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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 11/02/2026, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 717/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RUOCCO CARLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3561/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250025336849000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 371/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: annullamento atto, con vittoria di spese
Resistente: rigetto ricorso, con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, notificata a mezzo pec in data 18.04.2025 ed avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di euro 280,76 per tributi, interessi e sanzioni richiesti dalla Regione Campania a titolo di tassa automobilistica annualità 2020, contestando:
1) La nullità dell'atto impugnato per mancata notifica dell'avviso di accertamento del tributo quale atto presupposto della cartella esattoriale, per cui veniva richiesto agli enti resistenti la produzione dell'orginale o copia conforme delle relate di notifica attinenti allo stesso, costituendo l'omissione della notificazione di un atto presupposto vizio procedurale comportante la nullità dell'atto conseguenziale notificato (cfr. Cass. sez. unite n. 16412/2007).
2) La prescrizione della pretesa erariale per il decorso del termine triennale previsto dalla legge in materia di tassa automobilistica, in relazione all'anno d'imposta 2020.
3) La prescrizione comunque maturata successivamente alla notifica dell'accertamento.
Costituitasi nel giudizio, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'accertamento, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto l'attività di creazione e notifica degli accertamenti era devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione.
Difendendo quindi la corretta motivazione dell'atto impugnato la resistente, quanto alle contestazioni afferenti la fase antecedente alla consegna del ruolo (avvenuta in data 10.03.2025), ha fatto osservare che ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la formazione del ruolo doveva essere parimenti rivolta esclusivamente nei confronti dell'Ente impositore, come pure le eccezioni in materia di prescrizione, essendosi l'Agente limitato alle attività conseguenti alla ricezione del ruolo ai fini della riscossione, e ha quindi insistito per la declaratoria della propria carenza di legittimazione nella vicenda, anche ai fini delle spese.
Non costituitasi in giudizio la Regione Campania, acquisite memorie di replica di parte resistente, all'odeirna udienza la controversia viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto ricorso appare meritevole di accoglimento.
In assenza della costituzione in giudizio della Regione Campania, cui il ricorso risulta regolarmente notificato, non è stata fornita in giudizio prova della notifica dell'avviso di accertamento relativo a tassa auto annualità
2020, che costituiva il presupposto dell'atto in questa sede impugnato. L'atto impugnato risulta pertanto inficiato da un duplice vizio di nullità: in relazione alla mancata documentazione della notifica dell'atto presupposto alla cartella, vizio procedurale comportante, secondo concorde giurisprudenza di legittimità, la nullità dell'atto conseguenziale notificato al contribuente;
nonchè in considerazione dell'avvenuta prescrizione, vigendo in materia di tasse automobilistiche il termine triennale previsto dall'art. 3 del D.L. n. 2/1986, convertito in legge n. 60/1986, che risulta decorso fra l'anno 2020 e la notifica dell'atto impugnato in data 18.04.2025, in assenza della dimostrazione della notifica di atti interruttivi.
Va per tali ragioni annullato l'atto impugnato, con la condanna alle spese della Regione Campania, nulla risultando addebitabile all'Agenzia ella Riscossione.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 300,00 oltre esborsi ed accessori di legge, con anticipo nei confronti del procuratore antistatario.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RUOCCO CARLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3561/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250025336849000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 371/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: annullamento atto, con vittoria di spese
Resistente: rigetto ricorso, con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, notificata a mezzo pec in data 18.04.2025 ed avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di euro 280,76 per tributi, interessi e sanzioni richiesti dalla Regione Campania a titolo di tassa automobilistica annualità 2020, contestando:
1) La nullità dell'atto impugnato per mancata notifica dell'avviso di accertamento del tributo quale atto presupposto della cartella esattoriale, per cui veniva richiesto agli enti resistenti la produzione dell'orginale o copia conforme delle relate di notifica attinenti allo stesso, costituendo l'omissione della notificazione di un atto presupposto vizio procedurale comportante la nullità dell'atto conseguenziale notificato (cfr. Cass. sez. unite n. 16412/2007).
2) La prescrizione della pretesa erariale per il decorso del termine triennale previsto dalla legge in materia di tassa automobilistica, in relazione all'anno d'imposta 2020.
3) La prescrizione comunque maturata successivamente alla notifica dell'accertamento.
Costituitasi nel giudizio, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'accertamento, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto l'attività di creazione e notifica degli accertamenti era devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione.
Difendendo quindi la corretta motivazione dell'atto impugnato la resistente, quanto alle contestazioni afferenti la fase antecedente alla consegna del ruolo (avvenuta in data 10.03.2025), ha fatto osservare che ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la formazione del ruolo doveva essere parimenti rivolta esclusivamente nei confronti dell'Ente impositore, come pure le eccezioni in materia di prescrizione, essendosi l'Agente limitato alle attività conseguenti alla ricezione del ruolo ai fini della riscossione, e ha quindi insistito per la declaratoria della propria carenza di legittimazione nella vicenda, anche ai fini delle spese.
Non costituitasi in giudizio la Regione Campania, acquisite memorie di replica di parte resistente, all'odeirna udienza la controversia viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto ricorso appare meritevole di accoglimento.
In assenza della costituzione in giudizio della Regione Campania, cui il ricorso risulta regolarmente notificato, non è stata fornita in giudizio prova della notifica dell'avviso di accertamento relativo a tassa auto annualità
2020, che costituiva il presupposto dell'atto in questa sede impugnato. L'atto impugnato risulta pertanto inficiato da un duplice vizio di nullità: in relazione alla mancata documentazione della notifica dell'atto presupposto alla cartella, vizio procedurale comportante, secondo concorde giurisprudenza di legittimità, la nullità dell'atto conseguenziale notificato al contribuente;
nonchè in considerazione dell'avvenuta prescrizione, vigendo in materia di tasse automobilistiche il termine triennale previsto dall'art. 3 del D.L. n. 2/1986, convertito in legge n. 60/1986, che risulta decorso fra l'anno 2020 e la notifica dell'atto impugnato in data 18.04.2025, in assenza della dimostrazione della notifica di atti interruttivi.
Va per tali ragioni annullato l'atto impugnato, con la condanna alle spese della Regione Campania, nulla risultando addebitabile all'Agenzia ella Riscossione.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 300,00 oltre esborsi ed accessori di legge, con anticipo nei confronti del procuratore antistatario.