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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/08/2025, n. 2895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2895 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13 marzo 2025, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1622/2023 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. Dott. con sede Parte_1 Parte_2 in Napoli Centro Direzionale is. E/7, P.iva , rapp.to e difeso giusta procura allegata in P.IVA_1 atti dall'avv. Salvatore Russo, (CF: ; P.Iva N. con studio in C.F._1 P.IVA_2
Napoli al c.so B. Buozzi 205, telefax 0815724467, presso il quale elettivamente domicilia (l'avv.
Russo Salvatore autorizza la cancelleria ad effettuare ogni notifica inerente il processo mediante posta elettronica al seguente indirizzo pec: ) Email_1
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Umberto 365 presso lo studio degli avvocati Vincenzo
Vitagliano,Angela Barretta e Anna Barretta che lo rappresentano e difendono come da procura allegata al fascicolo di primo grado.
Per ogni comunicazione relativa al presente ricorso hanno chiesto di provvedervi a mezzo pec al seguente indirizzo Email_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 967/2023, pubblicata il giorno
26.01.2023.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli, quale giudice del lavoro, CP_1
-premesso di lavorare, con contratto a tempo pieno sin dal 29.01.2001, alle dipendenze della
[...]
società con sede in Napoli al Centro Direzionale Isola E/7, operante nel Parte_1 settore servizi e facente applicazione, agli oltre 200 dipendenti, del CCNL terziario distribuzione e servizi- dedusse di essere stato inquadrato nel V livello dalla data di assunzione e fino al
30.05.2010, data in cui gli veniva riconosciuto il IV livello. Egli aggiunse: che tale inquadramento risultava inadeguato in quanto egli, sin dal giorno 01.06.2004, aveva svolto le mansioni di capo squadra riconducibili alla qualifica di operaio specializzato provetto avente diritto all'inquadramento nel III livello CCNL terziario distribuzione e servizi;
che l'organizzazione aziendale della società società appaltatrice del contratto per la fornitura Parte_1 del servizio regionale di controllo e monitoraggio del patrimonio boschivo della Controparte_2 per la prevenzione ed il contrasto agli incendi, prevede una serie di basi territoriali site in prossimità delle aree boschive della regione al fine di assicurare una rapida possibilità di intervento;
che ciascuna base dispone di uffici, mezzi antincendio e personale sia amministrativo che addetto alle attività di intervento ed è coordinata e monitorata a livello provinciale da una SOUP (sala operativa unificata provinciale) che si occupa della gestione del territorio provinciale e monitora tutte le attività delle basi. Il ricorrente aggiunse che presso ogni base è presente un referente amministrativo, che fa da collegamento con la sala provinciale, nonché squadre di operai specializzate, dirette e coordinate da un capo squadra, che si occupano di effettuare operazioni di antincendio boschivo e manutenzione in contesti ambientali estremamente rischiosi per la sicurezza sul lavoro quali: dirupi, sottobosco, valloni, zone a rischio idrogeologico, cime scoscese, terreni sdrucciolevoli;
che per lo svolgimento di tali mansioni – considerato l'alto rischio ambientale in cui si svolge l'attività - è necessaria una specifica preparazione che comporta la piena capacità di utilizzo di strumentazione complessa e pericolosa quali seghe elettriche, disco elica decespugliatore, segaccio potatura, tronca rami moduli antincendio, uso che richiede una adeguata preparazione professionale nonché l'impiego della vasta gamma di dispositivi di sicurezza.
Il ricorrente precisò di svolgere mansioni di capo squadra presso la base operativa di RI
(CE) .
Sulla scorta di tali argomenti, rivendicò il proprio diritto al Controparte_1 riconoscimento del III livello a decorrere dall'01.06.2004 quale capo operaio con qualifica di
“operaio specializzato provetto” avendo egli svolto a decorrere da tale data le mansioni di capo squadra, assegnando i compiti agli addetti alla propria squadra sia nelle attività di manutenzione
2 boschiva sia nelle attività di prevenzione e avvistamento incendi e nelle operazioni di attacco al fuoco coordinando e controllando la corretta esecuzione della prestazione lavorativa;
di avere esercitato attività decisionale individuando la strumentazione e l'attrezzatura più idonea da utilizzare nel singolo intervento.; di aver provveduto a redigere, per ogni intervento di manutenzione o antincendio, con l'annotazione del mezzo impiegato, della relativa attrezzatura, dell'orario di uscita, di quello di entrata, del tipo di intervento effettuato o richiesto con relativa descrizione nonché del numero di addetti intervenuti;
di avere discrezionalità di scelta dell'intervento a seconda delle condizioni atmosferiche;
di essere in possesso di un'adeguata formazione teorica specialistica dimostrata dagli attestati di partecipazione ai corsi;
di operare in condizioni di oggettiva pericolosità, specie in caso di incendi;
di occuparsi, ai fini della fruizione della cassa integrazione
(CISOA) di certificare su apposita modulistica la presenza in servizio dei dipendenti aventi diritto alla cassa;
di disporre di autonomia operativa applicando procedure complesse tutte relative alla gestione delle risorse umane e materiali necessarie per consentire una gestione corretta e trasparente affidata dall'ente pubblico.
Chiese, quindi, che il Tribunale adito accogliesse in suo favore le seguenti conclusioni: “Tutto quanto innanzi premesso, e con riserva di più ampiamente dedurre ed illustrare si CONCLUDE
Affinché l'adito Tribunale in accoglimento del presente ricorso voglia così provvedere:
1- Per i motivi tutti esposti in ricorso accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel III livello del CCNL terziario distribuzione e servizi dall'01.06.2004 o dalla diversa data che si ritenesse di giustizia.
2-condannare la resistente al pagamento delle relative differenze retributive maturate per il livello superiore che sarà riconosciuto da quantificare in separato giudizio.
3- condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che ne fa anticipo”.
Integrato il contraddittorio, si costituì in giudizio la società che, oltre ad Parte_1 eccepire in via del tutto preliminare la nullità del ricorso e la prescrizione dei crediti, contestò la fondatezza della domanda richiamando la documentazione attinente allo svolgimento del rapporto col dipendente e negando decisamente lo svolgimento di attività di capo squadra o di altra attività inquadrabile nel livello rivendicato.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, così dispose: “A) dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello III del CCNL a Parte decorrere dal 01.09.2004 e condanna la al pagamento, in favore del lavoratore, delle differenze retributive maturate a far data dal 18.7.2007, oltre interessi sulle singole componenti del credito via via rivalutate dalla data di maturazione di ciascuna di esse al saldo, da liquidarsi in
3 separato giudizio;
B) compensa per 1/3 le spese di giudizio e condanna parte convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, della residua quota, che liquida in euro 3.086,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari”.
In particolare, il primo giudice, respinta tacitamente l'eccezione di nullità del ricorso, distinse tra il diritto al superiore inquadramento per il quale escluse in toto l'eccezione di prescrizione ed il diritto di credito, cui applicò i principi espressi dalla Suprema Corte, ritenendo prescritti i crediti retributivi maturati fino al 17.07.2007.
