Art. 3.
I sussidi di cui al precedente art. 1 possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purche' gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente Ispettorato provinciale o compartimentale dell'agricoltura, o ad altri uffici di Stato, o questi abbiano proceduto all'accertamento del danno. La concessione potra' essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.
I sussidi di cui al precedente art. 1 possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purche' gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente Ispettorato provinciale o compartimentale dell'agricoltura, o ad altri uffici di Stato, o questi abbiano proceduto all'accertamento del danno. La concessione potra' essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.