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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 22/12/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Caltanissetta
Sezione Lavoro
N.R.G. 1134/2023
Il Giudice Maurizio Filippo Pascali, a seguito dell'udienza a trattazione scritta del
22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ) rappresentato/a Parte_1 C.F._1
e difeso/a dall'Avv.to/dagli avv.ti BENNICI GRAZIA
ricorrente contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. ( ), P.IVA_1
CONTUMACE
(avv.to Panepinto) CP_2
resistente
OGGETTO:cartella di pagamento
Conclusioni
Per la parte ricorrente: vedi note scritte.
Per la parte resistente: vedi note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente si è opposta alla cartella di pagamento n 292201700083700 80 notificatagli il 28.09.2023 e riferentesi a sanzioni per mancato invio della comunicazione relativamente all'anno 2014 di cui all'art. 9 della legge 141/1992, chiedendo accertare l'illegittimità della cartella ivi opposta per i motivi sopra esposti e conseguentemente pronunciare l'annullamento/ la nullità, la decadenza e/o la prescrizione della cartella di pagamento n.292 2017 00083700 80/000 e del ruolo n.
2017/002540.
si costituiva eccependo il difetto di legittimazione Controparte_3
passiva e nel merito per il rigetto del ricorso.
La Cassa Forense convenuta non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa viene discussa per iscritto e decisa .
Si osserva preliminarmente che sussiste la legittimazione passiva dell CP_3
convenuta in quanto che ha emesso la cartella impugnata sulla base del ruolo CP_4
predisposto dall . Controparte_5
Premesso che il credito previdenziale si prescrive ai sensi dell'art.3 commi 9 e 10 legge
335/1995 in 5 anni come pure in cinque anni si prescrive il diritto a pretendere il pagamento delle sanzioni amministrative, la Corte di Cassazione SS.UU.in una recente pronuncia ha stabilito il principio di diritto per cui :” la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della cd.”conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale ,ai sensi dell'art.2953 c.c.Tale principio,pertanto,si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati-di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato
,tributarie ed extratributarie,nonchè di crediti delle Regioni,delle Provincie ,dei
Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie od amministrative e così via. Con la conseguenza che ,qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria,la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione,non consente di fare applicazione dell'art.2953 c.c.,tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo,mentre la suddetta cartella ,avendo natura di atto amministrativo ,è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.(Cass.SS.UU.Civ.23397/2016). Osserva inoltre il GL che ,come già rilevato in precedenti sentenze di questo Giudice (v.s.667/2015) rispetto alle quali non sussistono elementi nuovi per discostarsene, l'opposizione ai sensi dell'art.615 cpc come pure quella ex art.24/6 d lvo 46/1999 può essere proposta anche relativamente a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo,quali ad es. la prescrizione del credito contenuto nella cartella esattoriale ritualmente notificata.
Nel caso in questione quindi anche l'azione per la riscossione del credito in capo ad
è prescritta,in quanto dalla scadenza del Controparte_3
termine(30.09.15) per la presentazione del modello 5-riguardante il 2014 ai sensi della legge 141/1992 alla data di notifica della cartella esattoriale (28/9/2023) non risultano notificati atti o intimazioni o compiuti atti interruttivi e sono in ogni caso decorsi i termini prescrizionali previsti per i crediti in parola ( cinque anni),riportati tutti nella cartella di pagamento qui impugnata .
non ha prodotto e documentato atti interruttivi intermedi validi. Controparte_3
Tale non e' la raccomandata inviata da e datata 10.01.18 in quanto restituita al CP_2
mittente per “indirizzo insufficiente “ e in ogni caso sprovvista di CAD unico documento che puo' comprovare la regolare notifica (Cass SS.UU.
10012/2021).Quindi la prescrizione è decorsa.
Sul punto la convenuta nulla ha eccepito restando contumace. CP_1
Quanto alla pretesa sospensione dei termini per la notifica delle cartelle prevista dalla legislazione emergenziale COVID si rileva che l'invocata sospensione dei termini per la notifica degli atti in base all'art. 68 D.L.18/2020 si riferiva, come risulta dal testo dei primi due commi della norma, alle cartelle esattoriali ed alle ingiunzioni di cui al
RD 14.4.1910 n 639 già emesse dagli Enti territoriali prima del periodo di sospensione, mentre nel caso in questione nessuna ingiunzione o cartella era stata emessa prima dell'8.3.2020 e quindi non c'era alcuna sospensione dei termini della notifica dei predetti atti.*( di seguito il testo dei primi due commi dell'art.68 D.L.18/20 “1.Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto
14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo
1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”).
Con riferimento poi al comma 4 bis dell'art.68 del D.L.18/2020 convertito con modificazioni dalla l.24.4.2020 n.27 (“con riferimento ai carichi ,relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2bis e, successivamente, fino alla data del 31.12.2021, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”), si osserva che come risulta in atti nessuna cartella di pagamento o ingiunzione è stata emessa e notificata alla ricorrente in detto periodo.
Il motivo è assorbente con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Spese secondo soccombenza in via solidale alle due convenute trattandosi di atti impugnati di rispettiva competenza inscindibilmente connessi.
P.Q.M.
contrariis reiectis dichiara illegittimi e annulla la cartella di pagamento n 29220170008370080/000 emessa da e il ruolo 2017/002540 di cui dispone la cancellazione;
CP_2
condanna le convenute CNPAF e in solido a rifondere alla ricorrente le spese CP_2
di lite liquidate in euro 1.600 di compensi oltre accessori e rimborso C.U. pari ad euro
43,00.
Si comunichi
22/12/2025 Il Giudice
Dott.Maurizio Filippo Pascali
Sezione Lavoro
N.R.G. 1134/2023
Il Giudice Maurizio Filippo Pascali, a seguito dell'udienza a trattazione scritta del
22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ) rappresentato/a Parte_1 C.F._1
e difeso/a dall'Avv.to/dagli avv.ti BENNICI GRAZIA
ricorrente contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. ( ), P.IVA_1
CONTUMACE
(avv.to Panepinto) CP_2
resistente
OGGETTO:cartella di pagamento
Conclusioni
Per la parte ricorrente: vedi note scritte.
Per la parte resistente: vedi note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente si è opposta alla cartella di pagamento n 292201700083700 80 notificatagli il 28.09.2023 e riferentesi a sanzioni per mancato invio della comunicazione relativamente all'anno 2014 di cui all'art. 9 della legge 141/1992, chiedendo accertare l'illegittimità della cartella ivi opposta per i motivi sopra esposti e conseguentemente pronunciare l'annullamento/ la nullità, la decadenza e/o la prescrizione della cartella di pagamento n.292 2017 00083700 80/000 e del ruolo n.
2017/002540.
si costituiva eccependo il difetto di legittimazione Controparte_3
passiva e nel merito per il rigetto del ricorso.
La Cassa Forense convenuta non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa viene discussa per iscritto e decisa .
Si osserva preliminarmente che sussiste la legittimazione passiva dell CP_3
convenuta in quanto che ha emesso la cartella impugnata sulla base del ruolo CP_4
predisposto dall . Controparte_5
Premesso che il credito previdenziale si prescrive ai sensi dell'art.3 commi 9 e 10 legge
335/1995 in 5 anni come pure in cinque anni si prescrive il diritto a pretendere il pagamento delle sanzioni amministrative, la Corte di Cassazione SS.UU.in una recente pronuncia ha stabilito il principio di diritto per cui :” la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della cd.”conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale ,ai sensi dell'art.2953 c.c.Tale principio,pertanto,si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati-di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato
,tributarie ed extratributarie,nonchè di crediti delle Regioni,delle Provincie ,dei
Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie od amministrative e così via. Con la conseguenza che ,qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria,la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione,non consente di fare applicazione dell'art.2953 c.c.,tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo,mentre la suddetta cartella ,avendo natura di atto amministrativo ,è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.(Cass.SS.UU.Civ.23397/2016). Osserva inoltre il GL che ,come già rilevato in precedenti sentenze di questo Giudice (v.s.667/2015) rispetto alle quali non sussistono elementi nuovi per discostarsene, l'opposizione ai sensi dell'art.615 cpc come pure quella ex art.24/6 d lvo 46/1999 può essere proposta anche relativamente a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo,quali ad es. la prescrizione del credito contenuto nella cartella esattoriale ritualmente notificata.
Nel caso in questione quindi anche l'azione per la riscossione del credito in capo ad
è prescritta,in quanto dalla scadenza del Controparte_3
termine(30.09.15) per la presentazione del modello 5-riguardante il 2014 ai sensi della legge 141/1992 alla data di notifica della cartella esattoriale (28/9/2023) non risultano notificati atti o intimazioni o compiuti atti interruttivi e sono in ogni caso decorsi i termini prescrizionali previsti per i crediti in parola ( cinque anni),riportati tutti nella cartella di pagamento qui impugnata .
non ha prodotto e documentato atti interruttivi intermedi validi. Controparte_3
Tale non e' la raccomandata inviata da e datata 10.01.18 in quanto restituita al CP_2
mittente per “indirizzo insufficiente “ e in ogni caso sprovvista di CAD unico documento che puo' comprovare la regolare notifica (Cass SS.UU.
10012/2021).Quindi la prescrizione è decorsa.
Sul punto la convenuta nulla ha eccepito restando contumace. CP_1
Quanto alla pretesa sospensione dei termini per la notifica delle cartelle prevista dalla legislazione emergenziale COVID si rileva che l'invocata sospensione dei termini per la notifica degli atti in base all'art. 68 D.L.18/2020 si riferiva, come risulta dal testo dei primi due commi della norma, alle cartelle esattoriali ed alle ingiunzioni di cui al
RD 14.4.1910 n 639 già emesse dagli Enti territoriali prima del periodo di sospensione, mentre nel caso in questione nessuna ingiunzione o cartella era stata emessa prima dell'8.3.2020 e quindi non c'era alcuna sospensione dei termini della notifica dei predetti atti.*( di seguito il testo dei primi due commi dell'art.68 D.L.18/20 “1.Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto
14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo
1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”).
Con riferimento poi al comma 4 bis dell'art.68 del D.L.18/2020 convertito con modificazioni dalla l.24.4.2020 n.27 (“con riferimento ai carichi ,relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2bis e, successivamente, fino alla data del 31.12.2021, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”), si osserva che come risulta in atti nessuna cartella di pagamento o ingiunzione è stata emessa e notificata alla ricorrente in detto periodo.
Il motivo è assorbente con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Spese secondo soccombenza in via solidale alle due convenute trattandosi di atti impugnati di rispettiva competenza inscindibilmente connessi.
P.Q.M.
contrariis reiectis dichiara illegittimi e annulla la cartella di pagamento n 29220170008370080/000 emessa da e il ruolo 2017/002540 di cui dispone la cancellazione;
CP_2
condanna le convenute CNPAF e in solido a rifondere alla ricorrente le spese CP_2
di lite liquidate in euro 1.600 di compensi oltre accessori e rimborso C.U. pari ad euro
43,00.
Si comunichi
22/12/2025 Il Giudice
Dott.Maurizio Filippo Pascali