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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 12137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12137 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 4356/2025
Il Giudice ZI AR, all'udienza del 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to DI FONSO SIMONA Parte_1
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to TETI MARIA PIA TERESA/ CP_1 resistente
, rappresentata e difesa dall'avv. CHIARA Controparte_2
VERDOLIVA resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Le parti concludono come da atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato agli enti meglio identificati in epigrafe, parte ricorrente adisce il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale per impugnare l'intimazione di pagamento n. finale n. 528614000 notificatagli il 17.1.2025 e per sentir dichiarare l'insussistenza del credito relativo all'avviso di addebito n. finale CP_1
15237180000, presuntivamente notificatogli il 1.9.2022.
Il ricorrente contesta, in particolare, la genericità dell'intimazione impugnata, priva degli estremi del titolo esecutivo e della data di esecutività del ruolo e la mancata rituale notifica dell'avviso di addebito sotteso all'atto impugnato.
Si è ritualmente costituito in giudizio eccependo la tardività del ricorso, ai sensi CP_1 degli artt. 617 cpc e 24 D.lgs. n. 46/1999, e rilevando, nel merito, la rituale notifica dell'avviso di addebito in esame.
Si è altresì costituita eccependo la tardività del Controparte_2 ricorso, ex. art. 617 cpc, la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla pretesa e l'infondatezza delle avverse pretese. CP_1
Il presente giudizio veniva istruito mediante produzioni documentali e quindi rinviato per decisione all'udienza del 26.11.2025, all'esito della quale veniva emessa contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e, in ogni caso, infondato.
Va, innanzitutto, dichiarato il difetto di legittimazione di , a fronte CP_3 dell'indimostrata cessione a tale società dei crediti in contestazione.
Pag. 2 di 4 Sempre in via preliminare va rilevata la violazione, da parte del ricorrente, del termine di cui agli artt. 615 e 617 cpc a fronte della notifica dell'intimazione di pagamento in data 17.1.2025 e del deposito del ricorso il 7.2.2025, oltre cioè i 20 giorni previsti dalla legge.
Le eccezioni sollevate dal ricorrente sono, in ogni caso, infondate anche nel merito posto che l'intimazione di pagamento appare conforme al vigente modello ministeriale e che, per quanto rileva nel caso di specie, l'atto identifica, in maniera chiara e esaustiva, il credito per cui è causa e la data di notifica dell'avviso di addebito. CP_1
Nessuna violazione del diritto di difesa appare, pertanto, configurabile a carico del ricorrente.
L'avviso di addebito appare, in ogni caso, ritualmente notificato al ricorrente in CP_1 data 1.9.2022.
Non è a tal fine dirimente che la firma del ricevente sia illeggibile posto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata anche dal ricorrente, “in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la presenza nella cartolina di ricevimento di una firma illeggibile e non apposta nello spazio per la sottoscrizione del destinatario o di persona delegata, in assenza di altre annotazioni da parte dell'agente postale, determina incertezza assoluta sulla persona alla quale l'atto giudiziario è stato consegnato, con la conseguenza che la notifica deve ritenersi affetta da nullità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in mancanza di querela di falso, aveva ritenuto correttamente notificato l'atto introduttivo di un giudizio di responsabilità professionale, sebbene il plico fosse stato consegnato all'indirizzo di un precedente studio del destinatario, la firma apposta sulla cartolina di ricevimento risultasse illeggibile e non vi fossero annotazioni del messo notificatore, in difetto, oltretutto, dell'invio della raccomandata prescritta dall'art. 7 della l. n. 890 del
1982) (cfr. Cass. N. 34400/2023) e che, nel caso di specie, la firma risulta pacificamente apposta nello spazio dedicato alla sottoscrizione del ricevente e, quindi, del destinatario.
In assenza di tempestiva presentazione di querela di falso la notifica dell'avviso di addebito appare, pertanto, rituale ed efficace. CP_1
Pag. 3 di 4 A fronte di quanto esposto e della mancata tempestiva impugnazione, da parte del ricorrente, dell'avviso di addebito in esame nei termini previsti dall'art. 24 D.lgs. n.
46/1999, decorrenti dalla data della sua notifica, la pretesa previdenziale per cui è causa appare ormai cristallizzata e legittima e nessuna prescrizione si è, nelle more, verificata,
a fronte della data di notifica dell'avviso di addebito e dell'intimazione di pagamento e del riferimento dell'atto a contributi 2020.
Quanto fin qui esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti difese ed eccezioni delle parti.
Spese di lite secondo il principio di soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_2
CP_ confronti dell' ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
CP_3
- dichiara il ricorso inammissibile e, in ogni caso, infondato;
- condanna a rimborsare a e ad Parte_1 CP_1 [...]
i compensi professionali liquidati, a favore di ciascuna Controparte_2 parte, in euro 1200,00, oltre spese generali, Iva e Cpa per legge
Roma, lì 26/11/2025 Il Giudice
ZI AR
Pag. 4 di 4
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 4356/2025
Il Giudice ZI AR, all'udienza del 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to DI FONSO SIMONA Parte_1
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to TETI MARIA PIA TERESA/ CP_1 resistente
, rappresentata e difesa dall'avv. CHIARA Controparte_2
VERDOLIVA resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Le parti concludono come da atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato agli enti meglio identificati in epigrafe, parte ricorrente adisce il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale per impugnare l'intimazione di pagamento n. finale n. 528614000 notificatagli il 17.1.2025 e per sentir dichiarare l'insussistenza del credito relativo all'avviso di addebito n. finale CP_1
15237180000, presuntivamente notificatogli il 1.9.2022.
Il ricorrente contesta, in particolare, la genericità dell'intimazione impugnata, priva degli estremi del titolo esecutivo e della data di esecutività del ruolo e la mancata rituale notifica dell'avviso di addebito sotteso all'atto impugnato.
Si è ritualmente costituito in giudizio eccependo la tardività del ricorso, ai sensi CP_1 degli artt. 617 cpc e 24 D.lgs. n. 46/1999, e rilevando, nel merito, la rituale notifica dell'avviso di addebito in esame.
Si è altresì costituita eccependo la tardività del Controparte_2 ricorso, ex. art. 617 cpc, la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla pretesa e l'infondatezza delle avverse pretese. CP_1
Il presente giudizio veniva istruito mediante produzioni documentali e quindi rinviato per decisione all'udienza del 26.11.2025, all'esito della quale veniva emessa contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e, in ogni caso, infondato.
Va, innanzitutto, dichiarato il difetto di legittimazione di , a fronte CP_3 dell'indimostrata cessione a tale società dei crediti in contestazione.
Pag. 2 di 4 Sempre in via preliminare va rilevata la violazione, da parte del ricorrente, del termine di cui agli artt. 615 e 617 cpc a fronte della notifica dell'intimazione di pagamento in data 17.1.2025 e del deposito del ricorso il 7.2.2025, oltre cioè i 20 giorni previsti dalla legge.
Le eccezioni sollevate dal ricorrente sono, in ogni caso, infondate anche nel merito posto che l'intimazione di pagamento appare conforme al vigente modello ministeriale e che, per quanto rileva nel caso di specie, l'atto identifica, in maniera chiara e esaustiva, il credito per cui è causa e la data di notifica dell'avviso di addebito. CP_1
Nessuna violazione del diritto di difesa appare, pertanto, configurabile a carico del ricorrente.
L'avviso di addebito appare, in ogni caso, ritualmente notificato al ricorrente in CP_1 data 1.9.2022.
Non è a tal fine dirimente che la firma del ricevente sia illeggibile posto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata anche dal ricorrente, “in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la presenza nella cartolina di ricevimento di una firma illeggibile e non apposta nello spazio per la sottoscrizione del destinatario o di persona delegata, in assenza di altre annotazioni da parte dell'agente postale, determina incertezza assoluta sulla persona alla quale l'atto giudiziario è stato consegnato, con la conseguenza che la notifica deve ritenersi affetta da nullità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in mancanza di querela di falso, aveva ritenuto correttamente notificato l'atto introduttivo di un giudizio di responsabilità professionale, sebbene il plico fosse stato consegnato all'indirizzo di un precedente studio del destinatario, la firma apposta sulla cartolina di ricevimento risultasse illeggibile e non vi fossero annotazioni del messo notificatore, in difetto, oltretutto, dell'invio della raccomandata prescritta dall'art. 7 della l. n. 890 del
1982) (cfr. Cass. N. 34400/2023) e che, nel caso di specie, la firma risulta pacificamente apposta nello spazio dedicato alla sottoscrizione del ricevente e, quindi, del destinatario.
In assenza di tempestiva presentazione di querela di falso la notifica dell'avviso di addebito appare, pertanto, rituale ed efficace. CP_1
Pag. 3 di 4 A fronte di quanto esposto e della mancata tempestiva impugnazione, da parte del ricorrente, dell'avviso di addebito in esame nei termini previsti dall'art. 24 D.lgs. n.
46/1999, decorrenti dalla data della sua notifica, la pretesa previdenziale per cui è causa appare ormai cristallizzata e legittima e nessuna prescrizione si è, nelle more, verificata,
a fronte della data di notifica dell'avviso di addebito e dell'intimazione di pagamento e del riferimento dell'atto a contributi 2020.
Quanto fin qui esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti difese ed eccezioni delle parti.
Spese di lite secondo il principio di soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_2
CP_ confronti dell' ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
CP_3
- dichiara il ricorso inammissibile e, in ogni caso, infondato;
- condanna a rimborsare a e ad Parte_1 CP_1 [...]
i compensi professionali liquidati, a favore di ciascuna Controparte_2 parte, in euro 1200,00, oltre spese generali, Iva e Cpa per legge
Roma, lì 26/11/2025 Il Giudice
ZI AR
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