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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/04/2025, n. 5574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5574 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI civile in funzione di
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo presidente rel. dott. Maurizio Manzi giudice dott. Flora Mazzaro giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 5983 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 3-12-2024 e vertente
TRA
, E_
C.F. con sede legale in Roma, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in
Viale Regina Margherita n. 306, presso lo studio dell'avv.
Alessandro Amodio, che la rappresenta e difende, giusta delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione
ATTRICE
E
Pag. 1 a 14
, CP
C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, in Viale C.F._1
Tiziano n. 108, presso lo studio dell'avv. Chiara Arsini che lo rappresenta e difende, giusta delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3-12-2024, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
Con atto di citazione ritualmente notificato, la E_ in persona del curatore pro-tempore, conveniva in giudizio CP
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“il giudice adito voglia, contrariis rejectis, e con il favore delle spese:
a) Ammettere le richieste istruttorie di E_
b) accertare e dichiarare il diritto della alla E_ integrale restituzione di quanto versato a titolo di acconto in occasione della stipula del contratto del 15.11.2021;
c)per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare l'Ing. CP alla restituzione dell'importo di euro 21.000,00, pari alla differenza tra l'importo accreditato a suo favore a titolo di acconto in data 15.11.2022 e quanto parzialmente restituito in data 21.09.2022, oltre interessi;
d)accertare e dichiarare, che nulla deve la E_ all'Ing. , ad alcun titolo;
CP
Pag. 2 a 14 e) accertare e dichiarare la assoluta infondatezza, in fatto ed in diritti, per i motivi di cui in atto di tutte le domande e contestazioni spiegate ex adverso, ivi compresa la domanda riconvenzionale spiegata della quale si chiede il rigetto;
f) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
A sostegno delle proprie ragioni, l'attrice esponeva che:
- in data 14-11-2021 e 15-11-2021, in qualità di promissaria acquirente, aveva stipulato rispettivamente con Controparte_2
e in qualità di promittenti venditori, nonché soci CP al 50% delle quote della Cigas GA S.r.l., due distinti contratti preliminari di cessione di quote;
- come specificato nella premessa di entrambi i preliminari sottoscritti, la propria intenzione era quella di diventare, con la stipula dei contratti definitivi, unica titolare del capitale sociale della Cigas GA S.r.l.;
- di talché, l'acquisizione di entrambe le quote (rappresentative del 100% del capitale sociale della Cigas GA S.r.l.) era condizione essenziale per giungere alla stipula di ciascuno dei contratti definitivi;
- in particolare, nell'art. 3 del contratto preliminare del 15-11-
2021 era stata pattuita la condizione essenziale in virtù della quale, in caso di mancata stipula del contratto definitivo avente ad oggetto la cessione delle quote di , sarebbero Controparte_2 venuti meno gli obblighi di cessione derivanti dal preliminare sottoscritto con il;
CP
- in data 16-7-2022, il contratto preliminare di vendita delle quote stipulato con si era risolto per motivi Controparte_2 endocontrattuali, per cui, in data 9-8-2022, il promittente venditore le aveva versato l'importo di € 32.168,99 a titolo di restituzione della caparra confirmatoria conferita alla stipulazione del preliminare (detratto un credito che la Cigas
GA S.r.l. aveva ceduto al;
CP_2
Pag. 3 a 14 - non essendosi verificata la condizione di cui all'art. 3 del contratto preliminare del 15-11-2021, quest'ultimo aveva perso efficacia ex nunc; pertanto, aveva domandato anche al la CP restituzione dell'importo versato a titolo di acconto in occasione della stipula del contratto preliminare, pari ad € 39.000,00;
- in data 8-7-2022, il aveva comunicato che avrebbe CP restituito solo una parte della caparra confirmatoria ricevuta, dovendo detrarre dalla stessa una quota pari al danno che assumeva di aver patito a causa dell'inadempimento delle obbligazioni assunte con il preliminare del 15-11-2021;
- di talché, in data 21-9-2022, il aveva arbitrariamente CP proceduto alla parziale restituzione della caparra confirmatoria, versandole l'importo di € 18.000,00.
Ciò detto, la ritenendo la condotta del E_ CP illegittima ed immotivata, domandava condannarsi controparte alla restituzione della somma di € 21.000,00, pari alla differenza tra l'importo accreditato in suo favore a titolo di acconto in data
15-11-2022 e quanto parzialmente restituito in data 21-9-2022, oltre interessi.
Da ultimo, con memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1
c.p.c., parte attrice domandava condannarsi ai CP sensi e per gli effetti dell'art. 96, commi 1 e 3 c.p.c.
Si costituiva in giudizio contestando quanto CP ex adverso dedotto poiché infondato in fatto ed in diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, per tutti
i motivi espressi in narrativa: in via preliminare dichiarare
l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 165
c.p.c.; in via principale rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, accertare e dichiarare
l'inadempimento contrattuale della per violazione E_ degli artt. 1353, 1358, 1175, 1375 c.c. e per l'effetto rigettare
Pag. 4 a 14 la domanda attorea e dichiarare che nulla è dovuto da parte dell'Ing. alla CP E_
In via subordinata, laddove nella denegata quanto improbabile ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare che l'importo di euro 3.191,00 non è dovuto in quanto rappresenta il 50%, spettante al , del credito vantato dalla CP
Cigas GA nei confronti della e da quest'ultima non Pt_1 corrisposto.
