Art. 4. 1. All'onere derivante dall'articolo 3, pari a L. 3.300.000.000 per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede per il 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e per gli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Articolo 3Articolo 5
- Legge 19 novembre 1998, n. 404
Articolo 4 della Legge 19 novembre 1998, n. 404
Versione
10 dicembre 1998
10 dicembre 1998
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