; l' CP_1 Controparte_4 pagina 2 di 18 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore n.q., l' Controparte_6 [...]
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore n.q., e CP_5
l' , in persona dell'Assessore pro tempore Controparte_8
n.q. al risarcimento integrale dei danni morali, biologici e patrimoniali tutti subiti e subiendi
dall'odierno attore a seguito delle emotrasfusioni effettuate, nella complessiva somma che sarà
accertata e determinata al termine della espletanda CTU medico-legale, oltre interessi legali dal
giorno dell'insorgenza della malattia e rivalutazione monetaria”.
L'attore deduceva, in sintesi e per quanto qui interessa, che in data 9.11.1981 a causa di un infortunio sul lavoro subiva un trauma contusivo a carico dell'arto inferiore sinistro e veniva ricoverato presso l' di Palermo, ove a seguito di un grave shock emorragico Controparte_4
veniva sottoposto ad otto emotrasfusioni.
Esponeva poi che nel 1983 in conseguenza di un “processo osteomielitico post chirurgico al femore sx” veniva ricoverato presso il CTO di ove gli venivano praticate altre due CP_5
emotrasfusioni.
Nell'anno 2002 il paziente, accusando uno stato di persistente astenia, si sottoponeva a diversi esami ed accertamenti, all'esito dei quali gli veniva prima diagnostica una positività per ANTI-HCV,
unitamente ad un aumento dei valori delle transaminasi seriche, e successivamente “epatite cronica con minima attività, senza fibrosi, minima steatosi macrovescicolare”.
Pertanto, dopo aver ricevuto il giudizio positivo reso dalla Commissione Medica Ospedaliera
circa la sussistenza del nesso di causalità tra le trasfusioni effettuate e l'infermità di epatopatia cronica riscontrata, inoltrava formale richiesta risarcitoria nei confronti degli odierni convenuti;
Parte_1
non avendone ottenuto alcun riscontro, con atto di citazione del 5.12.2008 li conveniva innanzi al
Tribunale di Roma al fine di ottenere il risarcimento del danno biologico subito.
pagina 3 di 18 Tale giudizio si concludeva con la sentenza n. 19198/2011 con la quale il Tribunale di Roma
rigettava la domanda risarcitoria ritenendo fondata l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto fatto valere.
L'odierno attore proponeva allora impugnazione avverso la predetta pronuncia, all'esito del cui giudizio la Corte d'Appello di Roma (sent. 367/2017) riformava la sentenza di primo grado per incompetenza territoriale del Tribunale adito e statuiva all'uopo la competenza territoriale del
Tribunale di Catania.
L'attore non riassumeva tale giudizio, ed instaurava con la citazione del 5.12.2019 (introduttiva della presente controversia) nuovo giudizio innanzi a questo Tribunale proponendo le relative domande risarcitorie dei danni subiti e derivanti dalle emotrasfusioni cui era stato sottoposto.
Il e l' convenuti – nel Controparte_1 Controparte_8
costituirsi in giudizio – eccepivano anzitutto il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato e nel merito deducevano la genericità dell'atto di citazione, in considerazione della mancata prova dei presupposti richiesti dalla legge per concretare la responsabilità ex art. 2043 c.c. del Controparte_1
e la responsabilità contrattuale dell'Assessorato; in ogni caso rilevavano che l'attore aveva già
[...]
ottenuto l'indennizzo ex L. 210/1992 con conseguente richiesta di decurtazione – in caso di accoglimento della domanda - dell'importo già percepito.
Si costituiva altresì l' , la quale Controparte_4
deduceva l'avvenuta estinzione del giudizio – stante la mancata riassunzione del processo nei termini di cui all'art. 50 c.p.c. -, la carenza di legittimazione passiva nonché l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
in ogni caso, nel merito chiedeva il rigetto delle domande proposte in quanto inammissibili e infondate.
Le medesime eccezioni difensive venivano sollevate anche dalla di CP_5 CP_5
Disposta ed espletata ctu al fine di: a) accertare e descrivere se risulta affetto Parte_1
dalla patologia Epatite “C” ed in caso di risposta positiva, se le trasfusioni di sangue documentate in pagina 4 di 18 atti abbiano verosimilmente assunto, secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, il valore di causa o concausa delle lamentate lesioni;
b) accertare, in considerazione dello stato di conoscenze scientifiche evolutosi nel tempo, la verosimile epoca di conoscenza o conoscibilità,
secondo ordinaria diligenza, della malattia e del nesso causale con le trasfusioni in capo all' c) Pt_1
accertato il nesso di causalità tra le trasfusioni di sangue e le lamentate lesioni, accertare e descrivere se la positività anti HCV abbia cagionato un peggioramento delle generali condizioni dell'Ania,
precisando il verificarsi di una compromissione permanente della validità psicofisica della stessa con conseguente menomazione del suo stato di benessere, dell'aspetto esteriore, della capacità sociale, delle consuete attività, non escluse quelle del tempo libero e di svago, valutando e descrivendo in percentuale il danno biologico permanente, precisando i criteri di determinazione ed il barème di riferimento ed il metodo seguito;
d) precisare se lo stato del periziando sia suscettibile di miglioramento o di aggravamento ed, in ca-so affermativo, indicarne il grado di probabilità; e) valutare la congruità e la necessità delle spese sanitarie sostenute e l'ammontare delle spese mediche e di cura eventualmente da sostenere.
All'udienza del 19.6.2023, stante la concessa proroga per lo svolgimento delle operazioni peritali, il Giudice rinviava al 29.11.2023 e all'udienza successiva rinviava al 27.3.2024, stante la richiesta di differimento formulata dal difensore di una delle parti convenute.
Il Giudice da ultimo rinviava per la precisazione delle precisazioni delle conclusioni all'udienza dell'11.12.2024.
In detta udienza le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice, trattenuta la causa in decisione, ha assegnato alle parti i termini di legge ex art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
IN DIRITTO
In materia di danni conseguenti a contagio infettivo da HBV (epatite B), HCV (epatite C) e HIV
(AIDS), contratto per effetto di trasfusioni o somministrazioni di prodotti emoderivati, le Sezioni Unite
pagina 5 di 18 della Corte di Cassazione, con la sentenza n.576 del 2008, hanno inquadrato la natura della responsabilità del nell'alveo dell'art. 2043 c.c. Controparte_1
Ed infatti, considerando i doveri di vigilanza che incombono sul e il Controparte_1
relativo compito di emanare le direttive tecniche per organizzare il funzionamento ed il coordinamento dei servizi inerenti alla raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale e alla preparazione dei suoi derivati, i danni che derivano dall'omessa vigilanza esercitata dall'Amministrazione sulla sostanza ematica negli interventi trasfusionali e sugli emoderivati costituiscono una violazione della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c.
È stata invece esclusa una responsabilità di natura contrattuale in capo al atteso che il CP_1
rapporto negoziale si instaura solo tra il paziente e la struttura sanitaria e dà a luogo al c.d. contratto atipico di "spedalità", al quale è completamente estraneo il Controparte_1
Si tratta, quindi, di due fattispecie di responsabilità autonome, tra loro in rapporto di possibile concorrenza e non già di reciproca esclusione (cfr. Cass. ord. n. 25472/2024).
Inquadrata, quindi, la responsabilità da omessa vigilanza del nell'ambito della CP_1
responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., ai fini della sua configurabilità occorre accertare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi di tale fattispecie, ed in particolare del nesso di causalità.
Su tale aspetto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella pronuncia già citata, hanno chiarito che "Premesso che sul gravava un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in CP_1
materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di
emoderivati) anche strumentale alle funzioni di programmazione e coordinamento in materia
sanitaria, affinché fosse utilizzato sangue non infetto e proveniente da donatori conformi agli
standards di esclusione di rischi, il Giudice, accertata l'omissione di tali attività, accertata, altresì, con
riferimento all'epoca di produzione del preparato, la conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici
della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto ed accertata - infine - l'esistenza di una
patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può pagina 6 di 18 ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della
malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe CP_1
impedito la versificazione dell'evento".
Ed infatti in tema di patologie conseguenti ad infezioni con i virus HBV (epatite B), HIV
(AIDS) e HCV (epatite C), contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, per l'unicità dell'evento lesivo consistente nella lesione dell'integrità fisica, vi è la presunzione di responsabilità del per il contagio verificatosi negli anni tra il Controparte_1
1979 e il 1989, stante l'avvenuta scoperta scientifica della prevedibilità delle relative infezioni,
individuabile nel 1978, con il conseguente obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico, presunzione che può essere vinta solo se viene fornita dallo stesso la prova dell'adozione di condotte e misure necessarie per evitare la CP_1
contagiosità, a prescindere dalla conoscenza di strumenti di prevenzione specifica (cfr. Cass. sent. n.
5954/2014).
Ne consegue che, sussistendo in capo al , anche prima dell'entrata in Controparte_1
vigore della legge n. 107/1990, un obbligo di controllo e vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico, il Giudice, accertata l'omissione di tale attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato ematico, e accertata l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV, o HCV, in soggetto emotrasfuso può ritenere in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che,
per converso la condotta del , se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento. CP_1
La natura extracontrattuale della responsabilità del per i danni da Controparte_1
trasfusione di sangue infetto determina, poi, l'applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2947, primo comma, cod. civ., non essendo ipotizzabili figure di reato (epidemia colposa o lesioni colpose plurime) tali da innalzare il termine ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ.; in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito pagina 7 di 18 da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento "iure hereditatis", trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto), mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima "iure proprio", in quanto, per tale aspetto, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale (alla data del fatto) (Cass. sent. 7553/2012; sent. 20934/2015).
Compendiati così i parametri giurisprudenziali di riferimento occorre ora procedere all'esame delle questioni di merito sottese al presente giudizio.
Anzitutto vanno analizzate le eccezioni preliminari sollevate dalle parti convenute in seno alle proprie comparse di costituzione riguardanti da un lato l'avvenuta estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 50 e 307 c.p.c. e l'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria azionata e dall'altro il difetto di legittimazione passiva dell' dell' Controparte_8 [...]
e dell' Controparte_4 Controparte_5
In primis le convenute hanno dedotto l'inammissibilità dell'azione per Controparte_9
avvenuta estinzione del giudizio ex artt. 50 e 307 c.p.c., stante la mancata riassunzione della causa nei termini di legge considerando la pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma in data
23.1.2017, dichiarativa della incompetenza territoriale, e l'atto di citazione dell'odierno processo notificato nel dicembre del 2009, quindi ben oltre il termine di tre mesi previsto dalla disposizione di riferimento.
Effettivamente la sentenza n.367/2017 della Corte d'Appello di Roma, pronunciandosi sull'impugnazione avverso la sentenza resa dal Tribunale di Roma n.19198/2011, ha dichiarato l'incompetenza territoriale del suddetto Tribunale per essere competente il Tribunale di Catania, nulla specificando in ordine al termine per la riassunzione innanzi al giudice individuato come competente.
Tuttavia la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che nell'ipotesi di mancata indicazione del termine nella sentenza che pronuncia sulla competenza trova applicazione il termine di tre mesi dalla comunicazione della sentenza dettato in via generica dall'art. 50 c.p.c. (cfr. pagina 8 di 18 Cass. sent. n.11204/2019: “in base al combinato disposto dagli articoli 50 comma 1 e 307 comma 3
c.p.c. -nel testo riformato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69-, qualora la legge attribuisca al Giudice il
potere discrezionale di assegnare alle parti termini perentori per il compimento di attività processuali,
salvo espressa deroga disposta dalle singole disposizioni di legge, l'esercizio del potere da parte del
Giudice deve conformarsi al rispetto de/limite imposto dai termini – minimo un mese e massimo tre
mesi - previsti dalla norma generale di cui all'art. 307 comma 3 c.p.c. Qualora il Giudice, con il
provvedimento che dichiara la propria incompetenza, assegni alle parti, ai sensi dell'art. 50, comma 1,
c.p.c., un termine per la riassunzione, rispettivamente, inferiore o superiore a quello minimo e
massimo stabilito dall'art. 307, comma 3, c.p.c., il provvedimento deve ritenersi "tamquam non esser,
in quanto improduttivo di effetti idonei a condizionare l'attività processuale delle parti. Ne consegue
che - analogamente alla ipotesi in cui il Giudice si sia astenuto dall'esercitare il potere discrezionale-
trova applicazione sussidiaria esclusivamente il termine perentorio massimo previsto dalla norma di
legge fissato in tre mesi dalla comunicazione della decisione di incompetenza dall'art. 50, comma 1, in
corrispondenza al termine massimo indicato dall'art. 307, comma 3, c.p.c.”).
Nel caso in esame, applicando il termine ordinario di tre mesi previsto dalla legge, la mancata riassunzione del giudizio entro il suddetto termine ne ha certamente comportato l'estinzione.
Occorre tuttavia comprendere quali siano le conseguenze della mancata tempestiva riassunzione del giudizio su un'eventuale ed ulteriore domanda risarcitoria avanzata autonomamente dall'attore in altro procedimento e non in prosecuzione di quello precedente.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la sentenza che dichiari
l'incompetenza territoriale, al di fuori delle ipotesi dell'incompetenza per materia o territoriale
inderogabile regolata dall'art. 28 cod. proc. civ., quando non sia seguita dalla riassunzione della
causa ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ. non preclude la proposizione in un successivo giudizio, della
stessa domanda di merito, fra le stesse parti e davanti al medesimo giudice” (Cass. sent. 26327/2008)
ed ancora “in caso di declaratoria di incompetenza per territorio derogabile non seguita dalla pagina 9 di 18 riassunzione della causa ai sensi dell'art. 50 c.p.c. non osta alla proposizione, in un successivo
giudizio, della stessa domanda di merito tra le stesse parti e davanti al medesimo od altro giudice, il
quale, ove dichiari l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione, viola il disposto di cui all'art.
310, comma 1, c.p.c.” (Cass. sent. n.24529/2015).
Ne consegue dunque che la mancata riassunzione della causa ai sensi dell'art. 50 c.p.c. innanzi al giudice individuato come competente – a seguito di una sentenza dichiarativa di incompetenza territoriale – non impedisce di per sé la proposizione in un successivo giudizio della medesima domanda di merito anche dinanzi allo stesso giudice, e quindi a maggior ragione quando la domanda è
incoata, come nel caso in esame, dinanzi ad un giudice diverso.
La riassunzione della domanda realizza infatti la finalità di assicurare la prosecuzione del processo originario e la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda inizialmente proposta, con la conseguenza che l'eventuale estinzione per mancata riassunzione non incide sull'azione e sul diritto sostanziale ad essa sottostante.
Alla luce di tutto ciò la domanda, così come formulata, è senz'altro ammissibile.
L'ammissibilità della riproposizione dell'azione in un nuovo e autonomo giudizio comunque non esclude l'operatività del limite derivante dal decorso della prescrizione del diritto fatto valere ovvero dalla maturazione della relativa decadenza.
Ed infatti l'eccezione inerente all'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni si fonda proprio sul fatto che in materia di responsabilità per danni da emotrasfusioni opera in via generale il termine prescrizionale di 5 anni, il quale decorre dal momento in cui il presunto danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell'esistenza del danno, come conseguenza del comportamento tenuto dal terzo, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Nel caso di specie è vero che i fatti risalgono al 9.11.1981, quando il paziente è stato sottoposto a otto emotrasfusioni presso l' di Palermo, e al 1983 quando sono state Controparte_4 pagina 10 di 18 effettuate altre due emotrasfusioni presso il CTO di ma l'insorgenza della patologia e la CP_5
consapevolezza della stessa assunta da parte del paziente vanno certamente collocati in un momento successivo.
Orbene, la questione da analizzare attiene alla corretta individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale e all'accertamento circa la sussistenza di eventuali atti interruttivi di tale termine.
Sul punto la convenuta - ripercorrendo il ragionamento seguito anche Controparte_5
dal Tribunale di Roma, il quale inizialmente adito aveva rigettato la domanda per intervenuta prescrizione – ha eccepito la prescrizione della domanda risarcitoria collocando il dies a quo, per il decorso della prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno subito dall'attore, o nel maggio 2003 (quando è stata chiesta ad un professionista una relazione medica) o alla data dell'1.8.2003 (quando è stata presentata la domanda ai fini della richiesta di indennizzo ex L.
210/1992). In corrispondenza di uno di questi due momenti, secondo la convenuta, l'attore ha maturato la consapevolezza della malattia contratta e della sua ascrivibilità alle trasfusioni ricevute negli anni precedenti.
Individuando quindi il dies a quo, ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione, comunque nell'anno 2003, ne deriva che il diritto risarcitorio azionato andrebbe considerato prescritto atteso che l'atto di citazione dei convenuti innanzi al Tribunale di Roma è stato notificato nel 2009, quindi oltre il lasso temporale di cinque anni.
Ancora oltre va l'eccezione sollevata dalla convenuta Controparte_4
, la quale considera più spostato indietro nel tempo il dies a quo di riferimento. Ed
[...]
in particolare, la convenuta ha evidenziato come la stessa rappresentazione cronologica dei fatti dedotta dall'attore denoti una consapevolezza della patologia, in capo allo stesso, da collocare in un momento antecedente.
pagina 11 di 18 , infatti, si è sottoposto agli esami nel 2002 sebbene la sintomatologia fosse Parte_1
emersa già da parecchi anni, e pertanto utilizzando l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscere la malattia contratta e ne avrebbe potuto imputare la causa alle emotrasfusioni eseguite già in un momento antecedente.
Appare, perciò, ragionevole ritenere più risalente nel tempo il momento in cui ha avuto consapevolezza della patologia insorta e della sua riferibilità causale alle emotrasfusioni.
Peraltro ha rilevato come la domanda di indennizzo avanzata ex L. 210/1992 non possa considerarsi come atto interruttivo del termine prescrizionale ovvero – ritenuta tale -potrebbe valere solo nei confronti del e non degli altri convenuti, essendo solo ad esso Controparte_1
indirizzata.
Sul punto l'attore ha obiettato alle difese spiegate dalle convenute, ripercorrendo cronologicamente tutti gli eventi verificatesi ed individuando all'uopo una serie di atti interruttivi –
secondo la sua ricostruzione – idonei ad impedire il decorso del suddetto termine fino all'odierno procedimento.
Ed in particolare a partire dall'agosto 2002 il paziente si è sottoposto ad una serie di esami ematochimici a seguito dei quali è stata evidenziata una positività per l'ANTI-HCV; successivamente il
29.11.2002 ha ottenuto la diagnosi di epatite e pertanto in data 1.8.2003 ha formulato domanda di indennizzo ex L. 210/1992; in data 27.3.2007 ha ricevuto il giudizio positivo della Commissione
Medica Ospedaliera e in data 27.6.2007 ha avanzato formale richiesta di risarcimento dei danni a tutti gli odierni convenuti a mezzo di diffida raccomandata.
Successivamente ha notificato atto di citazione dei convenuti innanzi al Tribunale di Roma, con nuova interruzione del termine di prescrizione – secondo l'attore - protrattasi fino alla pronuncia della
Corte d'Appello di Roma resa in data 23.1.2017.
Invero l'argomentazione sostenuta dall'attore non risulta del tutto condivisibile.
pagina 12 di 18 Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio da emotrasfusioni una patologia decorre dal momento in cui la malattia venga percepita o possa esserlo usando l'ordinaria diligenza e in cui la stessa viene configurata quale danno ingiusto derivante dal comportamento del terzo. Tale momento, in caso di attivazione del procedimento amministrativo di cui alla l.210/1992, coincide non con la comunicazione del responso della
Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l'effettiva esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia (fra le tante, da ultimo, Cass. n. 14470 del 2021 e n.
16217 del 2019).
Una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992, spetta alla controparte dimostrare che già
prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione, anche per mezzo di presunzioni semplici,
sempre che il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle “praesumptiones de
praesumpto” (Cass. ord. n.10190/2023). In ogni caso la presentazione della domanda di indennizzo in sede amministrativa ex l. n. 210 del 1992 produce un effetto interruttivo della prescrizione di natura istantanea e non già permanente, presupponendo quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., la pendenza di un procedimento giurisdizionale (Cass. ord. n.9100/2023).
Nel caso di specie, dunque, una volta dimostrata da parte dell'attore la proposizione della domanda amministrativa di indennizzo spettava ai convenuti provare la pregressa conoscenza o conoscibilità della reale causa del contagio in un momento antecedente. Tale prova non si ritiene raggiunta alla luce delle argomentazioni sostenute dall' , stante il fatto che dalle Controparte_4
stesse non emerge la consapevolezza circa la riconducibilità causale della sintomatologia prima e della patologia poi rispetto alle emotrasfusioni cui il paziente è stato sottoposto. pagina 13 di 18 Tale consapevolezza può essere invece temporalmente collocata al momento della proposizione della domanda per ottenere l'indennizzo o al più al novembre 2002 allorquando il paziente, resosi conto della gravità dei sintomi, ha proceduto a sottoporsi ad intensi accertamenti diagnostici.
In ogni caso, a prescindere dall'individuazione dell'uno o dell'altro come dies a quo, con le raccomandate inoltrate ai soggetti ritenuti responsabili l'attore ha interrotto il termine di prescrizione già in corso prima della sua totale decorrenza, manifestando in tal modo la volontà di far valere il proprio diritto nei confronti dei soggetti convenuti.
Interrotto, quindi, il termine inizialmente decorso e ripreso nuovamente a partire da tale momento il decorso di un ulteriore periodo di prescrizione, un altro atto interruttivo va individuato in via successiva nell'atto di citazione innanzi al Tribunale di Roma notificato agli odierni convenuti in data 15-17.1.2009, con cui ha chiesto l'accertamento del nesso di causalità tra le Parte_1
emotrasfusioni cui è stato sottoposto e la patologia riscontrata nonché la condanna al risarcimento dei relativi danni.
È indubbio che tale atto abbia determinato l'effetto interruttivo del decorso del termine prescrizionale, ma ciò che rimane invece da accertare è la natura permanente o istantanea di tale effetto.
Dispone l'art. 2945, c.c., per la parte che qui interessa: “Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione. Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943 c.c., la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo”.
Rappresenta conclusione del tutto pacifica, ormai, sia in dottrina che nella giurisprudenza della
Corte di Cassazione, che il principio fissato dall'art. 2945 c.c. – secondo il quale l'interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio – trova deroga solo nel caso di estinzione del processo, e pertanto resta applicabile anche nell'ipotesi in cui detta sentenza non decida nel merito, ma definisca eventuali pagina 14 di 18 questioni processuali di carattere pregiudiziale;
ne consegue che deve riconoscersi alla domanda giudiziale l'effetto interruttivo protratto di cui all'art. 2945, secondo comma, c.c. anche nell'ipotesi in cui il giudizio si concluda con una sentenza che dichiari l'improponibilità della domanda (v. Cass. sent.
27352/2024; ord. n. 6322/22).
Tuttavia l'effetto interruttivo di natura c.d. permanente che si produce dall'instaurazione del giudizio fino al passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce non opera allorquando il processo si estingua perché in tal caso la prescrizione decorre nuovamente dalla data dell'atto interruttivo.
L'estinzione del processo (sia o meno dichiarata dal giudice) elimina l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2945, comma 2,
c.c., ma non incide sull'effetto interruttivo istantaneo della medesima, con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di detta domanda (Cass. sent. n. 8720/2010).
È peraltro consolidato il principio per cui qualora il processo, terminato con pronuncia declinatoria della competenza - che è insuscettibile di passaggio in giudicato in senso sostanziale -, si estingua per mancata tempestiva riassunzione, venendo meno l'unicità del processo, non può prodursi l'effetto sospensivo ex art. 2945, secondo comma, cod. civ., operante solo se l'estinzione viene evitata,
e la prescrizione decorre dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio estinto (Cass. ord. n.
34100/2019; Cass. sent. n. 17156/2007).
Ne deriva quindi che quando un processo, all'esito di una pronuncia declinatoria della competenza, non sia tempestivamente riassunto, non potendo più ravvisarsi l'unicità del processo vengono meno gli effetti permanenti della proposizione della prima domanda e conseguentemente l'atto compiuto produrrà solo un effetto istantaneo in termini di interruzione della prescrizione.
Trova dunque applicazione il comma 3 dell'art. 2945 c.c. secondo cui resta fermo l'effetto interruttivo della notifica dell'atto di citazione, ma il nuovo periodo di prescrizione decorre dalla data dell'atto interruttivo.
pagina 15 di 18 L'effetto permanente della sospensione opera infatti fino al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio, nel rito o nel merito, ma nel caso di specie l'unica pronuncia conclusiva del giudizio è rappresentata da un provvedimento che per sua natura non è idoneo a formare il giudicato – la sentenza dichiarativa dell'incompetenza territoriale – e pertanto ne deriva che l'attore,
qualora avesse voluto salvaguardare gli effetti sostanziali e processuali della domanda inizialmente introdotta– tra cui proprio l'interruzione permanente della prescrizione – avrebbe dovuto riassumere il giudizio entro tre mesi dalla pronuncia dichiarativa della incompetenza territoriale.
L'attore ha invece proceduto ad instaurare un nuovo giudizio, scisso da quello precedente con la conseguenza che tale soluzione di continuità tra i due giudizi implica che, non verificatosi l'effetto sospensivo di cui all'art. 2945 cod. civ., l'interruzione del corso della prescrizione va ascritta alle date dal 15 al 17 gennaio 2009, epoca di introduzione in prime cure della causa;
a seguito poi della domanda risarcitoria avanzata innanzi al Tribunale di Roma ha ripreso a decorrere un rinnovato periodo prescrizionale – stante la natura solo istantanea dell'effetto interruttivo – e il successivo atto di interruzione è costituito dall'atto di citazione introduttivo del presente giudizio risalente al 2019, con conseguente estinzione del diritto risarcitorio per il decorso del periodo quinquennale ex art. 2043 c.c.
La circostanza che l'estinzione del giudizio si sia verificata a seguito della pronuncia dichiarativa della incompetenza territoriale resa dalla Corte d'Appello di Roma, che ha riformato la decisione precedente, non muta le conclusioni raggiunte.
Fino alla impugnazione della sentenza resa dal Giudice di prime cure, infatti, ha operato l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione derivante dall'instaurazione del giudizio, ma nel momento in cui è stata dichiarata l'incompetenza territoriale e pertanto riformata la decisione di primo grado, la mancata riassunzione nei termini ha determinato l'estinzione di quel giudizio –
globalmente inteso - con il venir meno di tutti gli effetti fino a quel momento prodotti e con il conseguente decorso di un nuovo periodo di prescrizione a partire dalla data dell'atto interruttivo, ossia la notifica della citazione del giudizio ormai estinto. pagina 16 di 18 Solo la tempestiva riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente avrebbe consentito di determinare la conservazione di tale effetto;
in mancanza – al momento dell'introduzione del presente giudizio ex novo – era già maturata la prescrizione del diritto risarcitorio.
L'eccezione pertanto è fondata e va dichiarata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno avanzato dall'attore.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dai convenuti risulta assorbente rispetto all'esame di tutte le altre questioni sottese al presente giudizio.
Infine deve essere rilevato come l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata solo dai convenuti ed Controparte_10 CP_11
vada a beneficio anche dei convenuti non eccipienti, trattandosi di coobligati solidali.
E' noto infatti che “l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da un coobligato solidale nei confronti del creditore comune, produce effetto anche a favore dell'altro coobbligato convenuto "non eccipiente" nello stesso processo, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti di quest'ultimo possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore "eccipiente", senza che assuma rilevanza la distinzione tra il coobbligato contumace e quello costituito che non abbia proposto l'eccezione ovvero l'abbia abbandonata, ipotesi tutte che non comportano rinuncia sostanziale alla prescrizione maturata e neppure rinuncia tacita all'azione di regresso verso il coobbligato "eccipiente" (cfr. (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 7987 del 22
marzo 2021)
Le spese, come liquidate nel dispositivo, seguono il criterio della soccombenza. Le spese di ctu restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro Parte_1 Controparte_1 Controparte_8
pagina 17 di 18 della , e Controparte_8 Controparte_6 [...]
, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: CP_5
1) rigetta la domanda risarcitoria dei danni formulata per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere;
2) condanna parte attrice alla rifusione in favore dei convenuti delle spese di giudizio liquidate – per ciascuna parte - in complessivi € 5500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, 28 agosto 20225
Il Giudice Istruttore
Dott. Giorgio Marino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dalla dott.ssa Giulia Pesce,
Magistrato Ordinario in Tirocinio (D.M. 22 ottobre 2024).
Il Magistrato Affidatario
dott. Giorgio Marino
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 18232/2019 R.G.A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5
marzo 2025,
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Parte_1 C.F._1
Scafile e dall'avv. Giuseppe Carrà ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Catania,
via Gustavo Vagliasindi n.10, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, in persona del pro tempore, e l' Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona dell'Assessore pro tempore, tutti Controparte_3
rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui Uffici in
Catania, via Vecchia Ognina n.149, sono per legge domiciliati;
CONVENUTI
pagina 1 di 18 (P.IVA Controparte_4
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Francesco la Gattuta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, piazza Unità d'Italia
n.11, giusta procura in atti;
CONVENUTA
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv.Paolo Bagnardi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Regina Margherita n.270, giusta procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.12.2024 le parti hanno precisato come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO
Con atto di citazione conveniva innanzi questo Tribunale il Parte_1 Controparte_1
, l' , l'
[...] Controparte_6 Controparte_7
l' , in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_8
tempore, chiedendo di “A) accertata e dichiarata l'esistenza del nesso di causalità tra le trasfusioni e
l'infermità da epatopatia cronica HCV correlata, tenuto conto che ad oggi la condizione fisica
dell'attore è notevolmente peggiorata, accertare e dichiarare il danno biologico subito dallo stesso;
B)
accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte esposte in fatto e diritto, la corresponsabilità nella
causazione dell'evento del;
, Controparte_1 Controparte_5 [...]
e dell' Controparte_8 Parte_2
; C) per l'effetto, condannare, in proporzione alle responsabilità accertate, il
[...] [...]
, in persona del Ministro pro tempore n.q.; l' CP_1 Controparte_4 pagina 2 di 18 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore n.q., l' Controparte_6 [...]
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore n.q., e CP_5
l' , in persona dell'Assessore pro tempore Controparte_8
n.q. al risarcimento integrale dei danni morali, biologici e patrimoniali tutti subiti e subiendi
dall'odierno attore a seguito delle emotrasfusioni effettuate, nella complessiva somma che sarà
accertata e determinata al termine della espletanda CTU medico-legale, oltre interessi legali dal
giorno dell'insorgenza della malattia e rivalutazione monetaria”.
L'attore deduceva, in sintesi e per quanto qui interessa, che in data 9.11.1981 a causa di un infortunio sul lavoro subiva un trauma contusivo a carico dell'arto inferiore sinistro e veniva ricoverato presso l' di Palermo, ove a seguito di un grave shock emorragico Controparte_4
veniva sottoposto ad otto emotrasfusioni.
Esponeva poi che nel 1983 in conseguenza di un “processo osteomielitico post chirurgico al femore sx” veniva ricoverato presso il CTO di ove gli venivano praticate altre due CP_5
emotrasfusioni.
Nell'anno 2002 il paziente, accusando uno stato di persistente astenia, si sottoponeva a diversi esami ed accertamenti, all'esito dei quali gli veniva prima diagnostica una positività per ANTI-HCV,
unitamente ad un aumento dei valori delle transaminasi seriche, e successivamente “epatite cronica con minima attività, senza fibrosi, minima steatosi macrovescicolare”.
Pertanto, dopo aver ricevuto il giudizio positivo reso dalla Commissione Medica Ospedaliera
circa la sussistenza del nesso di causalità tra le trasfusioni effettuate e l'infermità di epatopatia cronica riscontrata, inoltrava formale richiesta risarcitoria nei confronti degli odierni convenuti;
Parte_1
non avendone ottenuto alcun riscontro, con atto di citazione del 5.12.2008 li conveniva innanzi al
Tribunale di Roma al fine di ottenere il risarcimento del danno biologico subito.
pagina 3 di 18 Tale giudizio si concludeva con la sentenza n. 19198/2011 con la quale il Tribunale di Roma
rigettava la domanda risarcitoria ritenendo fondata l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto fatto valere.
L'odierno attore proponeva allora impugnazione avverso la predetta pronuncia, all'esito del cui giudizio la Corte d'Appello di Roma (sent. 367/2017) riformava la sentenza di primo grado per incompetenza territoriale del Tribunale adito e statuiva all'uopo la competenza territoriale del
Tribunale di Catania.
L'attore non riassumeva tale giudizio, ed instaurava con la citazione del 5.12.2019 (introduttiva della presente controversia) nuovo giudizio innanzi a questo Tribunale proponendo le relative domande risarcitorie dei danni subiti e derivanti dalle emotrasfusioni cui era stato sottoposto.
Il e l' convenuti – nel Controparte_1 Controparte_8
costituirsi in giudizio – eccepivano anzitutto il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato e nel merito deducevano la genericità dell'atto di citazione, in considerazione della mancata prova dei presupposti richiesti dalla legge per concretare la responsabilità ex art. 2043 c.c. del Controparte_1
e la responsabilità contrattuale dell'Assessorato; in ogni caso rilevavano che l'attore aveva già
[...]
ottenuto l'indennizzo ex L. 210/1992 con conseguente richiesta di decurtazione – in caso di accoglimento della domanda - dell'importo già percepito.
Si costituiva altresì l' , la quale Controparte_4
deduceva l'avvenuta estinzione del giudizio – stante la mancata riassunzione del processo nei termini di cui all'art. 50 c.p.c. -, la carenza di legittimazione passiva nonché l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
in ogni caso, nel merito chiedeva il rigetto delle domande proposte in quanto inammissibili e infondate.
Le medesime eccezioni difensive venivano sollevate anche dalla di CP_5 CP_5
Disposta ed espletata ctu al fine di: a) accertare e descrivere se risulta affetto Parte_1
dalla patologia Epatite “C” ed in caso di risposta positiva, se le trasfusioni di sangue documentate in pagina 4 di 18 atti abbiano verosimilmente assunto, secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, il valore di causa o concausa delle lamentate lesioni;
b) accertare, in considerazione dello stato di conoscenze scientifiche evolutosi nel tempo, la verosimile epoca di conoscenza o conoscibilità,
secondo ordinaria diligenza, della malattia e del nesso causale con le trasfusioni in capo all' c) Pt_1
accertato il nesso di causalità tra le trasfusioni di sangue e le lamentate lesioni, accertare e descrivere se la positività anti HCV abbia cagionato un peggioramento delle generali condizioni dell'Ania,
precisando il verificarsi di una compromissione permanente della validità psicofisica della stessa con conseguente menomazione del suo stato di benessere, dell'aspetto esteriore, della capacità sociale, delle consuete attività, non escluse quelle del tempo libero e di svago, valutando e descrivendo in percentuale il danno biologico permanente, precisando i criteri di determinazione ed il barème di riferimento ed il metodo seguito;
d) precisare se lo stato del periziando sia suscettibile di miglioramento o di aggravamento ed, in ca-so affermativo, indicarne il grado di probabilità; e) valutare la congruità e la necessità delle spese sanitarie sostenute e l'ammontare delle spese mediche e di cura eventualmente da sostenere.
All'udienza del 19.6.2023, stante la concessa proroga per lo svolgimento delle operazioni peritali, il Giudice rinviava al 29.11.2023 e all'udienza successiva rinviava al 27.3.2024, stante la richiesta di differimento formulata dal difensore di una delle parti convenute.
Il Giudice da ultimo rinviava per la precisazione delle precisazioni delle conclusioni all'udienza dell'11.12.2024.
In detta udienza le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice, trattenuta la causa in decisione, ha assegnato alle parti i termini di legge ex art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
IN DIRITTO
In materia di danni conseguenti a contagio infettivo da HBV (epatite B), HCV (epatite C) e HIV
(AIDS), contratto per effetto di trasfusioni o somministrazioni di prodotti emoderivati, le Sezioni Unite
pagina 5 di 18 della Corte di Cassazione, con la sentenza n.576 del 2008, hanno inquadrato la natura della responsabilità del nell'alveo dell'art. 2043 c.c. Controparte_1
Ed infatti, considerando i doveri di vigilanza che incombono sul e il Controparte_1
relativo compito di emanare le direttive tecniche per organizzare il funzionamento ed il coordinamento dei servizi inerenti alla raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale e alla preparazione dei suoi derivati, i danni che derivano dall'omessa vigilanza esercitata dall'Amministrazione sulla sostanza ematica negli interventi trasfusionali e sugli emoderivati costituiscono una violazione della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c.
È stata invece esclusa una responsabilità di natura contrattuale in capo al atteso che il CP_1
rapporto negoziale si instaura solo tra il paziente e la struttura sanitaria e dà a luogo al c.d. contratto atipico di "spedalità", al quale è completamente estraneo il Controparte_1
Si tratta, quindi, di due fattispecie di responsabilità autonome, tra loro in rapporto di possibile concorrenza e non già di reciproca esclusione (cfr. Cass. ord. n. 25472/2024).
Inquadrata, quindi, la responsabilità da omessa vigilanza del nell'ambito della CP_1
responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., ai fini della sua configurabilità occorre accertare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi di tale fattispecie, ed in particolare del nesso di causalità.
Su tale aspetto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella pronuncia già citata, hanno chiarito che "Premesso che sul gravava un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in CP_1
materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di
emoderivati) anche strumentale alle funzioni di programmazione e coordinamento in materia
sanitaria, affinché fosse utilizzato sangue non infetto e proveniente da donatori conformi agli
standards di esclusione di rischi, il Giudice, accertata l'omissione di tali attività, accertata, altresì, con
riferimento all'epoca di produzione del preparato, la conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici
della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto ed accertata - infine - l'esistenza di una
patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può pagina 6 di 18 ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della
malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe CP_1
impedito la versificazione dell'evento".
Ed infatti in tema di patologie conseguenti ad infezioni con i virus HBV (epatite B), HIV
(AIDS) e HCV (epatite C), contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, per l'unicità dell'evento lesivo consistente nella lesione dell'integrità fisica, vi è la presunzione di responsabilità del per il contagio verificatosi negli anni tra il Controparte_1
1979 e il 1989, stante l'avvenuta scoperta scientifica della prevedibilità delle relative infezioni,
individuabile nel 1978, con il conseguente obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico, presunzione che può essere vinta solo se viene fornita dallo stesso la prova dell'adozione di condotte e misure necessarie per evitare la CP_1
contagiosità, a prescindere dalla conoscenza di strumenti di prevenzione specifica (cfr. Cass. sent. n.
5954/2014).
Ne consegue che, sussistendo in capo al , anche prima dell'entrata in Controparte_1
vigore della legge n. 107/1990, un obbligo di controllo e vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico, il Giudice, accertata l'omissione di tale attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato ematico, e accertata l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV, o HCV, in soggetto emotrasfuso può ritenere in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che,
per converso la condotta del , se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento. CP_1
La natura extracontrattuale della responsabilità del per i danni da Controparte_1
trasfusione di sangue infetto determina, poi, l'applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2947, primo comma, cod. civ., non essendo ipotizzabili figure di reato (epidemia colposa o lesioni colpose plurime) tali da innalzare il termine ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ.; in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito pagina 7 di 18 da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento "iure hereditatis", trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto), mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima "iure proprio", in quanto, per tale aspetto, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale (alla data del fatto) (Cass. sent. 7553/2012; sent. 20934/2015).
Compendiati così i parametri giurisprudenziali di riferimento occorre ora procedere all'esame delle questioni di merito sottese al presente giudizio.
Anzitutto vanno analizzate le eccezioni preliminari sollevate dalle parti convenute in seno alle proprie comparse di costituzione riguardanti da un lato l'avvenuta estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 50 e 307 c.p.c. e l'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria azionata e dall'altro il difetto di legittimazione passiva dell' dell' Controparte_8 [...]
e dell' Controparte_4 Controparte_5
In primis le convenute hanno dedotto l'inammissibilità dell'azione per Controparte_9
avvenuta estinzione del giudizio ex artt. 50 e 307 c.p.c., stante la mancata riassunzione della causa nei termini di legge considerando la pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma in data
23.1.2017, dichiarativa della incompetenza territoriale, e l'atto di citazione dell'odierno processo notificato nel dicembre del 2009, quindi ben oltre il termine di tre mesi previsto dalla disposizione di riferimento.
Effettivamente la sentenza n.367/2017 della Corte d'Appello di Roma, pronunciandosi sull'impugnazione avverso la sentenza resa dal Tribunale di Roma n.19198/2011, ha dichiarato l'incompetenza territoriale del suddetto Tribunale per essere competente il Tribunale di Catania, nulla specificando in ordine al termine per la riassunzione innanzi al giudice individuato come competente.
Tuttavia la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che nell'ipotesi di mancata indicazione del termine nella sentenza che pronuncia sulla competenza trova applicazione il termine di tre mesi dalla comunicazione della sentenza dettato in via generica dall'art. 50 c.p.c. (cfr. pagina 8 di 18 Cass. sent. n.11204/2019: “in base al combinato disposto dagli articoli 50 comma 1 e 307 comma 3
c.p.c. -nel testo riformato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69-, qualora la legge attribuisca al Giudice il
potere discrezionale di assegnare alle parti termini perentori per il compimento di attività processuali,
salvo espressa deroga disposta dalle singole disposizioni di legge, l'esercizio del potere da parte del
Giudice deve conformarsi al rispetto de/limite imposto dai termini – minimo un mese e massimo tre
mesi - previsti dalla norma generale di cui all'art. 307 comma 3 c.p.c. Qualora il Giudice, con il
provvedimento che dichiara la propria incompetenza, assegni alle parti, ai sensi dell'art. 50, comma 1,
c.p.c., un termine per la riassunzione, rispettivamente, inferiore o superiore a quello minimo e
massimo stabilito dall'art. 307, comma 3, c.p.c., il provvedimento deve ritenersi "tamquam non esser,
in quanto improduttivo di effetti idonei a condizionare l'attività processuale delle parti. Ne consegue
che - analogamente alla ipotesi in cui il Giudice si sia astenuto dall'esercitare il potere discrezionale-
trova applicazione sussidiaria esclusivamente il termine perentorio massimo previsto dalla norma di
legge fissato in tre mesi dalla comunicazione della decisione di incompetenza dall'art. 50, comma 1, in
corrispondenza al termine massimo indicato dall'art. 307, comma 3, c.p.c.”).
Nel caso in esame, applicando il termine ordinario di tre mesi previsto dalla legge, la mancata riassunzione del giudizio entro il suddetto termine ne ha certamente comportato l'estinzione.
Occorre tuttavia comprendere quali siano le conseguenze della mancata tempestiva riassunzione del giudizio su un'eventuale ed ulteriore domanda risarcitoria avanzata autonomamente dall'attore in altro procedimento e non in prosecuzione di quello precedente.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la sentenza che dichiari
l'incompetenza territoriale, al di fuori delle ipotesi dell'incompetenza per materia o territoriale
inderogabile regolata dall'art. 28 cod. proc. civ., quando non sia seguita dalla riassunzione della
causa ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ. non preclude la proposizione in un successivo giudizio, della
stessa domanda di merito, fra le stesse parti e davanti al medesimo giudice” (Cass. sent. 26327/2008)
ed ancora “in caso di declaratoria di incompetenza per territorio derogabile non seguita dalla pagina 9 di 18 riassunzione della causa ai sensi dell'art. 50 c.p.c. non osta alla proposizione, in un successivo
giudizio, della stessa domanda di merito tra le stesse parti e davanti al medesimo od altro giudice, il
quale, ove dichiari l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione, viola il disposto di cui all'art.
310, comma 1, c.p.c.” (Cass. sent. n.24529/2015).
