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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 18/12/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 54/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott. Davide PALAZZO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 54/2025 R.G., tra i coniugi
, nato a [...] il [...], (C.F.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Catania, Via Umberto 303, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Grasso
(C.F.: ), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
, nata in [...] il [...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._3
rappresentata, giusta procura in atti, dall'avv. Nunzio Baja, (C.F.: ) ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Leonforte, Via Campo Sportivo n. 6,
-RESISTENTE-
Con l'intervento del pubblico ministero che ha espresso parere favorevole in data 02.10.2025.
pagina 1 di 5 Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 12.07.2025 resa all'esito dell'udienza del giorno
08.07.2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22 gennaio 2025, ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
la pronuncia della sua separazione personale da con la quale aveva contratto Controparte_1
matrimonio civile ad RO (EN) in data 10.08.2016, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 4, Parte I, anno 2016.
Il ricorrente ha rappresentato che dalla loro unione non sono nati figli
Nel corpo dell'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha rappresentato che la convivenza coniugale è proseguita sino al mese di settembre 2023, allorquando la resistente, sig.ra , CP_1
rientrata da un viaggio in Romania, ha deciso di interrompere la vita comune, trasferendosi a Leonforte
(EN).
Da tale momento è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi, con conseguente cessazione dell'affectio maritalis, risultando peraltro vani i tentativi di riconciliazione.
Sotto il profilo economico, il sig. ha dichiarato di percepire un trattamento pensionistico con Pt_1 importo netto mensile pari a circa € 1.100,00, come comprovato dalle certificazioni uniche prodotte in atti. La resistente, per contro, secondo quanto dedotto dal ricorrente, svolgerebbe attività lavorativa quale assistente familiare (badante), beneficiando altresì del diritto di alloggio presso terzi, e percependo un reddito mensile non inferiore a € 1.200,00.
Alla luce delle superiori premesse, il ricorrente ha chiesto la pronuncia della sua separazione giudiziale e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del vincolo matrimoniale, senza obblighi di mantenimento reciproco.
In data 9 maggio 2025, si è costituita in giudizio la parte resistente, la quale, pur aderendo alla richiesta di separazione formulata da controparte, ha contestato le allegazioni avverse, escludendo che la crisi coniugale sia stata determinata da una decisione unilaterale e affermando, per contro, che la stessa sarebbe derivata dalla comune volontà dei coniugi.
pagina 2 di 5 Con riferimento alla condizione economica delle parti, la resistente ha dedotto che il ricorrente è titolare di trattamento pensionistico, come da certificazione unica 2024 (redditi 2023), per un importo annuo pari ad € 20.157,28 (all.7 comparsa di costituzione e risposta), oltre ad essere proprietario di immobili suscettibili di produrre reddito.
Quanto alla propria situazione economica, la resistente ha rappresentato di aver svolto in passato attività di collaboratrice familiare, risultando tuttavia, allo stato, disoccupata, come comprovato dalla scheda anagrafico-professionale del Centro per l'Impiego (all.
4-5 comparsa di costituzione e risposta)
e dall'estratto conto previdenziale (cfr. all. 003 comparsa di costituzione e risposta), avendo CP_2 percepito retribuzioni pari ad € 6.973,00 nel 2022, € 5.586,00 nel 2023 ed € 1.969,00 nel 2024 (cfr. all.
6 comparsa di costituzione e risposta).
Alla luce delle superiori premesse, la resistente ha chiesto di “autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
• nulla per la casa coniugale sita in RO (Enna) in via Angeli n. 144, che potrà essere assegnata al marito, in essa compresi anche i beni mobili;
• porre a carico di
[...]
un assegno mensile, per il mantenimento della moglie, di € 300,00 (euro trecento/00), Parte_1
oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
• previo passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione, e verificate le condizioni ed i termini di legge della mancata ripresa della convivenza, accogliere la domanda volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento di matrimonio, determinando e conseguentemente condannando il sig. a versare, a titolo di Parte_1
assegno di divorzio, a favore della sig. , la somma mensile di euro 300,00, oltre Controparte_1 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
• riconoscere il favore di spese, diritti e compensi del presente giudizio.”
All'udienza del giorno 11.06.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto un rinvio, avendo i coniugi nelle more raggiunto un accordo e il Giudice, preso atto della richiesta, ha disposto il rinvio all'udienza del giorno 8 luglio 2025.
Entrambe le parti, in seno alle note di trattazione scritta hanno depositato il predetto accordo, sottoscritto in data 18.06.2025, a tenore del quale, previa conversione del procedimento di separazione da giudiziale in consensuale, le parti hanno chiesto di omologare la separazione personale alle seguenti condizioni: “1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 5 l'importo mensile di euro 100,00 con decorrenza da Luglio 2025 a titolo di mantenimento di essa moglie da rivalutarsi come per legge;
3) disporre l'annotazione del decreto di omologa in calce all'atto di matrimonio civile contratto da essi coniugi in data 10.08.2016 in RO (EN), trascritto nel
Registro degli Atti di matrimonio, anno 2016, atto n.4, Parte I, Serie Uff. 1; 4) previo il decorso del termine previsto per legge, verificate le condizioni ed i termini di legge della mancata ripresa della convivenza, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dagli Firmato istanti in data
10.08.2016 in RO (EN), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio, anno 2016, atto n.4, Parte
I, Serie Uff. 1 ponendo a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1
l'importo mensile di euro 100,00 a titolo di assegno divorzile da rivalutarsi come per Controparte_1 legge”
Con ordinanza del 12 luglio 2025, resa a scioglimento dell'udienza del giorno 08.07.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, con riferimento alle condizioni convenute dalle parti nell'accordo sottoscritto in data
18.06.2025, da intendersi qui integralmente richiamato, premesso che il Collegio non può non tener conto degli accordi intervenuti tra i coniugi, si osserva che, per quel che concerne i rapporti patrimoniali, trattandosi di materia disponibile, le parti hanno fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché le relative pattuizioni vanno recepite come idonee a regolare i loro rapporti.
Alla luce delle superiori premesse, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, così come formulate dalle parti nell'accordo sottoscritto in data
18.06.2025, da intendersi qui integralmente richiamato, e trascritte in parte motiva.
Il giudizio deve quindi proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio civile, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
, nato a [...] il [...], (C.F.: e nata Parte_1 C.F._1 Controparte_1
in Hanesti (Romania) il 23.02.1963 (C.F.: , alle condizioni, trascritte in parte C.F._3
pagina 4 di 5 motiva, concordate nell'accordo sottoscritto in data 18 giugno 2025, da intendersi qui integralmente richiamato.
Ordina al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei già menzionati coniugi, celebrato ad RO (EN) in data
10.08.2016, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 4, Parte I, anno 2016.
Dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST./REL. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott. Davide PALAZZO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 54/2025 R.G., tra i coniugi
, nato a [...] il [...], (C.F.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Catania, Via Umberto 303, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Grasso
(C.F.: ), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
, nata in [...] il [...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._3
rappresentata, giusta procura in atti, dall'avv. Nunzio Baja, (C.F.: ) ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Leonforte, Via Campo Sportivo n. 6,
-RESISTENTE-
Con l'intervento del pubblico ministero che ha espresso parere favorevole in data 02.10.2025.
pagina 1 di 5 Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 12.07.2025 resa all'esito dell'udienza del giorno
08.07.2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22 gennaio 2025, ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
la pronuncia della sua separazione personale da con la quale aveva contratto Controparte_1
matrimonio civile ad RO (EN) in data 10.08.2016, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 4, Parte I, anno 2016.
Il ricorrente ha rappresentato che dalla loro unione non sono nati figli
Nel corpo dell'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha rappresentato che la convivenza coniugale è proseguita sino al mese di settembre 2023, allorquando la resistente, sig.ra , CP_1
rientrata da un viaggio in Romania, ha deciso di interrompere la vita comune, trasferendosi a Leonforte
(EN).
Da tale momento è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi, con conseguente cessazione dell'affectio maritalis, risultando peraltro vani i tentativi di riconciliazione.
Sotto il profilo economico, il sig. ha dichiarato di percepire un trattamento pensionistico con Pt_1 importo netto mensile pari a circa € 1.100,00, come comprovato dalle certificazioni uniche prodotte in atti. La resistente, per contro, secondo quanto dedotto dal ricorrente, svolgerebbe attività lavorativa quale assistente familiare (badante), beneficiando altresì del diritto di alloggio presso terzi, e percependo un reddito mensile non inferiore a € 1.200,00.
Alla luce delle superiori premesse, il ricorrente ha chiesto la pronuncia della sua separazione giudiziale e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del vincolo matrimoniale, senza obblighi di mantenimento reciproco.
