Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/05/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n.309/2024 avente ad
OGGETTO: pensione di vecchiaia anticipata vertente
TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. MARA VISONE, elett.nte dom.ta c/o il difensore Parte_1 alla Via Aldo Moro n.90;
RICORRENTE E
, rapp.to e difeso Controparte_1 dall'Avv.ANNA OLIVA, elett.nte dom.to c/o l'Ufficio Legale della Filiale Metropolitana CP_1 sita in Nola, Strada Statale 7 bis Km 51,5 n. 62.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16/01/2024 la ricorrente, affetta da “cardiopatia ipertensiva, disfunzione diastolica da alterato rilasciamento, sclerosi mitroaortica, lieve rigurgito mitralico, diabete mellito tipo 2 in trattamento farmacologico orale, obesità di 3° grado, steatosi epatica, BPCO, ipoacusia bilaterale, in occhio destro piccole aree di distrofia epitelio pigmentato paramaculare, ateromasia carotidea, ernia iatale da scivolmento, insufficienza venosa arti inferiori (dilatata ed incontinente la vena safena bilaterale lungo tutto l'asse – incontinenza delle perforanti di gamba bilaterale), fibromioma uterino, sindrome depressiva endogena grave, artrosi ed osteoporosi, cervicoartrosi, scoliosi dorso convessa lombare, spondilosi somatica con degenerazione artrosica delle articolazioni interapofisarie al tratto lombo sacrale, dismetria delle creste iliache per anca bassa a destra, spondilolistesi di L5 su S1, sofferenza discale a livello L4-L5 ed L5-S1, angioma del soma di L3, gonartrosi bilaterale, coxartrosi bilaterale con lieve riduzione d'ampiezza delle interlinee articolari, deficit deambulatorio con necessità di ausili per la deambulazione”, deduceva di aver inoltrato, in data 20/12/2022, CP_ domanda alla competente sede per ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata, che l' aveva respinto per insussistenza del requisito sanitario. CP_1
Costituitosi l evidenziava l'infondatezza della domanda in particolare per l'insussistenza CP_1 del requisito sanitario. Disposta consulenza medico-legale, rinviata la causa per discussione, all'odierna udienza la stessa era decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 Ter c.p.c.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
La pensione anticipata consiste in un trattamento di vecchiaia che, nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all'80%, deroga all'applicazione della norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile consentendo il pensionamento sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.
503 del 1992.
Ed invero, la legge n. 503 del 1992, nel riordinare la materia pensionistica, ha stabilito nuovi requisiti di età e di contribuzione per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, affermando tuttavia all'art. 1 punto 8 che l'elevazione dei limiti di età non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento: pertanto a costoro spetta il diritto alla pensione di vecchiaia quando siano superati i limiti di età (55 anni per le donne e 60 per gli uomini), oltre che di contribuzione, previsti dal r.d.l. n. 636 del 1939, fermo restando che il richiedente non deve prestare più alcuna attività lavorativa.
In sostanza, laddove ricorra uno stato di invalidità non inferiore alla soglia prevista per legge
(80%) si ha una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo.
Quanto all'accertamento dell'invalidità necessaria per accedere a tale deroga ai limiti di età per i normali pensionamenti, come chiarito dalla Cassazione, l'invalidità deve essere accertata sulla base dei criteri stabiliti per l'invalidità civile (Cass. Sentenza n. 9081/2013).
Come chiarito di recente dalla Cassazione, in punto di decorrenza, anche alla pensione di vecchiaia anticipata trova applicazione il cd. regime delle finestre per cui ai sensi della L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 5, coloro che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia possono accedere al pensionamento dal 1 gennaio dell'anno successivo (Cassazione civile sez. lav.,
28/01/2021, n.1931), così come già affermato dalla S.C. in relazione al regime di cui al D.L. n.
78 del 2010, art. 12, convertito in L. n. 122 del 2010. Per Nella fattispecie in esame, il C.T.U., dott. i Palma ha accertato che la ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nella consulenza. Tali stati patologici determinano una invalidità in misura dell'82% (ottantadue per cento) a decorrere da febbraio 2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise, né è stata mossa alle stesse alcuna specifica censura.
Le spese sono compensate stante il riconoscimento della prestazione da epoca successiva al deposito del ricorso.
Le spese di CTU poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara in capo alla parte assistita la sussistenza delle condizioni sanitarie che danno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, con decorrenza da CP_ febbraio 2024, e per l'effetto condanna l' al pagamento dei relativi ratei di prestazione maturati sino al deposito del ricorso, oltre interessi dalla debenza al saldo;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Nola, 07/05/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Fucci