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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20287/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE LL Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. RE HE Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20287/2025 R.G. promosso da
) (avv. ALBIERO EMANUELA) Parte_1 C.F._1
e
(avv. ALBIERO Controparte_1 C.F._2
EMANUELA)
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 3/11/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) Vita separata con obbligo di mutuo rispetto.
2) Quanto alla casa familiare. La casa coniugale, condotta in locazione con contratto intestato al sig.
verrà assegnata alla sig.ra che la continuerà a vivere con i minori onde assicurare ai CP_1 Pt_1
medesimi la conservazione dell'habitat domestico, da intendersi come centro degli affetti, interessi e consuetudini in cui si esprime ed articola la vita familiare. Il canone di locazione pari ad € 550,00 mensili continuerà ad essere pagato dal sig. fino ai 12 mesi successivi a quando il medesimo avrà CP_1
lasciato la casa coniugale. Il sig. i trasferirà presso altro immobile non appena l'avrà reperito CP_1
impegnandosi in tal senso. Quando il sig. avrà lasciato la casa coniugale, la sig. ra si CP_1 Pt_1
impegnerà a pagare le utenze ed a effettuare le relative volture, inoltre, decorsi 12 mesi da quando il sig.
1 avrà lasciato la casa coniugale, la sig.ra corrisponderà al medesimo l'importo del CP_1 Pt_1
canone di locazione mensile bonificandogli il relativo importo. Ciò in quanto il contratto di locazione resterà intestato al sig. Qualora il contratto verrà volturato a nome della sig.ra la CP_1 Pt_1
stessa corrisponderà il canone direttamente al locatore. 3) Quanto alle modalità di affido dei minori. I figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso e collocati presso la madre. Entrambi
i genitori si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli. 4) Quanto al diritto di visita. Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli CP_1
ogniqualvolta lo vorrà, anche con il pernottamento, previo accordo con la madre;
inoltre, il padre potrà stare con i figli nei fine settimana alternati con la madre, dal venerdì sera alla domenica sera o secondo modalità da concordare di volta in volta in ragione delle esigenze dei figli. Il padre potrà, altresì, tenere con sé i figli quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive (tale periodo verrà concordato fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno), metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno il giorno di Natale, tre giorni con ciascun genitore durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta. 5) Quanto al mantenimento dei figli minori. Valutata la situazione reddituale delle parti, il sig. dalla data in cui lascerà la casa coniugale CP_2
trasferendosi in altra unità abitativa, provvederà a corrispondere alla sig.ra la somma mensile Pt_1 complessiva di € 600,00 (euro seicento/00) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori
(ovvero €300,00 cadauno). Il contributo al mantenimento, annualmente rivalutabile secondo gli indici
Istat, verrà versato alla madre entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario e ciò sino all'indipendenza economica dei figli. L'assegno Unico Universale dei figli, attualmente pari ad €
511,00 mensili, verrà percepito al 100% dalla sig.ra a partire da quando il sig. avrà Pt_1 CP_1
lasciato la casa coniugale. Si precisa che, qualora l'assegno continui ad essere erogato al sig. CP_1
nonostante il medesimo abbia già lasciato la casa coniugale, e ciò per lungaggini e/o problematiche burocratiche, lo stesso si impegnerà da tale data a rifonderlo alla sig.ra . Gli assegni di invalidità Pt_1 del figlio pari a circa € 1.100,00 mensili (come sopra dettagliati), continueranno ad essere Per_1
accreditati sul libretto intestato al medesimo con delega in favore di entrambi i genitori. Tali somme dovranno essere utilizzate per le spese di Il sig. si farà carico, nella misura del Per_1 CP_1
100%, del pagamento della retta scolastica della scuola paritaria OV BE frequentata da . Per_2
Le parti suddivideranno al 50% le spese straordinarie di seguito indicate (sia di quelle che richiedono il preventivo accordo sia di quelle che non lo richiedono): spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3. trattamenti sanitari erogati o meno dal S.S.N ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
4. tickets sanitari. b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2. cure termali e fisioterapiche;
3. farmaci particolari. Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non
2 richiedono il preventivo accordo dei genitori:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3. gite scolastiche senza pernottamento;
4. trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. tasse scolastiche e universitarie richieste da istituiti privati;
2. corsi di specializzazione;
3. gite scolastiche con pernottamento;
4. corsi di recupero e lezioni private;
5. alloggio presso sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. tempo prolungato;
2.
;
3. dopo-scuola; spese per la custodia di prole minorenne spese che non richiedono il CP_3
preventivo accordo tra i genitori:
1. spese di custodia dei figli minorenni (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite;
2. centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese per il divertimento spese che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
le parti danno atto che in tale voce va ricompresa l'attività sciistica che i minori svolgono nel periodo invernale.
2. corsi di lingua straniera;
3. viaggi e vacanze;
7) Le condizioni di cui al presente ricorso decorreranno da quando il sig. avrà CP_1
lasciato la casa coniugale. 8) Con la previsione di quanto sopra, i coniugi dichiarano di avere regolato e definito ogni rapporto anche economico e patrimoniale rinveniente dall'intercorso rapporto coniugale, dichiarando di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altra in relazione all'intercorso rapporto coniugale. 9) I coniugi esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli e si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni relative alla abituale dimora e/o residenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 3/5/2013, iscritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di Veggiano (PD) (atto n. 2, parte I, anno 2013), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (n. 17/2/2016) ed (n. 19/11/2019). Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole minore. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
3 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
RE LL RE HE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE LL Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. RE HE Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20287/2025 R.G. promosso da
) (avv. ALBIERO EMANUELA) Parte_1 C.F._1
e
(avv. ALBIERO Controparte_1 C.F._2
EMANUELA)
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 3/11/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) Vita separata con obbligo di mutuo rispetto.
2) Quanto alla casa familiare. La casa coniugale, condotta in locazione con contratto intestato al sig.
verrà assegnata alla sig.ra che la continuerà a vivere con i minori onde assicurare ai CP_1 Pt_1
medesimi la conservazione dell'habitat domestico, da intendersi come centro degli affetti, interessi e consuetudini in cui si esprime ed articola la vita familiare. Il canone di locazione pari ad € 550,00 mensili continuerà ad essere pagato dal sig. fino ai 12 mesi successivi a quando il medesimo avrà CP_1
lasciato la casa coniugale. Il sig. i trasferirà presso altro immobile non appena l'avrà reperito CP_1
impegnandosi in tal senso. Quando il sig. avrà lasciato la casa coniugale, la sig. ra si CP_1 Pt_1
impegnerà a pagare le utenze ed a effettuare le relative volture, inoltre, decorsi 12 mesi da quando il sig.
1 avrà lasciato la casa coniugale, la sig.ra corrisponderà al medesimo l'importo del CP_1 Pt_1
canone di locazione mensile bonificandogli il relativo importo. Ciò in quanto il contratto di locazione resterà intestato al sig. Qualora il contratto verrà volturato a nome della sig.ra la CP_1 Pt_1
stessa corrisponderà il canone direttamente al locatore. 3) Quanto alle modalità di affido dei minori. I figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso e collocati presso la madre. Entrambi
i genitori si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli. 4) Quanto al diritto di visita. Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli CP_1
ogniqualvolta lo vorrà, anche con il pernottamento, previo accordo con la madre;
inoltre, il padre potrà stare con i figli nei fine settimana alternati con la madre, dal venerdì sera alla domenica sera o secondo modalità da concordare di volta in volta in ragione delle esigenze dei figli. Il padre potrà, altresì, tenere con sé i figli quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive (tale periodo verrà concordato fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno), metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno il giorno di Natale, tre giorni con ciascun genitore durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta. 5) Quanto al mantenimento dei figli minori. Valutata la situazione reddituale delle parti, il sig. dalla data in cui lascerà la casa coniugale CP_2
trasferendosi in altra unità abitativa, provvederà a corrispondere alla sig.ra la somma mensile Pt_1 complessiva di € 600,00 (euro seicento/00) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori
(ovvero €300,00 cadauno). Il contributo al mantenimento, annualmente rivalutabile secondo gli indici
Istat, verrà versato alla madre entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario e ciò sino all'indipendenza economica dei figli. L'assegno Unico Universale dei figli, attualmente pari ad €
511,00 mensili, verrà percepito al 100% dalla sig.ra a partire da quando il sig. avrà Pt_1 CP_1
lasciato la casa coniugale. Si precisa che, qualora l'assegno continui ad essere erogato al sig. CP_1
nonostante il medesimo abbia già lasciato la casa coniugale, e ciò per lungaggini e/o problematiche burocratiche, lo stesso si impegnerà da tale data a rifonderlo alla sig.ra . Gli assegni di invalidità Pt_1 del figlio pari a circa € 1.100,00 mensili (come sopra dettagliati), continueranno ad essere Per_1
accreditati sul libretto intestato al medesimo con delega in favore di entrambi i genitori. Tali somme dovranno essere utilizzate per le spese di Il sig. si farà carico, nella misura del Per_1 CP_1
100%, del pagamento della retta scolastica della scuola paritaria OV BE frequentata da . Per_2
Le parti suddivideranno al 50% le spese straordinarie di seguito indicate (sia di quelle che richiedono il preventivo accordo sia di quelle che non lo richiedono): spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3. trattamenti sanitari erogati o meno dal S.S.N ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
4. tickets sanitari. b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2. cure termali e fisioterapiche;
3. farmaci particolari. Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non
2 richiedono il preventivo accordo dei genitori:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3. gite scolastiche senza pernottamento;
4. trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. tasse scolastiche e universitarie richieste da istituiti privati;
2. corsi di specializzazione;
3. gite scolastiche con pernottamento;
4. corsi di recupero e lezioni private;
5. alloggio presso sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. tempo prolungato;
2.
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3. dopo-scuola; spese per la custodia di prole minorenne spese che non richiedono il CP_3
preventivo accordo tra i genitori:
1. spese di custodia dei figli minorenni (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite;
2. centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese per il divertimento spese che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
le parti danno atto che in tale voce va ricompresa l'attività sciistica che i minori svolgono nel periodo invernale.
2. corsi di lingua straniera;
3. viaggi e vacanze;
7) Le condizioni di cui al presente ricorso decorreranno da quando il sig. avrà CP_1
lasciato la casa coniugale. 8) Con la previsione di quanto sopra, i coniugi dichiarano di avere regolato e definito ogni rapporto anche economico e patrimoniale rinveniente dall'intercorso rapporto coniugale, dichiarando di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altra in relazione all'intercorso rapporto coniugale. 9) I coniugi esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli e si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni relative alla abituale dimora e/o residenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 3/5/2013, iscritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di Veggiano (PD) (atto n. 2, parte I, anno 2013), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (n. 17/2/2016) ed (n. 19/11/2019). Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole minore. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
3 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
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