Articolo 14 della Legge 29 febbraio 1980, n. 31
Articolo 13Articolo 15
Versione
1 marzo 1980
Art. 14.
L' articolo 59 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , deve intendersi nel senso che le disposizioni in esso contenute si applicano agli interventi di recupero, definiti dall'articolo 31, con esclusione di quelli di cui alla lettera a) di quest'ultimo articolo, anche se realizzati in assenza o all'esterno delle zone di recupero di cui allo articolo 27 della legge stessa.
Non si fa luogo al rimborso di imposte pagate ne' a ripetizione di imposte rimborsate in dipendenza di dichiarazioni presentate o di accertamenti divenuti comunque definitivi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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