Con ricorso depositato il 7.07.2023 la società ha proposto appello avverso tale sentenza deducendone l'erroneità per aver applicato i principi affermati dalla Suprema Corte in materia di prescrizione senza tenere conto della natura della società a partecipazione pubblica ( società in house). L'appellante, inoltre, ha censurato la sentenza per aver valutato superficialmente sia la documentazione (attestati tutti successivi al 2004 e scarsa significatività delle prove documentali) sia le prove testimoniali dalle quali non poteva desumersi la fondatezza delle allegazioni difensive.
Ha quindi concluso per il rigetto della domanda
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio si è costituito in giudizio l'appellato che ha resistito al gravame
Successivamente, con decreto ex art. 127 ter c.p.c., è stata prevista la trattazione cartolare del procedimento con sostituzione da ultimo dell'udienza del 13.03.2025.
Acquisite le note di trattazione, riservata la decisione ed espletata la camera di consiglio - infine- la causa è decisa nei termini di seguito esposti.
§§§
Prima di entrare nel merito del gravame, ancorato a motivi strettamente connessi ed esaminabili in modo congiunto in quanto attinenti alla valutazione del compendio probatorio acquisito, questa Corte ritiene opportuno effettuare un breve ma significativo richiamo ai principi invalsi nella giurisprudenza di legittimità a proposito della valutazione delle domande finalizzate al riconoscimento del diritto al superiore inquadramento.
E' stato, infatti, affermato che nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini. L'individuazione dei criteri generali e astratti caratteristici delle singole categorie alla stregua della disciplina collettiva del rapporto è censurabile in sede di legittimità, oltre che per vizi di motivazione, - al pari delle altre due fasi suindicate - anche per violazione dei criteri legali di
4 ermeneutica contrattuale nell'interpretazione della disciplina collettiva (cfr. Cass.civ., Sez.Lav.
16.02.2025, n. 3069; Cass. 30.10.2008 n. 26234).
Tanto premesso - poiché nel presente giudizio si discute del diritto al superiore inquadramento dell'appellato, inquadrato dal 30.05.2010 al IV livello del CCNL- occorre accertare se le mansioni in concreto svolte dallo stesso siano riconducibili al livello III livello del CCNL commercio dallo stesso pacificamente richiamato.
In proposito occorre rammentare che l'odierno appellato, nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, ha ancorato il proprio diritto al superiore inquadramento allo svolgimento di mansioni di capo squadra concretantesi, fra l'altro, nell'espletamento delle seguenti attività: “ 20. Il ricorrente indica alla squadra il percorso necessario per raggiungere il fronte del fuoco ovvero i luoghi in cui eseguire le attività manutentive;
21. Il ricorrente verifica che le operazioni di taglio a sega disco elica decespugliatore, segaccio potatura, tronca rami siano eseguite in sicurezza dando le necessarie direttive agli operatori ed intervenendo personalmente nell'ipotesi in cui si tratti di operazioni particolarmente complesse;
22. Quando nell'esecuzione della prestazione lavorativa sia di manutenzione che antincendio si presentano delle difficoltà come ad esempio rinvenimento di rifiuti ovvero ostacoli al transito scarsa visibilità il ricorrente decide cosa fare ovvero se è possibile
o meno proseguire le attività; 23. Il ricorrente una volta che si trova sul fronte del fuoco decide se richiedere l'intervento di altri operatori;
24. Il ricorrente decide quando possono considerarsi cessate le operazioni di manutenzione o di attacco al fuoco autorizzando il rientro alla base.; 25.
Solo per gli incendi di grandi dimensioni che richiedono intervento aereo la gestione dell'attacco al fuoco è rimessa al DOS Direttore Operazioni di Spegnimento funzionario della Controparte_2 con capacità di disporre dei mezzi di protezione civile;
26. Il DOS in ogni caso non è presente sul fronte del fuoco ove operano il ricorrente e la sua squadra;
27. Il ricorrente svolge le mansioni suddette senza che ricorra l'ipotesi della sostituzione del personale avente diritto alla conservazione del posto di lavoro”.
Ha sottolineato l'abilità nell'uso di attrezzature specifiche (motosega, decespugliatore ecc.) ed ha quindi posto l'accento sull'autonomia operativa che egli esercita con poteri decisionali.
Il primo giudice ha ritenuto che le prove documentali (attestati di partecipazione a corsi di formazione e reports di eventi incendiari) e quelle testimoniali (testi e Tes_1 Tes_2 avessero dimostrato lo svolgimento dell'attività di coordinamento e direzione degli operai specializzati addetti alla squadra, svolta particolarmente nel periodo estivo, atteso che nel periodo invernale l'attività della squadra di appartenenza era costituita prevalentemente dalla manutenzione boschiva.
5 Tale interpretazione è stata decisamente contestata dall'appellante che ha lamentato sia l'errata valutazione della documentazione che la mancata lettura delle deposizioni di alcuni testi
( e ), oltre che l'errata interpretazione delle deposizioni dei testi Testimone_3 Testimone_4
e In particolare l'appellante rimarca non soltanto l'inattendibilità dei Tes_1 Tes_2 testimoni ma anche l'assenza nelle deposizioni di qualsivoglia riferimento temporale rispetto al preteso svolgimento di mansioni superiori da parte dell'odierno appellato, la non conoscenza del progetto “Terra dei fuochi”, la assoluta genericità circa l'aspetto qualitativo e quantitativo delle mansioni svolte non risultando in alcun modo che le pretese mansioni superiori siano primarie e caratterizzanti.
Quanto al teste l'appellante evidenzia che lo stesso ha riferito di Testimone_5 aver lavorato per soli due anni con il ricorrente, senza specificare bene il periodo in questione;
inoltre sottolinea l'imprecisione dell'intera deposizione in quanto dalle dichiarazioni del teste emergerebbe che le mansioni svolte dal fossero tutte ascrivibili al livello giustamente CP_1 assegnato. Il teste, secondo quanto affermato dall'appellante, avrebbe riferito che il ricorrente
“quando è stato in squadra con me svolgeva le mie stesse mansioni” ossia “spegnimento incendi con flabelli… pulizia sottobosco” inoltre egli avrebbe riferito in modo generico le circostanze attinenti al ruolo del (il teste dichiarava che l'appellato forniva istruzioni ma non lo ha CP_1 mai indicato come caposquadra”). Quanto alla deposizione del teste l'appellante Testimone_6 sottolinea che questi ha dichiarato di non aver mai visto il ricorrente nello svolgimento della sua attività e che la deposizione si limita ad illustrare la normale attività e modalità di spegnimento degli incendi senza collegarla all'attività del ricorrente. Con riferimento al progetto “Terra dei fuochi” il teste si limita a dire che di norma veniva svolto mediante pattugliamento svolto da due addetti di cui un autista senza la formazione di una squadra.
Tutte le doglianze- riferite essenzialmente ad una erronea valutazione del materiale probatorio e delle allegazioni e contestazioni delle parti- possono essere esaminate congiuntamente.
Per quanto riguarda la deposizione del teste questi ha riferito: “ Il Testimone_5 ricorrente ha lavorato nella mia squadra. ADR: la sala radio ci indicava il luogo dell'incendio, la squadra di 5 persone si recava sul posto. ADR: La squadra veniva formata dagli impiegati della convenuta, tra questi ricordo e poi . ADR: Cominciavamo a Persona_1 Persona_2 spegnere il fuoco con i flabelli e talvolta anche con l'autobotte. ADR: Il ricorrente, quando è stato in squadra con me, ha svolto le mie stesse mansioni. ADR: Era il ricorrente che ci dava istruzioni sulle attività da svolgere. ADR: In caso di problematiche che imponessero la necessità di decisioni sul da farsi contattavamo la sala radio. ADR: Certe volte sul luogo dell'incendio c'era anche il
6 DOS. Quando c'era il DOS era questi che ci dava istruzioni sull'attività da svolgere. Preciso che il
DOS era normalmente presente sul luogo dell'incendio. Solo nel caso in cui fosse impegnato in altro incendio, provvedevamo direttamente noi alle operazioni di spegnimento. ADR: Quando
l'incendio era molto esteso il DOS provvedeva a richiedere l'intervento del . Noi, dopo CP_3 che l'aereo aveva provveduto allo spegnimento, con i flabelli spegnevamo i piccoli fuochi rimasti
(si chiamava bonifica). Mi è stato riferito, ma non so dire da chi, che altre squadre, in alcune occasioni abbiano provveduto a chiamare la sala radio per far intervenire il Io non ho CP_3 mai visto il ricorrente chiamare il né contattare la sala radio per far arrivare il CP_3
ADR: ho lavorato nella stessa squadra del ricorrente per un paio di anni, 4 o 5 anni fa. CP_3
ADR: Al termine dell'intervento, se non c'era il DOs, il ricorrente annotava i dati necessari (es estensione della linea del fuoco, tipo di intervento) e poi li portava alla base, dove veniva redatto il Pers report. Se invece c'era il era questi che dava i dati al ricorrente, che li portava alla base.
ADR: Nell'arco di un anno accadeva molto raramente che il DOS non fosse presente sul luogo dell'incendio. ADR: Io ho seguito un corso a Caserta della durata di un paio di giorni per imparare le tecniche di intervento. ADR: Se c'era necessità di aiuto nel corso dell'intervento, quando non c'era il Dos provvedeva il ricorrente a contattare la sala radio;
in caso contrario, provvedeva il DOS. ADR: Noi intervenivamo in media circa il 60/70 incendi all'anno. Facevamo anche interventi di pulizia del sottobosco, solo d'inverno per circa 7/8 mesi;
il resto del periodo ci occupavamo dell'anti- incendio. Provvedevamo, d'inverno, a creare le linee spezzafuoco, cioè i percorsi per far passare i mezzi anti – incendio e per tagliare eventuali incendi. ADR.
Provvedevamo in sostanza a tagliare l'erba e qualche ramo con decespugliatori e motoseghe a motore. ADR: avevamo seguito un corso, della durata di un giorno, per utilizzare questi strumenti di lavoro. ADR: in caso di pioggia o neve che ostacolava l'attività di manutenzione, andavamo in cassa integrazione. ADR: In questo caso il ricorrente chiamava la base per rappresentare che il cantiere era inagibile. Aspettavamo un'ora per verificare che spiovesse ed in caso contrario andavamo via. ADR: preciso che la squadra partiva direttamente dalla base, dopo aver firmato la presenza e dunque gli addetti alla basa erano a conoscenza della formazione della squadra e della presenza. Ribadisco che la composizione della squadra era di pertinenza della sala. ADR: Era il capo – squadra a valutare che le condizioni del tempo erano ostative allo svolgimento dell'attività.
ADR. Non so dire che cosa sia il progetto Terra dei Fuochi.”
Emerge, quindi, non solo una conoscenza dei fatti molto limitata nel tempo (soli due anni in periodo imprecisato) ma anche una parità di mansioni fra il teste ed il che si limitava a CP_1 dare indicazioni nei limitati casi in cui era assente il DOS, figura che assumeva ogni responsabilità
7 decisionale ed ammnistrativa (ivi compresa la redazione del report). Non solo, nel periodo invernale, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il non decideva CP_1 autonomamente le attività da svolgere in base alle condizioni climatiche ma attendeva indicazioni dalla base. Tanto emerge dalla deposizione sopra trascritta.
Per quel che riguarda il teste escusso anch'egli all'udienza del 14.01.2021, Testimone_7 ha dichiarato: “Fino a 3 anni fa ho coordinato le attività per lo spegnimento degli incendi boschivi ed ad interim ero anche coordinatore dell'attività di manutenzione boschiva. ADR: Ho visto
l'ultima volta il ricorrente circa un anno. ADR: Non ho mai visto nello svolgimento CP_1 della sua attività. Quello che posso dire è che i capisquadra svolgevano le seguenti attività: in caso di incendio boschivo, la squadra, che viene predisposta dal referente di base e che nel caso specifico del ricorrente credo fosse all'epoca è ferma in base in attesa di intervento. Per_2
ADR: quando arriva la chiamata dalla sala radio provinciale, il referente di base chiama il capo – squadra e dà le indicazioni ricevute dalla sala operativa. ADR: la squadra si reca sul luogo dell'incendio. Preciso che ci sono diverse tipologie di incendio. ADR: In caso di piccolo incendio oppure di diversi grossi incendi sul territorio, in mancanza del DOS regionale, il capo – squadra dirige le operazioni di spegnimento. Se in corso di spegnimento sorgono delle difficoltà operative, se si tratta di piccole cose può decidere il capo – squadra, altrimenti, in caso di grosse difficoltà, chiama la sala operativa, spiega la problematica e attende indicazioni dalla sala operativa. ADR: nella sala operativa si sono i dipendenti regionali ed i nostri tecnici di che si Parte_1 occupano dell'inserimento dei dati relativi agli incendi nel sistema. ADR: in media nell'anno, nel territorio di riferimento della base di RI, si verificano anche 100 incendi all'anno. ADR: Da circa 3- 4 anni se non erro circa nel 50 % dei casi mi risulta non ci sia stato il DOS. Preciso però che il dato della presenza del DOS non è un dato che non sempre mi viene inoltrato. ADR: Al termine delle operazioni di spegnimento si redige un report che viene firmato dal capo squadra.
Ciò mi risulta per averlo verificato personalmente. A questo punto il GL mostra al teste il documento di cui a n. 1 ed il teste risponde: è questo uno dei format per la redazione dei report.
