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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/02/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 1183 2023
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. MORANDO IRENE;
C.F._1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. FAGGELLA Controparte_1 P.IVA_1
PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN;
convenuto avente ad oggetto: Contratti bancari(deposito bancario, etc) emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 17/3/2023 proponeva Parte_1
tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 111/2023 emesso da questo Tribunale il 27/1/2023, per il pagamento della complessiva somma di €
6.419,71.
Con comparsa di risposta depositata in data 1/6/2023 si costituiva
[...]
la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Con ordinanza del 15/9/2023 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 9/3/2024 venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c.
In mancanza di richieste istruttorie, con ordinanza del 26/9/2024 la causa veniva rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
***
La pretesa creditoria azionata in sede monitoria (per € 6.419,71, oltre interessi e spese) si fonda sul contratto di finanziamento del 7/5/2007 (cfr. doc. 3 ricorso monitorio) intrattenuto da con Parte_1 CP_2
Con il primo motivo di opposizione l'opponente eccepisce la carenza di legittimazione sostanziale della banca opposta, la quale assume di avere acquistato la titolarità del credito oggetto di ingiunzione, in origine spettante a CP_2
in base ad una serie di cessioni successive (precisamente: da – CP_3
incorporante per fusione di – a poi da CP_2 Controparte_4 CP_5
– incorporante per fusione di – a .
[...] Controparte_4 Controparte_6
In particolare, l'opponente lamenta che:
- manca la prova delle iscrizioni nel registro delle imprese delle singole cessioni;
- non sono stati documentati gli atti di cessione né le varie operazioni eseguite.
Il motivo è infondato per le seguenti ragioni.
Anzitutto è opportuno premettere che le fusioni per incorporazione (comunque documentate: cfr. docc. 4 e 6 opposta) non sono contestate dall'opponente.
Ciò chiarito, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, la Corte di Cassazione ha affermato che ai sensi dell'art. 58 TUB la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio (ex multis: Cass. civ. sez. III, 22/6/2023, n. 17944).
Peraltro, la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta
(cfr. Cass. civ. 22/2/2022, n. 5857; Cass. civ. 5/11/2020, n. 24798; App. Genova,
1/8/2023, n. 938; App. Venezia, 23/5/2023, n. 1147: “Con riferimento alla cessione di crediti in blocco, la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta
Ufficiale esonera il cessionario dall'obbligo di notificare la cessione al titolare del debito ceduto. In ogni caso la suddetta pubblicazione non è sufficiente a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa se non individua esattamente il contenuto del contratto di cessione, perché una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia della cessione, altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto”).
Orbene, a prescindere dalla condivisibilità o meno dell'affermazione dell'operatività del principio di non contestazione con riferimento all'esistenza ed alla consistenza del contratto di cessione del credito, che sembra contrastare con l'affermazione per cui tale principio non opera rispetto ai fatti ignoti alla parte che avrebbe l'onere di contestarli – cfr. C. 12064/2023 – qual è il contratto di cessione del credito, che interviene tra cedente e cessionario, nel caso di specie,
l'opponente, deducendo l'assoluta estraneità della società opposta ai rapporti contrattuali dedotti, ha espressamente contestato la titolarità del credito in capo a quest'ultima.
A fronte di ciò, l'opposta ha prodotto il contratto di finanziamento del CP_2
7/5/2007 (cfr. doc. 3 ricorso monitorio), il contratto di cessione tra CP_3
e (cfr. doc. 6 comparsa di costituzione), il contratto di cessione tra Controparte_4
e (cfr. doc. 7 ricorso monitorio), gli estratti Controparte_5 CP_6 CP_1
Annex relativi ai contratti oggetto di cessione (cfr. doc. 9 e 12 comparsa di costituzione) e la notifica cessione da a (doc. 8 e Controparte_5 Controparte_6
9 ricorso monitorio).
Tale documentazione è sufficiente a provare la titolarità del credito in capo all'opposta in quanto:
- con riferimento alla prima cessione – è stata CP_3 Controparte_4
prodotta copia del contratto di cessione del 22/3/2012 per accettazione sottoscritta dalla cedente nella quale sono riportati la tipologia di crediti CP_3
scaduti tra i quali va ricompreso quello vantato nei confronti dell'opponente (cfr. finanziamenti di qualsiasi tipo a persone fisiche…concessi da Linea S.p.A.…), mentre l'opposta ha precisato che la il contratto del 15.9.2010 depositato nel fascicolo monitorio riguarda una precedente cessione tra le stesse parti;
- con riferimento alla seconda cessione (Creditech S.p.A. – è Controparte_6
stata prodotta copia del contratto di cessione del 3/5/2016 sottoscritta dalla cedente e dalla cessionaria e la comunicazione ex artt. 1264 e 1265 c.c. cui la cedente informa della cessione del credito vantato nei Controparte_5 Parte_1
suoi confronti in favore di Controparte_6
- infine, la conferma delle avvenute cessioni del credito si rinviene nel fatto che l'opposta sia nel possesso non solo del contratto di finanziamento ma anche di tutti i contratti di cessione.
Con il secondo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito la prescrizione decennale del diritto di credito in ragione dell'omesso invio all'opponente di alcun atto interruttivo nei dieci anni precedenti la notifica del ricorso monitorio. La doglianza è infondata.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.
Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (da ultimo: Cass. civ. sez. III,
10/02/2023, n.4232).
Nel caso di specie, essendo stato concordato il rimborso delle somme mutuate in cinque anni con decorrenza dal 7/5/2007, mediante il pagamento di n. 60 rate mensili, la data di decorrenza del termine di prescrizione – in mancanza di risoluzione del contratto da parte della mutuante – deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (ossia il 7/5/2012). Ne segue che il termine decennale di prescrizione sarebbe spirato il 7/5/2022.
Con raccomandata del 7/6/2016, ricevuta in data 6/8/2016, la cessionaria CP_6
, oltre a comunicare l'avvenuta cessione del credito, invitava l'opponente a
[...]
provvedere al pagamento nel termine di 20 giorni dal ricevimento della stessa, poiché in mancanza avrebbe intrapreso le opportune azioni per il recupero del dovuto (cfr. doc. 8 e 9 ricorso monitorio).
Ne consegue che l'intervenuta notifica della diffida di pagamento ha interrotto il termine decennale di prescrizione.
Con il terzo motivo di opposizione l'opponente eccepisce l'assoluta carenza dei requisiti di emissione del decreto ingiuntivo, atteso che l'opposta non ha prodotto in atti alcun documento idoneo a comprovare l'esistenza del credito azionato in via monitoria.
Il motivo è infondato.
Al riguardo è opportuno evidenziare che:
- in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio;
ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr. Cass. 14640/2018; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29577/2020 e
31648/2019);
- per giurisprudenza costante, in relazione a rapporti di prestito o mutuo è sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento (unitamente all'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario e/o del fideiussore). Ed infatti, nei rapporti di mutuo, diversamente dai rapporti di conto corrente (nei quali, quanto meno nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è necessaria la produzione anche degli estratti conto, al fine di consentire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere fra le parti, di pervenire alla determinazione del credito della banca sulla base di dati contabili certi), la produzione del contratto e del relativo piano di ammortamento può considerarsi sufficiente a ritenere provato il credito, in quanto tale documentazione consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum;
- una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito (mediante produzione del contratto di mutuo) e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava su quest'ultimo l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass.
Sez. Un. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29871/2019, 20891/2019,
18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e 826/2015).
Nel procedimento monitorio e nel giudizio di opposizione, la banca ha prodotto il contratto di finanziamento e la diffida ad adempiere.
In base alla giurisprudenza sopra citata, può dunque ritenersi che la banca abbia adempiuto al proprio onere probatorio.
Di contro, è rimasta priva di prova la asserzione dell'opponente di avere onorato il pagamento di tutto quanto dovuto, adempiendo puntualmente all'obbligazione di pagamento (p. 6 atto di citazione).
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione è infondata e deve essere perciò rigettata.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali
(liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta e, in particolare, del mancato svolgimento di attività istruttoria) devono essere poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1183/2023 R.G.:
1) rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto dichiara Parte_1
definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 111/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 27/1/2023;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre
[...]
rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Ragusa, 11/02/2025. Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 1183 2023
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. MORANDO IRENE;
C.F._1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. FAGGELLA Controparte_1 P.IVA_1
PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN;
convenuto avente ad oggetto: Contratti bancari(deposito bancario, etc) emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 17/3/2023 proponeva Parte_1
tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 111/2023 emesso da questo Tribunale il 27/1/2023, per il pagamento della complessiva somma di €
6.419,71.
Con comparsa di risposta depositata in data 1/6/2023 si costituiva
[...]
la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Con ordinanza del 15/9/2023 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 9/3/2024 venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c.
In mancanza di richieste istruttorie, con ordinanza del 26/9/2024 la causa veniva rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
***
La pretesa creditoria azionata in sede monitoria (per € 6.419,71, oltre interessi e spese) si fonda sul contratto di finanziamento del 7/5/2007 (cfr. doc. 3 ricorso monitorio) intrattenuto da con Parte_1 CP_2
Con il primo motivo di opposizione l'opponente eccepisce la carenza di legittimazione sostanziale della banca opposta, la quale assume di avere acquistato la titolarità del credito oggetto di ingiunzione, in origine spettante a CP_2
in base ad una serie di cessioni successive (precisamente: da – CP_3
incorporante per fusione di – a poi da CP_2 Controparte_4 CP_5
– incorporante per fusione di – a .
[...] Controparte_4 Controparte_6
In particolare, l'opponente lamenta che:
- manca la prova delle iscrizioni nel registro delle imprese delle singole cessioni;
- non sono stati documentati gli atti di cessione né le varie operazioni eseguite.
Il motivo è infondato per le seguenti ragioni.
Anzitutto è opportuno premettere che le fusioni per incorporazione (comunque documentate: cfr. docc. 4 e 6 opposta) non sono contestate dall'opponente.
Ciò chiarito, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, la Corte di Cassazione ha affermato che ai sensi dell'art. 58 TUB la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio (ex multis: Cass. civ. sez. III, 22/6/2023, n. 17944).
Peraltro, la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta
(cfr. Cass. civ. 22/2/2022, n. 5857; Cass. civ. 5/11/2020, n. 24798; App. Genova,
1/8/2023, n. 938; App. Venezia, 23/5/2023, n. 1147: “Con riferimento alla cessione di crediti in blocco, la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta
Ufficiale esonera il cessionario dall'obbligo di notificare la cessione al titolare del debito ceduto. In ogni caso la suddetta pubblicazione non è sufficiente a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa se non individua esattamente il contenuto del contratto di cessione, perché una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia della cessione, altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto”).
Orbene, a prescindere dalla condivisibilità o meno dell'affermazione dell'operatività del principio di non contestazione con riferimento all'esistenza ed alla consistenza del contratto di cessione del credito, che sembra contrastare con l'affermazione per cui tale principio non opera rispetto ai fatti ignoti alla parte che avrebbe l'onere di contestarli – cfr. C. 12064/2023 – qual è il contratto di cessione del credito, che interviene tra cedente e cessionario, nel caso di specie,
l'opponente, deducendo l'assoluta estraneità della società opposta ai rapporti contrattuali dedotti, ha espressamente contestato la titolarità del credito in capo a quest'ultima.
A fronte di ciò, l'opposta ha prodotto il contratto di finanziamento del CP_2
7/5/2007 (cfr. doc. 3 ricorso monitorio), il contratto di cessione tra CP_3
e (cfr. doc. 6 comparsa di costituzione), il contratto di cessione tra Controparte_4
e (cfr. doc. 7 ricorso monitorio), gli estratti Controparte_5 CP_6 CP_1
Annex relativi ai contratti oggetto di cessione (cfr. doc. 9 e 12 comparsa di costituzione) e la notifica cessione da a (doc. 8 e Controparte_5 Controparte_6
9 ricorso monitorio).
Tale documentazione è sufficiente a provare la titolarità del credito in capo all'opposta in quanto:
- con riferimento alla prima cessione – è stata CP_3 Controparte_4
prodotta copia del contratto di cessione del 22/3/2012 per accettazione sottoscritta dalla cedente nella quale sono riportati la tipologia di crediti CP_3
scaduti tra i quali va ricompreso quello vantato nei confronti dell'opponente (cfr. finanziamenti di qualsiasi tipo a persone fisiche…concessi da Linea S.p.A.…), mentre l'opposta ha precisato che la il contratto del 15.9.2010 depositato nel fascicolo monitorio riguarda una precedente cessione tra le stesse parti;
- con riferimento alla seconda cessione (Creditech S.p.A. – è Controparte_6
stata prodotta copia del contratto di cessione del 3/5/2016 sottoscritta dalla cedente e dalla cessionaria e la comunicazione ex artt. 1264 e 1265 c.c. cui la cedente informa della cessione del credito vantato nei Controparte_5 Parte_1
suoi confronti in favore di Controparte_6
- infine, la conferma delle avvenute cessioni del credito si rinviene nel fatto che l'opposta sia nel possesso non solo del contratto di finanziamento ma anche di tutti i contratti di cessione.
Con il secondo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito la prescrizione decennale del diritto di credito in ragione dell'omesso invio all'opponente di alcun atto interruttivo nei dieci anni precedenti la notifica del ricorso monitorio. La doglianza è infondata.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.
Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (da ultimo: Cass. civ. sez. III,
10/02/2023, n.4232).
Nel caso di specie, essendo stato concordato il rimborso delle somme mutuate in cinque anni con decorrenza dal 7/5/2007, mediante il pagamento di n. 60 rate mensili, la data di decorrenza del termine di prescrizione – in mancanza di risoluzione del contratto da parte della mutuante – deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (ossia il 7/5/2012). Ne segue che il termine decennale di prescrizione sarebbe spirato il 7/5/2022.
Con raccomandata del 7/6/2016, ricevuta in data 6/8/2016, la cessionaria CP_6
, oltre a comunicare l'avvenuta cessione del credito, invitava l'opponente a
[...]
provvedere al pagamento nel termine di 20 giorni dal ricevimento della stessa, poiché in mancanza avrebbe intrapreso le opportune azioni per il recupero del dovuto (cfr. doc. 8 e 9 ricorso monitorio).
Ne consegue che l'intervenuta notifica della diffida di pagamento ha interrotto il termine decennale di prescrizione.
Con il terzo motivo di opposizione l'opponente eccepisce l'assoluta carenza dei requisiti di emissione del decreto ingiuntivo, atteso che l'opposta non ha prodotto in atti alcun documento idoneo a comprovare l'esistenza del credito azionato in via monitoria.
Il motivo è infondato.
Al riguardo è opportuno evidenziare che:
- in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio;
ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr. Cass. 14640/2018; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29577/2020 e
31648/2019);
- per giurisprudenza costante, in relazione a rapporti di prestito o mutuo è sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento (unitamente all'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario e/o del fideiussore). Ed infatti, nei rapporti di mutuo, diversamente dai rapporti di conto corrente (nei quali, quanto meno nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è necessaria la produzione anche degli estratti conto, al fine di consentire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere fra le parti, di pervenire alla determinazione del credito della banca sulla base di dati contabili certi), la produzione del contratto e del relativo piano di ammortamento può considerarsi sufficiente a ritenere provato il credito, in quanto tale documentazione consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum;
- una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito (mediante produzione del contratto di mutuo) e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava su quest'ultimo l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass.
Sez. Un. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29871/2019, 20891/2019,
18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e 826/2015).
Nel procedimento monitorio e nel giudizio di opposizione, la banca ha prodotto il contratto di finanziamento e la diffida ad adempiere.
In base alla giurisprudenza sopra citata, può dunque ritenersi che la banca abbia adempiuto al proprio onere probatorio.
Di contro, è rimasta priva di prova la asserzione dell'opponente di avere onorato il pagamento di tutto quanto dovuto, adempiendo puntualmente all'obbligazione di pagamento (p. 6 atto di citazione).
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione è infondata e deve essere perciò rigettata.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali
(liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta e, in particolare, del mancato svolgimento di attività istruttoria) devono essere poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1183/2023 R.G.:
1) rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto dichiara Parte_1
definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 111/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 27/1/2023;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre
[...]
rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Ragusa, 11/02/2025. Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)