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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 17/06/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1815/2022 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Rosselli Parte_1
-RICORRENTE- contro rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Pizzurro CP_1
-RESISTENTE –
oggetto: differenze retributive;
mansioni superiori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso dell'08.10.2022, parte ricorrente in epigrafe deduceva: che, il 18.02.2009, veniva assunto da , titolare dell'omonima ditta individuale con sede in CP_1
Paola, con la qualifica di muratore di II livello, secondo quanto previsto dal Contratto
Collettivo Nazionale del Lavoro per il settore edilizia e artigianato;
che il rapporto di lavoro proseguiva regolarmente fino al 10.06.2017, data di cessazione dello stesso;
che durante tutto il rapporto di lavoro aveva svolto mansioni notevolmente superiori rispetto alla qualifica formalmente riconosciutale, tali da configurare di fatto un inquadramento quale operaio specializzato di III Livello;
che, in particolare, in tale arco temporale, con continuità e con orario lavorativo superiore a quelle contrattualmente previsto, aveva eseguito lavori di costruzione pilastri, messa in opera di pietre ornamentali lavorate, posa in opera di davanzali, montaggio e rivestimento scale. Tanto premesso, ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Paola chiedendogli di “accertare e dichiarare il diritto del 1 ricorrente al riconoscimento della qualifica di operaio specializzato di III livello a partire dal 18.02.2009 e sino al 10.06.2017; condannare, per l'effetto, il Sig. CP_1 titolare dell'omonima ditta individuale, cod. fisc. al pagamento C.F._1 in favore del ricorrente della somma di € 85.723,15
(ottantacinquemilasettecentoventitre/15) a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto (ovvero tra la qualifica/mansione di muratore di II livello di inquadramento e la qualifica/mansione superiore di operaio specializzato di III livello di fatto svolta), oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
”. Vinte le spese di lite da distrarsi.
Si è regolarmente costituita in giudizio la parte resistente, la quale ha eccepito la mancanza di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio, contestando, ulteriormente, che il ricorrente avesse svolto mansioni diverse da quelle contrattualmente pattuite, avendo sempre operato sotto la direzione del titolare, seguendone le istruzioni, e, dunque, nel pieno rispetto della qualifica formale di appartenenza. Ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti, concesso termine per il deposito di note illustrative e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, il lavoratore, quando agisce per il riconoscimento delle mansioni superiori e delle relative differenze stipendiali, ai sensi dell'art. 2103 c.c., deve dimostrare: che il datore di lavoro con il conferimento delle mansioni superiori abbia inteso fronteggiare un'esigenza organizzativa non meramente temporanea, utilizzando in modo duraturo le maggiori capacità del dipendente con inferiore qualifica (cfr. Cass. 4496/1997; Cass. n.18122/14); che, in caso di mansioni promiscue, sussista una prevalenza “qualitativa e quantitativa” delle suddette mansioni superiori rispetto a quelle proprie del livello d'inquadramento; che l'assegnazione sia stata piena, cioè nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle
2 declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno raffrontate poi le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cass. 14569/99).
Il giudice, in ossequio a tali principi, deve svolgere tre tipologie di accertamento. In primo luogo, deve valutare le attività lavorative in concreto svolte. Successivamente, deve individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria. Infine, deve procedere a confrontare in quale categoria contrattuale possa essere collocata l'attività lavorativa accertata (Cass. n. 2164 del 5.2.2004; Cass. n. 3069 del 16.2.2005; Cass. n.
11037 del 12.5.2006; Cass. n. 1427 del 23.1.2008; Cass. n. 20272/2010; Cass. n. 19986 del 23.9.2014; Cass. 8589/2015; Cass. n. 4285 del 4.3.2016; Cass. n. 6496 del 4 aprile
2016 ecc.).
Basti qui richiamare la seguente massima della Suprema Corte: “È invero consolidato
l'orientamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale nel procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da un motivato percorso articolato in tre fasi tra di loro ordinate in successione e consistenti: a) nell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta;
b) nell'individuazione e nella valutazione delle qualifiche previste dalla normativa applicabile nel singolo caso;
c) nel confronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati ed esaminati nella seconda”
(Cass. n. 4923 del 14/3/2016).
È infatti costante l'affermazione giurisprudenziale per cui “in sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire
l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove” (Cass. n. 3547 del 23/2/2016).
Il giudice del merito, poi, è tenuto a non limitarsi a considerare le mansioni di maggior rilevanza qualitativa, dovendo anche accertare se queste prevalgano sulle altre sotto il profilo quantitativo, atteso che la mansione primaria è quella svolta con maggiore
3 frequenza e ripetitività, così da rappresentare un dato ricorrente e normale nelle diverse mansioni espletate dal dipendente, salva l'ipotesi di una diversa previsione della contrattazione collettiva (Cass. n. 4272 del 23 febbraio 2007). In ogni caso il lavoratore non può limitarsi a dimostrare di avere svolto alcune delle mansioni proprie della qualifica rivendicata, essendo necessario che le mansioni superiori siano state svolte nella loro pienezza (Cass. n. 23699 del 15/9/2008).
La Suprema Corte, in una delle diverse pronunce emesse in materia, con la sentenza del
19 aprile 2011, n. 8993, ha così affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”.
Ne consegue che in nessun modo il giudice può riconoscere un superiore inquadramento in assenza delle condizioni espressamente richieste dalla legge e dal CCNL di riferimento, che devono essere specificatamente dedotte e provate da chi le allega.
Detto altrimenti, la domanda non può essere accolta ove il ricorso si limiti a descrivere le mansioni svolte senza che risultino allegati e integrati, nella loro totalità, i requisiti richiesti dalla legge e dalle declaratorie contrattuali.
Alla stregua dei principi sin qui esposti, il ricorrente è tenuto ad allegare e provare, da un lato, i contenuti specifici delle mansioni di fatto svolte nel periodo in questione (e che assume essere superiori a quelle di appartenenza) e, dall'altro, i tratti caratterizzanti delle declaratorie relative al livello rivendicato. Inoltre, è onerato di allegare e dimostrare di essere in possesso delle caratteristiche, in termini quantitativi e qualitativi, previste dal
CCNL di riferimento per la superiore mansione pretesa.
Ciò posto, nel caso di specie, va osservato come, dalla lettura del ricorso introduttivo, emerge un'evidente carenza di allegazione già in relazione a diversi profili di rilievo.
Il ricorrente, in particolare, si limita a descrivere una serie di attività che avrebbe svolto nel corso dello svolgimento del proprio rapporto lavorativo – “decorazioni di finestre, portoni quadri, montaggi pilastri con colonne per ascensori, pilastri in muratura, scale in pietra, rampe per disabili, montaggio di mattoni decorativi, davanzali in pietra,
4 montaggio di soglie, pavimenti e rivestimenti, realizzazioni di archi e arcate, realizzazione di pretelai e montaggio dei relativi portoni e porte, realizzazione di parete in cartongesso etc..” (cfr. pag. 3 ricorso) - che, a suo dire, giustificherebbero il superiore inquadramento contrattuale.
In base alle declaratorie contrattuali di riferimento, appartengono al II livello, quello formalmente riconosciuto al ricorrente, “i lavoratori in grado di eseguire operazioni esecutive o lavori che richiedono normali capacità e qualificazioni professionali per la loro esecuzione.”, ovvero, per quanto di interesse, “quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica capacità per la loro esecuzione.” (c.d. operai qualificati).
Appartengono al III livello rivendicato “quei lavoratori aventi mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale.”, tra i quali gli “operai specializzati”, ovvero “quegli operai superiori ai qualificati che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica.”.
Orbene, il ricorrente, descritti i due livelli di inquadramento, nulla ha dedotto sui tratti caratterizzanti dell'uno e dell'altro così da porre in evidenza quegli elementi di differenziazione che giustificano sul piano qualitativo la riconducibilità delle mansioni asseritamente svolte all'interno di una categoria rispetto all'altra.
In definitiva, il ricorso è carente delle ragioni per le quali le mansioni concretamente svolte dal ricorrente siano riconducibili sul piano qualitativo nel terzo livello del CCNL applicato di “operaio specializzato” rispetto al secondo formalmente riconosciuto di
“operaio qualificato”.
Non è sufficiente elencare genericamente alcune attività lavorative svolte, ma occorre porre in adeguato rilievo già sul piano descrittivo la loro complessità, l'autonomia e la responsabilità proprie del livello superiore rivendicato rispetto a quello di appartenenza.
Ai fini del riconoscimento dell'inquadramento superiore, infatti, è necessaria una duplice verifica: a) la compatibilità delle mansioni con il livello superiore;
b) la loro incompatibilità con il livello inferiore.
Nel caso di specie, il ricorrente, non ponendo in risalto i tratti differenzianti le due qualifiche contrattuali, non ha fornito alcuna deduzione – ancor prima che prova – che le
5 attività concretamente svolte eccedessero strutturalmente e qualitativamente l'inquadramento di II livello.
Ad abundantiam, parte ricorrente nulla ha dedotto e provato in ordine alla prevalenza quantitativa delle presunte mansioni superiori. Sul punto, neppure è stato dedotto, in generale, l'orario di lavoro seguito nel corso degli anni dal ricorrente, il quale si è limitato a rivendicare genericamente l'inquadramento superiore per tutto il periodo dal 18.02.2009 al 10.06.2017.
A ciò si aggiunga che i capitoli di prova articolati in ricorso e non ammessi, a fronte di tale deficit deduttivo, si palesano inidonei a fornire dimostrazione dell'espletamento delle mansioni superiori invocate. Fermo restando che trattasi di capitoli affetti da genericità
e indeterminatezza temporale, riferendosi a singoli episodi lavorativi collocati in momenti isolati, senza possibilità, dunque, di far emergere alcuna prevalenza quantitativa delle asserite mansioni superiori espletate rispetto al periodo complessivo di lavoro svolto.
Tanto basta, senza necessità di dover andare oltre, per rigettare il ricorso.
3. Le spese di lite sono integralmente compensate, in considerazione dell'andamento processuale, della natura della controversia e della qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 17.06.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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