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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 06/09/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 436/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 436/2025 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.07.2025 e promosso con ricorso congiunto da
( ), nato il [...] a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] e rappresentato e difeso – per procura rilasciata su supporto cartaceo la cui copia informatica è stata autenticata mediante firma digitale ai sensi dell'art. 83, comma terzo, c.p.c., e depositata unitamente al presente atto, in calce al quale è da considerarsi apposta – dall'Avv. Alessandra MORCAVALLO (c.f.: ), che CodiceFiscale_2 dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata e presso il cui studio legale, sito in Cosenza, al Corso Fera Email_1
n. 23,, la parte ha eletto domicilio,
e
( ), nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa – per procura rilasciata su supporto cartaceo la cui copia informatica è stata autenticata mediante firma digitale ai sensi dell'art. 83, comma terzo, c.p.c., e depositata unitamente al presente atto, in calce al quale è da considerarsi apposta – dall'Avv. Lucio Maria PERRIMEZZI ( ), che dichiara di voler ricevere le comunicazioni CodiceFiscale_4 all'indirizzo di posta elettronica certificata e presso il cui studio Email_2 legale, in LA, alla via Valitutti n. 18, la parte ha eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e , con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Controparte_1 c.p.c. depositato l'11.04.2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in regime di separazione dei beni, il 18 settembre 2016 in SA NI AR (CS) e trascritto nel registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 7, P. II, Serie C, rilevando che dalla loro unione, precedentemente al matrimonio, erano nati il 28.06.2012, due gemelli: ed . Per_1 Per_2
- I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale contraddistinta con R.G. n. 201/2018 presso il Tribunale di LA, definita in via consensuale con sentenza n. 679 del 17.12.2020, con la quale il Tribunale recepiva l'accordo raggiunto, nelle more del giudizio, tra le parti;
- che la casa coniugale, sita in LA (CS) alla Via del Ghiro n, 4 e di proprietà del IG. , Pt_1
è stata da tempo venduta a rogito notar del 24.12.2017, rep. n. 35033 . Per_3 19797;
- che successivamente alla separazione non è intervenuta riconciliazione ed è trascorso il tempo previsto dalla legge per accedere alla pronuncia divorzile;
- che i sigg.ri e , perdurando la separazione tra le parti nonché la CP_1 Pt_1 scomparsa di io e dovrebbe caratterizzare ogni vincolo di coniugio, intendono proporre domanda per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che gli istanti hanno raggiunto un accordo circa le condizioni del divorzio e l'affidamento della prole.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data dell'8.07.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda. Il Pubblico Ministero ha apposto regolarmente il proprio visto in data 12 maggio 2025. Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, il Tribunale di LA con sentenza n. 679 del 17.12.2020 omologava le condizioni della separazione personale dei coniugi Parte_1 e e tale separazione si è protratta ininterrottamente dalla loro
[...] Controparte_1 comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne conseguono, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra il IG. Parte_1 e la IG.ra , celebrato in SA NI AR (CS) il 18.9.2016 e
[...] Controparte_1 trascritto nel registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 7, P. II, Serie C.
2. Affidare i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione di proprietà della madre, sita in LA (CS) alla Via dei Dori n. 3, presso cui continueranno ad avere residenza abituale.
3. Relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il IG. e la Pt_1
IG.ra potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di CP_1 maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività extrascolastiche e alla scelta della residenza abituale dovranno invece essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4. Regolare i tempi di frequentazione tra genitori e figli come a seguire: il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati, compreso il pernottamento del sabato e per due pomeriggi a settimana dopo l'orario di lavoro e le attività dei minori dalle ore 19.00 circa fino alle ore 20.30 circa;
durante le vacanze natalizie questi terrà con sé entrambi i figli ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre mentre essi resteranno con la madre dal 30 dicembre al 6 gennaio e viceversa;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori n. 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente e con un congruo preavviso;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
tutto ciò compatibilmente con gli impegni di lavoro delle parti e le esigenze personali dei figli.
5. Porre a carico del IG. un assegno mensile (per 12 mensilità) di contributo Parte_1 al mantenimento dei figli dell'importo complessivo di € 1.050,00 (Euro millecinquanta/00) – di cui € 525,00 per il figlio minore ed € 525,00 per la figlia minore - da versarsi Per_1 Per_2 entro il giorno 15 di ogni mese su conto intestato alla IG.ra e soggetto a Controparte_1 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere da un anno dopo il deposito della Sentenza di divorzio;
le spese straordinarie siano condivise al 50% e seguendo il Protocollo approvato dal Consiglio Nazionale Forense ad oggetto le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare (salvo quanto al punto
6).
