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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/04/2025, n. 6038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6038 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.63877, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
(C.F.: ) e LU CA (C.F.: Parte_1 C.F._1
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Matteo Miatto (PEC: C.F._2
e Marco Seppi (PEC: Email_1
ed elettivamente domiciliati presso i loro Email_2
indirizzi telematici;
parti attrici contro
in persona del Cancelliere legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
e nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n.12, è domiciliato;
terzo intervenuto
[...]
e LU CA, in qualità di figli ed eredi legittimi di e CP_3 Persona_1
di , agivano in giudizio per il risarcimento dei danni Persona_2
patrimoniali e non, subiti dal padre a seguito dei crimini di guerra e contro
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l'umanità perpetrati nei confronti di quest'ultimo dalle forze armate tedesche all'indomani dell'Armistizio di Cassibile.
Le parti attrici narravano che , rientrato il 15.4.1943 dalla Persona_1
Campagna italiana di Russia, era stato richiamato alle armi presso il 2°
Reggimento Artiglieria Alpina – Gruppo Bergamo e, in data 9.9.1943, era stato catturato dalle truppe tedesche. Quest'ultimo, al termine di un viaggio durato cinque giorni, era stato deportato in e internato – con matricola n. CP_1
11324 – dapprima presso lo Stammlager I-A di Stablack in Prussia orientale e, nel gennaio 1944, presso lo Stammlager VIII-D di Teschen in Cecoslovacchia ove era stato sottoposto ai lavori forzati presso le principali aziende belliche della zona con turni di lavoro massacranti. Gli attori rilevavano che a non Persona_1
era stato riconosciuto alcuno dei diritti contemplati dal diritto internazionale umanitario allora vigente e, in particolare, il diritto a percepire il salario per il lavoro forzatamente estorto e la possibilità di avvalersi del sostegno della Croce
Rossa Internazionale o di altre istituzioni benefiche. Egli, inoltre, viveva in una baracca in condizioni igienico-sanitarie oltremodo precarie e, per tutto il periodo dell'internamento, aveva avuto a disposizione la sola divisa estiva. Sempre le parti attrici narravano che il padre aveva contratto la tubercolosi microcavitaria e fibro nodulare biapicale che lo avevano accompagnato per tutta la vita, attribuendogli il grado di superinvalido. Il padre degli attori veniva, infine, liberato in data
8.6.1945. Le parti attrici affermavano che il de cuius aveva sofferto di disturbo da stress post traumatico (PTSD) trascorrendo frequenti notti insonni a causa degli incubi raffiguranti le immagini delle sevizie e dei crimini perpetrati ai prigionieri dalle guardie del campo.
Il IG. era morto il 1°.5.2003: a lui succedevano ex art.581 c.c. la moglie, _1
, e i figli, e LU, odierni attori. Persona_2 Pt_1
Gli attori chiedevano il risarcimento iure hereditatis del danno patrimoniale per la mancata retribuzione per il lavoro prestato dal de cuius durante la prigionia per un totale di euro 22.138,60 (34,70 x 638 giorni), da maggiorarsi del danno da ritardo nell'adempimento pari agli interessi liquidati al tasso del 4% a decorrere dalla data fittizia del 1°.
1.1945 sulla somma rivalutata anno per anno.
Le parti attrici chiedevano, altresì, il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal de cuius per aver contratto la tubercolosi durante i giorni di prigionia e per
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essersi sottoposto a cure psichiatriche per il disturbo da stress post traumatico di cui aveva sofferto a causa degli orrori vissuti nel campo di prigionia. Tale risarcimento era calcolato in via equitativa in euro 150.453,16, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso equitativamente determinato del 4% su base annua, da calcolarsi a decorrere dalla data fittizia fissata al 1°.
1.1945 sulla somma rivalutata anno per anno.
In conclusione, le parti attrici chiedevano in via principale, nel merito di: I) accertare e dichiarare la civile responsabilità della Repubblica di CP_1
Germania, quale soggetto di diritto internazionale in continuità giuridica con il
Terzo Reich, per i crimini di guerra e contro l'umanità commessi ai danni di e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di Persona_1 Pt_1
e LU CA, in qualità di eredi di e di , Persona_1 Persona_2
ad ottenere il risarcimento integrale dei danni patiti dal de cuius; II) per l'effetto, condannare la al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
e LU CA, in qualità di eredi, dei seguenti importi: euro 22.138,60 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed euro 150.453,16 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, per complessivi euro 172.591,76, ovvero delle diverse somme ritenute di giustizia (oltre rivalutazione ed interessi al tasso equitativamente determinato del 4% su base annua o al diverso tasso stabilito, anche in via equitativa, a decorrere dalla data fittizia fissata al 1°.
1.1945 sulla somma rivalutata anno per anno).
Si costituivano in giudizio la e il Controparte_4 [...]
i quali osservavano, preliminarmente, che l'unico Controparte_2
titolare, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso era il CP_2
, con la conseguenza che i diritti risarcitori delle Controparte_2
vittime del Terzo Reich potevano essere fatti valere esclusivamente nei suoi confronti in quanto Ente gestore del Fondo istituito con l'art.43 del d.l. 36/2022.
Le parti convenute chiedevano, pertanto, di rigettare la domanda proposta nei confronti della per difetto di legittimazione Controparte_4
passiva intesa in senso sostanziale come assenza di titolarità del rapporto giuridico controverso.
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L'Avvocatura sollevava dubbi circa la competenza territoriale del Tribunale
Civile di Roma stante il luogo di residenza degli attori e quello della cattura del de cuius.
Le Amministrazioni convenute eccepivano, altresì, la decadenza di cui all'art. 43, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
Le parti convenute eccepivano poi l'estinzione del credito risarcitorio per prescrizione stante la riconducibilità della fattispecie concreta al reato di riduzione in schiavitù di cui all'art.600 del Codice penale, punita all'epoca dei fatti di causa con la reclusione da cinque a quindici anni. Sempre le parti convenute precisavano che, a prescindere dalla questione relativa alla prescrittibilità o meno dei reati posti a fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 2947, comma 3 C.c., nel caso in cui il reato si estingua per morte del reo il termine di prescrizione di anni cinque decorre dalla data della morte dello stesso. L'Avvocatura rilevava il decorso di tale termine – pur non essendo stati individuati i soggetti materialmente responsabili degli illeciti posti a fondamento della domanda - posto che i fatti risalivano a più di settanta anni fa.
Sempre le parti convenute eccepivano il difetto di prova della qualità di erede.
In subordine, l'Avvocatura contestava la quantificazione del danno operata, evidenziando l'unitarietà della categoria di danno non patrimoniale, nonché la necessità di decurtare quanto eventualmente già ottenuto dal de cuius a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è causa. In relazione a tali benefici economici, l'Amministrazione eccepiva la compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto-legge n. 36 del 2022.
All'udienza del 7/10/2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., termini – con decorrenza dal 1.12.2024 - di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice ritiene di dover dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione per i fatti lamentati dalle parti ricorrenti, commessi iure imperii dalla nel CP_1
secondo conflitto mondiale, in quanto gli stessi non sono qualificabili nella
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fattispecie in esame – allo stato delle allegazioni prodotte - come crimini di guerra o contro l'umanità.
A) La sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale.
Al fine di dirimere la questione, si rende necessario richiamare la sentenza n.
238/2014 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge n. 5 del 2013 - il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia che gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità commessi dalla nel territorio italiano nel CP_1
corso della seconda guerra mondiale - nonché dell'art. 1, L. n. 848 del 1957
“limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”. Da tale pronuncia di illegittimità costituzionale discende che il giudice italiano ha l'obbligo di esercitare la propria giurisdizione limitatamente agli atti iure imperii qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità. In tali fattispecie, invero, l'ingresso nel nostro ordinamento della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile trova un ostacolo nella prevalente necessità di tutelare i diritti costituzionalmente inviolabili della persona previsti dagli artt.2 e 24 della Costituzione, conformemente alla teoria dei
contro
-limiti elaborata dalla Corte costituzionale.
Pertanto, al fine di affermare la giurisdizione del giudice italiano, è necessario verificare se nel caso di specie sia ravvisabile la sussistenza di un delictum iure imperii configurabile come crimine di guerra o contro l'umanità.
B) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
La definizione dei crimini di guerra è stata stabilita principalmente dallo Statuto di
Roma della Corte Penale Internazionale, che è entrato in vigore nel 2002.
Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle
Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale.
Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di
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Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello
Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di RG
(1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento
o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari».
Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso).
La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi
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indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
C) La Convenzione di Ginevra del 1929 relativa al trattamento dei
Prigionieri di guerra e la Convenzione dell'Aja del 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre.
Occorre fare riferimento alla normativa vigente al momento della commissione dei fatti di cui è causa costituita dalla Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907 (ratificata dalla nel 1909) CP_1
nonché dalla Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di
Guerra del 27.07.1929. Tali convenzioni prevedevano e legittimavano la cattura del militare
contro
-belligerante, la sua deportazione, il suo internamento nonché la sua sottoposizione a lavori, presumibilmente coatti. Il lavoro imposto al prigioniero, peraltro, è consentito espressamente anche dalla III Convenzione di
Ginevra del 1949, tuttora vigente;
quest'ultima, in particolare, all'art.21 prevede la facoltà di sottoporre i prigionieri di guerra all'internamento e all'art.49 consente alla OT detentrice di impiegarli come lavoratori. Nel caso in esame, la restrizione in prigionia del militare da parte della forza nemica rappresenta un fatto previsto e normativamente disciplinato, ai sensi delle norme di diritto internazionale e non può costituire di per sé un elemento sufficiente al fine di ritenere automaticamente sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità. Ai fini della configurabilità degli stessi nei confronti dei militari, occorre la sussistenza di un quid pluris che si sostanzi nella violazione di una o più disposizioni della Convenzione in materia di trattamento dei Prigionieri di guerra, stante la liceità della cattura e sottoposizione ai lavori nel campo militare sancita dalle norme internazionali in materia. Tali atti, invero, in quanto espressamente consentiti, devono essere tenuti ben distinti da tutti quei comportamenti qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità, i quali solo attribuiscono a questo giudice la giurisdizione sugli acta iure imperii commessi da un altro Stato.
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L'Italia ha ratificato, con legge 12 luglio 1999, n. 232, lo Statuto della Corte penale internazionale nel quale le figure criminose rilevanti sono elencate agli artt.
6, 7, 8 e 8 bis. Agli effetti della giurisdizione della Corte, sono crimini di guerra: le infrazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra;
le violazioni delle leggi e delle consuetudini applicabili ai conflitti armati internazionali;
l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del
12 agosto 1949; i crimini elencati all'art. 8 dello Statuto stesso.
Dal quadro normativo delineato emerge che la fattispecie deve assurgere a crimine di guerra o contro l'umanità e non semplicemente a costrizione in prigionia del militare.
D) La fattispecie in esame.
Al fine di poter vagliare la domanda risarcitoria avanzata, occorre richiamare le vicende relative al de cuius alla luce delle allegazioni fornite.
