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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 31/05/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
n. 2152/2023 r.g.
Tribunale di Perugia SEZIONE III CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Teresa Giardino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2152/2023 r.g. promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sandro Picchiarelli per delega in calce Parte_1 al ricorso ex art. 615 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il difensore in Perugia, Via Bartolo 10/16
OPPONENTE, ATTORE nei confronti di
e per essa la sua mandataria rappresentata e Controparte_1 Controparte_2 difesa dall'Avv. Giulia Migliorini per delega in calce alla comparsa di costituzione
OPPOSTA, CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE (note depositate 12.12.2024): “ in via istruttoria, insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori ritualmente richiesti e non ammessi;
nel merito, si riporta alle conclusioni di cui all'atto di citazione in opposizione, per come precisate nella 1° memoria 171 c.p.c.”. PER L'OPPOSTA (comparsa di costituzione): “si conclude affinché l'On.le Tribunale civile di Perugia, contrariis reiectis rigetti la domanda proposta da , nonché l'istanza di Parte_1 sospensione, perché inammissibile, per le ragioni esposte, oltre che infondata. In ogni caso con vittoria di spese e dei compensi professionali di causa”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. notificato in data 4.5.2023, , premesso: Parte_1
-di avere depositato ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. con il quale aveva contestato l'atto di precetto notificatogli da -e per essa dalla mandataria con il quale Controparte_1 Controparte_2 gli era stato intimato il pagamento della somma di € 1.067.019,13, “quale terzo datore di ipoteca”
(così, ricorso introduttivo) della a titolo di rate scadute ed interessi di mora al Controparte_3 tasso convenzionale, capitale residuo e interessi ai tassi contrattuali, compensi e spese, in relazione ad un contratto di mutuo stipulato in data 8.7.2009 dalla con la Controparte_3 [...]
in forza del quale era stata iscritta ipoteca ai suoi danni quale fideiussore e terzo Controparte_4 datore di ipoteca per € 1.050.000,00 su immobili di proprietà siti in Perugia, Via Lillacci n.21;
-che nel ricorso si era contestata la legittimazione avversaria e la titolarità del credito, per l'assenza di pagina 1 di 3 dimostrazione delle cessioni del credito e l'omessa comunicazione delle stesse ad esso ricorrente;
era stata inoltre contestata la legittimità del pagamento degli interessi di mora, richiesta ritenuta illegittima per essere stati gli interessi di mora accertati come usurari dal Tribunale di Perugia all'esito del giudizio rubricato al n. 6752/2014, avente ad oggetto la domanda di accertamento negativo del credito azionato con il precetto opposto;
era infine stata eccepita la mancata considerazione di somme già corrisposte per € 36.411,16;
-che nel ricorso era stata richiesta la sospensione “dell'atto di precetto opposto e del titolo su cui lo stesso è fondato”;
-che il G.E. non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la sospensione dell'esecuzione, assegnando il termine per l'instaurazione del giudizio di merito;
tutto ciò premesso, dichiarava di voler introdurre il giudizio di merito, per sentire accertare la carenza di legittimazione attiva ovvero della titolarità del credito dell'istante nonché per Controparte_1 accertare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del titolo esecutivo e dell'atto di pignoramento, oltre che la nullità totale o parziale del contratto di mutuo azionato con precetto opposto;
con richiesta di nomina di CTU per l'accertamento dell'anatocismo, dell'usura e per la riquantificazione del credito.
Parte convenuta non depositava memoria nei settanta giorni anteriori all'udienza di prima comparizione, e veniva dichiarata contumace;
per si costituiva in Controparte_2 Controparte_5 giudizio per l'udienza del 16.11.2023, contestando la fondatezza delle eccezioni attoree sia in punto di prova della cessione del credito, sia sulla pretesa illegittimità della richiesta di pagamento degli interessi di morta, evidenziando come il Tribunale di Perugia nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito avesse rigettato la domanda;
sia sulla mancata ponderazione delle somme corrisposte, mediante la produzione in giudizio del conteggio dell'Istituto corredato da tutti i tassi di interesse e con l'indicazione delle rate e del capitale residuo.