6. Stabilire che l'assegno unico continui ad essere ripartito paritariamente fra i genitori così come ogni altro eventuale bonus spettante in favore della prole e che le spese per le attività extrascolastiche che i figli minori svolgono in LA siano interamente a carico della IG.ra
[...]
e, di converso, tutte le attività extrascolastiche che i figli minori svolgono a Cosenza e/o, CP_1 più in generale, durante i periodi in cui è previsto che stiano con il padre per come stabilito nel punto 4 del presente accordo, siano a carico di quest'ultimo. In entrambi i casi sempre compatibilmente con la volontà dei figli di porre in essere dette attività e che le stesse siano previamente concordate tra i genitori;
Si precisa che, qualora gli stessi ritengano di non espletare attività extrascolastiche nel periodo in cui sono con uno dei genitori, quelle per le attività extrascolastiche svolte durante la permanenza presso l'altro, qualora esperite, saranno divise al 50% fra i due coniugi.
7. Stabilire che, con la sottoscrizione del presente accordo, il IG. si impegni a Parte_1 versare, contestualmente al pagamento del primo assegno, l'ulteriore somma di € 2.606,83 (Euro duemilaseicentosei/83) a titolo di corresponsione dell'adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento così come concordato consensualmente nel giudizio di separazione dei coniugi contraddistinto dal n. 201/2018 RG presso il Tribunale di LA, per come espressamente previsto in tal sede nella sentenza n. 679 del 17.12.2020. 8. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA NI AR (CS) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
9. Le parti altresì allegano, ai sensi di legge, il predisposto piano genitoriale sottoscritto dal IG.
e dalla IG.ra . Pt_1 CP_1 10. Con compensazione delle spese e competenze di legge.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di LA, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 436/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in regime di separazione dei beni, il 18 Parte_1 Controparte_1 settembre 2016 in SA NI AR (CS) e trascritto nel registro dello Stato Civile di detto comune al n. 7, P. II, Serie C;
- omologa le condizioni relative ai figli minori e prende atto delle condizioni come richiamate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di SA NI AR (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del comune di SA NI AR (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in LA l'8 luglio 2025 Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 436/2025 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.07.2025 e promosso con ricorso congiunto da
( ), nato il [...] a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] e rappresentato e difeso – per procura rilasciata su supporto cartaceo la cui copia informatica è stata autenticata mediante firma digitale ai sensi dell'art. 83, comma terzo, c.p.c., e depositata unitamente al presente atto, in calce al quale è da considerarsi apposta – dall'Avv. Alessandra MORCAVALLO (c.f.: ), che CodiceFiscale_2 dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata e presso il cui studio legale, sito in Cosenza, al Corso Fera Email_1
n. 23,, la parte ha eletto domicilio,
e
( ), nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa – per procura rilasciata su supporto cartaceo la cui copia informatica è stata autenticata mediante firma digitale ai sensi dell'art. 83, comma terzo, c.p.c., e depositata unitamente al presente atto, in calce al quale è da considerarsi apposta – dall'Avv. Lucio Maria PERRIMEZZI ( ), che dichiara di voler ricevere le comunicazioni CodiceFiscale_4 all'indirizzo di posta elettronica certificata e presso il cui studio Email_2 legale, in LA, alla via Valitutti n. 18, la parte ha eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e , con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Controparte_1 c.p.c. depositato l'11.04.2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in regime di separazione dei beni, il 18 settembre 2016 in SA NI AR (CS) e trascritto nel registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 7, P. II, Serie C, rilevando che dalla loro unione, precedentemente al matrimonio, erano nati il 28.06.2012, due gemelli: ed . Per_1 Per_2
- I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale contraddistinta con R.G. n. 201/2018 presso il Tribunale di LA, definita in via consensuale con sentenza n. 679 del 17.12.2020, con la quale il Tribunale recepiva l'accordo raggiunto, nelle more del giudizio, tra le parti;
- che la casa coniugale, sita in LA (CS) alla Via del Ghiro n, 4 e di proprietà del IG. , Pt_1
è stata da tempo venduta a rogito notar del 24.12.2017, rep. n. 35033 . Per_3 19797;
- che successivamente alla separazione non è intervenuta riconciliazione ed è trascorso il tempo previsto dalla legge per accedere alla pronuncia divorzile;
- che i sigg.ri e , perdurando la separazione tra le parti nonché la CP_1 Pt_1 scomparsa di io e dovrebbe caratterizzare ogni vincolo di coniugio, intendono proporre domanda per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che gli istanti hanno raggiunto un accordo circa le condizioni del divorzio e l'affidamento della prole.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data dell'8.07.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda. Il Pubblico Ministero ha apposto regolarmente il proprio visto in data 12 maggio 2025. Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, il Tribunale di LA con sentenza n. 679 del 17.12.2020 omologava le condizioni della separazione personale dei coniugi Parte_1 e e tale separazione si è protratta ininterrottamente dalla loro
[...] Controparte_1 comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne conseguono, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra il IG. Parte_1 e la IG.ra , celebrato in SA NI AR (CS) il 18.9.2016 e
[...] Controparte_1 trascritto nel registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 7, P. II, Serie C.
2. Affidare i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione di proprietà della madre, sita in LA (CS) alla Via dei Dori n. 3, presso cui continueranno ad avere residenza abituale.
3. Relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il IG. e la Pt_1
IG.ra potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di CP_1 maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività extrascolastiche e alla scelta della residenza abituale dovranno invece essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4. Regolare i tempi di frequentazione tra genitori e figli come a seguire: il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati, compreso il pernottamento del sabato e per due pomeriggi a settimana dopo l'orario di lavoro e le attività dei minori dalle ore 19.00 circa fino alle ore 20.30 circa;
durante le vacanze natalizie questi terrà con sé entrambi i figli ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre mentre essi resteranno con la madre dal 30 dicembre al 6 gennaio e viceversa;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori n. 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente e con un congruo preavviso;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
tutto ciò compatibilmente con gli impegni di lavoro delle parti e le esigenze personali dei figli.
5. Porre a carico del IG. un assegno mensile (per 12 mensilità) di contributo Parte_1 al mantenimento dei figli dell'importo complessivo di € 1.050,00 (Euro millecinquanta/00) – di cui € 525,00 per il figlio minore ed € 525,00 per la figlia minore - da versarsi Per_1 Per_2 entro il giorno 15 di ogni mese su conto intestato alla IG.ra e soggetto a Controparte_1 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere da un anno dopo il deposito della Sentenza di divorzio;
le spese straordinarie siano condivise al 50% e seguendo il Protocollo approvato dal Consiglio Nazionale Forense ad oggetto le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare (salvo quanto al punto
6).
6. Stabilire che l'assegno unico continui ad essere ripartito paritariamente fra i genitori così come ogni altro eventuale bonus spettante in favore della prole e che le spese per le attività extrascolastiche che i figli minori svolgono in LA siano interamente a carico della IG.ra
[...]
e, di converso, tutte le attività extrascolastiche che i figli minori svolgono a Cosenza e/o, CP_1 più in generale, durante i periodi in cui è previsto che stiano con il padre per come stabilito nel punto 4 del presente accordo, siano a carico di quest'ultimo. In entrambi i casi sempre compatibilmente con la volontà dei figli di porre in essere dette attività e che le stesse siano previamente concordate tra i genitori;
Si precisa che, qualora gli stessi ritengano di non espletare attività extrascolastiche nel periodo in cui sono con uno dei genitori, quelle per le attività extrascolastiche svolte durante la permanenza presso l'altro, qualora esperite, saranno divise al 50% fra i due coniugi.
7. Stabilire che, con la sottoscrizione del presente accordo, il IG. si impegni a Parte_1 versare, contestualmente al pagamento del primo assegno, l'ulteriore somma di € 2.606,83 (Euro duemilaseicentosei/83) a titolo di corresponsione dell'adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento così come concordato consensualmente nel giudizio di separazione dei coniugi contraddistinto dal n. 201/2018 RG presso il Tribunale di LA, per come espressamente previsto in tal sede nella sentenza n. 679 del 17.12.2020. 8. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA NI AR (CS) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
9. Le parti altresì allegano, ai sensi di legge, il predisposto piano genitoriale sottoscritto dal IG.
e dalla IG.ra . Pt_1 CP_1 10. Con compensazione delle spese e competenze di legge.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di LA, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 436/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in regime di separazione dei beni, il 18 Parte_1 Controparte_1 settembre 2016 in SA NI AR (CS) e trascritto nel registro dello Stato Civile di detto comune al n. 7, P. II, Serie C;
- omologa le condizioni relative ai figli minori e prende atto delle condizioni come richiamate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di SA NI AR (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del comune di SA NI AR (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in LA l'8 luglio 2025 Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo