Articolo 5 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Articolo 4Articolo 6
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20 febbraio 1963
Art. 5. Votazioni

Il presidente dell'Ordine, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori fra gli elettori presenti. Il piu' anziano fra i cinque, per iscrizione, esercita le funzioni di presidente del seggio. A parita' di data di iscrizione, prevale l'anzianita' di nascita.
Durante la votazione e' sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.
Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1963
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