Ne consegue dunque che la mancata riassunzione della causa ai sensi dell'art. 50 c.p.c. innanzi al giudice individuato come competente – a seguito di una sentenza dichiarativa di incompetenza territoriale – non impedisce di per sé la proposizione in un successivo giudizio della medesima domanda di merito anche dinanzi allo stesso giudice, e quindi a maggior ragione quando la domanda è
incoata, come nel caso in esame, dinanzi ad un giudice diverso.
La riassunzione della domanda realizza infatti la finalità di assicurare la prosecuzione del processo originario e la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda inizialmente proposta, con la conseguenza che l'eventuale estinzione per mancata riassunzione non incide sull'azione e sul diritto sostanziale ad essa sottostante.
Alla luce di tutto ciò la domanda, così come formulata, è senz'altro ammissibile.
L'ammissibilità della riproposizione dell'azione in un nuovo e autonomo giudizio comunque non esclude l'operatività del limite derivante dal decorso della prescrizione del diritto fatto valere ovvero dalla maturazione della relativa decadenza.
Ed infatti l'eccezione inerente all'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni si fonda proprio sul fatto che in materia di responsabilità per danni da emotrasfusioni opera in via generale il termine prescrizionale di 5 anni, il quale decorre dal momento in cui il presunto danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell'esistenza del danno, come conseguenza del comportamento tenuto dal terzo, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Nel caso di specie è vero che i fatti risalgono al 9.11.1981, quando il paziente è stato sottoposto a otto emotrasfusioni presso l' di Palermo, e al 1983 quando sono state Controparte_4 pagina 10 di 18 effettuate altre due emotrasfusioni presso il CTO di ma l'insorgenza della patologia e la CP_5
consapevolezza della stessa assunta da parte del paziente vanno certamente collocati in un momento successivo.
Orbene, la questione da analizzare attiene alla corretta individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale e all'accertamento circa la sussistenza di eventuali atti interruttivi di tale termine.
Sul punto la convenuta - ripercorrendo il ragionamento seguito anche Controparte_5
dal Tribunale di Roma, il quale inizialmente adito aveva rigettato la domanda per intervenuta prescrizione – ha eccepito la prescrizione della domanda risarcitoria collocando il dies a quo, per il decorso della prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno subito dall'attore, o nel maggio 2003 (quando è stata chiesta ad un professionista una relazione medica) o alla data dell'1.8.2003 (quando è stata presentata la domanda ai fini della richiesta di indennizzo ex L.
210/1992). In corrispondenza di uno di questi due momenti, secondo la convenuta, l'attore ha maturato la consapevolezza della malattia contratta e della sua ascrivibilità alle trasfusioni ricevute negli anni precedenti.
Individuando quindi il dies a quo, ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione, comunque nell'anno 2003, ne deriva che il diritto risarcitorio azionato andrebbe considerato prescritto atteso che l'atto di citazione dei convenuti innanzi al Tribunale di Roma è stato notificato nel 2009, quindi oltre il lasso temporale di cinque anni.
Ancora oltre va l'eccezione sollevata dalla convenuta Controparte_4
, la quale considera più spostato indietro nel tempo il dies a quo di riferimento. Ed
[...]
in particolare, la convenuta ha evidenziato come la stessa rappresentazione cronologica dei fatti dedotta dall'attore denoti una consapevolezza della patologia, in capo allo stesso, da collocare in un momento antecedente.
pagina 11 di 18 , infatti, si è sottoposto agli esami nel 2002 sebbene la sintomatologia fosse Parte_1
emersa già da parecchi anni, e pertanto utilizzando l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscere la malattia contratta e ne avrebbe potuto imputare la causa alle emotrasfusioni eseguite già in un momento antecedente.
Appare, perciò, ragionevole ritenere più risalente nel tempo il momento in cui ha avuto consapevolezza della patologia insorta e della sua riferibilità causale alle emotrasfusioni.
Peraltro ha rilevato come la domanda di indennizzo avanzata ex L. 210/1992 non possa considerarsi come atto interruttivo del termine prescrizionale ovvero – ritenuta tale -potrebbe valere solo nei confronti del e non degli altri convenuti, essendo solo ad esso Controparte_1
indirizzata.
Sul punto l'attore ha obiettato alle difese spiegate dalle convenute, ripercorrendo cronologicamente tutti gli eventi verificatesi ed individuando all'uopo una serie di atti interruttivi –
secondo la sua ricostruzione – idonei ad impedire il decorso del suddetto termine fino all'odierno procedimento.
Ed in particolare a partire dall'agosto 2002 il paziente si è sottoposto ad una serie di esami ematochimici a seguito dei quali è stata evidenziata una positività per l'ANTI-HCV; successivamente il
29.11.2002 ha ottenuto la diagnosi di epatite e pertanto in data 1.8.2003 ha formulato domanda di indennizzo ex L. 210/1992; in data 27.3.2007 ha ricevuto il giudizio positivo della Commissione
Medica Ospedaliera e in data 27.6.2007 ha avanzato formale richiesta di risarcimento dei danni a tutti gli odierni convenuti a mezzo di diffida raccomandata.
Successivamente ha notificato atto di citazione dei convenuti innanzi al Tribunale di Roma, con nuova interruzione del termine di prescrizione – secondo l'attore - protrattasi fino alla pronuncia della
Corte d'Appello di Roma resa in data 23.1.2017.
Invero l'argomentazione sostenuta dall'attore non risulta del tutto condivisibile.
pagina 12 di 18 Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio da emotrasfusioni una patologia decorre dal momento in cui la malattia venga percepita o possa esserlo usando l'ordinaria diligenza e in cui la stessa viene configurata quale danno ingiusto derivante dal comportamento del terzo. Tale momento, in caso di attivazione del procedimento amministrativo di cui alla l.210/1992, coincide non con la comunicazione del responso della
Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l'effettiva esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia (fra le tante, da ultimo, Cass. n. 14470 del 2021 e n.
16217 del 2019).
Una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992, spetta alla controparte dimostrare che già
prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione, anche per mezzo di presunzioni semplici,
sempre che il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle “praesumptiones de
praesumpto” (Cass. ord. n.10190/2023). In ogni caso la presentazione della domanda di indennizzo in sede amministrativa ex l. n. 210 del 1992 produce un effetto interruttivo della prescrizione di natura istantanea e non già permanente, presupponendo quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., la pendenza di un procedimento giurisdizionale (Cass. ord. n.9100/2023).
Nel caso di specie, dunque, una volta dimostrata da parte dell'attore la proposizione della domanda amministrativa di indennizzo spettava ai convenuti provare la pregressa conoscenza o conoscibilità della reale causa del contagio in un momento antecedente. Tale prova non si ritiene raggiunta alla luce delle argomentazioni sostenute dall' , stante il fatto che dalle Controparte_4
stesse non emerge la consapevolezza circa la riconducibilità causale della sintomatologia prima e della patologia poi rispetto alle emotrasfusioni cui il paziente è stato sottoposto. pagina 13 di 18 Tale consapevolezza può essere invece temporalmente collocata al momento della proposizione della domanda per ottenere l'indennizzo o al più al novembre 2002 allorquando il paziente, resosi conto della gravità dei sintomi, ha proceduto a sottoporsi ad intensi accertamenti diagnostici.
In ogni caso, a prescindere dall'individuazione dell'uno o dell'altro come dies a quo, con le raccomandate inoltrate ai soggetti ritenuti responsabili l'attore ha interrotto il termine di prescrizione già in corso prima della sua totale decorrenza, manifestando in tal modo la volontà di far valere il proprio diritto nei confronti dei soggetti convenuti.
Interrotto, quindi, il termine inizialmente decorso e ripreso nuovamente a partire da tale momento il decorso di un ulteriore periodo di prescrizione, un altro atto interruttivo va individuato in via successiva nell'atto di citazione innanzi al Tribunale di Roma notificato agli odierni convenuti in data 15-17.1.2009, con cui ha chiesto l'accertamento del nesso di causalità tra le Parte_1
emotrasfusioni cui è stato sottoposto e la patologia riscontrata nonché la condanna al risarcimento dei relativi danni.
È indubbio che tale atto abbia determinato l'effetto interruttivo del decorso del termine prescrizionale, ma ciò che rimane invece da accertare è la natura permanente o istantanea di tale effetto.
Dispone l'art. 2945, c.c., per la parte che qui interessa: “Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione. Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943 c.c., la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo”.
Rappresenta conclusione del tutto pacifica, ormai, sia in dottrina che nella giurisprudenza della
Corte di Cassazione, che il principio fissato dall'art. 2945 c.c. – secondo il quale l'interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio – trova deroga solo nel caso di estinzione del processo, e pertanto resta applicabile anche nell'ipotesi in cui detta sentenza non decida nel merito, ma definisca eventuali pagina 14 di 18 questioni processuali di carattere pregiudiziale;
ne consegue che deve riconoscersi alla domanda giudiziale l'effetto interruttivo protratto di cui all'art. 2945, secondo comma, c.c. anche nell'ipotesi in cui il giudizio si concluda con una sentenza che dichiari l'improponibilità della domanda (v. Cass. sent.
27352/2024; ord. n. 6322/22).
Tuttavia l'effetto interruttivo di natura c.d. permanente che si produce dall'instaurazione del giudizio fino al passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce non opera allorquando il processo si estingua perché in tal caso la prescrizione decorre nuovamente dalla data dell'atto interruttivo.
L'estinzione del processo (sia o meno dichiarata dal giudice) elimina l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2945, comma 2,
c.c., ma non incide sull'effetto interruttivo istantaneo della medesima, con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di detta domanda (Cass. sent. n. 8720/2010).
È peraltro consolidato il principio per cui qualora il processo, terminato con pronuncia declinatoria della competenza - che è insuscettibile di passaggio in giudicato in senso sostanziale -, si estingua per mancata tempestiva riassunzione, venendo meno l'unicità del processo, non può prodursi l'effetto sospensivo ex art. 2945, secondo comma, cod. civ., operante solo se l'estinzione viene evitata,
e la prescrizione decorre dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio estinto (Cass. ord. n.
34100/2019; Cass. sent. n. 17156/2007).
Ne deriva quindi che quando un processo, all'esito di una pronuncia declinatoria della competenza, non sia tempestivamente riassunto, non potendo più ravvisarsi l'unicità del processo vengono meno gli effetti permanenti della proposizione della prima domanda e conseguentemente l'atto compiuto produrrà solo un effetto istantaneo in termini di interruzione della prescrizione.
Trova dunque applicazione il comma 3 dell'art. 2945 c.c. secondo cui resta fermo l'effetto interruttivo della notifica dell'atto di citazione, ma il nuovo periodo di prescrizione decorre dalla data dell'atto interruttivo.
pagina 15 di 18 L'effetto permanente della sospensione opera infatti fino al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio, nel rito o nel merito, ma nel caso di specie l'unica pronuncia conclusiva del giudizio è rappresentata da un provvedimento che per sua natura non è idoneo a formare il giudicato – la sentenza dichiarativa dell'incompetenza territoriale – e pertanto ne deriva che l'attore,
qualora avesse voluto salvaguardare gli effetti sostanziali e processuali della domanda inizialmente introdotta– tra cui proprio l'interruzione permanente della prescrizione – avrebbe dovuto riassumere il giudizio entro tre mesi dalla pronuncia dichiarativa della incompetenza territoriale.
L'attore ha invece proceduto ad instaurare un nuovo giudizio, scisso da quello precedente con la conseguenza che tale soluzione di continuità tra i due giudizi implica che, non verificatosi l'effetto sospensivo di cui all'art. 2945 cod. civ., l'interruzione del corso della prescrizione va ascritta alle date dal 15 al 17 gennaio 2009, epoca di introduzione in prime cure della causa;
a seguito poi della domanda risarcitoria avanzata innanzi al Tribunale di Roma ha ripreso a decorrere un rinnovato periodo prescrizionale – stante la natura solo istantanea dell'effetto interruttivo – e il successivo atto di interruzione è costituito dall'atto di citazione introduttivo del presente giudizio risalente al 2019, con conseguente estinzione del diritto risarcitorio per il decorso del periodo quinquennale ex art. 2043 c.c.
La circostanza che l'estinzione del giudizio si sia verificata a seguito della pronuncia dichiarativa della incompetenza territoriale resa dalla Corte d'Appello di Roma, che ha riformato la decisione precedente, non muta le conclusioni raggiunte.
Fino alla impugnazione della sentenza resa dal Giudice di prime cure, infatti, ha operato l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione derivante dall'instaurazione del giudizio, ma nel momento in cui è stata dichiarata l'incompetenza territoriale e pertanto riformata la decisione di primo grado, la mancata riassunzione nei termini ha determinato l'estinzione di quel giudizio –
globalmente inteso - con il venir meno di tutti gli effetti fino a quel momento prodotti e con il conseguente decorso di un nuovo periodo di prescrizione a partire dalla data dell'atto interruttivo, ossia la notifica della citazione del giudizio ormai estinto. pagina 16 di 18 Solo la tempestiva riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente avrebbe consentito di determinare la conservazione di tale effetto;
in mancanza – al momento dell'introduzione del presente giudizio ex novo – era già maturata la prescrizione del diritto risarcitorio.
L'eccezione pertanto è fondata e va dichiarata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno avanzato dall'attore.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dai convenuti risulta assorbente rispetto all'esame di tutte le altre questioni sottese al presente giudizio.
Infine deve essere rilevato come l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata solo dai convenuti ed Controparte_10 CP_11
vada a beneficio anche dei convenuti non eccipienti, trattandosi di coobligati solidali.
E' noto infatti che “l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da un coobligato solidale nei confronti del creditore comune, produce effetto anche a favore dell'altro coobbligato convenuto "non eccipiente" nello stesso processo, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti di quest'ultimo possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore "eccipiente", senza che assuma rilevanza la distinzione tra il coobbligato contumace e quello costituito che non abbia proposto l'eccezione ovvero l'abbia abbandonata, ipotesi tutte che non comportano rinuncia sostanziale alla prescrizione maturata e neppure rinuncia tacita all'azione di regresso verso il coobbligato "eccipiente" (cfr. (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 7987 del 22
marzo 2021)
Le spese, come liquidate nel dispositivo, seguono il criterio della soccombenza. Le spese di ctu restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro Parte_1 Controparte_1 Controparte_8
pagina 17 di 18 della , e Controparte_8 Controparte_6 [...]
, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: CP_5
1) rigetta la domanda risarcitoria dei danni formulata per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere;
2) condanna parte attrice alla rifusione in favore dei convenuti delle spese di giudizio liquidate – per ciascuna parte - in complessivi € 5500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, 28 agosto 20225
Il Giudice Istruttore
Dott. Giorgio Marino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dalla dott.ssa Giulia Pesce,
Magistrato Ordinario in Tirocinio (D.M. 22 ottobre 2024).
Il Magistrato Affidatario
dott. Giorgio Marino
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