, era un militare appartenente al 2° Reggimento Artiglieria Persona_1
Alpina – Gruppo Bergamo il quale, in data 9.9.1943, era stato catturato dalle truppe tedesche. Quest'ultimo, al termine di un viaggio durato cinque giorni, era stato deportato in e internato – con matricola n. 11324 – dapprima CP_1
presso lo Stammlager I-A di Stablack in Prussia orientale e, nel gennaio 1944, presso lo Stammlager VIII-D di Teschen in Cecoslovacchia ove era stato sottoposto ai lavori forzati presso le principali aziende belliche della zona. Il padre degli attori veniva, infine, liberato in data l'8.6.1945. Tali fatti sono provati dal foglio matricolare e dalla relativa documentazione allegata dagli attori. Sempre le parti attrici narravano che il padre aveva contratto la tubercolosi microcavitaria e fibro nodulare biapicale che lo avevano accompagnato per tutta la vita, attribuendogli il grado di superinvalido. La contrazione della suddetta malattia risulta provata dal verbale della Commissione medica allegato insieme con il
Con Provvedimento del Ministero Tesoro – Direzione generale delle pensioni di guerra, il quale ha erogato in favore di la relativa pensione Persona_1
vitalizia.
Il padre degli attori veniva, infine, liberato in data l'8.6.1945. Le parti attrici affermavano che il padre aveva sofferto di disturbo da stress post traumatico
(PTSD) sottoponendosi, nel corso della vita, a cure psichiatriche.
Il IG. era nato il [...] a [...] ed era poi deceduto il 1°.5.2003. _1
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E) Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale.
Avuto riguardo alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dal ricorrente, iure hereditatis, per la mancata retribuzione del de cuius in seguito al lavoro prestato nel campo di prigionia tedesco, si osserva quanto segue. Tale tipologia di danno è estranea all'oggetto del Fondo istituito dal d.l. 20 aprile 2022,
n. 36 e non può essere esaminata nel presente giudizio. Invero, il disposto del comma 1 dell'art. 43 d.l. 20 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, si riferisce espressamente al “ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona”.
F) L'onere della prova del danno non patrimoniale.
Quanto sopra, certamente, non significa che il militare non possa essere vittima anch'esso di crimini di guerra o contro l'umanità; tuttavia, poiché la fattispecie descritta dagli attori è sussumibile nello schema del militare prigioniero, è necessario fornire una prova ulteriore rispetto al semplice internamento e alla sottoposizione al lavoro nel campo, così come previsto e consentito dalla
Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei Prigionieri di Guerra.
Costituisce onere del danneggiato (rectius, degli eredi) provare come il trattamento in concreto subito dal prigioniero sia sussumibile nella fattispecie invocata;
la prigionia, dunque, deve essere caratterizzata da una illiceità tale da porsi in palese contrasto sia con le disposizioni della suddetta Convenzione in materia sia con il diritto naturale umanitario il quale, preesistendo al crimine stesso, lo rende anche imprescrittibile. Tale prova non risulta essere stata fornita dalle parti attrici in quanto non viene dimostrato il fatto illecito asserito né, peraltro, il danno in concreto subito (segnatamente, le specifiche circostanze personali in cui si è svolto il periodo di prigionia, il trattamento ricevuto durante la detenzione e le conseguenze dannose del comportamento posto in essere dai militari tedeschi in danno del militare italiano prigioniero). Occorre, invero, fornire la prova di un quid pluris rispetto all'internamento del militare che risulta consentito – come detto - ai sensi della Convenzione di Ginevra, fonte normativa in base alla quale stabilire se gli Internati Militari Italiani (I.M.I.) siano stati o meno vittime di crimini di guerra. In particolare, la Convenzione in esame, pur consentendo la cattura e la sottoposizione a lavori dei prigionieri, pone una serie
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di limiti il cui travalicamento esula dagli atti consentiti e può, astrattamente, portare alla configurazione di un crimine di guerra o contro l'umanità. Tuttavia, è sempre necessario fornire la prova delle violazioni lamentate e, dunque, dei trattamenti inumani posti in essere a danno del militare internato. Invero, i crimini di guerra o contro l'umanità integrano, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, un fatto illecito civile rilevante ex art.2043 c.c. che dà titolo al danneggiato - e ai suoi aventi causa - di ottenere il risarcimento del danno solo dopo aver fornito la prova di tutti i suoi elementi costitutivi. In materia di responsabilità extracontrattuale, secondo l'ordinario criterio di riparto di cui all'art.2697 c.c., l'onere della prova grava sul danneggiato e sui suoi aventi causa. Nel caso di specie, il sig. _1
era un militare dell'Esercito Italiano, il quale era stato catturato dalle
[...]
Forze Armate Tedesche e, successivamente, sottoposto a lavori coatti. Posto che, come ampiamente illustrato, le norme internazionali vigenti all'epoca dei suddetti fatti consentivano espressamente la cattura e l'internamento dei militari
contro
- belligeranti, la restrizione in prigionia del IG. da parte della Persona_1
forza nemica non costituisce un elemento di per sé sufficiente al fine di ritenere provati gli elementi costitutivi del fatto illecito ex art.2043 c.c. Dalla documentazione prodotta dai suoi eredi si evince unicamente che il sig. _1
è stato catturato dalle truppe tedesche il 9.9.1943, deportato in
[...] CP_1
e internato presso lo Stammlager I-A di Stablack in Prussia orientale e presso lo
Stammlager VIII-D di Teschen nella allora Cecoslovacchia. Ai fini della responsabilità extracontrattuale è necessario che il fatto sia illecito e, dunque, esorbitante le norme internazionali di riferimento. Tuttavia, le parti attrici non hanno prodotto le prove degli elementi costitutivi del crimine di guerra o contro l'umanità. Invero, al fine di ritenere sussistente il fatto illecito asserito, occorre provare la violazione, nel caso concreto, da parte dei militari tedeschi delle disposizioni internazionali della Convenzione di Ginevra nonché i danni ingiusti patiti dal de cuius in conseguenza del trattamento asseritamente disumano subito.
Nel caso in esame, la restrizione in prigionia del militare da parte della forza nemica rappresenta un fatto previsto e normativamente disciplinato ai sensi delle norme di diritto internazionale e la contrazione della TBC, stante l'elevata diffusione di tale patologia all'epoca dei fatti e l'assenza di un vaccino, non può costituire di per sé un elemento sufficiente al fine di ritenere automaticamente
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sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità. Occorre sottolineare, invero, che trattasi di una patologia diffusa durante la Seconda guerra mondiale che ha cagionato la morte e il contagio di moltissimi combattenti e civili. Lo stesso stato di guerra conduceva alla scarsità degli alimenti e il vaccino BGC contro la tubercolosi fu utilizzato solo successivamente nel corso delle massicce vaccinazioni effettuate in Europa dal 1945 al 1948 nell'ambito della
“International Tuberculosis Campaign or Joint Enterprises”. Nel caso di specie, sebbene si ritenga provata, anche alla luce del verbale della Commissione medica allegato, la contrazione della TBC durante la guerra, al fine di ritenere sussistente la giurisdizione di questo Giudice occorre provare un quid pluris che consenta di derogare al principio generale dell'immunità di uno Stato sovrano per gli atti compiuti dai suoi agenti nell'esercizio di poteri pubblicistici (acta imperii). Non sarebbe possibile, invero, affermare tale giurisdizione solo in virtù della contrazione della TBC in seguito alla prigionia stante l'elevato tasso di diffusione della stessa e l'assenza del relativo vaccino. Ne discende l'impossibilità di imputare tale fatto alla e di classificarlo quale delictum iure imperii. CP_1
Avuto riguardo poi all'affermato danno psichico patito dal IG. Persona_1
- inquadrato dagli attori nella sindrome post traumatica - in seguito al quale il de cuius si sarebbe sottoposto nel corso della vita a cure psichiatriche, si osserva che nel caso di specie non è stata allegata alcuna documentazione medica comprovante il suddetto stato di salute. Invero, non è stata fornita la prova delle cure mediche a cui si sarebbe sottoposto il de cuius, il quale è deceduto in data
1°.5.2003, all'età di 86 anni.
Non si è formata, dunque, prova puntuale in ordine alla concreta lesione di diritti inviolabili della persona umana in grado di attribuire a questo Giudice la giurisdizione su acta iure imperii commessi da un altro Stato.
Sebbene non si possa dubitare delle gravi sofferenze arrecate dalla guerra, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale conseguenza dei crimini di guerra o contro l'umanità, non si può prescindere dal supporto probatorio (nel caso di specie, documentazione medica) in quanto ciò condurrebbe alla configurabilità di un danno in re ipsa, in diretto contrasto con quanto previsto dall'art.2697 c.c. secondo cui: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
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Il danno biologico, invero, è un danno-conseguenza: ciò che rileva non è il vulnus ex se recato al bene giuridico tutelato bensì le conseguenze pregiudizievoli di carattere non economico che ne derivano. Ne discende che, sul piano probatorio, è necessario provare non solo il danno-evento (il fatto illecito costituito dal crimine di guerra o contro l'umanità) ma anche il danno-conseguenza, rappresentato dalle ripercussioni negative dal punto di vista psicofisico, uniti dal nesso di causalità giuridica.
Il danno biologico, infatti, può essere scomposto nel danno all'integrità fisica e nel danno all'integrità psichica e decisiva valenza probatoria assume sul piano pratico la documentazione medico-legale.
Dunque, dalle considerazioni svolte, discende quanto segue. L'immunità degli
Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art.10 Cost.; tuttavia, quanto sopra non può mai verificarsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, bensì integrano crimini di guerra o contro l'umanità. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che ad essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando in tali fattispecie i
contro
-limiti (cfr. Corte cost. n. 238/2014).
Il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati deve restare privo di effetti solo nella stretta ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens e, in quanto tali, lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un.,
7.07.2020, n. 20442; Cass., Sez. Un., 28.10.2015, n. 21946; Cass., Sez. Un.,
29.07.2016, n. 15812; Cass., Sez. Un., 13.01.2017, n. 762; Cass., I Sez. Pen.,
14.09.2015, n. 43696). Solo ed unicamente in tali fattispecie è applicabile l'insegnamento della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 238/2014.
Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni delle parti attrici, non risulta provata l'esistenza di un fatto, che porti a ritenere sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità perpetrato nei confronti del militare prigioniero;
un indizio o almeno un ragionamento logico deduttivo che consenta di ritenere applicabili alla fattispecie gli insegnamenti della Corte cost. n. 238/2014.
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Per tali ragioni, questo Giudice dichiara il difetto assoluto di giurisdizione ai sensi dell'art.3 della legge 14.01.2013, n. 5, dell'art.1 della legge n. 848 del 1957 nonché dell'art.94 della Carta delle Nazioni Unite, per come interpretati dalla
Corte di Giustizia 3.2.2012, in quanto solo la sussistenza degli elementi costitutivi dei crimini di guerra o contro l'umanità può determinarne la giurisdizione relativamente ad atti compiuti iure imperii da un altro Stato.
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla particolare vicenda storica vissuta dal de cuius e dagli attori, in uno con la oggettiva sussistenza di incolmabili sofferenze in capo ai protagonisti. Da quanto sopra esposto,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto assoluto di giurisdizione;
b) compensa le spese tra le parti.
Roma,
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.63877, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
(C.F.: ) e LU CA (C.F.: Parte_1 C.F._1
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Matteo Miatto (PEC: C.F._2
e Marco Seppi (PEC: Email_1
ed elettivamente domiciliati presso i loro Email_2
indirizzi telematici;
parti attrici contro
in persona del Cancelliere legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
e nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n.12, è domiciliato;
terzo intervenuto
[...]
e LU CA, in qualità di figli ed eredi legittimi di e CP_3 Persona_1
di , agivano in giudizio per il risarcimento dei danni Persona_2
patrimoniali e non, subiti dal padre a seguito dei crimini di guerra e contro
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l'umanità perpetrati nei confronti di quest'ultimo dalle forze armate tedesche all'indomani dell'Armistizio di Cassibile.
Le parti attrici narravano che , rientrato il 15.4.1943 dalla Persona_1
Campagna italiana di Russia, era stato richiamato alle armi presso il 2°
Reggimento Artiglieria Alpina – Gruppo Bergamo e, in data 9.9.1943, era stato catturato dalle truppe tedesche. Quest'ultimo, al termine di un viaggio durato cinque giorni, era stato deportato in e internato – con matricola n. CP_1
11324 – dapprima presso lo Stammlager I-A di Stablack in Prussia orientale e, nel gennaio 1944, presso lo Stammlager VIII-D di Teschen in Cecoslovacchia ove era stato sottoposto ai lavori forzati presso le principali aziende belliche della zona con turni di lavoro massacranti. Gli attori rilevavano che a non Persona_1
era stato riconosciuto alcuno dei diritti contemplati dal diritto internazionale umanitario allora vigente e, in particolare, il diritto a percepire il salario per il lavoro forzatamente estorto e la possibilità di avvalersi del sostegno della Croce
Rossa Internazionale o di altre istituzioni benefiche. Egli, inoltre, viveva in una baracca in condizioni igienico-sanitarie oltremodo precarie e, per tutto il periodo dell'internamento, aveva avuto a disposizione la sola divisa estiva. Sempre le parti attrici narravano che il padre aveva contratto la tubercolosi microcavitaria e fibro nodulare biapicale che lo avevano accompagnato per tutta la vita, attribuendogli il grado di superinvalido. Il padre degli attori veniva, infine, liberato in data
8.6.1945. Le parti attrici affermavano che il de cuius aveva sofferto di disturbo da stress post traumatico (PTSD) trascorrendo frequenti notti insonni a causa degli incubi raffiguranti le immagini delle sevizie e dei crimini perpetrati ai prigionieri dalle guardie del campo.
Il IG. era morto il 1°.5.2003: a lui succedevano ex art.581 c.c. la moglie, _1
, e i figli, e LU, odierni attori. Persona_2 Pt_1
Gli attori chiedevano il risarcimento iure hereditatis del danno patrimoniale per la mancata retribuzione per il lavoro prestato dal de cuius durante la prigionia per un totale di euro 22.138,60 (34,70 x 638 giorni), da maggiorarsi del danno da ritardo nell'adempimento pari agli interessi liquidati al tasso del 4% a decorrere dalla data fittizia del 1°.
1.1945 sulla somma rivalutata anno per anno.
Le parti attrici chiedevano, altresì, il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal de cuius per aver contratto la tubercolosi durante i giorni di prigionia e per
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essersi sottoposto a cure psichiatriche per il disturbo da stress post traumatico di cui aveva sofferto a causa degli orrori vissuti nel campo di prigionia. Tale risarcimento era calcolato in via equitativa in euro 150.453,16, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso equitativamente determinato del 4% su base annua, da calcolarsi a decorrere dalla data fittizia fissata al 1°.
1.1945 sulla somma rivalutata anno per anno.
In conclusione, le parti attrici chiedevano in via principale, nel merito di: I) accertare e dichiarare la civile responsabilità della Repubblica di CP_1
Germania, quale soggetto di diritto internazionale in continuità giuridica con il
Terzo Reich, per i crimini di guerra e contro l'umanità commessi ai danni di e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di Persona_1 Pt_1
e LU CA, in qualità di eredi di e di , Persona_1 Persona_2
ad ottenere il risarcimento integrale dei danni patiti dal de cuius; II) per l'effetto, condannare la al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
e LU CA, in qualità di eredi, dei seguenti importi: euro 22.138,60 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed euro 150.453,16 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, per complessivi euro 172.591,76, ovvero delle diverse somme ritenute di giustizia (oltre rivalutazione ed interessi al tasso equitativamente determinato del 4% su base annua o al diverso tasso stabilito, anche in via equitativa, a decorrere dalla data fittizia fissata al 1°.
1.1945 sulla somma rivalutata anno per anno).
Si costituivano in giudizio la e il Controparte_4 [...]
i quali osservavano, preliminarmente, che l'unico Controparte_2
titolare, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso era il CP_2
, con la conseguenza che i diritti risarcitori delle Controparte_2
vittime del Terzo Reich potevano essere fatti valere esclusivamente nei suoi confronti in quanto Ente gestore del Fondo istituito con l'art.43 del d.l. 36/2022.
Le parti convenute chiedevano, pertanto, di rigettare la domanda proposta nei confronti della per difetto di legittimazione Controparte_4
passiva intesa in senso sostanziale come assenza di titolarità del rapporto giuridico controverso.
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L'Avvocatura sollevava dubbi circa la competenza territoriale del Tribunale
Civile di Roma stante il luogo di residenza degli attori e quello della cattura del de cuius.
Le Amministrazioni convenute eccepivano, altresì, la decadenza di cui all'art. 43, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
Le parti convenute eccepivano poi l'estinzione del credito risarcitorio per prescrizione stante la riconducibilità della fattispecie concreta al reato di riduzione in schiavitù di cui all'art.600 del Codice penale, punita all'epoca dei fatti di causa con la reclusione da cinque a quindici anni. Sempre le parti convenute precisavano che, a prescindere dalla questione relativa alla prescrittibilità o meno dei reati posti a fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 2947, comma 3 C.c., nel caso in cui il reato si estingua per morte del reo il termine di prescrizione di anni cinque decorre dalla data della morte dello stesso. L'Avvocatura rilevava il decorso di tale termine – pur non essendo stati individuati i soggetti materialmente responsabili degli illeciti posti a fondamento della domanda - posto che i fatti risalivano a più di settanta anni fa.
Sempre le parti convenute eccepivano il difetto di prova della qualità di erede.
In subordine, l'Avvocatura contestava la quantificazione del danno operata, evidenziando l'unitarietà della categoria di danno non patrimoniale, nonché la necessità di decurtare quanto eventualmente già ottenuto dal de cuius a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è causa. In relazione a tali benefici economici, l'Amministrazione eccepiva la compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto-legge n. 36 del 2022.
All'udienza del 7/10/2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., termini – con decorrenza dal 1.12.2024 - di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice ritiene di dover dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione per i fatti lamentati dalle parti ricorrenti, commessi iure imperii dalla nel CP_1
secondo conflitto mondiale, in quanto gli stessi non sono qualificabili nella
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fattispecie in esame – allo stato delle allegazioni prodotte - come crimini di guerra o contro l'umanità.
A) La sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale.
Al fine di dirimere la questione, si rende necessario richiamare la sentenza n.
238/2014 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge n. 5 del 2013 - il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia che gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità commessi dalla nel territorio italiano nel CP_1
corso della seconda guerra mondiale - nonché dell'art. 1, L. n. 848 del 1957
“limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”. Da tale pronuncia di illegittimità costituzionale discende che il giudice italiano ha l'obbligo di esercitare la propria giurisdizione limitatamente agli atti iure imperii qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità. In tali fattispecie, invero, l'ingresso nel nostro ordinamento della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile trova un ostacolo nella prevalente necessità di tutelare i diritti costituzionalmente inviolabili della persona previsti dagli artt.2 e 24 della Costituzione, conformemente alla teoria dei
contro
-limiti elaborata dalla Corte costituzionale.
Pertanto, al fine di affermare la giurisdizione del giudice italiano, è necessario verificare se nel caso di specie sia ravvisabile la sussistenza di un delictum iure imperii configurabile come crimine di guerra o contro l'umanità.
B) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
La definizione dei crimini di guerra è stata stabilita principalmente dallo Statuto di
Roma della Corte Penale Internazionale, che è entrato in vigore nel 2002.
Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle
Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale.
Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di
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Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello
Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di RG
(1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento
o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari».
Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso).
La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi
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indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
C) La Convenzione di Ginevra del 1929 relativa al trattamento dei
Prigionieri di guerra e la Convenzione dell'Aja del 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre.
Occorre fare riferimento alla normativa vigente al momento della commissione dei fatti di cui è causa costituita dalla Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907 (ratificata dalla nel 1909) CP_1
nonché dalla Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di
Guerra del 27.07.1929. Tali convenzioni prevedevano e legittimavano la cattura del militare
contro
-belligerante, la sua deportazione, il suo internamento nonché la sua sottoposizione a lavori, presumibilmente coatti. Il lavoro imposto al prigioniero, peraltro, è consentito espressamente anche dalla III Convenzione di
Ginevra del 1949, tuttora vigente;
quest'ultima, in particolare, all'art.21 prevede la facoltà di sottoporre i prigionieri di guerra all'internamento e all'art.49 consente alla OT detentrice di impiegarli come lavoratori. Nel caso in esame, la restrizione in prigionia del militare da parte della forza nemica rappresenta un fatto previsto e normativamente disciplinato, ai sensi delle norme di diritto internazionale e non può costituire di per sé un elemento sufficiente al fine di ritenere automaticamente sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità. Ai fini della configurabilità degli stessi nei confronti dei militari, occorre la sussistenza di un quid pluris che si sostanzi nella violazione di una o più disposizioni della Convenzione in materia di trattamento dei Prigionieri di guerra, stante la liceità della cattura e sottoposizione ai lavori nel campo militare sancita dalle norme internazionali in materia. Tali atti, invero, in quanto espressamente consentiti, devono essere tenuti ben distinti da tutti quei comportamenti qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità, i quali solo attribuiscono a questo giudice la giurisdizione sugli acta iure imperii commessi da un altro Stato.
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L'Italia ha ratificato, con legge 12 luglio 1999, n. 232, lo Statuto della Corte penale internazionale nel quale le figure criminose rilevanti sono elencate agli artt.
6, 7, 8 e 8 bis. Agli effetti della giurisdizione della Corte, sono crimini di guerra: le infrazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra;
le violazioni delle leggi e delle consuetudini applicabili ai conflitti armati internazionali;
l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del
12 agosto 1949; i crimini elencati all'art. 8 dello Statuto stesso.
Dal quadro normativo delineato emerge che la fattispecie deve assurgere a crimine di guerra o contro l'umanità e non semplicemente a costrizione in prigionia del militare.
D) La fattispecie in esame.
Al fine di poter vagliare la domanda risarcitoria avanzata, occorre richiamare le vicende relative al de cuius alla luce delle allegazioni fornite.
