Sentenza 23 ottobre 2019
Ordinanza collegiale 23 novembre 2020
Sentenza 12 marzo 2021
Ordinanza collegiale 28 settembre 2021
Ordinanza collegiale 18 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 18/01/2022, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/01/2022
N. 00074/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00541/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 541 del 2019, proposto da
Monticelli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Donato Musa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di OS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Alfredo Tanzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la nomina del Commissario ad acta ,
a seguito della sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione Prima, 23 ottobre 2019, n. 1624, resa nel giudizio n. 541/2019, per l’accertamento del silenzio illegittimamente serbato dal Comune di OS in ordine all’atto di diffida prot. n. 0009110/2019 del 20 febbraio 2019, in ordine alla richiesta presentata in data 19 novembre 2018 a riconoscere la destinazione d'uso a carattere residenziale e, con le limitazioni specifiche, rilasciare il relativo permesso a costruire; nonché ogni altro atto presupposto, collegato e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di OS;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che:
- Con istanza depositata in giudizio il 26 febbraio 2020, la società ricorrente:
“ Premesso:
- che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Sezione di Lecce, con sentenza n. 1624/2019, pubblicata in data 23 ottobre 2019, ha accolto il ricorso […] proposto dall’istante avverso il silenzio illegittimamente serbato in ordine all’atto di diffida prot. n. 0009110/2019 del 20.2.2019, in ordine alla richiesta presentata in data 19.11.2018 a riconoscere la destinazione d’uso a carattere residenziale e, con le limitazioni specifiche, rilasciare il relativo permesso a costruire;
- che in data 30.10.2019, la citata sentenza n. 1624/2019 veniva notificata, a mezzo pec, al Comune di OS;
- che dalla data di notifica della sentenza è decorso il termine di gg. 60, assegnato per provvedere ad emettere un provvedimento ed a tutt’oggi il Comune di OS si è reso inadempiente ”;
- ha chiesto a questo Tribunale “ la nomina di un commissario ad acta per l’ottemperanza della sentenza n. 1624/2019 ”.
- Con ordinanza n. 1297 del 23 novembre 2020, questa Sezione - rilevato che “ non risulta prodotta in atti la prova dell’avvenuta notificazione al Comune di OS (non costituito nel presente giudizio), da parte della Società ricorrente, della suddetta istanza di nomina del Commissario ad acta e dell’avvenuta indicata notificazione (in data 30 ottobre 2019) della sentenza n. 1624/2019 di questo Tribunale, e che dette notifiche sono requisito di ammissibilità dell’istanza medesima ” - ha ritenuto di “ invitare la Società ricorrente a documentare l’avvenuta indicata notificazione al Comune di OS della sentenza di questo T.A.R. n. 1624/2019, nonché l’eventuale avvenuta notificazione al Comune di OS dell’istanza di nomina del Commissario ad acta, ovvero, nell’ipotesi negativa, a procedere all’eventuale notifica, assegnando a tale fine il termine di giorni trenta, indicando, in mancanza, possibili profili di inammissibilità dell’istanza in questione, ex art. 73, comma 3 del c.p.a. ”, assegnando, infine, “ alla parte ricorrente il termine di trenta giorni per il deposito di memorie/documenti, decorrenti dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza, inerenti alle questioni innanzi prospettate” e fissando “per il prosieguo la Camera di Consiglio del 27 gennaio 2021”.
- Con sentenza 12 marzo 2021, n. 387, questa Sezione – premesso che parte ricorrente ha depositato in giudizio copia della predetta ordinanza n. 1297/2020, copia della sentenza della Prima Sezione di questo T.A.R. n. 1624/2019, con “ Relata di notifica a mezzo Posta Elettronica Certificata ” al Comune di OS, datata 30 ottobre 2019, senza tuttavia produrre prova della relativa relata di consegna, nonché relata di accettazione e notifica del 19 aprile 2019, evidentemente relativa, però, alla notifica del presente ricorso di ottemperanza n. 541/2019 – ha ritenuto inammissibile l’istanza di nomina del Commissario ad acta del 26 febbraio 2020, rilevando che “ non risulta tuttora agli atti di causa: da un lato, la prova dell’avvenuta indicata notificazione al Comune di OS (non costituito) della sentenza di questo T.A.R. n. 1624/2019; dall’altro, la prova dell’avvenuta (necessaria) notificazione al Comune di OS (non costituito) dell’istanza di nomina del Commissario ad acta ”.
- Con ulteriore istanza del 21 giugno 2021, notificata al Comune di OS il 21 giugno 2021 e depositata in giudizio il 28 giugno 2021, la società ricorrente ha chiesto nuovamente la nomina di un Commissario ad acta per l’esecuzione della citata sentenza n. 1624/2019 .
- All’udienza del 7 luglio 2021, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell’art. 6 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, la causa è stata introitata per la decisione sull’istanza di nomina del Commissario ad acta .
- Con ordinanza n. 1402 del 28.09.2021, il Collegio ha rilevato che non risulta prodotta in atti la prova dell’avvenuta comunicazione/notificazione (ricezione) al Comune di OS (non costituito), da parte della società ricorrente, dell’indicata comunicazione/notificazione (in data 30 ottobre 2019) della sentenza n. 1624/2019 di questo Tribunale, e che detta comunicazione/notifica è requisito di ammissibilità dell’istanza di nomina del Commissario ad acta .
- Pertanto, questa Sezione ha ritenuto “ di invitare la parte ricorrente a documentare, con il deposito in giudizio della relativa prova del perfezionamento della consegna/ricezione, l’avvenuta indicata notificazione/comunicazione al Comune di OS della sentenza di questo T.A.R. n. 1624/2019 […] ”.
- Il Comune di OS si è costituito in data 5.11.2021, evidenziando che “ con l’atto prot. 42054 del 12.7.2021 […] il Comune ha dato riscontro alla richiesta presentata dalla ricorrente in data 19.11.2018 (e nuovamente reiterata il 19.5.2021) tendente ad ottenere l’annullamento in autotutela del provvedimento prot. 32881 del 10.7.2018 col quale è stato annullato il pdc 2009-P-206 ”.
- Attraverso tale atto il Comune, tra l’altro, ha denegato il richiesto provvedimento di autotutela.
Ritenuto che:
- In ragione dell’avvenuta adozione del diniego di autotutela da parte del Comune di OS, il Tribunale non deve provvedere sull’istanza di nomina di un Commissario ad acta presentata nell’interesse della ricorrente.
- Nessuna statuizione va adottata, inoltre, in punto di spese processuali, già oggetto delle sentenze n. 1624 del 23 ottobre 2019 e n. 387 del 12 marzo 2021.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, dichiara il non luogo a provvedere sull’istanza di nomina di un Commissario ad acta presentata nell’interesse della parte ricorrente.
Nulla sulle spese.
Dispone che la Segreteria provveda alle comunicazioni di legge.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO