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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/09/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 842/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale della causa n. R.G. 842/2025 tra e , con il procuratore avv. Parte_1 Parte_2
PALATELLA VINCENZO
e
- CONTUMACE Controparte_1
Oggi 30 settembre 2025 ad ore 9:00 innanzi al dott. Melania Schirru, è comparso per e l'avv. PALATELLA Parte_1 Pt_2 Parte_2
VINCENZO.
Nessuno è comparso per il resistente contumace . Controparte_1
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante
Consolle.
L'avv. Palatella conclude come da ricorso introduttivo.
Il Giudice invita il procuratore a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 9:40.
Il Giudice
dott. Melania Schirru pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, in persona del Giudice dott. Melania Schirru ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 842/2025 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALATELLA VINCENZO C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso il difensore avv. PALATELLA VINCENZO in
Vicenza - Corso San Felice 232 (PEC Email_1
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE - CONTUMACE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., regolarmente notificato per compiuta giacenza in data
15/12/2023, i ricorrenti convenivano in giudizio , avanti l'intestato Controparte_1
Tribunale, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accertati i danni sopra descritti e la responsabilità del convenuto;
Accertata la legittimità di ritenzione della pagina 2 di 8 cauzione; Condannare a risarcire i ricorrenti dei danni subiti Controparte_1
quantificati nella somma di € 11.870,00 (al netto della cauzione ricevuta) o in quella diversa che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi legali dall'1.2.2023 (data liberazione casa) al saldo e alle spese per la CTU liquidate in € 2.881,20 compresi accessori;
Con vittoria di spese ed onorari, da liquidarsi sia per il procedimento sommario che per la presente controversia.”.
I ricorrenti premettevano: di essere proprietari dell'immobile destinato ad uso abitativo specificato in atti;
di averlo concesso in locazione al convenuto con contratto registrato in data 24/06/2020 per la durata di tre anni, con tacito rinnovo per anni due e con versamento di deposito cauzionale pari a €. 1'650,00.
Gli stessi ricorrenti documentavano che n data 22/06/2022 veniva notificata al CP_1
citazione per convalida di sfratto per morosità, poi ottenuta con ordinanza del Tribunale di Vicenza all'udienza del 09/11/2022 e, successivamente, che in data 18/01/2023 veniva allo stesso notificato preavviso di rilascio dell'immobile.
In esito al rilascio spontaneo, avvenuto in data 01/02/2023 e riscontrata, a seguito della ispezione dell'appartamento, una serie di danni provocati dal conduttore, gli odierni ricorrenti promuovevano il procedimento di accertamento tecnico a fini conciliativi (RG
555/2024 Tribunale di Vicenza), ove, il resistente-conduttore rimaneva contumace ed ove il CTU incaricato dal Giudice, Geom. valutava i suddetti danni in CP_2
complessivi € 13.520,00.
Appurata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione della prima udienza, il Giudice, alla udienza del 22/05/2025, dichiarata la contumacia del convenuto e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, l'udienza dell'11/09/2025, poi rinviata per indisponibilità del giudicante al 30/09/2025.
A tale udienza, la difesa dei ricorrenti, rassegnate le conclusioni come da verbale, da intendersi quivi richiamate, discuteva oralmente la causa che, all'esito, il Giudice pagina 3 di 8 decideva dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e di diritto.
Sulla scorta delle emergenze processuali la domanda di risarcimento danni veicolata dai ricorrenti deve dichiararsi fondata e, pertanto, va accolta.
La presente controversia va risolta in forza del combinato disposto degli artt.1588 e
1590 c.c., ai sensi del quale sussiste in capo al conduttore una presunzione di responsabilità circa i danni materiali riscontrati sull'immobile locato alla fine del rapporto, che può essere vinta soltanto mediante la dimostrazione che la causa del deterioramento, identificata in modo positivo e concreto, non è a lui imputabile, cosicché, in difetto di prova, la causa sconosciuta o anche dubbia rimane a suo carico con il conseguente obbligo del risarcimento dei danni.
Come chiarito dalla Suprema Corte, di una situazione di persistente incertezza sull'epoca di verificazione dei danni non può fare le spese il locatore, cui giova la presunzione degli artt. 1588 e 1590 c.c. in ordine alle condizioni all'inizio del rapporto di locazione. Infatti, è il locatario, tenuto a restituire la cosa nello stato in cui si trovava all'inizio del rapporto o, in mancanza di prova su tale stato, in buono stato, a dover provare, trattandosi di obbligazione contrattuale (ex multis cfr. Cass. Civ. 22272/12), la propria assenza di colpa cosicché egli risponde dei danni tutti alla cosa, ove non provi lui stesso la non imputabilità dei medesimi complessivamente considerati (cfr. Cass.
Civ. 6977/12 – 20434/08) in relazione alla peculiare diligenza richiestagli per la natura del bene oggetto di locazione (Cass. Civ. 2619/2014).
Va, altresì, evidenziato che non tutti i danni sono risarcibili: in primo luogo la loro esistenza deve essere puntualmente allegata e dimostrata al fine di consentire anche al convenuto di apprestare puntuali difese e, soprattutto, di valutare se si tratti di danni riconducibili, o meno, nell'alveo dell'uso del bene in conformità all'uso pattuito. Il secondo limite alla risarcibilità dei danni riscontrati al termine della locazione è, infatti, quello che si evince dal chiaro tenore dell'art. 1590 c.c., che esprime una norma generale dalla quale si ricava la possibilità di un deterioramento normale della cosa pagina 4 di 8 locata conseguente all'uso corretto del bene, oppure alla vetustà, che rientra nella liceità giuridica del godimento della cosa e che, dunque, il locatore è tenuto a sopportare in quanto derivante dall'utilizzo conforme al contratto (ex plurimis Cass. Civ. 8312/99).
Anche la norma dettata dagli art. 1576, comma I, e 1609 c.c., secondo la quale le riparazioni di piccola manutenzione devono essere eseguite nel corso del rapporto dal conduttore a sue spese, non comporta che quest'ultimo sia tenuto, al momento del rilascio, ad eliminare a sue spese le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per l'uso fattone durante il corso del contratto in conformità di questo e con l'impiego di una media diligenza, giacché il deterioramento derivante da tale uso si pone come limite all'obbligo del conduttore di restituire la cosa nello stato in cui l'aveva ricevuta.
Nella fattispecie il conduttore, regolarmente evocato in giudizio, ha preferito rimanere contumace mentre la ricorrente ha dimostrato che, alla data di riconsegna dell'immobile da parte del convenuto, l'appartamento presentava i danni analiticamente descritti nel ricorso.
In tal senso ha deposto l'accertamento effettuato dal Consulente nominato dal Giudice nel procedimento di AT citato, il quale, recatosi sul posto dopo il rilascio del conduttore, ha stilato una compiuta descrizione dei danni ivi presenti, con tabella riepilogativa riportata nella propria relazione peritale (cfr. pag. 34 e 35 relazione Geom.
– doc. in doc. 10 di parte resistente), quantificandoli nella complessiva CP_2
somma di €. 9.860,00.
Si tratta, all'evidenza, di danni che eccedono l'uso del bene in conformità del contratto, che denotano la totale assenza di manutenzione ordinaria, come tali imputabili al conduttore che non solo aveva espresso formale gradimento del bene locato (art. 12 del contratto di locazione), ma si era pure impegnato a restituirlo nel medesimo stato in cui lo aveva ricevuto, salvo il normale deperimento correlato all'uso in conformità del fine pattuito. pagina 5 di 8 Accertata, pertanto, sulla scorta delle pregresse considerazioni l'esistenza dei danni materiali lamentati dalla ricorrente e la loro imputabilità alla responsabilità del convenuto, in ordine al quantum ritiene la scrivente che la quantificazione operata dalla difesa della ricorrente e suffragata dalla perizia esperita in sede di AT, possa ritenersi congrua anche secondo nozioni di comune esperienza (peraltro ai sensi dell'art. 1218
c.c., il debitore è tenuto a risarcire il danno anche se il creditore non dovesse essere in possesso di fattura di riparazione essendo la riparazione da effettuare un onere certo, di importo determinato o determinabile, per cui l'assenza del documento non intacca l'efficacia della richiesta di risarcimento avanzata dal creditore che abbia comunque dato prova dell'esistenza del danno e fornito elementi utili per determinare l'equivalente pecuniario ).
A tale somma va aggiunto, altresì, l'importo di €. 3'600,00 per la sostituzione del portoncino blindato, conformandolo con il resto dei portoncini delle altre unità immobiliari presenti nel piano. La documentazione agli atti, infatti, conferma che la sostituzione del portoncino non è stata possibile posto che, al momento della modifica da parte di tutti gli altri occupanti lo stabile condominiale, nel corso del 2021, il conduttore si era reso moroso, per il mancato pagamento di canoni e spese condominiali e, di fatto, ha reso impossibile la sostituzione della porta di accesso all'immobile, di cui godeva in via esclusiva senza possibilità di accesso, se non forzato, per i locatori.
Ciò implica che la somma dovuta dal convenuto a titolo di risarcimento danni, al netto del deposito cauzionale di € 1.650,00, ammonta ad € 11'870,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Appare, al riguardo, opportuno ricordare che il deposito cauzionale assolve alla funzione di garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, per cui legittimamente i ricorrenti, dopo avere riscontrato l'esistenza dei danni alla data della riconsegna, lo hanno trattenuto e hanno chiesto, in questa sede, di poterlo incamerare definitivamente. pagina 6 di 8 Alla soccombenza del resistente, rimasto contumace, seguono la condanna dello stesso a rimborsare ai resistenti le spese del consulente nominato in sede di AT .
Quanto alle competenze di lite, liquidate in dispositivo come da notula depositata dalla difesa dei ricorrenti siccome conforme al DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle difese e dell'attività svolta, seguono la soccombenza per cui vanno poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione respinta,
− Accertata la responsabilità di (c.f. ) Controparte_1 C.F._3
nella causazione dei danni alla unità immobiliare concessa in locazione con contratto registrato il 24/06/2020 per un ammontare di € 13.520,00, dichiara legittima la definitiva ritenzione del deposito cauzionale di € 1.650,00 da parte di Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ) C.F._1 Parte_2 C.F._2
a titolo risarcitorio;
− Dichiara (c.f. ) tenuto e lo condanna Controparte_1 C.F._3
al pagamento in favore di (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), per le causali di cui alla parte motiva, Parte_2 C.F._2
della residua somma di € 11.870,00 ( € 13.520,00 – € 1.650,00 ) oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
− Condanna (c.f. ) a rifondere a Controparte_1 C.F._3 [...]
(C.F. ) e (C.F. Pt_1 C.F._1 Parte_2
) le spese di C.T.U. liquidate in € 2.881,20 compresi C.F._2
accessori;
− Condanna (c.f. ), ex art. 91 c.p.c., a Controparte_1 C.F._3
rifondere a (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) le spese legali del presente procedimento e della C.F._2 pagina 7 di 8 conclusa fase di AT, che liquida nella misura complessiva di €. 5.734,00 oltre ad
I.V.A., se dovuta, C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Vicenza, il 30 settembre 2025.
Il Giudice
- Dott. Melania Schirru -
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale della causa n. R.G. 842/2025 tra e , con il procuratore avv. Parte_1 Parte_2
PALATELLA VINCENZO
e
- CONTUMACE Controparte_1
Oggi 30 settembre 2025 ad ore 9:00 innanzi al dott. Melania Schirru, è comparso per e l'avv. PALATELLA Parte_1 Pt_2 Parte_2
VINCENZO.
Nessuno è comparso per il resistente contumace . Controparte_1
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante
Consolle.
L'avv. Palatella conclude come da ricorso introduttivo.
Il Giudice invita il procuratore a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 9:40.
Il Giudice
dott. Melania Schirru pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, in persona del Giudice dott. Melania Schirru ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 842/2025 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALATELLA VINCENZO C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso il difensore avv. PALATELLA VINCENZO in
Vicenza - Corso San Felice 232 (PEC Email_1
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE - CONTUMACE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., regolarmente notificato per compiuta giacenza in data
15/12/2023, i ricorrenti convenivano in giudizio , avanti l'intestato Controparte_1
Tribunale, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accertati i danni sopra descritti e la responsabilità del convenuto;
Accertata la legittimità di ritenzione della pagina 2 di 8 cauzione; Condannare a risarcire i ricorrenti dei danni subiti Controparte_1
quantificati nella somma di € 11.870,00 (al netto della cauzione ricevuta) o in quella diversa che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi legali dall'1.2.2023 (data liberazione casa) al saldo e alle spese per la CTU liquidate in € 2.881,20 compresi accessori;
Con vittoria di spese ed onorari, da liquidarsi sia per il procedimento sommario che per la presente controversia.”.
I ricorrenti premettevano: di essere proprietari dell'immobile destinato ad uso abitativo specificato in atti;
di averlo concesso in locazione al convenuto con contratto registrato in data 24/06/2020 per la durata di tre anni, con tacito rinnovo per anni due e con versamento di deposito cauzionale pari a €. 1'650,00.
Gli stessi ricorrenti documentavano che n data 22/06/2022 veniva notificata al CP_1
citazione per convalida di sfratto per morosità, poi ottenuta con ordinanza del Tribunale di Vicenza all'udienza del 09/11/2022 e, successivamente, che in data 18/01/2023 veniva allo stesso notificato preavviso di rilascio dell'immobile.
In esito al rilascio spontaneo, avvenuto in data 01/02/2023 e riscontrata, a seguito della ispezione dell'appartamento, una serie di danni provocati dal conduttore, gli odierni ricorrenti promuovevano il procedimento di accertamento tecnico a fini conciliativi (RG
555/2024 Tribunale di Vicenza), ove, il resistente-conduttore rimaneva contumace ed ove il CTU incaricato dal Giudice, Geom. valutava i suddetti danni in CP_2
complessivi € 13.520,00.
Appurata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione della prima udienza, il Giudice, alla udienza del 22/05/2025, dichiarata la contumacia del convenuto e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, l'udienza dell'11/09/2025, poi rinviata per indisponibilità del giudicante al 30/09/2025.
A tale udienza, la difesa dei ricorrenti, rassegnate le conclusioni come da verbale, da intendersi quivi richiamate, discuteva oralmente la causa che, all'esito, il Giudice pagina 3 di 8 decideva dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e di diritto.
Sulla scorta delle emergenze processuali la domanda di risarcimento danni veicolata dai ricorrenti deve dichiararsi fondata e, pertanto, va accolta.
La presente controversia va risolta in forza del combinato disposto degli artt.1588 e
1590 c.c., ai sensi del quale sussiste in capo al conduttore una presunzione di responsabilità circa i danni materiali riscontrati sull'immobile locato alla fine del rapporto, che può essere vinta soltanto mediante la dimostrazione che la causa del deterioramento, identificata in modo positivo e concreto, non è a lui imputabile, cosicché, in difetto di prova, la causa sconosciuta o anche dubbia rimane a suo carico con il conseguente obbligo del risarcimento dei danni.
Come chiarito dalla Suprema Corte, di una situazione di persistente incertezza sull'epoca di verificazione dei danni non può fare le spese il locatore, cui giova la presunzione degli artt. 1588 e 1590 c.c. in ordine alle condizioni all'inizio del rapporto di locazione. Infatti, è il locatario, tenuto a restituire la cosa nello stato in cui si trovava all'inizio del rapporto o, in mancanza di prova su tale stato, in buono stato, a dover provare, trattandosi di obbligazione contrattuale (ex multis cfr. Cass. Civ. 22272/12), la propria assenza di colpa cosicché egli risponde dei danni tutti alla cosa, ove non provi lui stesso la non imputabilità dei medesimi complessivamente considerati (cfr. Cass.
Civ. 6977/12 – 20434/08) in relazione alla peculiare diligenza richiestagli per la natura del bene oggetto di locazione (Cass. Civ. 2619/2014).
Va, altresì, evidenziato che non tutti i danni sono risarcibili: in primo luogo la loro esistenza deve essere puntualmente allegata e dimostrata al fine di consentire anche al convenuto di apprestare puntuali difese e, soprattutto, di valutare se si tratti di danni riconducibili, o meno, nell'alveo dell'uso del bene in conformità all'uso pattuito. Il secondo limite alla risarcibilità dei danni riscontrati al termine della locazione è, infatti, quello che si evince dal chiaro tenore dell'art. 1590 c.c., che esprime una norma generale dalla quale si ricava la possibilità di un deterioramento normale della cosa pagina 4 di 8 locata conseguente all'uso corretto del bene, oppure alla vetustà, che rientra nella liceità giuridica del godimento della cosa e che, dunque, il locatore è tenuto a sopportare in quanto derivante dall'utilizzo conforme al contratto (ex plurimis Cass. Civ. 8312/99).
Anche la norma dettata dagli art. 1576, comma I, e 1609 c.c., secondo la quale le riparazioni di piccola manutenzione devono essere eseguite nel corso del rapporto dal conduttore a sue spese, non comporta che quest'ultimo sia tenuto, al momento del rilascio, ad eliminare a sue spese le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per l'uso fattone durante il corso del contratto in conformità di questo e con l'impiego di una media diligenza, giacché il deterioramento derivante da tale uso si pone come limite all'obbligo del conduttore di restituire la cosa nello stato in cui l'aveva ricevuta.
Nella fattispecie il conduttore, regolarmente evocato in giudizio, ha preferito rimanere contumace mentre la ricorrente ha dimostrato che, alla data di riconsegna dell'immobile da parte del convenuto, l'appartamento presentava i danni analiticamente descritti nel ricorso.
In tal senso ha deposto l'accertamento effettuato dal Consulente nominato dal Giudice nel procedimento di AT citato, il quale, recatosi sul posto dopo il rilascio del conduttore, ha stilato una compiuta descrizione dei danni ivi presenti, con tabella riepilogativa riportata nella propria relazione peritale (cfr. pag. 34 e 35 relazione Geom.
– doc. in doc. 10 di parte resistente), quantificandoli nella complessiva CP_2
somma di €. 9.860,00.
Si tratta, all'evidenza, di danni che eccedono l'uso del bene in conformità del contratto, che denotano la totale assenza di manutenzione ordinaria, come tali imputabili al conduttore che non solo aveva espresso formale gradimento del bene locato (art. 12 del contratto di locazione), ma si era pure impegnato a restituirlo nel medesimo stato in cui lo aveva ricevuto, salvo il normale deperimento correlato all'uso in conformità del fine pattuito. pagina 5 di 8 Accertata, pertanto, sulla scorta delle pregresse considerazioni l'esistenza dei danni materiali lamentati dalla ricorrente e la loro imputabilità alla responsabilità del convenuto, in ordine al quantum ritiene la scrivente che la quantificazione operata dalla difesa della ricorrente e suffragata dalla perizia esperita in sede di AT, possa ritenersi congrua anche secondo nozioni di comune esperienza (peraltro ai sensi dell'art. 1218
c.c., il debitore è tenuto a risarcire il danno anche se il creditore non dovesse essere in possesso di fattura di riparazione essendo la riparazione da effettuare un onere certo, di importo determinato o determinabile, per cui l'assenza del documento non intacca l'efficacia della richiesta di risarcimento avanzata dal creditore che abbia comunque dato prova dell'esistenza del danno e fornito elementi utili per determinare l'equivalente pecuniario ).
A tale somma va aggiunto, altresì, l'importo di €. 3'600,00 per la sostituzione del portoncino blindato, conformandolo con il resto dei portoncini delle altre unità immobiliari presenti nel piano. La documentazione agli atti, infatti, conferma che la sostituzione del portoncino non è stata possibile posto che, al momento della modifica da parte di tutti gli altri occupanti lo stabile condominiale, nel corso del 2021, il conduttore si era reso moroso, per il mancato pagamento di canoni e spese condominiali e, di fatto, ha reso impossibile la sostituzione della porta di accesso all'immobile, di cui godeva in via esclusiva senza possibilità di accesso, se non forzato, per i locatori.
Ciò implica che la somma dovuta dal convenuto a titolo di risarcimento danni, al netto del deposito cauzionale di € 1.650,00, ammonta ad € 11'870,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Appare, al riguardo, opportuno ricordare che il deposito cauzionale assolve alla funzione di garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, per cui legittimamente i ricorrenti, dopo avere riscontrato l'esistenza dei danni alla data della riconsegna, lo hanno trattenuto e hanno chiesto, in questa sede, di poterlo incamerare definitivamente. pagina 6 di 8 Alla soccombenza del resistente, rimasto contumace, seguono la condanna dello stesso a rimborsare ai resistenti le spese del consulente nominato in sede di AT .
Quanto alle competenze di lite, liquidate in dispositivo come da notula depositata dalla difesa dei ricorrenti siccome conforme al DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle difese e dell'attività svolta, seguono la soccombenza per cui vanno poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione respinta,
− Accertata la responsabilità di (c.f. ) Controparte_1 C.F._3
nella causazione dei danni alla unità immobiliare concessa in locazione con contratto registrato il 24/06/2020 per un ammontare di € 13.520,00, dichiara legittima la definitiva ritenzione del deposito cauzionale di € 1.650,00 da parte di Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ) C.F._1 Parte_2 C.F._2
a titolo risarcitorio;
− Dichiara (c.f. ) tenuto e lo condanna Controparte_1 C.F._3
al pagamento in favore di (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), per le causali di cui alla parte motiva, Parte_2 C.F._2
della residua somma di € 11.870,00 ( € 13.520,00 – € 1.650,00 ) oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
− Condanna (c.f. ) a rifondere a Controparte_1 C.F._3 [...]
(C.F. ) e (C.F. Pt_1 C.F._1 Parte_2
) le spese di C.T.U. liquidate in € 2.881,20 compresi C.F._2
accessori;
− Condanna (c.f. ), ex art. 91 c.p.c., a Controparte_1 C.F._3
rifondere a (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) le spese legali del presente procedimento e della C.F._2 pagina 7 di 8 conclusa fase di AT, che liquida nella misura complessiva di €. 5.734,00 oltre ad
I.V.A., se dovuta, C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Vicenza, il 30 settembre 2025.
Il Giudice
- Dott. Melania Schirru -
pagina 8 di 8