, era un militare appartenente al 2° Reggimento Artiglieria Persona_1
Alpina – Gruppo Bergamo il quale, in data 9.9.1943, era stato catturato dalle truppe tedesche. Quest'ultimo, al termine di un viaggio durato cinque giorni, era stato deportato in e internato – con matricola n. 11324 – dapprima CP_1
presso lo Stammlager I-A di Stablack in Prussia orientale e, nel gennaio 1944, presso lo Stammlager VIII-D di Teschen in Cecoslovacchia ove era stato sottoposto ai lavori forzati presso le principali aziende belliche della zona. Il padre degli attori veniva, infine, liberato in data l'8.6.1945. Tali fatti sono provati dal foglio matricolare e dalla relativa documentazione allegata dagli attori. Sempre le parti attrici narravano che il padre aveva contratto la tubercolosi microcavitaria e fibro nodulare biapicale che lo avevano accompagnato per tutta la vita, attribuendogli il grado di superinvalido. La contrazione della suddetta malattia risulta provata dal verbale della Commissione medica allegato insieme con il
Con Provvedimento del Ministero Tesoro – Direzione generale delle pensioni di guerra, il quale ha erogato in favore di la relativa pensione Persona_1
vitalizia.
Il padre degli attori veniva, infine, liberato in data l'8.6.1945. Le parti attrici affermavano che il padre aveva sofferto di disturbo da stress post traumatico
(PTSD) sottoponendosi, nel corso della vita, a cure psichiatriche.
Il IG. era nato il [...] a [...] ed era poi deceduto il 1°.5.2003. _1
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E) Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale.
Avuto riguardo alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dal ricorrente, iure hereditatis, per la mancata retribuzione del de cuius in seguito al lavoro prestato nel campo di prigionia tedesco, si osserva quanto segue. Tale tipologia di danno è estranea all'oggetto del Fondo istituito dal d.l. 20 aprile 2022,
n. 36 e non può essere esaminata nel presente giudizio. Invero, il disposto del comma 1 dell'art. 43 d.l. 20 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, si riferisce espressamente al “ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona”.
F) L'onere della prova del danno non patrimoniale.
Quanto sopra, certamente, non significa che il militare non possa essere vittima anch'esso di crimini di guerra o contro l'umanità; tuttavia, poiché la fattispecie descritta dagli attori è sussumibile nello schema del militare prigioniero, è necessario fornire una prova ulteriore rispetto al semplice internamento e alla sottoposizione al lavoro nel campo, così come previsto e consentito dalla
Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei Prigionieri di Guerra.
Costituisce onere del danneggiato (rectius, degli eredi) provare come il trattamento in concreto subito dal prigioniero sia sussumibile nella fattispecie invocata;
la prigionia, dunque, deve essere caratterizzata da una illiceità tale da porsi in palese contrasto sia con le disposizioni della suddetta Convenzione in materia sia con il diritto naturale umanitario il quale, preesistendo al crimine stesso, lo rende anche imprescrittibile. Tale prova non risulta essere stata fornita dalle parti attrici in quanto non viene dimostrato il fatto illecito asserito né, peraltro, il danno in concreto subito (segnatamente, le specifiche circostanze personali in cui si è svolto il periodo di prigionia, il trattamento ricevuto durante la detenzione e le conseguenze dannose del comportamento posto in essere dai militari tedeschi in danno del militare italiano prigioniero). Occorre, invero, fornire la prova di un quid pluris rispetto all'internamento del militare che risulta consentito – come detto - ai sensi della Convenzione di Ginevra, fonte normativa in base alla quale stabilire se gli Internati Militari Italiani (I.M.I.) siano stati o meno vittime di crimini di guerra. In particolare, la Convenzione in esame, pur consentendo la cattura e la sottoposizione a lavori dei prigionieri, pone una serie
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di limiti il cui travalicamento esula dagli atti consentiti e può, astrattamente, portare alla configurazione di un crimine di guerra o contro l'umanità. Tuttavia, è sempre necessario fornire la prova delle violazioni lamentate e, dunque, dei trattamenti inumani posti in essere a danno del militare internato. Invero, i crimini di guerra o contro l'umanità integrano, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, un fatto illecito civile rilevante ex art.2043 c.c. che dà titolo al danneggiato - e ai suoi aventi causa - di ottenere il risarcimento del danno solo dopo aver fornito la prova di tutti i suoi elementi costitutivi. In materia di responsabilità extracontrattuale, secondo l'ordinario criterio di riparto di cui all'art.2697 c.c., l'onere della prova grava sul danneggiato e sui suoi aventi causa. Nel caso di specie, il sig. _1
era un militare dell'Esercito Italiano, il quale era stato catturato dalle
[...]
Forze Armate Tedesche e, successivamente, sottoposto a lavori coatti. Posto che, come ampiamente illustrato, le norme internazionali vigenti all'epoca dei suddetti fatti consentivano espressamente la cattura e l'internamento dei militari
contro
- belligeranti, la restrizione in prigionia del IG. da parte della Persona_1
forza nemica non costituisce un elemento di per sé sufficiente al fine di ritenere provati gli elementi costitutivi del fatto illecito ex art.2043 c.c. Dalla documentazione prodotta dai suoi eredi si evince unicamente che il sig. _1
è stato catturato dalle truppe tedesche il 9.9.1943, deportato in
[...] CP_1
e internato presso lo Stammlager I-A di Stablack in Prussia orientale e presso lo
Stammlager VIII-D di Teschen nella allora Cecoslovacchia. Ai fini della responsabilità extracontrattuale è necessario che il fatto sia illecito e, dunque, esorbitante le norme internazionali di riferimento. Tuttavia, le parti attrici non hanno prodotto le prove degli elementi costitutivi del crimine di guerra o contro l'umanità. Invero, al fine di ritenere sussistente il fatto illecito asserito, occorre provare la violazione, nel caso concreto, da parte dei militari tedeschi delle disposizioni internazionali della Convenzione di Ginevra nonché i danni ingiusti patiti dal de cuius in conseguenza del trattamento asseritamente disumano subito.