Il G.I. revocava la dichiarazione di contumacia, dichiarando l'ammissibilità della documentazione depositata riferita ad eccezioni rilevabili d'ufficio e, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di procedere ad attività istruttoria, fissava udienza per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art 189 c.p.c.. Depositava comparsa conclusionale solo l'attore. All'udienza del 13.2.2025 il nuovo istruttore, nelle more subentrato al precedente, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice che l'opposizione sia infondata, e come tale debba essere rigettata.
1.Va innanzi tutto premesso che, nonostante nella parte iniziale del ricorso ex art. Parte_1
615 -richiamato nella citazione per l'introduzione del giudizio di merito- paia spendere unicamente la qualità di terzo datore di ipoteca, in realtà nel corpo dell'atto richiami di essere stato anche destinatario della notifica del precetto nella sua qualità di “fideiussore e terzo datore di ipoteca”. Devono pertanto ritenersi ammissibili le contestazioni dallo stesso effettuate in ordine ai motivi di opposizione, della cui ammissibilità il G.E. aveva dubitato proprio in ragione della qualità apparentemente spesa: come infatti noto, e correttamente evidenziato dal G.E., il datore di ipoteca non può rivolgere nei confronti del creditore ogni tipo di eccezione relativa al credito, potendo contestare il diritto del creditore a promuovere l'esecuzione forzata nei suoi confronti per difetto originario o sopravvenuto delle condizioni formali che legittimano l'esercizio dell'azione esecutiva sui beni del terzo medesimo (assumendo, per esempio, di non essere proprietario dell'immobile gravato da ipoteca, sottoposto a pignoramento, ovvero sostenendo che, pendente l'esecuzione forzata, l'iscrizione ipotecaria sia divenuta inefficace per la mancata rinnovazione del ventennio o dolersi del fatto che l'espropriazione avente a oggetto l'immobile di sua proprietà non si è svolta secondo il modello legale di cui agli artt. 602 e ss. c.p.c.), potendo proporre eccezioni ai sensi degli artt. 2870 e 2859 c.c.. L'ammissibilità delle pagina 2 di 3 contestazioni è pertanto da collegare al fatto che l'atto di precetto gli sia stato notificato anche in qualità di fideiussore, qualifica richiamata nel corpo dell'atto, che consente le contestazioni sul credito.
2. Venendo al merito delle eccezioni, le stesse devono ritenersi infondate.
3. Certamente infondata la contestazione relativa alla carenza di legittimazione avversaria e/o della titolarità del credito, per la ritenuta assenza di prova documentale della cessione: al riguardo, vanno richiamate le compiute argomentazioni già esposte dal G.E. -da intendersi qui riportate-, alla luce della pacifica giurisprudenza di legittimità che precisa come la prova della legittimazione possa essere fornita, oltre che in forza della pubblicazione della cessione in blocco sulla Gazzetta (che attiene prevalentemente all'aspetto probatorio della cessione, più che alla cessione in sé), attraverso la valutazione di una serie di elementi, dalla “idoneità asseverativa” dello stesso avviso (cfr. Cass. n°4277/2023; n°17944/2023), in ragione della compiutezza e precisione delle tipologie di crediti indicate nell'avviso di pubblicazione (cfr. Cass. n°31188/2017; n°7866/2024; n° 21821/2023) alla dichiarazione di cessione del cedente (cfr. Cass. n°18016/2018): come appunto nel caso di specie, risultando l'allegazione nel fascicolo della procedura (come allegato alla memoria di costituzione di parte opposta -doc. n.7-) di apposita dichiarazione del cedente della ricomprensione del credito in esame tra quelli oggetto di cessione, peraltro identificabile già dall'avviso.
4. Parimenti patentemente infondata, la contestazione relativa alla presunta illegittimità degli interessi moratori richiesti, in forza della loro natura usuraria asseritamente accertata dal CTU della causa di accertamento negativo del debito azionata dallo stesso da un lato, non corrisponde infatti del Pt_1 tutto al vero che il CTU abbia accertato la natura usuraria degli interessi, avendo invece espressamente escluso l'usurarietà sia degli interessi contrattuali che di quelli di mora al momento della stipulazione del contratto, evidenziando solo come in alcuni trimestri si fosse verificato un modestissimo sforamento, per l'importo complessivo di € 2.626,00 -sì che alcun approfondimento istruttorio ulteriore si impone-; dall'altro -e con valenza decisiva- deve prendersi atto del fatto che, con riferimento a questo stesso credito, sia già stata rigettata la domanda di accertamento negativo proposta dal Pt_1 nei confronti dell'originario creditore, essendosi esclusa la ravvisabilità di fenomeni usurari, con accertamento passato in giudicato.
5. Infondata, infine, l'asserita contestazione circa la non considerazione delle somme già corrisposte, alla luce del conteggio depositato dalla parte opposta -doc.n.10-, da cui emerge come l'Istituto creditore avesse espressamente considerato tutte le rate saldate.
6. Consequenziale alla reiezione dell'opposizione, la condanna dell'opponente alle spese, liquidate in dispositivo -d'ufficio, in difetto di notula- , con applicazione di parametri minimi sullo scaglione di riferimento, in relazione alle prime due fasi (in assenza di deposito di memorie istruttorie e di comparse conclusionali da parte dell'opposta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, tra Parte_1
, -opponente, attore- e e per essa la sua mandataria
[...] Controparte_1
-opposta, convenuta-, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Controparte_2 così dispone:
-rigetta l'opposizione;
-condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, qui liquidate in €
4.971,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, Capo ed Iva come per legge.
Perugia, 31 maggio 2025
Il giudice
Teresa Giardino
pagina 3 di 3
Tribunale di Perugia SEZIONE III CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Teresa Giardino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2152/2023 r.g. promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sandro Picchiarelli per delega in calce Parte_1 al ricorso ex art. 615 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il difensore in Perugia, Via Bartolo 10/16
OPPONENTE, ATTORE nei confronti di
e per essa la sua mandataria rappresentata e Controparte_1 Controparte_2 difesa dall'Avv. Giulia Migliorini per delega in calce alla comparsa di costituzione
OPPOSTA, CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE (note depositate 12.12.2024): “ in via istruttoria, insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori ritualmente richiesti e non ammessi;
nel merito, si riporta alle conclusioni di cui all'atto di citazione in opposizione, per come precisate nella 1° memoria 171 c.p.c.”. PER L'OPPOSTA (comparsa di costituzione): “si conclude affinché l'On.le Tribunale civile di Perugia, contrariis reiectis rigetti la domanda proposta da , nonché l'istanza di Parte_1 sospensione, perché inammissibile, per le ragioni esposte, oltre che infondata. In ogni caso con vittoria di spese e dei compensi professionali di causa”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. notificato in data 4.5.2023, , premesso: Parte_1
-di avere depositato ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. con il quale aveva contestato l'atto di precetto notificatogli da -e per essa dalla mandataria con il quale Controparte_1 Controparte_2 gli era stato intimato il pagamento della somma di € 1.067.019,13, “quale terzo datore di ipoteca”
(così, ricorso introduttivo) della a titolo di rate scadute ed interessi di mora al Controparte_3 tasso convenzionale, capitale residuo e interessi ai tassi contrattuali, compensi e spese, in relazione ad un contratto di mutuo stipulato in data 8.7.2009 dalla con la Controparte_3 [...]