ADR: In caso di presenza del DOS sul luogo dell'incendio, le indicazioni relative allo svolgimento delle operazioni vengono date dal DOS ai singoli capi – squadra, che provvedono a riportarle agli operai. ADR: L'attività relativa al progetto Terra dei Fuochi, consiste nel pattugliamento nel territorio e nella segnalazione di eventuali discariche abusive e di eventuali roghi tossici. ADR: non mi occupo di questa attività se non in modo sporadico. ADR: la squadra in questo caso è formata da 2 persone, non necessariamente con un capo – Squadra per quanto io ne sappia. E' necessario un autista. Il pattugliamento avviene con dei mezzi. ADR: Non so dire se il ricorrente
8 abbia mai svolto detta attività. ADR: per svolgere le attività di spegnimento, i dipendenti della convenuta hanno seguito dei corsi. I capi – squadra hanno svolto anche corsi sulla sicurezza e sono preposti alla sicurezza. ADR: la manutenzione boschiva consiste in attività di taglio erba e alberi per una pulizia del sottobosco, muretti a secco, creazioni di aree pic – nic. ADR: questa attività si svolge dal 1°.10 a metà/fine giugno. ADR: viene nominata la squadra, un capo – squadra per cantiere assume la funzione di capo cantiere. ADR: se ci sono condizioni climatiche avverse, il capo – cantiere, dopo un certo lasso di tempo previsto dalle procedure, chiama la base o il direttore e rappresenta l'impedimento allo svolgimento delle attività. Viene poi attività la CISOA. Il capo – squadra firma il modello CISOA, che viene controfirmato per verifica della completezza dei dati dal referente di base. ADR: nell'attività di manutenzione boschiva si usano strumenti manuali
e a motore. ADR: Anche per l'utilizzo di questi strumenti i lavoratori addetti hanno svolto un corso”.
Anche la deposizione del teste quindi, non è sufficiente ad asseverare le allegazioni Tes_2 difensive di cui al ricorso.
In effetti, non emerge in alcun modo che effettivamente le mansioni di caposquadra fossero svolte dal dall'odierno appellato. Peraltro in nessuna delle deposizioni si rinvengono elementi che consentano di far riferimento all'arco temporale durante il quale il lavoratore avrebbe svolto la mansione di caposquadra.
Manca anche la prova della prevalenza dello svolgimento delle pretese mansioni superiori né soccorre al riguardo il principio di non contestazione con ciò volendosi sottolineare che la società ha contestato sin dal primo momento le circostanze allegate dal ricorrente.
Nella memoria di costituzione di prime cure la società odierna appellante, infatti, ha precisato: “Le mansioni descritte dal capo 8) al 12) del libello introduttivo sono del REFERENTE
DI BASE o del DOS(direttore delle operazioni di spegnimento) e non del caposquadra;
quest'ultimo è mero esecutore delle direttive del REFERENTE, Del DOS, OVVERO DELLA SOUP
(SALA OPERATIVA UNIFICATA PROVINCIALE).” Inoltre, quanto alla formazione teorica, in tale circostanza l'appellante ha sottolineato: “viene descritta la formazione teorica pratica cui si è sottoposto il ricorrente. Va detto però che i corsi di formazione per il primo soccorso, per il taglio forestale, per l'addestramento antincendio boschivo, sono poco qualificanti e comunque funzionali all'esercizio delle mansioni svolte da operai di IV° livello.”.
Tali deduzioni comportano la netta contestazione della speciale autonomia e responsabilità rivendicate dal ricorrente e caratterizzanti il livello reclamato.
In definitiva, non sono emersi gli elementi caratterizzanti il livello rivendicato.
9 Si richiamano al riguardo le declaratorie contrattuali.
Al Quarto Livello appartengono “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita
e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acqu Tra le figure di riferimento la declaratoria negoziale richiama espressamente l' operaio specializzato;
indicando, per le aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami, a) il primo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il primo operatore su cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, l'operatore di macchina ossitaglio a pantografo automatica, il primo operatore di linea di taglio e foratura travi, il primo operatore di linea a bandellare o di profilatura, i quali tutti con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, scegliendo la successione delle operazioni, dei mezzi
e delle modalità di esecuzione, compiono lavori di preparazione, di avviamento e di conduzione dell'impianto, affidato eventualmente anche ad altro personale, con la predisposizione di strumenti di misura ed intervento durante la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie;
h) il manutentore meccanico, elettrico, aggiustatore, riparatore che con cognizioni tecnico-pratiche comunque acquisite, individuando guasti di normale rilevazione, esegue lavori di media complessità per la riparazione, la manutenzione elettrico e/o meccanica, la messa a punto di macchine o di impianti;
30. addetto alle variazioni dei servizi diffusionari nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
31. operatore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
32. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”.
Dalla lettura complessiva della clausola negoziale emerge che il livello IV è attribuito a personale di comprovata professionalità, dotato anche di un margine di autonomia, su istruzioni di massima ricevute, al fine di prescegliere le prime modalità di intervento ove la figura gerarchicamente superiore non intervenga.
Appartengono invece al III livello CCNL terziario distribuzione e servizi i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica
e tecnico-pratica comunque conseguita,. Fra le figure professionali di riferimento è indicato l' operaio specializzato provetto;
o l'operaio specializzato provetto nel settore automobilistico: il
10 meccanico riparatore di gruppo/i (elettrico e/o meccanico e/o idraulico e/o alimentazione), nonchè
l'addetto alla carrozzeria (lattoniere, verniciatore), che svolgono le mansioni in autonomia operativa, sulla base di cognizioni teoriche e pratiche approfondite, anche mediante l'uso appropriato di specifiche strumentazioni, individuando, dal punto di vista tecnico economico, nell'ambito di specifiche direttive aziendali, le opportunità e le modalità di esecuzione, di intervento e di definizione delle cause dei difetti e ne effettuano la delibera funzionali;
il manutentore meccanico, il manutentore elettrico, l'aggiustatore, il riparatore che, in condizioni di autonomia operativa, con l'interpretazione critica del disegno o dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione, manutenzione di macchine o impianti, curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale;
il primo operatore di linea di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, incaricato, oltre che dei compiti propri della mansione, di svolgere congiuntamente, in condizioni di autonomia operativa i seguenti compiti: operare, scegliendo il lavoro da compiere, interventi su organi, apparati e/o impianti con la relativa prova di avviamento, effettuare eventualmente su qualsiasi tipo di apparecchiatura operazioni consistenti in sostanziali riparazioni, messe a punto, verifiche e manutenzioni, contribuire con la sua esperienza all'addestramento e alla formazione professionale degli altri operatori.
In conclusione, dalla lettura complessiva della clausola e quella combinata delle due declaratorie, risulta evidente che l'operaio specializzato provetto di cui parla il terzo livello del
CCNL sopra richiamato possiede non solo un grado di conoscenze teoriche elevato (non certamente comprovato dagli attestati di frequenza di corsi, taluni di primo soccorso, allegati al fascicolo senza neanche l'indicazione del percorso didattico seguito) ma un grado di autonomia ed iniziativa che non è stato in alcun modo dimostrato nel presente giudizio per i motivi in precedenza riferiti (si noti, peraltro, lo scarso numero di report redatti dall'appellato – otto- rispetto al periodo preso in esame).
. In conclusione, quindi, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza gravata deve essere disposto il rigetto della domanda proposta dall'appellato.
Considerata la sussistenza di un ampio contenzioso con alterne vicende sviluppatesi nel corso di differenti giudizi, e quindi della sussistenza di contrasti emersi nella giurisprudenza di merito, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
Deve darsi atto della sussistenza, per l'appellante, dei presupposti per l'esazione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato.
11
PQM
La Corte così decide:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-compensa le spese del doppio grado di giudizio;
- dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13 marzo 2025, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1622/2023 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. Dott. con sede Parte_1 Parte_2 in Napoli Centro Direzionale is. E/7, P.iva , rapp.to e difeso giusta procura allegata in P.IVA_1 atti dall'avv. Salvatore Russo, (CF: ; P.Iva N. con studio in C.F._1 P.IVA_2
Napoli al c.so B. Buozzi 205, telefax 0815724467, presso il quale elettivamente domicilia (l'avv.
Russo Salvatore autorizza la cancelleria ad effettuare ogni notifica inerente il processo mediante posta elettronica al seguente indirizzo pec: ) Email_1
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Umberto 365 presso lo studio degli avvocati Vincenzo
Vitagliano,Angela Barretta e Anna Barretta che lo rappresentano e difendono come da procura allegata al fascicolo di primo grado.
Per ogni comunicazione relativa al presente ricorso hanno chiesto di provvedervi a mezzo pec al seguente indirizzo Email_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 967/2023, pubblicata il giorno
26.01.2023.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli, quale giudice del lavoro, CP_1
-premesso di lavorare, con contratto a tempo pieno sin dal 29.01.2001, alle dipendenze della
[...]
società con sede in Napoli al Centro Direzionale Isola E/7, operante nel Parte_1 settore servizi e facente applicazione, agli oltre 200 dipendenti, del CCNL terziario distribuzione e servizi- dedusse di essere stato inquadrato nel V livello dalla data di assunzione e fino al
30.05.2010, data in cui gli veniva riconosciuto il IV livello. Egli aggiunse: che tale inquadramento risultava inadeguato in quanto egli, sin dal giorno 01.06.2004, aveva svolto le mansioni di capo squadra riconducibili alla qualifica di operaio specializzato provetto avente diritto all'inquadramento nel III livello CCNL terziario distribuzione e servizi;
che l'organizzazione aziendale della società società appaltatrice del contratto per la fornitura Parte_1 del servizio regionale di controllo e monitoraggio del patrimonio boschivo della Controparte_2 per la prevenzione ed il contrasto agli incendi, prevede una serie di basi territoriali site in prossimità delle aree boschive della regione al fine di assicurare una rapida possibilità di intervento;
che ciascuna base dispone di uffici, mezzi antincendio e personale sia amministrativo che addetto alle attività di intervento ed è coordinata e monitorata a livello provinciale da una SOUP (sala operativa unificata provinciale) che si occupa della gestione del territorio provinciale e monitora tutte le attività delle basi. Il ricorrente aggiunse che presso ogni base è presente un referente amministrativo, che fa da collegamento con la sala provinciale, nonché squadre di operai specializzate, dirette e coordinate da un capo squadra, che si occupano di effettuare operazioni di antincendio boschivo e manutenzione in contesti ambientali estremamente rischiosi per la sicurezza sul lavoro quali: dirupi, sottobosco, valloni, zone a rischio idrogeologico, cime scoscese, terreni sdrucciolevoli;
che per lo svolgimento di tali mansioni – considerato l'alto rischio ambientale in cui si svolge l'attività - è necessaria una specifica preparazione che comporta la piena capacità di utilizzo di strumentazione complessa e pericolosa quali seghe elettriche, disco elica decespugliatore, segaccio potatura, tronca rami moduli antincendio, uso che richiede una adeguata preparazione professionale nonché l'impiego della vasta gamma di dispositivi di sicurezza.
Il ricorrente precisò di svolgere mansioni di capo squadra presso la base operativa di RI
(CE) .
Sulla scorta di tali argomenti, rivendicò il proprio diritto al Controparte_1 riconoscimento del III livello a decorrere dall'01.06.2004 quale capo operaio con qualifica di
“operaio specializzato provetto” avendo egli svolto a decorrere da tale data le mansioni di capo squadra, assegnando i compiti agli addetti alla propria squadra sia nelle attività di manutenzione
2 boschiva sia nelle attività di prevenzione e avvistamento incendi e nelle operazioni di attacco al fuoco coordinando e controllando la corretta esecuzione della prestazione lavorativa;
di avere esercitato attività decisionale individuando la strumentazione e l'attrezzatura più idonea da utilizzare nel singolo intervento.; di aver provveduto a redigere, per ogni intervento di manutenzione o antincendio, con l'annotazione del mezzo impiegato, della relativa attrezzatura, dell'orario di uscita, di quello di entrata, del tipo di intervento effettuato o richiesto con relativa descrizione nonché del numero di addetti intervenuti;
di avere discrezionalità di scelta dell'intervento a seconda delle condizioni atmosferiche;
di essere in possesso di un'adeguata formazione teorica specialistica dimostrata dagli attestati di partecipazione ai corsi;
di operare in condizioni di oggettiva pericolosità, specie in caso di incendi;
di occuparsi, ai fini della fruizione della cassa integrazione
(CISOA) di certificare su apposita modulistica la presenza in servizio dei dipendenti aventi diritto alla cassa;
di disporre di autonomia operativa applicando procedure complesse tutte relative alla gestione delle risorse umane e materiali necessarie per consentire una gestione corretta e trasparente affidata dall'ente pubblico.
Chiese, quindi, che il Tribunale adito accogliesse in suo favore le seguenti conclusioni: “Tutto quanto innanzi premesso, e con riserva di più ampiamente dedurre ed illustrare si CONCLUDE
Affinché l'adito Tribunale in accoglimento del presente ricorso voglia così provvedere:
1- Per i motivi tutti esposti in ricorso accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel III livello del CCNL terziario distribuzione e servizi dall'01.06.2004 o dalla diversa data che si ritenesse di giustizia.
2-condannare la resistente al pagamento delle relative differenze retributive maturate per il livello superiore che sarà riconosciuto da quantificare in separato giudizio.
3- condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che ne fa anticipo”.
Integrato il contraddittorio, si costituì in giudizio la società che, oltre ad Parte_1 eccepire in via del tutto preliminare la nullità del ricorso e la prescrizione dei crediti, contestò la fondatezza della domanda richiamando la documentazione attinente allo svolgimento del rapporto col dipendente e negando decisamente lo svolgimento di attività di capo squadra o di altra attività inquadrabile nel livello rivendicato.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, così dispose: “A) dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello III del CCNL a Parte decorrere dal 01.09.2004 e condanna la al pagamento, in favore del lavoratore, delle differenze retributive maturate a far data dal 18.7.2007, oltre interessi sulle singole componenti del credito via via rivalutate dalla data di maturazione di ciascuna di esse al saldo, da liquidarsi in
3 separato giudizio;
B) compensa per 1/3 le spese di giudizio e condanna parte convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, della residua quota, che liquida in euro 3.086,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari”.
In particolare, il primo giudice, respinta tacitamente l'eccezione di nullità del ricorso, distinse tra il diritto al superiore inquadramento per il quale escluse in toto l'eccezione di prescrizione ed il diritto di credito, cui applicò i principi espressi dalla Suprema Corte, ritenendo prescritti i crediti retributivi maturati fino al 17.07.2007.
Con ricorso depositato il 7.07.2023 la società ha proposto appello avverso tale sentenza deducendone l'erroneità per aver applicato i principi affermati dalla Suprema Corte in materia di prescrizione senza tenere conto della natura della società a partecipazione pubblica ( società in house). L'appellante, inoltre, ha censurato la sentenza per aver valutato superficialmente sia la documentazione (attestati tutti successivi al 2004 e scarsa significatività delle prove documentali) sia le prove testimoniali dalle quali non poteva desumersi la fondatezza delle allegazioni difensive.
Ha quindi concluso per il rigetto della domanda
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio si è costituito in giudizio l'appellato che ha resistito al gravame
Successivamente, con decreto ex art. 127 ter c.p.c., è stata prevista la trattazione cartolare del procedimento con sostituzione da ultimo dell'udienza del 13.03.2025.
Acquisite le note di trattazione, riservata la decisione ed espletata la camera di consiglio - infine- la causa è decisa nei termini di seguito esposti.
§§§
Prima di entrare nel merito del gravame, ancorato a motivi strettamente connessi ed esaminabili in modo congiunto in quanto attinenti alla valutazione del compendio probatorio acquisito, questa Corte ritiene opportuno effettuare un breve ma significativo richiamo ai principi invalsi nella giurisprudenza di legittimità a proposito della valutazione delle domande finalizzate al riconoscimento del diritto al superiore inquadramento.
E' stato, infatti, affermato che nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini. L'individuazione dei criteri generali e astratti caratteristici delle singole categorie alla stregua della disciplina collettiva del rapporto è censurabile in sede di legittimità, oltre che per vizi di motivazione, - al pari delle altre due fasi suindicate - anche per violazione dei criteri legali di
4 ermeneutica contrattuale nell'interpretazione della disciplina collettiva (cfr. Cass.civ., Sez.Lav.
16.02.2025, n. 3069; Cass. 30.10.2008 n. 26234).
Tanto premesso - poiché nel presente giudizio si discute del diritto al superiore inquadramento dell'appellato, inquadrato dal 30.05.2010 al IV livello del CCNL- occorre accertare se le mansioni in concreto svolte dallo stesso siano riconducibili al livello III livello del CCNL commercio dallo stesso pacificamente richiamato.
In proposito occorre rammentare che l'odierno appellato, nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, ha ancorato il proprio diritto al superiore inquadramento allo svolgimento di mansioni di capo squadra concretantesi, fra l'altro, nell'espletamento delle seguenti attività: “ 20. Il ricorrente indica alla squadra il percorso necessario per raggiungere il fronte del fuoco ovvero i luoghi in cui eseguire le attività manutentive;
21. Il ricorrente verifica che le operazioni di taglio a sega disco elica decespugliatore, segaccio potatura, tronca rami siano eseguite in sicurezza dando le necessarie direttive agli operatori ed intervenendo personalmente nell'ipotesi in cui si tratti di operazioni particolarmente complesse;
22. Quando nell'esecuzione della prestazione lavorativa sia di manutenzione che antincendio si presentano delle difficoltà come ad esempio rinvenimento di rifiuti ovvero ostacoli al transito scarsa visibilità il ricorrente decide cosa fare ovvero se è possibile
o meno proseguire le attività; 23. Il ricorrente una volta che si trova sul fronte del fuoco decide se richiedere l'intervento di altri operatori;
24. Il ricorrente decide quando possono considerarsi cessate le operazioni di manutenzione o di attacco al fuoco autorizzando il rientro alla base.; 25.
Solo per gli incendi di grandi dimensioni che richiedono intervento aereo la gestione dell'attacco al fuoco è rimessa al DOS Direttore Operazioni di Spegnimento funzionario della Controparte_2 con capacità di disporre dei mezzi di protezione civile;
26. Il DOS in ogni caso non è presente sul fronte del fuoco ove operano il ricorrente e la sua squadra;
27. Il ricorrente svolge le mansioni suddette senza che ricorra l'ipotesi della sostituzione del personale avente diritto alla conservazione del posto di lavoro”.
Ha sottolineato l'abilità nell'uso di attrezzature specifiche (motosega, decespugliatore ecc.) ed ha quindi posto l'accento sull'autonomia operativa che egli esercita con poteri decisionali.
Il primo giudice ha ritenuto che le prove documentali (attestati di partecipazione a corsi di formazione e reports di eventi incendiari) e quelle testimoniali (testi e Tes_1 Tes_2 avessero dimostrato lo svolgimento dell'attività di coordinamento e direzione degli operai specializzati addetti alla squadra, svolta particolarmente nel periodo estivo, atteso che nel periodo invernale l'attività della squadra di appartenenza era costituita prevalentemente dalla manutenzione boschiva.
5 Tale interpretazione è stata decisamente contestata dall'appellante che ha lamentato sia l'errata valutazione della documentazione che la mancata lettura delle deposizioni di alcuni testi
( e ), oltre che l'errata interpretazione delle deposizioni dei testi Testimone_3 Testimone_4
e In particolare l'appellante rimarca non soltanto l'inattendibilità dei Tes_1 Tes_2 testimoni ma anche l'assenza nelle deposizioni di qualsivoglia riferimento temporale rispetto al preteso svolgimento di mansioni superiori da parte dell'odierno appellato, la non conoscenza del progetto “Terra dei fuochi”, la assoluta genericità circa l'aspetto qualitativo e quantitativo delle mansioni svolte non risultando in alcun modo che le pretese mansioni superiori siano primarie e caratterizzanti.
Quanto al teste l'appellante evidenzia che lo stesso ha riferito di Testimone_5 aver lavorato per soli due anni con il ricorrente, senza specificare bene il periodo in questione;
inoltre sottolinea l'imprecisione dell'intera deposizione in quanto dalle dichiarazioni del teste emergerebbe che le mansioni svolte dal fossero tutte ascrivibili al livello giustamente CP_1 assegnato. Il teste, secondo quanto affermato dall'appellante, avrebbe riferito che il ricorrente
“quando è stato in squadra con me svolgeva le mie stesse mansioni” ossia “spegnimento incendi con flabelli… pulizia sottobosco” inoltre egli avrebbe riferito in modo generico le circostanze attinenti al ruolo del (il teste dichiarava che l'appellato forniva istruzioni ma non lo ha CP_1 mai indicato come caposquadra”). Quanto alla deposizione del teste l'appellante Testimone_6 sottolinea che questi ha dichiarato di non aver mai visto il ricorrente nello svolgimento della sua attività e che la deposizione si limita ad illustrare la normale attività e modalità di spegnimento degli incendi senza collegarla all'attività del ricorrente. Con riferimento al progetto “Terra dei fuochi” il teste si limita a dire che di norma veniva svolto mediante pattugliamento svolto da due addetti di cui un autista senza la formazione di una squadra.
Tutte le doglianze- riferite essenzialmente ad una erronea valutazione del materiale probatorio e delle allegazioni e contestazioni delle parti- possono essere esaminate congiuntamente.
Per quanto riguarda la deposizione del teste questi ha riferito: “ Il Testimone_5 ricorrente ha lavorato nella mia squadra. ADR: la sala radio ci indicava il luogo dell'incendio, la squadra di 5 persone si recava sul posto. ADR: La squadra veniva formata dagli impiegati della convenuta, tra questi ricordo e poi . ADR: Cominciavamo a Persona_1 Persona_2 spegnere il fuoco con i flabelli e talvolta anche con l'autobotte. ADR: Il ricorrente, quando è stato in squadra con me, ha svolto le mie stesse mansioni. ADR: Era il ricorrente che ci dava istruzioni sulle attività da svolgere. ADR: In caso di problematiche che imponessero la necessità di decisioni sul da farsi contattavamo la sala radio. ADR: Certe volte sul luogo dell'incendio c'era anche il
6 DOS. Quando c'era il DOS era questi che ci dava istruzioni sull'attività da svolgere. Preciso che il
DOS era normalmente presente sul luogo dell'incendio. Solo nel caso in cui fosse impegnato in altro incendio, provvedevamo direttamente noi alle operazioni di spegnimento. ADR: Quando
l'incendio era molto esteso il DOS provvedeva a richiedere l'intervento del . Noi, dopo CP_3 che l'aereo aveva provveduto allo spegnimento, con i flabelli spegnevamo i piccoli fuochi rimasti
(si chiamava bonifica). Mi è stato riferito, ma non so dire da chi, che altre squadre, in alcune occasioni abbiano provveduto a chiamare la sala radio per far intervenire il Io non ho CP_3 mai visto il ricorrente chiamare il né contattare la sala radio per far arrivare il CP_3
ADR: ho lavorato nella stessa squadra del ricorrente per un paio di anni, 4 o 5 anni fa. CP_3
ADR: Al termine dell'intervento, se non c'era il DOs, il ricorrente annotava i dati necessari (es estensione della linea del fuoco, tipo di intervento) e poi li portava alla base, dove veniva redatto il Pers report. Se invece c'era il era questi che dava i dati al ricorrente, che li portava alla base.
ADR: Nell'arco di un anno accadeva molto raramente che il DOS non fosse presente sul luogo dell'incendio. ADR: Io ho seguito un corso a Caserta della durata di un paio di giorni per imparare le tecniche di intervento. ADR: Se c'era necessità di aiuto nel corso dell'intervento, quando non c'era il Dos provvedeva il ricorrente a contattare la sala radio;
in caso contrario, provvedeva il DOS. ADR: Noi intervenivamo in media circa il 60/70 incendi all'anno. Facevamo anche interventi di pulizia del sottobosco, solo d'inverno per circa 7/8 mesi;
il resto del periodo ci occupavamo dell'anti- incendio. Provvedevamo, d'inverno, a creare le linee spezzafuoco, cioè i percorsi per far passare i mezzi anti – incendio e per tagliare eventuali incendi. ADR.
Provvedevamo in sostanza a tagliare l'erba e qualche ramo con decespugliatori e motoseghe a motore. ADR: avevamo seguito un corso, della durata di un giorno, per utilizzare questi strumenti di lavoro. ADR: in caso di pioggia o neve che ostacolava l'attività di manutenzione, andavamo in cassa integrazione. ADR: In questo caso il ricorrente chiamava la base per rappresentare che il cantiere era inagibile. Aspettavamo un'ora per verificare che spiovesse ed in caso contrario andavamo via. ADR: preciso che la squadra partiva direttamente dalla base, dopo aver firmato la presenza e dunque gli addetti alla basa erano a conoscenza della formazione della squadra e della presenza. Ribadisco che la composizione della squadra era di pertinenza della sala. ADR: Era il capo – squadra a valutare che le condizioni del tempo erano ostative allo svolgimento dell'attività.
ADR. Non so dire che cosa sia il progetto Terra dei Fuochi.”
Emerge, quindi, non solo una conoscenza dei fatti molto limitata nel tempo (soli due anni in periodo imprecisato) ma anche una parità di mansioni fra il teste ed il che si limitava a CP_1 dare indicazioni nei limitati casi in cui era assente il DOS, figura che assumeva ogni responsabilità
7 decisionale ed ammnistrativa (ivi compresa la redazione del report). Non solo, nel periodo invernale, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il non decideva CP_1 autonomamente le attività da svolgere in base alle condizioni climatiche ma attendeva indicazioni dalla base. Tanto emerge dalla deposizione sopra trascritta.
Per quel che riguarda il teste escusso anch'egli all'udienza del 14.01.2021, Testimone_7 ha dichiarato: “Fino a 3 anni fa ho coordinato le attività per lo spegnimento degli incendi boschivi ed ad interim ero anche coordinatore dell'attività di manutenzione boschiva. ADR: Ho visto
l'ultima volta il ricorrente circa un anno. ADR: Non ho mai visto nello svolgimento CP_1 della sua attività. Quello che posso dire è che i capisquadra svolgevano le seguenti attività: in caso di incendio boschivo, la squadra, che viene predisposta dal referente di base e che nel caso specifico del ricorrente credo fosse all'epoca è ferma in base in attesa di intervento. Per_2
ADR: quando arriva la chiamata dalla sala radio provinciale, il referente di base chiama il capo – squadra e dà le indicazioni ricevute dalla sala operativa. ADR: la squadra si reca sul luogo dell'incendio. Preciso che ci sono diverse tipologie di incendio. ADR: In caso di piccolo incendio oppure di diversi grossi incendi sul territorio, in mancanza del DOS regionale, il capo – squadra dirige le operazioni di spegnimento. Se in corso di spegnimento sorgono delle difficoltà operative, se si tratta di piccole cose può decidere il capo – squadra, altrimenti, in caso di grosse difficoltà, chiama la sala operativa, spiega la problematica e attende indicazioni dalla sala operativa. ADR: nella sala operativa si sono i dipendenti regionali ed i nostri tecnici di che si Parte_1 occupano dell'inserimento dei dati relativi agli incendi nel sistema. ADR: in media nell'anno, nel territorio di riferimento della base di RI, si verificano anche 100 incendi all'anno. ADR: Da circa 3- 4 anni se non erro circa nel 50 % dei casi mi risulta non ci sia stato il DOS. Preciso però che il dato della presenza del DOS non è un dato che non sempre mi viene inoltrato. ADR: Al termine delle operazioni di spegnimento si redige un report che viene firmato dal capo squadra.
Ciò mi risulta per averlo verificato personalmente. A questo punto il GL mostra al teste il documento di cui a n. 1 ed il teste risponde: è questo uno dei format per la redazione dei report.
ADR: In caso di presenza del DOS sul luogo dell'incendio, le indicazioni relative allo svolgimento delle operazioni vengono date dal DOS ai singoli capi – squadra, che provvedono a riportarle agli operai. ADR: L'attività relativa al progetto Terra dei Fuochi, consiste nel pattugliamento nel territorio e nella segnalazione di eventuali discariche abusive e di eventuali roghi tossici. ADR: non mi occupo di questa attività se non in modo sporadico. ADR: la squadra in questo caso è formata da 2 persone, non necessariamente con un capo – Squadra per quanto io ne sappia. E' necessario un autista. Il pattugliamento avviene con dei mezzi. ADR: Non so dire se il ricorrente
8 abbia mai svolto detta attività. ADR: per svolgere le attività di spegnimento, i dipendenti della convenuta hanno seguito dei corsi. I capi – squadra hanno svolto anche corsi sulla sicurezza e sono preposti alla sicurezza. ADR: la manutenzione boschiva consiste in attività di taglio erba e alberi per una pulizia del sottobosco, muretti a secco, creazioni di aree pic – nic. ADR: questa attività si svolge dal 1°.10 a metà/fine giugno. ADR: viene nominata la squadra, un capo – squadra per cantiere assume la funzione di capo cantiere. ADR: se ci sono condizioni climatiche avverse, il capo – cantiere, dopo un certo lasso di tempo previsto dalle procedure, chiama la base o il direttore e rappresenta l'impedimento allo svolgimento delle attività. Viene poi attività la CISOA. Il capo – squadra firma il modello CISOA, che viene controfirmato per verifica della completezza dei dati dal referente di base. ADR: nell'attività di manutenzione boschiva si usano strumenti manuali
e a motore. ADR: Anche per l'utilizzo di questi strumenti i lavoratori addetti hanno svolto un corso”.
Anche la deposizione del teste quindi, non è sufficiente ad asseverare le allegazioni Tes_2 difensive di cui al ricorso.
In effetti, non emerge in alcun modo che effettivamente le mansioni di caposquadra fossero svolte dal dall'odierno appellato. Peraltro in nessuna delle deposizioni si rinvengono elementi che consentano di far riferimento all'arco temporale durante il quale il lavoratore avrebbe svolto la mansione di caposquadra.
Manca anche la prova della prevalenza dello svolgimento delle pretese mansioni superiori né soccorre al riguardo il principio di non contestazione con ciò volendosi sottolineare che la società ha contestato sin dal primo momento le circostanze allegate dal ricorrente.
Nella memoria di costituzione di prime cure la società odierna appellante, infatti, ha precisato: “Le mansioni descritte dal capo 8) al 12) del libello introduttivo sono del REFERENTE
DI BASE o del DOS(direttore delle operazioni di spegnimento) e non del caposquadra;
quest'ultimo è mero esecutore delle direttive del REFERENTE, Del DOS, OVVERO DELLA SOUP
(SALA OPERATIVA UNIFICATA PROVINCIALE).” Inoltre, quanto alla formazione teorica, in tale circostanza l'appellante ha sottolineato: “viene descritta la formazione teorica pratica cui si è sottoposto il ricorrente. Va detto però che i corsi di formazione per il primo soccorso, per il taglio forestale, per l'addestramento antincendio boschivo, sono poco qualificanti e comunque funzionali all'esercizio delle mansioni svolte da operai di IV° livello.”.
Tali deduzioni comportano la netta contestazione della speciale autonomia e responsabilità rivendicate dal ricorrente e caratterizzanti il livello reclamato.
In definitiva, non sono emersi gli elementi caratterizzanti il livello rivendicato.
9 Si richiamano al riguardo le declaratorie contrattuali.
Al Quarto Livello appartengono “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita
e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acqu Tra le figure di riferimento la declaratoria negoziale richiama espressamente l' operaio specializzato;
indicando, per le aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami, a) il primo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il primo operatore su cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, l'operatore di macchina ossitaglio a pantografo automatica, il primo operatore di linea di taglio e foratura travi, il primo operatore di linea a bandellare o di profilatura, i quali tutti con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, scegliendo la successione delle operazioni, dei mezzi
e delle modalità di esecuzione, compiono lavori di preparazione, di avviamento e di conduzione dell'impianto, affidato eventualmente anche ad altro personale, con la predisposizione di strumenti di misura ed intervento durante la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie;
h) il manutentore meccanico, elettrico, aggiustatore, riparatore che con cognizioni tecnico-pratiche comunque acquisite, individuando guasti di normale rilevazione, esegue lavori di media complessità per la riparazione, la manutenzione elettrico e/o meccanica, la messa a punto di macchine o di impianti;
30. addetto alle variazioni dei servizi diffusionari nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
31. operatore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
32. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”.
Dalla lettura complessiva della clausola negoziale emerge che il livello IV è attribuito a personale di comprovata professionalità, dotato anche di un margine di autonomia, su istruzioni di massima ricevute, al fine di prescegliere le prime modalità di intervento ove la figura gerarchicamente superiore non intervenga.
Appartengono invece al III livello CCNL terziario distribuzione e servizi i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica
e tecnico-pratica comunque conseguita,. Fra le figure professionali di riferimento è indicato l' operaio specializzato provetto;
o l'operaio specializzato provetto nel settore automobilistico: il
10 meccanico riparatore di gruppo/i (elettrico e/o meccanico e/o idraulico e/o alimentazione), nonchè
l'addetto alla carrozzeria (lattoniere, verniciatore), che svolgono le mansioni in autonomia operativa, sulla base di cognizioni teoriche e pratiche approfondite, anche mediante l'uso appropriato di specifiche strumentazioni, individuando, dal punto di vista tecnico economico, nell'ambito di specifiche direttive aziendali, le opportunità e le modalità di esecuzione, di intervento e di definizione delle cause dei difetti e ne effettuano la delibera funzionali;
il manutentore meccanico, il manutentore elettrico, l'aggiustatore, il riparatore che, in condizioni di autonomia operativa, con l'interpretazione critica del disegno o dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione, manutenzione di macchine o impianti, curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale;
il primo operatore di linea di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, incaricato, oltre che dei compiti propri della mansione, di svolgere congiuntamente, in condizioni di autonomia operativa i seguenti compiti: operare, scegliendo il lavoro da compiere, interventi su organi, apparati e/o impianti con la relativa prova di avviamento, effettuare eventualmente su qualsiasi tipo di apparecchiatura operazioni consistenti in sostanziali riparazioni, messe a punto, verifiche e manutenzioni, contribuire con la sua esperienza all'addestramento e alla formazione professionale degli altri operatori.
In conclusione, dalla lettura complessiva della clausola e quella combinata delle due declaratorie, risulta evidente che l'operaio specializzato provetto di cui parla il terzo livello del
CCNL sopra richiamato possiede non solo un grado di conoscenze teoriche elevato (non certamente comprovato dagli attestati di frequenza di corsi, taluni di primo soccorso, allegati al fascicolo senza neanche l'indicazione del percorso didattico seguito) ma un grado di autonomia ed iniziativa che non è stato in alcun modo dimostrato nel presente giudizio per i motivi in precedenza riferiti (si noti, peraltro, lo scarso numero di report redatti dall'appellato – otto- rispetto al periodo preso in esame).
. In conclusione, quindi, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza gravata deve essere disposto il rigetto della domanda proposta dall'appellato.
Considerata la sussistenza di un ampio contenzioso con alterne vicende sviluppatesi nel corso di differenti giudizi, e quindi della sussistenza di contrasti emersi nella giurisprudenza di merito, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
Deve darsi atto della sussistenza, per l'appellante, dei presupposti per l'esazione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato.
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PQM
La Corte così decide:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-compensa le spese del doppio grado di giudizio;
- dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
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