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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/04/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 4881 R.G.A.C. dell'anno 2022, promossa
da
Milano avv. , in proprio e quale procuratore generale e speciale di Pt_1 [...]
e , rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi Pt_2 Parte_3 Parte_4 dell'art. 86 c.p.c., nonché dagli avv.ti Rinaldo Talarico e Matilde Talarico, presso il cui studio, in Rogliano (CS), via Guarasci n. 31, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
attore
contro rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Morcavallo, presso Controparte_1 il cui studio, in Cosenza, corso L. Fera n. 23, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
convenuto
avente ad oggetto: occupazione c.d. acquisitiva e c.d. usurpativa – risarcimento danni;
conclusioni delle parti: all'udienza del 7 gennaio 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti;
per gli attori: “Voglia il Tribunale adito, affermata la propria competenza e giurisdizione a conoscere della controversia, ritenere fondata la pretesa risarcitoria avanzata dagli attori per:
- l'occupazione mediante sconfinamento abusivo e illecito di terreno pari a mq 7.783 a far tempo dal 1988 per la realizzazione del P.E.E.P., come accertato anche in sede di C.T.U.; - la realizzazione della strada denominata Via delle Rose che ha comportato l'occupazione abusiva e conseguente privazione in danno degli attori di mq 5.796,94, come accertato anche in sede di
C.T.U.; - la realizzazione delle diverse e numerose strade e piazzali in Contrada Ferrantiello singolarmente indicati nel prospetto riassuntivo e nella correlata planimetria contenute nell'atto di citazione che ha comportato l'occupazione abusiva di mq 31.476,73, come accertato anche in sede di C.T.U.; per l'effetto, voglia il Tribunale adito condannare il
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, all'integrale risarcimento dei Controparte_1 danni in favore degli attori per le illecite occupazioni di terreno accertate e a corrispondere loro ai sensi dell'art. 42 bis DPR 327/2001, sulla base dei criteri di stima e dei calcoli che precedono, il valore di mercato dei terreni occupati alla data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, il danno non patrimoniale e quello da occupazione illegittima, il tutto nella misura di complessivi € 2.987.326,62, di cui € 1.104.95640 per l'occupazione in area P.E.E.P., € 1.567.882,50 per quelle in Contrada Ferrantiello ed € 314.488,06 per Via delle
1 Rose, ovvero in quella maggiore o minore che risulterà di Giustizia in applicazione dei corretti criteri di legge, oltre la rivalutazione monetaria del valore di stima dei beni dalla domanda giudiziale (14.12.2022) al deposito della sentenza e gli interessi legali di cui all'art. 1284 IV comma c.c. sulla somma via via rivalutata dalla litispendenza alla pubblicazione della sentenza, nonché quelli ulteriori sull'intero importo dovuto dalla data della sentenza al soddisfo effettivo;
voglia, infine, il Tribunale adito disporre a carico dell'ente il frazionamento catastale dei terreni occupati con intestazione al in via del tutto subordinata, gli CP_1 attori richiedono che il Tribunale rimetta la causa sul ruolo per affidare al CTU l'incarico di quantificare – secondo corretti e legittimi criteri ex art. 42 bis T.U. 327/2001 – il risarcimento del danno subito dagli attori medesimi;
con vittoria di spese e competenze di causa, maggiorate di rimborso spese forfettarie (15%), C.p.A. (4%) e Iva (22%) come per legge, nonché delle spese di Consulenza tecnica di ufficio”; per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - preliminarmente, dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del G.A.; - accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa e, per l'effetto, rigettare tutte le domande di risarcimento proposte dagli odierni attori nei confronti del;
- Controparte_1 con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, l'avv. , in proprio e quale Controparte_2 procuratore generale e speciale di e , nonché della sorella Parte_2 Parte_3
quali eredi di , premetteva la comproprietà e cointestazione dei terreni Pt_4 Persona_1 posti in agro di San Giovanni in Fiore (CS), loc. AR, Serra Cappuccini, Bacile e Ferrantiello, denunciandone l'occupazione illegittima dal parte del Comune, con realizzazione del P.E.E.P. e opere di urbanizzazione varie, e rappresentando l'esito infruttuoso della diffida ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001; deduceva, nello specifico, che con decreto n. 15393/1988 il aveva quantificato, per l'occupazione dell'area P.E.E.P., in Lire 97.710.000 l'indennità CP_1 provvisoria di esproprio di mq. 16.285, provvedendo al relativo pagamento, ma che, da indagini espletate, era stata effettivamente occupata un'area di complessivi mq 24.608, con una differenza di mq 7.783, così come, dal 2007, erano stati occupati altri quozienti in loc.
Ferrantiello, nonché per la realizzazione di via delle Rose;
indicava analiticamente le particelle occupate, di cui documentava l'intestazione pro quota agli attori, evidenziando altresì che il TAR Calabria aveva declinato la giurisdizione sull'istanza risarcitoria, ed invocando il risarcimento parametrato al valore di mercato degli immobili, previa determinazione mediante consulenza tecnica d'ufficio. Costituitosi in giudizio, il eccepiva in via preliminare Controparte_1 il difetto di giurisdizione del G.O. sulla pretesa attorea, devoluta a quella esclusiva del G.A. dall'art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.; nel merito, in ogni caso, rappresentava che la realizzazione del P.E.E.P. era stata preceduta dalla quantificazione e liquidazione dell'indennità di esproprio, debitamente accettata, e che l'occupazione di ulteriori quozienti di terreno rimaneva mera asserzione degli attori, del tutto indimostrata e nondimeno generica, rispetto alla quale inammissibilmente esplorativa la consulenza tecnica d'ufficio richiesta;
rassegnava quindi le ritrascritte conclusioni.
2 Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita con consulenza tecnica d'ufficio, espletata la quale, all'udienza del 7 gennaio 2025, è stata trattenuta in decisione, con termini per comparse conclusionali e di replica.
Tanto premesso in fatto, la domanda attorea è fondata nei termini di cui appresso, entro i quali va di conseguenza accolta. Lo scrutinio del merito presuppone l'affermazione della giurisdizione, nonché di alcuni principi di portata generale.
Sotto il primo profilo, deve convenirsi con il TAR, laddove, nella sentenza che ha declinato la potestas decidendi sulla domanda alla odierna attenzione, ha correttamente inquadrato l'occupazione ulteriore di quozienti di terreno per la realizzazione del P.E.E.P., richiamando Cass. SSUU n. 22193/2020 (nel solco di Cass. SSUU n. 27192/2006, e, più in generale, di Corte Cost. nn. 204/2004 e 191/2006) in tema di sconfinamento, ossia di realizzazione dell'opera pubblica che abbia interessato un terreno diverso o semplicemente più esteso rispetto a quello considerato nei provvedimenti amministrativi di occupazione e di espropriazione, oltre che dalla dichiarazione di pubblica utilità, attribuendo la portata di comportamento di mero fatto all'azione della P.A., come tale soggetto alla giurisdizione risarcitoria del G.O., esattamente come l'ipotesi ulteriore dedotta dagli attori, di occupazione in assenza di alcun titolo per la realizzazione delle opere viarie e di urbanizzazione a far data dal
2007.
Su tale premessa, il primo principio da porre a presupposto e fondamento della odierna decisione è quello, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, a mente del quale l'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte della P.A., allorché il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, integra un illecito di natura permanente che dà luogo ad una pretesa risarcitoria avente ad oggetto i danni dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente per la perdita della proprietà (ex plurimis,
Cass. SSUU n. 735/2015; Cass. nn. 4476/2015, 20231/2016, 18142/2022).
Ed invero, in tutti i casi di occupazione c.d. acquisitiva (che sussiste allorquando alla dichiarazione di pubblica utilità non segua il decreto di esproprio) e di occupazione c.d. usurpativa (quando manchi invece detta dichiarazione), si ravvisa un illecito a carattere permanente, che cessa in caso di rinuncia forzosa del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente, con conseguente necessità di ristorare il danno con riferimento al valore del bene al momento della domanda, che determina la perdita della proprietà (Cass. nn. 18142/2022, 12961/2018, 22929/2017). Sotto diverso profilo, la prefata natura permanente dell'occupazione, sia acquisitiva che usurpativa, comporta la piena applicabilità, al caso di specie, delle disposizioni di cui al d.P.R.
n. 327/2001. Su tali premesse, va quindi richiamato l'ulteriore principio secondo cui, nei casi di occupazione acquisitiva e usurpativa, alla P.A. non è consentito negare al privato il risarcimento del danno preteso dal proprietario, invocando il mancato formale trasferimento nel proprio patrimonio del bene illegittimamente occupato, sul presupposto che il menzionato istituto sia stato ritenuto contrario ai principi costituzionali e della CEDU, e, tuttavia, mantenendo il predetto bene nella propria disponibilità per destinarlo in modo definitivo e irreversibile ad un fine pubblico. Ed infatti, l'Amministrazione non può imputare al privato danneggiato il mancato esperimento del rimedio restitutorio in forma specifica, che l'ordinamento interno ed internazionale gli accorda a tutela della proprietà, al fine di essere esonerata dall'obbligazione di risarcimento del danno per equivalente per la perdita della proprietà cui il privato, come nel caso di specie, implicitamente rinuncia proponendo la domanda di risarcimento per equivalente,
3 in quanto la scelta dei rimedi a tutela della proprietà è pur sempre riservata al privato danneggiato (Cass. nn. 144/2020, 6301/2014).
