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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/02/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 9755/2015
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 9755/2015 promosso da
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'AVV. RENATO SGROI SANTAGATI, C.F. , e C.F._3
dall'AVV. GIULIANA SGROI, C.F. , ed elettivamente domiciliati in C.so C.F._4
Italia n. 298, Catania;
opponenti contro
C.F. , rappresentata da TR P.IVA_1 CP_2
(già già , rappresentata e difesa dall'AVV. VITTORINO LO CP_3 CP_4
GIUDICE, C.F. , e dall'AVV. MARIANNA BENNATI, C.F. CodiceFiscale_5
ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec C.F._6 Email_1
Email_2
opposto
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di mutuo – usura.
Le parti – dopo l'emissione di sentenza non definitiva in data 27.12.2020 – hanno precisato le conclusioni dinanzi al sottoscritto Giudice, subentrato nella titolarità del procedimento nel mese di gennaio 2020, all'udienza del 23.10.2024, il cui verbale si intende trascritto;
il procedimento è stato dunque posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto il decreto ingiuntivo n. 4319/2014 emesso dal Tribunale di
Catania, con cui è stato ingiunto a ed ai fideiussori Parte_3 , , e il pagamento, a favore Parte_1 Parte_2 Controparte_5 CP_6
di (quale cessionaria in blocco di crediti già nella titolarità di , di Parte_4 Controparte_7 euro 85.409,94 oltre interessi e spese, in ragione dell'inadempimento del mutuo chirografario n.
6709666 e della garanzia prestata dai suddetti fideiussori (si osserva che i contratti erano stati originariamente conclusi con Banco di Sicilia s.p.a., cui è succeduta . Controparte_7
I suddetti hanno proposto opposizione formulando i seguenti motivi:
1. decadenza dal diritto dell'istituto bancario di agire nei confronti dei fideiussori, ai sensi dell'art. 1957 c.c.; 2. carattere lacunoso ed insufficiente della documentazione poste alla base del decreto ingiuntivo;
3. nullità dello “schema di contratto di mutuo chirografario tasso variabile” datato 14.10.2009; 4. nullità delle clausole contenute nello schema contrattuale datato 07.08.2009; 5. mancato rispetto dei limiti imposti dalla l. 108/1996. Gli opponenti hanno dunque richiesto emettersi ordine di esibizione avente ad oggetto tutti i movimenti registrati sulla partita contabile del finanziamento ed il dettaglio dei criteri di calcolo, nonché disporsi c.t.u. contabile per riliquidare il rapporto applicando il tasso legale, verificare il rispetto del tasso soglia ed eliminare ogni forma di capitalizzazione. Hanno dunque concluso chiedendo accertarsi la decadenza e, in via subordinata, dichiararsi la nullità nei termini suesposti ed accertarsi il superamento del tasso soglia e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo.
quale cessionaria in blocco di crediti già nella titolarità di tra Parte_4 Controparte_7
cui quello in esame, si è costituita mediante la mandataria Controparte_8
e ha dedotto quanto segue:
1. improcedibilità dell'opposizione per decadenza dal potere di
[...]
impugnazione di e;
2. improcedibilità della domanda per Controparte_9 Controparte_5
omessa mediazione;
3. esistenza e legittimità del credito ingiunto e legittimazione del creditore nei confronti deli fideiussori, in virtù della pattuita deroga all'art. 1957 c.c.; 4. idoneità della prova del credito ingiunto;
5. validità ed efficacia del contratto di mutuo e delle condizioni economiche applicate e rispetto dei requisiti formali previsti;
6. validità ed efficacia del contratto di mutuo nei confronti dei garanti;
7. infondatezza dell'opposizione, legittimità della determinazione del credito ingiunto e legittimità dell'applicazione degli interessi. Ha dunque concluso chiedendo al Tribunale quanto segue: in via preliminare, accertare l'improcedibilità dell'opposizione per decorso del termine per e dal momento che l'opposizione è stata notificata CP_6 Controparte_5
oltre il termine di quaranta giorni concesso dalla legge e, quindi, dichiarare che nei confronti dei suddetti il decreto ingiuntivo è divenuto inopponibile e definitivo;
sempre in via preliminare, accertare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione e concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito, “accertare che i documenti allegati e depositati dal creditore ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo sono idonei ai fini della prova e, comunque, legittimi;
rilevare che il creditore ha fornito piena prova del credito azionato mediante la prodizione di tutta la documentazione contrattuale;
rilevare che il contratto di mutuo e la fideiussione sono dotati del requisito della forma scritta e delle sottoscrizioni del cliente e dei fideiussori e che, pertanto, sono dotati di tutti i requisiti di forma e sostanza richiesti dalla legge;
rilevare la legittimità delle condizioni economiche per come convenute nel contratto di mutuo e di quelle effettivamente applicate al rapporto ed accertare e dichiarare la posizione debitoria dell'opponente nella misura risultante dai saldi contabili;
accogliere tutte le domande del creditore
e le deduzioni, difese, domande, eccezioni e richieste di cui al ricorso per decreto ingiuntivo ed alla presente memoria, e per l'effetto rigettare integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo con la condanna del debitore al pagamento delle somme dovute come da decreto ingiuntivo, confermandolo, oltre alle spese e compensi del procedimento”.
Con comparsa del 28.09.20 si è costituita (a mezzo della mandataria TR
, quale cessionaria in blocco di crediti già nella titolarità di e, CP_2 Controparte_7
dunque, di facendo proprie le precedenti conclusioni di parte opposta. Parte_4
Con sentenza non definitiva emessa in data 27.12.2020 – alla quale si rinvia – è stata dichiarata improcedibile l'opposizione proposta da e e, conseguentemente, il CP_6 Controparte_5
decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo nei loro confronti ai sensi dell'art. 653 c.p.c. Con la medesima sentenza sono stati respinti i motivi di opposizione formulati, salvo quello relativo alla censura di usurarietà; è stata dunque dichiarata la nullità della clausola del contratto di mutuo relativa agli interessi di mora ed il procedimento è stato rimesso sul ruolo, con separata ordinanza, al fine di proseguire con la suddetta attività istruttoria, mediante consulenza tecnica d'ufficio contabile.
In particolare, con l'ordinanza emessa anch'essa in data 27.12.2020 è stato conferito mandato di consulenza nei seguenti termini: “Dica il c.t.u. se, nella determinazione del saldo del contratto di mutuo posta alla base del decreto ingiuntivo, siano stati applicati interessi moratori, in applicazione della clausola prevista nell'art. 4 del contratto;
in caso di risposta affermativa, epuri il c.t.u. il saldo dai suddetti interessi moratori, già dichiarati nulli, lasciando impregiudicati gli interessi corrispettivi;
individui espressamente il c.t.u. la sorte capitale e gli interessi, specificando il tasso pro tempore applicato e la natura corrispettiva o moratoria degli interessi applicati”.
Nelle more dello svolgimento delle operazioni peritali, in data 16.05.2021, si è costituito nuovo difensore per TR
La relazione di consulenza è stata depositata in data 04.01.2023, tenuto conto del ritardo nelle operazioni e delle trattative intercorse tra le parti. Gli esiti della relazione meritano condivisione, in quanto il c.t.u. si è attenuto al mandato conferito ed ha operato sulla base della documentazione in atti, esponendo chiaramente l'iter logico seguito e i principi della scienza contabile applicati.
Alla base del mandato vi è il principio per cui, accertata con la sentenza non definitiva la nullità dell'art. 4 del contratto di prestito chirografario concluso tra e Banco di Parte_3
Sicilia s.p.a. sottoscritto in data 07.08.2009, limitatamente alla disposizione relativa al tasso degli interessi dovuti in caso di ritardato pagamento, i soli interessi moratori devono essere esclusi ai sensi dell'art. 1815 c.c., mentre devono essere fatti salvi gli interessi corrispettivi (come già disposto nella sentenza richiamata, per le motivazioni ivi esposte).
Il c.t.u. ha operato i conteggi partendo dal contratto di finanziamento a medio termine in atti, denominato “Mutuo Impresa Chirografario Tasso Variabile”, sottoscritto in data 14.10.2009, racante però timbro postale apposto per conferire data certa del 12.03.2010, e composto delle condizioni generali e dei seguenti allegati (sottoscritti dalla società mutuataria, requisito sufficiente ad integrare la forma scritta, secondo quanto chiarito nella sentenza non definitiva emessa): documento di sintesi contenente le condizioni economiche;
piano di ammortamento;
documento di sintesi riportante le medesime condizioni economiche del precedente documento di sintesi, ma con specifica indicazione del tasso variabile alla data di sottoscrizione del contratto (le singole condizioni sono state ricostruite dal c.t.u. nella tabella a p. 6 della relazione).
