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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 06/05/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
RG 331/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Parte_1 P.IVA_1
Carta, elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Brenta n. 16;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Elisa Lombardo, elettivamente domiciliato in Alghero, Via XX Settembre n. 68;
CONVENUTO
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 24 febbraio 2021, a convenuto in giudizio il soggetto riportato in Parte_1
epigrafe, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate.
2. Parte ricorrente ha rappresentato di aver comminato al sig. , dipendente CP_1
con mansioni di portalettere, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per due giorni, come da provvedimento assunto con nota prot. 183 del 12 gennaio 2022.
3. ha allegato che tale provvedimento seguiva al seguente Parte_1
addebito: “che il giorno 16/11/2021 il resistente sia uscito per provvedere al recapito di
68 oggetti a firma e 25,8 Kg di corrispondenza, riportandone 1,5 Kg senza alcuna giustificazione e risulta, altresì, che in data 02.12.2021 sia uscito per provvedere al recapito di 30 oggetti a firma e 25 kg di corrispondenza, riportandone 1,4 Kg senza alcuna giustificazione al riguardo”.
4. Tale inadempimento sarebbe accertato sulla base della documentazione di monitoraggio sottoscritta da parte dello stesso lavoratore (c.d. “monitoraggio uscita portalettere”).
5. La ricorrente ha introdotto il presente giudizio al fine di far accertare la legittimità della sanzione irrogata, siccome avrebbe correttamente operato a fronte di un inadempimento contrattuale posto in essere dal dipendente con violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 c.c., 52 e ss. del CCNL e alle direttive n. 2/96 e n. 32/98 che impongono l'azzeramento del corriere in arrivo con il solo limite dell'orario settimanale di
36 ore.
6. Difatti, a tesi di il sig. era venuto meno alla Parte_1 CP_1
propria obbligazione lavorativa di consegna dei recapiti, caratterizzata da una prestazione predefinita per il ruolo ricoperto (c.d. “ADB” o “LDB” cioè addetto, o linea di base), nell'area assegnata (8-A, secondo quanto risultava dal modello 44-R), con un carico di lavoro conforme alla figura professionale e alla zona di competenza.
7. Parte attrice ha altresì allegato di aver regolarmente affisso il codice disciplinare nei locali aziendali.
8. a dunque chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“Accertare e dichiarare la legittimità del provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni due assunto da nei Parte_1 confronti del dipendente , con vittoria di spese e onorari”. Controparte_1
9. Si è ritualmente costituito in giudizio , chiedendo Controparte_1
l'integrale rigetto del ricorso e l'annullamento della sanzione disciplinare irrogata dalla controparte.
10. Nello specifico, il convenuto ha eccepito l'insussistenza dell'addebito stante l'inapplicabilità sia del CCNL invocato dalla ricorrente, in quanto superato da quello sottoscritto il 23/06/21, sia della direttiva n. 2/96, siccome emanata da soggetto diverso dalla odierna datrice di lavoro, mai recepita in alcuna successiva contrattazione, e, comunque, inapplicabile all'attuale organizzazione del lavoro di Parte_1
[...]
2 11. Inoltre, parte convenuta ha rappresentato che, a partire dal 2018, sulla base dell'ipotesi di accordo del 8/2/18 tra la datrice di lavoro e le sigle sindacali più importanti, i modelli di recapito sarebbero sostanzialmente due: (1) il “modello a giorni alterni” per le aree extra urbane previste dall'assetto regolatorio esistente e (2) il “modello joint delivery” – sempre a giorni alterni - per le aree urbane, con diversificazione degli addetti al recapito tra
“articolazione di base” che opera “a giorni alterni per la consegna di prodotti in cassetta
e per le consegne al destinatario in misura coerente con il target previsto dal modello 44R per la subzona di riferimento” e “articolazione Linea Business” “dedicata alla consegna quotidiana dei prodotti al destinatario della subzona servita nel medesimo giorno dal PTL dell'articolazione di base, nonché di prodotti in cassetta con SLA pari a j+1 e degli oggetti “al destinatario” della subzona non servita nel medesimo giorno dall'Articolazione di Base” e che, pertanto, non esistono più le cd. areole indicate nelle direttive citate dalla ricorrente.
12. Il lavoratore ha altresì eccepito che il nuovo CCNL del 23/06/2021 non prevedrebbe alcun obbligo di assicurare la consegna della quantità prevista per la lavorazione giornaliera della corrispondenza e la mancata consegna di tutta la posta sarebbe piuttosto da ascrivibile esclusivamente all'incapacità organizzativa della datrice di lavoro e alla carenza di organico lamentata anche dalle organizzazioni sindacali.
13. Il sig. ha poi allegato che dal modello “monitoraggio in uscita” utilizzato CP_1
dalla datrice a fini disciplinari, non emergeva il numero di oggetti a corrispondenza affidati al portalettere, ma solo la massa degli stessi, e che la mancata consegna nelle giornate indicate non era dipeso da un inadempimento del lavoratore, quanto piuttosto dall'estensione eccessiva della zona di recapito, dal carico di lavoro pari al massimo del consentito, nonché dalle condizioni di meteo avverso, e dunque in ultima analisi da una disorganizzazione aziendale.
14. Infine, il convenuto ha eccepito la mancata affissione del codice disciplinare, nonché il difetto di proporzionalità della sanzione irrogata, non essendo derivato alcun pregiudizio aziendale dalla condotta addebitata al lavoratore.
15. ha quindi rassegnato le conclusioni che seguono: Controparte_1
“
1. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione respinta,
3
2. accertare e dichiarare, per le ragioni di cui all'espositiva, la infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa domanda e per l'effetto, annullare la sanzione comminata in quanto del tutto illegittima e sproporzionata rispetta a quanto contestato.
3. Con vittoria di spese documentate, competenze ed accessori di legge oltre rimborso delle spese generali al 15% ex L.P.”.
16. Mutata la persona del giudice e istruita la causa mediante prova orale per testi, quest'ultima viene decisa all'esito della scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
17. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
18. Con riferimento all'oggetto del contendere, il giudicante richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la motivazione resa da questa Sezione (dott.ssa Grosso, sentenza n.
107/2025 del 17/02/2025, R.G. n. 1595/2021), prestandovi integrale condivisione.
19. Preliminarmente, va ritenuta accertata l'avvenuta affissione del codice disciplinare nella sala portalettere, secondo quanto concordemente emerso dall'escussione dei due testi di parte ricorrente (cfr. testi e;
Tes_1 Tes_2
20. Quanto al merito della sanzione, è opportuno osservare che il principio posto dall'art. 5 della legge n. 604/66, secondo cui ricade sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, è senza dubbio estensibile alla materia delle sanzioni disciplinari c.d. conservative, nel senso che, in caso di impugnazione, spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi (cfr. Cass. n. 7671/1983).
21. Tale onere riguarda anche il profilo della rimproverabilità del comportamento contestato al lavoratore, avendo la giurisprudenza affermato che, nel contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non è obbligato al raggiungimento di un risultato, ma all'esplicazione delle proprie energie nei modi e nei tempi stabiliti;
ne consegue che il datore di lavoro che intenda far valere l'insufficienza della prestazione lavorativa non può limitarsi a provare il mancato raggiungimento del risultato atteso, ma è onerato della dimostrazione -anche per mezzo di presunzioni- di un colpevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, quale fattispecie complessa per la cui valutazione deve concorrere anche l'apprezzamento degli aspetti concreti del fatto addebitato, tra cui il grado di diligenza
4 richiesto dalla prestazione e quello usato dal lavoratore nonché l'incidenza dell'organizzazione dell'impresa e di fattori socio – ambientali (cfr. Cass. n. 1365/2002, ma anche Cass. n. 17371/2013 secondo cui “Il rendimento lavorativo inferiore al minimo contrattuale non integra “ex se” l'inesatto adempimento che, a norma dell'art. 1218 cod. civ., si presume, fino a prova contraria, imputabile a colpa del debitore, dato che, nonostante la previsione di minimi quantitativi, il lavoratore è obbligato ad un “facere” e non ad un risultato e l'inadeguatezza della prestazione resa può essere imputabile alla stessa organizzazione dell'impresa o, comunque, a fattori non dipendenti dal lavoratore.
Conseguentemente in relazione al cosiddetto scarso rendimento, il datore di lavoro che intenda farlo valere quale giustificato motivo soggettivo di licenziamento non può limitarsi - neanche nei casi in cui il risultato della prestazione non è collegato ad elementi intrinsecamente aleatori - a provare il mancato raggiungimento del risultato atteso ed eventualmente la sua oggettiva esigibilità, ma è onerato della dimostrazione di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, quale fatto complesso alla cui valutazione deve concorrere anche l'apprezzamento degli aspetti concreti del fatto addebitato, tra cui il grado di diligenza richiesto dalla prestazione e quello usato dal lavoratore, nonché l'incidenza dell'organizzazione d'impresa e dei fattori socio – ambientali” e, in senso lato, Cass. n. 6747/2003 in ordine alla possibilità di prova per presunzioni. Inoltre, secondo Cass. n. 1632/2009 è legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento soltanto qualora sia il risultato provato, sulla scorta della valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente -e da lui imputabile- in conseguenza dell'enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, avuto riguardo al confronto dei risultanti dati globali riferito ad una media di attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione -conformi Cass. n. 18678/2014, n.
3876/2006, n. 18317/2016, n. 26676/2017, ord. n. 9453/2023- cfr. altresì Cass. n.
401/1981 secondo cui, qualora in taluni rapporti di lavoro subordinato assuma rilievo anche il risultato della prestazione, come il conseguimento di un determinato livello quantitativo minimo di affari, vendite eccetera, entro prefissati periodi di tempo, con la
5 correlativa previsione da parte del contratto collettivo o individuale, del mancato risultato periodicamente richiesto quali ipotesi di grave inadempimento che legittima la risoluzione motivata del rapporto per scarso rendimento, il datore di lavoro -che intenda far valere tale scarso rendimento come notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro- non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o l'oggettiva sua esigibilità, avuto riguardo alla normale capacita ed operosità della maggioranza dei lavoratori di pari qualificazione professionale ed addetti alle medesime mansioni, ma deve altresì provare che la causa dello scarso rendimento deriva da negligenza nell'espletamento della prestazione lavorativa;
pertanto, in mancanza di prova di un difetto di attività da parte del lavoratore, il solo dato del mancato raggiungimento degli obiettivi programmati dal datore di lavoro non legittima la risoluzione del rapporto per scarso rendimento -conforme Cass. n. 6405/1982-; in casi analoghi al presente poi, cfr.
Trib. Milano del 26/4/2004, Trib. Modena n. 358/2005, Trib. Milano del 1/7/2008, Trib.
Roma n. 3364/2016, Trib. Roma n. 4954/2019 e C. App. Lecce n. 324/2023).
22. Non esiste, infatti, una correlazione necessaria ed immediata tra l'esistenza di inadempimenti del lavoratore e l'irrogabilità delle sanzioni disciplinari, data la natura e la funzione particolare di quest'ultime, che non trovano il loro fondamento nelle regole generali dei rapporti contrattuali, non sono assimilabili alle penali di cui all'art. 1382 cod. civ., e non hanno una funzione risarcitoria, ma, grazie ad una portata afflittiva innanzitutto sul piano morale, hanno essenzialmente la funzione di diffidare dal compimento di ulteriori violazioni (salva la funzione di assicurare una diretta tutela degli interessi del datore di lavoro, nel solo caso delle sanzioni estintive del rapporto), (cfr. Cass. n.
11153/2001).
23. Con riferimento all'oggetto dell'addebito mosso al resistente, si contesta al lavoratore la mancata consegna di 1,5kg di corrispondenza dei 25,8kg affidati per il giorno 16/11/2021, nonché di 1,4kg di corrispondenza dei 25kg affidati per il giorno 02/11/2022; il fatto materiale va ritenuto provato sia in quanto non specificatamente contestato dal lavoratore, sia poiché emerge, nell'esatta entità riportata nella contestazione, dai “monitoraggi dei portalettere” sottoscritti dallo stesso portalettere (doc. 1 fasc. ricorrente).
24. Tuttavia, alla stregua dei principi sopra riportati, la circostanza della consegna solo parziale della corrispondenza da parte del convenuto nei giorni in contestazione, non può
6 ritenersi sufficiente ad integrare di per sé un inadempimento sanzionabile disciplinarmente occorrendo, invece, la concreta dimostrazione, che è onere della ricorrente quale datrice di lavoro fornire, che tale condotta costituisca effettivamente una violazione degli obblighi di diligenza e di fedeltà che gravano sul lavoratore. Deve, in particolare, risultare che tale circostanza sia stata determinata da un vero e proprio rifiuto del lavoratore o anche da inerzia o scarso impegno dello stesso a fronte di un carico di lavoro di limitata consistenza o comunque ragionevolmente sostenibile nel corso del normale orario di lavoro.
25. In altre parole, il datore di lavoro deve fornire la prova (anche solo in via presuntiva ai sensi dell'art. 2729 c.c.) che la mancata integrale consegna della corrispondenza giornaliera sia addebitabile al comportamento colpevolmente inadempiente del dipendente e non invece ascrivibile a fattori indipendenti dalla sua volontà (quali, ad esempio,
l'eccessiva mole di corrispondenza da smaltire ovvero estensione del territorio assegnato), mentre l'applicazione della sanzione non può prescindere dalla valutazione del comportamento del lavoratore, che deve essere sintomatico della inosservanza volontaria o colposa dell'obbligo di servizio.
26. Difatti, sebbene pacificamente gravi sul lavoratore la prova della non imputabilità dell'inadempimento, deve ritenersi, sulla scorta della giurisprudenza sopra riportata, che, in primo luogo, sia il datore di lavoro a dover provare che il mancato raggiungimento di un risultato costituisca inadempimento rimproverabile;
a riprova di ciò, si rileva che anche ove, ad esempio, Cass. n. 24938/2015 e n. 6052/2016 ribadiscono l'onere della prova contraria in capo al lavoratore, non escludono quello preliminare del datore di lavoro delineato dalla giurisprudenza anzi richiamata: Cass. n. 24938/2015 di fatto avalla, ritenendola correttamente motivata, la prova presuntiva dell'assegnazione di un carico
“normale” al portalettere e Cass. n. 6052/2016, sebbene riconduca l'ipotesi di contestazione della mancata consegna di tutto il carico a quella di “colpevole inadempimento nel normale esercizio delle mansioni quotidiane di portalettere” e non alla fattispecie dello scarso rendimento, fa comunque riferimento al “normale esercizio delle mansioni”, la cui prova non esclude spettare al datore di lavoro.
27. Ebbene, sotto il profilo della rimproverabilità, deve innanzitutto ritenersi irrilevante l'imposizione di un espresso obbligo di consegna di tutta la corrispondenza assegnata da parte della datrice di lavoro, posto che tale onere deve ritenersi gravare sul portalettere in
7 forza del generale vincolo ad adempiere la prestazione con la diligenza richiesta dall'art. 2104 c.c.; tale dovere tuttavia, specificatamente imposto o genericamente previsto che sia, si scontra inevitabilmente con i limiti posti dalle concrete modalità di esecuzione della prestazione e dall'orario di lavoro.
28. È quindi onere di parte ricorrente dimostrare, anche in via presuntiva, che la mancata integrale consegna della corrispondenza giornaliera nei giorni oggetto di contestazione sia addebitabile al comportamento colpevolmente inadempiente del dipendente, a fronte della contestazione circa la concreta inesigibilità della condotta mossa dal lavoratore, in ragione delle cause lavorative cagionate dall'azienda.
29. Sul punto, parte ricorrente ha allegato che:
“a) il ha svolto la prestazione oggetto di provvedimento disciplinare CP_1 all'interno della zona di recapito di sua competenza ed entro i limiti dell'assegnazione;
b) L' attività dell'ADB o LDB (addetto, o linea di base) è caratterizzata da una prestazione predefinita, come risultante dai dati di cui al modello 44/R (v. all. 10);
c) Il signor è stato assegnato, quale addetto di base alla zona 8 – A come CP_1
risultante dal modello 44/R;
d) La prestazione richiesta al sig. , pertanto, è conforme alle mansioni allo CP_1
stesso assegnate e coerente con il carico di lavoro previsto per la sua figura professionale
e per la zona di competenza”.
30. Al di là dell'incontestata zona di assegnazione (rimanendo irrilevante ai nostri fini che al lavoratore fosse affidata in alternativa la zona 8-B, posto che le due giornate oggetto della contestazione afferiscono a recapiti svolti nella zona 8-A), a livello documentale non risulta provato che al convenuto fosse affidato un carico coerente di corrispondenza rispetto alla zona assegnata e in comparazione con quella degli altri portalettere.
31. Invero, dal documento 44-R attestante l'assegnazione al convenuto della zona 8-A (doc.
10 fasc. ricorrente), risulta solamente il numero massimo di oggetti a firma affidabili al portalettere (68), mentre alcunché viene stabilito con riferimento alla corrispondenza.
32. Tale prova è stata tuttavia fornita in sede testimoniale. Invero, il teste responsabile Tes_1
del centro di recapito di Alghero dal 2018, così riferisce sul punto: “ogni zona è stata tarata da un applicativo nazionale che si chiama dal quale scaturisce una Pt_2
prestazione lavorativa che non può essere superiore ai 450 punti di prestazione.
8 Punteggio oltre al quale non si può andare. A titolo esemplificativo nella zona assegnata al ricorrente il sistema ha tarato una media di consegne di 25/30 kg. Gli oggetti a firma sono invece tarati a numero e nella zona 8A del ricorrente il numero non può essere superiore a 68 oggetti a firma. Nella zona 8B invece gli oggetti a firma non possono essere superiori a 44”.
33. Ebbene, sulla base di quanto riferito dal sig. sulla cui attendibilità non c'è ragione Tes_1
di dubitare, ancorché della circostanza non è stata fornita prova documentale, va ritenuto accertato che nella zona di competenza del sig. il carico esigibile di CP_1
consegna della corrispondenza ammonta a 25/30kg, anche in assenza di rilievi da parte del convenuto.
34. Pertanto, nelle due giornate oggetto della contestazione, al lavoratore è stata affidata una quantità di corrispondenza senza firma entro il limite assegnabile.
35. Purtuttavia, si ritiene che nel caso di specie non sia possibile muovere alcun rimprovero al dipendente.
36. Secondo quanto emerge dalla testimonianza resa da , e anche qui senza Testimone_3
poter in alcun modo sollevare questioni di credibilità del dichiarato, non essendo la circostanza stata contestata dalla ricorrente, ai predetti limiti di consegna vanno ad aggiungersi i pacchi la cui consegna deve essere 'azzerata' in giornata, CP_2
indipendentemente dal carico di lavoro.
37. Detto teste ha difatti rappresentato che “l'azienda ha stabilito dei carichi di lavoro distinguendo tra oggetti a firma, definiti nel numero, e corrispondenza ordinaria, non a firma. L'accordo stipulato a livello nazionale tra e prevede che i CP_2 Parte_1
pacchi abbiano il recapito in giornata indipendentemente dal superamento delle CP_2
limitazioni di cui ho appena riferito. Succede quindi che invece di sostituire le raccomandate con i pacchi si finisce con l'aggiungerli […] io posso affermare che però capita che nell'unire la consegna dei pacchi con la corrispondenza ordinaria e a CP_2
firma si ecceda il volume assegnato. Io lo so perché per il mio lavoro conosco i dati acquisiti dai vari centri di tutta la Sardegna”.
38. Inoltre, occorre tenere in considerazione che il sig. , unitamente ad altri CP_1
due colleghi portalettere, non beneficia dell'assistenza nello smistamento della posta, attività che richiede un rilevante sforzo temporale, a differenza degli altri lavoratori
9 impiegati nella medesima mansione. Sul punto, il teste così riferisce: “Posso Tes_3 affermare che per alcuni portalettere non è stato previsto l'aiuto. Io lo so avendo un contatto diretto con i colleghi di Alghero. Non hanno avuto l'aiuto il resistente,
[...]
e mentre lo hanno avuto i restanti. Io so che ad alcuni viene dato CP_3 Controparte_4
l'aiuto e ad altri non, perché dare un aiuto non è obbligatorio. Io so che l'aiuto non è obbligatorio in quanto non fa parte del processo di lavoro. Nel Centro io non so chi decida chi deve avere un aiuto e chi non debba averlo, ma posso aggiungere che tale scelta rientra nelle funzioni del Responsabile. L'aiuto al portalettere consiste nell'incasellamento della corrispondenza da evadere nel quotidiano. Si tratta di un'attività che porta via molto tempo. La corrispondenza, infatti, deve essere divisa in base ad un determinato percorso, per via, per numero civico e per nominativo. Questo servizio di supporto viene svolto dagli addetti alla lavorazione interna. Per quanto mi consta l'attività di aiuto al portalettere funziona nel modo appena descritto anche ad
Alghero; io lo so per essermi stato riferimento dai colleghi del recapito di Alghero.
L'addetto al recapito di scorta è un lavoratore senza titolarità di zona mentre l'addetto alla lavorazione interna è un dipendente che lavora all'interno del centro e non va al recapito. Il lavoro del portalettere si svolge in due fasi;
uno è relativo all'incasellamento della posta e l'altro afferisce alla consegna al destinatario. In entrambe le fasi il portalettere può avere un aiuto. Trattandosi di aiuti organizzativi ciascun centro ha il suo metodo. Nel centro postale di Alghero, come ho detto, tre portalettere, compreso il ricorrente, non avevano alcun aiuto, mentre tutti gli altri avevano un aiuto nell'incasellamento della posta”.
39. Il giudicante, sulla base di tutti gli elementi raccolti, tenuto conto dell'assegnazione al ricorrente della consegna del numero massimo di oggetti a firma in data 16/11/2021 e di un numero rilevante in data 02/12/2021, della consegna di corrispondenza nel limite massimo (25,8kg e 25kg), nonché delle condizioni lavorative di cui s'è detto, ritiene che la mancata consegna, rispettivamente, di 1,5kg e 1,4kg di corrispondenza, non possa costituire un inadempimento tale da meritare il rimprovero disciplinare da parte del datore.
40. Invero, oltre al carico sostanzialmente massimo di oggetti, il sig. ha CP_1
omesso la consegna di una percentuale minima di corrispondenza (come anche altri portalettere nelle medesime giornate), mentre ha consegnato tutti gli oggetti a firma
10 affidati;
al carico di lavoro già al limite occorre addizionare la consegna dei pacchi con obbligo di 'azzeramento' entro la giornata. Pertanto, non si può discutere di CP_2
notevole inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto di lavoro.
41. A ciò si aggiunga che il convenuto non beneficia di assistenza alcuna nello smistamento della posta, attività che richiede un notevole dispendio di tempo, a differenza della maggior parte dei colleghi;
tale circostanza influisce evidentemente sulla possibilità per il portalettere di portare a termine tutte le consegne affidate, sicché la scelta datoriale dei soggetti che beneficiano del relativo aiuto, seppur da rimettere alla discrezionalità organizzativa, non può non essere tenuta in considerazione ai fini della valutazione in esame.
42. Inoltre, si pone in evidenza che non ha dedotto alcunché con Parte_1
riferimento agli altri portalettere in posizione di omogeneità rispetto al carico di lavoro in capo al convenuto, in ordine ai quali non è stato operato alcun giudizio comparativo che consenta di porre in evidenza l'inadempimento del sig. . CP_1
43. Per detti motivi, va ritenuto che la mancata consegna di parte della corrispondenza non possa essere considerato un notevole inadempimento, e che ciò sia piuttosto da ricondurre a un fattore non dipendente dalla condotta del lavoratore.
44. Pertanto, il provvedimento assunto da eve essere annullato. Parte_1
45. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa inferiore a € 1.100,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
− rigetta il ricorso e annulla la sanzione disciplinare comminata a CP_1
in data 12/01/2022;
[...]
− condanna alla refusione delle spese processuali a vantaggio Parte_1
della parte convenuta, liquidate in complessivi € 700,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie.
Sassari, 06/05/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
11
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Parte_1 P.IVA_1
Carta, elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Brenta n. 16;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Elisa Lombardo, elettivamente domiciliato in Alghero, Via XX Settembre n. 68;
CONVENUTO
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 24 febbraio 2021, a convenuto in giudizio il soggetto riportato in Parte_1
epigrafe, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate.
2. Parte ricorrente ha rappresentato di aver comminato al sig. , dipendente CP_1
con mansioni di portalettere, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per due giorni, come da provvedimento assunto con nota prot. 183 del 12 gennaio 2022.
3. ha allegato che tale provvedimento seguiva al seguente Parte_1
addebito: “che il giorno 16/11/2021 il resistente sia uscito per provvedere al recapito di
68 oggetti a firma e 25,8 Kg di corrispondenza, riportandone 1,5 Kg senza alcuna giustificazione e risulta, altresì, che in data 02.12.2021 sia uscito per provvedere al recapito di 30 oggetti a firma e 25 kg di corrispondenza, riportandone 1,4 Kg senza alcuna giustificazione al riguardo”.
4. Tale inadempimento sarebbe accertato sulla base della documentazione di monitoraggio sottoscritta da parte dello stesso lavoratore (c.d. “monitoraggio uscita portalettere”).
5. La ricorrente ha introdotto il presente giudizio al fine di far accertare la legittimità della sanzione irrogata, siccome avrebbe correttamente operato a fronte di un inadempimento contrattuale posto in essere dal dipendente con violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 c.c., 52 e ss. del CCNL e alle direttive n. 2/96 e n. 32/98 che impongono l'azzeramento del corriere in arrivo con il solo limite dell'orario settimanale di
36 ore.
6. Difatti, a tesi di il sig. era venuto meno alla Parte_1 CP_1
propria obbligazione lavorativa di consegna dei recapiti, caratterizzata da una prestazione predefinita per il ruolo ricoperto (c.d. “ADB” o “LDB” cioè addetto, o linea di base), nell'area assegnata (8-A, secondo quanto risultava dal modello 44-R), con un carico di lavoro conforme alla figura professionale e alla zona di competenza.
7. Parte attrice ha altresì allegato di aver regolarmente affisso il codice disciplinare nei locali aziendali.
8. a dunque chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“Accertare e dichiarare la legittimità del provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni due assunto da nei Parte_1 confronti del dipendente , con vittoria di spese e onorari”. Controparte_1
9. Si è ritualmente costituito in giudizio , chiedendo Controparte_1
l'integrale rigetto del ricorso e l'annullamento della sanzione disciplinare irrogata dalla controparte.
10. Nello specifico, il convenuto ha eccepito l'insussistenza dell'addebito stante l'inapplicabilità sia del CCNL invocato dalla ricorrente, in quanto superato da quello sottoscritto il 23/06/21, sia della direttiva n. 2/96, siccome emanata da soggetto diverso dalla odierna datrice di lavoro, mai recepita in alcuna successiva contrattazione, e, comunque, inapplicabile all'attuale organizzazione del lavoro di Parte_1
[...]
2 11. Inoltre, parte convenuta ha rappresentato che, a partire dal 2018, sulla base dell'ipotesi di accordo del 8/2/18 tra la datrice di lavoro e le sigle sindacali più importanti, i modelli di recapito sarebbero sostanzialmente due: (1) il “modello a giorni alterni” per le aree extra urbane previste dall'assetto regolatorio esistente e (2) il “modello joint delivery” – sempre a giorni alterni - per le aree urbane, con diversificazione degli addetti al recapito tra
“articolazione di base” che opera “a giorni alterni per la consegna di prodotti in cassetta
e per le consegne al destinatario in misura coerente con il target previsto dal modello 44R per la subzona di riferimento” e “articolazione Linea Business” “dedicata alla consegna quotidiana dei prodotti al destinatario della subzona servita nel medesimo giorno dal PTL dell'articolazione di base, nonché di prodotti in cassetta con SLA pari a j+1 e degli oggetti “al destinatario” della subzona non servita nel medesimo giorno dall'Articolazione di Base” e che, pertanto, non esistono più le cd. areole indicate nelle direttive citate dalla ricorrente.
12. Il lavoratore ha altresì eccepito che il nuovo CCNL del 23/06/2021 non prevedrebbe alcun obbligo di assicurare la consegna della quantità prevista per la lavorazione giornaliera della corrispondenza e la mancata consegna di tutta la posta sarebbe piuttosto da ascrivibile esclusivamente all'incapacità organizzativa della datrice di lavoro e alla carenza di organico lamentata anche dalle organizzazioni sindacali.
13. Il sig. ha poi allegato che dal modello “monitoraggio in uscita” utilizzato CP_1
dalla datrice a fini disciplinari, non emergeva il numero di oggetti a corrispondenza affidati al portalettere, ma solo la massa degli stessi, e che la mancata consegna nelle giornate indicate non era dipeso da un inadempimento del lavoratore, quanto piuttosto dall'estensione eccessiva della zona di recapito, dal carico di lavoro pari al massimo del consentito, nonché dalle condizioni di meteo avverso, e dunque in ultima analisi da una disorganizzazione aziendale.
14. Infine, il convenuto ha eccepito la mancata affissione del codice disciplinare, nonché il difetto di proporzionalità della sanzione irrogata, non essendo derivato alcun pregiudizio aziendale dalla condotta addebitata al lavoratore.
15. ha quindi rassegnato le conclusioni che seguono: Controparte_1
“
1. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione respinta,
3
2. accertare e dichiarare, per le ragioni di cui all'espositiva, la infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa domanda e per l'effetto, annullare la sanzione comminata in quanto del tutto illegittima e sproporzionata rispetta a quanto contestato.
3. Con vittoria di spese documentate, competenze ed accessori di legge oltre rimborso delle spese generali al 15% ex L.P.”.
16. Mutata la persona del giudice e istruita la causa mediante prova orale per testi, quest'ultima viene decisa all'esito della scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
17. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
18. Con riferimento all'oggetto del contendere, il giudicante richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la motivazione resa da questa Sezione (dott.ssa Grosso, sentenza n.
107/2025 del 17/02/2025, R.G. n. 1595/2021), prestandovi integrale condivisione.
19. Preliminarmente, va ritenuta accertata l'avvenuta affissione del codice disciplinare nella sala portalettere, secondo quanto concordemente emerso dall'escussione dei due testi di parte ricorrente (cfr. testi e;
Tes_1 Tes_2
20. Quanto al merito della sanzione, è opportuno osservare che il principio posto dall'art. 5 della legge n. 604/66, secondo cui ricade sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, è senza dubbio estensibile alla materia delle sanzioni disciplinari c.d. conservative, nel senso che, in caso di impugnazione, spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi (cfr. Cass. n. 7671/1983).
21. Tale onere riguarda anche il profilo della rimproverabilità del comportamento contestato al lavoratore, avendo la giurisprudenza affermato che, nel contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non è obbligato al raggiungimento di un risultato, ma all'esplicazione delle proprie energie nei modi e nei tempi stabiliti;
ne consegue che il datore di lavoro che intenda far valere l'insufficienza della prestazione lavorativa non può limitarsi a provare il mancato raggiungimento del risultato atteso, ma è onerato della dimostrazione -anche per mezzo di presunzioni- di un colpevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, quale fattispecie complessa per la cui valutazione deve concorrere anche l'apprezzamento degli aspetti concreti del fatto addebitato, tra cui il grado di diligenza
4 richiesto dalla prestazione e quello usato dal lavoratore nonché l'incidenza dell'organizzazione dell'impresa e di fattori socio – ambientali (cfr. Cass. n. 1365/2002, ma anche Cass. n. 17371/2013 secondo cui “Il rendimento lavorativo inferiore al minimo contrattuale non integra “ex se” l'inesatto adempimento che, a norma dell'art. 1218 cod. civ., si presume, fino a prova contraria, imputabile a colpa del debitore, dato che, nonostante la previsione di minimi quantitativi, il lavoratore è obbligato ad un “facere” e non ad un risultato e l'inadeguatezza della prestazione resa può essere imputabile alla stessa organizzazione dell'impresa o, comunque, a fattori non dipendenti dal lavoratore.
Conseguentemente in relazione al cosiddetto scarso rendimento, il datore di lavoro che intenda farlo valere quale giustificato motivo soggettivo di licenziamento non può limitarsi - neanche nei casi in cui il risultato della prestazione non è collegato ad elementi intrinsecamente aleatori - a provare il mancato raggiungimento del risultato atteso ed eventualmente la sua oggettiva esigibilità, ma è onerato della dimostrazione di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, quale fatto complesso alla cui valutazione deve concorrere anche l'apprezzamento degli aspetti concreti del fatto addebitato, tra cui il grado di diligenza richiesto dalla prestazione e quello usato dal lavoratore, nonché l'incidenza dell'organizzazione d'impresa e dei fattori socio – ambientali” e, in senso lato, Cass. n. 6747/2003 in ordine alla possibilità di prova per presunzioni. Inoltre, secondo Cass. n. 1632/2009 è legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento soltanto qualora sia il risultato provato, sulla scorta della valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente -e da lui imputabile- in conseguenza dell'enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, avuto riguardo al confronto dei risultanti dati globali riferito ad una media di attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione -conformi Cass. n. 18678/2014, n.
3876/2006, n. 18317/2016, n. 26676/2017, ord. n. 9453/2023- cfr. altresì Cass. n.
401/1981 secondo cui, qualora in taluni rapporti di lavoro subordinato assuma rilievo anche il risultato della prestazione, come il conseguimento di un determinato livello quantitativo minimo di affari, vendite eccetera, entro prefissati periodi di tempo, con la
5 correlativa previsione da parte del contratto collettivo o individuale, del mancato risultato periodicamente richiesto quali ipotesi di grave inadempimento che legittima la risoluzione motivata del rapporto per scarso rendimento, il datore di lavoro -che intenda far valere tale scarso rendimento come notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro- non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o l'oggettiva sua esigibilità, avuto riguardo alla normale capacita ed operosità della maggioranza dei lavoratori di pari qualificazione professionale ed addetti alle medesime mansioni, ma deve altresì provare che la causa dello scarso rendimento deriva da negligenza nell'espletamento della prestazione lavorativa;
pertanto, in mancanza di prova di un difetto di attività da parte del lavoratore, il solo dato del mancato raggiungimento degli obiettivi programmati dal datore di lavoro non legittima la risoluzione del rapporto per scarso rendimento -conforme Cass. n. 6405/1982-; in casi analoghi al presente poi, cfr.
Trib. Milano del 26/4/2004, Trib. Modena n. 358/2005, Trib. Milano del 1/7/2008, Trib.
Roma n. 3364/2016, Trib. Roma n. 4954/2019 e C. App. Lecce n. 324/2023).
22. Non esiste, infatti, una correlazione necessaria ed immediata tra l'esistenza di inadempimenti del lavoratore e l'irrogabilità delle sanzioni disciplinari, data la natura e la funzione particolare di quest'ultime, che non trovano il loro fondamento nelle regole generali dei rapporti contrattuali, non sono assimilabili alle penali di cui all'art. 1382 cod. civ., e non hanno una funzione risarcitoria, ma, grazie ad una portata afflittiva innanzitutto sul piano morale, hanno essenzialmente la funzione di diffidare dal compimento di ulteriori violazioni (salva la funzione di assicurare una diretta tutela degli interessi del datore di lavoro, nel solo caso delle sanzioni estintive del rapporto), (cfr. Cass. n.
11153/2001).
23. Con riferimento all'oggetto dell'addebito mosso al resistente, si contesta al lavoratore la mancata consegna di 1,5kg di corrispondenza dei 25,8kg affidati per il giorno 16/11/2021, nonché di 1,4kg di corrispondenza dei 25kg affidati per il giorno 02/11/2022; il fatto materiale va ritenuto provato sia in quanto non specificatamente contestato dal lavoratore, sia poiché emerge, nell'esatta entità riportata nella contestazione, dai “monitoraggi dei portalettere” sottoscritti dallo stesso portalettere (doc. 1 fasc. ricorrente).
24. Tuttavia, alla stregua dei principi sopra riportati, la circostanza della consegna solo parziale della corrispondenza da parte del convenuto nei giorni in contestazione, non può
6 ritenersi sufficiente ad integrare di per sé un inadempimento sanzionabile disciplinarmente occorrendo, invece, la concreta dimostrazione, che è onere della ricorrente quale datrice di lavoro fornire, che tale condotta costituisca effettivamente una violazione degli obblighi di diligenza e di fedeltà che gravano sul lavoratore. Deve, in particolare, risultare che tale circostanza sia stata determinata da un vero e proprio rifiuto del lavoratore o anche da inerzia o scarso impegno dello stesso a fronte di un carico di lavoro di limitata consistenza o comunque ragionevolmente sostenibile nel corso del normale orario di lavoro.
25. In altre parole, il datore di lavoro deve fornire la prova (anche solo in via presuntiva ai sensi dell'art. 2729 c.c.) che la mancata integrale consegna della corrispondenza giornaliera sia addebitabile al comportamento colpevolmente inadempiente del dipendente e non invece ascrivibile a fattori indipendenti dalla sua volontà (quali, ad esempio,
l'eccessiva mole di corrispondenza da smaltire ovvero estensione del territorio assegnato), mentre l'applicazione della sanzione non può prescindere dalla valutazione del comportamento del lavoratore, che deve essere sintomatico della inosservanza volontaria o colposa dell'obbligo di servizio.
26. Difatti, sebbene pacificamente gravi sul lavoratore la prova della non imputabilità dell'inadempimento, deve ritenersi, sulla scorta della giurisprudenza sopra riportata, che, in primo luogo, sia il datore di lavoro a dover provare che il mancato raggiungimento di un risultato costituisca inadempimento rimproverabile;
a riprova di ciò, si rileva che anche ove, ad esempio, Cass. n. 24938/2015 e n. 6052/2016 ribadiscono l'onere della prova contraria in capo al lavoratore, non escludono quello preliminare del datore di lavoro delineato dalla giurisprudenza anzi richiamata: Cass. n. 24938/2015 di fatto avalla, ritenendola correttamente motivata, la prova presuntiva dell'assegnazione di un carico
“normale” al portalettere e Cass. n. 6052/2016, sebbene riconduca l'ipotesi di contestazione della mancata consegna di tutto il carico a quella di “colpevole inadempimento nel normale esercizio delle mansioni quotidiane di portalettere” e non alla fattispecie dello scarso rendimento, fa comunque riferimento al “normale esercizio delle mansioni”, la cui prova non esclude spettare al datore di lavoro.
27. Ebbene, sotto il profilo della rimproverabilità, deve innanzitutto ritenersi irrilevante l'imposizione di un espresso obbligo di consegna di tutta la corrispondenza assegnata da parte della datrice di lavoro, posto che tale onere deve ritenersi gravare sul portalettere in
7 forza del generale vincolo ad adempiere la prestazione con la diligenza richiesta dall'art. 2104 c.c.; tale dovere tuttavia, specificatamente imposto o genericamente previsto che sia, si scontra inevitabilmente con i limiti posti dalle concrete modalità di esecuzione della prestazione e dall'orario di lavoro.
28. È quindi onere di parte ricorrente dimostrare, anche in via presuntiva, che la mancata integrale consegna della corrispondenza giornaliera nei giorni oggetto di contestazione sia addebitabile al comportamento colpevolmente inadempiente del dipendente, a fronte della contestazione circa la concreta inesigibilità della condotta mossa dal lavoratore, in ragione delle cause lavorative cagionate dall'azienda.
29. Sul punto, parte ricorrente ha allegato che:
“a) il ha svolto la prestazione oggetto di provvedimento disciplinare CP_1 all'interno della zona di recapito di sua competenza ed entro i limiti dell'assegnazione;
b) L' attività dell'ADB o LDB (addetto, o linea di base) è caratterizzata da una prestazione predefinita, come risultante dai dati di cui al modello 44/R (v. all. 10);
c) Il signor è stato assegnato, quale addetto di base alla zona 8 – A come CP_1
risultante dal modello 44/R;
d) La prestazione richiesta al sig. , pertanto, è conforme alle mansioni allo CP_1
stesso assegnate e coerente con il carico di lavoro previsto per la sua figura professionale
e per la zona di competenza”.
30. Al di là dell'incontestata zona di assegnazione (rimanendo irrilevante ai nostri fini che al lavoratore fosse affidata in alternativa la zona 8-B, posto che le due giornate oggetto della contestazione afferiscono a recapiti svolti nella zona 8-A), a livello documentale non risulta provato che al convenuto fosse affidato un carico coerente di corrispondenza rispetto alla zona assegnata e in comparazione con quella degli altri portalettere.
31. Invero, dal documento 44-R attestante l'assegnazione al convenuto della zona 8-A (doc.
10 fasc. ricorrente), risulta solamente il numero massimo di oggetti a firma affidabili al portalettere (68), mentre alcunché viene stabilito con riferimento alla corrispondenza.
32. Tale prova è stata tuttavia fornita in sede testimoniale. Invero, il teste responsabile Tes_1
del centro di recapito di Alghero dal 2018, così riferisce sul punto: “ogni zona è stata tarata da un applicativo nazionale che si chiama dal quale scaturisce una Pt_2
prestazione lavorativa che non può essere superiore ai 450 punti di prestazione.
8 Punteggio oltre al quale non si può andare. A titolo esemplificativo nella zona assegnata al ricorrente il sistema ha tarato una media di consegne di 25/30 kg. Gli oggetti a firma sono invece tarati a numero e nella zona 8A del ricorrente il numero non può essere superiore a 68 oggetti a firma. Nella zona 8B invece gli oggetti a firma non possono essere superiori a 44”.
33. Ebbene, sulla base di quanto riferito dal sig. sulla cui attendibilità non c'è ragione Tes_1
di dubitare, ancorché della circostanza non è stata fornita prova documentale, va ritenuto accertato che nella zona di competenza del sig. il carico esigibile di CP_1
consegna della corrispondenza ammonta a 25/30kg, anche in assenza di rilievi da parte del convenuto.
34. Pertanto, nelle due giornate oggetto della contestazione, al lavoratore è stata affidata una quantità di corrispondenza senza firma entro il limite assegnabile.
35. Purtuttavia, si ritiene che nel caso di specie non sia possibile muovere alcun rimprovero al dipendente.
36. Secondo quanto emerge dalla testimonianza resa da , e anche qui senza Testimone_3
poter in alcun modo sollevare questioni di credibilità del dichiarato, non essendo la circostanza stata contestata dalla ricorrente, ai predetti limiti di consegna vanno ad aggiungersi i pacchi la cui consegna deve essere 'azzerata' in giornata, CP_2
indipendentemente dal carico di lavoro.
37. Detto teste ha difatti rappresentato che “l'azienda ha stabilito dei carichi di lavoro distinguendo tra oggetti a firma, definiti nel numero, e corrispondenza ordinaria, non a firma. L'accordo stipulato a livello nazionale tra e prevede che i CP_2 Parte_1
pacchi abbiano il recapito in giornata indipendentemente dal superamento delle CP_2
limitazioni di cui ho appena riferito. Succede quindi che invece di sostituire le raccomandate con i pacchi si finisce con l'aggiungerli […] io posso affermare che però capita che nell'unire la consegna dei pacchi con la corrispondenza ordinaria e a CP_2
firma si ecceda il volume assegnato. Io lo so perché per il mio lavoro conosco i dati acquisiti dai vari centri di tutta la Sardegna”.
38. Inoltre, occorre tenere in considerazione che il sig. , unitamente ad altri CP_1
due colleghi portalettere, non beneficia dell'assistenza nello smistamento della posta, attività che richiede un rilevante sforzo temporale, a differenza degli altri lavoratori
9 impiegati nella medesima mansione. Sul punto, il teste così riferisce: “Posso Tes_3 affermare che per alcuni portalettere non è stato previsto l'aiuto. Io lo so avendo un contatto diretto con i colleghi di Alghero. Non hanno avuto l'aiuto il resistente,
[...]
e mentre lo hanno avuto i restanti. Io so che ad alcuni viene dato CP_3 Controparte_4
l'aiuto e ad altri non, perché dare un aiuto non è obbligatorio. Io so che l'aiuto non è obbligatorio in quanto non fa parte del processo di lavoro. Nel Centro io non so chi decida chi deve avere un aiuto e chi non debba averlo, ma posso aggiungere che tale scelta rientra nelle funzioni del Responsabile. L'aiuto al portalettere consiste nell'incasellamento della corrispondenza da evadere nel quotidiano. Si tratta di un'attività che porta via molto tempo. La corrispondenza, infatti, deve essere divisa in base ad un determinato percorso, per via, per numero civico e per nominativo. Questo servizio di supporto viene svolto dagli addetti alla lavorazione interna. Per quanto mi consta l'attività di aiuto al portalettere funziona nel modo appena descritto anche ad
Alghero; io lo so per essermi stato riferimento dai colleghi del recapito di Alghero.
L'addetto al recapito di scorta è un lavoratore senza titolarità di zona mentre l'addetto alla lavorazione interna è un dipendente che lavora all'interno del centro e non va al recapito. Il lavoro del portalettere si svolge in due fasi;
uno è relativo all'incasellamento della posta e l'altro afferisce alla consegna al destinatario. In entrambe le fasi il portalettere può avere un aiuto. Trattandosi di aiuti organizzativi ciascun centro ha il suo metodo. Nel centro postale di Alghero, come ho detto, tre portalettere, compreso il ricorrente, non avevano alcun aiuto, mentre tutti gli altri avevano un aiuto nell'incasellamento della posta”.
39. Il giudicante, sulla base di tutti gli elementi raccolti, tenuto conto dell'assegnazione al ricorrente della consegna del numero massimo di oggetti a firma in data 16/11/2021 e di un numero rilevante in data 02/12/2021, della consegna di corrispondenza nel limite massimo (25,8kg e 25kg), nonché delle condizioni lavorative di cui s'è detto, ritiene che la mancata consegna, rispettivamente, di 1,5kg e 1,4kg di corrispondenza, non possa costituire un inadempimento tale da meritare il rimprovero disciplinare da parte del datore.
40. Invero, oltre al carico sostanzialmente massimo di oggetti, il sig. ha CP_1
omesso la consegna di una percentuale minima di corrispondenza (come anche altri portalettere nelle medesime giornate), mentre ha consegnato tutti gli oggetti a firma
10 affidati;
al carico di lavoro già al limite occorre addizionare la consegna dei pacchi con obbligo di 'azzeramento' entro la giornata. Pertanto, non si può discutere di CP_2
notevole inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto di lavoro.
41. A ciò si aggiunga che il convenuto non beneficia di assistenza alcuna nello smistamento della posta, attività che richiede un notevole dispendio di tempo, a differenza della maggior parte dei colleghi;
tale circostanza influisce evidentemente sulla possibilità per il portalettere di portare a termine tutte le consegne affidate, sicché la scelta datoriale dei soggetti che beneficiano del relativo aiuto, seppur da rimettere alla discrezionalità organizzativa, non può non essere tenuta in considerazione ai fini della valutazione in esame.
42. Inoltre, si pone in evidenza che non ha dedotto alcunché con Parte_1
riferimento agli altri portalettere in posizione di omogeneità rispetto al carico di lavoro in capo al convenuto, in ordine ai quali non è stato operato alcun giudizio comparativo che consenta di porre in evidenza l'inadempimento del sig. . CP_1
43. Per detti motivi, va ritenuto che la mancata consegna di parte della corrispondenza non possa essere considerato un notevole inadempimento, e che ciò sia piuttosto da ricondurre a un fattore non dipendente dalla condotta del lavoratore.
44. Pertanto, il provvedimento assunto da eve essere annullato. Parte_1
45. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa inferiore a € 1.100,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
− rigetta il ricorso e annulla la sanzione disciplinare comminata a CP_1
in data 12/01/2022;
[...]
− condanna alla refusione delle spese processuali a vantaggio Parte_1
della parte convenuta, liquidate in complessivi € 700,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie.
Sassari, 06/05/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
11