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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/06/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/389
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 19/06/2025
Dinanzi al giudice dott. Luca Pruneti
Alle ore 11:00 compaiono:
Per , l'avv. MARIA TOLMATCHEVA, la quale fa presente di essersi Parte_1 costituita in pct in data 16.6.2025 e richiama in ogni caso il contenuto degli atti introduttivi e la comparsa depositata.
Per , l'avv. GIAMPIETRO MAURO Controparte_1
, oggi sostituito dal funzionario . Controparte_2
Il Giudice invita i procuratori delle parti a concludere e a discutere la causa.
L'avv. Tolmatcheva precisa le conclusioni come da comparsa e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi. Insiste che i soldi erano trasportati tutti dal ricorrente per ragioni di sicurezza, e tenuto conto dell'eccezionalità della situazione di guerra in Ucraina che pregiudicava il funzionamento delle banche. La presunzione di prova contraria è superabile con le dichiarazioni in atti. In subordine chiede la riduzione al minimo della sanzione.
Il funzionario precisa le conclusioni come da memoria, e discute la causa riportandosi CP_2
agli scritti difensivi.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
quindi pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
N. R.G. 389/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 389/2023 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto:
“Opposizione a sanzione amministrativa ex art. art. 22 L. 689/81 e ss.”
Vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Tolmatcheva, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via Don Lorenzo
Perosi, n. 7, in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
RICORRENTE
e
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Catia Livio, dirigente, e Mauro
Giampietro, funzionario dell' , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via XX Settembre n. 97
[...]
RESISTENTE
Conclusioni delle parti
Come da suesteso verbale.
Premesso
Con ricorso del 03.02.2023, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
Con sanzionatorio n. 447845, 447845/V, emesso in data 12.12.2022 dal
[...]
con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € Controparte_1
10.640,00 per violazione dell'art. 3 del D. Lgs. n. 195/2008, e segnatamente per aver omesso di redigere la dichiarazione di esportazione al seguito di denaro contante. A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha allegato che la somma rinvenuta nel corso del controllo doganale era legittimamente trasportata in quanto destinata a spese familiari e non eccedente le disposizioni valutarie in quanto portata anche per conto degli altri familiari conviventi al seguito, costretti a viaggiare con denaro contante non potendo rientrare nel proprio paese di origine per noto stato di guerra.
Ha chiesto, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento,
l'annullamento del decreto sanzionatorio opposto.
Si è costituito in giudizio il , replicando: che è Controparte_1
stato accertato che il ricorrente fosse in procinto di uscire dal territorio dello Stato senza la c.d. dichiarazione valutaria, non rilevando che i contanti trovati avessero natura lecita e legittima;
che chi trasporta al seguito un importo superiore alla soglia di legge per conto di altri deve indicare, nell'apposita sezione del modulo di dichiarazione, anche gli elementi identificativi della persona fisica o giuridica per conto della quale opera;
che l'obbligo di dichiarazione è posto a carico di chiunque entra o esce dal territorio nazionale, non avendo il ricorrente dato prova di circostanze che gli hanno in concreto impedito di conformarsi al precetto violato.
Ha insistito, pertanto, nel rigetto del ricorso e nella conferma della piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio.
Con ordinanza del 04.07.2023, ritenute irrilevanti le prove orali richieste dal ricorrente, la causa
è stata rinviata per la discussione all'udienza del 25.01.2024.
A seguito di alcuni rinvii dovuti al carico del ruolo, all'udienza del 19.06.2025, le parti hanno discusso la causa e concluso come da suesposto verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno dell'opposizione sono spesi tre argomenti: la natura lecita della provenienza della somma di denaro trovata in possesso del ricorrente, la comproprietà/co-detenzione del denaro contante tra più membri del medesimo nucleo familiare, la scusabilità della condotta del ricorrente.
Il primo argomento non coglie nel segno: si rammenta, infatti, che la disposizione di cui all'art. 3, primo comma, D. Lgs. n. 195/2008, attuativo del regolamento europeo n. 1889/2005 –
“chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari
o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all' . L'obbligo di Controparte_7 dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete” – prescrive un adempimento di tipo formale preordinato a fini di “monitoraggio valutario che prescrive l'obbligo di specifica informativa senza imporre alcun onere finanziario a carico di chi la rende (cfr. Cass. 24315/2009) finalizzato al "controllo del denaro contante in entrata e in uscita dal Paese" e, in tal modo, la rilevazione globale dei movimenti capitali verso le frontiere
(Cass. n. 29236 del 2019). L'illecito amministrativo si perfeziona, sotto il profilo oggettivo, con la sola omissione della dichiarazione del possesso dei titoli all'Ufficio doganale di confine. Non rileva, quindi, che i contanti trovati in possesso del ricorrente avessero natura lecita e legittima
– aspetto non oggetto di sindacato in questa sede – essendo sufficiente, ai fini dell'accertamento dell'illecito, la condotta rimproverata dagli agenti.