in forza del quale era stata iscritta ipoteca ai suoi danni quale fideiussore e terzo Controparte_4 datore di ipoteca per € 1.050.000,00 su immobili di proprietà siti in Perugia, Via Lillacci n.21;
-che nel ricorso si era contestata la legittimazione avversaria e la titolarità del credito, per l'assenza di pagina 1 di 3 dimostrazione delle cessioni del credito e l'omessa comunicazione delle stesse ad esso ricorrente;
era stata inoltre contestata la legittimità del pagamento degli interessi di mora, richiesta ritenuta illegittima per essere stati gli interessi di mora accertati come usurari dal Tribunale di Perugia all'esito del giudizio rubricato al n. 6752/2014, avente ad oggetto la domanda di accertamento negativo del credito azionato con il precetto opposto;
era infine stata eccepita la mancata considerazione di somme già corrisposte per € 36.411,16;
-che nel ricorso era stata richiesta la sospensione “dell'atto di precetto opposto e del titolo su cui lo stesso è fondato”;
-che il G.E. non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la sospensione dell'esecuzione, assegnando il termine per l'instaurazione del giudizio di merito;
tutto ciò premesso, dichiarava di voler introdurre il giudizio di merito, per sentire accertare la carenza di legittimazione attiva ovvero della titolarità del credito dell'istante nonché per Controparte_1 accertare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del titolo esecutivo e dell'atto di pignoramento, oltre che la nullità totale o parziale del contratto di mutuo azionato con precetto opposto;
con richiesta di nomina di CTU per l'accertamento dell'anatocismo, dell'usura e per la riquantificazione del credito.
Parte convenuta non depositava memoria nei settanta giorni anteriori all'udienza di prima comparizione, e veniva dichiarata contumace;
per si costituiva in Controparte_2 Controparte_5 giudizio per l'udienza del 16.11.2023, contestando la fondatezza delle eccezioni attoree sia in punto di prova della cessione del credito, sia sulla pretesa illegittimità della richiesta di pagamento degli interessi di morta, evidenziando come il Tribunale di Perugia nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito avesse rigettato la domanda;
sia sulla mancata ponderazione delle somme corrisposte, mediante la produzione in giudizio del conteggio dell'Istituto corredato da tutti i tassi di interesse e con l'indicazione delle rate e del capitale residuo.
Il G.I. revocava la dichiarazione di contumacia, dichiarando l'ammissibilità della documentazione depositata riferita ad eccezioni rilevabili d'ufficio e, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di procedere ad attività istruttoria, fissava udienza per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art 189 c.p.c.. Depositava comparsa conclusionale solo l'attore. All'udienza del 13.2.2025 il nuovo istruttore, nelle more subentrato al precedente, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice che l'opposizione sia infondata, e come tale debba essere rigettata.
1.Va innanzi tutto premesso che, nonostante nella parte iniziale del ricorso ex art. Parte_1
615 -richiamato nella citazione per l'introduzione del giudizio di merito- paia spendere unicamente la qualità di terzo datore di ipoteca, in realtà nel corpo dell'atto richiami di essere stato anche destinatario della notifica del precetto nella sua qualità di “fideiussore e terzo datore di ipoteca”. Devono pertanto ritenersi ammissibili le contestazioni dallo stesso effettuate in ordine ai motivi di opposizione, della cui ammissibilità il G.E. aveva dubitato proprio in ragione della qualità apparentemente spesa: come infatti noto, e correttamente evidenziato dal G.E., il datore di ipoteca non può rivolgere nei confronti del creditore ogni tipo di eccezione relativa al credito, potendo contestare il diritto del creditore a promuovere l'esecuzione forzata nei suoi confronti per difetto originario o sopravvenuto delle condizioni formali che legittimano l'esercizio dell'azione esecutiva sui beni del terzo medesimo (assumendo, per esempio, di non essere proprietario dell'immobile gravato da ipoteca, sottoposto a pignoramento, ovvero sostenendo che, pendente l'esecuzione forzata, l'iscrizione ipotecaria sia divenuta inefficace per la mancata rinnovazione del ventennio o dolersi del fatto che l'espropriazione avente a oggetto l'immobile di sua proprietà non si è svolta secondo il modello legale di cui agli artt. 602 e ss. c.p.c.), potendo proporre eccezioni ai sensi degli artt. 2870 e 2859 c.c.. L'ammissibilità delle pagina 2 di 3 contestazioni è pertanto da collegare al fatto che l'atto di precetto gli sia stato notificato anche in qualità di fideiussore, qualifica richiamata nel corpo dell'atto, che consente le contestazioni sul credito.
2. Venendo al merito delle eccezioni, le stesse devono ritenersi infondate.
3. Certamente infondata la contestazione relativa alla carenza di legittimazione avversaria e/o della titolarità del credito, per la ritenuta assenza di prova documentale della cessione: al riguardo, vanno richiamate le compiute argomentazioni già esposte dal G.E. -da intendersi qui riportate-, alla luce della pacifica giurisprudenza di legittimità che precisa come la prova della legittimazione possa essere fornita, oltre che in forza della pubblicazione della cessione in blocco sulla Gazzetta (che attiene prevalentemente all'aspetto probatorio della cessione, più che alla cessione in sé), attraverso la valutazione di una serie di elementi, dalla “idoneità asseverativa” dello stesso avviso (cfr. Cass. n°4277/2023; n°17944/2023), in ragione della compiutezza e precisione delle tipologie di crediti indicate nell'avviso di pubblicazione (cfr. Cass. n°31188/2017; n°7866/2024; n° 21821/2023) alla dichiarazione di cessione del cedente (cfr. Cass. n°18016/2018): come appunto nel caso di specie, risultando l'allegazione nel fascicolo della procedura (come allegato alla memoria di costituzione di parte opposta -doc. n.7-) di apposita dichiarazione del cedente della ricomprensione del credito in esame tra quelli oggetto di cessione, peraltro identificabile già dall'avviso.
4. Parimenti patentemente infondata, la contestazione relativa alla presunta illegittimità degli interessi moratori richiesti, in forza della loro natura usuraria asseritamente accertata dal CTU della causa di accertamento negativo del debito azionata dallo stesso da un lato, non corrisponde infatti del Pt_1 tutto al vero che il CTU abbia accertato la natura usuraria degli interessi, avendo invece espressamente escluso l'usurarietà sia degli interessi contrattuali che di quelli di mora al momento della stipulazione del contratto, evidenziando solo come in alcuni trimestri si fosse verificato un modestissimo sforamento, per l'importo complessivo di € 2.626,00 -sì che alcun approfondimento istruttorio ulteriore si impone-; dall'altro -e con valenza decisiva- deve prendersi atto del fatto che, con riferimento a questo stesso credito, sia già stata rigettata la domanda di accertamento negativo proposta dal Pt_1 nei confronti dell'originario creditore, essendosi esclusa la ravvisabilità di fenomeni usurari, con accertamento passato in giudicato.
5. Infondata, infine, l'asserita contestazione circa la non considerazione delle somme già corrisposte, alla luce del conteggio depositato dalla parte opposta -doc.n.10-, da cui emerge come l'Istituto creditore avesse espressamente considerato tutte le rate saldate.
6. Consequenziale alla reiezione dell'opposizione, la condanna dell'opponente alle spese, liquidate in dispositivo -d'ufficio, in difetto di notula- , con applicazione di parametri minimi sullo scaglione di riferimento, in relazione alle prime due fasi (in assenza di deposito di memorie istruttorie e di comparse conclusionali da parte dell'opposta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, tra Parte_1
, -opponente, attore- e e per essa la sua mandataria
[...] Controparte_1
-opposta, convenuta-, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Controparte_2 così dispone:
-rigetta l'opposizione;
-condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, qui liquidate in €
4.971,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, Capo ed Iva come per legge.
Perugia, 31 maggio 2025
Il giudice
Teresa Giardino
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