Al riguardo, il G.A. (Cons. di Stato, Ad. Pl., n. 2/2020) afferma invece che il trasferimento della proprietà del bene alla pubblica amministrazione non può essere l'effetto di una rinuncia abdicativa formulata dal soggetto privato, neppure sotto forma di domanda di risarcimento per il danno subito, atteso che il principio di legalità, di cui è espressione in materia l'art. 42 della Costituzione, e che è stato rimarcato dalla CEDU, richiede una base legale certa perché si determini l'acquisto della proprietà in capo all'espropriante, base legale che l'ordinamento prevederebbe esclusivamente nel provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, ovvero in un contratto traslativo.
La conseguenza, così opinando, è che la scelta di acquisire il bene occupato ed utilizzato sine titulo, o restituirlo, sarebbe rimessa esclusivamente all'Autorità amministrativa (o al commissario ad acta), sicché né il giudice amministrativo né il proprietario potrebbero sostituire le proprie valutazioni a quelle attribuite alla competenza e alle responsabilità dell'Autorità individuata dall'art. 42 bis citato;
su tale presupposto, Cons. di Stato n. 6863/2020 ha ritenuto inammissibile la domanda avente contenuto solo risarcitorio proposta dal proprietario di un fondo illegittimamente occupato dalla P.A.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18142/2022 cit.) osserva però – condivisibilmente - che l'occupazione del bene, pur se illecita o illegittima, da parte dell'autorità espropriante (che, in mancanza della dichiarazione di pubblica utilità o comunque senza emettere il decreto di esproprio né provvedere alla restituzione del bene, lo trasformi irreversibilmente per destinarlo a finalità pubbliche) produce l'effetto immediato di sottrarre al privato il diritto di godimento sul bene per un tempo indeterminato e ogni facoltà connessa allo status di proprietario, rimanendo sicuramente arduo ammettere lo ius tollendi, ex art. 936 c.c., con riferimento alle opere realizzate per fini pubblici, svuotando anche la facoltà dispositiva sul bene stesso.
Ergo, la giurisprudenza amministrativa, escludendo la possibilità per il privato di azionare i rimedi civilistici comuni (compreso quello del risarcimento del danno per equivalente commisurato al valore del bene), in sostanza ravvisa una modalità conformativa della proprietà privata rimessa all'autorità amministrativa, alla quale soltanto sarebbe riservata, ai sensi dell'art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, la decisione di acquisire la proprietà dell'immobile, previo pagamento dell'indennizzo, o di restituirlo previa rimessione allo stato pristino, salva la residua possibilità per il privato di reagire introducendo un giudizio, con esito incerto e dilatato nel tempo, al solo fine di compulsare la stessa autorità ad assumere detta decisione.
La Costituzione (art. 42, comma 2) rimette tuttavia alla legge la conformazione della proprietà privata quanto ai “modi di acquisto, di godimento e […] limiti […]”, e riconosce all'autorità amministrativa il potere espropriativo (art. 42, comma 3), ma fintanto che tale potere non venga concretamente esercitato, anche tramite l'acquisizione del bene ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 (anche eventualmente su impulso del proprietario), è arduo ritenere che al privato siano sottratti i comuni rimedi civilistici a tutela del bene trasformato e reso inservibile alla gamma di usi cui può destinarlo in base alle regole di conformazione della proprietà immobiliare. Segnatamente, il proprietario vittima del comportamento illecito dell'Amministrazione conserva il diritto di domandare in giudizio il risarcimento del danno, non solo, per la perdita del godimento nel periodo considerato (occupazione illegittima), ma anche per la perdita commisurata all'integrale valore del bene, alla cui titolarità il proprietario ha implicitamente (seppur forzosamente) rinunciato proponendo la domanda risarcitoria per equivalente (cd. restitutio in integrum per equivalente).
4 Come pure rimarcato dalla più avveduta dottrina, i trasferimenti coattivi della proprietà sono una categoria generale interna al sistema dominicale, e non vi sono ostacoli logici e giuridici a che il proprietario – fintanto che l'autorità amministrativa non abbia esercitato il potere acquisitivo ex art. 42 bis – possa chiedere in giudizio e ottenere il risarcimento del danno per la perdita della proprietà del bene coattivamente trasferito in capo all'autore della lesione. Diversamente opinando, il proprietario (danneggiato) sarebbe esposto ai rischi insiti nella titolarità del bene in una situazione determinata dal comportamento illecito dell'autorità amministrativa, senza la possibilità di avvalersi del rimedio principale di far cessare immediatamente la prosecuzione dell'illecito mediante la rinuncia forzosa alla proprietà, in alternativa alla sua scelta di ottenere (quando sia possibile) la restituzione del bene previa rimessione in pristino. Ergo, nell'art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 risiede la fonte legale del potere acquisitivo attribuito all'autorità amministrativa, ma non anche di una implicita conformazione della proprietà privata che, sterilizzando i rimedi riconosciuti dall'ordinamento a chi è danneggiato dall'illecito (e quindi anche al proprietario), abbia l'effetto sostanziale di premiare il comportamento dell'autorità amministrativa che persista nell'illecito, non emettendo il provvedimento acquisitivo e non indennizzando il privato.
In presenza di uno svuotamento del titolo proprietario che derivi da un comportamento illecito (assimilabile a una espropriazione di valore), non può configurarsi nella mera inerzia dell'autorità amministrativa (che non emetta il provvedimento acquisitivo né provveda alla restituzione del bene) una implicita conformazione o regolamentazione della proprietà privata, non desumibile dall'art. 42 bis, che invece si limita ad attribuire alla stessa autorità un potere nuovo che, se non esercitato, non produce effetti degradatori generalizzati, o tali da paralizzare i rimedi attribuiti dall'ordinamento al proprietario. In conclusione, deve ritenersi conforme a diritto la possibilità di rinuncia abdicativa al bene da parte del privato, ed altresì la determinazione del relativo danno commisurata al valore del bene. Su tali presupposti, si può quindi passare all'esame del merito della controversia, dipanato dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata, sufficientemente esaustiva sotto ogni profilo di accertamento demandato.
Nello specifico, secondo la ricostruzione operata dal ctu, per le aree ubicate in c.da
AR vi era stata Deliberazione Consiliare n. 56 del 24.03.1985, di approvazione del Progetto dei Lavori di Acquisizione ed Urbanizzazione Aree P.E.E.P., contenente dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art 1 l. n. 1/78, in base alla quale il Comune di Controparte_1
aveva nondimeno proceduto all'adozione del Decreto di Definizione dell'Indennità n. 1
[...]
(15383) del 25/11/1998, di avvio, in urgenza, dell'iter ablatorio, con comunicazione dell'importo dell'indennità per il bene individuato, censito al fl. 69 p.lle nn. 40, 41, 51, 62, 63 e 83 del Comune di per una superficie complessiva di mq 17.265; il Controparte_1 pagamento dell'indennità risulta debitamente quietanzato, ed altresì non contestato dagli attori. La procedura ablatoria, avviata sulla base della normativa anteriore al d.P.R. n. 327/2001, non si è tuttavia conclusa con l'adozione di formale Decreto di Esproprio, tanto che, ad oggi, i beni risultano ancora catastalmente intestati alla ditta originaria, anche se, in base a quanto appurato dal ctu, alcune delle aree site in c.da AR risultano effettivamente allibrate al Comune di , e tuttavia non in forza di Decreto di Esproprio, bensì di Controparte_1 atto del Segretario Comunale.