In via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento della per violazione dell'art. 1358 c.c. e per l'effetto Pt_1 dichiarare la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento e per l'effetto condannare la al E_ risarcimento in favore dell'Ing. della somma di euro CP
40.929,00, quale versamenti effettuati a titolo di rivalutazione delle quote societarie e di pagamento di professionisti, nonché al risarcimento del danno pari all'importo di euro 333.530 stabilito per la vendita delle quote societarie nel contratto preliminare sottoscritto, ovvero della minore o maggiore somma che si riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
In via preliminare il convenuto eccepiva l'improcedibilità delle domande ex adverso formulate per violazione dell'art. 165
c.p.c.
A sostegno delle proprie ragioni, il convenuto rilevava, poi:
- che, i contratti preliminari di cessione di quote, sottoscritti il
14/15-11-2021, si erano perfezionati nella situazione di fatto e di diritto in cui versava, in data 15-11-2021, l'unità immobiliare sita in Via dei Fienaroli n. 12 (RM) di proprietà della Cigas
GA S.r.l., ovvero, tenendo conto del consenso manifestato dal Comune di Roma al rilascio della concessione a costruire secondo il progetto già depositato dall'architetto ; Persona_1
- che, nel mese di aprile 2022, il socio con Controparte_2
l'assenso e connivenza della e di concerto con E_
Pag. 5 a 14 l'architetto , aveva provveduto a depositare presso il Per_1 competente ufficio di Roma Capitale una importante modifica del progetto vertente sull'immobile di Via dei Fienaroli n. 12, per il quale, come anche indicato nei contratti preliminari de quibus, si era già ottenuto il permesso di costruire, salvo quantificazione dei dovuti oneri;
- che, il progetto modificato (il quale, se fosse stato approvato, avrebbe comportato un cospicuo vantaggio economico sia per il che per la era stato depositato, nonché CP_2 E_ protocollato in data 29-4-2022, contro il proprio volere, e, nonostante in data 15-4-2022 l'architetto di Roma Controparte_3
Capitale aveva evidenziato delle perplessità su un'eventuale approvazione dello stesso a fronte di criticità riguardanti le modifiche apportate;
- che, con lettera del 23-6-2022, il
[...] di Controparte_4
Roma aveva inviato un preavviso di diniego al rilascio del permesso a costruire secondo il progetto modificato, al quale non aveva poi fatto seguito alcun atto del Comune di Roma (dovendosi perciò dedurre il mancato rilascio del permesso).
Ciò detto, il convenuto evidenziava che, se la non Pt_1 avesse provveduto, di concerto con il socio alla CP_2 modifica del progetto iniziale contro il proprio volere, certamente si sarebbe giunti al rilascio del permesso a costruire e, dunque, alla stipula del contratto definitivo tra la e il Pt_1
e alla conseguente cessione in favore della promissaria CP_2 acquirente della quota della Cigas GA S.r.l. (50%) di Pt_1 cui egli stesso era titolare, a fronte del pagamento del prezzo pattuito.
Il primo progetto redatto dall'architetto , alla Per_1 sottoscrizione dei contratti preliminari, aveva infatti già ottenuto: a) in relazione alla richiesta di permesso di costruire
PROT. QI/2016/5998 del 14-1-2016, parere favorevole del Comune di
Pag. 6 a 14 Roma espresso a maggio 2020 e formalizzato l'8-3-2021, ferma restando la necessità di quantificare gli oneri da corrispondere perché la concessione diventasse pienamente efficace;
b) il parere favorevole del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, rilasciato in data 24-1-2014, con conseguente nulla-osta ad effettuare gli scavi non oltre i 4,5 metri di profondità.
Parte convenuta, quindi, rilevava che la promissaria acquirente non opponendosi alla modifica del E_ progetto proposta dal , aveva impedito il verificarsi CP_2 delle condizioni sospensive (ex art. 3 di ciascun contratto preliminare), cui era subordinato il rogito dei contratti definitivi di cessione delle quote della Cigas GA S.r.l.
(quantificazione degli oneri per il rilascio del permesso a costruire da parte del Comune di Roma, in relazione al progetto originario;
cessione delle quote da parte di entrambi i soci).
Di talché, il , contestando all'attrice la violazione CP dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede, ex artt. 1358,
1175 e 1375 c.c., che, relativamente al contratto preliminare condizionato, impongono alle parti di non porre in essere condotte in grado di influire negativamente sul verificarsi dell'evento condizionante pendente, domandava: a) il rigetto delle domande attoree;
b) in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto preliminare del 15-11-2021 per inadempimento della promissaria acquirente , e, la condanna della stessa a risarcirgli E_ il danno asseritamente patito, quantificato in totali € 40.929,00 per i versamenti effettuati a titolo di rivalutazione delle quote societarie in vista della cessione, nonché, per il pagamento del corrispettivo ai professionisti che avevano prestato la propria consulenza in relazione alla rivalutazione delle quote;
in €
333.530,00, quale mancato incasso del prezzo pattuito per la cessione delle quote societarie alla c) la condanna di Pt_1 Pt_1
ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3 c.p.c.
[...]
Pag. 7 a 14 All'udienza di discussione delle istanze istruttorie del 5-12-
2023, potendo la controversia essere decisa allo stato degli atti, la causa veniva rinviata all'udienza del 3-12-2024 per l'assunzione in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande formulate da sono fondate, pertanto, E_ devono essere accolte, ad eccezione della domanda volta al risarcimento ex art. 96 cc. 1 e 3 c.p.c.
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità delle domande attoree per violazione dell'art. 165
c.p.c., sollevata da . CP
A tal proposito, basti considerare che, in base all'art. 171
c. 2 c.p.c. “Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'art. 167”. La norma, dunque, non distinguendo tra la posizione dell'attore e quella del convenuto, consente di affermare che anche la sola costituzione tempestiva del convenuto impedisce le conseguenze contemplate dalla legge per l'ipotesi di mancata costituzione o tardiva costituzione di tutte le parti
(cfr. da ultimo, Cass. Ordinanza n. 30270/2023).
Orbene, emerge dagli atti di causa che la costituzione in giudizio della è stata tempestiva. Tuttavia, le E_ domande dalla stessa formulate non sarebbero state dichiarate improcedibili anche laddove l'attrice si fosse costituita in giudizio oltre il termine di cui all'art. 165 c. 1 c.p.c., ma comunque entro la prima udienza, proprio perché in tal caso, ai sensi dell'art. 171 c. 2 c.p.c., l'irregolarità sarebbe stata sanata dalla tempestiva costituzione in giudizio del convenuto con la conseguente normale prosecuzione del CP
Pag. 8 a 14 processo (non avendo alcuna rilevanza in siffatto contesto la dichiarazione del convenuto di non accettare il contraddittorio).
Come, del resto, indirettamente confermato dall'assenza di preclusioni per l'attore tardivamente costituitosi (nel caso in cui però, lo si ribadisce, sia avvenuta la costituzione tempestiva del convenuto), a differenza di quanto accade nel caso contrario di tempestiva costituzione dell'attore e tardiva costituzione del convenuto, allorché si producono le decadenze di cui all'art. 167
c.p.c.
Venendo al merito, è opportuno innanzitutto osservare che i due contratti preliminari stipulati, rispettivamente, da
(14-11-2021) e da (15-11-2021) Controparte_2 CP con la hanno una medesima causa concreta, ossia E_ quella di obbligare i contraenti a cedere/acquisire, al prezzo pattuito, la quota detenuta da ciascun socio/promittente venditore nella Cigas GA S.r.l. (50%), al fine di rendere la Pt_1
titolare del 100% delle quote della suddetta società, tanto
[...] che nell'art.
2.2 di entrambi i contratti è dato leggere che: “Le
Parti si danno atto che è condizione essenziale per la stipula del presente Contratto e per il successivo definitivo trasferimento della proprietà delle Quote che la Compravendita abbia luogo per
l'insieme delle Quote rappresentative del 100% del capitale sociale della Società medesima e che nessuna delle Parti ha interesse ad un adempimento parziale della Compravendita, che dovrà pertanto avvenire ed esaurirsi in un unico contesto e per la totalità delle Quote, incluse espressamente quelle del rimanente
50% di proprietà di come indicato Parte_2 nel punto G delle premesse”.
Appare altresì evidente che, per il conseguimento del suddetto scopo, i due soci della Cigas GA si sono impegnati a cedere alla la propria quota tramite la stipulazione di atti E_ negoziali distinti, caratterizzati da specifiche condizioni sospensive cui far dipendere la sottoscrizione dei contratti
Pag. 9 a 14 definitivi, nonché, da condizioni economiche diverse: pertanto, tra loro del tutto autonomi, non potendosi estendere le condizioni cristallizzate nel singolo contratto preliminare anche all'altro.
Di talché, mentre nell'art. 3 del contratto preliminare del
14-11-2021, il promittente venditore ed il Controparte_2 promittente acquirente hanno inteso far dipendere la E_ trasmissione delle quote all'avverarsi delle seguenti condizioni:
“(i)Inizio e conclusione favorevole della procedura di quantificazione degli oneri concessori aggiornati del permesso a costruire per il pagamento delle somme dovute per gli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione ai sensi di quanto previsto dalla lettera della direzione edilizia di Roma Capitale dell'8 marzo 2021. Resta inteso che per conclusione favorevole si intende il ricevimento da parte della Società di una lettera della direzione edilizia di Roma Capitale con cui si evince chiaramente
l'avvenuto rinnovo del permesso a costruire condizionato al solo pagamento dei relativi oneri e con relativa esatta quantificazione;
(ii) Invio di una lettera di dimissioni di alla Società CP_2 con cui dichiara le dimissioni dal proprio rapporto di lavoro e di aver percepito quanto dovuto a titolo di TFR, stipendio, tredicesima, quattordicesima, ferie e di non aver più nulla a che pretendere nei confronti della Società in relazione a detto rapporto di lavoro”.
Nell'art. 3 del contratto preliminare del 15-11-2021, il promittente venditore ed il promittente acquirente CP hanno invece stabilito che: “Il trasferimento delle E_
Quote all'Esecuzione è condizionato all'avverarsi dell'acquisto da parte di del rimanente 50% delle quote della Società da Pt_1 come previsto dal punto G delle premesse entro Controparte_2 il 30 gennaio 2022, quale termine essenziale. Resta inteso che nel caso in cui la condizione non si verificasse entro il termine essenziale di cui sopra, il Venditore dovrà procedere alla
Pag. 10 a 14 restituzione dell'acconto prezzo ricevuto ai sensi del successivo articolo 5.1.”.
Dovendosi, perciò, concludere che le clausole sospensive previste nei due contratti preliminari sono legate da un nesso di consequenzialità, in quanto l'avverarsi delle condizioni poste nel contratto preliminare del 14-11-2021 si pone quale antecedente logico per il verificarsi della condizione di cui al contratto preliminare del 15-11-2021, ferma restando, tuttavia, l'autonomia dei singoli rapporti negoziali.
Orbene, all'esito dell'istruttoria condotta tramite l'analisi degli atti e della documentazione prodotta in giudizio dalle parti alla luce della disciplina contrattuale e della normativa applicabile, è stato accertato che entrambi i contratti preliminari, non essendosi verificate le condizioni in essi contemplate (cfr. art. 3 punto (i) del preliminare del 14-11-2021
e art. 3 del preliminare del 15-11-2021), per espressa pattuizione delle parti devono reputarsi risolti.
Per cui, la liberata dall'onere di acquistare le E_ quote dai promittenti venditori, ha maturato il diritto di ripetere per l'intero la caparra confirmatoria precedentemente prestata in favore di ciascuna controparte contrattuale, in quanto non ritenuta responsabile della mancata verificazione delle condizioni sospensive apposte ai contratti del 14-11-2021 e del
15-11-2021.
A tal proposito, devono essere ritenute rilevanti e assorbenti due considerazioni, elaborate in base all'esame delle Pec e delle e-mail versate in atti dal : CP
- il mancato rilascio del permesso a costruire dovuto alle modifiche apportate all'originario progetto vertente sull'immobile di Via dei Fienaroli n. 12, di proprietà della Cigas GA
S.r.l., che aveva già ottenuto il parere favorevole delle competenti autorità amministrative, previa quantificazione dei dovuti oneri, è imputabile al solo che ha promosso ed CP_2
Pag. 11 a 14 incentivato, nonché gestito da un punto di vista operativo l'esecuzione della suddette modifiche, non curante delle plurime manifestazioni di dissenso del socio , del parere negativo CP della Pubblica Amministrazione e, altresì, delle procedure endosocietarie di formazione e manifestazione della volontà della
Cigas GA;
di talché, in ipotesi, l'odierno convenuto, censurando la condotta del socio , avrebbe dovuto agire CP_2 in giudizio, per il ristoro dei danni asseritamente patiti a fronte della mancata conclusione dell'affare, nei confronti dello stesso e/o nei confronti dell'amministratore della Cigas GA
S.r.l. (circostanza all'evidenza non verificatasi), e non nei confronti del potenziale acquirente;
- la condotta della che, dopo le iniziali perplessità E_ ha acconsentito alle modifiche al progetto originario prospettate dal con lo scopo di giungere alla sottoscrizione del CP_2 contratto definito, non è suscettibile di integrare una lesione dei principi di lealtà, correttezza e buona fede contrattuale ex artt. 1358, 1175 e 1375 c.c. in relazione al contratto preliminare stipulato con il . Tale condotta, infatti, costituisce pur CP sempre l'esito di trattative negoziali specificamente intervenute tra il ed il quali parti contrattuali CP CP_2 dell'autonomo contratto preliminare del 14-11-2021, cui il CP non doveva necessariamente partecipare, non rinvenendosi nello schema negoziale dei preliminari de quibus un precipuo onere della di interloquire contemporaneamente con entrambi i Pt_1 promittenti venditori.
Ma, soprattutto, posto che unica condizione cui il contratto preliminare del 15-11-2021 subordinava l'efficacia delle obbligazioni da esso scaturenti, è rinvenibile nel perfezionamento della cessione delle quote del nulla essendo stato CP_2 esplicitato sulle modalità e/o condizioni della suddetta cessione.
Reputandosi, pertanto, che la abbia agito nella sfera della Pt_1 propria autonomia negoziale.
Pag. 12 a 14 Per i suddetti motivi, deve essere condannato CP alla restituzione in favore della della somma di € E_
21.000,00, pari alla differenza tra l'importo allo stesso versato dall'attrice in data 15-11-2022, a titolo di caparra confirmatoria, e, la somma di € 18.000,00 restituita alla Pt_1
in data 21-9-2022, oltre interessi nella misura legale (non
[...] avendo documentato la titolarità di alcun credito CP da porre in compensazione).
Ne discende che deve essere respinta la domanda riconvenzionale formulata da CP
Dall'accoglimento delle domande attoree consegue il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., formulata dal convenuto, presupponendo detto provvedimento la soccombenza della parte che si assume abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave.
Infine, deve essere altresì respinta la domanda di condanna al risarcimento del danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96
c.p.c., formulata dalla nei confronti di E_ CP
; nel caso in esame, infatti, non sussistono elementi
[...] sufficienti a configurare, tra i presupposti necessari all'applicazione del meccanismo di natura sanzionatoria introdotto dalla legge n. 69 del 2009, una condotta del convenuto censurabile sotto il profilo dell'abuso dello strumento processuale, suscettibile di produrre un danno non solo alla controparte, ma indirettamente anche all'erario, con la congestione degli uffici giudiziari, l'incremento del rischio del superamento del canone costituzionale della ragionevole durata del processo ed il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex L. n. 89 del 2001.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, pertanto, avuto riguardo alle domande come innanzi valutate, appare equo disporne la compensazione tra le parti nella
Pag. 13 a 14 misura di un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico di
. CP
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
respinge l'eccezione di improcedibilità delle domande attoree per violazione dell'art. 165 c.p.c., sollevata da CP
accoglie le domande formulate da nei confronti di E_
e, per l'effetto, condanna lo stesso a restituire a CP la somma di € 21.000,00, oltre interessi nella misura E_ legale;
respinge la domanda riconvenzionale formulata da CP
;
[...]
respinge la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata da nei confronti di;
CP E_
respinge la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata da nei confronti di E_ CP
condanna alla refusione in favore di CP Pt_1
delle spese di lite, in ragione di due terzi, che liquida
[...] in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge, compensando tra le parti il restante terzo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della XVI sezione civile in data 8-4-2025.
il Presidente est.
Dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 14 a 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI civile in funzione di
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo presidente rel. dott. Maurizio Manzi giudice dott. Flora Mazzaro giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 5983 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 3-12-2024 e vertente
TRA
, E_
C.F. con sede legale in Roma, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in
Viale Regina Margherita n. 306, presso lo studio dell'avv.
Alessandro Amodio, che la rappresenta e difende, giusta delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione
ATTRICE
E
Pag. 1 a 14
, CP
C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, in Viale C.F._1
Tiziano n. 108, presso lo studio dell'avv. Chiara Arsini che lo rappresenta e difende, giusta delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3-12-2024, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
Con atto di citazione ritualmente notificato, la E_ in persona del curatore pro-tempore, conveniva in giudizio CP
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“il giudice adito voglia, contrariis rejectis, e con il favore delle spese:
a) Ammettere le richieste istruttorie di E_
b) accertare e dichiarare il diritto della alla E_ integrale restituzione di quanto versato a titolo di acconto in occasione della stipula del contratto del 15.11.2021;
c)per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare l'Ing. CP alla restituzione dell'importo di euro 21.000,00, pari alla differenza tra l'importo accreditato a suo favore a titolo di acconto in data 15.11.2022 e quanto parzialmente restituito in data 21.09.2022, oltre interessi;
d)accertare e dichiarare, che nulla deve la E_ all'Ing. , ad alcun titolo;
CP
Pag. 2 a 14 e) accertare e dichiarare la assoluta infondatezza, in fatto ed in diritti, per i motivi di cui in atto di tutte le domande e contestazioni spiegate ex adverso, ivi compresa la domanda riconvenzionale spiegata della quale si chiede il rigetto;
f) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
A sostegno delle proprie ragioni, l'attrice esponeva che:
- in data 14-11-2021 e 15-11-2021, in qualità di promissaria acquirente, aveva stipulato rispettivamente con Controparte_2
e in qualità di promittenti venditori, nonché soci CP al 50% delle quote della Cigas GA S.r.l., due distinti contratti preliminari di cessione di quote;
- come specificato nella premessa di entrambi i preliminari sottoscritti, la propria intenzione era quella di diventare, con la stipula dei contratti definitivi, unica titolare del capitale sociale della Cigas GA S.r.l.;
- di talché, l'acquisizione di entrambe le quote (rappresentative del 100% del capitale sociale della Cigas GA S.r.l.) era condizione essenziale per giungere alla stipula di ciascuno dei contratti definitivi;
- in particolare, nell'art. 3 del contratto preliminare del 15-11-
2021 era stata pattuita la condizione essenziale in virtù della quale, in caso di mancata stipula del contratto definitivo avente ad oggetto la cessione delle quote di , sarebbero Controparte_2 venuti meno gli obblighi di cessione derivanti dal preliminare sottoscritto con il;
CP
- in data 16-7-2022, il contratto preliminare di vendita delle quote stipulato con si era risolto per motivi Controparte_2 endocontrattuali, per cui, in data 9-8-2022, il promittente venditore le aveva versato l'importo di € 32.168,99 a titolo di restituzione della caparra confirmatoria conferita alla stipulazione del preliminare (detratto un credito che la Cigas
GA S.r.l. aveva ceduto al;
CP_2
Pag. 3 a 14 - non essendosi verificata la condizione di cui all'art. 3 del contratto preliminare del 15-11-2021, quest'ultimo aveva perso efficacia ex nunc; pertanto, aveva domandato anche al la CP restituzione dell'importo versato a titolo di acconto in occasione della stipula del contratto preliminare, pari ad € 39.000,00;
- in data 8-7-2022, il aveva comunicato che avrebbe CP restituito solo una parte della caparra confirmatoria ricevuta, dovendo detrarre dalla stessa una quota pari al danno che assumeva di aver patito a causa dell'inadempimento delle obbligazioni assunte con il preliminare del 15-11-2021;
- di talché, in data 21-9-2022, il aveva arbitrariamente CP proceduto alla parziale restituzione della caparra confirmatoria, versandole l'importo di € 18.000,00.
Ciò detto, la ritenendo la condotta del E_ CP illegittima ed immotivata, domandava condannarsi controparte alla restituzione della somma di € 21.000,00, pari alla differenza tra l'importo accreditato in suo favore a titolo di acconto in data
15-11-2022 e quanto parzialmente restituito in data 21-9-2022, oltre interessi.
Da ultimo, con memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1
c.p.c., parte attrice domandava condannarsi ai CP sensi e per gli effetti dell'art. 96, commi 1 e 3 c.p.c.
Si costituiva in giudizio contestando quanto CP ex adverso dedotto poiché infondato in fatto ed in diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, per tutti
i motivi espressi in narrativa: in via preliminare dichiarare
l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 165
c.p.c.; in via principale rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, accertare e dichiarare
l'inadempimento contrattuale della per violazione E_ degli artt. 1353, 1358, 1175, 1375 c.c. e per l'effetto rigettare
Pag. 4 a 14 la domanda attorea e dichiarare che nulla è dovuto da parte dell'Ing. alla CP E_
In via subordinata, laddove nella denegata quanto improbabile ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare che l'importo di euro 3.191,00 non è dovuto in quanto rappresenta il 50%, spettante al , del credito vantato dalla CP
Cigas GA nei confronti della e da quest'ultima non Pt_1 corrisposto.
In via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento della per violazione dell'art. 1358 c.c. e per l'effetto Pt_1 dichiarare la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento e per l'effetto condannare la al E_ risarcimento in favore dell'Ing. della somma di euro CP
40.929,00, quale versamenti effettuati a titolo di rivalutazione delle quote societarie e di pagamento di professionisti, nonché al risarcimento del danno pari all'importo di euro 333.530 stabilito per la vendita delle quote societarie nel contratto preliminare sottoscritto, ovvero della minore o maggiore somma che si riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
In via preliminare il convenuto eccepiva l'improcedibilità delle domande ex adverso formulate per violazione dell'art. 165
c.p.c.
A sostegno delle proprie ragioni, il convenuto rilevava, poi:
- che, i contratti preliminari di cessione di quote, sottoscritti il
14/15-11-2021, si erano perfezionati nella situazione di fatto e di diritto in cui versava, in data 15-11-2021, l'unità immobiliare sita in Via dei Fienaroli n. 12 (RM) di proprietà della Cigas
GA S.r.l., ovvero, tenendo conto del consenso manifestato dal Comune di Roma al rilascio della concessione a costruire secondo il progetto già depositato dall'architetto ; Persona_1
- che, nel mese di aprile 2022, il socio con Controparte_2
l'assenso e connivenza della e di concerto con E_
Pag. 5 a 14 l'architetto , aveva provveduto a depositare presso il Per_1 competente ufficio di Roma Capitale una importante modifica del progetto vertente sull'immobile di Via dei Fienaroli n. 12, per il quale, come anche indicato nei contratti preliminari de quibus, si era già ottenuto il permesso di costruire, salvo quantificazione dei dovuti oneri;
- che, il progetto modificato (il quale, se fosse stato approvato, avrebbe comportato un cospicuo vantaggio economico sia per il che per la era stato depositato, nonché CP_2 E_ protocollato in data 29-4-2022, contro il proprio volere, e, nonostante in data 15-4-2022 l'architetto di Roma Controparte_3
Capitale aveva evidenziato delle perplessità su un'eventuale approvazione dello stesso a fronte di criticità riguardanti le modifiche apportate;
- che, con lettera del 23-6-2022, il
[...] di Controparte_4
Roma aveva inviato un preavviso di diniego al rilascio del permesso a costruire secondo il progetto modificato, al quale non aveva poi fatto seguito alcun atto del Comune di Roma (dovendosi perciò dedurre il mancato rilascio del permesso).
Ciò detto, il convenuto evidenziava che, se la non Pt_1 avesse provveduto, di concerto con il socio alla CP_2 modifica del progetto iniziale contro il proprio volere, certamente si sarebbe giunti al rilascio del permesso a costruire e, dunque, alla stipula del contratto definitivo tra la e il Pt_1
e alla conseguente cessione in favore della promissaria CP_2 acquirente della quota della Cigas GA S.r.l. (50%) di Pt_1 cui egli stesso era titolare, a fronte del pagamento del prezzo pattuito.
Il primo progetto redatto dall'architetto , alla Per_1 sottoscrizione dei contratti preliminari, aveva infatti già ottenuto: a) in relazione alla richiesta di permesso di costruire
PROT. QI/2016/5998 del 14-1-2016, parere favorevole del Comune di
Pag. 6 a 14 Roma espresso a maggio 2020 e formalizzato l'8-3-2021, ferma restando la necessità di quantificare gli oneri da corrispondere perché la concessione diventasse pienamente efficace;
b) il parere favorevole del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, rilasciato in data 24-1-2014, con conseguente nulla-osta ad effettuare gli scavi non oltre i 4,5 metri di profondità.
Parte convenuta, quindi, rilevava che la promissaria acquirente non opponendosi alla modifica del E_ progetto proposta dal , aveva impedito il verificarsi CP_2 delle condizioni sospensive (ex art. 3 di ciascun contratto preliminare), cui era subordinato il rogito dei contratti definitivi di cessione delle quote della Cigas GA S.r.l.
(quantificazione degli oneri per il rilascio del permesso a costruire da parte del Comune di Roma, in relazione al progetto originario;
cessione delle quote da parte di entrambi i soci).
Di talché, il , contestando all'attrice la violazione CP dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede, ex artt. 1358,
1175 e 1375 c.c., che, relativamente al contratto preliminare condizionato, impongono alle parti di non porre in essere condotte in grado di influire negativamente sul verificarsi dell'evento condizionante pendente, domandava: a) il rigetto delle domande attoree;
b) in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto preliminare del 15-11-2021 per inadempimento della promissaria acquirente , e, la condanna della stessa a risarcirgli E_ il danno asseritamente patito, quantificato in totali € 40.929,00 per i versamenti effettuati a titolo di rivalutazione delle quote societarie in vista della cessione, nonché, per il pagamento del corrispettivo ai professionisti che avevano prestato la propria consulenza in relazione alla rivalutazione delle quote;
in €
333.530,00, quale mancato incasso del prezzo pattuito per la cessione delle quote societarie alla c) la condanna di Pt_1 Pt_1
ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3 c.p.c.
[...]
Pag. 7 a 14 All'udienza di discussione delle istanze istruttorie del 5-12-
2023, potendo la controversia essere decisa allo stato degli atti, la causa veniva rinviata all'udienza del 3-12-2024 per l'assunzione in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande formulate da sono fondate, pertanto, E_ devono essere accolte, ad eccezione della domanda volta al risarcimento ex art. 96 cc. 1 e 3 c.p.c.
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità delle domande attoree per violazione dell'art. 165
c.p.c., sollevata da . CP
A tal proposito, basti considerare che, in base all'art. 171
c. 2 c.p.c. “Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'art. 167”. La norma, dunque, non distinguendo tra la posizione dell'attore e quella del convenuto, consente di affermare che anche la sola costituzione tempestiva del convenuto impedisce le conseguenze contemplate dalla legge per l'ipotesi di mancata costituzione o tardiva costituzione di tutte le parti
(cfr. da ultimo, Cass. Ordinanza n. 30270/2023).
Orbene, emerge dagli atti di causa che la costituzione in giudizio della è stata tempestiva. Tuttavia, le E_ domande dalla stessa formulate non sarebbero state dichiarate improcedibili anche laddove l'attrice si fosse costituita in giudizio oltre il termine di cui all'art. 165 c. 1 c.p.c., ma comunque entro la prima udienza, proprio perché in tal caso, ai sensi dell'art. 171 c. 2 c.p.c., l'irregolarità sarebbe stata sanata dalla tempestiva costituzione in giudizio del convenuto con la conseguente normale prosecuzione del CP
Pag. 8 a 14 processo (non avendo alcuna rilevanza in siffatto contesto la dichiarazione del convenuto di non accettare il contraddittorio).
Come, del resto, indirettamente confermato dall'assenza di preclusioni per l'attore tardivamente costituitosi (nel caso in cui però, lo si ribadisce, sia avvenuta la costituzione tempestiva del convenuto), a differenza di quanto accade nel caso contrario di tempestiva costituzione dell'attore e tardiva costituzione del convenuto, allorché si producono le decadenze di cui all'art. 167
c.p.c.
Venendo al merito, è opportuno innanzitutto osservare che i due contratti preliminari stipulati, rispettivamente, da
(14-11-2021) e da (15-11-2021) Controparte_2 CP con la hanno una medesima causa concreta, ossia E_ quella di obbligare i contraenti a cedere/acquisire, al prezzo pattuito, la quota detenuta da ciascun socio/promittente venditore nella Cigas GA S.r.l. (50%), al fine di rendere la Pt_1
titolare del 100% delle quote della suddetta società, tanto
[...] che nell'art.
2.2 di entrambi i contratti è dato leggere che: “Le
Parti si danno atto che è condizione essenziale per la stipula del presente Contratto e per il successivo definitivo trasferimento della proprietà delle Quote che la Compravendita abbia luogo per
l'insieme delle Quote rappresentative del 100% del capitale sociale della Società medesima e che nessuna delle Parti ha interesse ad un adempimento parziale della Compravendita, che dovrà pertanto avvenire ed esaurirsi in un unico contesto e per la totalità delle Quote, incluse espressamente quelle del rimanente
50% di proprietà di come indicato Parte_2 nel punto G delle premesse”.
Appare altresì evidente che, per il conseguimento del suddetto scopo, i due soci della Cigas GA si sono impegnati a cedere alla la propria quota tramite la stipulazione di atti E_ negoziali distinti, caratterizzati da specifiche condizioni sospensive cui far dipendere la sottoscrizione dei contratti
Pag. 9 a 14 definitivi, nonché, da condizioni economiche diverse: pertanto, tra loro del tutto autonomi, non potendosi estendere le condizioni cristallizzate nel singolo contratto preliminare anche all'altro.
Di talché, mentre nell'art. 3 del contratto preliminare del
14-11-2021, il promittente venditore ed il Controparte_2 promittente acquirente hanno inteso far dipendere la E_ trasmissione delle quote all'avverarsi delle seguenti condizioni:
“(i)Inizio e conclusione favorevole della procedura di quantificazione degli oneri concessori aggiornati del permesso a costruire per il pagamento delle somme dovute per gli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione ai sensi di quanto previsto dalla lettera della direzione edilizia di Roma Capitale dell'8 marzo 2021. Resta inteso che per conclusione favorevole si intende il ricevimento da parte della Società di una lettera della direzione edilizia di Roma Capitale con cui si evince chiaramente
l'avvenuto rinnovo del permesso a costruire condizionato al solo pagamento dei relativi oneri e con relativa esatta quantificazione;
(ii) Invio di una lettera di dimissioni di alla Società CP_2 con cui dichiara le dimissioni dal proprio rapporto di lavoro e di aver percepito quanto dovuto a titolo di TFR, stipendio, tredicesima, quattordicesima, ferie e di non aver più nulla a che pretendere nei confronti della Società in relazione a detto rapporto di lavoro”.
Nell'art. 3 del contratto preliminare del 15-11-2021, il promittente venditore ed il promittente acquirente CP hanno invece stabilito che: “Il trasferimento delle E_
Quote all'Esecuzione è condizionato all'avverarsi dell'acquisto da parte di del rimanente 50% delle quote della Società da Pt_1 come previsto dal punto G delle premesse entro Controparte_2 il 30 gennaio 2022, quale termine essenziale. Resta inteso che nel caso in cui la condizione non si verificasse entro il termine essenziale di cui sopra, il Venditore dovrà procedere alla
Pag. 10 a 14 restituzione dell'acconto prezzo ricevuto ai sensi del successivo articolo 5.1.”.
Dovendosi, perciò, concludere che le clausole sospensive previste nei due contratti preliminari sono legate da un nesso di consequenzialità, in quanto l'avverarsi delle condizioni poste nel contratto preliminare del 14-11-2021 si pone quale antecedente logico per il verificarsi della condizione di cui al contratto preliminare del 15-11-2021, ferma restando, tuttavia, l'autonomia dei singoli rapporti negoziali.
Orbene, all'esito dell'istruttoria condotta tramite l'analisi degli atti e della documentazione prodotta in giudizio dalle parti alla luce della disciplina contrattuale e della normativa applicabile, è stato accertato che entrambi i contratti preliminari, non essendosi verificate le condizioni in essi contemplate (cfr. art. 3 punto (i) del preliminare del 14-11-2021
e art. 3 del preliminare del 15-11-2021), per espressa pattuizione delle parti devono reputarsi risolti.
Per cui, la liberata dall'onere di acquistare le E_ quote dai promittenti venditori, ha maturato il diritto di ripetere per l'intero la caparra confirmatoria precedentemente prestata in favore di ciascuna controparte contrattuale, in quanto non ritenuta responsabile della mancata verificazione delle condizioni sospensive apposte ai contratti del 14-11-2021 e del
15-11-2021.
A tal proposito, devono essere ritenute rilevanti e assorbenti due considerazioni, elaborate in base all'esame delle Pec e delle e-mail versate in atti dal : CP
- il mancato rilascio del permesso a costruire dovuto alle modifiche apportate all'originario progetto vertente sull'immobile di Via dei Fienaroli n. 12, di proprietà della Cigas GA
S.r.l., che aveva già ottenuto il parere favorevole delle competenti autorità amministrative, previa quantificazione dei dovuti oneri, è imputabile al solo che ha promosso ed CP_2
Pag. 11 a 14 incentivato, nonché gestito da un punto di vista operativo l'esecuzione della suddette modifiche, non curante delle plurime manifestazioni di dissenso del socio , del parere negativo CP della Pubblica Amministrazione e, altresì, delle procedure endosocietarie di formazione e manifestazione della volontà della
Cigas GA;
di talché, in ipotesi, l'odierno convenuto, censurando la condotta del socio , avrebbe dovuto agire CP_2 in giudizio, per il ristoro dei danni asseritamente patiti a fronte della mancata conclusione dell'affare, nei confronti dello stesso e/o nei confronti dell'amministratore della Cigas GA
S.r.l. (circostanza all'evidenza non verificatasi), e non nei confronti del potenziale acquirente;
- la condotta della che, dopo le iniziali perplessità E_ ha acconsentito alle modifiche al progetto originario prospettate dal con lo scopo di giungere alla sottoscrizione del CP_2 contratto definito, non è suscettibile di integrare una lesione dei principi di lealtà, correttezza e buona fede contrattuale ex artt. 1358, 1175 e 1375 c.c. in relazione al contratto preliminare stipulato con il . Tale condotta, infatti, costituisce pur CP sempre l'esito di trattative negoziali specificamente intervenute tra il ed il quali parti contrattuali CP CP_2 dell'autonomo contratto preliminare del 14-11-2021, cui il CP non doveva necessariamente partecipare, non rinvenendosi nello schema negoziale dei preliminari de quibus un precipuo onere della di interloquire contemporaneamente con entrambi i Pt_1 promittenti venditori.
Ma, soprattutto, posto che unica condizione cui il contratto preliminare del 15-11-2021 subordinava l'efficacia delle obbligazioni da esso scaturenti, è rinvenibile nel perfezionamento della cessione delle quote del nulla essendo stato CP_2 esplicitato sulle modalità e/o condizioni della suddetta cessione.
Reputandosi, pertanto, che la abbia agito nella sfera della Pt_1 propria autonomia negoziale.
Pag. 12 a 14 Per i suddetti motivi, deve essere condannato CP alla restituzione in favore della della somma di € E_
21.000,00, pari alla differenza tra l'importo allo stesso versato dall'attrice in data 15-11-2022, a titolo di caparra confirmatoria, e, la somma di € 18.000,00 restituita alla Pt_1
in data 21-9-2022, oltre interessi nella misura legale (non
[...] avendo documentato la titolarità di alcun credito CP da porre in compensazione).
Ne discende che deve essere respinta la domanda riconvenzionale formulata da CP
Dall'accoglimento delle domande attoree consegue il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., formulata dal convenuto, presupponendo detto provvedimento la soccombenza della parte che si assume abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave.
Infine, deve essere altresì respinta la domanda di condanna al risarcimento del danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96
c.p.c., formulata dalla nei confronti di E_ CP
; nel caso in esame, infatti, non sussistono elementi
[...] sufficienti a configurare, tra i presupposti necessari all'applicazione del meccanismo di natura sanzionatoria introdotto dalla legge n. 69 del 2009, una condotta del convenuto censurabile sotto il profilo dell'abuso dello strumento processuale, suscettibile di produrre un danno non solo alla controparte, ma indirettamente anche all'erario, con la congestione degli uffici giudiziari, l'incremento del rischio del superamento del canone costituzionale della ragionevole durata del processo ed il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex L. n. 89 del 2001.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, pertanto, avuto riguardo alle domande come innanzi valutate, appare equo disporne la compensazione tra le parti nella
Pag. 13 a 14 misura di un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico di
. CP
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
respinge l'eccezione di improcedibilità delle domande attoree per violazione dell'art. 165 c.p.c., sollevata da CP
accoglie le domande formulate da nei confronti di E_
e, per l'effetto, condanna lo stesso a restituire a CP la somma di € 21.000,00, oltre interessi nella misura E_ legale;
respinge la domanda riconvenzionale formulata da CP
;
[...]
respinge la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata da nei confronti di;
CP E_
respinge la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata da nei confronti di E_ CP
condanna alla refusione in favore di CP Pt_1
delle spese di lite, in ragione di due terzi, che liquida
[...] in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge, compensando tra le parti il restante terzo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della XVI sezione civile in data 8-4-2025.
il Presidente est.
Dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 14 a 14