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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/02/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo in esito all'udienza del 25 febbraio 2025, a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5415/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Ughi, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, c.f. in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Colletti, in virtù di procura generale alle liti in notaio di Palermo del 19.1.2023 repertorio n. 2536 raccolta n. 1915. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.10.2024 esponeva che, in Parte_1
riferimento al caso n. 511062154 del 4.11.2011, con provvedimento del 24.10.2023 gli era stata comunicata la costituzione di una rendita in data 18.10.2023 per “lombosciatalgia cronica sinstra in soggetto con discopatia L3-L4 ed L4-L5” con un grado di menomazione pari al 43%.
Esponeva che con pec del 6.3.2024, aveva proposto opposizione al giudizio medico legale poiché riteneva che le lesioni riportate fossero di gran lunga superiori chiedendo di poter effettuare un'ulteriore visita al fine di rettificare la valutazione, senza ottenere riscontro.
1 Chiedeva di ritenere e dichiarare che l'infortunio n. 5110622154 del 4.10.2011 per il quale era stata unificata la rendita in data 18.10.2023, aveva determinato un grado di menomazione psicofisica in misura percentuale non inferiore al 6% o nella diversa misura accertata in corso di causa;
per l'effetto, di condannare l' all'indennizzo in capitale CP_1 commisurato all'entità del danno biologico pari almeno al 6% nonché al pagamento dei ratei maturati a far tempo dalla data amministrativa con interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2. L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 8.1.2025. CP_1
Eccepiva la violazione del giudicato, evidenziando che il provvedimento del CP_1
24.10.2023 era stato emesso “a seguito di giudizio”, in esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro di Messina n. 898/1923 passata in giudicato che aveva accertato la percentuale del
4% per il caso n. 511062154 del 4.10.2011 “lombosciatalgia cronica sinistra in soggetto con discopatia L3-L4 ed L4-L5” ed aveva, conseguentemente, condannato l' alla CP_1
unificazione di tale percentuale con le percentuali residuate per gli eventi pregressi.
Eccepiva inoltre l'inammissibilità, l'improponibilità, l'illegittimità, l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso anche per mancata allegazione, sia in sede amministrativa che in giudizio, del “certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda” come previsto dall'art. 104 del T.U. n. 1124/65.
Precisava che comunque il provvedimento del 24.10.2023 non era impugnabile in via amministrativa perché non conteneva un accertamento autonomo dell' bensì CP_1
l'esecuzione di un provvedimento giudiziale e che il ricorrente avrebbe dovuto contestare il 4%
e chiedere una percentuale maggiore proponendo gravame avverso la sentenza n. 898/2023, passata invece in giudicato.
Concludeva chiedendo pertanto il rigetto del ricorso per violazione del giudicato ed in quanto improponibile, inammissibile, illegittimo, nullo e annullabile, nonché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi di lite.
3. L'udienza del 25 febbraio 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in esito alle quali la causa veniva decisa.
4. Il ricorrente rivendica un grado di menomazione psicofisica in misura percentuale non inferiore al 6% per l'infortunio n. 511062154 del 4.10.2011 (“lombosciatalgia cronica sinistra in soggetto con discopatia L3-L4 ed L4-L5”) per il quale l' con nota del CP_1
24.10.2023, aveva proceduto ad unificare la precedente rendita da egli percepita, determinando per l'infortunio in esame un grado di menomazione pari al 4% e rideterminando il grado
2 complessivo di menomazione dell'integrità psico-fisica del ricorrente nella misura del 43%.
Meritevole di accoglimento risulta l'eccezione sollevata dall' il quale ha CP_1
evidenziato che la determinazione della misura del 4% di menomazione derivante dall'infortunio n. 511062154 del 04.10.2011 non è derivata da un accertamento medico-legale dell'Istituto, bensì dall'esecuzione della sentenza n. 898/2023 del 4.5.2023 del Tribunale di
Messina, sezione lavoro, la quale ha dichiarato che “il ricorrente è affetto da lombosciatalgia cronica sinistra in soggetto con discopatia L3-L4, L4-L5 di origine professionale, con un danno biologico pari al 4% dal 4.10.2011; condanna l' al pagamento in suo favore del CP_1
corrispondente indennizzo in rendita per effetto della unificazione con i postumi dei precedenti eventi”.
L'infortunio per cui è causa è stato pertanto già oggetto di scrutinio giurisdizionale, conclusosi con sentenza nella quale è stato determinato il grado di menomazione occorso al ricorrente ed alla quale l' ha dato puntuale esecuzione con il provvedimento del CP_1
24.10.2023.
Eventuali contestazioni alla misura percentuale del danno biologico accertato nella superiore sentenza avrebbero dovuto essere sollevate con la tempestiva proposizione di appello avverso la medesima, ma costituisce circostanza pacifica che il ricorrente non abbia proposto appello e la sentenza sia passata in giudicato.
Il presente giudizio si risolve allora in una sostanziale riproposizione della medesima domanda già formulata nel separato procedimento, in violazione del principio del ne bis in idem
e del giudicato già formatosi.
4. Le domande del ricorrente devono quindi essere rigettate, con assorbimento di ogni ulteriore deduzione ed eccezione sollevata dalle parti.
5. Non avendo il ricorrente depositato la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore del resistente come da CP_1
dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della semplicità delle questioni giuridiche esaminate e della limitata attività processuale espletata.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 17.10.2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna alla rifusione delle spese giudiziali in favore Parte_1
3 dell' che liquida in € 4.636,50 per compensi professionali, oltre spese CP_1
generali.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 26 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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