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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 6014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6014 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. NT MU Presidente;
2) Dr. ES ES IZ UL Consigliere relatore;
3) Dr. Angelo Del Franco Consigliere;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 4495/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “Impugnazione di lodi nazionali”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'11.6.2025 tra:
- (C.F.: ) – Commissariato Straordinario Controparte_1 P.IVA_1
del Governo per e il trasferimento delle opere di cui al Titolo VIII della legge CP_2
n. 219/1981 (D.P.C.M. 11.12.2008), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.: ), presso cui elett.te P.IVA_2
domicilia
-attrice in riassunzione-
e
- , in persona del presidente e Controparte_3
legale rapp.te p.t, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Vosa (C.F.:
1 ) e (C.F.: ), presso il cui studio C.F._1 Parte_1 C.F._2
elett.te domicilia
- convenuto in riassunzione -
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il Presidente della , quale Commissario Straordinario di Governo per Parte_2
l'attuazione del programma di edilizia residenziale ex l. n. 219/1981, affidò al CP_3
a programmazione e l'attuazione degli interventi residenziali per la costruzione
[...]
di cento alloggi nel Comune di Striano e di duecentocinquantacinque alloggi nel Comune di
Volla.
Con atto di sottomissione del 29.12.1986 le parti risolsero transattivamente le controversie insorte e, modificando le previsioni originarie, fissarono un nuovo termine di esecuzione delle opere.
In seguito, il concedente affidò al l'esecuzione di altre opere, i cui lavori si CP_3
protrassero sino al 29.12.1996.
Con atto del 29.12.1996, il consorzio ropose domanda di arbitrato, chiedendo CP_3
la condanna della al pagamento dei maggiori costi per Controparte_1
oneri di concessione determinati da inadempimenti contrattuali del concedente, e in subordine, al risarcimento dei danni subiti per la protrazione della concessione, nonché al pagamento degli interessi moratori.
Il collegio arbitrale rigettò tutte le eccezioni preliminari ed accolse in parte le domande del
, condannando la al pagamento: CP_3 Controparte_1
- della somma di lire 838.548.093 a titolo di maggiori oneri di concessione sopportati fino al
30.5.1997, oltre ad interessi legali per il periodo successivo fino al soddisfo;
- della somma di lire 2.309.083.299 a titolo di interessi maturati per ritardati pagamenti fino al 30.5.1997, oltre ad ulteriori interessi legali per il periodo successivo fino al soddisfo.
La propose impugnazione avverso il lodo arbitrale, Controparte_1
domandando la dichiarazione di nullità del lodo stesso ed in subordine il rigetto delle domande del . CP_3
Con sentenza del 5.07.2000 la Corte di Appello di Napoli dichiarò cessata la materia del contendere per intervenuto accordo transattivo. 2 Successivamente la Corte Suprema di Cassazione, adita dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con sentenza del 5.03.2004 annullò con rinvio la pronuncia della Corte di Appello in ordine alla ritenuta conclusione dell'accordo transattivo.
Il riassunse il giudizio, chiedendo alla Corte di Appello di Napoli la declaratoria di CP_3
cessata materia del contendere ed in subordine di dichiarare inammissibile l'impugnazione del lodo ovvero di rigettarla.
La Corte territoriale, con sentenza n° 3888/2013, rigettò l'impugnazione del lodo arbitrale;
in particolare:
- affermò che la controversia rientrava pienamente nella giurisdizione ordinaria e poteva quindi essere oggetto di giudizio arbitrale;
- dichiarò l'infondatezza dei motivi di gravame relativi alla validità della clausola compromissoria ed alla legittima composizione del collegio arbitrale;
- ritenne la legittimazione passiva della e quella attiva Controparte_1
del ; Controparte_3
- affermò che era da escludere la decadenza di quest'ultimo per la mancata tempestiva apposizione delle riserve relative ai maggiori oneri di concessione, rilevando che il meccanismo normativo di cui al titolo VII della l.n. 219/1981 non era applicabile al caso in esame, non essendo il concessionario assimilabile all'appaltatore esecutore CP_3
dell'opera;
- dichiarò inammissibili gli ulteriori motivi di impugnazione proposti dalla
[...]
in quanto, seppur aventi la veste formale dell'errore di diritto, erano Controparte_1
invece attinenti al merito della controversia.
Avverso tale pronuncia la propose nuovo ricorso per Controparte_1
cassazione, affidando le sue doglianze ad un unico motivo di gravame, concernente esclusivamente il capo della sentenza avente ad oggetto il rigetto del motivo di impugnazione relativo all'eccepita decadenza del per la mancata Controparte_3
tempestiva apposizione delle riserve relative ai maggiori oneri di concessione.
Il ricorso è stato accolto dalla Suprema Corte con ordinanza n. 9518/2019, con la quale ha affermato quanto segue: <Il ricorso è fondato. La Corte ritiene, in adesione al parere espresso dal Pubblico Ministero, che la concessione di sola costruzione, ora non più considerata nella L. n. 584 del 1977 e L. n. 406 del 1991, è assoggettabile allo stesso regime 3 degli appalti di opera pubblica, sottoposti, per quanto riguarda le pretese del concessionario ad ulteriori compensi per i maggiori costi sostenuti - nella specie per oneri aggiuntivi connessi allo svolgimento delle procedure di esproprio, ritenuti estranei dal giudice di merito all'esecuzione dei lavori-, all'onere di preventiva riserva, con le modalità previste del R.D. n.
350 del 1895, artt. 53 e segg., applicabili ratione temporis e, a seguito della sua abrogazione, dal D.P.R. n. 554 del 1999, art. 1, comma 1 e art. 113 (Cass., n. 18070/04). Nel caso concreto, la Corte d'appello si è limitata a ribadire la motivazione del collegio arbitrale, affermando che l'onere della riserva, disciplinato dalla L. n. 1063 del 1962, art. 42, non incombe sul concessionario delle opere comprese nel titolo VIII della L. n. 219 del 1981, e che i maggiori oneri di concessione, di cui il ha chiesto il ristoro nel giudizio CP_3
arbitrale, erano distinti da quelli sostenuti dalle imprese consorziate per la gestione dei cantieri, consistenti nelle maggiori spese effettuate a vario titolo per l'espletamento di quelle attività, differenti da quella costruttiva, necessarie per l'organizzazione dei lavori oggetto della concessione. Ora, l'argomentazione del giudice d'appello - che ha distinto tra le maggiori spese relative alla contabilizzazione dei lavori e quelle estranee all'esecuzione dei lavori - non ha tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale richiamato. Al riguardo, va osservato che, siccome l'attuazione dell'opera pubblica, dalla gara di appalto, alla consegna dei lavori, alla loro esecuzione ed al collaudo, si articola in fasi successive attraverso un procedimento formale e vincolato, svolgentesi in una serie di registrazioni e certificazioni, alla cui formazione l'appaltatore è chiamato di volta in volta a partecipare, allo stesso è imposto l'onere di contestare immediatamente tutte le circostanze che riguardano le prestazioni (eseguite o non), e che siano suscettibili di produrre un incremento delle spese previste, attraverso un atto, pur esso a forma vincolata quanto a tempo e modalità di formulazione, che deve essere perciò ottemperato sotto pena di decadenza, ciò non soltanto per un dovere di lealtà contrattuale e per l'esigenza di tempestivi controlli, ma, come ripetutamente evidenziato da dottrina e giurisprudenza, specialmente nell'interesse pubblico di consentire all'Amministrazione appaltante la tempestiva verifica delle contestazioni, attesa la necessità della continua evidenza della spesa dell'opera in funzione della corretta utilizzazione e della eventuale integrazione dei mezzi finanziari per essa predisposti (Cass.,
n. 2613/1976; Sez. Un. 2168/1973; n. 13399/1999; n. 13734/2003; n. 5540/2004). Da tali argomenti si desume la conseguenza, resa evidente dal riferimento dell'art. 53 a tutte "le 4 domande che l'appaltatore crede di fare", che detto sistema non ammette la distinzione prospettata dalla Corte territoriale tra pretese collegate a fatti registrati nella contabilità (per
i quali sussisterebbe la decadenza) e pretese attinenti a fatti non registrati, estranee a siffatto onere di iscrizione, posto che lo stesso riveste carattere generale ed include, quindi, tutte le pretese tali da incidere sul compenso spettante all'imprenditore, quali che siano i titoli ed i componenti, nonché la ragione giustificatrice. Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, anche per le spese del grado di legittimità>>.
…
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. la ha riassunto Controparte_1
la causa innanzi a questa Corte di Appello, riproponendo integralmente i motivi di impugnazione originariamente proposti e segnatamente: 1) difetto di giurisdizione del
Collegio arbitrale per essere la controversia devoluta alla giurisdizione amministrativa (cfr. pag. 6 e ss. dell'atto di impugnazione); 2) nullità della clausola compromissoria per violazione delle norme interpretative dei contratti e delle leggi (cfr. pag. 29 e ss. dell'atto di impugnazione); 3) nullità del lodo per illegittimità costituzionale della disciplina di devoluzione arbitrale (cfr. pag. 33 e ss. dell'atto di impugnazione); 4) nullità del collegio arbitrale (cfr. pag. 34 e ss. dell'atto di impugnazione); 5) nullità del procedimento arbitrale e
Contr del lodo per interesse diretto dell'arbitro, ricusato dalla (cfr. pag. 36 e ss. dell'atto di impugnazione); 6) difetto di legittimazione attiva del e della capacità processuale CP_3
del legale rappresentante (cfr. pag. 38 e ss. dell'atto di impugnazione); 7) difetto di legittimazione passiva del funzionario per essere legittimati gli enti destinatari delle Per_1
opera, , subentrati nella titolarità delle opere per cui si controverte Controparte_5
ex art. 22, comma 2, L.
8.8.1995 n. 341 (cfr. pag. 39 e ss. dell'atto di impugnazione); 8) nullità del lodo per omessa pronuncia – omissione di motivazione (cfr. pag. 50 e ss. dell'atto di impugnazione); 9) nullità del lodo per violazione delle previsioni convenzionali nonché dell'art. 44 del capitolato generale d'appalto (cfr. pag. 53 e ss. dell'atto di impugnazione);
10) violazione delle norme che impongono l'obbligo di apposizione della riserva sul registro di contabilità in relazione alla pretesa relativa ai maggiori oneri di concessione (cfr. pag. 55
e ss. dell'atto di impugnazione del lodo); 11) omessa pronuncia su punti decisive della controversia e sulle istanze istruttorie, violazione del principio del contraddittorio, violazione 5 art. 2697 c.c. (cfr. pag. 57 e ss. dell'atto di impugnazione); 12) nullità ai sensi dell'art. 829 cpc, in particolare per mancata osservanza delle regole di diritto nel giudicare e per violazione delle norme relative alla corretta interpretazione ed esecuzione dei contratti, nonché per inosservanza delle regole del contraddittorio (cfr. pag. 58 e ss dell'atto di impugnazione); 13) interessi riconosciuti per ritardato pagamento – decadenza per mancanza di riserve e violazione e falsa applicazione dei criteri di interpretazione dei contratti ex art. 1362 c.c. e ss. applicabili anche agli atti unilaterali – violazione e errata interpretazione delle ordinanze normative 80/82 e 43/82 – violazione degli art. 2697, 1218,
1219 e 1194 1 comma c.c. (cfr. pag. 78 e ss dell'atto di impugnazione).
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, conseguentemente, ha formulato le seguenti conclusioni: “respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia l'adita Ecc.ma
Corte dichiarare nullo totalmente o, in subordine, parzialmente il lodo impugnato, meglio descritto in premessa e, conseguenzialmente, esaminato il merito, voglia accogliere le eccezioni proposte in sede di procedimento arbitrale e rigettare le domande tutte proposte dall'attore con l'atto di accesso, così come modificate e riformulate nel corso del procedimento arbitrale, perché improponibili, inammissibili e infondate, oltre che non provate, con ogni conseguenziale statuizione come per legge anche in ordine al regime delle spese del giudizio arbitrale e della presente impugnazione;
all'esito dell'accoglimento delle predette conclusioni, condannarsi la controparte al pagamento della somma pari ad
Euro 1.904.176,59, oltre interessi e rivalutazione, dal dì del pagamento a quello della restituzione, corrispondente alla somma versata dall'Amministrazione istante alla controparte, in esecuzione del lodo n. 61/1997, oggetto della presente impugnazione. Spese vinte”.
Si è costituito in giudizio il rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Controparte_3
Rigettare l'impugnazione proposta dalla con atto Controparte_1
notificato il 29.12.1997 perché inammissibile, improponibile, improcedibile e comunque perché preclusa aa sensi dell'art. 829 cpc ed in via ancora più subordinata perché infondata
e per l'effetto confermare il lodo arbitrale”; 2) in via subordinata nel caso di accoglimento in tutto o in parte dell'impugnazione aversa, rigettare le domande ed eccezioni del Funzionario
perché inammissibili, improcedibili ed infondate ed in ogni caso dare atto dell'avvenuto Per_1
passaggio in giudicato del lodo non formanti oggetto di impugnativa;
3) in via più subordinata 6 nel caso l'On.le Corte ritenesse di accogliere in tutto o in parte, l'impugnazione per nullità del lodo, accogliere, limitatamente alle controversie di cui alle porzioni di lodo eventualmente dichiarate nulle, tutte le domande, richieste, anche istruttorie, difese, eccezioni svolte dal
nella fase arbitrale, da ritenersi per Controparte_6
qui ripetute e trascritte, e per l'effetto condannare la al Controparte_1
pagamento di quanto richiesto con riferimento alle singole controversie ed ammontanti complessivamente ad € 7.129.839.98 (£ 13.805.295.275) oltre maggiori oneri successivi, interessi, rivalutazioni ed altri accessori richiesti con i quesiti sottoposti al Collegio Arbitrale, trascritti nella comparsa di costituzione e risposta e che devono intendersi come qui di seguito ripetuti e confermati;
3) Spese vinte”.
…
Mediante note scritte sostitutive, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza dell'11.6.2025, sono state precisate le conclusioni dinanzi al collegio, all'esito delle quali la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso che costituisce principio pacifico che: “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 cod. proc. civ., a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia” (cfr. Cass., sez. 1, n° 1824 del 28/01/2005); confronta anche Cass., sez. 2, n°
15143 del 31/05/2021: “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come 7 desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti”.
Come precisano quindi le summenzionate pronunce, se è vero che nel giudizio di rinvio il giudice deve emanare una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, vanno tuttavia fatti salvi gli effetti di cosa giudicata eventualmente acquisiti da alcune delle pronunce emanate nel corso del giudizio (confronta, in particolare, Cass., sez. 2, n°
15143 del 31/05/2021).
Alla luce di tali principi è evidente che, sebbene l'Avvocatura dello Stato abbia, con l'atto di citazione in riassunzione, riproposto tutti i motivi di impugnazione originariamente proposti nei confronti del lodo arbitrale in oggetto, in realtà l'unica questione che rimane da giudicare nel presente giudizio di rinvio è il rispetto o meno da parte del Controparte_3
dell'onere dell'apposizione della riserva, con le modalità previste dagli artt. 53 e ss del R.D.
n° 350/1895, per la sua richiesta di pagamento dei maggiori costi per oneri di concessione sopportati a causa di inadempimenti contrattuali del concedente e, conseguentemente,
l'accoglibilità o meno di tale richiesta di pagamento a seconda del rispetto o meno dell'onere dell'apposizione della riserva.
Il collegio arbitrale, infatti, aveva accolto tale richiesta, ritenendo insussistente l'obbligo di preventiva riserva (cfr. pagine 62 e seguenti del lodo arbitrale) ed aveva liquidato a tale titolo la somma di lire lire 838.548.093 fino al 30.5.1997, oltre ad interessi legali per il periodo successivo fino al soddisfo.
8 La Corte di Appello, con la sentenza n° 3888/2013, aveva a sua volta confermato tale condanna, ritenendo anch'essa insussistente l'onere della riserva.
Come si è già detto, l'Avvocatura ha interposto ricorso per cassazione contro tale pronuncia, proponendo un unico motivo, avente ad oggetto proprio ed esclusivamente il rigetto del motivo di impugnazione relativo all'eccepita decadenza del per la Controparte_3
mancata tempestiva apposizione della riserva relativamente alla richiesta di pagamento dei maggiori oneri di concessione sopportati.
E la Suprema Corte, con l'ordinanza che ha dato origine al presente giudizio di rinvio, in accoglimento del ricorso, ha effettivamente ritenuto sussistente in proposito l'onere di preventiva riserva.
Appare pertanto evidente che, a seguito dell'atto di citazione in riassunzione da parte dell'Avvocatura, l'unica questione che rimane da affrontare è se per la richiesta di pagamento dei maggiori costi per oneri di concessione sopportati a causa di inadempimenti contrattuali del concedente sia stato rispettato o meno da parte del Controparte_3
l'onere dell'apposizione della riserva, avendo la Suprema Corte statuito, in difformità da quanto in precedenza statuito dagli arbitri e dalla Corte di Appello, che il rispetto di tale onere fosse necessario.
Tutti gli altri motivi di impugnazione riproposti dall'Avvocatura sono invece inammissibili perché già coperti da giudicato.
Ed infatti le uniche questioni che possono essere riproposte nel giudizio di rinvio, sebbene non oggetto del ricorso per cassazione che ha poi dato origine al giudizio di rinvio stesso, sono solo quelle sulle quali il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite
(cfr. Cass., sez. 5, n° 8817 del 01/06/2012; Cass., sez. 5, n° 22095 del 22/09/2017; Cass., sez. 2, n° 134 del 05/01/2017).
Ma nel caso di specie la Corte di Appello, nella sentenza n° 3888/2013, con una complessa ed articolata motivazione, si era pronunciata su tutte le questioni proposte dall'Avvocatura
(fatto salvo quanto si dirà circa il motivo sulla decadenza per mancanza di riserve per gli interessi riconosciuti per ritardati pagamenti).
E ciononostante, si ribadisce, l'unico motivo di ricorso per cassazione è stato quello relativo all'eccepita decadenza del per la mancata tempestiva apposizione Controparte_3
delle riserve relative ai maggiori oneri di concessione. 9 E' quindi evidente che su tutte le altre questioni sia sceso il giudicato e che, quindi, non possano essere riproposte nel giudizio di rinvio.
Va tuttavia effettuata un'ulteriore precisazione.
Il lodo arbitrale impugnato conteneva la condanna della Controparte_1
al pagamento non solo dei maggiori oneri di concessione sopportati dal , CP_3
quantificati in lire 838.548.093, ma anche al pagamento degli interessi maturati fino al
30.5.1997 sui pagamenti effettuati con ritardo dalla stazione appaltante, quantificati nella somma di lire 2.309.083.299, oltre ad ulteriori interessi legali per lire 743.335 (euro 383,99) giornaliere su tale somma maturati dal 30.5.1997 fino all'effettivo pagamento.
In proposito l'Avvocatura, con l'atto di impugnazione, aveva proposto motivo di impugnazione, contenuto alle pagine 78 e seguenti, con il quale pure si doleva della decadenza per omessa apposizione della relativa riserva (“interessi riconosciuti per ritardato pagamento – decadenza per mancanza di riserve e violazione e falsa applicazione dei criteri di interpretazione dei contratti ex art. 1362 c.c. e ss. applicabili anche agli atti unilaterali – violazione e errata interpretazione delle ordinanze normative 80/82 e 43/82 – violazione degli art. 2697, 1218, 1219 e 1194 1 comma c.c.”): tale motivo era diverso ed autonomo rispetto a quello, contenuto invece alle pagine 58 e seguenti dell'atto di impugnazione, con il quale l'Avvocatura si doleva dell'omessa apposizione delle riserve per la pretesa relativa ai maggiori oneri di concessione.
La sentenza della Corte di Appello sulla questione non si è pronunciata, atteso che tutta la sua motivazione l'ha sviluppata sulla necessità o meno della preventiva riserva per la pretesa di pagamento dei maggiori oneri di concessione (cfr. pagine 23 e seguenti della sentenza); e tuttavia, rigettando in toto l'impugnazione proposta nei confronti del lodo arbitrale, ha confermato anche la condanna al pagamento degli interessi maturati.
Sennonché tale omessa pronuncia, non essendo giustificata da ragioni di assorbimento nelle altre questioni affrontate, ma consistendo in una omessa pronuncia tout court sul relativo motivo di impugnazione, avrebbe dovuto essere oggetto di autonomo motivo di ricorso per cassazione per error in procedendo (cfr. Cass., sez. lavoro, n°
29952 del 13/10/2022).
Nel caso di specie invece, come oramai si è già più volte evidenziato, l'Avvocatura ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, avente ad oggetto esclusivamente il 10 rigetto del motivo di impugnazione relativo all'eccepita decadenza del Controparte_3
per la mancata tempestiva apposizione della riserva relativamente alla richiesta di pagamento dei maggiori oneri di concessione.
Ne consegue che, in mancanza di impugnazione, va dichiarato il passaggio in giudicato della condanna della Controparte_7
al pagamento in favore del della somma di lire
[...] Controparte_3
2.309.083.299 (euro 1.192.542) a titolo di interessi maturati sino al 30.5.1997 per ritardati pagamenti, oltre ad ulteriori interessi legali per lire 743.335 (euro 383,99) al giorno su tale somma maturati dal 30.5.1997 fino all'effettivo pagamento.
Va peraltro ad abundantiam osservato che il motivo in questione sarebbe comunque anche infondato nel merito, essendo sottratte al regime dell'onere della riserva le richieste di interessi moratori da parte dell'appaltatore (cfr. Cass., sez. 1, n° 12628 del 09/06/2011;
Cass., sez. 1, n° 11880 del 02/11/1992).
…
Così effettuata la actio finium regundorum del presente giudizio di rinvio può finalmente passarsi all'esame dell'unica questione da decidere, e cioè il rispetto o meno da parte del dell'onere della preventiva riserva (ritenuto dalla Suprema Corte sussistente) CP_3
circa la sua richiesta di pagamento dei maggiori costi per oneri di concessione sopportati a causa di inadempimenti contrattuali del concedente.
Orbene, in proposito il consulente tecnico d'ufficio già ebbe a suo tempo a precisare nella sua relazione di consulenza che: “nel caso in esame, nessuna riserva è stata iscritta nei documenti contabili dal Concessionario in merito al riconoscimento dei danni di cui trattasi ed essi vengono per la prima volta reclamati negli atti di accesso al giudizio arbitrale e pertanto si concluderebbe la decadenza dal diritto alla pretesa per intempestività della domanda” (cfr. pagina 77 della consulenza).
Tanto è vero che prima gli arbitri e poi la Corte di appello in tanto hanno riconosciuto il diritto del al ristoro dei maggiori oneri di concessione in quanto hanno ritenuto non CP_3
necessario il rispetto dell'onere della preventiva diversa.
E lo stesso non mette in dubbio di non aver apposto alcuna riserva nel registro CP_3
di contabilità, ma ha sostenuto, nella sua comparsa di costituzione per il presente giudizio di rinvio, che: <sul punto il , sia nel corso del procedimento arbitrale, che con gli CP_3
11 atti difensivi depositati nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, ha più volte evidenziato di aver assolto a tale onere segnalando, in mancanza di registro contabilità, al concedente le inadempienze del concedente che avevano inciso sulla durata del rapporto concessorio ed i danni conseguenti rappresentati dai maggiori oneri di concessione (cfr. memoria conclusionale del 23.06.1997 depositata dal nel giudizio Controparte_3
arbitrale – doc. n.25 pag. 32; cfr memoria di replica del 3.7.1997 depositata dal CP_3
el giudizio arbitrale – doc. n. 26 pag. 8; cfr comparsa di costituzione depositata
[...]
dal el giudizio di impugnazione del lodo arbitrale – doc. n. 5 pag. 36 Controparte_3
e 37)>>.
Aggiunge il che, non avendo l'Amministrazione contestato nei propri atti difensivi CP_3
tali affermazioni, la circostanza si dovrebbe intendere provata per non contestazione.
Sennonché, andando a verificare i precedenti atti difensivi richiamati dal , emerge CP_3
che in essi il detto , lungi dall'indicare i diversi documenti con i quali, in mancanza CP_3
del registro di contabilità, avrebbe soddisfatto il suo onere di riserva, si è sempre e solo limitato ad affermare che “il ha più volte, in numerose occasioni, contestato al CP_3
Concedente le inadempienze di cui alla domanda di arbitrato assolvendo all'eventuale onere di denuncia, ed ha richiesto i conseguenti ristori e pagamenti e che comunque le vicende che hanno determinato le richieste di ristoro attengono a fatti continuativi ancora in corso”.
Si tratta, all'evidenza, di affermazioni del tutto generiche, che non indicano dove, come e quando sarebbe stato in modo alternativo soddisfatto l'onere della riserva, dovendosi ricordare che, in tema di appalti di opere pubbliche, la materiale indisponibilità del registro di contabilità non esonera l'appaltatore dall'obbligo di esplicitarla nel termine di legge in documenti contabili equivalenti, come il verbale di sospensione o ripresa dei lavori, ovvero quelli contenenti gli stati di avanzamento, o ordini di servizio, e comunque mediante tempestiva comunicazione all'Amministrazione con apposito atto scritto (cfr. Cass., sez. 1,
n° 8242 del 24/05/2012; Cass., sez. 6, n° 19499 del 13/09/2010; Cass., sez. 1, n°
30102 del 21/11/2018).
E' appena il caso di aggiungere che solo a fronte di un fatto specificamente dedotto scatta per la controparte l'obbligo di una specifica contestazione in mancanza della quale i fatti debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova (cfr. Cass., sez. 6, n°
26908 del 26/11/2020: “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche 12 anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata”).
Va in conclusione rigettata la domanda proposta dal nei confronti Controparte_3
della di pagamento dei maggiori costi per oneri di Controparte_1
concessione sopportati a causa di inadempimenti contrattuali del concedente.
Poiché risulta documentato che, in virtù della predetta causale ed in adempimento della relativa condanna contenuta nel lodo arbitrale, la ha Controparte_1
versato - con decreti n° 21 del 4.11.1997, n° 242 del 9.2.1999 e n° 255 del 16.2.1999 –
l'intera somma (per la quale vi era stata condanna nel lodo) di lire 838.548.093 (euro
433.080,00), oltre a lire 37.522.271 (euro 19.379,00) per interessi sulla detta somma maturati dal 30.5.1997 al 15.10.1997, il va condannato, come Controparte_3
richiesto dalla alla restituzione a quest'ultima della Controparte_1
detta somma, oltre ad interessi legali dalla data del pagamento (cfr. Cass., sez. 3, n°
11650 del 03/08/2002: “In caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione di quanto prestato in esecuzione della sentenza d'appello poi cassata può essere proposta al giudice di rinvio non solo introducendo un nuovo, distinto giudizio (di cui peraltro può successivamente disporsi la riunione al giudizio di rinvio), ma anche con lo stesso atto con il quale la parte interessata riassume la causa originaria davanti al giudice di rinvio. Infatti
l'obbligo per il vincitore di agire separatamente rispetto al giudizio di rinvio non solo non risponde ad alcuna concreta esigenza del soggetto obbligato alla restituzione, ma, da un lato, viola il principio di economia dei giudizi e, dall'altro, contraddice la regola generale di cui all'art 104 cod. proc. civ., secondo cui contro la stessa parte possono proporsi più
13 domande, anche non altrimenti connesse”; quanto, poi, alla debenza anche degli interessi legali dal giorno del pagamento, cfr. Cass., sez. 3, n° 6942 del 23/03/2010).
…
Occorre, infine, procedere alla liquidazione delle spese processuali.
Trovandoci in sede di giudizio di rinvio, quelle che devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, sono le spese di tutti i gradi in cui si è articolato il giudizio, tenendo conto:
- che vanno nuovamente liquidate anche le spese del procedimento arbitrale (cfr. Cass., sez. 1, n° 20399 del 25/08/2017: “Anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione il principio, desumibile dall'art. 336, comma 1, c. p. c., secondo cui la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cd. "effetto espansivo interno") e determina, pertanto, la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite;
ne consegue che il giudice di appello ha il potere- dovere di rinnovare totalmente, anche d'ufficio, il regolamento di tali spese, alla stregua dell'esito finale della causa”; conforme Cass., sez. 1, n° 17631 del 10/08/2007: “Anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione il principio, desumibile dall'art. 336, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata
(cd. "effetto espansivo interno") e determina, pertanto, la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite;
ne consegue che il giudice di appello ha il potere-dovere di rinnovare totalmente, anche d'ufficio, il regolamento di tali spese, alla stregua dell'esito finale della causa, potendo anche pervenire ad un provvedimento di compensazione, totale o parziale delle spese dell'intero giudizio”);
- che, essendo stata accolta una sola delle domande avanzate dal Controparte_3
(quella relativa al pagamento della somma di lire 2.309.083.299, pari ad euro 1.192.542, a titolo di interessi maturati sino al 30.5.1997 per ritardati pagamenti), mentre l'altra è stata rigettata (quella volta a conseguire la somma di lire 838.548.093, pari ad euro 433.080, a titolo di maggiori oneri di concessione sopportati), si è verificata tra le parti una soccombenza reciproca, che ad avviso di questa Corte, giustifica però una compensazione delle spese solo nella misura di 1/3, con i restanti 2/3 da porsi a carico della
[...]
[...]
[...] alla luce della considerazione che la somma che quest'ultima è stata Controparte_8
condannata a pagare è di gran lunga maggiore rispetto a quella per la quale vi è stato rigetto;
- che nella predetta misura (2/3 a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1/3 a carico del ) vanno suddivisi tra le parti anche i compensi e le spese spettanti agli CP_3
arbitri, tra queste ultime comprese le spese di funzionamento del collegio arbitrale e le spese di consulenza tecnica d'ufficio: con la precisazione che la presente statuizione riguarda esclusivamente l'individuazione della misura con la quale tali voci dovranno definitivamente gravare nei rapporti interni tra le parti, laddove invece la determinazione del loro quantum segue la procedura prevista dall'art. 814 c.p.c.;
- che, quanto ad ambedue i giudizi di legittimità, ritiene questa Corte che vi siano gravi ragioni per pervenire ad una pronuncia di compensazione delle spese, tenuto conto che la per quanto poi risultata parzialmente soccombente nel Controparte_1
presente giudizio di rinvio, ha prevalso in ambedue i detti giudizi, ottenendo l'annullamento della sentenza: per cui, se da un lato, pur risultando vincitrice nei giudizi di legittimità, essa non può beneficiare di una condanna a sé favorevole per le spese della detta fase
(dovendosi valutare la soccombenza sulla base dell'esito globale del giudizio), tuttavia la fondatezza delle sue doglianze fatte valere in quella sede può costituire una grave ragione giustificativa di una pronuncia di compensazione (cfr. Cass., sez. 6, n° 7146 del 20/03/2017:
“La compensazione delle spese processuali di un grado di giudizio, per gravi ed eccezionali ragioni, non collidendo con il principio dell'infrazionabilità della soccombenza, può coesistere con la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa in relazione ad altri gradi del medesimo giudizio, atteso che la violazione delle disposizioni relative all'onere delle spese processuali è configurabile solo quando queste vengano poste, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa”);
- che i compensi vanno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022);
- che tali nuove tabelle vanno applicate anche alle fasi di giudizio che si sono svolte antecedentemente alla loro entrata in vigore, atteso che “in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione 15 delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che “l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (cfr. Cass., sez.
6, n° 31884 del 10/12/2018);
- che, ad avviso di questa Corte, ci si può attenere a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla nuova tabella 26 per il giudizio arbitrale, dalla nuova tabella 12 per i giudizi svoltisi dinanzi a questa Corte, tranne che per l'originario giudizio di impugnazione, per il quale ci si può attenere ai minimi tabellari, essendosi esso concluso con una pronuncia
(per quanto errata) di cessazione della materia del contendere, e dalla tabella 13 per il primo giudizio di legittimità, per lo scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000, con i due incrementi previsti dall'art. 6 del D.M. n° 55/14 (che si ritiene equo contenere nella misura del 10%) per le cause di valore superiore ad euro 1.000.000 e fino ad euro 2.000.000;
Alla luce di tali criteri le spese vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio disposto con l'ordinanza della Corte di Cassazione n° 9518/2019, così provvede:
- accertato il passaggio in giudicato della condanna della Controparte_1
– Commissariato Straordinario di Governo al pagamento in favore del
[...] [...]
della somma di lire 2.309.083.299 (euro Controparte_6
1.192.542) a titolo di interessi maturati sino al 30.5.1997 per ritardati pagamenti, oltre ad ulteriori interessi legali per lire 743.335 (euro 383,99) al giorno dal 30.5.1997 fino all'effettivo pagamento, rigetta la domanda, proposta dal nei confronti della Controparte_3
di pagamento dell'ulteriore somma di euro 433.080 Controparte_1
(lire 838.548.093) a titolo di maggiori oneri di concessione sopportati;
- conseguentemente condanna il Controparte_6
alla restituzione alla Controparte_9
della somma di lire 838.548.093 (euro 433.080,00), oltre a lire
[...]
37.522.271 (euro 19.379,00) per interessi sulla detta somma maturati dal 30.5.1997 al
15.10.1997, da quest'ultima corrisposta in virtù del lodo impugnato, oltre ad interessi legali sulle somme versate dalla data del pagamento;
16 - dichiara interamente compensate tra le parti spese ed onorari dei due giudizi di legittimità
e compensati nella misura di 1/3 spese ed onorari di tutti gli altri gradi giudizio;
per i restanti
2/3 condanna la Controparte_7
, in persona del pro-tempore, al pagamento in favore del
[...] Controparte_10
in persona del legale Controparte_6
rappresentante pro-tempore, di spese ed onorari di giudizio, liquidati: 1) per il giudizio arbitrale, in euro 2.065,00 per spese vive ed in euro 8.066,00 per onorari;
2) per il giudizio di impugnazione dinanzi a questa Corte di Appello, in euro 8.115,00 per onorari;
3) per il primo ed il secondo giudizio di rinvio, in euro 9.600,00 per onorari per ciascuno di essi;
il tutto oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. nella misura di legge;
4) pone i compensi e le spese spettanti agli arbitri, le spese di funzionamento del collegio arbitrale e quelle di consulenza tecnica d'ufficio per 1/3 a carico del e per 2/3 a carico della Controparte_6
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissariato Straordinario di Governo, rimettendo la quantificazione di tali voci al procedimento previsto dall'art. 814 comma 2 c.p.c.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 19.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
ES ES IZ UL NT MU
17
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. NT MU Presidente;
2) Dr. ES ES IZ UL Consigliere relatore;
3) Dr. Angelo Del Franco Consigliere;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 4495/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “Impugnazione di lodi nazionali”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'11.6.2025 tra:
- (C.F.: ) – Commissariato Straordinario Controparte_1 P.IVA_1
del Governo per e il trasferimento delle opere di cui al Titolo VIII della legge CP_2
n. 219/1981 (D.P.C.M. 11.12.2008), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.: ), presso cui elett.te P.IVA_2
domicilia
-attrice in riassunzione-
e
- , in persona del presidente e Controparte_3
legale rapp.te p.t, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Vosa (C.F.:
1 ) e (C.F.: ), presso il cui studio C.F._1 Parte_1 C.F._2
elett.te domicilia
- convenuto in riassunzione -
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il Presidente della , quale Commissario Straordinario di Governo per Parte_2
l'attuazione del programma di edilizia residenziale ex l. n. 219/1981, affidò al CP_3
a programmazione e l'attuazione degli interventi residenziali per la costruzione
[...]
di cento alloggi nel Comune di Striano e di duecentocinquantacinque alloggi nel Comune di
Volla.
Con atto di sottomissione del 29.12.1986 le parti risolsero transattivamente le controversie insorte e, modificando le previsioni originarie, fissarono un nuovo termine di esecuzione delle opere.
In seguito, il concedente affidò al l'esecuzione di altre opere, i cui lavori si CP_3
protrassero sino al 29.12.1996.
Con atto del 29.12.1996, il consorzio ropose domanda di arbitrato, chiedendo CP_3
la condanna della al pagamento dei maggiori costi per Controparte_1
oneri di concessione determinati da inadempimenti contrattuali del concedente, e in subordine, al risarcimento dei danni subiti per la protrazione della concessione, nonché al pagamento degli interessi moratori.
Il collegio arbitrale rigettò tutte le eccezioni preliminari ed accolse in parte le domande del
, condannando la al pagamento: CP_3 Controparte_1
- della somma di lire 838.548.093 a titolo di maggiori oneri di concessione sopportati fino al
30.5.1997, oltre ad interessi legali per il periodo successivo fino al soddisfo;
- della somma di lire 2.309.083.299 a titolo di interessi maturati per ritardati pagamenti fino al 30.5.1997, oltre ad ulteriori interessi legali per il periodo successivo fino al soddisfo.
La propose impugnazione avverso il lodo arbitrale, Controparte_1
domandando la dichiarazione di nullità del lodo stesso ed in subordine il rigetto delle domande del . CP_3
Con sentenza del 5.07.2000 la Corte di Appello di Napoli dichiarò cessata la materia del contendere per intervenuto accordo transattivo. 2 Successivamente la Corte Suprema di Cassazione, adita dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con sentenza del 5.03.2004 annullò con rinvio la pronuncia della Corte di Appello in ordine alla ritenuta conclusione dell'accordo transattivo.
Il riassunse il giudizio, chiedendo alla Corte di Appello di Napoli la declaratoria di CP_3
cessata materia del contendere ed in subordine di dichiarare inammissibile l'impugnazione del lodo ovvero di rigettarla.
La Corte territoriale, con sentenza n° 3888/2013, rigettò l'impugnazione del lodo arbitrale;
in particolare:
- affermò che la controversia rientrava pienamente nella giurisdizione ordinaria e poteva quindi essere oggetto di giudizio arbitrale;
- dichiarò l'infondatezza dei motivi di gravame relativi alla validità della clausola compromissoria ed alla legittima composizione del collegio arbitrale;
- ritenne la legittimazione passiva della e quella attiva Controparte_1
del ; Controparte_3
- affermò che era da escludere la decadenza di quest'ultimo per la mancata tempestiva apposizione delle riserve relative ai maggiori oneri di concessione, rilevando che il meccanismo normativo di cui al titolo VII della l.n. 219/1981 non era applicabile al caso in esame, non essendo il concessionario assimilabile all'appaltatore esecutore CP_3
dell'opera;
- dichiarò inammissibili gli ulteriori motivi di impugnazione proposti dalla
[...]
in quanto, seppur aventi la veste formale dell'errore di diritto, erano Controparte_1
invece attinenti al merito della controversia.
Avverso tale pronuncia la propose nuovo ricorso per Controparte_1
cassazione, affidando le sue doglianze ad un unico motivo di gravame, concernente esclusivamente il capo della sentenza avente ad oggetto il rigetto del motivo di impugnazione relativo all'eccepita decadenza del per la mancata Controparte_3
tempestiva apposizione delle riserve relative ai maggiori oneri di concessione.
Il ricorso è stato accolto dalla Suprema Corte con ordinanza n. 9518/2019, con la quale ha affermato quanto segue: <Il ricorso è fondato. La Corte ritiene, in adesione al parere espresso dal Pubblico Ministero, che la concessione di sola costruzione, ora non più considerata nella L. n. 584 del 1977 e L. n. 406 del 1991, è assoggettabile allo stesso regime 3 degli appalti di opera pubblica, sottoposti, per quanto riguarda le pretese del concessionario ad ulteriori compensi per i maggiori costi sostenuti - nella specie per oneri aggiuntivi connessi allo svolgimento delle procedure di esproprio, ritenuti estranei dal giudice di merito all'esecuzione dei lavori-, all'onere di preventiva riserva, con le modalità previste del R.D. n.
350 del 1895, artt. 53 e segg., applicabili ratione temporis e, a seguito della sua abrogazione, dal D.P.R. n. 554 del 1999, art. 1, comma 1 e art. 113 (Cass., n. 18070/04). Nel caso concreto, la Corte d'appello si è limitata a ribadire la motivazione del collegio arbitrale, affermando che l'onere della riserva, disciplinato dalla L. n. 1063 del 1962, art. 42, non incombe sul concessionario delle opere comprese nel titolo VIII della L. n. 219 del 1981, e che i maggiori oneri di concessione, di cui il ha chiesto il ristoro nel giudizio CP_3
arbitrale, erano distinti da quelli sostenuti dalle imprese consorziate per la gestione dei cantieri, consistenti nelle maggiori spese effettuate a vario titolo per l'espletamento di quelle attività, differenti da quella costruttiva, necessarie per l'organizzazione dei lavori oggetto della concessione. Ora, l'argomentazione del giudice d'appello - che ha distinto tra le maggiori spese relative alla contabilizzazione dei lavori e quelle estranee all'esecuzione dei lavori - non ha tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale richiamato. Al riguardo, va osservato che, siccome l'attuazione dell'opera pubblica, dalla gara di appalto, alla consegna dei lavori, alla loro esecuzione ed al collaudo, si articola in fasi successive attraverso un procedimento formale e vincolato, svolgentesi in una serie di registrazioni e certificazioni, alla cui formazione l'appaltatore è chiamato di volta in volta a partecipare, allo stesso è imposto l'onere di contestare immediatamente tutte le circostanze che riguardano le prestazioni (eseguite o non), e che siano suscettibili di produrre un incremento delle spese previste, attraverso un atto, pur esso a forma vincolata quanto a tempo e modalità di formulazione, che deve essere perciò ottemperato sotto pena di decadenza, ciò non soltanto per un dovere di lealtà contrattuale e per l'esigenza di tempestivi controlli, ma, come ripetutamente evidenziato da dottrina e giurisprudenza, specialmente nell'interesse pubblico di consentire all'Amministrazione appaltante la tempestiva verifica delle contestazioni, attesa la necessità della continua evidenza della spesa dell'opera in funzione della corretta utilizzazione e della eventuale integrazione dei mezzi finanziari per essa predisposti (Cass.,
n. 2613/1976; Sez. Un. 2168/1973; n. 13399/1999; n. 13734/2003; n. 5540/2004). Da tali argomenti si desume la conseguenza, resa evidente dal riferimento dell'art. 53 a tutte "le 4 domande che l'appaltatore crede di fare", che detto sistema non ammette la distinzione prospettata dalla Corte territoriale tra pretese collegate a fatti registrati nella contabilità (per
i quali sussisterebbe la decadenza) e pretese attinenti a fatti non registrati, estranee a siffatto onere di iscrizione, posto che lo stesso riveste carattere generale ed include, quindi, tutte le pretese tali da incidere sul compenso spettante all'imprenditore, quali che siano i titoli ed i componenti, nonché la ragione giustificatrice. Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, anche per le spese del grado di legittimità>>.
…
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. la ha riassunto Controparte_1
la causa innanzi a questa Corte di Appello, riproponendo integralmente i motivi di impugnazione originariamente proposti e segnatamente: 1) difetto di giurisdizione del
Collegio arbitrale per essere la controversia devoluta alla giurisdizione amministrativa (cfr. pag. 6 e ss. dell'atto di impugnazione); 2) nullità della clausola compromissoria per violazione delle norme interpretative dei contratti e delle leggi (cfr. pag. 29 e ss. dell'atto di impugnazione); 3) nullità del lodo per illegittimità costituzionale della disciplina di devoluzione arbitrale (cfr. pag. 33 e ss. dell'atto di impugnazione); 4) nullità del collegio arbitrale (cfr. pag. 34 e ss. dell'atto di impugnazione); 5) nullità del procedimento arbitrale e
Contr del lodo per interesse diretto dell'arbitro, ricusato dalla (cfr. pag. 36 e ss. dell'atto di impugnazione); 6) difetto di legittimazione attiva del e della capacità processuale CP_3
del legale rappresentante (cfr. pag. 38 e ss. dell'atto di impugnazione); 7) difetto di legittimazione passiva del funzionario per essere legittimati gli enti destinatari delle Per_1
opera, , subentrati nella titolarità delle opere per cui si controverte Controparte_5
ex art. 22, comma 2, L.
8.8.1995 n. 341 (cfr. pag. 39 e ss. dell'atto di impugnazione); 8) nullità del lodo per omessa pronuncia – omissione di motivazione (cfr. pag. 50 e ss. dell'atto di impugnazione); 9) nullità del lodo per violazione delle previsioni convenzionali nonché dell'art. 44 del capitolato generale d'appalto (cfr. pag. 53 e ss. dell'atto di impugnazione);
10) violazione delle norme che impongono l'obbligo di apposizione della riserva sul registro di contabilità in relazione alla pretesa relativa ai maggiori oneri di concessione (cfr. pag. 55
e ss. dell'atto di impugnazione del lodo); 11) omessa pronuncia su punti decisive della controversia e sulle istanze istruttorie, violazione del principio del contraddittorio, violazione 5 art. 2697 c.c. (cfr. pag. 57 e ss. dell'atto di impugnazione); 12) nullità ai sensi dell'art. 829 cpc, in particolare per mancata osservanza delle regole di diritto nel giudicare e per violazione delle norme relative alla corretta interpretazione ed esecuzione dei contratti, nonché per inosservanza delle regole del contraddittorio (cfr. pag. 58 e ss dell'atto di impugnazione); 13) interessi riconosciuti per ritardato pagamento – decadenza per mancanza di riserve e violazione e falsa applicazione dei criteri di interpretazione dei contratti ex art. 1362 c.c. e ss. applicabili anche agli atti unilaterali – violazione e errata interpretazione delle ordinanze normative 80/82 e 43/82 – violazione degli art. 2697, 1218,
1219 e 1194 1 comma c.c. (cfr. pag. 78 e ss dell'atto di impugnazione).
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, conseguentemente, ha formulato le seguenti conclusioni: “respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia l'adita Ecc.ma
Corte dichiarare nullo totalmente o, in subordine, parzialmente il lodo impugnato, meglio descritto in premessa e, conseguenzialmente, esaminato il merito, voglia accogliere le eccezioni proposte in sede di procedimento arbitrale e rigettare le domande tutte proposte dall'attore con l'atto di accesso, così come modificate e riformulate nel corso del procedimento arbitrale, perché improponibili, inammissibili e infondate, oltre che non provate, con ogni conseguenziale statuizione come per legge anche in ordine al regime delle spese del giudizio arbitrale e della presente impugnazione;
all'esito dell'accoglimento delle predette conclusioni, condannarsi la controparte al pagamento della somma pari ad
Euro 1.904.176,59, oltre interessi e rivalutazione, dal dì del pagamento a quello della restituzione, corrispondente alla somma versata dall'Amministrazione istante alla controparte, in esecuzione del lodo n. 61/1997, oggetto della presente impugnazione. Spese vinte”.
Si è costituito in giudizio il rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Controparte_3
Rigettare l'impugnazione proposta dalla con atto Controparte_1
notificato il 29.12.1997 perché inammissibile, improponibile, improcedibile e comunque perché preclusa aa sensi dell'art. 829 cpc ed in via ancora più subordinata perché infondata
e per l'effetto confermare il lodo arbitrale”; 2) in via subordinata nel caso di accoglimento in tutto o in parte dell'impugnazione aversa, rigettare le domande ed eccezioni del Funzionario
perché inammissibili, improcedibili ed infondate ed in ogni caso dare atto dell'avvenuto Per_1
passaggio in giudicato del lodo non formanti oggetto di impugnativa;
3) in via più subordinata 6 nel caso l'On.le Corte ritenesse di accogliere in tutto o in parte, l'impugnazione per nullità del lodo, accogliere, limitatamente alle controversie di cui alle porzioni di lodo eventualmente dichiarate nulle, tutte le domande, richieste, anche istruttorie, difese, eccezioni svolte dal
nella fase arbitrale, da ritenersi per Controparte_6
qui ripetute e trascritte, e per l'effetto condannare la al Controparte_1
pagamento di quanto richiesto con riferimento alle singole controversie ed ammontanti complessivamente ad € 7.129.839.98 (£ 13.805.295.275) oltre maggiori oneri successivi, interessi, rivalutazioni ed altri accessori richiesti con i quesiti sottoposti al Collegio Arbitrale, trascritti nella comparsa di costituzione e risposta e che devono intendersi come qui di seguito ripetuti e confermati;
3) Spese vinte”.
…
Mediante note scritte sostitutive, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza dell'11.6.2025, sono state precisate le conclusioni dinanzi al collegio, all'esito delle quali la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso che costituisce principio pacifico che: “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 cod. proc. civ., a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia” (cfr. Cass., sez. 1, n° 1824 del 28/01/2005); confronta anche Cass., sez. 2, n°
15143 del 31/05/2021: “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come 7 desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti”.
Come precisano quindi le summenzionate pronunce, se è vero che nel giudizio di rinvio il giudice deve emanare una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, vanno tuttavia fatti salvi gli effetti di cosa giudicata eventualmente acquisiti da alcune delle pronunce emanate nel corso del giudizio (confronta, in particolare, Cass., sez. 2, n°
15143 del 31/05/2021).
Alla luce di tali principi è evidente che, sebbene l'Avvocatura dello Stato abbia, con l'atto di citazione in riassunzione, riproposto tutti i motivi di impugnazione originariamente proposti nei confronti del lodo arbitrale in oggetto, in realtà l'unica questione che rimane da giudicare nel presente giudizio di rinvio è il rispetto o meno da parte del Controparte_3
dell'onere dell'apposizione della riserva, con le modalità previste dagli artt. 53 e ss del R.D.
n° 350/1895, per la sua richiesta di pagamento dei maggiori costi per oneri di concessione sopportati a causa di inadempimenti contrattuali del concedente e, conseguentemente,
l'accoglibilità o meno di tale richiesta di pagamento a seconda del rispetto o meno dell'onere dell'apposizione della riserva.
Il collegio arbitrale, infatti, aveva accolto tale richiesta, ritenendo insussistente l'obbligo di preventiva riserva (cfr. pagine 62 e seguenti del lodo arbitrale) ed aveva liquidato a tale titolo la somma di lire lire 838.548.093 fino al 30.5.1997, oltre ad interessi legali per il periodo successivo fino al soddisfo.
8 La Corte di Appello, con la sentenza n° 3888/2013, aveva a sua volta confermato tale condanna, ritenendo anch'essa insussistente l'onere della riserva.
Come si è già detto, l'Avvocatura ha interposto ricorso per cassazione contro tale pronuncia, proponendo un unico motivo, avente ad oggetto proprio ed esclusivamente il rigetto del motivo di impugnazione relativo all'eccepita decadenza del per la Controparte_3
mancata tempestiva apposizione della riserva relativamente alla richiesta di pagamento dei maggiori oneri di concessione sopportati.
E la Suprema Corte, con l'ordinanza che ha dato origine al presente giudizio di rinvio, in accoglimento del ricorso, ha effettivamente ritenuto sussistente in proposito l'onere di preventiva riserva.
Appare pertanto evidente che, a seguito dell'atto di citazione in riassunzione da parte dell'Avvocatura, l'unica questione che rimane da affrontare è se per la richiesta di pagamento dei maggiori costi per oneri di concessione sopportati a causa di inadempimenti contrattuali del concedente sia stato rispettato o meno da parte del Controparte_3
l'onere dell'apposizione della riserva, avendo la Suprema Corte statuito, in difformità da quanto in precedenza statuito dagli arbitri e dalla Corte di Appello, che il rispetto di tale onere fosse necessario.
Tutti gli altri motivi di impugnazione riproposti dall'Avvocatura sono invece inammissibili perché già coperti da giudicato.
Ed infatti le uniche questioni che possono essere riproposte nel giudizio di rinvio, sebbene non oggetto del ricorso per cassazione che ha poi dato origine al giudizio di rinvio stesso, sono solo quelle sulle quali il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite
(cfr. Cass., sez. 5, n° 8817 del 01/06/2012; Cass., sez. 5, n° 22095 del 22/09/2017; Cass., sez. 2, n° 134 del 05/01/2017).
Ma nel caso di specie la Corte di Appello, nella sentenza n° 3888/2013, con una complessa ed articolata motivazione, si era pronunciata su tutte le questioni proposte dall'Avvocatura
(fatto salvo quanto si dirà circa il motivo sulla decadenza per mancanza di riserve per gli interessi riconosciuti per ritardati pagamenti).
E ciononostante, si ribadisce, l'unico motivo di ricorso per cassazione è stato quello relativo all'eccepita decadenza del per la mancata tempestiva apposizione Controparte_3
delle riserve relative ai maggiori oneri di concessione. 9 E' quindi evidente che su tutte le altre questioni sia sceso il giudicato e che, quindi, non possano essere riproposte nel giudizio di rinvio.
Va tuttavia effettuata un'ulteriore precisazione.
Il lodo arbitrale impugnato conteneva la condanna della Controparte_1
al pagamento non solo dei maggiori oneri di concessione sopportati dal , CP_3
quantificati in lire 838.548.093, ma anche al pagamento degli interessi maturati fino al
30.5.1997 sui pagamenti effettuati con ritardo dalla stazione appaltante, quantificati nella somma di lire 2.309.083.299, oltre ad ulteriori interessi legali per lire 743.335 (euro 383,99) giornaliere su tale somma maturati dal 30.5.1997 fino all'effettivo pagamento.
In proposito l'Avvocatura, con l'atto di impugnazione, aveva proposto motivo di impugnazione, contenuto alle pagine 78 e seguenti, con il quale pure si doleva della decadenza per omessa apposizione della relativa riserva (“interessi riconosciuti per ritardato pagamento – decadenza per mancanza di riserve e violazione e falsa applicazione dei criteri di interpretazione dei contratti ex art. 1362 c.c. e ss. applicabili anche agli atti unilaterali – violazione e errata interpretazione delle ordinanze normative 80/82 e 43/82 – violazione degli art. 2697, 1218, 1219 e 1194 1 comma c.c.”): tale motivo era diverso ed autonomo rispetto a quello, contenuto invece alle pagine 58 e seguenti dell'atto di impugnazione, con il quale l'Avvocatura si doleva dell'omessa apposizione delle riserve per la pretesa relativa ai maggiori oneri di concessione.
La sentenza della Corte di Appello sulla questione non si è pronunciata, atteso che tutta la sua motivazione l'ha sviluppata sulla necessità o meno della preventiva riserva per la pretesa di pagamento dei maggiori oneri di concessione (cfr. pagine 23 e seguenti della sentenza); e tuttavia, rigettando in toto l'impugnazione proposta nei confronti del lodo arbitrale, ha confermato anche la condanna al pagamento degli interessi maturati.
Sennonché tale omessa pronuncia, non essendo giustificata da ragioni di assorbimento nelle altre questioni affrontate, ma consistendo in una omessa pronuncia tout court sul relativo motivo di impugnazione, avrebbe dovuto essere oggetto di autonomo motivo di ricorso per cassazione per error in procedendo (cfr. Cass., sez. lavoro, n°
29952 del 13/10/2022).
Nel caso di specie invece, come oramai si è già più volte evidenziato, l'Avvocatura ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, avente ad oggetto esclusivamente il 10 rigetto del motivo di impugnazione relativo all'eccepita decadenza del Controparte_3
per la mancata tempestiva apposizione della riserva relativamente alla richiesta di pagamento dei maggiori oneri di concessione.
Ne consegue che, in mancanza di impugnazione, va dichiarato il passaggio in giudicato della condanna della Controparte_7
al pagamento in favore del della somma di lire
[...] Controparte_3
2.309.083.299 (euro 1.192.542) a titolo di interessi maturati sino al 30.5.1997 per ritardati pagamenti, oltre ad ulteriori interessi legali per lire 743.335 (euro 383,99) al giorno su tale somma maturati dal 30.5.1997 fino all'effettivo pagamento.
Va peraltro ad abundantiam osservato che il motivo in questione sarebbe comunque anche infondato nel merito, essendo sottratte al regime dell'onere della riserva le richieste di interessi moratori da parte dell'appaltatore (cfr. Cass., sez. 1, n° 12628 del 09/06/2011;
Cass., sez. 1, n° 11880 del 02/11/1992).
…
Così effettuata la actio finium regundorum del presente giudizio di rinvio può finalmente passarsi all'esame dell'unica questione da decidere, e cioè il rispetto o meno da parte del dell'onere della preventiva riserva (ritenuto dalla Suprema Corte sussistente) CP_3
circa la sua richiesta di pagamento dei maggiori costi per oneri di concessione sopportati a causa di inadempimenti contrattuali del concedente.
Orbene, in proposito il consulente tecnico d'ufficio già ebbe a suo tempo a precisare nella sua relazione di consulenza che: “nel caso in esame, nessuna riserva è stata iscritta nei documenti contabili dal Concessionario in merito al riconoscimento dei danni di cui trattasi ed essi vengono per la prima volta reclamati negli atti di accesso al giudizio arbitrale e pertanto si concluderebbe la decadenza dal diritto alla pretesa per intempestività della domanda” (cfr. pagina 77 della consulenza).
Tanto è vero che prima gli arbitri e poi la Corte di appello in tanto hanno riconosciuto il diritto del al ristoro dei maggiori oneri di concessione in quanto hanno ritenuto non CP_3
necessario il rispetto dell'onere della preventiva diversa.
E lo stesso non mette in dubbio di non aver apposto alcuna riserva nel registro CP_3
di contabilità, ma ha sostenuto, nella sua comparsa di costituzione per il presente giudizio di rinvio, che: <sul punto il , sia nel corso del procedimento arbitrale, che con gli CP_3
11 atti difensivi depositati nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, ha più volte evidenziato di aver assolto a tale onere segnalando, in mancanza di registro contabilità, al concedente le inadempienze del concedente che avevano inciso sulla durata del rapporto concessorio ed i danni conseguenti rappresentati dai maggiori oneri di concessione (cfr. memoria conclusionale del 23.06.1997 depositata dal nel giudizio Controparte_3
arbitrale – doc. n.25 pag. 32; cfr memoria di replica del 3.7.1997 depositata dal CP_3
el giudizio arbitrale – doc. n. 26 pag. 8; cfr comparsa di costituzione depositata
[...]
dal el giudizio di impugnazione del lodo arbitrale – doc. n. 5 pag. 36 Controparte_3
e 37)>>.
Aggiunge il che, non avendo l'Amministrazione contestato nei propri atti difensivi CP_3
tali affermazioni, la circostanza si dovrebbe intendere provata per non contestazione.
Sennonché, andando a verificare i precedenti atti difensivi richiamati dal , emerge CP_3
che in essi il detto , lungi dall'indicare i diversi documenti con i quali, in mancanza CP_3
del registro di contabilità, avrebbe soddisfatto il suo onere di riserva, si è sempre e solo limitato ad affermare che “il ha più volte, in numerose occasioni, contestato al CP_3
Concedente le inadempienze di cui alla domanda di arbitrato assolvendo all'eventuale onere di denuncia, ed ha richiesto i conseguenti ristori e pagamenti e che comunque le vicende che hanno determinato le richieste di ristoro attengono a fatti continuativi ancora in corso”.
Si tratta, all'evidenza, di affermazioni del tutto generiche, che non indicano dove, come e quando sarebbe stato in modo alternativo soddisfatto l'onere della riserva, dovendosi ricordare che, in tema di appalti di opere pubbliche, la materiale indisponibilità del registro di contabilità non esonera l'appaltatore dall'obbligo di esplicitarla nel termine di legge in documenti contabili equivalenti, come il verbale di sospensione o ripresa dei lavori, ovvero quelli contenenti gli stati di avanzamento, o ordini di servizio, e comunque mediante tempestiva comunicazione all'Amministrazione con apposito atto scritto (cfr. Cass., sez. 1,
n° 8242 del 24/05/2012; Cass., sez. 6, n° 19499 del 13/09/2010; Cass., sez. 1, n°
30102 del 21/11/2018).
E' appena il caso di aggiungere che solo a fronte di un fatto specificamente dedotto scatta per la controparte l'obbligo di una specifica contestazione in mancanza della quale i fatti debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova (cfr. Cass., sez. 6, n°
26908 del 26/11/2020: “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche 12 anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata”).
Va in conclusione rigettata la domanda proposta dal nei confronti Controparte_3
della di pagamento dei maggiori costi per oneri di Controparte_1
concessione sopportati a causa di inadempimenti contrattuali del concedente.
Poiché risulta documentato che, in virtù della predetta causale ed in adempimento della relativa condanna contenuta nel lodo arbitrale, la ha Controparte_1
versato - con decreti n° 21 del 4.11.1997, n° 242 del 9.2.1999 e n° 255 del 16.2.1999 –
l'intera somma (per la quale vi era stata condanna nel lodo) di lire 838.548.093 (euro
433.080,00), oltre a lire 37.522.271 (euro 19.379,00) per interessi sulla detta somma maturati dal 30.5.1997 al 15.10.1997, il va condannato, come Controparte_3
richiesto dalla alla restituzione a quest'ultima della Controparte_1
detta somma, oltre ad interessi legali dalla data del pagamento (cfr. Cass., sez. 3, n°
11650 del 03/08/2002: “In caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione di quanto prestato in esecuzione della sentenza d'appello poi cassata può essere proposta al giudice di rinvio non solo introducendo un nuovo, distinto giudizio (di cui peraltro può successivamente disporsi la riunione al giudizio di rinvio), ma anche con lo stesso atto con il quale la parte interessata riassume la causa originaria davanti al giudice di rinvio. Infatti
l'obbligo per il vincitore di agire separatamente rispetto al giudizio di rinvio non solo non risponde ad alcuna concreta esigenza del soggetto obbligato alla restituzione, ma, da un lato, viola il principio di economia dei giudizi e, dall'altro, contraddice la regola generale di cui all'art 104 cod. proc. civ., secondo cui contro la stessa parte possono proporsi più
13 domande, anche non altrimenti connesse”; quanto, poi, alla debenza anche degli interessi legali dal giorno del pagamento, cfr. Cass., sez. 3, n° 6942 del 23/03/2010).
…
Occorre, infine, procedere alla liquidazione delle spese processuali.
Trovandoci in sede di giudizio di rinvio, quelle che devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, sono le spese di tutti i gradi in cui si è articolato il giudizio, tenendo conto:
- che vanno nuovamente liquidate anche le spese del procedimento arbitrale (cfr. Cass., sez. 1, n° 20399 del 25/08/2017: “Anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione il principio, desumibile dall'art. 336, comma 1, c. p. c., secondo cui la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cd. "effetto espansivo interno") e determina, pertanto, la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite;
ne consegue che il giudice di appello ha il potere- dovere di rinnovare totalmente, anche d'ufficio, il regolamento di tali spese, alla stregua dell'esito finale della causa”; conforme Cass., sez. 1, n° 17631 del 10/08/2007: “Anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione il principio, desumibile dall'art. 336, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata
(cd. "effetto espansivo interno") e determina, pertanto, la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite;
ne consegue che il giudice di appello ha il potere-dovere di rinnovare totalmente, anche d'ufficio, il regolamento di tali spese, alla stregua dell'esito finale della causa, potendo anche pervenire ad un provvedimento di compensazione, totale o parziale delle spese dell'intero giudizio”);
- che, essendo stata accolta una sola delle domande avanzate dal Controparte_3
(quella relativa al pagamento della somma di lire 2.309.083.299, pari ad euro 1.192.542, a titolo di interessi maturati sino al 30.5.1997 per ritardati pagamenti), mentre l'altra è stata rigettata (quella volta a conseguire la somma di lire 838.548.093, pari ad euro 433.080, a titolo di maggiori oneri di concessione sopportati), si è verificata tra le parti una soccombenza reciproca, che ad avviso di questa Corte, giustifica però una compensazione delle spese solo nella misura di 1/3, con i restanti 2/3 da porsi a carico della
[...]
[...]
[...] alla luce della considerazione che la somma che quest'ultima è stata Controparte_8
condannata a pagare è di gran lunga maggiore rispetto a quella per la quale vi è stato rigetto;
- che nella predetta misura (2/3 a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1/3 a carico del ) vanno suddivisi tra le parti anche i compensi e le spese spettanti agli CP_3
arbitri, tra queste ultime comprese le spese di funzionamento del collegio arbitrale e le spese di consulenza tecnica d'ufficio: con la precisazione che la presente statuizione riguarda esclusivamente l'individuazione della misura con la quale tali voci dovranno definitivamente gravare nei rapporti interni tra le parti, laddove invece la determinazione del loro quantum segue la procedura prevista dall'art. 814 c.p.c.;
- che, quanto ad ambedue i giudizi di legittimità, ritiene questa Corte che vi siano gravi ragioni per pervenire ad una pronuncia di compensazione delle spese, tenuto conto che la per quanto poi risultata parzialmente soccombente nel Controparte_1
presente giudizio di rinvio, ha prevalso in ambedue i detti giudizi, ottenendo l'annullamento della sentenza: per cui, se da un lato, pur risultando vincitrice nei giudizi di legittimità, essa non può beneficiare di una condanna a sé favorevole per le spese della detta fase
(dovendosi valutare la soccombenza sulla base dell'esito globale del giudizio), tuttavia la fondatezza delle sue doglianze fatte valere in quella sede può costituire una grave ragione giustificativa di una pronuncia di compensazione (cfr. Cass., sez. 6, n° 7146 del 20/03/2017:
“La compensazione delle spese processuali di un grado di giudizio, per gravi ed eccezionali ragioni, non collidendo con il principio dell'infrazionabilità della soccombenza, può coesistere con la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa in relazione ad altri gradi del medesimo giudizio, atteso che la violazione delle disposizioni relative all'onere delle spese processuali è configurabile solo quando queste vengano poste, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa”);
- che i compensi vanno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022);
- che tali nuove tabelle vanno applicate anche alle fasi di giudizio che si sono svolte antecedentemente alla loro entrata in vigore, atteso che “in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione 15 delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che “l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (cfr. Cass., sez.
6, n° 31884 del 10/12/2018);
- che, ad avviso di questa Corte, ci si può attenere a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla nuova tabella 26 per il giudizio arbitrale, dalla nuova tabella 12 per i giudizi svoltisi dinanzi a questa Corte, tranne che per l'originario giudizio di impugnazione, per il quale ci si può attenere ai minimi tabellari, essendosi esso concluso con una pronuncia
(per quanto errata) di cessazione della materia del contendere, e dalla tabella 13 per il primo giudizio di legittimità, per lo scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000, con i due incrementi previsti dall'art. 6 del D.M. n° 55/14 (che si ritiene equo contenere nella misura del 10%) per le cause di valore superiore ad euro 1.000.000 e fino ad euro 2.000.000;
Alla luce di tali criteri le spese vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio disposto con l'ordinanza della Corte di Cassazione n° 9518/2019, così provvede:
- accertato il passaggio in giudicato della condanna della Controparte_1
– Commissariato Straordinario di Governo al pagamento in favore del
[...] [...]
della somma di lire 2.309.083.299 (euro Controparte_6
1.192.542) a titolo di interessi maturati sino al 30.5.1997 per ritardati pagamenti, oltre ad ulteriori interessi legali per lire 743.335 (euro 383,99) al giorno dal 30.5.1997 fino all'effettivo pagamento, rigetta la domanda, proposta dal nei confronti della Controparte_3
di pagamento dell'ulteriore somma di euro 433.080 Controparte_1
(lire 838.548.093) a titolo di maggiori oneri di concessione sopportati;
- conseguentemente condanna il Controparte_6
alla restituzione alla Controparte_9
della somma di lire 838.548.093 (euro 433.080,00), oltre a lire
[...]
37.522.271 (euro 19.379,00) per interessi sulla detta somma maturati dal 30.5.1997 al
15.10.1997, da quest'ultima corrisposta in virtù del lodo impugnato, oltre ad interessi legali sulle somme versate dalla data del pagamento;
16 - dichiara interamente compensate tra le parti spese ed onorari dei due giudizi di legittimità
e compensati nella misura di 1/3 spese ed onorari di tutti gli altri gradi giudizio;
per i restanti
2/3 condanna la Controparte_7
, in persona del pro-tempore, al pagamento in favore del
[...] Controparte_10
in persona del legale Controparte_6
rappresentante pro-tempore, di spese ed onorari di giudizio, liquidati: 1) per il giudizio arbitrale, in euro 2.065,00 per spese vive ed in euro 8.066,00 per onorari;
2) per il giudizio di impugnazione dinanzi a questa Corte di Appello, in euro 8.115,00 per onorari;
3) per il primo ed il secondo giudizio di rinvio, in euro 9.600,00 per onorari per ciascuno di essi;
il tutto oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. nella misura di legge;
4) pone i compensi e le spese spettanti agli arbitri, le spese di funzionamento del collegio arbitrale e quelle di consulenza tecnica d'ufficio per 1/3 a carico del e per 2/3 a carico della Controparte_6
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissariato Straordinario di Governo, rimettendo la quantificazione di tali voci al procedimento previsto dall'art. 814 comma 2 c.p.c.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 19.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
ES ES IZ UL NT MU
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