Anche il secondo argomento è infondato, non rilevando, ai fini dell'applicazione della norma valutaria, la proprietà del denaro bensì la mera detenzione dello stesso, ossia il mero fatto di avere con sé del denaro (ex multis, Cass. n. 24211/2018).
Al riguardo, è pacifico che il denaro è stato rinvenuto nel bagaglio a mano del ricorrente, non rilevando che lo stesso abbia ex post, su specifica sollecitazione degli agenti accertatori, dichiarato di trasferirlo per conto dei familiari al suo seguito (cfr. verbale di contestazione), considerata anche la presenza delle due figlie minori, circostanza che avrebbe, a maggior ragione, richiesto una specifica dichiarazione da parte del genitore.
L'obbligo dichiarativo sussiste, infatti, anche se chi detiene il denaro lo trasporta non solo in proprio, ma per conto di altri, essendo in tal caso prevista una apposita sezione del modulo di dichiarazione valutaria, nella quale è richiesto di fornire gli elementi indentificativi della persona fisica per conto della quale opera.
Quanto, infine, all'assunto di parte ricorrente di aver agito in buona fede, si rammenta che il principio dettato dall'art. 3, primo comma, L. 689/81, per cui per le violazioni amministrative sanzionate è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula – secondo giurisprudenza pacifica – una presunzione di colpa a carico di chi abbia tenuto la condotta sanzionata, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'autore della violazione, su cui quindi incombe l'onere di dimostrare di aver agito incolpevolmente. Ne consegue la legittimità della "irrogazione della sanzione in assenza di deduzioni, da parte dell'opponente, atte a superare detta presunzione mediante la dimostrazione della propria estraneità al fatto o dell'impossibilità di evitarlo tramite un diligente espletamento dei compiti connessi alla carica ricoperta" (Cass. n. 7143/2001).
Tanto premesso, nel caso di specie, non si ravvisano elementi di prova idonei a superare detta presunzione di colpa: anzi, le dichiarazioni del ricorrente, attestate a verbale di contestazione, disvelano un atteggiamento incompatibile con lo status di buona fede, avendo egli inizialmente negato, ai funzionari di dogana, di avere al seguito denaro contante di importo pari o superiore ad euro 10.000,00 e, solo a seguito di controllo da parte degli agenti, è stato rinvenuto nel bagaglio a mano personale un importo di gran lunga superiore, pari a € 36.550,00.
Sotto altro profilo, si rileva che gli effetti dell'asserita mancata conoscenza della disciplina valutaria italiana non possono che restare a carico di colui che ne ha violato le disposizioni, secondo il generale principio dell'ignorantia legis non excusat.
Per quanto esposto, il provvedimento impugnato è esente da vizi in ordine all'accertamento della violazione.
Tuttavia, in ragione della particolare situazione di fatto descritta dal ricorrente e dell'assenza di precedenti (dovendosi invece rilevare la mera allegazione delle disfunzioni del circuito bancario a causa della guerra, e rilevato che, in ogni caso, i soggetti partivano dall'Italia) sussistono elementi per procedere ad una rideterminazione del quantum sanzionatorio irrogato dal . Controparte_1
Il Tribunale reputa congrua l'applicazione del minimo edittale previsto dall'art. 9 D.Lgs. n.
185/2008 ratione temporis vigente, ossia la sanzione pari al 30% dell'importo trasferito in eccedenza rispetto alla soglia di € 10.000,00, pari ad € 7.900,00.
In definitiva, l'opposizione trova accoglimento limitatamente al quantum della sanzione comminata.
Sussistono eccezionali ragioni per procedere alla compensazione delle spese di lite, tenuto conto da un lato del parziale accoglimento del ricorso, e dall'altro degli elementi di fatto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione reietta, in parziale accoglimento del ricorso,
- dispone la modifica l'ordinanza ingiunzione n. 447845 del 12.12.2022 emesso dal
, riducendo ad € 7.900,00 la sanzione;
Controparte_1
- compensa le spese di giudizio.
Pisa, 19 giugno 2025
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è
condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 19/06/2025
Dinanzi al giudice dott. Luca Pruneti
Alle ore 11:00 compaiono:
Per , l'avv. MARIA TOLMATCHEVA, la quale fa presente di essersi Parte_1 costituita in pct in data 16.6.2025 e richiama in ogni caso il contenuto degli atti introduttivi e la comparsa depositata.
Per , l'avv. GIAMPIETRO MAURO Controparte_1
, oggi sostituito dal funzionario . Controparte_2
Il Giudice invita i procuratori delle parti a concludere e a discutere la causa.
L'avv. Tolmatcheva precisa le conclusioni come da comparsa e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi. Insiste che i soldi erano trasportati tutti dal ricorrente per ragioni di sicurezza, e tenuto conto dell'eccezionalità della situazione di guerra in Ucraina che pregiudicava il funzionamento delle banche. La presunzione di prova contraria è superabile con le dichiarazioni in atti. In subordine chiede la riduzione al minimo della sanzione.
Il funzionario precisa le conclusioni come da memoria, e discute la causa riportandosi CP_2
agli scritti difensivi.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
quindi pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
N. R.G. 389/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 389/2023 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto:
“Opposizione a sanzione amministrativa ex art. art. 22 L. 689/81 e ss.”
Vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Tolmatcheva, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via Don Lorenzo
Perosi, n. 7, in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
RICORRENTE
e
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Catia Livio, dirigente, e Mauro
Giampietro, funzionario dell' , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via XX Settembre n. 97
[...]
RESISTENTE
Conclusioni delle parti
Come da suesteso verbale.
Premesso
Con ricorso del 03.02.2023, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
Con sanzionatorio n. 447845, 447845/V, emesso in data 12.12.2022 dal
[...]
con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € Controparte_1
10.640,00 per violazione dell'art. 3 del D. Lgs. n. 195/2008, e segnatamente per aver omesso di redigere la dichiarazione di esportazione al seguito di denaro contante. A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha allegato che la somma rinvenuta nel corso del controllo doganale era legittimamente trasportata in quanto destinata a spese familiari e non eccedente le disposizioni valutarie in quanto portata anche per conto degli altri familiari conviventi al seguito, costretti a viaggiare con denaro contante non potendo rientrare nel proprio paese di origine per noto stato di guerra.
Ha chiesto, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento,
l'annullamento del decreto sanzionatorio opposto.
Si è costituito in giudizio il , replicando: che è Controparte_1
stato accertato che il ricorrente fosse in procinto di uscire dal territorio dello Stato senza la c.d. dichiarazione valutaria, non rilevando che i contanti trovati avessero natura lecita e legittima;
che chi trasporta al seguito un importo superiore alla soglia di legge per conto di altri deve indicare, nell'apposita sezione del modulo di dichiarazione, anche gli elementi identificativi della persona fisica o giuridica per conto della quale opera;
che l'obbligo di dichiarazione è posto a carico di chiunque entra o esce dal territorio nazionale, non avendo il ricorrente dato prova di circostanze che gli hanno in concreto impedito di conformarsi al precetto violato.
Ha insistito, pertanto, nel rigetto del ricorso e nella conferma della piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio.
Con ordinanza del 04.07.2023, ritenute irrilevanti le prove orali richieste dal ricorrente, la causa
è stata rinviata per la discussione all'udienza del 25.01.2024.
A seguito di alcuni rinvii dovuti al carico del ruolo, all'udienza del 19.06.2025, le parti hanno discusso la causa e concluso come da suesposto verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno dell'opposizione sono spesi tre argomenti: la natura lecita della provenienza della somma di denaro trovata in possesso del ricorrente, la comproprietà/co-detenzione del denaro contante tra più membri del medesimo nucleo familiare, la scusabilità della condotta del ricorrente.
Il primo argomento non coglie nel segno: si rammenta, infatti, che la disposizione di cui all'art. 3, primo comma, D. Lgs. n. 195/2008, attuativo del regolamento europeo n. 1889/2005 –
“chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari
o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all' . L'obbligo di Controparte_7 dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete” – prescrive un adempimento di tipo formale preordinato a fini di “monitoraggio valutario che prescrive l'obbligo di specifica informativa senza imporre alcun onere finanziario a carico di chi la rende (cfr. Cass. 24315/2009) finalizzato al "controllo del denaro contante in entrata e in uscita dal Paese" e, in tal modo, la rilevazione globale dei movimenti capitali verso le frontiere
(Cass. n. 29236 del 2019). L'illecito amministrativo si perfeziona, sotto il profilo oggettivo, con la sola omissione della dichiarazione del possesso dei titoli all'Ufficio doganale di confine. Non rileva, quindi, che i contanti trovati in possesso del ricorrente avessero natura lecita e legittima
– aspetto non oggetto di sindacato in questa sede – essendo sufficiente, ai fini dell'accertamento dell'illecito, la condotta rimproverata dagli agenti.
Anche il secondo argomento è infondato, non rilevando, ai fini dell'applicazione della norma valutaria, la proprietà del denaro bensì la mera detenzione dello stesso, ossia il mero fatto di avere con sé del denaro (ex multis, Cass. n. 24211/2018).
Al riguardo, è pacifico che il denaro è stato rinvenuto nel bagaglio a mano del ricorrente, non rilevando che lo stesso abbia ex post, su specifica sollecitazione degli agenti accertatori, dichiarato di trasferirlo per conto dei familiari al suo seguito (cfr. verbale di contestazione), considerata anche la presenza delle due figlie minori, circostanza che avrebbe, a maggior ragione, richiesto una specifica dichiarazione da parte del genitore.
L'obbligo dichiarativo sussiste, infatti, anche se chi detiene il denaro lo trasporta non solo in proprio, ma per conto di altri, essendo in tal caso prevista una apposita sezione del modulo di dichiarazione valutaria, nella quale è richiesto di fornire gli elementi indentificativi della persona fisica per conto della quale opera.
Quanto, infine, all'assunto di parte ricorrente di aver agito in buona fede, si rammenta che il principio dettato dall'art. 3, primo comma, L. 689/81, per cui per le violazioni amministrative sanzionate è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula – secondo giurisprudenza pacifica – una presunzione di colpa a carico di chi abbia tenuto la condotta sanzionata, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'autore della violazione, su cui quindi incombe l'onere di dimostrare di aver agito incolpevolmente. Ne consegue la legittimità della "irrogazione della sanzione in assenza di deduzioni, da parte dell'opponente, atte a superare detta presunzione mediante la dimostrazione della propria estraneità al fatto o dell'impossibilità di evitarlo tramite un diligente espletamento dei compiti connessi alla carica ricoperta" (Cass. n. 7143/2001).
Tanto premesso, nel caso di specie, non si ravvisano elementi di prova idonei a superare detta presunzione di colpa: anzi, le dichiarazioni del ricorrente, attestate a verbale di contestazione, disvelano un atteggiamento incompatibile con lo status di buona fede, avendo egli inizialmente negato, ai funzionari di dogana, di avere al seguito denaro contante di importo pari o superiore ad euro 10.000,00 e, solo a seguito di controllo da parte degli agenti, è stato rinvenuto nel bagaglio a mano personale un importo di gran lunga superiore, pari a € 36.550,00.
Sotto altro profilo, si rileva che gli effetti dell'asserita mancata conoscenza della disciplina valutaria italiana non possono che restare a carico di colui che ne ha violato le disposizioni, secondo il generale principio dell'ignorantia legis non excusat.
Per quanto esposto, il provvedimento impugnato è esente da vizi in ordine all'accertamento della violazione.
Tuttavia, in ragione della particolare situazione di fatto descritta dal ricorrente e dell'assenza di precedenti (dovendosi invece rilevare la mera allegazione delle disfunzioni del circuito bancario a causa della guerra, e rilevato che, in ogni caso, i soggetti partivano dall'Italia) sussistono elementi per procedere ad una rideterminazione del quantum sanzionatorio irrogato dal . Controparte_1
Il Tribunale reputa congrua l'applicazione del minimo edittale previsto dall'art. 9 D.Lgs. n.
185/2008 ratione temporis vigente, ossia la sanzione pari al 30% dell'importo trasferito in eccedenza rispetto alla soglia di € 10.000,00, pari ad € 7.900,00.
In definitiva, l'opposizione trova accoglimento limitatamente al quantum della sanzione comminata.
Sussistono eccezionali ragioni per procedere alla compensazione delle spese di lite, tenuto conto da un lato del parziale accoglimento del ricorso, e dall'altro degli elementi di fatto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione reietta, in parziale accoglimento del ricorso,
- dispone la modifica l'ordinanza ingiunzione n. 447845 del 12.12.2022 emesso dal
, riducendo ad € 7.900,00 la sanzione;
Controparte_1
- compensa le spese di giudizio.
Pisa, 19 giugno 2025
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è
condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.