Il c.t.u. ha operato in assenza di un estratto conto afferente il dettaglio delle rate pagate dalla società mutuataria e di un estratto conto relativo al conto corrente n. 300594342, sul quale sono state addebitate le rate del prestito oggetto di causa (il quale e.c., secondo quanto chiarito dal consulente, “semplicemente riporta la causale 'Pagamento rata mutuo ….', pertanto non è possibile dalla sola lettura dei documenti prodotti in atti stabilire, ad esempio, il valore degli interessi di mora addebitati dall'Istituto di credito nel prestito in questione”).
Per rispondere ai quesiti del mandato, il c.t.u. ha dunque ricostruito l'ammortamento del prestito chirografario in esame, tenendo conto delle condizioni economiche e dei pagamenti delle rate effettuate dalla società mutuataria, non applicando alcun interesse di mora, così come disposto dal mandato;
tale operazione ha consentito di determinare il debito della società mutuataria e dei relativi fideiussori alla data di revoca del prestito (09.02.2012) e di determinare per differenza il maggior debito ingiunto ai predetti, che è da attribuire agli interessi di mora applicati dalla Banca.
In particolare, il contratto di finanziamento, all'art. 4, prevede che: “si applica al mutuo un tasso variabile trimestralmente stabilito nella misura iniziale del 6,90% in ragione d'anno, pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato allo 0,05% superiore, in essere per valuta data del 14/10/2009, maggiorato di 6,10 punti in ragione d'anno”.
Sul punto, deve innanzitutto chiarirsi che la determinazione del saggio mediante riferimento all'indice Euribor è valida, in quanto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, l'obbligo della forma scritta ad substantiam, imposto dall'art. 1284 ultimo comma c.c. per la pattuizione di interessi eccedenti la misura legale, non comporta che il documento negoziale debba necessariamente indicare in cifre il tasso d'interesse, bensì, in coerenza con il principio secondo cui l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile (art. 1346 c.c.), detto obbligo è da ritenersi ugualmente rispettato quando nel documento contrattuale le parti indichino criteri certi ed oggettivi che consentono la concreta quantificazione del tasso, ancorché ciò avvenga mediante il richiamo ad elementi estranei al documento stesso ma obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del saggio convenzionale di interesse senza lasciarlo all'arbitrio del creditore (in questo senso la costante giurisprudenza di legittimità, sin da Cass. civ.,
12.11.1987, n. 8335 e 25.06.1994 n. 6113).
Nel caso di specie, la clausola, da sola considerata, non è sufficientemente specifica al fine di stabilire il tasso dell'interesse corrispettivo d'applicare successivamente al 14.10.2009, in quanto non sono specificati: 1) la data di rilevazione della quotazione Euribor;
2) la base dell'Euribor a tre mesi (se è pari a 360 o 365); 3) la durata di applicazione nell'ammortamento del debito della quotazione individuata.
Tuttavia, i documenti di sintesi allegati al contratto consentono di individuare i predetti dati mancanti, dal momento che dagli stessi emerge che:
1) “il tasso d'interesse sarà pari all'Euribor a 3/6 mesi...per valuta data di decorrenza del trimestre ”;
2) “il tasso d'interesse sarà pari all'Euribor a 3/6 mesi…e pubblicato di norma su il 'Il Sole 24
Ore' per il coefficiente 365/360 (colonna '365' de 'Il Sole 24 Ore')”;
3) “il tasso d'interesse sarà...per valuta data di stipula e successivamente variabile trimestralmente per i mutui con periodicità trimestrale”.
Sono stati così individuati dal c.t.u. i parametri dell'Euribor a tre mesi cui fare riferimento (all.
A); tali parametri sono stati poi arrotondati allo 0,05 superiore e maggiorati dello spread del 6,10%
(all. B).
Di conseguenza, le pattuizioni complessivamente considerate consentono di determinare per relationem in maniera univoca la misura del tasso di interesse mediante il riferimento a parametri certi ed oggettivi, ancorandone la determinazione al tasso Euribor a tre mesi;
di conseguenza, la convenzione relativa agli interessi deve ritenersi pienamente valida ed efficace, in quanto conforme agli artt. 1284 e 1346 c.c.
Il c.t.u. ha dunque verificato che i tassi d'interesse variabile corrispettivo così calcolati coincidessero con il tasso d'interesse iniziale indicato nel contratto e determinassero la stessa rata indicata nel piano di ammortamento nel primo trimestre di decorrenza del mutuo, ovvero nel quarto trimestre dell'anno 2009, secondo quanto riportato nel piano di ammortamento contrattuale ricostruito tenendo conto del tasso d'interesse corrispettivo iniziale del 6,90%, indicato nel contratto
(all. C).
Passando dunque alla quantificazione del debito, il c.t.u. ha ricostruito il piano di ammortamento del debito (all. D) sino alla data di risoluzione del prestito chirografario (09.02.2012), considerando le quote di ammortamento del capitale determinate nel piano di ammortamento contrattuale elaborato (all. C), applicando tuttavia i tassi d'interesse corrispettivo variabile, quali calcolati nell'allegato B.
Infine, è stato elaborato il prospetto di ricostruzione del prestito e di determinazione del debito della società mutuataria (all. E), considerando il piano di ammortamento del debito di cui all'allegato D e le rate pagate dalla società mutuataria rilevate dagli estratti conto del conto corrente n. 300594342 prodotti in atti, che coprono senza soluzione di continuità l'intero periodo oggetto di ricalcolo, che va dal 14.10.2009 al 09.02.2012.
Tenuto conto del fatto che dopo la scadenza della ventiduesima rata del 31.08.2011, la società mutuataria vantava un credito di euro 45,79 nei confronti dell'Istituto di credito, in conseguenza dei pagamenti effettuati e senza considerare gli interessi di mora non applicati (si veda la colonna
“CREDITO + / DEBITO – Mutuatario”, nell'allegato E), si può, pertanto, ritenere che la predetta società aveva pagato tutte le rate fino alla ventiduesima.
È stato così possibile calcolare che il debito della società mutuataria e dunque dei fideiussori, alla data di revoca del prestito del 09.02.2012, è pari a complessivi euro 79.103,48, di cui, secondo il calcolo del c.t.u.:
“- € 71.069,65, quale debito residuo di sorte capitale della somma mutuata;
- € 7.437,32, quale debito di sorte capitale delle rate scadute e non pagate;
- € 596,51, quale debito per interessi corrispettivi delle rate scadute e non pagate”.
Ne consegue un minor debito della società mutuataria pari ad euro 79.103,48, importo così ottenuto: complessivi euro 78.506,97 (pari ad euro 71.069,65 + 7.437,32) attribuibili alla sorte capitale del prestito chirografario in esame;
complessivi euro 596,51 attribuibili agli interessi corrispettivi delle rate scadute e non pagate alla data del 09.02.2012 (conclusione contabile sulla quale le parti non hanno formulato osservazioni). Tale importo determina una differenza rispetto alla somma ingiunta, di euro 85.488,46 (euro 85.409,94 + 78,52), pari ad euro 6.384,98, somma derivante dagli interessi di mora usurari applicati, da escludersi ai sensi dell'art. 1815 c.c.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo, emesso per una somma superiore rispetto a quella accertata nell'odierna sede, deve essere revocato, in parziale accoglimento dell'opposizione, e gli odierni opponenenti devono essere condannati a corrispondere a la minor TR somma di euro 79.103,48, oltre interessi convenzionali dal 10.02.2021, quali oggetto della domanda monitoria. La condanna viene emessa nei confronti della società cessionaria intervenuta, stante quanto già disposto nella sentenza non definitiva in ordine all'estromissione della parte originaria titolare del credito.
Le spese, stante il parziale accoglimento dell'opposizione (che non dà luogo a soccombenza parziale reciproca), devono essere poste a carico della parte opposta soccombente, tenuto conto dell'importo per cui la domanda è stata accolta (euro 6.384,98); la quantificazione dei compensi di difesa viene operata nel dispositivo con applicazione dei parametri medi ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività svolta e delle questioni giuridiche esaminate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 9755/2015, così decide:
- accogliendo parzialmente l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 4319/2014 emesso dal Tribunale di Catania;
- condanna e , in solido, a corrispondere a Parte_1 Parte_2 [...]
euro 79.103,48, oltre interessi convenzionali dal 10.02.2021, quali oggetto CP_1
della domanda monitoria;
- condanna a corrispondere a e TR Parte_1 Parte_2
euro 1.701,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
Catania, 26/02/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 9755/2015 promosso da
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'AVV. RENATO SGROI SANTAGATI, C.F. , e C.F._3
dall'AVV. GIULIANA SGROI, C.F. , ed elettivamente domiciliati in C.so C.F._4
Italia n. 298, Catania;
opponenti contro
C.F. , rappresentata da TR P.IVA_1 CP_2
(già già , rappresentata e difesa dall'AVV. VITTORINO LO CP_3 CP_4
GIUDICE, C.F. , e dall'AVV. MARIANNA BENNATI, C.F. CodiceFiscale_5
ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec C.F._6 Email_1
Email_2
opposto
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di mutuo – usura.
Le parti – dopo l'emissione di sentenza non definitiva in data 27.12.2020 – hanno precisato le conclusioni dinanzi al sottoscritto Giudice, subentrato nella titolarità del procedimento nel mese di gennaio 2020, all'udienza del 23.10.2024, il cui verbale si intende trascritto;
il procedimento è stato dunque posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto il decreto ingiuntivo n. 4319/2014 emesso dal Tribunale di
Catania, con cui è stato ingiunto a ed ai fideiussori Parte_3 , , e il pagamento, a favore Parte_1 Parte_2 Controparte_5 CP_6
di (quale cessionaria in blocco di crediti già nella titolarità di , di Parte_4 Controparte_7 euro 85.409,94 oltre interessi e spese, in ragione dell'inadempimento del mutuo chirografario n.
6709666 e della garanzia prestata dai suddetti fideiussori (si osserva che i contratti erano stati originariamente conclusi con Banco di Sicilia s.p.a., cui è succeduta . Controparte_7
I suddetti hanno proposto opposizione formulando i seguenti motivi:
1. decadenza dal diritto dell'istituto bancario di agire nei confronti dei fideiussori, ai sensi dell'art. 1957 c.c.; 2. carattere lacunoso ed insufficiente della documentazione poste alla base del decreto ingiuntivo;
3. nullità dello “schema di contratto di mutuo chirografario tasso variabile” datato 14.10.2009; 4. nullità delle clausole contenute nello schema contrattuale datato 07.08.2009; 5. mancato rispetto dei limiti imposti dalla l. 108/1996. Gli opponenti hanno dunque richiesto emettersi ordine di esibizione avente ad oggetto tutti i movimenti registrati sulla partita contabile del finanziamento ed il dettaglio dei criteri di calcolo, nonché disporsi c.t.u. contabile per riliquidare il rapporto applicando il tasso legale, verificare il rispetto del tasso soglia ed eliminare ogni forma di capitalizzazione. Hanno dunque concluso chiedendo accertarsi la decadenza e, in via subordinata, dichiararsi la nullità nei termini suesposti ed accertarsi il superamento del tasso soglia e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo.
quale cessionaria in blocco di crediti già nella titolarità di tra Parte_4 Controparte_7
cui quello in esame, si è costituita mediante la mandataria Controparte_8
e ha dedotto quanto segue:
1. improcedibilità dell'opposizione per decadenza dal potere di
[...]
impugnazione di e;
2. improcedibilità della domanda per Controparte_9 Controparte_5
omessa mediazione;
3. esistenza e legittimità del credito ingiunto e legittimazione del creditore nei confronti deli fideiussori, in virtù della pattuita deroga all'art. 1957 c.c.; 4. idoneità della prova del credito ingiunto;
5. validità ed efficacia del contratto di mutuo e delle condizioni economiche applicate e rispetto dei requisiti formali previsti;
6. validità ed efficacia del contratto di mutuo nei confronti dei garanti;
7. infondatezza dell'opposizione, legittimità della determinazione del credito ingiunto e legittimità dell'applicazione degli interessi. Ha dunque concluso chiedendo al Tribunale quanto segue: in via preliminare, accertare l'improcedibilità dell'opposizione per decorso del termine per e dal momento che l'opposizione è stata notificata CP_6 Controparte_5
oltre il termine di quaranta giorni concesso dalla legge e, quindi, dichiarare che nei confronti dei suddetti il decreto ingiuntivo è divenuto inopponibile e definitivo;
sempre in via preliminare, accertare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione e concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito, “accertare che i documenti allegati e depositati dal creditore ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo sono idonei ai fini della prova e, comunque, legittimi;
rilevare che il creditore ha fornito piena prova del credito azionato mediante la prodizione di tutta la documentazione contrattuale;
rilevare che il contratto di mutuo e la fideiussione sono dotati del requisito della forma scritta e delle sottoscrizioni del cliente e dei fideiussori e che, pertanto, sono dotati di tutti i requisiti di forma e sostanza richiesti dalla legge;
rilevare la legittimità delle condizioni economiche per come convenute nel contratto di mutuo e di quelle effettivamente applicate al rapporto ed accertare e dichiarare la posizione debitoria dell'opponente nella misura risultante dai saldi contabili;
accogliere tutte le domande del creditore
e le deduzioni, difese, domande, eccezioni e richieste di cui al ricorso per decreto ingiuntivo ed alla presente memoria, e per l'effetto rigettare integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo con la condanna del debitore al pagamento delle somme dovute come da decreto ingiuntivo, confermandolo, oltre alle spese e compensi del procedimento”.
Con comparsa del 28.09.20 si è costituita (a mezzo della mandataria TR
, quale cessionaria in blocco di crediti già nella titolarità di e, CP_2 Controparte_7
dunque, di facendo proprie le precedenti conclusioni di parte opposta. Parte_4
Con sentenza non definitiva emessa in data 27.12.2020 – alla quale si rinvia – è stata dichiarata improcedibile l'opposizione proposta da e e, conseguentemente, il CP_6 Controparte_5
decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo nei loro confronti ai sensi dell'art. 653 c.p.c. Con la medesima sentenza sono stati respinti i motivi di opposizione formulati, salvo quello relativo alla censura di usurarietà; è stata dunque dichiarata la nullità della clausola del contratto di mutuo relativa agli interessi di mora ed il procedimento è stato rimesso sul ruolo, con separata ordinanza, al fine di proseguire con la suddetta attività istruttoria, mediante consulenza tecnica d'ufficio contabile.
In particolare, con l'ordinanza emessa anch'essa in data 27.12.2020 è stato conferito mandato di consulenza nei seguenti termini: “Dica il c.t.u. se, nella determinazione del saldo del contratto di mutuo posta alla base del decreto ingiuntivo, siano stati applicati interessi moratori, in applicazione della clausola prevista nell'art. 4 del contratto;
in caso di risposta affermativa, epuri il c.t.u. il saldo dai suddetti interessi moratori, già dichiarati nulli, lasciando impregiudicati gli interessi corrispettivi;
individui espressamente il c.t.u. la sorte capitale e gli interessi, specificando il tasso pro tempore applicato e la natura corrispettiva o moratoria degli interessi applicati”.
Nelle more dello svolgimento delle operazioni peritali, in data 16.05.2021, si è costituito nuovo difensore per TR
La relazione di consulenza è stata depositata in data 04.01.2023, tenuto conto del ritardo nelle operazioni e delle trattative intercorse tra le parti. Gli esiti della relazione meritano condivisione, in quanto il c.t.u. si è attenuto al mandato conferito ed ha operato sulla base della documentazione in atti, esponendo chiaramente l'iter logico seguito e i principi della scienza contabile applicati.
Alla base del mandato vi è il principio per cui, accertata con la sentenza non definitiva la nullità dell'art. 4 del contratto di prestito chirografario concluso tra e Banco di Parte_3
Sicilia s.p.a. sottoscritto in data 07.08.2009, limitatamente alla disposizione relativa al tasso degli interessi dovuti in caso di ritardato pagamento, i soli interessi moratori devono essere esclusi ai sensi dell'art. 1815 c.c., mentre devono essere fatti salvi gli interessi corrispettivi (come già disposto nella sentenza richiamata, per le motivazioni ivi esposte).
Il c.t.u. ha operato i conteggi partendo dal contratto di finanziamento a medio termine in atti, denominato “Mutuo Impresa Chirografario Tasso Variabile”, sottoscritto in data 14.10.2009, racante però timbro postale apposto per conferire data certa del 12.03.2010, e composto delle condizioni generali e dei seguenti allegati (sottoscritti dalla società mutuataria, requisito sufficiente ad integrare la forma scritta, secondo quanto chiarito nella sentenza non definitiva emessa): documento di sintesi contenente le condizioni economiche;
piano di ammortamento;
documento di sintesi riportante le medesime condizioni economiche del precedente documento di sintesi, ma con specifica indicazione del tasso variabile alla data di sottoscrizione del contratto (le singole condizioni sono state ricostruite dal c.t.u. nella tabella a p. 6 della relazione).
Il c.t.u. ha operato in assenza di un estratto conto afferente il dettaglio delle rate pagate dalla società mutuataria e di un estratto conto relativo al conto corrente n. 300594342, sul quale sono state addebitate le rate del prestito oggetto di causa (il quale e.c., secondo quanto chiarito dal consulente, “semplicemente riporta la causale 'Pagamento rata mutuo ….', pertanto non è possibile dalla sola lettura dei documenti prodotti in atti stabilire, ad esempio, il valore degli interessi di mora addebitati dall'Istituto di credito nel prestito in questione”).
Per rispondere ai quesiti del mandato, il c.t.u. ha dunque ricostruito l'ammortamento del prestito chirografario in esame, tenendo conto delle condizioni economiche e dei pagamenti delle rate effettuate dalla società mutuataria, non applicando alcun interesse di mora, così come disposto dal mandato;
tale operazione ha consentito di determinare il debito della società mutuataria e dei relativi fideiussori alla data di revoca del prestito (09.02.2012) e di determinare per differenza il maggior debito ingiunto ai predetti, che è da attribuire agli interessi di mora applicati dalla Banca.
In particolare, il contratto di finanziamento, all'art. 4, prevede che: “si applica al mutuo un tasso variabile trimestralmente stabilito nella misura iniziale del 6,90% in ragione d'anno, pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato allo 0,05% superiore, in essere per valuta data del 14/10/2009, maggiorato di 6,10 punti in ragione d'anno”.
Sul punto, deve innanzitutto chiarirsi che la determinazione del saggio mediante riferimento all'indice Euribor è valida, in quanto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, l'obbligo della forma scritta ad substantiam, imposto dall'art. 1284 ultimo comma c.c. per la pattuizione di interessi eccedenti la misura legale, non comporta che il documento negoziale debba necessariamente indicare in cifre il tasso d'interesse, bensì, in coerenza con il principio secondo cui l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile (art. 1346 c.c.), detto obbligo è da ritenersi ugualmente rispettato quando nel documento contrattuale le parti indichino criteri certi ed oggettivi che consentono la concreta quantificazione del tasso, ancorché ciò avvenga mediante il richiamo ad elementi estranei al documento stesso ma obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del saggio convenzionale di interesse senza lasciarlo all'arbitrio del creditore (in questo senso la costante giurisprudenza di legittimità, sin da Cass. civ.,
12.11.1987, n. 8335 e 25.06.1994 n. 6113).
Nel caso di specie, la clausola, da sola considerata, non è sufficientemente specifica al fine di stabilire il tasso dell'interesse corrispettivo d'applicare successivamente al 14.10.2009, in quanto non sono specificati: 1) la data di rilevazione della quotazione Euribor;
2) la base dell'Euribor a tre mesi (se è pari a 360 o 365); 3) la durata di applicazione nell'ammortamento del debito della quotazione individuata.
Tuttavia, i documenti di sintesi allegati al contratto consentono di individuare i predetti dati mancanti, dal momento che dagli stessi emerge che:
1) “il tasso d'interesse sarà pari all'Euribor a 3/6 mesi...per valuta data di decorrenza del trimestre ”;
2) “il tasso d'interesse sarà pari all'Euribor a 3/6 mesi…e pubblicato di norma su il 'Il Sole 24
Ore' per il coefficiente 365/360 (colonna '365' de 'Il Sole 24 Ore')”;
3) “il tasso d'interesse sarà...per valuta data di stipula e successivamente variabile trimestralmente per i mutui con periodicità trimestrale”.
Sono stati così individuati dal c.t.u. i parametri dell'Euribor a tre mesi cui fare riferimento (all.
A); tali parametri sono stati poi arrotondati allo 0,05 superiore e maggiorati dello spread del 6,10%
(all. B).
Di conseguenza, le pattuizioni complessivamente considerate consentono di determinare per relationem in maniera univoca la misura del tasso di interesse mediante il riferimento a parametri certi ed oggettivi, ancorandone la determinazione al tasso Euribor a tre mesi;
di conseguenza, la convenzione relativa agli interessi deve ritenersi pienamente valida ed efficace, in quanto conforme agli artt. 1284 e 1346 c.c.
Il c.t.u. ha dunque verificato che i tassi d'interesse variabile corrispettivo così calcolati coincidessero con il tasso d'interesse iniziale indicato nel contratto e determinassero la stessa rata indicata nel piano di ammortamento nel primo trimestre di decorrenza del mutuo, ovvero nel quarto trimestre dell'anno 2009, secondo quanto riportato nel piano di ammortamento contrattuale ricostruito tenendo conto del tasso d'interesse corrispettivo iniziale del 6,90%, indicato nel contratto
(all. C).
Passando dunque alla quantificazione del debito, il c.t.u. ha ricostruito il piano di ammortamento del debito (all. D) sino alla data di risoluzione del prestito chirografario (09.02.2012), considerando le quote di ammortamento del capitale determinate nel piano di ammortamento contrattuale elaborato (all. C), applicando tuttavia i tassi d'interesse corrispettivo variabile, quali calcolati nell'allegato B.
Infine, è stato elaborato il prospetto di ricostruzione del prestito e di determinazione del debito della società mutuataria (all. E), considerando il piano di ammortamento del debito di cui all'allegato D e le rate pagate dalla società mutuataria rilevate dagli estratti conto del conto corrente n. 300594342 prodotti in atti, che coprono senza soluzione di continuità l'intero periodo oggetto di ricalcolo, che va dal 14.10.2009 al 09.02.2012.
Tenuto conto del fatto che dopo la scadenza della ventiduesima rata del 31.08.2011, la società mutuataria vantava un credito di euro 45,79 nei confronti dell'Istituto di credito, in conseguenza dei pagamenti effettuati e senza considerare gli interessi di mora non applicati (si veda la colonna
“CREDITO + / DEBITO – Mutuatario”, nell'allegato E), si può, pertanto, ritenere che la predetta società aveva pagato tutte le rate fino alla ventiduesima.
È stato così possibile calcolare che il debito della società mutuataria e dunque dei fideiussori, alla data di revoca del prestito del 09.02.2012, è pari a complessivi euro 79.103,48, di cui, secondo il calcolo del c.t.u.:
“- € 71.069,65, quale debito residuo di sorte capitale della somma mutuata;
- € 7.437,32, quale debito di sorte capitale delle rate scadute e non pagate;
- € 596,51, quale debito per interessi corrispettivi delle rate scadute e non pagate”.
Ne consegue un minor debito della società mutuataria pari ad euro 79.103,48, importo così ottenuto: complessivi euro 78.506,97 (pari ad euro 71.069,65 + 7.437,32) attribuibili alla sorte capitale del prestito chirografario in esame;
complessivi euro 596,51 attribuibili agli interessi corrispettivi delle rate scadute e non pagate alla data del 09.02.2012 (conclusione contabile sulla quale le parti non hanno formulato osservazioni). Tale importo determina una differenza rispetto alla somma ingiunta, di euro 85.488,46 (euro 85.409,94 + 78,52), pari ad euro 6.384,98, somma derivante dagli interessi di mora usurari applicati, da escludersi ai sensi dell'art. 1815 c.c.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo, emesso per una somma superiore rispetto a quella accertata nell'odierna sede, deve essere revocato, in parziale accoglimento dell'opposizione, e gli odierni opponenenti devono essere condannati a corrispondere a la minor TR somma di euro 79.103,48, oltre interessi convenzionali dal 10.02.2021, quali oggetto della domanda monitoria. La condanna viene emessa nei confronti della società cessionaria intervenuta, stante quanto già disposto nella sentenza non definitiva in ordine all'estromissione della parte originaria titolare del credito.
Le spese, stante il parziale accoglimento dell'opposizione (che non dà luogo a soccombenza parziale reciproca), devono essere poste a carico della parte opposta soccombente, tenuto conto dell'importo per cui la domanda è stata accolta (euro 6.384,98); la quantificazione dei compensi di difesa viene operata nel dispositivo con applicazione dei parametri medi ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività svolta e delle questioni giuridiche esaminate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 9755/2015, così decide:
- accogliendo parzialmente l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 4319/2014 emesso dal Tribunale di Catania;
- condanna e , in solido, a corrispondere a Parte_1 Parte_2 [...]
euro 79.103,48, oltre interessi convenzionali dal 10.02.2021, quali oggetto CP_1
della domanda monitoria;
- condanna a corrispondere a e TR Parte_1 Parte_2
euro 1.701,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
Catania, 26/02/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone