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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1203/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ON MANUELA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7735/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Castrovillari - Piazza Municipio N. 1 87012 Castrovillari CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio, Palazzo K2000 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300012015000 IMU 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300012015000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300012015000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300012015000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300012015000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300012015000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accertare l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo su documento n°
03480202300012015000, con fascicolo numero 2023/000 051 543, emesso da Agenzia Entrate e dichiararne la nullità; con vittoria di spese e competenze come per legge
Resistente/Appellato: per ADER: Ritenere e dichiarare l'inammissibilità/infondatezza del ricorso e, conseguentemente,
Ritenere e dichiarare la piena efficacia e validità degli atti impugnati;
Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per i vizi relativi al merito della pretesa o ad atti di competenza dell'Ente Impositore
- rigettare con la più opportuna statuizione le domande proposte
contro
ADER siccome inammissibili, infondate in fatto e in diritto;
- ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di ader con riferimento agli atti prodromici ed al merito della pretesa;
- Ritenere e dichiarare il legittimo operato dell'Agente della Riscossione;
- in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, ritenere e dichiarare la piena e legittimità della procedura posta in essere dalla ADER per il recupero coattivo del credito de quo e conseguentemente dichiarare con qualsiasi formula che essa è esente da qualunque responsabilità e che non risponde delle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, anche in ordine ad una possibile condanna alle spese.
Con vittoria di spese e compensi da liquidarsi secondo i parametri vigenti e con richiesta di dustrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
per Regione Calabria: 1) Dichiarare l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo;
2) Dichiarare il ricorso infondato;
3) Condannare alle spese di soccombenza nel merito.
per il Comune di Castrovillari: b) rigettare il ricorso per palese infondatezza per come sopra controdedotto;
c) dichiarare la legittimità dell'atto impugnato;
d) dichiarare la debenza dell'imposta IMU 2015 così come riportata nell'atto impugnato;
e) condannare il ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo, di cui in epigrafe, e le sottese cartelle, lamentando l'omessa notifica delle cartelle indicate e la prescrizione dei tributi.
Si costituivano in giudizio ER, Regione Calabria e Comune di Castrovillari, che producevano la documantazione relativa alla notifica delle cartelle, avvisi ed intimazioni precedenti, concludendo nei termini indicati in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I resistenti Regione Calabria e Comune di Castrovillari hanno documentato la notifica degli avvisi di accertamento sottesi alle cartelle indicate nel preavviso di fermo, che non risultano impugnate. Occorre, tuttavia, verificare l'eccezione di prescrizionee l'ammissibilità delle eccezioni relative alle notifica delle cartelle succesive all'avviso (per le tasse automobilistiche).
Per la fase di riscossione, ER ha dimostrato di aver notificato in data 31.03.2023 l'intimazione di pagamento n. 03420229007497590000, relativo alle cartelle 03420180008345790000 ed all'avviso di accertamento n.
15/3712/0 per Imu 2015, ed in data 2.5.2024 l'intimazione di pagamento n. 03420249005510689000, relativo alla cartella n. 03420220007984335000.
Per questi tributi il ricorso si rivela infondato, perchè dalla data di notifica delle intimazioni di pagamento non
è decorso il termine di prescrizione del tributo dlala notifica dell'ultimo atto interruttivo (31.2.2023 e 2.5.2024) ed in mancanza di impugnazione delle intimazioni di pagamento per far valere l'eventuale vizio (prescrizione, nullità della notifica delle cartelle) degli atti notificati e sottesi.
Non è, invece, stata prodotta alcuna notifica relativa alla cartella n. 03420210018867372000, relativa a tasse automobilistiche per l'anno 2016, che alla data di notifica del preavviso di fermo deve ritenersi ormai prescritta.
il ricorso deve, pertanto, essere accolto solo limitatamente a detta cartella, non sussistendo il diritto a proceedere ad esecuzione in difetto di notifica della cartella e di atti interruttivi della prescrizione del tributo.
Le spese di lite possono essere compensate, tenendo conto del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, nei termini indicati in motivazione, ed annulla l'atto impugnato limitatamente alla cartella 03420210018867372000;
Compensa le spese di lite.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ON MANUELA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7735/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Castrovillari - Piazza Municipio N. 1 87012 Castrovillari CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio, Palazzo K2000 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300012015000 IMU 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300012015000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300012015000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300012015000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300012015000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300012015000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accertare l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo su documento n°
03480202300012015000, con fascicolo numero 2023/000 051 543, emesso da Agenzia Entrate e dichiararne la nullità; con vittoria di spese e competenze come per legge
Resistente/Appellato: per ADER: Ritenere e dichiarare l'inammissibilità/infondatezza del ricorso e, conseguentemente,
Ritenere e dichiarare la piena efficacia e validità degli atti impugnati;
Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per i vizi relativi al merito della pretesa o ad atti di competenza dell'Ente Impositore
- rigettare con la più opportuna statuizione le domande proposte
contro
ADER siccome inammissibili, infondate in fatto e in diritto;
- ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di ader con riferimento agli atti prodromici ed al merito della pretesa;
- Ritenere e dichiarare il legittimo operato dell'Agente della Riscossione;
- in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, ritenere e dichiarare la piena e legittimità della procedura posta in essere dalla ADER per il recupero coattivo del credito de quo e conseguentemente dichiarare con qualsiasi formula che essa è esente da qualunque responsabilità e che non risponde delle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, anche in ordine ad una possibile condanna alle spese.
Con vittoria di spese e compensi da liquidarsi secondo i parametri vigenti e con richiesta di dustrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
per Regione Calabria: 1) Dichiarare l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo;
2) Dichiarare il ricorso infondato;
3) Condannare alle spese di soccombenza nel merito.
per il Comune di Castrovillari: b) rigettare il ricorso per palese infondatezza per come sopra controdedotto;
c) dichiarare la legittimità dell'atto impugnato;
d) dichiarare la debenza dell'imposta IMU 2015 così come riportata nell'atto impugnato;
e) condannare il ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo, di cui in epigrafe, e le sottese cartelle, lamentando l'omessa notifica delle cartelle indicate e la prescrizione dei tributi.
Si costituivano in giudizio ER, Regione Calabria e Comune di Castrovillari, che producevano la documantazione relativa alla notifica delle cartelle, avvisi ed intimazioni precedenti, concludendo nei termini indicati in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I resistenti Regione Calabria e Comune di Castrovillari hanno documentato la notifica degli avvisi di accertamento sottesi alle cartelle indicate nel preavviso di fermo, che non risultano impugnate. Occorre, tuttavia, verificare l'eccezione di prescrizionee l'ammissibilità delle eccezioni relative alle notifica delle cartelle succesive all'avviso (per le tasse automobilistiche).
Per la fase di riscossione, ER ha dimostrato di aver notificato in data 31.03.2023 l'intimazione di pagamento n. 03420229007497590000, relativo alle cartelle 03420180008345790000 ed all'avviso di accertamento n.
15/3712/0 per Imu 2015, ed in data 2.5.2024 l'intimazione di pagamento n. 03420249005510689000, relativo alla cartella n. 03420220007984335000.
Per questi tributi il ricorso si rivela infondato, perchè dalla data di notifica delle intimazioni di pagamento non
è decorso il termine di prescrizione del tributo dlala notifica dell'ultimo atto interruttivo (31.2.2023 e 2.5.2024) ed in mancanza di impugnazione delle intimazioni di pagamento per far valere l'eventuale vizio (prescrizione, nullità della notifica delle cartelle) degli atti notificati e sottesi.
Non è, invece, stata prodotta alcuna notifica relativa alla cartella n. 03420210018867372000, relativa a tasse automobilistiche per l'anno 2016, che alla data di notifica del preavviso di fermo deve ritenersi ormai prescritta.
il ricorso deve, pertanto, essere accolto solo limitatamente a detta cartella, non sussistendo il diritto a proceedere ad esecuzione in difetto di notifica della cartella e di atti interruttivi della prescrizione del tributo.
Le spese di lite possono essere compensate, tenendo conto del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, nei termini indicati in motivazione, ed annulla l'atto impugnato limitatamente alla cartella 03420210018867372000;
Compensa le spese di lite.