Nel caso in esame, la restrizione in prigionia del militare da parte della forza nemica rappresenta un fatto previsto e normativamente disciplinato ai sensi delle norme di diritto internazionale e la contrazione della TBC, stante l'elevata diffusione di tale patologia all'epoca dei fatti e l'assenza di un vaccino, non può costituire di per sé un elemento sufficiente al fine di ritenere automaticamente
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sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità. Occorre sottolineare, invero, che trattasi di una patologia diffusa durante la Seconda guerra mondiale che ha cagionato la morte e il contagio di moltissimi combattenti e civili. Lo stesso stato di guerra conduceva alla scarsità degli alimenti e il vaccino BGC contro la tubercolosi fu utilizzato solo successivamente nel corso delle massicce vaccinazioni effettuate in Europa dal 1945 al 1948 nell'ambito della
“International Tuberculosis Campaign or Joint Enterprises”. Nel caso di specie, sebbene si ritenga provata, anche alla luce del verbale della Commissione medica allegato, la contrazione della TBC durante la guerra, al fine di ritenere sussistente la giurisdizione di questo Giudice occorre provare un quid pluris che consenta di derogare al principio generale dell'immunità di uno Stato sovrano per gli atti compiuti dai suoi agenti nell'esercizio di poteri pubblicistici (acta imperii). Non sarebbe possibile, invero, affermare tale giurisdizione solo in virtù della contrazione della TBC in seguito alla prigionia stante l'elevato tasso di diffusione della stessa e l'assenza del relativo vaccino. Ne discende l'impossibilità di imputare tale fatto alla e di classificarlo quale delictum iure imperii. CP_1
Avuto riguardo poi all'affermato danno psichico patito dal IG. Persona_1
- inquadrato dagli attori nella sindrome post traumatica - in seguito al quale il de cuius si sarebbe sottoposto nel corso della vita a cure psichiatriche, si osserva che nel caso di specie non è stata allegata alcuna documentazione medica comprovante il suddetto stato di salute. Invero, non è stata fornita la prova delle cure mediche a cui si sarebbe sottoposto il de cuius, il quale è deceduto in data
1°.5.2003, all'età di 86 anni.
Non si è formata, dunque, prova puntuale in ordine alla concreta lesione di diritti inviolabili della persona umana in grado di attribuire a questo Giudice la giurisdizione su acta iure imperii commessi da un altro Stato.
Sebbene non si possa dubitare delle gravi sofferenze arrecate dalla guerra, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale conseguenza dei crimini di guerra o contro l'umanità, non si può prescindere dal supporto probatorio (nel caso di specie, documentazione medica) in quanto ciò condurrebbe alla configurabilità di un danno in re ipsa, in diretto contrasto con quanto previsto dall'art.2697 c.c. secondo cui: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
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Il danno biologico, invero, è un danno-conseguenza: ciò che rileva non è il vulnus ex se recato al bene giuridico tutelato bensì le conseguenze pregiudizievoli di carattere non economico che ne derivano. Ne discende che, sul piano probatorio, è necessario provare non solo il danno-evento (il fatto illecito costituito dal crimine di guerra o contro l'umanità) ma anche il danno-conseguenza, rappresentato dalle ripercussioni negative dal punto di vista psicofisico, uniti dal nesso di causalità giuridica.
Il danno biologico, infatti, può essere scomposto nel danno all'integrità fisica e nel danno all'integrità psichica e decisiva valenza probatoria assume sul piano pratico la documentazione medico-legale.
Dunque, dalle considerazioni svolte, discende quanto segue. L'immunità degli
Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art.10 Cost.; tuttavia, quanto sopra non può mai verificarsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, bensì integrano crimini di guerra o contro l'umanità. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che ad essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando in tali fattispecie i
contro
-limiti (cfr. Corte cost. n. 238/2014).
Il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati deve restare privo di effetti solo nella stretta ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens e, in quanto tali, lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un.,
7.07.2020, n. 20442; Cass., Sez. Un., 28.10.2015, n. 21946; Cass., Sez. Un.,
29.07.2016, n. 15812; Cass., Sez. Un., 13.01.2017, n. 762; Cass., I Sez. Pen.,
14.09.2015, n. 43696). Solo ed unicamente in tali fattispecie è applicabile l'insegnamento della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 238/2014.
Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni delle parti attrici, non risulta provata l'esistenza di un fatto, che porti a ritenere sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità perpetrato nei confronti del militare prigioniero;
un indizio o almeno un ragionamento logico deduttivo che consenta di ritenere applicabili alla fattispecie gli insegnamenti della Corte cost. n. 238/2014.
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Per tali ragioni, questo Giudice dichiara il difetto assoluto di giurisdizione ai sensi dell'art.3 della legge 14.01.2013, n. 5, dell'art.1 della legge n. 848 del 1957 nonché dell'art.94 della Carta delle Nazioni Unite, per come interpretati dalla
Corte di Giustizia 3.2.2012, in quanto solo la sussistenza degli elementi costitutivi dei crimini di guerra o contro l'umanità può determinarne la giurisdizione relativamente ad atti compiuti iure imperii da un altro Stato.
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla particolare vicenda storica vissuta dal de cuius e dagli attori, in uno con la oggettiva sussistenza di incolmabili sofferenze in capo ai protagonisti. Da quanto sopra esposto,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto assoluto di giurisdizione;
b) compensa le spese tra le parti.
Roma,
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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