Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/03/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce
n. 1028 del 07.04.2021
Oggetto: avviso di addebito
N. R.G. 944/2021
REPUBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Consigliere relatore Dott.ssa Maria Grazia Corbascio
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile in materia di previdenza obbligatoria, in grado di appello, tra rappresentata e difesa dagli Avv.ti Chiara Urbano e Parte 1
,
Valentina Indennitate
APPELLANTE
e
CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Teresa Nasso
APPELLATO nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore CP 2
APPELLATO CONTUMACE
FATTO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Lecce il 06.11.2017 Parte 1
[...] aveva proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.359 2017 00027942 18
000, notificato il 27.09.2017, con cui l'CP_1 le aveva intimato il pagamento della somma di
D'Arte S.C.a.r.l.", che si era conclusa nel maggio 2016 con il disconoscimento della subordinazione dei rapporti di lavoro instaurati dalla ricorrente medesima e dall'altra socia, Persona 1
[...] con la suddetta cooperativa, e con la loro iscrizione d'ufficio nella Gestione Artigiani.
La ricorrente aveva eccepito l'infondatezza del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, conseguito ad una verifica dell'INPS sommaria e parziale, avulsa dall'esame del contesto imprenditoriale in cui la Cooperativa operava e dalle peculiarità di tale forma societaria. Con riferimento alle singole contestazioni sollevate dagli ispettori, Parte 1 aveva precisato: - che i lavori di restauro presso la Diocesi di Ugento erano iniziati nel mese di ottobre 2015 e si erano conclusi a fine novembre 2015; - che nel periodo 28.04.2014-26.01.2015 per ragioni di salute ella non aveva prestato alcuna attività di lavoro per il restauro della Chiesa Santa Maria degli Angeli in Gallipoli e la sua occasionale presenza sul cantiere era legata ai sopralluoghi della Sovrintendenza o agli incontri con la Direzione dei lavori;
che dal 01.02.2011 al 14.06.2013
e dal 1.10.2015 al 30.03.2016 aveva reso le proprie prestazioni lavorative alle dipendenze dell'Arcadia rimanendo assoggettata al potere datoriale della cooperativa datrice di lavoro. Aveva infine eccepito l'illegittimità l'applicazione delle sanzioni proprie dell'evasione, di cui all'art. 116 comma 8 lett.b) della L.388/2000. Aveva quindi chiesto che fosse dichiarata la nullità dell'avviso opposto, l'estinzione per prescrizione dei contributi pretesi per il periodo anteriore al 2012; la sussistenza dei rapporti di lavoro instaurati tra lei e la Società Cooperativa Arcadia;
-in subordine, che fosse dichiarata illegittima l'iscrizione d'ufficio nella gestione artigiani per il periodo da 4/2011 a 3/2016 che la pretesa contributiva fosse rapportata ai soli periodi di lavoro effettivo;
- in ulteriore subordine, che le sanzioni fossero rideterminate secondo il regime dell'omissione contributiva.
Costituitosi in giudizio l'CP_1, dopo aver ricostruito l'attività ispettiva e le risultanze poste a base dell'iscrizione d'ufficio della ricorrente nella Gestione Previdenziale dei Lavoratori Autonomi dell'Artigianato per i periodi di effettivo lavoro, aveva sostenuto che il proprio credito contributivo dall'1.04.2011 era esente da prescrizione e aveva concluso per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha rigettato la domanda, condannando la ricorrente alle spese di lite. Riguardo alle doglianze di genericità del titolo ha dichiarato la decadenza della ricorrente dall'opposizione agli atti esecutivi;
ha respinto l'eccezione di prescrizione per i contributi riferiti al periodo antecedente il 2012, osservando che la prescrizione era maturata solo fino alla prima rata del trimestre 2011, non costituente oggetto del giudizio. Nel merito ha osservato che dalle risultanze ispettive e dall'attività istruttoria non erano emersi elementi tali da dimostrare il carattere subordinato del rapporto di lavoro in questione, affermando che l'onere probatorio sul punto gravava sulla ricorrente. Ha rilevato, per converso, che dall'istruttoria erano emersi elementi gravi, precisi e concordanti a favore della tesi dell' CP_1 circa il carattere autonomo del lavoro svolto dalla ricorrente e, tra questi, lo svolgimento dell'attività lavorativa a prescindere da una formale assunzione da parte della Cooperativa. In ultimo il Tribunale ha rigettato la domanda di rideterminazione delle sanzioni, stante la sussistenza dei presupposti all'uopo stabiliti dalla legge.
Parte 1Avverso la suddetta decisione ha proposto appello eccependone l'erroneità nella parte in cui il Giudice aveva posto a suo carico l'onere della prova in ordine alla natura subordinata del rapporto di lavoro;
a sostegno della propria contraria tesi ha evidenziato che nella fattispecie in esame ella, in veste di ricorrente, aveva chiesto l'accertamento negativo del credito dell' CP 1 e che pertanto l'onere della prova sui presupposti del credito gravava in capo al creditore. Ha lamentato l'erronea valutazione degli elementi istruttori, dai quali sarebbe comunque emersa la natura subordinata del rapporto. Ha ribadito le eccezioni di infondatezza delle contestazioni relative ai lavori di restauro svolti presso la diocesi di Ugento, allo svolgimento di attività lavorativa nel periodo 28.04.2014-26.01.2015 in Gallipoli e allo svolgimento di attività lavorativa diversa da quella svolta nei periodi di assunzione alle dipendenze della Cooperativa. Ha censurato la decisione nella parte relativa alle sanzioni per l'ipotesi di evasione, sottolineando l'assenza di volontà fraudolenta, attestata dal fatto che la cooperativa aveva comunque provveduto al versamento dei contributi. In ultimo ha eccepito l'omessa pronuncia sulla insussistenza di un debito contributivo per le intere annualità, poiché ben più ridotti erano i periodi di effettivo lavoro svolto. Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado.
Costituitosi in giudizio, l'CP_1 ha contestato gli avversi argomenti ed ha concluso per il rigetto dell'appello.
All'udienza del 24.01.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato nei limiti che si vanno qui di seguito a specificare.
Prioritariamente si rileva l'infondatezza della censura relativa alla prescrizione quinquennale del credito previdenziale in esame, posto che il verbale di accertamento ispettivo è stato notificato il 07.06.2016 a e che a quella data il termine per il versamento dei Parte 1 contributi di aprile 2011 (primo dei mesi cui si riferisce l'avviso di addebito) non era ancora scaduto, come osservato nella sentenza impugnata.
Corretta è l'affermazione formulata dall'appellante a base del primo motivo di censura, attinente alla distribuzione dell'onere della prova in relazione ai fatti costitutivi del credito previdenziale preteso dall'CP_1, attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito. E' vero, infatti, che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sul soggetto che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, anche se rivesta la posizione di convenuto in un giudizio di accertamento negativo;
pertanto la sussistenza del credito contributivo dell'CP_1, preteso con un avviso di addebito sulla base di verbale ispettivo, deve essere dimostrata dall' CP_3 con riguardo aì fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non abbia efficacia probatoria (cfr. in tale senso, Cass. n.26274/20202; n. 14965/2012; n.22862/2010).
Tuttavia, nell'applicazione pratica di tale principio processuale, occorre considerare che laddove la pretesa del creditore si fondi sull'assunto del carattere autonomo dell'attività lavorativa prestata da un soggetto, e la contestazione della controparte si basi invece sul carattere subordinato del rapporto di lavoro, è quest'ultimo che, per configurarsi come tale, necessita di caratteristiche fattuali positive, e che la mancata evidenza di esse in giudizio costituisce elemento di valutazione a favore dell'autonomia dell'attività lavorativa.
In concreto, sebbene nella loro attività contrattuale i soggetti interessati abbiano attribuito al rapporto una qualificazione di lavoro subordinato, se poi nella fase istruttoria tale costruzione giuridica risulti priva di elementi probatori coerenti, perché emerge che in sede applicativa il rapporto si è svolto senza le modalità proprie della subordinazione, la questione non attiene tanto alla distribuzione dell'onere della prova, quanto alla valutazione degli elementi probatori o presuntivi che consentono di riscontrare nello specifico caso i parametri normativi di individuazione della natura subordinata od autonoma del rapporto, e di ricondurre le modalità di svolgimento dell'attività al più coerente dei modelli normativi.
Nel caso di specie, conformemente a tale regola di giudizio, e senza ribaltamento dell'onere della prova, si deve rilevare che dal materiale istruttorio acquisito agli atti del processo non emergono fatti positivi idonei ad integrare il parametro della subordinazione e a contrastare le rilevazioni ispettive dell' CP_1.
L'avviso di addebito riguarda contributi pretesi per il periodo da aprile 2011 a dicembre 2016.
Con riferimento ai periodi da aprile 2011 a giugno 2013 e da ottobre 2015 a marzo 2016 la valutazione degli elementi istruttori operata dal primo giudice (dichiarazioni rese dagli informatori ascoltati dagli ispettori e deposizioni testimoniali) perviene ad un risultato condivisibile secondo questa Corte, nel senso del raggiungimento della prova favorevole alla tesi dell'Istituto previdenziale. Parte 1In particolare, a sostegno del fatto che l'attività di restauro svolta da
[...] per la Cooperativa, di cui era socia, avesse carattere di sostanziale autonomia si deve
Osservare che nelle buste paga depositate in atti è indicato un numero spesso irrisorio (4, 6, 7...) di giornate di lavoro prestato e un numero irrisorio di ore lavorate (32, 40, 48) in ciascun mese, con conseguente commisurazione della retribuzione, senza che risulti annotato nessuno degli eventi che la legge ritiene idonei a sospendere temporaneamente, in un ordinario rapporto di lavoro subordinato, le reciproche obbligazioni tra le parti, o a determinare la riduzione. Del resto nei contratti di lavoro formalmente intercorsi tra la Cooperativa e la ricorrente nelle date del 01.02.2011
e del 01.10.2015 non risulta pattuito un rapporto di lavoro a tempo parziale. Come si desume anche dalle dichiarazioni rese da Testimone 1 dinanzi agli ispettori dell' CP_1, i lavori di restauro (che la Cooperativa assumeva in appalto o subappalto) si svolgevano a fasi alterne, anche in base ai finanziamenti che pervenivano. Tale modalità di lavoro che non si concilia con il carattere subordinato del rapporto, nell'ambito del quale il datore di lavoro rimane soggetto all'obbligo di retribuire i dipendenti per anche per i periodi in cui non si avvalga della prestazione, e, d'altro canto, i dipendenti sono tenuti a prestare la loro opera o a restare a disposizione a tempo pieno e indeterminato, salvo che sussistano cause legittime di assenza, nel caso di specie non emergenti.
Le prove testimoniali assunte in giudizio non evidenziano un quadro sufficientemente significativo degli elementi tipici della subordinazione, né di quelli essenziali (come il vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro), né di quelli sussidiari (come l'osservanza di un orario eterodeterminato, come la continuità della prestazione lavorativa, come la stabilità della retribuzione e l'assenza di rischio economico per il lavoratore). Ad esempio la deposizione della teste Testimone_2 sul punto della subordinazione è del tutto generica, non avendo ella precisato chi esercitasse il riferito "potere datoriale e di controllo" e quali fosse l'orario di lavoro da rispettare.
Ancor più generica a tal proposito è la deposizione della teste Testimone 3
Nel caso di specie deve escludersi l'assenza di rischio economico-produttivo in capo alla ricorrente, la quale pur se formalmente assunta come lavoratrice subordinata, di fatto subiva, anche sotto il profilo retributivo, gli effetti della insufficienza o carenza di commesse di lavori di restauro in capo alla cooperativa.
Per il periodo intermedio tra i due sopra indicati (per i quali la prestazione lavorativa, al di là della qualificazione giuridica, trova riscontro documentale nelle buste paga in atti) non vi è prova sufficiente dell'effettuazione di lavoro da parte della ricorrente, la quale, come risulta dalle deposizioni dei testi Tes_3, Tes_2 e Tes 1 , oltre che dalla documentazione sanitaria prodotta in giudizio, quando aveva problemi di salute non lavorava e si presentava sul luogo dei restauri solo in maniera occasionale.
Pertanto la contribuzione pretesa dall' CP_1 con l'avviso di addebito per l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Artigiani è dovuta dall'appellante solo con riferimento ai due periodi sopra indicati.
La censura relativa al criterio di quantificazione delle sanzioni è infondata, posto che la qualificazione delle violazioni in termini di evasione è coerente con la giurisprudenza di legittimità che qualifica come evasione contributiva, e non come una meno grave omissione contributiva, l'omessa o infedele denuncia mensile all'CP_1 circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni (v. Cass.n. 20446/2022; n.31683/2022; n.21074/2013).
In conclusione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, l'avviso di addebito deve essere annullato e per gli importi effettivamente dovuti (€ 9.599,11 a titolo di contributi e sanzioni ed €
289,07 a titolo di oneri di riscossione, risultanti dalla somma degli importi parziali riportati nello stesso avviso di addebito per i periodi dal 01.4.2011 al 14.6.2013 e dal 01.10.2015 al 30.03.2016) va emessa condanna a carico dell'appellante.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio nei due gradi, ossia del principio di causalità e della parziale soccombenza dell' CP_1, le spese di lite sono compensate per la metà del totale e per il resto grava sull' CP_1; con distrazione ex art.93 c.p.c.
Da ultimo si rileva che, per mero errore materiale, nel dispositivo emesso in udienza, e qui di seguito trascritto, la data iniziale del primo periodo contributivo è indicata come 01.02.2011, anziché come 01.04.2011.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 07.10.2021 da Parte 1 nei confronti di CP 1 avverso la sentenza del 07.04.2021 n.1028 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Accoglie l'appello parzialmente e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito e condanna al pagamento, nei confronti dell'CP_1, con riferimento ai periodi dal Parte 1
01.2.2011 al 14.6.2013 e dal 01.10.2015 al 30.03.2016, dell'importo di € 9.599,11 a titolo di contributi e sanzioni e di € 289,07 a titolo di oneri di riscossione;
conferma per il resto l'impugnata sentenza, tranne che sul capo delle spese;
compensa le spese del doppio grado nella misura della metà del totale;
condanna l'appellato
CP_1 al pagamento, in favore di parte appellante, della metà residua liquidata in € 1349,00 per il primo grado e di € 993,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per gli Avv.ti Chiara urbano e Valentina Indennitate.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni. Così deciso in Lecce il 24.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente estensore
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi