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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 05/02/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2700/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2700/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALZI Parte_1 C.F._1
RAFFAELLA e dell'avv. ANGELINI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in Rimini (RN),
Via Gambalunga, n. 64, presso lo studio dei difensori
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IANNACCONE LUCA e CP_1 C.F._2 dell'avv. SANTINI SARA, elettivamente domiciliata in Rimini (RN), Viale Della Repubblica, n. 96/A, presso lo studio dei difensori
RESISTENTE
Controparte_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 19/06/2024.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e nata a [...] Parte_1 CP_1
(RN) il 03/01/1965, contraevano matrimonio civile in data 30/06/2001 a Rimini, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2001, n. 97, parte I.
Dall'unione dei coniugi è nato il figlio (in data 14/01/2002). Persona_1
I coniugi si separavano giudizialmente con sentenza non definitiva n. 102/2020, pronunciata dal
Tribunale di Rimini in data 03/02/2020, e il giudizio di separazione era definito con la sentenza n.
722/2023, pronunciata dal Tribunale di Rimini in data 18/07/2023.
Nel presente giudizio, il ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
quanto alle questioni economiche, chiedeva di porre a proprio carico il versamento mensile di € 800,00 a titolo di mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie.
Si costituiva in giudizio la resistente, non opponendosi alla pronuncia del divorzio, che qualificava in termini di scioglimento del matrimonio civile, chiedendo altresì la conferma dell'assegnazione della casa coniugale. Quanto alle questioni economiche, chiedeva di porre a carico del ricorrente il versamento mensile di € 1.200,00 a titolo di mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, di disporre l'aumento dell'assegno perequativo ex art. 156 c.c. ad € 1.000,00 ed il versamento mensile della somma di € 1.000,00 a titolo di assegno di divorzio.
Le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 09/11/2021, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo. All'esito dell'udienza il
Presidente del Tribunale non adottava provvedimenti provvisori ed urgenti, non ravvisandone i presupposti, ferme le condizioni (provvisorie) di separazione, e nominava il Giudice Istruttore per la trattazione della causa.
All'udienza del 19/01/2022, il procuratore del ricorrente chiedeva la pronuncia di sentenza non definitiva sul vincolo e, all'esito, l'assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. Il procuratore della resistente non si opponeva alla pronuncia di sentenza non definitiva e si associava alla richiesta di termini istruttori. Il Giudice Istruttore, dato atto, riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 130/2022, pubblicata il 9/02/2022, il Tribunale di Rimini pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto in Rimini (RN), in data 30/06/2001, da Parte_1
e disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del procedimento.
[...] CP_1
La causa veniva istruita mediante prove documentali e orali.
Esaurita l'istruttoria, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 2 di 8 Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381: “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che
l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
1. Così riassunto lo svolgimento del processo, e dato atto che lo scioglimento del matrimonio è stato pronunciato con sentenza non definitiva, il thema decidendum resta circoscritto alle statuizioni accessorie oggetto delle istanze formulate dalle parti.
2. Quanto al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, va evidenziato che non è contestato che conviva con la madre presso Per_1
l'abitazione coniugale: in favore della deve essere, pertanto, disposta l'assegnazione della casa CP_1 coniugale, provvedimento che, essendo finalizzato all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, è subordinato all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.
Nel corso del giudizio poi, non sono emersi elementi da cui desumere il raggiungimento dell'indipendenza economica di : pertanto, va posto a carico del l'obbligo di Per_1 Pt_1
contribuire al mantenimento del figlio il quale, come evidenziato, convive con la madre.
Al fine di determinare la misura del contributo paterno al mantenimento del figlio, occorre far riferimento sia alle esigenze della prole, sia al principio di proporzionalità che governa il concorso dei genitori al mantenimento dei figli. L'art. 337 ter, comma 4, c.c., infatti, nello stabilire che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito, rende necessario l'esame della diversa situazione economica e reddituale delle parti al fine di determinare l'entità del contributo al predetto mantenimento.
Nel caso di specie, occorre fare riferimento alla documentazione reddituale e fiscale versata in atti al fine di ricostruire la complessiva situazione economico – patrimoniale delle parti: il ha Pt_1
rappresentato di aver subito un peggioramento della propria condizione economica, in conseguenza di un pignoramento dello stipendio, subito a maggio 2020, da parte del fratello , coerede Persona_2 pagina 3 di 8 del padre, e anche a causa del mancato rinnovo dell'attribuzione dell'assegno di reggenza scolastica;
egli è poi comproprietario, unitamente al fratello, di immobili siti in Lecce e, unitamente alla moglie, della casa coniugale e di altro immobile, sito in Mondaino, in cui vive.
La ha rappresentato di aver mantenuto inalterata la propria occupazione lavorativa, svolgendo CP_1
attività lavorativa part-time come bibliotecaria presso l'Università di Bologna, con retribuzione annuale di circa euro 22.000,00 netti (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti); ella è poi comproprietaria, unitamente al marito, della casa coniugale sita in Rimini, via Perlasca, n.6 e di altro immobile, sito in
Mondaino, via Laureto, n. 1815 in cui vive il ricorrente.
Ebbene, dalle dichiarazioni dei redditi depositate in atti, emerge che la capacità reddituale del non ha subito il lamentato peggioramento: non solo il mancato rinnovo dell'attribuzione Pt_1
dell'assegno di reggenza scolastica è circostanza che è stata già valutata in sede di separazione giudiziale ed in sede di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale di separazione, ma nelle recenti annualità, il reddito netto del ricorrente è pari a circa 52.186,00 euro (cfr. dichiarazioni dei redditi correttiva anno 2023), di poco superiore rispetto a quanto percepito dal medesimo ricorrente negli anni precedenti (cfr. reddito netto di € 51.215 nella dichiarazione dei redditi 2022 e di € 49.561 nella dichiarazione dei redditi 2021).
Alla luce degli elementi acquisiti nel presente giudizio, tenuto conto che la situazione complessiva delle parti non appare modificata rispetto alla sentenza di separazione e considerate le esigenze del figlio - il quale, a far data da settembre 2022 è iscritto al DAMS all'università di Bologna -, Per_1
il Collegio ritiene congruo disporre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento del Pt_1
figlio nella misura complessiva di euro 800,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo Per_1
indici Istat, oltre al 70% alle spese straordinarie che saranno sostenute nell'interesse del figlio
, così come regolate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, come di Per_1
seguito regolamentate:
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
- spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo
pagina 4 di 8 sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
- Campi scuola estivi, baby-sitter, pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
- Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
- Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
- Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
- Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità:
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto
(raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie”.
3. Quanto alla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile ex art. 5 l. 898/1970 formulata dalla va osservato che la norma in questione prevede che, in sede di pronuncia dello scioglimento o CP_1
della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando pagina 5 di 8 quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. Secondo una recente pronuncia delle Sezioni Unite, ai fini del calcolo dell'assegno di divorzio di cui all'art. 5 della l. n. 898/70 occorre tenere in considerazione “non il tenore di vita, ma diversi fattori, attraverso un criterio c.d. "composito" che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto” (Cass. Civ., S.U. n. 18287/2018).
I principi affermati da tale pronuncia possono essere così sintetizzati (Cass. civ. Sez. I, Ord., n.
4224/2021): “a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (così Cass. Civ., S.U., n. 11490 del 1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (così Cass. Civ., n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio
"adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale. (…)”.
Tanto premesso in diritto, la resistente chiede il riconoscimento di un assegno divorzile pari ad euro
1.000,00, deducendo la sproporzione tra i propri redditi e quelli del ricorrente, di essersi dedicata per tutta la durata del matrimonio (20 anni) alle esigenze familiari sacrificando le proprie prospettive lavorative e lamentando l'impossibilità di intrattenere un rapporto di lavoro a tempo pieno con conseguente compromissione della propria capacità reddituale, a causa dello stato ansioso-depressivo di cui soffre a seguito della separazione dal marito.
Ciò posto, dall'istruttoria svolta in giudizio - sufficiente ai fini della decisione senza necessità di dover procedere all'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti -, emerge come la durante il rapporto matrimoniale durato circa 20 anni, si sia maggiormente occupata delle CP_1
incombenze domestiche e delle esigenze del figlio.
pagina 6 di 8 Tale circostanza è comprovata dal fatto che la resistente, sin dalla nascita di , ha svolto Per_1
attività di lavoro part-time, consentendo così al ricorrente, il quale inizialmente svolgeva l'attività di insegnante presso il polo scolastico di Vincenza, di mantenere inalterata la propria occupazione lavorativa: lo stesso ricorrente ha ammesso di aver ottenuto il trasferimento in Rimini solamente nel mese di settembre 2002, quando aveva ormai 7 mesi. Per_1
È verosimile ritenere poi che durante gli anni di vita matrimoniale, il ricorrente, solamente grazie al supporto ed all'ausilio della moglie, abbia potuto dedicarsi in via prevalente al proprio lavoro, così da ottenere i conclamati successi lavorativi, tra cui, nell'anno 2014, il superamento del concorso per l'accesso alla dirigenza scolastica e l'assunzione della reggenza presso la scuola superiore I.S.I.S.S.
Tonino Guerra.
Il maggior impegno profuso dalla nella gestione del nucleo familiare emerge anche dalle CP_1
testimonianze rese dal figlio della coppia, , il quale ha confermato che, spesso, erano Persona_1
i nonni materni o la madre ad occuparsi di lui, e dal Sig. , il quale ha confermato che il Testimone_1
era spesso occupato a scuola ed in altre attività extra-scolastiche (cfr. verbale di udienza del Pt_1
15/09/2023).
Tutto ciò premesso, alla luce del contributo dato dalla moglie alla conduzione della vita familiare e alla realizzazione professionale del marito, sussiste il diritto della a vedersi riconosciuto l'assegno CP_1
divorzile.
In riferimento al quantum, il Collegio osserva che la ha piena capacità lavorativa, nonostante CP_1
l'impiego part-time svolto: in particolare, seppure la documentazione medica prodotta dalla in CP_1
sede di precisazione delle conclusioni sia ammissibile in quanto sopravvenuta, essa appare irrilevante ai fini della decisione, in quanto è la stessa resistente, in memoria di replica, ad evidenziare che, anche laddove ella dovesse intraprendere un rapporto di lavoro a tempo pieno, tale cambiamento sarebbe privo di rilevanza economica, trattandosi di un aumento di sole sei ore settimanali;
non è dato sapere, invece, quali siano le aspettative professionali sacrificate dalla in ragione dell'impegno CP_1
familiare svolto durante la vita matrimoniale.
Tutto ciò premesso, alla luce della situazione economico-patrimoniale delle parti come sopra evidenziata e facendo applicazione degli orientamenti giurisprudenziali sopra citati, il Collegio ritiene equo prevedere in favore della resistente il versamento di un assegno divorzile di euro 250,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio, fermo quanto versato fino a quel momento a titolo di assegno di separazione.
pagina 7 di 8 Quanto, infine, alla richiesta della i disporre che l'assegno perequativo ex art. 156 c.c. disposto CP_1
in suo favore venga elevato ad euro 1.000,00, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per disporre il suddetto aumento, non essendosi verificate variazioni significative nelle rispettive condizioni economico-patrimoniali delle parti idonee a giustificare tale aumento.
4. L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
07/09/2021 da nei confronti di così dispone: Parte_1 CP_1
- dà atto che lo scioglimento del matrimonio contratto da , nato a [...], Parte_1
il 07/04/1966, e nata in [...], il [...], è stato pronunciato con CP_1
sentenza non definitiva n. 130/2022, pubblicata il 09/02/2022;
- assegna la casa coniugale sita in Rimini (RN), via Perlasca, n. 6, a quale genitore CP_1
convivente con il figlio;
Per_1
- dispone che versi a a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro Per_1
800,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie regolate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
- dispone che versi a a titolo di assegno divorzile, in via Parte_1 CP_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 250,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio;
- rigetta la domanda di aumento dell'importo dell'assegno perequativo formulata da CP_1
[...]
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2700/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALZI Parte_1 C.F._1
RAFFAELLA e dell'avv. ANGELINI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in Rimini (RN),
Via Gambalunga, n. 64, presso lo studio dei difensori
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IANNACCONE LUCA e CP_1 C.F._2 dell'avv. SANTINI SARA, elettivamente domiciliata in Rimini (RN), Viale Della Repubblica, n. 96/A, presso lo studio dei difensori
RESISTENTE
Controparte_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 19/06/2024.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e nata a [...] Parte_1 CP_1
(RN) il 03/01/1965, contraevano matrimonio civile in data 30/06/2001 a Rimini, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2001, n. 97, parte I.
Dall'unione dei coniugi è nato il figlio (in data 14/01/2002). Persona_1
I coniugi si separavano giudizialmente con sentenza non definitiva n. 102/2020, pronunciata dal
Tribunale di Rimini in data 03/02/2020, e il giudizio di separazione era definito con la sentenza n.
722/2023, pronunciata dal Tribunale di Rimini in data 18/07/2023.
Nel presente giudizio, il ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
quanto alle questioni economiche, chiedeva di porre a proprio carico il versamento mensile di € 800,00 a titolo di mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie.
Si costituiva in giudizio la resistente, non opponendosi alla pronuncia del divorzio, che qualificava in termini di scioglimento del matrimonio civile, chiedendo altresì la conferma dell'assegnazione della casa coniugale. Quanto alle questioni economiche, chiedeva di porre a carico del ricorrente il versamento mensile di € 1.200,00 a titolo di mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, di disporre l'aumento dell'assegno perequativo ex art. 156 c.c. ad € 1.000,00 ed il versamento mensile della somma di € 1.000,00 a titolo di assegno di divorzio.
Le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 09/11/2021, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo. All'esito dell'udienza il
Presidente del Tribunale non adottava provvedimenti provvisori ed urgenti, non ravvisandone i presupposti, ferme le condizioni (provvisorie) di separazione, e nominava il Giudice Istruttore per la trattazione della causa.
All'udienza del 19/01/2022, il procuratore del ricorrente chiedeva la pronuncia di sentenza non definitiva sul vincolo e, all'esito, l'assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. Il procuratore della resistente non si opponeva alla pronuncia di sentenza non definitiva e si associava alla richiesta di termini istruttori. Il Giudice Istruttore, dato atto, riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 130/2022, pubblicata il 9/02/2022, il Tribunale di Rimini pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto in Rimini (RN), in data 30/06/2001, da Parte_1
e disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del procedimento.
[...] CP_1
La causa veniva istruita mediante prove documentali e orali.
Esaurita l'istruttoria, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 2 di 8 Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381: “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che
l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
1. Così riassunto lo svolgimento del processo, e dato atto che lo scioglimento del matrimonio è stato pronunciato con sentenza non definitiva, il thema decidendum resta circoscritto alle statuizioni accessorie oggetto delle istanze formulate dalle parti.
2. Quanto al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, va evidenziato che non è contestato che conviva con la madre presso Per_1
l'abitazione coniugale: in favore della deve essere, pertanto, disposta l'assegnazione della casa CP_1 coniugale, provvedimento che, essendo finalizzato all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, è subordinato all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.
Nel corso del giudizio poi, non sono emersi elementi da cui desumere il raggiungimento dell'indipendenza economica di : pertanto, va posto a carico del l'obbligo di Per_1 Pt_1
contribuire al mantenimento del figlio il quale, come evidenziato, convive con la madre.
Al fine di determinare la misura del contributo paterno al mantenimento del figlio, occorre far riferimento sia alle esigenze della prole, sia al principio di proporzionalità che governa il concorso dei genitori al mantenimento dei figli. L'art. 337 ter, comma 4, c.c., infatti, nello stabilire che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito, rende necessario l'esame della diversa situazione economica e reddituale delle parti al fine di determinare l'entità del contributo al predetto mantenimento.
Nel caso di specie, occorre fare riferimento alla documentazione reddituale e fiscale versata in atti al fine di ricostruire la complessiva situazione economico – patrimoniale delle parti: il ha Pt_1
rappresentato di aver subito un peggioramento della propria condizione economica, in conseguenza di un pignoramento dello stipendio, subito a maggio 2020, da parte del fratello , coerede Persona_2 pagina 3 di 8 del padre, e anche a causa del mancato rinnovo dell'attribuzione dell'assegno di reggenza scolastica;
egli è poi comproprietario, unitamente al fratello, di immobili siti in Lecce e, unitamente alla moglie, della casa coniugale e di altro immobile, sito in Mondaino, in cui vive.
La ha rappresentato di aver mantenuto inalterata la propria occupazione lavorativa, svolgendo CP_1
attività lavorativa part-time come bibliotecaria presso l'Università di Bologna, con retribuzione annuale di circa euro 22.000,00 netti (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti); ella è poi comproprietaria, unitamente al marito, della casa coniugale sita in Rimini, via Perlasca, n.6 e di altro immobile, sito in
Mondaino, via Laureto, n. 1815 in cui vive il ricorrente.
Ebbene, dalle dichiarazioni dei redditi depositate in atti, emerge che la capacità reddituale del non ha subito il lamentato peggioramento: non solo il mancato rinnovo dell'attribuzione Pt_1
dell'assegno di reggenza scolastica è circostanza che è stata già valutata in sede di separazione giudiziale ed in sede di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale di separazione, ma nelle recenti annualità, il reddito netto del ricorrente è pari a circa 52.186,00 euro (cfr. dichiarazioni dei redditi correttiva anno 2023), di poco superiore rispetto a quanto percepito dal medesimo ricorrente negli anni precedenti (cfr. reddito netto di € 51.215 nella dichiarazione dei redditi 2022 e di € 49.561 nella dichiarazione dei redditi 2021).
Alla luce degli elementi acquisiti nel presente giudizio, tenuto conto che la situazione complessiva delle parti non appare modificata rispetto alla sentenza di separazione e considerate le esigenze del figlio - il quale, a far data da settembre 2022 è iscritto al DAMS all'università di Bologna -, Per_1
il Collegio ritiene congruo disporre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento del Pt_1
figlio nella misura complessiva di euro 800,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo Per_1
indici Istat, oltre al 70% alle spese straordinarie che saranno sostenute nell'interesse del figlio
, così come regolate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, come di Per_1
seguito regolamentate:
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
- spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo
pagina 4 di 8 sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
- Campi scuola estivi, baby-sitter, pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
- Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
- Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
- Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
- Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità:
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto
(raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie”.
3. Quanto alla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile ex art. 5 l. 898/1970 formulata dalla va osservato che la norma in questione prevede che, in sede di pronuncia dello scioglimento o CP_1
della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando pagina 5 di 8 quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. Secondo una recente pronuncia delle Sezioni Unite, ai fini del calcolo dell'assegno di divorzio di cui all'art. 5 della l. n. 898/70 occorre tenere in considerazione “non il tenore di vita, ma diversi fattori, attraverso un criterio c.d. "composito" che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto” (Cass. Civ., S.U. n. 18287/2018).
I principi affermati da tale pronuncia possono essere così sintetizzati (Cass. civ. Sez. I, Ord., n.
4224/2021): “a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (così Cass. Civ., S.U., n. 11490 del 1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (così Cass. Civ., n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio
"adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale. (…)”.
Tanto premesso in diritto, la resistente chiede il riconoscimento di un assegno divorzile pari ad euro
1.000,00, deducendo la sproporzione tra i propri redditi e quelli del ricorrente, di essersi dedicata per tutta la durata del matrimonio (20 anni) alle esigenze familiari sacrificando le proprie prospettive lavorative e lamentando l'impossibilità di intrattenere un rapporto di lavoro a tempo pieno con conseguente compromissione della propria capacità reddituale, a causa dello stato ansioso-depressivo di cui soffre a seguito della separazione dal marito.
Ciò posto, dall'istruttoria svolta in giudizio - sufficiente ai fini della decisione senza necessità di dover procedere all'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti -, emerge come la durante il rapporto matrimoniale durato circa 20 anni, si sia maggiormente occupata delle CP_1
incombenze domestiche e delle esigenze del figlio.
pagina 6 di 8 Tale circostanza è comprovata dal fatto che la resistente, sin dalla nascita di , ha svolto Per_1
attività di lavoro part-time, consentendo così al ricorrente, il quale inizialmente svolgeva l'attività di insegnante presso il polo scolastico di Vincenza, di mantenere inalterata la propria occupazione lavorativa: lo stesso ricorrente ha ammesso di aver ottenuto il trasferimento in Rimini solamente nel mese di settembre 2002, quando aveva ormai 7 mesi. Per_1
È verosimile ritenere poi che durante gli anni di vita matrimoniale, il ricorrente, solamente grazie al supporto ed all'ausilio della moglie, abbia potuto dedicarsi in via prevalente al proprio lavoro, così da ottenere i conclamati successi lavorativi, tra cui, nell'anno 2014, il superamento del concorso per l'accesso alla dirigenza scolastica e l'assunzione della reggenza presso la scuola superiore I.S.I.S.S.
Tonino Guerra.
Il maggior impegno profuso dalla nella gestione del nucleo familiare emerge anche dalle CP_1
testimonianze rese dal figlio della coppia, , il quale ha confermato che, spesso, erano Persona_1
i nonni materni o la madre ad occuparsi di lui, e dal Sig. , il quale ha confermato che il Testimone_1
era spesso occupato a scuola ed in altre attività extra-scolastiche (cfr. verbale di udienza del Pt_1
15/09/2023).
Tutto ciò premesso, alla luce del contributo dato dalla moglie alla conduzione della vita familiare e alla realizzazione professionale del marito, sussiste il diritto della a vedersi riconosciuto l'assegno CP_1
divorzile.
In riferimento al quantum, il Collegio osserva che la ha piena capacità lavorativa, nonostante CP_1
l'impiego part-time svolto: in particolare, seppure la documentazione medica prodotta dalla in CP_1
sede di precisazione delle conclusioni sia ammissibile in quanto sopravvenuta, essa appare irrilevante ai fini della decisione, in quanto è la stessa resistente, in memoria di replica, ad evidenziare che, anche laddove ella dovesse intraprendere un rapporto di lavoro a tempo pieno, tale cambiamento sarebbe privo di rilevanza economica, trattandosi di un aumento di sole sei ore settimanali;
non è dato sapere, invece, quali siano le aspettative professionali sacrificate dalla in ragione dell'impegno CP_1
familiare svolto durante la vita matrimoniale.
Tutto ciò premesso, alla luce della situazione economico-patrimoniale delle parti come sopra evidenziata e facendo applicazione degli orientamenti giurisprudenziali sopra citati, il Collegio ritiene equo prevedere in favore della resistente il versamento di un assegno divorzile di euro 250,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio, fermo quanto versato fino a quel momento a titolo di assegno di separazione.
pagina 7 di 8 Quanto, infine, alla richiesta della i disporre che l'assegno perequativo ex art. 156 c.c. disposto CP_1
in suo favore venga elevato ad euro 1.000,00, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per disporre il suddetto aumento, non essendosi verificate variazioni significative nelle rispettive condizioni economico-patrimoniali delle parti idonee a giustificare tale aumento.
4. L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
07/09/2021 da nei confronti di così dispone: Parte_1 CP_1
- dà atto che lo scioglimento del matrimonio contratto da , nato a [...], Parte_1
il 07/04/1966, e nata in [...], il [...], è stato pronunciato con CP_1
sentenza non definitiva n. 130/2022, pubblicata il 09/02/2022;
- assegna la casa coniugale sita in Rimini (RN), via Perlasca, n. 6, a quale genitore CP_1
convivente con il figlio;
Per_1
- dispone che versi a a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro Per_1
800,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie regolate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
- dispone che versi a a titolo di assegno divorzile, in via Parte_1 CP_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 250,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio;
- rigetta la domanda di aumento dell'importo dell'assegno perequativo formulata da CP_1
[...]
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
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