Su tale presupposto, il ctu ha quindi asseverato le ragioni attoree, certificando che l'occupazione effettiva è andata oltre quella prevista dallo stesso Ente Comunale, interessando ulteriori aree di proprietà privata, utilizzate per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, come peraltro confermato dallo stesso ctp del convenuto. CP_1
5 Nello specifico, il ctu ha ampiamente documentato che, all'attualità, le aree richiamate nel Decreto di Definizione dell'Indennità, sono utilizzate per gli scopi preposti, mediante l'insediamento di edilizia popolare all'intorno della quale sono state realizzate le relative opere di urbanizzazione primaria quali (strade, spazi di sosta, fognature, rete idrica, rete elettrica, pubblica illuminazione, verde di servizio, etc.) previste dall'intervento pubblico, mediante occupazione di ulteriori aree di proprietà degli attori. Invece, per gli altri due siti sempre intestati agli attori, non risultano, all'indagine del ctu, atti attestanti l'avvio dell'iter ablatorio, di tal ché l'occupazione delle aree di c.da Ferrantiello e di via delle Rose non risulta suffragata da alcuna dichiarazione di pubblica utilità, né di definizione dell'indennità di esproprio, ossia dalle condizioni necessarie per l'avvio, in urgenza, dell'occupazione di beni privati.
Su tale premessa, il consulente ha quindi proceduto alla individuazione catastale delle particelle effettivamente occupate, verificando anche la consistenza delle opere eseguite sulle medesime, con ampio riscontro documentale, al quale si rimanda per brevità, anche siccome relativo a circostanze non contestate da alcuna delle parti. CP_
Per inciso, il ctu ha attribuito all' convenuto la realizzazione di tutte le opere eseguite sui quozienti di terreno per cui è causa, trattandosi, nello specifico, di strade comunali ed impianti di illuminazione pubblica e fognario, ossia opere di c.d. urbanizzazione primaria.
Ovviamente, l'eliminazione delle medesime, e la riconsegna dei terreni alla loro originaria vocazione agricola, oltre a determinare un danno obiettivo per la collettività, comporterebbe altresì ingenti spese per l'ente, di tal ché è lecito affermare l'irreversibile trasformazione dei beni occupati;
rileva peraltro in via assorbente, al riguardo, il fatto che il convenuto non abbia mai manifestato la volontà di restituzione dei beni occupati. CP_1
All'esito dell'indagine, e sulla base delle risultanze della medesima, il ctu ha quindi concluso che l'occupazione denunciata da parte attrice è stata effettivamente disposta ed eseguita, nonché concretizzata con la trasformazione dei beni, da terreno ad opera di urbanizzazione primaria, ad oggi fruibile all'utenza; ciò per il sito di c.da AR (occupazione di maggiori aree rispetto a quelle dichiarate nell'avvio della procedura), di c.da Ferrantiello ed anche per quello di Via delle Rose, queste ultime due eseguite senza avvio dell'iter ablatorio e senza dichiarazione di Pubblica Utilità.
Quindi, in sostanza, per il sito di c.da AR, per il quale iniziato ma non completato l'iter ablatorio formale, si verte in ipotesi di occupazione c.d. acquisitiva, mentre quella dei terreni posti in c.da Ferrantiello e via delle Rose va necessariamente qualificata usurpativa, in assenza di qualsivoglia documentazione attestante l'avvio del medesimo iter.
La distinzione, come visto nell'ampia premessa metodologica, non ha concrete ricadute, in quanto, ai fini risarcitori, i due tipi di occupazione sono accomunati nella considerazione della giurisprudenza.
Su tali premesse, il ctu ha quindi proceduto alla determinazione del valore di mercato dei quozienti oggetto di occupazione, premettendo la sussistenza di tutti e quattro i presupposti per l'applicazione, al caso di specie, del disposto di cui all'art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, ossia, nell'ordine, l'utilizzazione dei beni da parte dell'Amministrazione per scopi di interesse pubblico, la modificazione dei beni in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio, la valutazione della prevalenza dell'interesse pubblico alla conservazione dell'opera rispetto all'interesse privato alla conservazione della proprietà dei beni, e, dal ultimo, la necessità di garantire il dovuto ristoro a titolo di pagamento del risarcimento del danno. Ai sensi dell'art. 42 bis cit., “valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia
6 corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene … salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità … per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma”. Ora, nel caso di specie, considerato che sono abbondantemente scaduti i termini per l'adozione della dichiarazione di Pubblica Utilità, non è più possibile ricondurre il ristoro da riconoscere all'espropriato ad un semplice criterio indennitario, ai sensi degli artt. 32 e ss. d.P.R. n. 327/2001, di tal ché non rimane che perseguire la via di quello risarcitorio di cui al citato art. 42 bis, conseguente al c.d. decreto sanante, che consentirebbe alla P.A. di porre fine all'illecita occupazione perpetrata. Nel procedere alla quantificazione, il ctu ha quindi formato una tabella per ciascuno dei tre siti interessati dall'occupazione, prendendo a parametro il Valore Venale Unitario già stimato dai tecnici del Comune di nella determinazione dell'indennità eo Controparte_1 tempore liquidata per parte dei quozienti oggetto di occupazione acquisitiva in c.da AR per la realizzazione del P.E.E.P., pari a Lire 6 mila per metro quadrato.
La scelta è stata aspramente contestata dalla difesa degli attori, che, come visto nelle conclusioni rassegnate, ha chiesto procedersi alla valutazione secondo diverso criterio, o, in subordine, invocato la rinnovazione della ctu sul punto. Al riguardo, ritiene l'odierno giudice che debba partirsi dal rilievo di totale assenza di deduzione ed allegazione attorea, sulla destinazione originaria dei terreni, e sul loro valore, nell'atto introduttivo del giudizio, in cui la determinazione del quantum rimessa totalmente all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio; solo nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la difesa degli attori ha prodotto documentazione atta, a loro dire, a fornire un criterio di quantificazione del valore della aree interessate dall'occupazione.
Trattasi, nello specifico, di una delibera del Consiglio Comunale di Controparte_1
, di declassamento di un reliquato stradale, con relativa autorizzazione alla vendita,
[...] effettivamente rogata al prezzo di € 109,57 per mq, nonché di una ulteriore delibera di sdemanializzazione di ulteriori reliquati stradali, con indicazione del medesimo prezzo per mq. Con la terza memoria, invece, è stato allegato un precedente dell'intestato Tribunale, avente ad oggetto altra pretesa risarcitoria dei medesimi attori, sempre contro il Comune di
[...]
, e per ipotesi di occupazione acquisitiva o usurpativa. Controparte_1
La prefata evidente lacuna deduttiva ed allegativa attorea consente di asseverare il criterio proposto dal ctu, sia rappresentativo del valore dei terreni (agricoli) all'epoca dell'occupazione per la realizzazione del P.E.E.P., sia, soprattutto, eo tempore accettato dalla ditta espropriata, come testimonia l'incasso senza riserve del mandato di pagamento al riguardo emesso dal senza necessità di deposito dell'indennità presso la Cassa Depositi e CP_1
Prestiti; ed è altresì parametro utilizzabile anche per i siti di c.da Ferrantiello e di via delle Rose, in applicazione del metodo analogico, avuto riguardo alla medesima vocazione agricola ed alla omogeneità delle opere realizzate. Segnatamente, il ctu è pervenuto, nella bozza dell'elaborato inviata alle parti, ad una quantificazione complessiva del risarcimento spettante in € 70.047,00 per c.da AR, in € 264.398,40 per c.da. Ferrantiello, ed in € 52.164,00 per via delle Rose, per complessivi € 386.609,40, senza inserire alcuna indennità di occupazione legittima ex art. 22 bis, comma 5, del d.P.R. n. 327/2001, sul semplice rilievo che il periodo di occupazione “in urgenza” non è mai stato effettivamente vigente, in quanto la procedura non ha seguito i canoni previsti
7 dall'impianto di legge dell'epoca, né poi di quello introdotto dal d.P.R. n. 327/2001, degradando da subito in occupazione illegittima.
In sede di risposta alle osservazioni di parte attrice, il ctu ha nondimeno corretto la quantificazione.
Gli attori, nello specifico, pretendevano di ancorare il valore venale dei terreni alla stima asseritamente effettuata dallo stesso per area limitrofa a quella oggetto di causa, per la CP_1 quale istruita procedura di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, in ottemperanza alla sentenza TAR Calabria, richiamata in precedenza in relazione al parziale difetto di giurisdizione.
Secondo la tesi attorea, la relativa determina comunale dovrebbe rappresentare termine di paragone, adottabile anche per gli immobili per cui è causa, da valutare quindi ad € 38 per mq. Al riguardo, deve in primo luogo convenirsi con il consulente d'ufficio, laddove ha ritenuto di rispedire al mittente quella diversa quantificazione, in ragione del semplice rilievo della diversità tra le progettazioni delle opere realizzate, l'una – quella relativa ai terreni per cui è causa – riferita a strada di piano, l'altra da ancorarsi a bene suscettibile di trasformazione edilizia più rilevante, per come poi effettivamente avvenuto. L'utilizzazione del criterio proposto dagli attori, in sostanza, non è possibile in ragione della obiettiva diversità delle espropriazioni. Nondimeno, il ctu ha rilevato l'impossibilità obiettiva di definizione dell'ambito urbanistico in cui i diversi beni oggetto di causa hanno avuto la relativa trasformazione, al fine di ricostruirne eventuali parametri edilizi originari.
Anche sul punto vale il rilievo relativo al già richiamato vuoto deduttivo ed allegativo di parte attrice, che non ha prodotto neppure copia della Relazione di Stima in cui asseritamente individuato il valore di 38 €/mq, richiamata nella Determina Comunale n. 26/2020, documento non prodotto né reperito altrimenti dal ctu.
Qual valore, nondimeno, riguarda pacificamente terreni a destinazione edilizia, e non anche a vocazione agricola, come pacificamente quelli oggetto di causa, come riconosciuto dagli stessi attori, quantomeno per quelli di c.da Ferrantiello e via delle Rose;
anche di quelli di c.da AR, per inciso, la destinazione edilizia non può essere inferita dalla comparazione con altri attigui, semplicemente considerando le opere in essi realizzate dall'ente, radicalmente differenti da quelle che hanno interessato le aree oggetto di causa.
Anzi, come correttamente riscontrato dal ctu, proprio per la configurazione che hanno assunto, le aree oggetto di causa risultano già svuotate dalla suscettività edificatoria che ne consentirebbe la valutazione proposta da parte attrice.
In buona sostanza, la totale assenza di allegazioni attoree, e nondimeno la rappresentata oggettiva impossibilità, per il ctu, di definire con accettabile grado di precisione l'ambito urbanistico in cui i diversi beni hanno avuto la relativa trasformazione e, quindi, ricostruirne i parametri originari, non possono che imporre una stima differente da quella assertivamente propugnata dagli attori. Siffatte considerazioni, nondimeno, obliterano l'indirizzo della giurisprudenza, a mente del quale, in effetti, “in tema di espropriazione per pubblica utilità, il danno da c.d. occupazione acquisitiva od accessione invertita va ristorato con riferimento al valore del bene al momento della domanda – che segna appunto la perdita della proprietà – e la somma risultante, trattandosi di debito di valore, sarà sottoposta a rivalutazione monetaria fino alla data della sentenza, con possibilità di riconoscere sulla medesima somma rivalutata, quale lucro cessante, gli interessi decorrenti dalla data del fatto illecito, non necessariamente commisurati al tasso legale, ma ispirati a criteri equitativi, e computati con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa
8 nominalmente, per effetto dei prescelti indici di valutazione, ovvero in base ad un indice medio” (Cass. n. 12961/2018).
Quella giurisprudenza, tuttavia, presuppone la effettiva possibilità di stima del valore del bene al momento della domanda, ipotesi non sussistente, per quanto argomentato dal ctu e premesso, nel caso di specie, in ragione della consistenza delle opere realizzate sui terreni, nonché della impossibilità di ricostruirne una eventuale (ed indimostrata) vocazione originaria edilizia.
Come premesso, nondimeno, tra le medesime parti, e sempre per ipotesi di occupazione acquisitiva e/o usurpativa, esiste precedente dell'intestato Tribunale, la sentenza n. 1075/2014, allegata dalla stessa difesa degli attori con la terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Ebbene, anche in quel caso, per come emerge dalla lettura del provvedimento, la difficoltà obiettiva, emersa in sede di ctu, di quantificazione del danno, derivante dalla impossibilità di districarsi nel ginepraio di occupazioni perpetrate dall'ente, e destinazioni dei beni da esse attinti, si era fatto ricorso ad un metodo di stima sostanzialmente equitativo, determinandosi il quantum sulla base del metodo vigente ratione temporis e dei valori agricoli medi, con buona pace degli attori, che non hanno appellato.
Rispetto a quel precedente, nel caso di specie vi è nondimeno un elemento ulteriore, che assume carattere dirimente, e che è costituito dall'accettazione formale dell'indennità determinata dal per l'area di c.da AR, che, come ha correttamente rilevato il ctu, CP_1 esprimendo la volontà – anzi, più correttamente, il consenso - dell'espropriato sulla misura dell'indennizzo risarcitorio della perdita della proprietà al momento dell'esercizio del potere ablativo - ha di fatto “blindato” la fase procedurale, per quanto poi degradata, nella parte eccedente quella già indennizzata, in occupazione acquisitiva;
al riguardo, rimane utile il richiamo del ctu anche all'attuale impianto normativo, in cui il legislatore ritiene sempre di primaria importanza l'accettazione dell'offerta indennitaria che, di fatto, definisce l'iter ablatorio (rif. art. 21 comma 12, art. 23 comma 1 lett. C), art. 26 comma 1 del dPR 327/2001), e consente all'Autorità Espropriante di redigere formalmente i successivi atti traslativi della proprietà. Semmai, proprio perché retrodatato al momento dell'esercizio del potere, agli attori spetta sicuramente l'indennizzo eo tempore accettato ma al valore attuale, opzione perseguibile mediante il meccanismo della rivalutazione monetaria. Va quindi asseverato l'accoglimento, da parte del ctu, della relativa osservazione degli attori, che lo ha condotto alla integrale revisione delle tabelle redatte nella relazione di prima stesura, con l'aggiornamento del Valore Venale Unitario, già definito in 3,0 €/mq (£ 6 mila dell'epoca della liquidazione), e tuttavia rivalutato al dicembre 2022, ossia alla data di proposizione della domanda giudiziale alla odierna attenzione. Nondimeno, quel calcolo, siccome viziato da errori materiali (l'arrotondamento ad € 3,00 e non ad € 3,10, ed altresì il termine di decorrenza, che è il 30.11.1988, e non anche il 30.11.1998), va emendato secondo i desiderata degli attori, portandosi ad € 3,10 il capitale iniziale, con rivalutazione, dal 30.11.1988 al 31.12.2022, pari ad € 7,62. Di conseguenza, il risarcimento spettante agli attori, comprensivo della percentuale a titolo di danno non patrimoniale ai sensi del comma 5 dell'art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, rimane pari a complessivi € 993.092,11, somma di quelli di € 186.815,35 per l'occupazione acquisitiva per sconfinamento di c.da AR, di € 671.571,93 per l'occupazione usurpativa di c.da Ferrantiello, e di € 134.704,83 per quella di via delle Rose. La rivalutazione oblitera la necessità di interessi, che vanno riconosciuti, al saggio legale, solo dalla domanda al saldo effettivo. Ciò posto, in relazione alle osservazioni mosse invece all'elaborato dal ctp del CP_1 convenuto, possono condividersi de plano i riscontri del consulente d'ufficio.
9 In buona sostanza, la produzione (tardiva, quindi inammissibile) di Ordinanza di sospensione di lavori per lottizzazione abusiva, non ha comunque alcuna rilevanza ai fini della decisione, mentre il metodo al ribasso di quantificazione del danno sconta i medesimi rilievi di mera assertività valevoli per quello di parte attrice, e l'accertamento della superficie occupata rimane esente da addebiti di erroneità.
Significativo, del resto, che il non abbia neppure coltivato le sue osservazioni, CP_1 omettendo il deposito di comparse conclusionali e di replica.
Per quanto argomentato, e come premesso, la domanda attorea va accolta nei prefati termini, mentre rimane inammissibile la richiesta di condanna del ad un facere, ossia al CP_1 frazionamento catastale dei terreni occupati con intestazione all'ente; spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, così come l'onorario di ctu, in relazione al quale spetta agli attori l'integrale rimborso di quanto corrisposto in ottemperanza al decreto di liquidazione in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara il diritto degli attori al risarcimento per equivalente da occupazione acquisitiva ed usurpativa, nei confronti del Comune di , per complessivi € 993.092,11, oltre interessi al saggio legale Controparte_1 dalla domanda al saldo, e, per l'effetto, condanna l'ente convenuto al relativo pagamento;
- condanna altresì il alla refusione, in favore degli attori, Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 545,00 per esborsi ed in complessivi € 15.000,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA;
- pone definitivamente a carico del convenuto spese e competenze di ctu, liquidate CP_1 giusta decreto in atti, con diritto degli attori all'integrale rimborso di quanto corrisposto al consulente.
Così deciso in Cosenza il 29 aprile 2025
Il giudice
Gino Bloise
10
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 4881 R.G.A.C. dell'anno 2022, promossa
da
Milano avv. , in proprio e quale procuratore generale e speciale di Pt_1 [...]
e , rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi Pt_2 Parte_3 Parte_4 dell'art. 86 c.p.c., nonché dagli avv.ti Rinaldo Talarico e Matilde Talarico, presso il cui studio, in Rogliano (CS), via Guarasci n. 31, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
attore
contro rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Morcavallo, presso Controparte_1 il cui studio, in Cosenza, corso L. Fera n. 23, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
convenuto
avente ad oggetto: occupazione c.d. acquisitiva e c.d. usurpativa – risarcimento danni;
conclusioni delle parti: all'udienza del 7 gennaio 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti;
per gli attori: “Voglia il Tribunale adito, affermata la propria competenza e giurisdizione a conoscere della controversia, ritenere fondata la pretesa risarcitoria avanzata dagli attori per:
- l'occupazione mediante sconfinamento abusivo e illecito di terreno pari a mq 7.783 a far tempo dal 1988 per la realizzazione del P.E.E.P., come accertato anche in sede di C.T.U.; - la realizzazione della strada denominata Via delle Rose che ha comportato l'occupazione abusiva e conseguente privazione in danno degli attori di mq 5.796,94, come accertato anche in sede di
C.T.U.; - la realizzazione delle diverse e numerose strade e piazzali in Contrada Ferrantiello singolarmente indicati nel prospetto riassuntivo e nella correlata planimetria contenute nell'atto di citazione che ha comportato l'occupazione abusiva di mq 31.476,73, come accertato anche in sede di C.T.U.; per l'effetto, voglia il Tribunale adito condannare il
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, all'integrale risarcimento dei Controparte_1 danni in favore degli attori per le illecite occupazioni di terreno accertate e a corrispondere loro ai sensi dell'art. 42 bis DPR 327/2001, sulla base dei criteri di stima e dei calcoli che precedono, il valore di mercato dei terreni occupati alla data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, il danno non patrimoniale e quello da occupazione illegittima, il tutto nella misura di complessivi € 2.987.326,62, di cui € 1.104.95640 per l'occupazione in area P.E.E.P., € 1.567.882,50 per quelle in Contrada Ferrantiello ed € 314.488,06 per Via delle
1 Rose, ovvero in quella maggiore o minore che risulterà di Giustizia in applicazione dei corretti criteri di legge, oltre la rivalutazione monetaria del valore di stima dei beni dalla domanda giudiziale (14.12.2022) al deposito della sentenza e gli interessi legali di cui all'art. 1284 IV comma c.c. sulla somma via via rivalutata dalla litispendenza alla pubblicazione della sentenza, nonché quelli ulteriori sull'intero importo dovuto dalla data della sentenza al soddisfo effettivo;
voglia, infine, il Tribunale adito disporre a carico dell'ente il frazionamento catastale dei terreni occupati con intestazione al in via del tutto subordinata, gli CP_1 attori richiedono che il Tribunale rimetta la causa sul ruolo per affidare al CTU l'incarico di quantificare – secondo corretti e legittimi criteri ex art. 42 bis T.U. 327/2001 – il risarcimento del danno subito dagli attori medesimi;
con vittoria di spese e competenze di causa, maggiorate di rimborso spese forfettarie (15%), C.p.A. (4%) e Iva (22%) come per legge, nonché delle spese di Consulenza tecnica di ufficio”; per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - preliminarmente, dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del G.A.; - accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa e, per l'effetto, rigettare tutte le domande di risarcimento proposte dagli odierni attori nei confronti del;
- Controparte_1 con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, l'avv. , in proprio e quale Controparte_2 procuratore generale e speciale di e , nonché della sorella Parte_2 Parte_3
quali eredi di , premetteva la comproprietà e cointestazione dei terreni Pt_4 Persona_1 posti in agro di San Giovanni in Fiore (CS), loc. AR, Serra Cappuccini, Bacile e Ferrantiello, denunciandone l'occupazione illegittima dal parte del Comune, con realizzazione del P.E.E.P. e opere di urbanizzazione varie, e rappresentando l'esito infruttuoso della diffida ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001; deduceva, nello specifico, che con decreto n. 15393/1988 il aveva quantificato, per l'occupazione dell'area P.E.E.P., in Lire 97.710.000 l'indennità CP_1 provvisoria di esproprio di mq. 16.285, provvedendo al relativo pagamento, ma che, da indagini espletate, era stata effettivamente occupata un'area di complessivi mq 24.608, con una differenza di mq 7.783, così come, dal 2007, erano stati occupati altri quozienti in loc.
Ferrantiello, nonché per la realizzazione di via delle Rose;
indicava analiticamente le particelle occupate, di cui documentava l'intestazione pro quota agli attori, evidenziando altresì che il TAR Calabria aveva declinato la giurisdizione sull'istanza risarcitoria, ed invocando il risarcimento parametrato al valore di mercato degli immobili, previa determinazione mediante consulenza tecnica d'ufficio. Costituitosi in giudizio, il eccepiva in via preliminare Controparte_1 il difetto di giurisdizione del G.O. sulla pretesa attorea, devoluta a quella esclusiva del G.A. dall'art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.; nel merito, in ogni caso, rappresentava che la realizzazione del P.E.E.P. era stata preceduta dalla quantificazione e liquidazione dell'indennità di esproprio, debitamente accettata, e che l'occupazione di ulteriori quozienti di terreno rimaneva mera asserzione degli attori, del tutto indimostrata e nondimeno generica, rispetto alla quale inammissibilmente esplorativa la consulenza tecnica d'ufficio richiesta;
rassegnava quindi le ritrascritte conclusioni.
2 Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita con consulenza tecnica d'ufficio, espletata la quale, all'udienza del 7 gennaio 2025, è stata trattenuta in decisione, con termini per comparse conclusionali e di replica.
Tanto premesso in fatto, la domanda attorea è fondata nei termini di cui appresso, entro i quali va di conseguenza accolta. Lo scrutinio del merito presuppone l'affermazione della giurisdizione, nonché di alcuni principi di portata generale.
Sotto il primo profilo, deve convenirsi con il TAR, laddove, nella sentenza che ha declinato la potestas decidendi sulla domanda alla odierna attenzione, ha correttamente inquadrato l'occupazione ulteriore di quozienti di terreno per la realizzazione del P.E.E.P., richiamando Cass. SSUU n. 22193/2020 (nel solco di Cass. SSUU n. 27192/2006, e, più in generale, di Corte Cost. nn. 204/2004 e 191/2006) in tema di sconfinamento, ossia di realizzazione dell'opera pubblica che abbia interessato un terreno diverso o semplicemente più esteso rispetto a quello considerato nei provvedimenti amministrativi di occupazione e di espropriazione, oltre che dalla dichiarazione di pubblica utilità, attribuendo la portata di comportamento di mero fatto all'azione della P.A., come tale soggetto alla giurisdizione risarcitoria del G.O., esattamente come l'ipotesi ulteriore dedotta dagli attori, di occupazione in assenza di alcun titolo per la realizzazione delle opere viarie e di urbanizzazione a far data dal
2007.
Su tale premessa, il primo principio da porre a presupposto e fondamento della odierna decisione è quello, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, a mente del quale l'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte della P.A., allorché il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, integra un illecito di natura permanente che dà luogo ad una pretesa risarcitoria avente ad oggetto i danni dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente per la perdita della proprietà (ex plurimis,
Cass. SSUU n. 735/2015; Cass. nn. 4476/2015, 20231/2016, 18142/2022).
Ed invero, in tutti i casi di occupazione c.d. acquisitiva (che sussiste allorquando alla dichiarazione di pubblica utilità non segua il decreto di esproprio) e di occupazione c.d. usurpativa (quando manchi invece detta dichiarazione), si ravvisa un illecito a carattere permanente, che cessa in caso di rinuncia forzosa del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente, con conseguente necessità di ristorare il danno con riferimento al valore del bene al momento della domanda, che determina la perdita della proprietà (Cass. nn. 18142/2022, 12961/2018, 22929/2017). Sotto diverso profilo, la prefata natura permanente dell'occupazione, sia acquisitiva che usurpativa, comporta la piena applicabilità, al caso di specie, delle disposizioni di cui al d.P.R.
n. 327/2001. Su tali premesse, va quindi richiamato l'ulteriore principio secondo cui, nei casi di occupazione acquisitiva e usurpativa, alla P.A. non è consentito negare al privato il risarcimento del danno preteso dal proprietario, invocando il mancato formale trasferimento nel proprio patrimonio del bene illegittimamente occupato, sul presupposto che il menzionato istituto sia stato ritenuto contrario ai principi costituzionali e della CEDU, e, tuttavia, mantenendo il predetto bene nella propria disponibilità per destinarlo in modo definitivo e irreversibile ad un fine pubblico. Ed infatti, l'Amministrazione non può imputare al privato danneggiato il mancato esperimento del rimedio restitutorio in forma specifica, che l'ordinamento interno ed internazionale gli accorda a tutela della proprietà, al fine di essere esonerata dall'obbligazione di risarcimento del danno per equivalente per la perdita della proprietà cui il privato, come nel caso di specie, implicitamente rinuncia proponendo la domanda di risarcimento per equivalente,
3 in quanto la scelta dei rimedi a tutela della proprietà è pur sempre riservata al privato danneggiato (Cass. nn. 144/2020, 6301/2014).
Al riguardo, il G.A. (Cons. di Stato, Ad. Pl., n. 2/2020) afferma invece che il trasferimento della proprietà del bene alla pubblica amministrazione non può essere l'effetto di una rinuncia abdicativa formulata dal soggetto privato, neppure sotto forma di domanda di risarcimento per il danno subito, atteso che il principio di legalità, di cui è espressione in materia l'art. 42 della Costituzione, e che è stato rimarcato dalla CEDU, richiede una base legale certa perché si determini l'acquisto della proprietà in capo all'espropriante, base legale che l'ordinamento prevederebbe esclusivamente nel provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, ovvero in un contratto traslativo.
La conseguenza, così opinando, è che la scelta di acquisire il bene occupato ed utilizzato sine titulo, o restituirlo, sarebbe rimessa esclusivamente all'Autorità amministrativa (o al commissario ad acta), sicché né il giudice amministrativo né il proprietario potrebbero sostituire le proprie valutazioni a quelle attribuite alla competenza e alle responsabilità dell'Autorità individuata dall'art. 42 bis citato;
su tale presupposto, Cons. di Stato n. 6863/2020 ha ritenuto inammissibile la domanda avente contenuto solo risarcitorio proposta dal proprietario di un fondo illegittimamente occupato dalla P.A.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18142/2022 cit.) osserva però – condivisibilmente - che l'occupazione del bene, pur se illecita o illegittima, da parte dell'autorità espropriante (che, in mancanza della dichiarazione di pubblica utilità o comunque senza emettere il decreto di esproprio né provvedere alla restituzione del bene, lo trasformi irreversibilmente per destinarlo a finalità pubbliche) produce l'effetto immediato di sottrarre al privato il diritto di godimento sul bene per un tempo indeterminato e ogni facoltà connessa allo status di proprietario, rimanendo sicuramente arduo ammettere lo ius tollendi, ex art. 936 c.c., con riferimento alle opere realizzate per fini pubblici, svuotando anche la facoltà dispositiva sul bene stesso.
Ergo, la giurisprudenza amministrativa, escludendo la possibilità per il privato di azionare i rimedi civilistici comuni (compreso quello del risarcimento del danno per equivalente commisurato al valore del bene), in sostanza ravvisa una modalità conformativa della proprietà privata rimessa all'autorità amministrativa, alla quale soltanto sarebbe riservata, ai sensi dell'art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, la decisione di acquisire la proprietà dell'immobile, previo pagamento dell'indennizzo, o di restituirlo previa rimessione allo stato pristino, salva la residua possibilità per il privato di reagire introducendo un giudizio, con esito incerto e dilatato nel tempo, al solo fine di compulsare la stessa autorità ad assumere detta decisione.
La Costituzione (art. 42, comma 2) rimette tuttavia alla legge la conformazione della proprietà privata quanto ai “modi di acquisto, di godimento e […] limiti […]”, e riconosce all'autorità amministrativa il potere espropriativo (art. 42, comma 3), ma fintanto che tale potere non venga concretamente esercitato, anche tramite l'acquisizione del bene ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 (anche eventualmente su impulso del proprietario), è arduo ritenere che al privato siano sottratti i comuni rimedi civilistici a tutela del bene trasformato e reso inservibile alla gamma di usi cui può destinarlo in base alle regole di conformazione della proprietà immobiliare. Segnatamente, il proprietario vittima del comportamento illecito dell'Amministrazione conserva il diritto di domandare in giudizio il risarcimento del danno, non solo, per la perdita del godimento nel periodo considerato (occupazione illegittima), ma anche per la perdita commisurata all'integrale valore del bene, alla cui titolarità il proprietario ha implicitamente (seppur forzosamente) rinunciato proponendo la domanda risarcitoria per equivalente (cd. restitutio in integrum per equivalente).
4 Come pure rimarcato dalla più avveduta dottrina, i trasferimenti coattivi della proprietà sono una categoria generale interna al sistema dominicale, e non vi sono ostacoli logici e giuridici a che il proprietario – fintanto che l'autorità amministrativa non abbia esercitato il potere acquisitivo ex art. 42 bis – possa chiedere in giudizio e ottenere il risarcimento del danno per la perdita della proprietà del bene coattivamente trasferito in capo all'autore della lesione. Diversamente opinando, il proprietario (danneggiato) sarebbe esposto ai rischi insiti nella titolarità del bene in una situazione determinata dal comportamento illecito dell'autorità amministrativa, senza la possibilità di avvalersi del rimedio principale di far cessare immediatamente la prosecuzione dell'illecito mediante la rinuncia forzosa alla proprietà, in alternativa alla sua scelta di ottenere (quando sia possibile) la restituzione del bene previa rimessione in pristino. Ergo, nell'art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 risiede la fonte legale del potere acquisitivo attribuito all'autorità amministrativa, ma non anche di una implicita conformazione della proprietà privata che, sterilizzando i rimedi riconosciuti dall'ordinamento a chi è danneggiato dall'illecito (e quindi anche al proprietario), abbia l'effetto sostanziale di premiare il comportamento dell'autorità amministrativa che persista nell'illecito, non emettendo il provvedimento acquisitivo e non indennizzando il privato.
In presenza di uno svuotamento del titolo proprietario che derivi da un comportamento illecito (assimilabile a una espropriazione di valore), non può configurarsi nella mera inerzia dell'autorità amministrativa (che non emetta il provvedimento acquisitivo né provveda alla restituzione del bene) una implicita conformazione o regolamentazione della proprietà privata, non desumibile dall'art. 42 bis, che invece si limita ad attribuire alla stessa autorità un potere nuovo che, se non esercitato, non produce effetti degradatori generalizzati, o tali da paralizzare i rimedi attribuiti dall'ordinamento al proprietario. In conclusione, deve ritenersi conforme a diritto la possibilità di rinuncia abdicativa al bene da parte del privato, ed altresì la determinazione del relativo danno commisurata al valore del bene. Su tali presupposti, si può quindi passare all'esame del merito della controversia, dipanato dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata, sufficientemente esaustiva sotto ogni profilo di accertamento demandato.
Nello specifico, secondo la ricostruzione operata dal ctu, per le aree ubicate in c.da
AR vi era stata Deliberazione Consiliare n. 56 del 24.03.1985, di approvazione del Progetto dei Lavori di Acquisizione ed Urbanizzazione Aree P.E.E.P., contenente dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art 1 l. n. 1/78, in base alla quale il Comune di Controparte_1
aveva nondimeno proceduto all'adozione del Decreto di Definizione dell'Indennità n. 1
[...]
(15383) del 25/11/1998, di avvio, in urgenza, dell'iter ablatorio, con comunicazione dell'importo dell'indennità per il bene individuato, censito al fl. 69 p.lle nn. 40, 41, 51, 62, 63 e 83 del Comune di per una superficie complessiva di mq 17.265; il Controparte_1 pagamento dell'indennità risulta debitamente quietanzato, ed altresì non contestato dagli attori. La procedura ablatoria, avviata sulla base della normativa anteriore al d.P.R. n. 327/2001, non si è tuttavia conclusa con l'adozione di formale Decreto di Esproprio, tanto che, ad oggi, i beni risultano ancora catastalmente intestati alla ditta originaria, anche se, in base a quanto appurato dal ctu, alcune delle aree site in c.da AR risultano effettivamente allibrate al Comune di , e tuttavia non in forza di Decreto di Esproprio, bensì di Controparte_1 atto del Segretario Comunale.
Su tale presupposto, il ctu ha quindi asseverato le ragioni attoree, certificando che l'occupazione effettiva è andata oltre quella prevista dallo stesso Ente Comunale, interessando ulteriori aree di proprietà privata, utilizzate per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, come peraltro confermato dallo stesso ctp del convenuto. CP_1
5 Nello specifico, il ctu ha ampiamente documentato che, all'attualità, le aree richiamate nel Decreto di Definizione dell'Indennità, sono utilizzate per gli scopi preposti, mediante l'insediamento di edilizia popolare all'intorno della quale sono state realizzate le relative opere di urbanizzazione primaria quali (strade, spazi di sosta, fognature, rete idrica, rete elettrica, pubblica illuminazione, verde di servizio, etc.) previste dall'intervento pubblico, mediante occupazione di ulteriori aree di proprietà degli attori. Invece, per gli altri due siti sempre intestati agli attori, non risultano, all'indagine del ctu, atti attestanti l'avvio dell'iter ablatorio, di tal ché l'occupazione delle aree di c.da Ferrantiello e di via delle Rose non risulta suffragata da alcuna dichiarazione di pubblica utilità, né di definizione dell'indennità di esproprio, ossia dalle condizioni necessarie per l'avvio, in urgenza, dell'occupazione di beni privati.
Su tale premessa, il consulente ha quindi proceduto alla individuazione catastale delle particelle effettivamente occupate, verificando anche la consistenza delle opere eseguite sulle medesime, con ampio riscontro documentale, al quale si rimanda per brevità, anche siccome relativo a circostanze non contestate da alcuna delle parti. CP_
Per inciso, il ctu ha attribuito all' convenuto la realizzazione di tutte le opere eseguite sui quozienti di terreno per cui è causa, trattandosi, nello specifico, di strade comunali ed impianti di illuminazione pubblica e fognario, ossia opere di c.d. urbanizzazione primaria.
Ovviamente, l'eliminazione delle medesime, e la riconsegna dei terreni alla loro originaria vocazione agricola, oltre a determinare un danno obiettivo per la collettività, comporterebbe altresì ingenti spese per l'ente, di tal ché è lecito affermare l'irreversibile trasformazione dei beni occupati;
rileva peraltro in via assorbente, al riguardo, il fatto che il convenuto non abbia mai manifestato la volontà di restituzione dei beni occupati. CP_1
All'esito dell'indagine, e sulla base delle risultanze della medesima, il ctu ha quindi concluso che l'occupazione denunciata da parte attrice è stata effettivamente disposta ed eseguita, nonché concretizzata con la trasformazione dei beni, da terreno ad opera di urbanizzazione primaria, ad oggi fruibile all'utenza; ciò per il sito di c.da AR (occupazione di maggiori aree rispetto a quelle dichiarate nell'avvio della procedura), di c.da Ferrantiello ed anche per quello di Via delle Rose, queste ultime due eseguite senza avvio dell'iter ablatorio e senza dichiarazione di Pubblica Utilità.
Quindi, in sostanza, per il sito di c.da AR, per il quale iniziato ma non completato l'iter ablatorio formale, si verte in ipotesi di occupazione c.d. acquisitiva, mentre quella dei terreni posti in c.da Ferrantiello e via delle Rose va necessariamente qualificata usurpativa, in assenza di qualsivoglia documentazione attestante l'avvio del medesimo iter.
La distinzione, come visto nell'ampia premessa metodologica, non ha concrete ricadute, in quanto, ai fini risarcitori, i due tipi di occupazione sono accomunati nella considerazione della giurisprudenza.
Su tali premesse, il ctu ha quindi proceduto alla determinazione del valore di mercato dei quozienti oggetto di occupazione, premettendo la sussistenza di tutti e quattro i presupposti per l'applicazione, al caso di specie, del disposto di cui all'art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, ossia, nell'ordine, l'utilizzazione dei beni da parte dell'Amministrazione per scopi di interesse pubblico, la modificazione dei beni in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio, la valutazione della prevalenza dell'interesse pubblico alla conservazione dell'opera rispetto all'interesse privato alla conservazione della proprietà dei beni, e, dal ultimo, la necessità di garantire il dovuto ristoro a titolo di pagamento del risarcimento del danno. Ai sensi dell'art. 42 bis cit., “valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia
6 corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene … salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità … per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma”. Ora, nel caso di specie, considerato che sono abbondantemente scaduti i termini per l'adozione della dichiarazione di Pubblica Utilità, non è più possibile ricondurre il ristoro da riconoscere all'espropriato ad un semplice criterio indennitario, ai sensi degli artt. 32 e ss. d.P.R. n. 327/2001, di tal ché non rimane che perseguire la via di quello risarcitorio di cui al citato art. 42 bis, conseguente al c.d. decreto sanante, che consentirebbe alla P.A. di porre fine all'illecita occupazione perpetrata. Nel procedere alla quantificazione, il ctu ha quindi formato una tabella per ciascuno dei tre siti interessati dall'occupazione, prendendo a parametro il Valore Venale Unitario già stimato dai tecnici del Comune di nella determinazione dell'indennità eo Controparte_1 tempore liquidata per parte dei quozienti oggetto di occupazione acquisitiva in c.da AR per la realizzazione del P.E.E.P., pari a Lire 6 mila per metro quadrato.
La scelta è stata aspramente contestata dalla difesa degli attori, che, come visto nelle conclusioni rassegnate, ha chiesto procedersi alla valutazione secondo diverso criterio, o, in subordine, invocato la rinnovazione della ctu sul punto. Al riguardo, ritiene l'odierno giudice che debba partirsi dal rilievo di totale assenza di deduzione ed allegazione attorea, sulla destinazione originaria dei terreni, e sul loro valore, nell'atto introduttivo del giudizio, in cui la determinazione del quantum rimessa totalmente all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio; solo nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la difesa degli attori ha prodotto documentazione atta, a loro dire, a fornire un criterio di quantificazione del valore della aree interessate dall'occupazione.
Trattasi, nello specifico, di una delibera del Consiglio Comunale di Controparte_1
, di declassamento di un reliquato stradale, con relativa autorizzazione alla vendita,
[...] effettivamente rogata al prezzo di € 109,57 per mq, nonché di una ulteriore delibera di sdemanializzazione di ulteriori reliquati stradali, con indicazione del medesimo prezzo per mq. Con la terza memoria, invece, è stato allegato un precedente dell'intestato Tribunale, avente ad oggetto altra pretesa risarcitoria dei medesimi attori, sempre contro il Comune di
[...]
, e per ipotesi di occupazione acquisitiva o usurpativa. Controparte_1
La prefata evidente lacuna deduttiva ed allegativa attorea consente di asseverare il criterio proposto dal ctu, sia rappresentativo del valore dei terreni (agricoli) all'epoca dell'occupazione per la realizzazione del P.E.E.P., sia, soprattutto, eo tempore accettato dalla ditta espropriata, come testimonia l'incasso senza riserve del mandato di pagamento al riguardo emesso dal senza necessità di deposito dell'indennità presso la Cassa Depositi e CP_1
Prestiti; ed è altresì parametro utilizzabile anche per i siti di c.da Ferrantiello e di via delle Rose, in applicazione del metodo analogico, avuto riguardo alla medesima vocazione agricola ed alla omogeneità delle opere realizzate. Segnatamente, il ctu è pervenuto, nella bozza dell'elaborato inviata alle parti, ad una quantificazione complessiva del risarcimento spettante in € 70.047,00 per c.da AR, in € 264.398,40 per c.da. Ferrantiello, ed in € 52.164,00 per via delle Rose, per complessivi € 386.609,40, senza inserire alcuna indennità di occupazione legittima ex art. 22 bis, comma 5, del d.P.R. n. 327/2001, sul semplice rilievo che il periodo di occupazione “in urgenza” non è mai stato effettivamente vigente, in quanto la procedura non ha seguito i canoni previsti
7 dall'impianto di legge dell'epoca, né poi di quello introdotto dal d.P.R. n. 327/2001, degradando da subito in occupazione illegittima.
In sede di risposta alle osservazioni di parte attrice, il ctu ha nondimeno corretto la quantificazione.
Gli attori, nello specifico, pretendevano di ancorare il valore venale dei terreni alla stima asseritamente effettuata dallo stesso per area limitrofa a quella oggetto di causa, per la CP_1 quale istruita procedura di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, in ottemperanza alla sentenza TAR Calabria, richiamata in precedenza in relazione al parziale difetto di giurisdizione.
Secondo la tesi attorea, la relativa determina comunale dovrebbe rappresentare termine di paragone, adottabile anche per gli immobili per cui è causa, da valutare quindi ad € 38 per mq. Al riguardo, deve in primo luogo convenirsi con il consulente d'ufficio, laddove ha ritenuto di rispedire al mittente quella diversa quantificazione, in ragione del semplice rilievo della diversità tra le progettazioni delle opere realizzate, l'una – quella relativa ai terreni per cui è causa – riferita a strada di piano, l'altra da ancorarsi a bene suscettibile di trasformazione edilizia più rilevante, per come poi effettivamente avvenuto. L'utilizzazione del criterio proposto dagli attori, in sostanza, non è possibile in ragione della obiettiva diversità delle espropriazioni. Nondimeno, il ctu ha rilevato l'impossibilità obiettiva di definizione dell'ambito urbanistico in cui i diversi beni oggetto di causa hanno avuto la relativa trasformazione, al fine di ricostruirne eventuali parametri edilizi originari.
Anche sul punto vale il rilievo relativo al già richiamato vuoto deduttivo ed allegativo di parte attrice, che non ha prodotto neppure copia della Relazione di Stima in cui asseritamente individuato il valore di 38 €/mq, richiamata nella Determina Comunale n. 26/2020, documento non prodotto né reperito altrimenti dal ctu.
Qual valore, nondimeno, riguarda pacificamente terreni a destinazione edilizia, e non anche a vocazione agricola, come pacificamente quelli oggetto di causa, come riconosciuto dagli stessi attori, quantomeno per quelli di c.da Ferrantiello e via delle Rose;
anche di quelli di c.da AR, per inciso, la destinazione edilizia non può essere inferita dalla comparazione con altri attigui, semplicemente considerando le opere in essi realizzate dall'ente, radicalmente differenti da quelle che hanno interessato le aree oggetto di causa.
Anzi, come correttamente riscontrato dal ctu, proprio per la configurazione che hanno assunto, le aree oggetto di causa risultano già svuotate dalla suscettività edificatoria che ne consentirebbe la valutazione proposta da parte attrice.
In buona sostanza, la totale assenza di allegazioni attoree, e nondimeno la rappresentata oggettiva impossibilità, per il ctu, di definire con accettabile grado di precisione l'ambito urbanistico in cui i diversi beni hanno avuto la relativa trasformazione e, quindi, ricostruirne i parametri originari, non possono che imporre una stima differente da quella assertivamente propugnata dagli attori. Siffatte considerazioni, nondimeno, obliterano l'indirizzo della giurisprudenza, a mente del quale, in effetti, “in tema di espropriazione per pubblica utilità, il danno da c.d. occupazione acquisitiva od accessione invertita va ristorato con riferimento al valore del bene al momento della domanda – che segna appunto la perdita della proprietà – e la somma risultante, trattandosi di debito di valore, sarà sottoposta a rivalutazione monetaria fino alla data della sentenza, con possibilità di riconoscere sulla medesima somma rivalutata, quale lucro cessante, gli interessi decorrenti dalla data del fatto illecito, non necessariamente commisurati al tasso legale, ma ispirati a criteri equitativi, e computati con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa
8 nominalmente, per effetto dei prescelti indici di valutazione, ovvero in base ad un indice medio” (Cass. n. 12961/2018).
Quella giurisprudenza, tuttavia, presuppone la effettiva possibilità di stima del valore del bene al momento della domanda, ipotesi non sussistente, per quanto argomentato dal ctu e premesso, nel caso di specie, in ragione della consistenza delle opere realizzate sui terreni, nonché della impossibilità di ricostruirne una eventuale (ed indimostrata) vocazione originaria edilizia.
Come premesso, nondimeno, tra le medesime parti, e sempre per ipotesi di occupazione acquisitiva e/o usurpativa, esiste precedente dell'intestato Tribunale, la sentenza n. 1075/2014, allegata dalla stessa difesa degli attori con la terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Ebbene, anche in quel caso, per come emerge dalla lettura del provvedimento, la difficoltà obiettiva, emersa in sede di ctu, di quantificazione del danno, derivante dalla impossibilità di districarsi nel ginepraio di occupazioni perpetrate dall'ente, e destinazioni dei beni da esse attinti, si era fatto ricorso ad un metodo di stima sostanzialmente equitativo, determinandosi il quantum sulla base del metodo vigente ratione temporis e dei valori agricoli medi, con buona pace degli attori, che non hanno appellato.
Rispetto a quel precedente, nel caso di specie vi è nondimeno un elemento ulteriore, che assume carattere dirimente, e che è costituito dall'accettazione formale dell'indennità determinata dal per l'area di c.da AR, che, come ha correttamente rilevato il ctu, CP_1 esprimendo la volontà – anzi, più correttamente, il consenso - dell'espropriato sulla misura dell'indennizzo risarcitorio della perdita della proprietà al momento dell'esercizio del potere ablativo - ha di fatto “blindato” la fase procedurale, per quanto poi degradata, nella parte eccedente quella già indennizzata, in occupazione acquisitiva;
al riguardo, rimane utile il richiamo del ctu anche all'attuale impianto normativo, in cui il legislatore ritiene sempre di primaria importanza l'accettazione dell'offerta indennitaria che, di fatto, definisce l'iter ablatorio (rif. art. 21 comma 12, art. 23 comma 1 lett. C), art. 26 comma 1 del dPR 327/2001), e consente all'Autorità Espropriante di redigere formalmente i successivi atti traslativi della proprietà. Semmai, proprio perché retrodatato al momento dell'esercizio del potere, agli attori spetta sicuramente l'indennizzo eo tempore accettato ma al valore attuale, opzione perseguibile mediante il meccanismo della rivalutazione monetaria. Va quindi asseverato l'accoglimento, da parte del ctu, della relativa osservazione degli attori, che lo ha condotto alla integrale revisione delle tabelle redatte nella relazione di prima stesura, con l'aggiornamento del Valore Venale Unitario, già definito in 3,0 €/mq (£ 6 mila dell'epoca della liquidazione), e tuttavia rivalutato al dicembre 2022, ossia alla data di proposizione della domanda giudiziale alla odierna attenzione. Nondimeno, quel calcolo, siccome viziato da errori materiali (l'arrotondamento ad € 3,00 e non ad € 3,10, ed altresì il termine di decorrenza, che è il 30.11.1988, e non anche il 30.11.1998), va emendato secondo i desiderata degli attori, portandosi ad € 3,10 il capitale iniziale, con rivalutazione, dal 30.11.1988 al 31.12.2022, pari ad € 7,62. Di conseguenza, il risarcimento spettante agli attori, comprensivo della percentuale a titolo di danno non patrimoniale ai sensi del comma 5 dell'art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, rimane pari a complessivi € 993.092,11, somma di quelli di € 186.815,35 per l'occupazione acquisitiva per sconfinamento di c.da AR, di € 671.571,93 per l'occupazione usurpativa di c.da Ferrantiello, e di € 134.704,83 per quella di via delle Rose. La rivalutazione oblitera la necessità di interessi, che vanno riconosciuti, al saggio legale, solo dalla domanda al saldo effettivo. Ciò posto, in relazione alle osservazioni mosse invece all'elaborato dal ctp del CP_1 convenuto, possono condividersi de plano i riscontri del consulente d'ufficio.
9 In buona sostanza, la produzione (tardiva, quindi inammissibile) di Ordinanza di sospensione di lavori per lottizzazione abusiva, non ha comunque alcuna rilevanza ai fini della decisione, mentre il metodo al ribasso di quantificazione del danno sconta i medesimi rilievi di mera assertività valevoli per quello di parte attrice, e l'accertamento della superficie occupata rimane esente da addebiti di erroneità.
Significativo, del resto, che il non abbia neppure coltivato le sue osservazioni, CP_1 omettendo il deposito di comparse conclusionali e di replica.
Per quanto argomentato, e come premesso, la domanda attorea va accolta nei prefati termini, mentre rimane inammissibile la richiesta di condanna del ad un facere, ossia al CP_1 frazionamento catastale dei terreni occupati con intestazione all'ente; spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, così come l'onorario di ctu, in relazione al quale spetta agli attori l'integrale rimborso di quanto corrisposto in ottemperanza al decreto di liquidazione in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara il diritto degli attori al risarcimento per equivalente da occupazione acquisitiva ed usurpativa, nei confronti del Comune di , per complessivi € 993.092,11, oltre interessi al saggio legale Controparte_1 dalla domanda al saldo, e, per l'effetto, condanna l'ente convenuto al relativo pagamento;
- condanna altresì il alla refusione, in favore degli attori, Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 545,00 per esborsi ed in complessivi € 15.000,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA;
- pone definitivamente a carico del convenuto spese e competenze di ctu, liquidate CP_1 giusta decreto in atti, con diritto degli attori all'integrale rimborso di quanto corrisposto al consulente.
Così deciso in Cosenza il 29 aprile 2025
Il giudice
Gino Bloise
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