In data 9 maggio 2025, si è costituita in giudizio la parte resistente, la quale, pur aderendo alla richiesta di separazione formulata da controparte, ha contestato le allegazioni avverse, escludendo che la crisi coniugale sia stata determinata da una decisione unilaterale e affermando, per contro, che la stessa sarebbe derivata dalla comune volontà dei coniugi.
pagina 2 di 5 Con riferimento alla condizione economica delle parti, la resistente ha dedotto che il ricorrente è titolare di trattamento pensionistico, come da certificazione unica 2024 (redditi 2023), per un importo annuo pari ad € 20.157,28 (all.7 comparsa di costituzione e risposta), oltre ad essere proprietario di immobili suscettibili di produrre reddito.
Quanto alla propria situazione economica, la resistente ha rappresentato di aver svolto in passato attività di collaboratrice familiare, risultando tuttavia, allo stato, disoccupata, come comprovato dalla scheda anagrafico-professionale del Centro per l'Impiego (all.
4-5 comparsa di costituzione e risposta)
e dall'estratto conto previdenziale (cfr. all. 003 comparsa di costituzione e risposta), avendo CP_2 percepito retribuzioni pari ad € 6.973,00 nel 2022, € 5.586,00 nel 2023 ed € 1.969,00 nel 2024 (cfr. all.
6 comparsa di costituzione e risposta).
Alla luce delle superiori premesse, la resistente ha chiesto di “autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
• nulla per la casa coniugale sita in RO (Enna) in via Angeli n. 144, che potrà essere assegnata al marito, in essa compresi anche i beni mobili;
• porre a carico di
[...]
un assegno mensile, per il mantenimento della moglie, di € 300,00 (euro trecento/00), Parte_1
oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
• previo passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione, e verificate le condizioni ed i termini di legge della mancata ripresa della convivenza, accogliere la domanda volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento di matrimonio, determinando e conseguentemente condannando il sig. a versare, a titolo di Parte_1
assegno di divorzio, a favore della sig. , la somma mensile di euro 300,00, oltre Controparte_1 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
• riconoscere il favore di spese, diritti e compensi del presente giudizio.”
All'udienza del giorno 11.06.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto un rinvio, avendo i coniugi nelle more raggiunto un accordo e il Giudice, preso atto della richiesta, ha disposto il rinvio all'udienza del giorno 8 luglio 2025.
Entrambe le parti, in seno alle note di trattazione scritta hanno depositato il predetto accordo, sottoscritto in data 18.06.2025, a tenore del quale, previa conversione del procedimento di separazione da giudiziale in consensuale, le parti hanno chiesto di omologare la separazione personale alle seguenti condizioni: “1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 5 l'importo mensile di euro 100,00 con decorrenza da Luglio 2025 a titolo di mantenimento di essa moglie da rivalutarsi come per legge;
3) disporre l'annotazione del decreto di omologa in calce all'atto di matrimonio civile contratto da essi coniugi in data 10.08.2016 in RO (EN), trascritto nel
Registro degli Atti di matrimonio, anno 2016, atto n.4, Parte I, Serie Uff. 1; 4) previo il decorso del termine previsto per legge, verificate le condizioni ed i termini di legge della mancata ripresa della convivenza, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dagli Firmato istanti in data
10.08.2016 in RO (EN), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio, anno 2016, atto n.4, Parte
I, Serie Uff. 1 ponendo a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1
l'importo mensile di euro 100,00 a titolo di assegno divorzile da rivalutarsi come per Controparte_1 legge”
Con ordinanza del 12 luglio 2025, resa a scioglimento dell'udienza del giorno 08.07.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, con riferimento alle condizioni convenute dalle parti nell'accordo sottoscritto in data
18.06.2025, da intendersi qui integralmente richiamato, premesso che il Collegio non può non tener conto degli accordi intervenuti tra i coniugi, si osserva che, per quel che concerne i rapporti patrimoniali, trattandosi di materia disponibile, le parti hanno fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché le relative pattuizioni vanno recepite come idonee a regolare i loro rapporti.
Alla luce delle superiori premesse, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, così come formulate dalle parti nell'accordo sottoscritto in data
18.06.2025, da intendersi qui integralmente richiamato, e trascritte in parte motiva.
Il giudizio deve quindi proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio civile, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
, nato a [...] il [...], (C.F.: e nata Parte_1 C.F._1 Controparte_1
in Hanesti (Romania) il 23.02.1963 (C.F.: , alle condizioni, trascritte in parte C.F._3
pagina 4 di 5 motiva, concordate nell'accordo sottoscritto in data 18 giugno 2025, da intendersi qui integralmente richiamato.
Ordina al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei già menzionati coniugi, celebrato ad RO (EN) in data
10.08.2016, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 4, Parte I, anno 2016.
Dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST./REL. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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