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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/11/2025, n. 2611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2611 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice unico Dott.ssa Raffaella
Cappiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2529/2021 R.G., riservata in decisione con ordinanza resa in data 21.06.2025 all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9 giugno 2025, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1435/2021.
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa giusta procura in calce Controparte_1 all'atto di citazione in appello dall'Avv. Stanislao Uliano, elettivamente domiciliata unitamente allo stesso in Castellammare di Stabia alla Via Tavernola n. 107.
APPELLANTE
E
rapp.to e difeso dall'Avv. Stefano Vercellone, giusta procura in atti, elettivamente Controparte_2 domiciliati unitamente alla stessa in Pompei alla Via Aldo Moro I Trav. n. 18/B.
APPELLATO
E
, C.F.: , residente in [...] C.F._1
Cicerone n. 5;
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 9 giugno 2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava la sentenza n° 1435/2021, Parte_1 pronunciata dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, depositata il 12.04.2021, con la quale veniva accolta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di e della Controparte_2 Controparte_3 in persona del l.r.p.t., rispettivamente quale responsabile civile ed impresa assicuratrice di Controparte_1 quest'ultimo.
Nel dettaglio, spiegava domanda risarcitoria adducendo a fondamento le seguenti Controparte_2 circostanze: in data 03.02.2017, alle ore 12:00 circa, in Castellammare di Stabia (NA) alla via Petrarca, il motoveicolo Honda Chiocciola tg. BP08661, di proprietà di e condotto per l'occasione Controparte_4 da all'atto di percorrere Via Petrarca a velocità moderata veniva tamponato da tergo Controparte_2 dall'autoveicolo Fiat 500 tg. EV010WJ, il quale a sua volta veniva tamponato dall'autoveicolo Smart tg.
CK007XE, in proprietà e condotto da ed assicurato per la r.c.a. dalla Controparte_3 [...]
Controparte_1
Per effetto dell'urto, il motoveicolo rovinava al suolo sul lato sinistro unitamente al suo conducente, il quale a seguito del sinistro riportava lesioni personali, refertate dal PO di Castellammare di Stabia (NA) come da verbale n.2017-5708, e precisamente“trauma contusivo spalla sinistra ginocchio sinistro e destro” guaribile in gg 3.
Di conseguenza l'attore, quale conducente del motoveicolo, chiedeva la condanna dell'impresa assicuratrice, in solido con il conducente dell'ultimo autoveicolo della colonna ritenuto esclusivo responsabile della collisione, al risarcimento per le lesioni personali riportate a seguito del sinistro nella misura di euro 5.200,00, comprensivo di rimborso delle spese mediche sostenute;
il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Nel giudizio di primo grado, pur ritualmente citato in giudizio, rimaneva contumace, Controparte_3 nel mentre si costituiva la in persona del l.r.p.t., eccependo l'improponibilità della Parte_1 domanda ex art. 145 d.lgs. 209/2005, nonché l'infondatezza della stessa in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi di lite.
Espletata l'istruttoria, il giudice di Pace accoglieva la domanda e condannava la in Parte_1 persona del l.r.p.t., al pagamento della somma di euro 1.690,10 in favore di ed alle Controparte_2 spese di lite quantificate in € 1.780,00 di cui euro 180,00 per esborsi e la restante per compenso professionale oltre accessori di legge.
Con atto di citazione in appello in persona del l.r.p.t., impugnava la suddetta sentenza Parte_1 chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, attesa per un verso la fondatezza del gravame e per altro verso la condizione economica del danneggiato, soggetto di cui non era noto il reddito e dunque la capacità di restituire le somme medio tempore percepite;
nel merito deduceva l'erroneità della sentenza resa dal giudice di prime cure nella parte in cui aveva disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del , pur trattandosi pacificamente di un CP_3 tamponamento relativo a veicoli in movimento;
eccepiva altresì l'erroneità della statuizione gravata nella misura in cui aveva ritenuta la esclusiva responsabilità del convenuto, pur dovendosi applicare nella fattispecie la presunzione di pari responsabilità del veicolo tamponante e tamponato e pur non essendo emerso dal reso testimoniale alcun profilo relativo alla condotta di guida del conducente della Fiat 500, veicolo posto al centro della fila in movimento. L'appellante compagnia censurava altresì la liquidazione dei danni operata dal giudice di prime cure, in quanto esorbitanti rispetto alle lesioni effettivamente riportate dall'attore, limitate al solo danno da inabilità temporanea, ed aveva altresì riconosciuto l'aumento di un quarto a titolo di danno morale, pur in mancanza di prove sul punto. Instava quindi per la riforma della sentenza di primo grado con declaratoria di inammissibilità dell'azione per difetto di legittimazione passiva del;
in subordine riconoscere almeno la pari responsabilità dei veicoli tamponante e tamponato CP_3 ed in ogni caso riformarsi il capo della sentenza relativo al quantum debeatur, eventualmente a mezzo nuova ctu. Il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. ha resistito all'appello eccependo in via preliminare l'inammissibilità del gravame ex. Controparte_2 art. 342 c.p.c., e nel merito la infondatezza delle avverse doglianze, avendo ben statuito il giudice di prime cure, facendo buon governo dei principi espressi dalla Suprema Corte, e correttamente interpretato le prove raccolte in giudizio.
Nonostante la regolarità della notifica, perfezionatasi in data 13 maggio 2021 ai sensi dell'art 143 c.p.c., ha omesso di costituirsi del quale il giudice all'udienza del 15.09.2021 ha dichiarato la Controparte_3 contumacia.
In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Ancora, va rilevata la tempestività e ritualità dell'appello, siccome proposto con atto di citazione notificato alla compagnia appellata in data 5.05.2021, nel rispetto del termine di sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza gravata del 12 aprile 2021. Parimenti tempestiva la costituzione dell'appellata compagnia avvenuta in data 5 maggio 2021, come comprovato dal sistema telematico.
Sempre in via preliminare, non merita pregio l'eccezione di inammissibilità della proposta impugnazione dedotta dalla difesa di parte appellata (ex art 342 cpc).
In proposito, rileva questo Giudice che l'art. 342 c.p.c., con comma 1 numero 2 è stato ampiamente modificato dall'art. 54 del DL 83/2012, convertito nella legge 7.8.2012 n. 134, in virtù del quale la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge
e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Tanto evidenziato, a parere di chi scrive la sentenza in oggetto deve ritenersi validamene impugnata, avendo parte istante provveduto ad esporre e ad argomentare le proprie ragioni le quali, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, mirano ad incrinarne il fondamento logico-giuridico: di qui la ammissibilità ex art. 342, comma 1, e 348 c.p.c. del gravame oggi in decisione.
Ciò premesso, e passando alla disamina della proposta impugnazione, l'appellante ha criticato la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui non ha dichiarato l'inammissibilità della domanda per la carenza di legittimazione passiva del convenuto e per la violazione e la falsa applicazione degli art. 115 e 116 cpc, non avendo il giudice correttamente interpretato le risultanze istruttorie.
La doglianza è infondata e va rigettata in ragione delle motivazioni che seguono.
In proposito, occorre tenere distinta la nozione di legittimazione (passiva o attiva) da quella della titolarità
(attiva o passiva).
Ebbene, legittimato ad agire in giudizio è colui che agisce per la tutela di un diritto di cui afferma di essere titolare, mentre legittimato a resistere in giudizio è colui nei cui confronti è proposta l'azione, poiché è indicato come il titolare della posizione giuridica contrapposta a quella invocata dall'attore.
Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione circa la sussistenza della legittimazione ad agire è la prospettazione della titolarità del diritto contenuta nella domanda. Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva.
Tale carenza, può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice, poiché integra le condizioni dell'azione, cioè i presupposti che devono essere necessariamente sussistenti affinché la causa possa essere decisa nel merito.
Diversamente, la titolarità del diritto concerne il merito della causa, la fondatezza della domanda, pertanto, trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Nel caso di specie, oggetto della controversia è un sinistro coinvolgente plurimi veicoli, posti l'uno dietro l'altro in movimento, c.d. tamponamento a catena.
In proposito, è necessario effettuare la distinzione tra il sinistro avvenuto tra veicoli fermi in colonna e quello avvenuto tra veicoli in movimento, dal momento che differente è il criterio di individuazione del soggetto responsabile.
Infatti, nell'ipotesi di colonna di veicoli ferma (ad esempio perché in coda dinanzi a un semaforo rosso, bloccati nel traffico, ecc.) la giurisprudenza ha ritenuto che la responsabilità vada addebitata al conducente dell'ultimo veicolo, ossia a colui che, con la sua condotta, genera la prima collisione dalla quale promanano i successivi tamponamenti. Pertanto, in caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile delle conseguenze delle collisioni è il conducente che le abbia determinate tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna (cfr. Cass., n. 8646/2003; Cass., n. 18234/2008).
Diverso è il caso in cui il tamponamento a catena coinvolga autoveicoli in movimento.
In simile ipotesi, per giurisprudenza costante (si veda, da ultimo, Cass. 27 aprile 2015 n. 8481) occorre fare riferimento all'art. 2054 c.c., comma 2 il quale sancisce che "nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli".
Di conseguenza, opera la presunzione iuris tantum di colpa in forza della quale devono ritenersi responsabili del sinistro, in eguale misura, entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli
(tamponante e tamponato), a causa dell'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante (Cass., n. 4021/2013).
In pratica, la presunzione fa scattare in capo ad ogni conducente la responsabilità nei confronti del veicolo che gli sta davanti, per i danni che questa abbia subito nella sua parte posteriore.
Il caso di specie integra un'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, secondo la prospettazione in fatto di parte attrice, (“si trovava a procedere regolarmente ed a velocità moderata quando veniva tamponato da tergo”), di conseguenza devono applicarsi i relativi principi giurisprudenziali elaborati in proposito, in base ai quali titolari passivi della pretesa risarcitoria sono tanto il proprietario dell'autoveicolo Fiat 500 tamponante il motoveicolo di proprietà della , CP_4 quanto il proprietario del veicolo Smart che a sua volta ha tamponato il veicolo Fiat 500 in proprietà del
Vercellone, avendo entrambi concorso, secondo la presunzione di cui all'art 2054 c.c. in pari misura, alla causazione del danno ed essendo perciò responsabili in solido ai sensi dell'art 2055 c.c. nei confronti del motociclo danneggiato.
Di conseguenza, in virtù della presunzione di pari responsabilità, la responsabilità del sinistro andrebbe ascritta in pari misura ad entrambi i veicoli coinvolti nel tamponamento, ossia tanto il veicolo Smart del , quanto il veicolo Fiat 500 del Vercellone. Sennonchè nel caso che ne occupa, il giudice CP_3 di prime cure ha ritenuto superata la presunzione di pari responsabilità all'esito delle prove assunte in fase istruttoria.
Ritiene tuttavia questo giudice che tale asserzione non sia condivisibile.
Ed invero, come correttamente osservato anche dal giudice di prime cure, il conducente di uno dei veicoli coinvolti nel tamponamento a catena della colonna in movimento, può andare esente da responsabilità laddove dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare la collisione e che la stessa è dipesa da causa a lui non imputabile. Ebbene, il Giudice di Pace sul punto ha ritenuto che il veicolo posto nel centro della colonna alcuna responsabilità avesse assunto nella causazione del sinistro in quanto, per effetto dell'urto a sua volta subito dalla macchina che lo seguiva, era stato sospinto contro il motoveicolo dell'attore. Osserva tuttavia questo giudice come i testi escussi, in realtà, nulla abbiano riferito di preciso in ordine alla condotta di guida tenuta in tali circostanze dal conducente della Fiat 500
e soprattutto nulla abbiano riferito in ordine all'osservanza della distanza di sicurezza rispetto al motoveicolo che lo precedeva. In siffatte circostanze, quindi, non basta al fine di escluderne la responsabilità, affermare che per effetto dell'urto subito quest'ultimo a sua volta andava a collidere contro il motoveicolo che lo precedeva, giacchè incombe anche sul veicolo posto nella parte centrale della colonna la presunzione di responsabilità derivante dal mancato rispetto della distanza di sicurezza.
Come noto, nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054
c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cassazione civile, sez. III, 15 gennaio 2003, n. 477). In particolare, qualora dalle prove risulti individuato il comportamento colposo di uno dei due conducenti coinvolti in un incidente stradale, per attribuire a lui la causa determinante ed esclusiva del sinistro, deve rimanere in pari tempo accertato che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza;
altrimenti, dovendosi presumere la colpa di quest'ultimo, egli è pur sempre tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Ne consegue che, non essendo emerso dal reso testimoniale alcunchè in ordine alla condotta di guida del conducente della Fiat 500, né la velocità di marcia né il rispetto della distanza di sicurezza, deve ritenersi che la responsabilità del sinistro vada ascritta, in pari misura, ad entrambi i veicoli.
Tanto premesso, poiché entrambi i veicoli risultano corresponsabili del sinistro, gli stessi nei confronti dell'attore sono responsabili in solido per la causazione dei danni dallo stesso patiti in dipendenza dell'incidente occorsogli, ai sensi dell'art 2055 c.c. Ne consegue, per quel che in questa sede interessa, che essendo entrambe le parti responsabili in solido, per un verso deve senz'altro ritenersi provata la sussistenza della legittimazione passiva ( rectius, titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio) del
, e per altro verso deve ritenersi corretta la statuizione di condanna del giudice di prime cure CP_3 nei confronti del predetto che, in quanto responsabile in solido ai sensi dell'art 2055 c.c., ben può rispondere per l'intero nei confronti del danneggiato, salva facoltà di regresso nei rapporti interni con il terzo. La statuizione di condanna del giudice di prime cure, pertanto, va confermata sebbene con diversa motivazione.
L'appellante compagnia, poi, ha censurato anche la liquidazione dei danni operata dal giudice di prime cure, contestando le valutazioni operate dal ctu nominato nella prima fase di giudizio, sulla scorta delle osservazioni del proprio consulente di parte;
in particolare, ha dedotto che i limiti funzionali rilevati dal ctu erano imputabili a fenomeni artrosici e non ai postumi dell'incidente occorso all'attore, per il quale quindi, sulla scorta del referto di pronto soccorso, andava riconosciuto il solo danno da invalidità temporanea. L'appellante compagnia censurava la decisione del giudice di prime cure anche nella parte in cui aveva riconosciuto, in favore dell'attore, un aumento di un quarto del danno biologico liquidato a titolo di danno morale, siccome non provato.
La doglianza così proposta si reputa parzialmente fondata e pertanto va accolta nei termini che seguono.
Come è dato evincere dalla ctu svolta nel corso del giudizio di primo grado, il consulente sulla scorta dell'esame obiettivo dell'attore, riscontrava alla spalla sinistra “motilità attiva e passiva dei movimenti della spalla limitata ai gradi estremi, con retrospezione limitata” ed alle ginocchia “accosciamento dolente ai massimi gradi, esiti cicatriziali in regione rotulea bilaterale”
Emergeva, inoltre, dalla risonanza magnetica eseguita in data 13.03.2017 alle ginocchia, la presenza di
“modico versamento liquido intrarticolare con note di sinovite – hoffite distensione cistica della borsa del gastrocnemio semimembranoso….”
Ebbene, alla luce di tale documentazione il ctu riteneva che le limitazioni funzionali riscontrare nel corso dell'esame obiettivo, da considerarsi quali postumi oramai stabilizzati in ragione del tempo trascorso dal sinistro, fossero da imputarsi all'incidente, stimandone l'entità nella misura di un punto di danno biologico.
Ritiene questo giudice che tale valutazione vada esente da censure, siccome adeguatamente motivata sulla scorta non solo del riscontro obiettivo eseguito in sede di esame del periziando, ma anche in esito all'analisi degli esami strumentali e dei referti medici acquisiti in atti. Del resto da tale documentazione emerge che sicuramente l'odierno appellato ebbe a riportare, in esito all'incidente, un versamento intrarticolare ed una artropatia transitoria, cui conseguivano gli esiti poi riscontrati dal ctu, laddove, invece, gli stessi esami strumentali non evidenziavano fenomeni artrosici in atto cui imputare tali esiti.
Sulla scorta di tali rilievi, ritiene questo giudice di poter confermare la pronuncia del giudice di prime cure laddove ha ritenuto di poter far proprie le valutazioni espresse dal ctu nominato in corso di lite, siccome sorrette da adeguate motivazioni e frutto di un accurato esame diagnostico.
Viceversa fondata si ritiene la doglianza relativa all'erroneo riconoscimento del danno morale in favore dell'attore, pur in mancanza dei relativi presupposti. Invero, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella nota sentenza a SS.UU. n. 26972/08, “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie.
Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”.
In particolare il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia dalla Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattasi di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove sia, cioè, allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo.
Pertanto, il Giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Ciò chiarito, nel caso di specie, atteso che l'istante, lungi dal fornire la prova di specifiche sofferenza morali patite, si è limitata a chiedere il ristoro del c.d. pretium doloris fisiologicamente ricompreso, quale componente psicologica, nel danno alla salute subito, ne consegue che non può riconoscersi autonomo rilievo alla sofferenza morale lamentata in conseguenza del sinistro, essendo tale voce di danno ricompresa nella complessiva valutazione del danno biologico.
Ne consegue che l'appello proposto dalla compagnia merita accoglimento in Parte_1 relazione a tale profilo, con conseguente riforma del capo della sentenza impugnata relativo alla quantificazione del danno da liquidarsi in favore dell'attore che, pertanto, va rideterminato in complessivi € 1522,12 (importo di € 1.690,10 liquidato dal giudice di prime cure, con espunzione dell'importo di € 168,98 liquidato a titolo di danno morale), oltre interessi come liquidati dal giudice di prime cure.
L'accoglimento dell'appello per una limitatissima somma con sostanziale conferma della statuizione di primo grado comporta, per un verso, che alcuna revisione delle spese del primo grado di giudizio possa essere disposta in questa sede mentre le spese del presente grado di giudizio, nei rapporti fra l'appellante e l'appellato vanno integralmente compensate. Controparte_2
Nulla va statuito, invece, quanto alle spese nei rapporti fra l'appellante e , stante la Controparte_3 contumacia di quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella
Cappiello, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 1435/2021 depositata in Parte_1 data 12 novembre 2021 nei termini di cui in parte motiva e pertanto, in parziale riforma della sentenza gravata, ridetermina in € 1522,12 l'importo del risarcimento dovuto dalla Parte_1
e da in favore di oltre interessi come liquidati dal
[...] Controparte_3 Controparte_2 giudice di prime cure;
2. conferma, per il resto, la sentenza gravata sebbene con motivazione parzialmente diversa, nei termini specificati in parte motiva;
3. compensa nei rapporti fra l'appellante e l'appellato le spese del presente grado Controparte_2 di giudizio, mentre nulla dispone in ordine alle spese nei rapporti con l'appellato CP_3
stante la contumacia di quest'ultimo.
[...]
Così deciso in Torre Annunziata, li 19.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice unico Dott.ssa Raffaella
Cappiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2529/2021 R.G., riservata in decisione con ordinanza resa in data 21.06.2025 all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9 giugno 2025, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1435/2021.
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa giusta procura in calce Controparte_1 all'atto di citazione in appello dall'Avv. Stanislao Uliano, elettivamente domiciliata unitamente allo stesso in Castellammare di Stabia alla Via Tavernola n. 107.
APPELLANTE
E
rapp.to e difeso dall'Avv. Stefano Vercellone, giusta procura in atti, elettivamente Controparte_2 domiciliati unitamente alla stessa in Pompei alla Via Aldo Moro I Trav. n. 18/B.
APPELLATO
E
, C.F.: , residente in [...] C.F._1
Cicerone n. 5;
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 9 giugno 2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava la sentenza n° 1435/2021, Parte_1 pronunciata dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, depositata il 12.04.2021, con la quale veniva accolta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di e della Controparte_2 Controparte_3 in persona del l.r.p.t., rispettivamente quale responsabile civile ed impresa assicuratrice di Controparte_1 quest'ultimo.
Nel dettaglio, spiegava domanda risarcitoria adducendo a fondamento le seguenti Controparte_2 circostanze: in data 03.02.2017, alle ore 12:00 circa, in Castellammare di Stabia (NA) alla via Petrarca, il motoveicolo Honda Chiocciola tg. BP08661, di proprietà di e condotto per l'occasione Controparte_4 da all'atto di percorrere Via Petrarca a velocità moderata veniva tamponato da tergo Controparte_2 dall'autoveicolo Fiat 500 tg. EV010WJ, il quale a sua volta veniva tamponato dall'autoveicolo Smart tg.
CK007XE, in proprietà e condotto da ed assicurato per la r.c.a. dalla Controparte_3 [...]
Controparte_1
Per effetto dell'urto, il motoveicolo rovinava al suolo sul lato sinistro unitamente al suo conducente, il quale a seguito del sinistro riportava lesioni personali, refertate dal PO di Castellammare di Stabia (NA) come da verbale n.2017-5708, e precisamente“trauma contusivo spalla sinistra ginocchio sinistro e destro” guaribile in gg 3.
Di conseguenza l'attore, quale conducente del motoveicolo, chiedeva la condanna dell'impresa assicuratrice, in solido con il conducente dell'ultimo autoveicolo della colonna ritenuto esclusivo responsabile della collisione, al risarcimento per le lesioni personali riportate a seguito del sinistro nella misura di euro 5.200,00, comprensivo di rimborso delle spese mediche sostenute;
il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Nel giudizio di primo grado, pur ritualmente citato in giudizio, rimaneva contumace, Controparte_3 nel mentre si costituiva la in persona del l.r.p.t., eccependo l'improponibilità della Parte_1 domanda ex art. 145 d.lgs. 209/2005, nonché l'infondatezza della stessa in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi di lite.
Espletata l'istruttoria, il giudice di Pace accoglieva la domanda e condannava la in Parte_1 persona del l.r.p.t., al pagamento della somma di euro 1.690,10 in favore di ed alle Controparte_2 spese di lite quantificate in € 1.780,00 di cui euro 180,00 per esborsi e la restante per compenso professionale oltre accessori di legge.
Con atto di citazione in appello in persona del l.r.p.t., impugnava la suddetta sentenza Parte_1 chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, attesa per un verso la fondatezza del gravame e per altro verso la condizione economica del danneggiato, soggetto di cui non era noto il reddito e dunque la capacità di restituire le somme medio tempore percepite;
nel merito deduceva l'erroneità della sentenza resa dal giudice di prime cure nella parte in cui aveva disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del , pur trattandosi pacificamente di un CP_3 tamponamento relativo a veicoli in movimento;
eccepiva altresì l'erroneità della statuizione gravata nella misura in cui aveva ritenuta la esclusiva responsabilità del convenuto, pur dovendosi applicare nella fattispecie la presunzione di pari responsabilità del veicolo tamponante e tamponato e pur non essendo emerso dal reso testimoniale alcun profilo relativo alla condotta di guida del conducente della Fiat 500, veicolo posto al centro della fila in movimento. L'appellante compagnia censurava altresì la liquidazione dei danni operata dal giudice di prime cure, in quanto esorbitanti rispetto alle lesioni effettivamente riportate dall'attore, limitate al solo danno da inabilità temporanea, ed aveva altresì riconosciuto l'aumento di un quarto a titolo di danno morale, pur in mancanza di prove sul punto. Instava quindi per la riforma della sentenza di primo grado con declaratoria di inammissibilità dell'azione per difetto di legittimazione passiva del;
in subordine riconoscere almeno la pari responsabilità dei veicoli tamponante e tamponato CP_3 ed in ogni caso riformarsi il capo della sentenza relativo al quantum debeatur, eventualmente a mezzo nuova ctu. Il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. ha resistito all'appello eccependo in via preliminare l'inammissibilità del gravame ex. Controparte_2 art. 342 c.p.c., e nel merito la infondatezza delle avverse doglianze, avendo ben statuito il giudice di prime cure, facendo buon governo dei principi espressi dalla Suprema Corte, e correttamente interpretato le prove raccolte in giudizio.
Nonostante la regolarità della notifica, perfezionatasi in data 13 maggio 2021 ai sensi dell'art 143 c.p.c., ha omesso di costituirsi del quale il giudice all'udienza del 15.09.2021 ha dichiarato la Controparte_3 contumacia.
In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Ancora, va rilevata la tempestività e ritualità dell'appello, siccome proposto con atto di citazione notificato alla compagnia appellata in data 5.05.2021, nel rispetto del termine di sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza gravata del 12 aprile 2021. Parimenti tempestiva la costituzione dell'appellata compagnia avvenuta in data 5 maggio 2021, come comprovato dal sistema telematico.
Sempre in via preliminare, non merita pregio l'eccezione di inammissibilità della proposta impugnazione dedotta dalla difesa di parte appellata (ex art 342 cpc).
In proposito, rileva questo Giudice che l'art. 342 c.p.c., con comma 1 numero 2 è stato ampiamente modificato dall'art. 54 del DL 83/2012, convertito nella legge 7.8.2012 n. 134, in virtù del quale la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge
e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Tanto evidenziato, a parere di chi scrive la sentenza in oggetto deve ritenersi validamene impugnata, avendo parte istante provveduto ad esporre e ad argomentare le proprie ragioni le quali, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, mirano ad incrinarne il fondamento logico-giuridico: di qui la ammissibilità ex art. 342, comma 1, e 348 c.p.c. del gravame oggi in decisione.
Ciò premesso, e passando alla disamina della proposta impugnazione, l'appellante ha criticato la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui non ha dichiarato l'inammissibilità della domanda per la carenza di legittimazione passiva del convenuto e per la violazione e la falsa applicazione degli art. 115 e 116 cpc, non avendo il giudice correttamente interpretato le risultanze istruttorie.
La doglianza è infondata e va rigettata in ragione delle motivazioni che seguono.
In proposito, occorre tenere distinta la nozione di legittimazione (passiva o attiva) da quella della titolarità
(attiva o passiva).
Ebbene, legittimato ad agire in giudizio è colui che agisce per la tutela di un diritto di cui afferma di essere titolare, mentre legittimato a resistere in giudizio è colui nei cui confronti è proposta l'azione, poiché è indicato come il titolare della posizione giuridica contrapposta a quella invocata dall'attore.
Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione circa la sussistenza della legittimazione ad agire è la prospettazione della titolarità del diritto contenuta nella domanda. Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva.
Tale carenza, può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice, poiché integra le condizioni dell'azione, cioè i presupposti che devono essere necessariamente sussistenti affinché la causa possa essere decisa nel merito.
Diversamente, la titolarità del diritto concerne il merito della causa, la fondatezza della domanda, pertanto, trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Nel caso di specie, oggetto della controversia è un sinistro coinvolgente plurimi veicoli, posti l'uno dietro l'altro in movimento, c.d. tamponamento a catena.
In proposito, è necessario effettuare la distinzione tra il sinistro avvenuto tra veicoli fermi in colonna e quello avvenuto tra veicoli in movimento, dal momento che differente è il criterio di individuazione del soggetto responsabile.
Infatti, nell'ipotesi di colonna di veicoli ferma (ad esempio perché in coda dinanzi a un semaforo rosso, bloccati nel traffico, ecc.) la giurisprudenza ha ritenuto che la responsabilità vada addebitata al conducente dell'ultimo veicolo, ossia a colui che, con la sua condotta, genera la prima collisione dalla quale promanano i successivi tamponamenti. Pertanto, in caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile delle conseguenze delle collisioni è il conducente che le abbia determinate tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna (cfr. Cass., n. 8646/2003; Cass., n. 18234/2008).
Diverso è il caso in cui il tamponamento a catena coinvolga autoveicoli in movimento.
In simile ipotesi, per giurisprudenza costante (si veda, da ultimo, Cass. 27 aprile 2015 n. 8481) occorre fare riferimento all'art. 2054 c.c., comma 2 il quale sancisce che "nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli".
Di conseguenza, opera la presunzione iuris tantum di colpa in forza della quale devono ritenersi responsabili del sinistro, in eguale misura, entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli
(tamponante e tamponato), a causa dell'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante (Cass., n. 4021/2013).
In pratica, la presunzione fa scattare in capo ad ogni conducente la responsabilità nei confronti del veicolo che gli sta davanti, per i danni che questa abbia subito nella sua parte posteriore.
Il caso di specie integra un'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, secondo la prospettazione in fatto di parte attrice, (“si trovava a procedere regolarmente ed a velocità moderata quando veniva tamponato da tergo”), di conseguenza devono applicarsi i relativi principi giurisprudenziali elaborati in proposito, in base ai quali titolari passivi della pretesa risarcitoria sono tanto il proprietario dell'autoveicolo Fiat 500 tamponante il motoveicolo di proprietà della , CP_4 quanto il proprietario del veicolo Smart che a sua volta ha tamponato il veicolo Fiat 500 in proprietà del
Vercellone, avendo entrambi concorso, secondo la presunzione di cui all'art 2054 c.c. in pari misura, alla causazione del danno ed essendo perciò responsabili in solido ai sensi dell'art 2055 c.c. nei confronti del motociclo danneggiato.
Di conseguenza, in virtù della presunzione di pari responsabilità, la responsabilità del sinistro andrebbe ascritta in pari misura ad entrambi i veicoli coinvolti nel tamponamento, ossia tanto il veicolo Smart del , quanto il veicolo Fiat 500 del Vercellone. Sennonchè nel caso che ne occupa, il giudice CP_3 di prime cure ha ritenuto superata la presunzione di pari responsabilità all'esito delle prove assunte in fase istruttoria.
Ritiene tuttavia questo giudice che tale asserzione non sia condivisibile.
Ed invero, come correttamente osservato anche dal giudice di prime cure, il conducente di uno dei veicoli coinvolti nel tamponamento a catena della colonna in movimento, può andare esente da responsabilità laddove dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare la collisione e che la stessa è dipesa da causa a lui non imputabile. Ebbene, il Giudice di Pace sul punto ha ritenuto che il veicolo posto nel centro della colonna alcuna responsabilità avesse assunto nella causazione del sinistro in quanto, per effetto dell'urto a sua volta subito dalla macchina che lo seguiva, era stato sospinto contro il motoveicolo dell'attore. Osserva tuttavia questo giudice come i testi escussi, in realtà, nulla abbiano riferito di preciso in ordine alla condotta di guida tenuta in tali circostanze dal conducente della Fiat 500
e soprattutto nulla abbiano riferito in ordine all'osservanza della distanza di sicurezza rispetto al motoveicolo che lo precedeva. In siffatte circostanze, quindi, non basta al fine di escluderne la responsabilità, affermare che per effetto dell'urto subito quest'ultimo a sua volta andava a collidere contro il motoveicolo che lo precedeva, giacchè incombe anche sul veicolo posto nella parte centrale della colonna la presunzione di responsabilità derivante dal mancato rispetto della distanza di sicurezza.
Come noto, nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054
c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cassazione civile, sez. III, 15 gennaio 2003, n. 477). In particolare, qualora dalle prove risulti individuato il comportamento colposo di uno dei due conducenti coinvolti in un incidente stradale, per attribuire a lui la causa determinante ed esclusiva del sinistro, deve rimanere in pari tempo accertato che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza;
altrimenti, dovendosi presumere la colpa di quest'ultimo, egli è pur sempre tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Ne consegue che, non essendo emerso dal reso testimoniale alcunchè in ordine alla condotta di guida del conducente della Fiat 500, né la velocità di marcia né il rispetto della distanza di sicurezza, deve ritenersi che la responsabilità del sinistro vada ascritta, in pari misura, ad entrambi i veicoli.
Tanto premesso, poiché entrambi i veicoli risultano corresponsabili del sinistro, gli stessi nei confronti dell'attore sono responsabili in solido per la causazione dei danni dallo stesso patiti in dipendenza dell'incidente occorsogli, ai sensi dell'art 2055 c.c. Ne consegue, per quel che in questa sede interessa, che essendo entrambe le parti responsabili in solido, per un verso deve senz'altro ritenersi provata la sussistenza della legittimazione passiva ( rectius, titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio) del
, e per altro verso deve ritenersi corretta la statuizione di condanna del giudice di prime cure CP_3 nei confronti del predetto che, in quanto responsabile in solido ai sensi dell'art 2055 c.c., ben può rispondere per l'intero nei confronti del danneggiato, salva facoltà di regresso nei rapporti interni con il terzo. La statuizione di condanna del giudice di prime cure, pertanto, va confermata sebbene con diversa motivazione.
L'appellante compagnia, poi, ha censurato anche la liquidazione dei danni operata dal giudice di prime cure, contestando le valutazioni operate dal ctu nominato nella prima fase di giudizio, sulla scorta delle osservazioni del proprio consulente di parte;
in particolare, ha dedotto che i limiti funzionali rilevati dal ctu erano imputabili a fenomeni artrosici e non ai postumi dell'incidente occorso all'attore, per il quale quindi, sulla scorta del referto di pronto soccorso, andava riconosciuto il solo danno da invalidità temporanea. L'appellante compagnia censurava la decisione del giudice di prime cure anche nella parte in cui aveva riconosciuto, in favore dell'attore, un aumento di un quarto del danno biologico liquidato a titolo di danno morale, siccome non provato.
La doglianza così proposta si reputa parzialmente fondata e pertanto va accolta nei termini che seguono.
Come è dato evincere dalla ctu svolta nel corso del giudizio di primo grado, il consulente sulla scorta dell'esame obiettivo dell'attore, riscontrava alla spalla sinistra “motilità attiva e passiva dei movimenti della spalla limitata ai gradi estremi, con retrospezione limitata” ed alle ginocchia “accosciamento dolente ai massimi gradi, esiti cicatriziali in regione rotulea bilaterale”
Emergeva, inoltre, dalla risonanza magnetica eseguita in data 13.03.2017 alle ginocchia, la presenza di
“modico versamento liquido intrarticolare con note di sinovite – hoffite distensione cistica della borsa del gastrocnemio semimembranoso….”
Ebbene, alla luce di tale documentazione il ctu riteneva che le limitazioni funzionali riscontrare nel corso dell'esame obiettivo, da considerarsi quali postumi oramai stabilizzati in ragione del tempo trascorso dal sinistro, fossero da imputarsi all'incidente, stimandone l'entità nella misura di un punto di danno biologico.
Ritiene questo giudice che tale valutazione vada esente da censure, siccome adeguatamente motivata sulla scorta non solo del riscontro obiettivo eseguito in sede di esame del periziando, ma anche in esito all'analisi degli esami strumentali e dei referti medici acquisiti in atti. Del resto da tale documentazione emerge che sicuramente l'odierno appellato ebbe a riportare, in esito all'incidente, un versamento intrarticolare ed una artropatia transitoria, cui conseguivano gli esiti poi riscontrati dal ctu, laddove, invece, gli stessi esami strumentali non evidenziavano fenomeni artrosici in atto cui imputare tali esiti.
Sulla scorta di tali rilievi, ritiene questo giudice di poter confermare la pronuncia del giudice di prime cure laddove ha ritenuto di poter far proprie le valutazioni espresse dal ctu nominato in corso di lite, siccome sorrette da adeguate motivazioni e frutto di un accurato esame diagnostico.
Viceversa fondata si ritiene la doglianza relativa all'erroneo riconoscimento del danno morale in favore dell'attore, pur in mancanza dei relativi presupposti. Invero, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella nota sentenza a SS.UU. n. 26972/08, “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie.
Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”.
In particolare il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia dalla Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattasi di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove sia, cioè, allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo.
Pertanto, il Giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Ciò chiarito, nel caso di specie, atteso che l'istante, lungi dal fornire la prova di specifiche sofferenza morali patite, si è limitata a chiedere il ristoro del c.d. pretium doloris fisiologicamente ricompreso, quale componente psicologica, nel danno alla salute subito, ne consegue che non può riconoscersi autonomo rilievo alla sofferenza morale lamentata in conseguenza del sinistro, essendo tale voce di danno ricompresa nella complessiva valutazione del danno biologico.
Ne consegue che l'appello proposto dalla compagnia merita accoglimento in Parte_1 relazione a tale profilo, con conseguente riforma del capo della sentenza impugnata relativo alla quantificazione del danno da liquidarsi in favore dell'attore che, pertanto, va rideterminato in complessivi € 1522,12 (importo di € 1.690,10 liquidato dal giudice di prime cure, con espunzione dell'importo di € 168,98 liquidato a titolo di danno morale), oltre interessi come liquidati dal giudice di prime cure.
L'accoglimento dell'appello per una limitatissima somma con sostanziale conferma della statuizione di primo grado comporta, per un verso, che alcuna revisione delle spese del primo grado di giudizio possa essere disposta in questa sede mentre le spese del presente grado di giudizio, nei rapporti fra l'appellante e l'appellato vanno integralmente compensate. Controparte_2
Nulla va statuito, invece, quanto alle spese nei rapporti fra l'appellante e , stante la Controparte_3 contumacia di quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella
Cappiello, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 1435/2021 depositata in Parte_1 data 12 novembre 2021 nei termini di cui in parte motiva e pertanto, in parziale riforma della sentenza gravata, ridetermina in € 1522,12 l'importo del risarcimento dovuto dalla Parte_1
e da in favore di oltre interessi come liquidati dal
[...] Controparte_3 Controparte_2 giudice di prime cure;
2. conferma, per il resto, la sentenza gravata sebbene con motivazione parzialmente diversa, nei termini specificati in parte motiva;
3. compensa nei rapporti fra l'appellante e l'appellato le spese del presente grado Controparte_2 di giudizio, mentre nulla dispone in ordine alle spese nei rapporti con l'appellato CP_3
stante la contumacia di quest'ultimo.
[...]
Così deciso in Torre Annunziata, li 19.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello