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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/10/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Il Giudice, Dott.ssa Giovanna Maria Mossa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia civile iscritta al n. 2353 del R.G.A.C. per l'anno
2020 e promossa da
Parte_1
(C.F. , Parte_2 C.F._1 [...]
(C.F. Parte_3
), C.F._2 Parte_4
(C.F. ),
[...] Parte_2 C.F._3 [...]
(C.F. Parte_5
, C.F._4 Parte_6
(C.F. ),
[...] C.F._5 [...]
(C.F. ), ( Parte_7 C.F._6 Parte_8 [...]
Parte_3
) (C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._7
AO AN RE e dell'avv. FIORI NI PIERO
( ) VIA MAZZINI 25 07100 SASSARI;
C.F._8
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._9 CP_2
(C.F. , C.F. ), C.F._10 CP_3 C.F._11
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 C.F._12
RB NI elettivamente domiciliati in CORSO NI
MATTEOTTI 94 SANREMO
1 (C.F. ), con il Controparte_5 C.F._13 patrocinio dell'avv. CURIONI MATTEO elettivamente domiciliato in VIA G.
LEOPARDI, 7/D 22036 ERBA
CONVENUTI
E CONTRO
(C.F.: ) con Controparte_6 C.F._14
l'Avv. Vanessa Porqueddu elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari, via Principessa Jolanda n. 57
RZ HI
OGGETTO: azione di nullità contrattuale, risarcimento danni.
All'udienza del 03/04/2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli attori
IN VIA PRINCIPALE
1) dichiarare la nullità e/o annullabilità ex art. 1418 c.c. comma 1 della procura speciale a vendere del 20.11.2014, rep. 16281 in favore del sig. e dell'atto notarile di vendita Controparte_5
stipulato in data 03.04.2015 a rogito del Dott. , Rep. Persona_1
16805, Racc. 12928, avente ad oggetto l'immobile sito nel Comune di
Sorso, in località “Eden Beach” – distinto nel Catasto Fabbricati del
Comune di Sorso al foglio 16, mappali 1004 sub. 1, località “Eden
Beach snc, piano T, categoria A/7, classe 1, vani 9,5, rendita catastale
€ 1.471,90; Foglio 16 mappale 1004 subalterno 2, località Eden
Beach, piano S1, categoria C/6, classe 2, consistenza mq 38, rendita catastale € 100,09 – in favore del sig. per sé e per il Parte_9
2 coniuge sig.ra in parti uguali per l'usufrutto loro vita Controparte_4
natural durante con accrescimento reciproco per le figlie sig.re Pt_10
e per i diritti di nuda proprietà pari ad ½ (un
[...] CP_7
mezzo) indiviso ciascuna, perché in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 643 c.p. essendo frutto di circonvenzione di incapace;
per l'effetto,
2) dichiarare che l'immobile oggetto del predetto atto è di proprietà del Dott. ovvero in forza di intervenuta Parte_3
successione degli esponenti in qualità di eredi pro indiviso in relazione alle rispettive quote attribuite;
per l'ulteriore effetto,
3) condannare i convenuti al rilascio dello stesso perché detenuto sine titulo, ed alla restituzione dei frutti.
4) Con vittoria di spese ed onorari compreso rimborso forfetario;
IN VIA SUBORDINATA nell'ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuta l'ipotesi della circonvenzione di incapace ex art. 643 c.p.,
1) Dichiarare la nullità e/o l'annullabilità ovvero l'inefficacia ex art. 1418 c.c. comma 1 della procura speciale a vendere del 20.11.2014, rep. 16281 in favore del sig. e dell'atto Controparte_5
notarile di vendita stipulato in data 03.04.2015 a rogito del Dott.
[...]
, Rep. 16805, Racc. 12928, avente ad oggetto l'immobile Per_1
sito nel Comune di Sorso, in località “Eden Beach” – distinto nel
Catasto Fabbricati del Comune di Sorso al foglio 16, mappali 1004 sub. 1, località “Eden Beach snc, piano T, categoria A/7, classe 1, vani
9,5, rendita catastale € 1.471,90; Foglio 16 mappale 1004 subalterno
2, località Eden Beach, piano S1, categoria C/6, classe 2, consistenza mq 38, rendita catastale € 100,09, posti in essere dal Dott.
[...]
, essendo lo stesso incapace di intendere e volere;
Parte_3
3 per l'effetto,
2) dichiarare che l'immobile oggetto del predetto atto è di proprietà del Dott. ovvero per l'effetto degli Parte_3
esponenti in qualità di eredi pro indiviso in relazione alle rispettive quote attribuite.
Per l'ulteriore effetto
3) condannare i convenuti al rilascio dello stesso perché detenuto sine titulo, ed alla restituzione dei frutti
4) Con vittoria di spese ed onorari compreso il rimborso forfetario”.
Per CP_7
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le pronunce dichiarative inerenti i fatti allegati e dedotti dall'odierna conchiudente,
Nel merito respingere tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto, improcedibili e comunque prescritte;
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di parziale accoglimento della domanda attorea, dichiarare l'insussistenza del reato di cui all'art. 643
c.p. in capo alle parti acquirenti del contratto di compravendita, dichiarare salvo il contratto per l'acquisto in buona fede ed a titolo oneroso e condannare il signor a tenere Controparte_5
indenne la parte acquirente esponente dall'eventuale risarcimento del danno, manlevandola comunque da ogni somma che si dovesse trovare a corrispondere a parte attrice per qualsivoglia titolo o ragione;
condannando altresì il signor al Controparte_5
risarcimento integrale delle somme pagate per l'acquisto dell'immobile indicato in atto, delle spese di Notaio e di registrazione,
4 di tutti i danni sofferti in conseguenza dell'accoglimento della domanda attrice, ivi comprese le spese per le migliorie apportate all'immobile, compresi gli interessi maturati e maturandi;
In via di ulteriore subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, porre a carico dei soggetti che hanno partecipato attivamente all'operazione di compravendita dell'immobile sito nel Comune di
Sorso, Località Eden Beach, le spese del presente giudizio. Ciò in quanto la signora non ha mai incontrato né il Dott. CP_7
, né il signor e non ha potuto in nessun modo verificare Pt_3 CP_5
le condizioni di salute del Dott. al momento della conclusione Pt_3
dell'atto di compravendita e/o al momento del conferimento della procura speciale;
In ogni caso, con vittoria di esborsi, competenze di causa, spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Per , e Parte_9 Controparte_4 Parte_10
1. In via preliminare rimettere la causa in istruttoria ed ammettere l'istanza istruttoria di prove per testi così come sopra articolata;
2. In via principale e nel merito
Dichiarare l'inesistenza del reato di cui all'art. 643 c.p. in capo ai convenuti – parte acquirente del contratto di compravendita - e rigettare la domanda attrice perché destituita di ogni fondamento per quanto esposto negli atti di causa e/o per intervenuta prescrizione dell'azione tesa alla dichiarazione di nullità dell'atto di compravendita.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
3. In via subordinata
5 Nella denegata e non creduta ipotesi di parziale accoglimento della domanda attrice, dichiarare l'insussistenza del reato di cui all'art. 643
c.p. in capo alle parti acquirenti del contratto di compravendita, dichiarare salvo il contratto per l'acquisto in buona fede ed a titolo oneroso e condannare i Signori e Controparte_5
a tenere indenni le parti acquirenti Controparte_6
dall'eventuale risarcimento del danno.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
4. In via di ulteriore subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi di parziale accoglimento della domanda attrice, dichiarare l'insussistenza del reato di cui all'art. 643
c.p. in capo alle parti acquirenti del contratto di compravendita, dichiarare e Controparte_5 Controparte_6
obbligati a tenere indenni dalle conseguenze dell'azione revocatoria le parti acquirenti del contratto di compravendita in questione, acquirenti in buona fede ed a titolo oneroso, per l'effetto condannare i predetti e al risarcimento integrale e in solido CP_5 Per_1
delle somme pagate per l'acquisto degli immobili indicati in atto, delle spese di Notaio e di registrazione, dei danni conseguenti all'azione revocatoria, che dovranno anche comprendere le migliorie apportate ai beni acquistati e che dovranno essere quantificati, anche in separato procedimento nonché i relativi interessi, determinando una somma anche in via provvisoria e immediatamente esecutiva da pagare a favore dei convenuti resistenti nella misura che l'On. Giudice riterrà di poter disporre in relazione a quanto acquisito agli atti del procedimento, assegnando un termine alle parti per la riassunzione di altro procedimento e/o utilizzo dei mezzi di risoluzione alternativa del contenzioso per la quantificazione esatta dei danni.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
6 4.1 In subordine ulteriore
Nella denegata e non creduta ipotesi di parziale accoglimento della domanda attrice,
a) dichiarare l'insussistenza del reato di cui all'art. 643 c.p. in capo alle parti acquirenti del contratto di compravendita,
b) dichiarare e Controparte_5 Controparte_6
obbligati a tenere indenni dalle conseguenze dell'azione revocatoria le parti acquirenti del contratto di compravendita in questione, acquirenti in buona fede ed a titolo oneroso, per l'effetto:
b.1) - condannare i predetti e al CP_5 Per_1
risarcimento integrale e in solido delle somme pagate per l'acquisto degli immobili indicati in atto, delle spese di Notaio e di registrazione,
c.) condannare e in solido con gli attori CP_5 Per_1
ricorrenti, questi ultimi per l'arricchimento senza causa, al pagamento dei danni conseguenti all'azione revocatoria, che dovranno anche comprendere le migliorie apportate ai beni acquistati e che dovranno essere quantificati, anche in separato procedimento nonché i relativi interessi, determinando una somma anche in via provvisoria e immediatamente esecutiva da pagare a favore dei convenuti resistenti nella misura che l'On. Giudice riterrà di poter disporre in relazione a quanto acquisito agli atti del procedimento, assegnando un termine alle parti per la riassunzione di altro procedimento e/o utilizzo dei mezzi di risoluzione alternativa del contenzioso per la quantificazione esatta dei danni.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
Per la Controparte_5
- NEL MERITO:
7 - In via preliminare:
- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda formulata da parte attrice;
- In via principale:
- Rigettare, per tutti i motivi indicati nei propri scritti difensivi ed in particolare nella comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione del processo civile del 20 maggio 2022, tutte le domande avverse, ivi compresa la domanda riconvenzionale spiegata dall'altra parte convenuta, con la comparsa di costituzione del 23/01/2021, in quanto infondate in fatto e in diritto.
- IN PUNTO SPESE:
- Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA e CPA come per legge.
Per il terzo chiamato
Tribunale adito Voglia, previa riapertura dell'istruttoria nei termini di cui sopra, accogliere le conclusioni così come formulate nella comparsa di costituzione ovvero, contrariis reiectis,
1) Rigettare la domanda proposta nei propri confronti poiché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, assolvere il Notaio dott.
da ogni avversa pretesa;
nella denegata ipotesi in Controparte_6
cui venisse ritenuta fondata l'azione di annullamento, si eccepisce la prescrizione dell'azione ex art. 428 c.c.;
2) Con vittoria di spese e di compensi.
Con ogni riserva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8 In fatto
, in persona dell'amministratore di sostegno Parte_3
Avvto Tavera conveniva in giudizio Controparte_1 [...]
, nonché CP_2 CP_3 Controparte_4
per sentire dichiarare la nullità Controparte_5
e inefficacia ex art 1418 cc della procura speciale a vendere del
20.11.2014 in favore di e dell'atto Controparte_5
pubblico di vendita stipulato in data 3.4.2015 a rogito notaio avente ad oggetto la vendita dell'immobile sito in Comune CP_6
di Sorso loc Eden Beach distinto in catasto al foglio 16 mapp 1004 sub 1 e sub 2 in favore dei convenuti , Parte_9 CP_8
e , in quanto contrario al disposto dell'art
[...] Controparte_4
634 cp essendo frutto di circonvenzione di incapace.
In via subordinata chiedeva la dichiarazione di nullità e inefficacia ex art 428 cc in quanto il venditore si trovava in stato di incapacità di intendere e volere.
Chiedeva inoltre la condanna al rilascio dell'immobile e la condanna alla restituzione dei frutti.
Nel corso del giudizio decedeva ed il Parte_3
giudizio veniva riassunto dagli eredi Parte_1
, ,
[...] Parte_4 Parte_5 Pt_6
, , (eredi di
[...] Parte_8 Parte_7 [...]
. Parte_3
A sostegno della propria domanda gli attori esponevano che, su istanza dei propri congiunti, il giudice tutelare aveva nominato, nell'anno 2015, l'amministratore di sostegno in proprio favore.
La nomina era stata giustificata dalla circostanza che che Pt_3
percepiva un'elevata pensione quale Vice Questore, risultava nullatenente e versava in grave stato di indigenza.
9 In esito alla nomina, l'amministratore di sostegno aveva accertato che, non solo risultava nullatenente, ma che tutti gli immobili in sua Pt_3
proprietà erano stato venduti e, in particolare, che tra il mese di aprile ed il mese di maggio 2015, aveva venduto l'immobile oggetto Pt_3
del presente giudizio nonché l'immobile posto in Sassari Viale Trento
n 3/c.
Lamentavano che le vendite erano state concluse con la pattuizione di un prezzo irrisorio (mai percepito) e con modalità ambigue poiché entrambi gli atti di vendita erano stati stipulati tramite
[...]
nominato procuratore speciale. Controparte_5
L'amministratore esponeva di aver sottoposto il sig ad Pt_3
accertamenti clinici e segnatamente ad accertamenti neurologici dai quali era emersa una condizione di marcata atrofia cerebrale globale, espressione di un processo neurodegenerativo di lunga durata, ed era stato inoltre diagnosticato un disturbo neuro cognitivo maggiore dovuto a malattia di Alzheimer.
I sanitari avevano riscontrato in particolare che i disturbi erano emersi tre anni prima con la comparsa di grave compromissione della memoria a breve e a lungo termine, nonché delle capacità di critica e giudizio, con perdita della cognizione sociale ingravescente.
Ciò premesso esponevano che gli atti oggetto del presente giudizio erano stati stipulati poco prima dell'apertura della procedura di amministrazione di sostegno quando la situazione cognitiva era gravemente compromessa, che il prezzo pattuito era nettamente inferiore al prezzo di mercato, non era mai stato percepito dal e Pt_3
che le modalità di vendita erano anomale non essendo il venditore comparso personalmente di fronte al Notaio ma avendo venduto tramite il signor munito di procura speciale. CP_5
Concludevano come in atti.
10 Si costituivano in giudizio Controparte_1 Controparte_4
e contestavano l'avversa domanda sostenendo CP_2
che la vendita era stata del tutto regolare essendo intervenuto all'atto il procuratore speciale del proprietario.
Allegavano che la procura era stata regolarmente rilasciata con atto autenticato da Notaio.
Precisavano che il signor , in occasione della sottoscrizione del Pt_3
contratto preliminare presso l'agenzia immobiliare, in data
20.11.2014, si era presentato in perfette condizioni fisiche e psichiche e che le condizioni del risultavano del tutto adeguate anche in Pt_3
occasione della stipula della procura a vendere presso il Notaio
nella medesima data. CP_6
In quell'occasione erano presenti e . Parte_3 Parte_9
Precisavano inoltre che il procuratore aveva riscosso il prezzo di vendita successivamente al primo incontro.
Deducevano che prima dell'autenticazione della procura speciale il
Notaio aveva accertato che il era capace, con la conseguenza Pt_3
che la procura doveva essere considerata valida e, dunque, anche il successivo atto di vendita.
Precisavano che solo aveva incontrato il signor Parte_9 Pt_3
in occasione della sottoscrizione del preliminare.
Quanto alla contestazione sul prezzo vile per cui era stato venduto sostenevano che le valutazioni poste a base della domanda attorea erano successive alla vendita ed erano state compiute sull'immobile successivamente all'esecuzione di lavori di ristrutturazione da parte degli acquirenti, lavori che avevano accresciuto il valore dell'immobile.
11 I lavori erano stati effettuati “in economia” a mezzo di operai e strumenti della ditta “ELVA” delle convenute ed Parte_10
CP_7
Sostenevano dunque che non esisteva alcuna evidenza dell'incapacità di al momento della stipula della procura e che il prezzo era del Pt_3
tutto adeguato alle condizioni dell'immobile al momento dell'acquisto.
Allegavano inoltre che non esisteva alcuna prova che i convenuti avessero inteso approfittare dello stato di incapacità del poiché Pt_3
non erano coscienti dello stato di menomazione.
Infine, quanto all'invalidità ex art 428 cpc, eccepivano che la domanda avrebbe dovuto essere proposta nei cinque anni successivi la formazione degli atti e rilevavano dunque l'intervenuta decadenza.
Deducevano inoltre che, in caso di dichiarazione di nullità della procura, tale invalidità non poteva essere opposta nei confronti degli acquirenti nel contratto di vendita, essendo questi ultimi in buona fede.
Concludevano chiedendo il rigetto della domanda.
Chiedevano disporsi la chiamata in causa del Notaio che, secondo i convenuti, non aveva adempiuto correttamente i propri obblighi avendo omesso di valutare in maniera adeguata la capacità del . Pt_3
Chiedevano dunque di essere manlevati in caso di condanna.
Proponevano altresì domanda riconvenzionale nei confronti di
[...]
chiedendo di essere manlevati in caso di condanna. CP_5
Chiedevano inoltre che i predetti, in caso di accoglimento della domanda attorea, venissero condannati al risarcimento con il pagamento delle somme versate a titolo di prezzo, di compenso del
Notaio e delle spese di registrazione, oltre che delle spese relative alle migliorie apportate all'immobile.
12 Si costituiva in giudizio ed eccepiva l'incompetenza per CP_7
territorio del Tribunale di Sassari dovendo essere competente il
Tribunale di Imperia dove risiedevano alcuni convenuti, ovvero il
Tribunale di Come dove risiedeva . CP_5
Contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto non potendo configurarsi il reato di cui all'art 643 cp e ciò in quanto mai aveva conosciuto . Pt_3
Si associava alle difese dei restanti convenuti.
In caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva di essere manlevata da e proponeva contro il predetto Controparte_5
domanda di condanna alla restituzione delle somme percepite quale corrispettivo della vendita, oltre che delle spese di registrazione del contratto, le spese relative al compenso del Notaio e le spese sostenute per le migliorie eseguite nell'immobile.
Si costituiva in giudizio e Controparte_5
contestava l'avversa domanda sostenendo di conoscere il dal Pt_3
2011 e di averlo aiutato in diverse occasioni svolgendo lavori di manutenzione negli immobili in proprietà dell'attore.
Esponeva che era stato il a chiedergli di aiutarlo nella vendita Pt_3
dell'immobile oggetto del giudizio e che il predetto aveva anche stabilito il prezzo di vendita, mentre aveva contattato diversi CP_5
soggetti interessati all'acquisto tra cui anche gli odierni convenuti.
Quanto al pagamento del prezzo esponeva che era stato pagato con le seguenti modalità:
- €.50.000,00= al momento della conclusione del preliminare;
- €.70.000,00= mediante un bonifico bancario effettuato in data
22/12/2014, di cui sosteneva non essere noto il beneficiario;
- €.15.00,00= mediante assegno circolare, datato 27/03/2015, in relazione al quale non è indicato chi fosse beneficiario.
13 Esponeva che i rapporti con il successivamente si erano via via Pt_3
diradati anche perché si era trasferito in Lombardia. CP_5
Anche dopo il trasferimento, allegava , quando sentiva CP_5 Pt_3
per telefono egli appariva lucido e pienamente capace.
Ciò premesso in fatto, eccepiva, in diritto, la prescrizione della domanda attrice stante il decorso del termine quinquennale di cui all'art 428 cc.
Nel merito contestava la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda escludendo che la sottoscrizione della procura fosse conseguenza di una circonvenzione di incapace.
In particolare, deduceva che non esisteva prova dello stato di incapacità, né era dimostrato che il prezzo versato fosse vile.
Precisava di non aver mai ricevuto il pagamento del prezzo.
Quanto alla domanda proposta dai convenuti nei confronti di CP_5
con la quale chiedevano di essere manlevati in caso di condanna, sosteneva che i convenuti non avevano precisato a quale titolo veniva chiesta la condanna in manleva.
Allegava che non era provato in alcun modo che avesse CP_5
ricevuto il pagamento del prezzo con la conseguenza che alcun indebito arricchimento poteva essere contestato.
Concludeva come in atti.
Si costituiva in giudizio il terzo chiamato notaio e Controparte_6
chiedeva il rigetto della domanda sostenendo che non vi era alcuna prova dell'incapacità del al momento della sottoscrizione della Pt_3
procura.
Precisava di aver formulato diverse domande al proprio al fine Pt_3
di verificare la capacità e deduceva che il predetto aveva chiarito di voler conferire la procura al perché era “un caro nipote” che CP_5
lo aiutava a gestire diverse questioni.
14 Asseriva che le certificazioni allegate dall'attore non provavano alcunchè in ordine allo stato di salute del nel 2014, quando era Pt_3
stata sottoscritta la procura.
Infine, eccepiva la prescrizione del diritto di agire per annullamento dell'atto.
Concludeva come in atti chiedendo il rigetto della domanda.
In diritto
Sull'eccezione di incompetenza
Si esaminerà in primo luogo l'eccezione di incompetenza per territorio.
Sul punto ci si limita a rilevare che, se è vero che il giudice competente può essere individuato in considerazione del luogo di residenza del convenuto, è vero anche che, nel caso in esame, può trovare applicazione l'art 20 cpc in tema di obbligazioni, e l'art 21 cpc in tema di diritti reali, con la conseguenza che dovendo l'obbligazione di restituzione del bene e dei frutti essere adempiuta nel luogo ove si trova il bene e nel luogo dove l'obbligazione deve essere eseguita, il
Tribunale competente è quello adito.
Nel merito
Si esaminerà in primo luogo la domanda proposta dagli attori i quali chiedevano che venisse dichiarata la nullità della procura speciale a vendere del 20.11.2014 resa da in favore di Parte_3
e del successivo atto di vendita intervenuto Controparte_5
15 tra il procuratore e gli odierni convenuti , Parte_9 Pt_10
e .
[...] CP_7 Controparte_4
In particolare, gli attori sostenevano che la procura era nulla in quanto frutto di circonvenzione in danno del predetto . Pt_3
Va premesso in diritto che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, "il contratto stipulato per effetto diretto del reato di circonvenzione d'incapace è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti (Cass. n. 10609 del
28/04/2017; Cass. n. 17568/2022).
La sanzione della nullità trova giustificazione “nel particolare grado
d'intensità del dolo posto in essere dal soggetto attivo e dalla, altrettanto particolare, condizione del soggetto passivo" (da ultimo,
Cass. n. 3523/2023), e dovendosi inquadrare detta disposizione incriminatrice tra le norme imperative genericamente richiamate dall'art. 1418, comma 1, c.c.
Da ciò discende che la domanda deve essere inquadrata nell'ambito dell'art 1418 e non dell'art 428 cc, con la conseguenza che le eccezioni relative all'intervenuta decadenza dall'azione devono essere respinte.
E infatti l'ipotesi di annullamento disciplinata dall'articolo 428 del Cc
e la fattispecie di reato prevista dall'articolo 643 del Cp hanno presupposti differenti.
Mentre, infatti, l'articolo 428 del Cc richiede l'accertamento di una condizione espressamente qualificata di incapacità di intendere e di volere, ai fini dell'articolo 643 del Cp “è sufficiente che l'autore
16 dell'atto versi in una situazione soggettiva di fragilità psichica derivante dall'età, dall'insorgenza o dall'aggravamento di una patologia neurologica o psichiatrica anche connessa a tali fattori o dovuta ad anomale dinamiche relazionali che consenta all'altrui opera di suggestione e induzione di deprivare il personale potere di autodeterminazione, di critica e di giudizio.” (Cassazione civile sez.
II, 20/03/2017, n.7081).
Pertanto, ai fini della declaratoria di nullità dell'atto dispositivo, il giudice civile è tenuto ad accertare incidenter tantum l'effettiva sussistenza del reato in tutti i suoi elementi costitutivi.
Sullo stato di infermità o deficienza psichica
In merito si osserva che "lo "stato d'infermità o deficienza psichica", di cui all'art. 643 cod. pen., non costituisce un maius rispetto allo stato d'incapacità di intendere o di volere di cui all'art. 428 cod. civ., ma semmai un minus” (Sez. 2, Sentenza n. 2327 del 10/03/1994).
E infatti il delitto di circonvenzione di incapace non postula che la vittima versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente che sia affetta da infermità psichica o da deficienza psichica, ovvero da un'alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell'incapacità, risulti idoneo a porlo in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva od affettiva, che ne affievolisca le capacità critiche (Cass Penale Sez. 2, n. 23283 del 24/02/2023).
Sull'elemento soggettivo
Quanto all'elemento soggettivo “è necessario il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, di carattere non necessariamente patrimoniale, ed è sufficiente che si ingeneri un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo, trattandosi di reato di
17 pericolo” (Cass Penale Sez. 2, n. 20677 del 13/05/2022), e la prova del dolo, essendo un elemento intrapsichico, non può che desumersi dalle condotte esterne e oggettive del soggetto.
Tutto ciò premesso in diritto, si osserva in fatto che gli attori hanno provato i fatti posti a base della domanda.
In particolare, è emersa la prova del perfezionamento del reato di circonvenzione di incapace da parte dei convenuti.
Sullo stato di infermità o deficienza psichica si rileva che in esito alla consulenza tecnica, basata sulla documentazione medica agli atti,
è emerso che già nei tre anni precedenti il 2015 Parte_3
“ha presentato disturbi cognitivi e comportamentali con
[...]
grave compromissione della memoria a breve e a lungo termine, delle capacità di critica e giudizio, anosognosia (inconsapevolezza della malattia), perdita della cognizione sociale con andamento progressivamente ingravescente, tanto da perdere totalmente le autonomie nello svolgimento delle attività strumentali, della attività quotidiane e le capacità cerebrali.
La valutazione clinica e strumentale ha permesso di porre diagnosi di
Disturbo neurocognitivo maggiore dovuto a malattia di Alzheimer risalente a tre anni precedenti”.
Le conclusioni del consulente, che si ritiene di condividere, sono fondate sulle risultanze degli esami neuroradiologici (pet ed RM encefalo) da cui si evince “senza dubbio, una condizione di atrofia cerebrale con allargamento degli spazi liquorali della convessità e della base compatibili con una condizione di vasculopatia cerebrale cronica e metabolismo glucidico cerebrale ridotto che sono segni indiretti di marcata atrofia cerebrale globale” (testualmente dalla relazione).
18 Né del resto le considerazioni svolte dai consulenti di parte convenuta e terza chiamata possono portare a conclusioni diverse.
Come correttamente osservato dal consulente e come già espresso dalla giurisprudenza citata, il presupposto della circonvenzione di incapace non è l'accertamento dell'incapacità di intendere e volere ma semplicemente di uno stato di infermità o deficienza psichica e non vi
è dubbio che la malattia di Alzheimer valutata nel 2016 con certificazione medica fa risalire la malattia ai tre anni precedenti e ciò in base agli esami cui il era stato sottoposto. Pt_3
Non giova dunque rilevare che solo nel 2015 sia stato nominato l'amministratore di sostegno poiché tale circostanza non prova che la malattia, o, più in generale, l'infermità di cui all'art 643 cp, non fosse insorta prima.
Al contrario dall'esame delle deposizioni testimoniali, della circostanza che l'immobile sia stato venduto ad un prezzo irrisorio e soprattutto che il non abbia mai ricevuto il pagamento del Pt_3
prezzo, si deve concludere che il dante causa degli attori, già al momento del conferimento della procura, si trovava in condizioni di infermità e deficienza psichica ex art 643 cp che non gli consentivano un'adeguata valutazione delle proprie azioni.
E infatti i testimoni hanno riferito che già dal 2013 (e secondo il testimone anche in precedenza) versava in stato di Tes_1 Pt_3
abbandono, non curando l'igiene e l'abbigliamento; vagava per la città
e chiedeva l'elemosina; dormiva sulle panchine pubbliche;
tentava di recuperare le monete dalle colonnine per il pagamento dei parcheggi.
In tal senso le deposizioni di che lo incontrava ogni Testimone_2
giorno presso l'abitazione della sorella del dove si recava per il Pt_3
pranzo.
19 La testimone ha inoltre precisato che versava in condizioni di Pt_3
degrado non solo fisico ma anche cognitivo tanto che aveva comportamenti inadeguati e soprattutto non riconosceva le persone, quali appunto la predetta Tes_1
Anche i testimoni e Testimone_3 Testimone_4 [...]
hanno riferito che nel periodo 2013-2015 vagava Tes_5 Pt_3
per la città, chiedeva l'elemosina e cercava di recuperare monete dalle colonnine dei parcheggi, oltre a non curare l'igiene e l'abbigliamento e dormire sulle panchine.
Anche l'avvocato Maria Paola Tavera ha confermato le circostanze sebbene relativamente al periodo successivo alla sua nomina quale amministratore di sostegno nel 2015.
Non solo, i testimoni e hanno Tes_6 Testimone_4
anche riferito che aveva gravi problemi alla vista tanto da aver Pt_3
subito un intervento che però non era stato risolutivo.
In particolare, ha riferito che spesso era necessario Tes_6
aiutarlo per aprire il portone di ingresso proprio a causa dei problemi alla vista.
Le circostanze riferite dai testimoni confermano dunque le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico con riferimento all'insorgenza della malattia di Alzheimer nei tre anni precedenti il 2015 e dimostrano che certamente, già dal 2014, al momento del conferimento della procura,
versava in stato di infermità e deficienza psichica. Pt_3
Ad ulteriore conferma delle conclusioni dette si consideri che la vendita dell'immobile è avvenuta per un prezzo vile, nettamente inferiore al valore commerciale.
In tal senso la relazione peritale in atti.
Anche in questo caso si ritiene di condividere le conclusioni del consulente d'ufficio il quale ha accertato che il valore dell'immobile
20 al momento dell'acquisto era pari ad euro 356.000, cioè, pari al doppio rispetto al prezzo indicato nell'atto di vendita (euro 135.000).
Non vi è prova nel giudizio delle asserite “pessime condizioni di degrado e manutenzione“dell'immobile non essendo stata provata in alcun modo la circostanza e dovendo anche in questa sede essere confermata l'ordinanza istruttoria di rigetto delle deduzioni istruttorie dei convenuti, del tutto generiche.
Del pari non è stata fornita prova in merito ai lavori di miglioria eseguiti nell'immobile.
Anche in questo caso le deduzioni istruttorie non potevano trovare ingresso nel processo in quanto del tutto generiche.
Infine, lo stato di infermità del ben può essere dedotto anche Pt_3
dalla circostanza che il venditore non risulta aver mai ricevuto il pagamento del prezzo.
Risulta il versamento di euro 70.000 in data 22.12.2014 e di euro
15.000 in favore di , ma non risulta alcun Controparte_5
versamento della somma di euro 50.000 indicata nel contratto preliminare.
In ogni caso non risulta che il prezzo pattuito di euro 135.000 sia stato versato al venditore.
Dalle precedenti considerazioni discende che il versasse in Pt_3
stato di infermità quando ha conferito la procura a e Controparte_5
anche successivamente quando l'immobile è stato venduto.
Sull'elemento soggettivo
Si richiamano i principi espressi da Cass Penale Sez. 2, n. 20677 del
13/05/2022 secondo cui il dolo specifico nella circonvenzione di incapace consiste nella volontà “di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, di carattere non necessariamente patrimoniale, ed è
21 sufficiente che si ingeneri un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo, trattandosi di reato di pericolo”.
La prova del dolo ben può desumersi dalle condotte esterne e oggettive del soggetto e dunque, nel caso in esame, dalle condotte dei convenuti che hanno stipulato una procura al fine di giungere ad un atto di vendita per un prezzo vile e senza corrispondere il prezzo al venditore.
I versamenti che parte venditrice dichiara di aver ricevuto infatti, risultano effettuati (quanto ad euro 70.000 ed euro 15.000) in favore del procuratore e non anche del venditore.
Il procuratore e gli acquirenti erano dunque ben consapevoli di aver acquistato per un prezzo vile (peraltro ridotto senza alcun motivo valido rispetto al preliminare che prevedeva il pagamento di euro
150.000) e di non aver mai versato alcunchè al venditore.
***
Per tutti i motivi detti la procura e l'atto pubblico di vendita devono essere dichiarati nulli in quanto conseguenza di una circonvenzione di incapace e come tali privi di effetti.
L'atto pubblico di vendita deve essere considerato nullo anche perché concluso in forza di procura nulla perché stipulata in violazione di norme imperative e cioè in quanto conseguenza di circonvenzione di incapace.
La procura costituisce un negozio unilaterale, ricettizio e astratto, autonomo rispetto al negozio gestorio sottostante.
E' evidente, dunque, che la sua nullità e dunque la sua inefficacia (ex tunc) determina la estinzione del potere di rappresentanza e la conseguente nullità del contratto di vendita stante la carenza di potere rappresentativo del venditore, senza che rilevi in alcun modo la asserita buona fede degli acquirenti.
22 ***
La domanda proposta dagli attori deve essere accolta e, per l'effetto, la procura speciale a vendere del 20.11.2024 e l'atto di vendita del
3.4.2025 (notaio Rep 16805 Racc 12928) devono essere CP_6
dichiarati nulli e privi di effetti.
Da ciò consegue che i convenuti (acquirenti) devono essere condannati all'immediata restituzione del bene immobile sito in
Comune di Sorso e distinto al foglio 16, mapp 1004 sub 1 e sub 2.
Quanto alla domanda di restituzione dei frutti indebitamente percepiti dagli acquirenti si ritiene di disporre un supplemento di istruzione al fine di determinare il valore locatizio dell'immobile.
Sulla domanda proposta dagli acquirenti nei confronti di
[...]
e del notaio . Controparte_5 Controparte_6
Quanto alla domanda di manleva si osserva che i convenuti non hanno precisato il titolo in forza del quale chiedono di essere manlevati da
[...]
. CP_5
La domanda deve dunque essere respinta.
Quanto alla ulteriore domanda di risarcimento del danno, si osserva in primo luogo che i convenuti non hanno dedotto alcunchè in ordine al titolo che giustifica la domanda.
Si deve escludere che il titolo possa essere l'inadempimento contrattuale poiché alcun rapporto negoziale era intervenuto tra
[...]
e gli acquirenti. CP_5
Dovendo ritenere che il titolo per cui si chiede il risarcimento sia invece extracontrattuale si dovrebbe ritenere che abbia posto CP_5
in essere un fatto illecito colposo o doloso che abbia determinato un danno ingiusto per i convenuti.
23 La domanda non può trovare accoglimento poiché non vi è alcuna deduzione in merito, non è dato sapere quale sia il fatto illecito che viene imputato a e deve escludersi che la stipula degli atti CP_5
nulli possa essere ricondotta alla condotta colposa o dolosa del solo
[...]
. CP_5
Ribadito che nulla è dedotto sul punto dai convenuti, si osserva che i presupposti della circonvenzione di incapace sussistono sia con riferimento alla procura che con riferimento all'atto di vendita.
Deve ritenersi provato che era affetto da infermità e deve Pt_3
ritenersi dimostrato anche il dolo degli acquirenti che non hanno provato di aver interamente pagato il prezzo in quanto non hanno dimostrato il versamento a mezzo bonifico della somma di euro
50.000 indicata nel contratto preliminare (nel contratto le parti dichiarano che la somma sarà versata); non vi è prova del pagamento di alcuna somma in favore del venditore;
il prezzo pattuito è vile.
Tutti gli elementi detti, unitamente al fatto che versava in stato Pt_3
di infermità al momento della stipula della procura e della compravendita provano che la nullità quale conseguenza della circonvenzione è riconducibile non solo a ma anche agli CP_5
acquirenti che non possono lamentare di aver subito un danno ingiusto.
Tutto ciò premesso se è vero che è provato il bonifico della somma di euro 70.000 e la consegna dell'assegno di euro 15000 in favore di
[...]
(cfr doc allegati memoria art 183 n2 cpc Avvto Ivo Conte del CP_5
3.4.2023), poiché, non solo sono agli atti la copia del bonifico e dell'assegno ma anche la quietanza di è vero che tali CP_5
pagamenti in esito alla dichiarazione di nullità divengono privi di
24 giustificazione causale e dunque possono portare, al più, ad un'azione di indebito arricchimento che i convenuti non hanno proposto.
La domanda proposta contro deve dunque essere respinta in CP_5
quanto infondata.
Sulla domanda riconvenzionale proposta nei confronti del notaio
CP_6
Sostengono gli acquirenti che il terzo chiamato sarebbe responsabile in quanto, in violazione degli obblighi di diligente adempimento del contratto d'opera professionale, intervenuto con gli acquirenti non avrebbe adeguatamente verificato l'effettiva capacità del venditore al momento del conferimento della procura speciale.
Secondo le difese del notaio, invece, la prestazione professionale si doveva limitare a verificare la volontà delle parti.
La domanda non può essere accolta in quanto infondata.
Come già rilevato con riferimento alle domande proposte nei confronti di il danno lamentato dai convenuti è stato determinato CP_5
anche dalla loro condotta integrativa del reato di circonvenzione di incapace.
Spettava dunque ai convenuti allegare e provare che il dedotto inadempimento del Notaio costituiva la causa unica o prevalente del pregiudizio lamentato.
Per tutti i motivi detti le domande riconvenzionali devono essere respinte.
***
In conclusione, accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara la procura speciale a vendere del 20.11.2024 (Notaio CP_6
autenticata il 20.11.2014 rep 16281) e l'atto di vendita del 3.4.2025
(notaio Rep 16805 Racc 12928) nulli e privi di effetti. CP_6
25 In conseguenza condanna i convenuti , , Parte_9 CP_7
e all'immediata restituzione del bene Parte_10 Controparte_4
immobile sito in Comune di Sorso e distinto al foglio 16, mapp 1004 sub 1 e sub 2.
Dispone come da separata ordinanza per la determinazione del valore locativo dell'immobile dalla data di vendita alla restituzione.
Rigetta le domande riconvenzionali.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione respinta;
accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara la procura speciale a vendere del 20.11.2024 (Notaio autenticata il 20.11.2014 CP_6
rep n 16281) e l'atto di vendita del 3.4.2025 (notaio Rep CP_6
16805 Racc 12928) nulli e privi di effetti.
Condanna i convenuti , , e Parte_9 CP_7 Parte_10
all'immediata restituzione del bene immobile sito in Controparte_4
Comune di Sorso, in località “Eden Beach” – distinto nel Catasto
Fabbricati del Comune di Sorso al foglio 16, mappali 1004 sub. 1, località “Eden Beach snc, piano T, categoria A/7, classe 1, vani 9,5, rendita catastale € 1.471,90; Foglio 16 mappale 1004 subalterno 2, località Eden Beach, piano S1, categoria C/6, classe 2, consistenza mq
38, rendita catastale € 100,09.
Dispone come da separata ordinanza per la determinazione del valore locativo dell'immobile dalla data di vendita alla restituzione.
Rigetta le domande riconvenzionali.
Spese al definitivo.
26 Sassari li 09/10/2025.
Il GIUDICE
Dott.ssa G. M. Mossa
IL CANCELLIERE
27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Il Giudice, Dott.ssa Giovanna Maria Mossa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia civile iscritta al n. 2353 del R.G.A.C. per l'anno
2020 e promossa da
Parte_1
(C.F. , Parte_2 C.F._1 [...]
(C.F. Parte_3
), C.F._2 Parte_4
(C.F. ),
[...] Parte_2 C.F._3 [...]
(C.F. Parte_5
, C.F._4 Parte_6
(C.F. ),
[...] C.F._5 [...]
(C.F. ), ( Parte_7 C.F._6 Parte_8 [...]
Parte_3
) (C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._7
AO AN RE e dell'avv. FIORI NI PIERO
( ) VIA MAZZINI 25 07100 SASSARI;
C.F._8
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._9 CP_2
(C.F. , C.F. ), C.F._10 CP_3 C.F._11
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 C.F._12
RB NI elettivamente domiciliati in CORSO NI
MATTEOTTI 94 SANREMO
1 (C.F. ), con il Controparte_5 C.F._13 patrocinio dell'avv. CURIONI MATTEO elettivamente domiciliato in VIA G.
LEOPARDI, 7/D 22036 ERBA
CONVENUTI
E CONTRO
(C.F.: ) con Controparte_6 C.F._14
l'Avv. Vanessa Porqueddu elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari, via Principessa Jolanda n. 57
RZ HI
OGGETTO: azione di nullità contrattuale, risarcimento danni.
All'udienza del 03/04/2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli attori
IN VIA PRINCIPALE
1) dichiarare la nullità e/o annullabilità ex art. 1418 c.c. comma 1 della procura speciale a vendere del 20.11.2014, rep. 16281 in favore del sig. e dell'atto notarile di vendita Controparte_5
stipulato in data 03.04.2015 a rogito del Dott. , Rep. Persona_1
16805, Racc. 12928, avente ad oggetto l'immobile sito nel Comune di
Sorso, in località “Eden Beach” – distinto nel Catasto Fabbricati del
Comune di Sorso al foglio 16, mappali 1004 sub. 1, località “Eden
Beach snc, piano T, categoria A/7, classe 1, vani 9,5, rendita catastale
€ 1.471,90; Foglio 16 mappale 1004 subalterno 2, località Eden
Beach, piano S1, categoria C/6, classe 2, consistenza mq 38, rendita catastale € 100,09 – in favore del sig. per sé e per il Parte_9
2 coniuge sig.ra in parti uguali per l'usufrutto loro vita Controparte_4
natural durante con accrescimento reciproco per le figlie sig.re Pt_10
e per i diritti di nuda proprietà pari ad ½ (un
[...] CP_7
mezzo) indiviso ciascuna, perché in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 643 c.p. essendo frutto di circonvenzione di incapace;
per l'effetto,
2) dichiarare che l'immobile oggetto del predetto atto è di proprietà del Dott. ovvero in forza di intervenuta Parte_3
successione degli esponenti in qualità di eredi pro indiviso in relazione alle rispettive quote attribuite;
per l'ulteriore effetto,
3) condannare i convenuti al rilascio dello stesso perché detenuto sine titulo, ed alla restituzione dei frutti.
4) Con vittoria di spese ed onorari compreso rimborso forfetario;
IN VIA SUBORDINATA nell'ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuta l'ipotesi della circonvenzione di incapace ex art. 643 c.p.,
1) Dichiarare la nullità e/o l'annullabilità ovvero l'inefficacia ex art. 1418 c.c. comma 1 della procura speciale a vendere del 20.11.2014, rep. 16281 in favore del sig. e dell'atto Controparte_5
notarile di vendita stipulato in data 03.04.2015 a rogito del Dott.
[...]
, Rep. 16805, Racc. 12928, avente ad oggetto l'immobile Per_1
sito nel Comune di Sorso, in località “Eden Beach” – distinto nel
Catasto Fabbricati del Comune di Sorso al foglio 16, mappali 1004 sub. 1, località “Eden Beach snc, piano T, categoria A/7, classe 1, vani
9,5, rendita catastale € 1.471,90; Foglio 16 mappale 1004 subalterno
2, località Eden Beach, piano S1, categoria C/6, classe 2, consistenza mq 38, rendita catastale € 100,09, posti in essere dal Dott.
[...]
, essendo lo stesso incapace di intendere e volere;
Parte_3
3 per l'effetto,
2) dichiarare che l'immobile oggetto del predetto atto è di proprietà del Dott. ovvero per l'effetto degli Parte_3
esponenti in qualità di eredi pro indiviso in relazione alle rispettive quote attribuite.
Per l'ulteriore effetto
3) condannare i convenuti al rilascio dello stesso perché detenuto sine titulo, ed alla restituzione dei frutti
4) Con vittoria di spese ed onorari compreso il rimborso forfetario”.
Per CP_7
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le pronunce dichiarative inerenti i fatti allegati e dedotti dall'odierna conchiudente,
Nel merito respingere tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto, improcedibili e comunque prescritte;
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di parziale accoglimento della domanda attorea, dichiarare l'insussistenza del reato di cui all'art. 643
c.p. in capo alle parti acquirenti del contratto di compravendita, dichiarare salvo il contratto per l'acquisto in buona fede ed a titolo oneroso e condannare il signor a tenere Controparte_5
indenne la parte acquirente esponente dall'eventuale risarcimento del danno, manlevandola comunque da ogni somma che si dovesse trovare a corrispondere a parte attrice per qualsivoglia titolo o ragione;
condannando altresì il signor al Controparte_5
risarcimento integrale delle somme pagate per l'acquisto dell'immobile indicato in atto, delle spese di Notaio e di registrazione,
4 di tutti i danni sofferti in conseguenza dell'accoglimento della domanda attrice, ivi comprese le spese per le migliorie apportate all'immobile, compresi gli interessi maturati e maturandi;
In via di ulteriore subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, porre a carico dei soggetti che hanno partecipato attivamente all'operazione di compravendita dell'immobile sito nel Comune di
Sorso, Località Eden Beach, le spese del presente giudizio. Ciò in quanto la signora non ha mai incontrato né il Dott. CP_7
, né il signor e non ha potuto in nessun modo verificare Pt_3 CP_5
le condizioni di salute del Dott. al momento della conclusione Pt_3
dell'atto di compravendita e/o al momento del conferimento della procura speciale;
In ogni caso, con vittoria di esborsi, competenze di causa, spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Per , e Parte_9 Controparte_4 Parte_10
1. In via preliminare rimettere la causa in istruttoria ed ammettere l'istanza istruttoria di prove per testi così come sopra articolata;
2. In via principale e nel merito
Dichiarare l'inesistenza del reato di cui all'art. 643 c.p. in capo ai convenuti – parte acquirente del contratto di compravendita - e rigettare la domanda attrice perché destituita di ogni fondamento per quanto esposto negli atti di causa e/o per intervenuta prescrizione dell'azione tesa alla dichiarazione di nullità dell'atto di compravendita.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
3. In via subordinata
5 Nella denegata e non creduta ipotesi di parziale accoglimento della domanda attrice, dichiarare l'insussistenza del reato di cui all'art. 643
c.p. in capo alle parti acquirenti del contratto di compravendita, dichiarare salvo il contratto per l'acquisto in buona fede ed a titolo oneroso e condannare i Signori e Controparte_5
a tenere indenni le parti acquirenti Controparte_6
dall'eventuale risarcimento del danno.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
4. In via di ulteriore subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi di parziale accoglimento della domanda attrice, dichiarare l'insussistenza del reato di cui all'art. 643
c.p. in capo alle parti acquirenti del contratto di compravendita, dichiarare e Controparte_5 Controparte_6
obbligati a tenere indenni dalle conseguenze dell'azione revocatoria le parti acquirenti del contratto di compravendita in questione, acquirenti in buona fede ed a titolo oneroso, per l'effetto condannare i predetti e al risarcimento integrale e in solido CP_5 Per_1
delle somme pagate per l'acquisto degli immobili indicati in atto, delle spese di Notaio e di registrazione, dei danni conseguenti all'azione revocatoria, che dovranno anche comprendere le migliorie apportate ai beni acquistati e che dovranno essere quantificati, anche in separato procedimento nonché i relativi interessi, determinando una somma anche in via provvisoria e immediatamente esecutiva da pagare a favore dei convenuti resistenti nella misura che l'On. Giudice riterrà di poter disporre in relazione a quanto acquisito agli atti del procedimento, assegnando un termine alle parti per la riassunzione di altro procedimento e/o utilizzo dei mezzi di risoluzione alternativa del contenzioso per la quantificazione esatta dei danni.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
6 4.1 In subordine ulteriore
Nella denegata e non creduta ipotesi di parziale accoglimento della domanda attrice,
a) dichiarare l'insussistenza del reato di cui all'art. 643 c.p. in capo alle parti acquirenti del contratto di compravendita,
b) dichiarare e Controparte_5 Controparte_6
obbligati a tenere indenni dalle conseguenze dell'azione revocatoria le parti acquirenti del contratto di compravendita in questione, acquirenti in buona fede ed a titolo oneroso, per l'effetto:
b.1) - condannare i predetti e al CP_5 Per_1
risarcimento integrale e in solido delle somme pagate per l'acquisto degli immobili indicati in atto, delle spese di Notaio e di registrazione,
c.) condannare e in solido con gli attori CP_5 Per_1
ricorrenti, questi ultimi per l'arricchimento senza causa, al pagamento dei danni conseguenti all'azione revocatoria, che dovranno anche comprendere le migliorie apportate ai beni acquistati e che dovranno essere quantificati, anche in separato procedimento nonché i relativi interessi, determinando una somma anche in via provvisoria e immediatamente esecutiva da pagare a favore dei convenuti resistenti nella misura che l'On. Giudice riterrà di poter disporre in relazione a quanto acquisito agli atti del procedimento, assegnando un termine alle parti per la riassunzione di altro procedimento e/o utilizzo dei mezzi di risoluzione alternativa del contenzioso per la quantificazione esatta dei danni.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
Per la Controparte_5
- NEL MERITO:
7 - In via preliminare:
- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda formulata da parte attrice;
- In via principale:
- Rigettare, per tutti i motivi indicati nei propri scritti difensivi ed in particolare nella comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione del processo civile del 20 maggio 2022, tutte le domande avverse, ivi compresa la domanda riconvenzionale spiegata dall'altra parte convenuta, con la comparsa di costituzione del 23/01/2021, in quanto infondate in fatto e in diritto.
- IN PUNTO SPESE:
- Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA e CPA come per legge.
Per il terzo chiamato
Tribunale adito Voglia, previa riapertura dell'istruttoria nei termini di cui sopra, accogliere le conclusioni così come formulate nella comparsa di costituzione ovvero, contrariis reiectis,
1) Rigettare la domanda proposta nei propri confronti poiché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, assolvere il Notaio dott.
da ogni avversa pretesa;
nella denegata ipotesi in Controparte_6
cui venisse ritenuta fondata l'azione di annullamento, si eccepisce la prescrizione dell'azione ex art. 428 c.c.;
2) Con vittoria di spese e di compensi.
Con ogni riserva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8 In fatto
, in persona dell'amministratore di sostegno Parte_3
Avvto Tavera conveniva in giudizio Controparte_1 [...]
, nonché CP_2 CP_3 Controparte_4
per sentire dichiarare la nullità Controparte_5
e inefficacia ex art 1418 cc della procura speciale a vendere del
20.11.2014 in favore di e dell'atto Controparte_5
pubblico di vendita stipulato in data 3.4.2015 a rogito notaio avente ad oggetto la vendita dell'immobile sito in Comune CP_6
di Sorso loc Eden Beach distinto in catasto al foglio 16 mapp 1004 sub 1 e sub 2 in favore dei convenuti , Parte_9 CP_8
e , in quanto contrario al disposto dell'art
[...] Controparte_4
634 cp essendo frutto di circonvenzione di incapace.
In via subordinata chiedeva la dichiarazione di nullità e inefficacia ex art 428 cc in quanto il venditore si trovava in stato di incapacità di intendere e volere.
Chiedeva inoltre la condanna al rilascio dell'immobile e la condanna alla restituzione dei frutti.
Nel corso del giudizio decedeva ed il Parte_3
giudizio veniva riassunto dagli eredi Parte_1
, ,
[...] Parte_4 Parte_5 Pt_6
, , (eredi di
[...] Parte_8 Parte_7 [...]
. Parte_3
A sostegno della propria domanda gli attori esponevano che, su istanza dei propri congiunti, il giudice tutelare aveva nominato, nell'anno 2015, l'amministratore di sostegno in proprio favore.
La nomina era stata giustificata dalla circostanza che che Pt_3
percepiva un'elevata pensione quale Vice Questore, risultava nullatenente e versava in grave stato di indigenza.
9 In esito alla nomina, l'amministratore di sostegno aveva accertato che, non solo risultava nullatenente, ma che tutti gli immobili in sua Pt_3
proprietà erano stato venduti e, in particolare, che tra il mese di aprile ed il mese di maggio 2015, aveva venduto l'immobile oggetto Pt_3
del presente giudizio nonché l'immobile posto in Sassari Viale Trento
n 3/c.
Lamentavano che le vendite erano state concluse con la pattuizione di un prezzo irrisorio (mai percepito) e con modalità ambigue poiché entrambi gli atti di vendita erano stati stipulati tramite
[...]
nominato procuratore speciale. Controparte_5
L'amministratore esponeva di aver sottoposto il sig ad Pt_3
accertamenti clinici e segnatamente ad accertamenti neurologici dai quali era emersa una condizione di marcata atrofia cerebrale globale, espressione di un processo neurodegenerativo di lunga durata, ed era stato inoltre diagnosticato un disturbo neuro cognitivo maggiore dovuto a malattia di Alzheimer.
I sanitari avevano riscontrato in particolare che i disturbi erano emersi tre anni prima con la comparsa di grave compromissione della memoria a breve e a lungo termine, nonché delle capacità di critica e giudizio, con perdita della cognizione sociale ingravescente.
Ciò premesso esponevano che gli atti oggetto del presente giudizio erano stati stipulati poco prima dell'apertura della procedura di amministrazione di sostegno quando la situazione cognitiva era gravemente compromessa, che il prezzo pattuito era nettamente inferiore al prezzo di mercato, non era mai stato percepito dal e Pt_3
che le modalità di vendita erano anomale non essendo il venditore comparso personalmente di fronte al Notaio ma avendo venduto tramite il signor munito di procura speciale. CP_5
Concludevano come in atti.
10 Si costituivano in giudizio Controparte_1 Controparte_4
e contestavano l'avversa domanda sostenendo CP_2
che la vendita era stata del tutto regolare essendo intervenuto all'atto il procuratore speciale del proprietario.
Allegavano che la procura era stata regolarmente rilasciata con atto autenticato da Notaio.
Precisavano che il signor , in occasione della sottoscrizione del Pt_3
contratto preliminare presso l'agenzia immobiliare, in data
20.11.2014, si era presentato in perfette condizioni fisiche e psichiche e che le condizioni del risultavano del tutto adeguate anche in Pt_3
occasione della stipula della procura a vendere presso il Notaio
nella medesima data. CP_6
In quell'occasione erano presenti e . Parte_3 Parte_9
Precisavano inoltre che il procuratore aveva riscosso il prezzo di vendita successivamente al primo incontro.
Deducevano che prima dell'autenticazione della procura speciale il
Notaio aveva accertato che il era capace, con la conseguenza Pt_3
che la procura doveva essere considerata valida e, dunque, anche il successivo atto di vendita.
Precisavano che solo aveva incontrato il signor Parte_9 Pt_3
in occasione della sottoscrizione del preliminare.
Quanto alla contestazione sul prezzo vile per cui era stato venduto sostenevano che le valutazioni poste a base della domanda attorea erano successive alla vendita ed erano state compiute sull'immobile successivamente all'esecuzione di lavori di ristrutturazione da parte degli acquirenti, lavori che avevano accresciuto il valore dell'immobile.
11 I lavori erano stati effettuati “in economia” a mezzo di operai e strumenti della ditta “ELVA” delle convenute ed Parte_10
CP_7
Sostenevano dunque che non esisteva alcuna evidenza dell'incapacità di al momento della stipula della procura e che il prezzo era del Pt_3
tutto adeguato alle condizioni dell'immobile al momento dell'acquisto.
Allegavano inoltre che non esisteva alcuna prova che i convenuti avessero inteso approfittare dello stato di incapacità del poiché Pt_3
non erano coscienti dello stato di menomazione.
Infine, quanto all'invalidità ex art 428 cpc, eccepivano che la domanda avrebbe dovuto essere proposta nei cinque anni successivi la formazione degli atti e rilevavano dunque l'intervenuta decadenza.
Deducevano inoltre che, in caso di dichiarazione di nullità della procura, tale invalidità non poteva essere opposta nei confronti degli acquirenti nel contratto di vendita, essendo questi ultimi in buona fede.
Concludevano chiedendo il rigetto della domanda.
Chiedevano disporsi la chiamata in causa del Notaio che, secondo i convenuti, non aveva adempiuto correttamente i propri obblighi avendo omesso di valutare in maniera adeguata la capacità del . Pt_3
Chiedevano dunque di essere manlevati in caso di condanna.
Proponevano altresì domanda riconvenzionale nei confronti di
[...]
chiedendo di essere manlevati in caso di condanna. CP_5
Chiedevano inoltre che i predetti, in caso di accoglimento della domanda attorea, venissero condannati al risarcimento con il pagamento delle somme versate a titolo di prezzo, di compenso del
Notaio e delle spese di registrazione, oltre che delle spese relative alle migliorie apportate all'immobile.
12 Si costituiva in giudizio ed eccepiva l'incompetenza per CP_7
territorio del Tribunale di Sassari dovendo essere competente il
Tribunale di Imperia dove risiedevano alcuni convenuti, ovvero il
Tribunale di Come dove risiedeva . CP_5
Contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto non potendo configurarsi il reato di cui all'art 643 cp e ciò in quanto mai aveva conosciuto . Pt_3
Si associava alle difese dei restanti convenuti.
In caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva di essere manlevata da e proponeva contro il predetto Controparte_5
domanda di condanna alla restituzione delle somme percepite quale corrispettivo della vendita, oltre che delle spese di registrazione del contratto, le spese relative al compenso del Notaio e le spese sostenute per le migliorie eseguite nell'immobile.
Si costituiva in giudizio e Controparte_5
contestava l'avversa domanda sostenendo di conoscere il dal Pt_3
2011 e di averlo aiutato in diverse occasioni svolgendo lavori di manutenzione negli immobili in proprietà dell'attore.
Esponeva che era stato il a chiedergli di aiutarlo nella vendita Pt_3
dell'immobile oggetto del giudizio e che il predetto aveva anche stabilito il prezzo di vendita, mentre aveva contattato diversi CP_5
soggetti interessati all'acquisto tra cui anche gli odierni convenuti.
Quanto al pagamento del prezzo esponeva che era stato pagato con le seguenti modalità:
- €.50.000,00= al momento della conclusione del preliminare;
- €.70.000,00= mediante un bonifico bancario effettuato in data
22/12/2014, di cui sosteneva non essere noto il beneficiario;
- €.15.00,00= mediante assegno circolare, datato 27/03/2015, in relazione al quale non è indicato chi fosse beneficiario.
13 Esponeva che i rapporti con il successivamente si erano via via Pt_3
diradati anche perché si era trasferito in Lombardia. CP_5
Anche dopo il trasferimento, allegava , quando sentiva CP_5 Pt_3
per telefono egli appariva lucido e pienamente capace.
Ciò premesso in fatto, eccepiva, in diritto, la prescrizione della domanda attrice stante il decorso del termine quinquennale di cui all'art 428 cc.
Nel merito contestava la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda escludendo che la sottoscrizione della procura fosse conseguenza di una circonvenzione di incapace.
In particolare, deduceva che non esisteva prova dello stato di incapacità, né era dimostrato che il prezzo versato fosse vile.
Precisava di non aver mai ricevuto il pagamento del prezzo.
Quanto alla domanda proposta dai convenuti nei confronti di CP_5
con la quale chiedevano di essere manlevati in caso di condanna, sosteneva che i convenuti non avevano precisato a quale titolo veniva chiesta la condanna in manleva.
Allegava che non era provato in alcun modo che avesse CP_5
ricevuto il pagamento del prezzo con la conseguenza che alcun indebito arricchimento poteva essere contestato.
Concludeva come in atti.
Si costituiva in giudizio il terzo chiamato notaio e Controparte_6
chiedeva il rigetto della domanda sostenendo che non vi era alcuna prova dell'incapacità del al momento della sottoscrizione della Pt_3
procura.
Precisava di aver formulato diverse domande al proprio al fine Pt_3
di verificare la capacità e deduceva che il predetto aveva chiarito di voler conferire la procura al perché era “un caro nipote” che CP_5
lo aiutava a gestire diverse questioni.
14 Asseriva che le certificazioni allegate dall'attore non provavano alcunchè in ordine allo stato di salute del nel 2014, quando era Pt_3
stata sottoscritta la procura.
Infine, eccepiva la prescrizione del diritto di agire per annullamento dell'atto.
Concludeva come in atti chiedendo il rigetto della domanda.
In diritto
Sull'eccezione di incompetenza
Si esaminerà in primo luogo l'eccezione di incompetenza per territorio.
Sul punto ci si limita a rilevare che, se è vero che il giudice competente può essere individuato in considerazione del luogo di residenza del convenuto, è vero anche che, nel caso in esame, può trovare applicazione l'art 20 cpc in tema di obbligazioni, e l'art 21 cpc in tema di diritti reali, con la conseguenza che dovendo l'obbligazione di restituzione del bene e dei frutti essere adempiuta nel luogo ove si trova il bene e nel luogo dove l'obbligazione deve essere eseguita, il
Tribunale competente è quello adito.
Nel merito
Si esaminerà in primo luogo la domanda proposta dagli attori i quali chiedevano che venisse dichiarata la nullità della procura speciale a vendere del 20.11.2014 resa da in favore di Parte_3
e del successivo atto di vendita intervenuto Controparte_5
15 tra il procuratore e gli odierni convenuti , Parte_9 Pt_10
e .
[...] CP_7 Controparte_4
In particolare, gli attori sostenevano che la procura era nulla in quanto frutto di circonvenzione in danno del predetto . Pt_3
Va premesso in diritto che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, "il contratto stipulato per effetto diretto del reato di circonvenzione d'incapace è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti (Cass. n. 10609 del
28/04/2017; Cass. n. 17568/2022).
La sanzione della nullità trova giustificazione “nel particolare grado
d'intensità del dolo posto in essere dal soggetto attivo e dalla, altrettanto particolare, condizione del soggetto passivo" (da ultimo,
Cass. n. 3523/2023), e dovendosi inquadrare detta disposizione incriminatrice tra le norme imperative genericamente richiamate dall'art. 1418, comma 1, c.c.
Da ciò discende che la domanda deve essere inquadrata nell'ambito dell'art 1418 e non dell'art 428 cc, con la conseguenza che le eccezioni relative all'intervenuta decadenza dall'azione devono essere respinte.
E infatti l'ipotesi di annullamento disciplinata dall'articolo 428 del Cc
e la fattispecie di reato prevista dall'articolo 643 del Cp hanno presupposti differenti.
Mentre, infatti, l'articolo 428 del Cc richiede l'accertamento di una condizione espressamente qualificata di incapacità di intendere e di volere, ai fini dell'articolo 643 del Cp “è sufficiente che l'autore
16 dell'atto versi in una situazione soggettiva di fragilità psichica derivante dall'età, dall'insorgenza o dall'aggravamento di una patologia neurologica o psichiatrica anche connessa a tali fattori o dovuta ad anomale dinamiche relazionali che consenta all'altrui opera di suggestione e induzione di deprivare il personale potere di autodeterminazione, di critica e di giudizio.” (Cassazione civile sez.
II, 20/03/2017, n.7081).
Pertanto, ai fini della declaratoria di nullità dell'atto dispositivo, il giudice civile è tenuto ad accertare incidenter tantum l'effettiva sussistenza del reato in tutti i suoi elementi costitutivi.
Sullo stato di infermità o deficienza psichica
In merito si osserva che "lo "stato d'infermità o deficienza psichica", di cui all'art. 643 cod. pen., non costituisce un maius rispetto allo stato d'incapacità di intendere o di volere di cui all'art. 428 cod. civ., ma semmai un minus” (Sez. 2, Sentenza n. 2327 del 10/03/1994).
E infatti il delitto di circonvenzione di incapace non postula che la vittima versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente che sia affetta da infermità psichica o da deficienza psichica, ovvero da un'alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell'incapacità, risulti idoneo a porlo in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva od affettiva, che ne affievolisca le capacità critiche (Cass Penale Sez. 2, n. 23283 del 24/02/2023).
Sull'elemento soggettivo
Quanto all'elemento soggettivo “è necessario il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, di carattere non necessariamente patrimoniale, ed è sufficiente che si ingeneri un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo, trattandosi di reato di
17 pericolo” (Cass Penale Sez. 2, n. 20677 del 13/05/2022), e la prova del dolo, essendo un elemento intrapsichico, non può che desumersi dalle condotte esterne e oggettive del soggetto.
Tutto ciò premesso in diritto, si osserva in fatto che gli attori hanno provato i fatti posti a base della domanda.
In particolare, è emersa la prova del perfezionamento del reato di circonvenzione di incapace da parte dei convenuti.
Sullo stato di infermità o deficienza psichica si rileva che in esito alla consulenza tecnica, basata sulla documentazione medica agli atti,
è emerso che già nei tre anni precedenti il 2015 Parte_3
“ha presentato disturbi cognitivi e comportamentali con
[...]
grave compromissione della memoria a breve e a lungo termine, delle capacità di critica e giudizio, anosognosia (inconsapevolezza della malattia), perdita della cognizione sociale con andamento progressivamente ingravescente, tanto da perdere totalmente le autonomie nello svolgimento delle attività strumentali, della attività quotidiane e le capacità cerebrali.
La valutazione clinica e strumentale ha permesso di porre diagnosi di
Disturbo neurocognitivo maggiore dovuto a malattia di Alzheimer risalente a tre anni precedenti”.
Le conclusioni del consulente, che si ritiene di condividere, sono fondate sulle risultanze degli esami neuroradiologici (pet ed RM encefalo) da cui si evince “senza dubbio, una condizione di atrofia cerebrale con allargamento degli spazi liquorali della convessità e della base compatibili con una condizione di vasculopatia cerebrale cronica e metabolismo glucidico cerebrale ridotto che sono segni indiretti di marcata atrofia cerebrale globale” (testualmente dalla relazione).
18 Né del resto le considerazioni svolte dai consulenti di parte convenuta e terza chiamata possono portare a conclusioni diverse.
Come correttamente osservato dal consulente e come già espresso dalla giurisprudenza citata, il presupposto della circonvenzione di incapace non è l'accertamento dell'incapacità di intendere e volere ma semplicemente di uno stato di infermità o deficienza psichica e non vi
è dubbio che la malattia di Alzheimer valutata nel 2016 con certificazione medica fa risalire la malattia ai tre anni precedenti e ciò in base agli esami cui il era stato sottoposto. Pt_3
Non giova dunque rilevare che solo nel 2015 sia stato nominato l'amministratore di sostegno poiché tale circostanza non prova che la malattia, o, più in generale, l'infermità di cui all'art 643 cp, non fosse insorta prima.
Al contrario dall'esame delle deposizioni testimoniali, della circostanza che l'immobile sia stato venduto ad un prezzo irrisorio e soprattutto che il non abbia mai ricevuto il pagamento del Pt_3
prezzo, si deve concludere che il dante causa degli attori, già al momento del conferimento della procura, si trovava in condizioni di infermità e deficienza psichica ex art 643 cp che non gli consentivano un'adeguata valutazione delle proprie azioni.
E infatti i testimoni hanno riferito che già dal 2013 (e secondo il testimone anche in precedenza) versava in stato di Tes_1 Pt_3
abbandono, non curando l'igiene e l'abbigliamento; vagava per la città
e chiedeva l'elemosina; dormiva sulle panchine pubbliche;
tentava di recuperare le monete dalle colonnine per il pagamento dei parcheggi.
In tal senso le deposizioni di che lo incontrava ogni Testimone_2
giorno presso l'abitazione della sorella del dove si recava per il Pt_3
pranzo.
19 La testimone ha inoltre precisato che versava in condizioni di Pt_3
degrado non solo fisico ma anche cognitivo tanto che aveva comportamenti inadeguati e soprattutto non riconosceva le persone, quali appunto la predetta Tes_1
Anche i testimoni e Testimone_3 Testimone_4 [...]
hanno riferito che nel periodo 2013-2015 vagava Tes_5 Pt_3
per la città, chiedeva l'elemosina e cercava di recuperare monete dalle colonnine dei parcheggi, oltre a non curare l'igiene e l'abbigliamento e dormire sulle panchine.
Anche l'avvocato Maria Paola Tavera ha confermato le circostanze sebbene relativamente al periodo successivo alla sua nomina quale amministratore di sostegno nel 2015.
Non solo, i testimoni e hanno Tes_6 Testimone_4
anche riferito che aveva gravi problemi alla vista tanto da aver Pt_3
subito un intervento che però non era stato risolutivo.
In particolare, ha riferito che spesso era necessario Tes_6
aiutarlo per aprire il portone di ingresso proprio a causa dei problemi alla vista.
Le circostanze riferite dai testimoni confermano dunque le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico con riferimento all'insorgenza della malattia di Alzheimer nei tre anni precedenti il 2015 e dimostrano che certamente, già dal 2014, al momento del conferimento della procura,
versava in stato di infermità e deficienza psichica. Pt_3
Ad ulteriore conferma delle conclusioni dette si consideri che la vendita dell'immobile è avvenuta per un prezzo vile, nettamente inferiore al valore commerciale.
In tal senso la relazione peritale in atti.
Anche in questo caso si ritiene di condividere le conclusioni del consulente d'ufficio il quale ha accertato che il valore dell'immobile
20 al momento dell'acquisto era pari ad euro 356.000, cioè, pari al doppio rispetto al prezzo indicato nell'atto di vendita (euro 135.000).
Non vi è prova nel giudizio delle asserite “pessime condizioni di degrado e manutenzione“dell'immobile non essendo stata provata in alcun modo la circostanza e dovendo anche in questa sede essere confermata l'ordinanza istruttoria di rigetto delle deduzioni istruttorie dei convenuti, del tutto generiche.
Del pari non è stata fornita prova in merito ai lavori di miglioria eseguiti nell'immobile.
Anche in questo caso le deduzioni istruttorie non potevano trovare ingresso nel processo in quanto del tutto generiche.
Infine, lo stato di infermità del ben può essere dedotto anche Pt_3
dalla circostanza che il venditore non risulta aver mai ricevuto il pagamento del prezzo.
Risulta il versamento di euro 70.000 in data 22.12.2014 e di euro
15.000 in favore di , ma non risulta alcun Controparte_5
versamento della somma di euro 50.000 indicata nel contratto preliminare.
In ogni caso non risulta che il prezzo pattuito di euro 135.000 sia stato versato al venditore.
Dalle precedenti considerazioni discende che il versasse in Pt_3
stato di infermità quando ha conferito la procura a e Controparte_5
anche successivamente quando l'immobile è stato venduto.
Sull'elemento soggettivo
Si richiamano i principi espressi da Cass Penale Sez. 2, n. 20677 del
13/05/2022 secondo cui il dolo specifico nella circonvenzione di incapace consiste nella volontà “di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, di carattere non necessariamente patrimoniale, ed è
21 sufficiente che si ingeneri un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo, trattandosi di reato di pericolo”.
La prova del dolo ben può desumersi dalle condotte esterne e oggettive del soggetto e dunque, nel caso in esame, dalle condotte dei convenuti che hanno stipulato una procura al fine di giungere ad un atto di vendita per un prezzo vile e senza corrispondere il prezzo al venditore.
I versamenti che parte venditrice dichiara di aver ricevuto infatti, risultano effettuati (quanto ad euro 70.000 ed euro 15.000) in favore del procuratore e non anche del venditore.
Il procuratore e gli acquirenti erano dunque ben consapevoli di aver acquistato per un prezzo vile (peraltro ridotto senza alcun motivo valido rispetto al preliminare che prevedeva il pagamento di euro
150.000) e di non aver mai versato alcunchè al venditore.
***
Per tutti i motivi detti la procura e l'atto pubblico di vendita devono essere dichiarati nulli in quanto conseguenza di una circonvenzione di incapace e come tali privi di effetti.
L'atto pubblico di vendita deve essere considerato nullo anche perché concluso in forza di procura nulla perché stipulata in violazione di norme imperative e cioè in quanto conseguenza di circonvenzione di incapace.
La procura costituisce un negozio unilaterale, ricettizio e astratto, autonomo rispetto al negozio gestorio sottostante.
E' evidente, dunque, che la sua nullità e dunque la sua inefficacia (ex tunc) determina la estinzione del potere di rappresentanza e la conseguente nullità del contratto di vendita stante la carenza di potere rappresentativo del venditore, senza che rilevi in alcun modo la asserita buona fede degli acquirenti.
22 ***
La domanda proposta dagli attori deve essere accolta e, per l'effetto, la procura speciale a vendere del 20.11.2024 e l'atto di vendita del
3.4.2025 (notaio Rep 16805 Racc 12928) devono essere CP_6
dichiarati nulli e privi di effetti.
Da ciò consegue che i convenuti (acquirenti) devono essere condannati all'immediata restituzione del bene immobile sito in
Comune di Sorso e distinto al foglio 16, mapp 1004 sub 1 e sub 2.
Quanto alla domanda di restituzione dei frutti indebitamente percepiti dagli acquirenti si ritiene di disporre un supplemento di istruzione al fine di determinare il valore locatizio dell'immobile.
Sulla domanda proposta dagli acquirenti nei confronti di
[...]
e del notaio . Controparte_5 Controparte_6
Quanto alla domanda di manleva si osserva che i convenuti non hanno precisato il titolo in forza del quale chiedono di essere manlevati da
[...]
. CP_5
La domanda deve dunque essere respinta.
Quanto alla ulteriore domanda di risarcimento del danno, si osserva in primo luogo che i convenuti non hanno dedotto alcunchè in ordine al titolo che giustifica la domanda.
Si deve escludere che il titolo possa essere l'inadempimento contrattuale poiché alcun rapporto negoziale era intervenuto tra
[...]
e gli acquirenti. CP_5
Dovendo ritenere che il titolo per cui si chiede il risarcimento sia invece extracontrattuale si dovrebbe ritenere che abbia posto CP_5
in essere un fatto illecito colposo o doloso che abbia determinato un danno ingiusto per i convenuti.
23 La domanda non può trovare accoglimento poiché non vi è alcuna deduzione in merito, non è dato sapere quale sia il fatto illecito che viene imputato a e deve escludersi che la stipula degli atti CP_5
nulli possa essere ricondotta alla condotta colposa o dolosa del solo
[...]
. CP_5
Ribadito che nulla è dedotto sul punto dai convenuti, si osserva che i presupposti della circonvenzione di incapace sussistono sia con riferimento alla procura che con riferimento all'atto di vendita.
Deve ritenersi provato che era affetto da infermità e deve Pt_3
ritenersi dimostrato anche il dolo degli acquirenti che non hanno provato di aver interamente pagato il prezzo in quanto non hanno dimostrato il versamento a mezzo bonifico della somma di euro
50.000 indicata nel contratto preliminare (nel contratto le parti dichiarano che la somma sarà versata); non vi è prova del pagamento di alcuna somma in favore del venditore;
il prezzo pattuito è vile.
Tutti gli elementi detti, unitamente al fatto che versava in stato Pt_3
di infermità al momento della stipula della procura e della compravendita provano che la nullità quale conseguenza della circonvenzione è riconducibile non solo a ma anche agli CP_5
acquirenti che non possono lamentare di aver subito un danno ingiusto.
Tutto ciò premesso se è vero che è provato il bonifico della somma di euro 70.000 e la consegna dell'assegno di euro 15000 in favore di
[...]
(cfr doc allegati memoria art 183 n2 cpc Avvto Ivo Conte del CP_5
3.4.2023), poiché, non solo sono agli atti la copia del bonifico e dell'assegno ma anche la quietanza di è vero che tali CP_5
pagamenti in esito alla dichiarazione di nullità divengono privi di
24 giustificazione causale e dunque possono portare, al più, ad un'azione di indebito arricchimento che i convenuti non hanno proposto.
La domanda proposta contro deve dunque essere respinta in CP_5
quanto infondata.
Sulla domanda riconvenzionale proposta nei confronti del notaio
CP_6
Sostengono gli acquirenti che il terzo chiamato sarebbe responsabile in quanto, in violazione degli obblighi di diligente adempimento del contratto d'opera professionale, intervenuto con gli acquirenti non avrebbe adeguatamente verificato l'effettiva capacità del venditore al momento del conferimento della procura speciale.
Secondo le difese del notaio, invece, la prestazione professionale si doveva limitare a verificare la volontà delle parti.
La domanda non può essere accolta in quanto infondata.
Come già rilevato con riferimento alle domande proposte nei confronti di il danno lamentato dai convenuti è stato determinato CP_5
anche dalla loro condotta integrativa del reato di circonvenzione di incapace.
Spettava dunque ai convenuti allegare e provare che il dedotto inadempimento del Notaio costituiva la causa unica o prevalente del pregiudizio lamentato.
Per tutti i motivi detti le domande riconvenzionali devono essere respinte.
***
In conclusione, accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara la procura speciale a vendere del 20.11.2024 (Notaio CP_6
autenticata il 20.11.2014 rep 16281) e l'atto di vendita del 3.4.2025
(notaio Rep 16805 Racc 12928) nulli e privi di effetti. CP_6
25 In conseguenza condanna i convenuti , , Parte_9 CP_7
e all'immediata restituzione del bene Parte_10 Controparte_4
immobile sito in Comune di Sorso e distinto al foglio 16, mapp 1004 sub 1 e sub 2.
Dispone come da separata ordinanza per la determinazione del valore locativo dell'immobile dalla data di vendita alla restituzione.
Rigetta le domande riconvenzionali.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione respinta;
accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara la procura speciale a vendere del 20.11.2024 (Notaio autenticata il 20.11.2014 CP_6
rep n 16281) e l'atto di vendita del 3.4.2025 (notaio Rep CP_6
16805 Racc 12928) nulli e privi di effetti.
Condanna i convenuti , , e Parte_9 CP_7 Parte_10
all'immediata restituzione del bene immobile sito in Controparte_4
Comune di Sorso, in località “Eden Beach” – distinto nel Catasto
Fabbricati del Comune di Sorso al foglio 16, mappali 1004 sub. 1, località “Eden Beach snc, piano T, categoria A/7, classe 1, vani 9,5, rendita catastale € 1.471,90; Foglio 16 mappale 1004 subalterno 2, località Eden Beach, piano S1, categoria C/6, classe 2, consistenza mq
38, rendita catastale € 100,09.
Dispone come da separata ordinanza per la determinazione del valore locativo dell'immobile dalla data di vendita alla restituzione.
Rigetta le domande riconvenzionali.
Spese al definitivo.
26 Sassari li 09/10/2025.
Il GIUDICE
Dott.ssa G. M. Mossa
IL CANCELLIERE
27