TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/04/2026, n. 7223
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Ordinanza collegiale 17 marzo 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 16 ottobre 2025
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Sentenza 22 aprile 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione di legge e difetto di motivazione; violazione degli articoli 3 e 7 della legge n. 241 del 1990 in relazione all'art. 9 della legge n. 91/92; erronea valutazione dei fatti; irragionevolezza e abnormità del provvedimento. Violazione dell'art. 10 bis l. 241/90

    Il Collegio ritiene che l'Amministrazione abbia legittimamente fondato il proprio giudizio su elementi emersi nell'istruttoria che non consentivano di escludere pericoli per la sicurezza della Repubblica. La giurisprudenza ammette che, in presenza di informative riservate, il richiamo al loro contenuto possa soddisfare l'obbligo di motivazione in modo attenuato, data la delicatezza degli interessi coinvolti. Il ricorrente ha avuto accesso alla documentazione riservata in giudizio, esercitando compiutamente il proprio diritto di difesa. Gli elementi emersi dagli organismi di sicurezza integrano i presupposti del diniego ai sensi dell'art. 6, lettera c), della legge n. 91/1992, anche se si tratta di semplici sospetti fondati su elementi concreti, non richiedendo l'accertamento di responsabilità penali. Il radicamento sociale e l'assenza di provvedimenti penali non sono sufficienti a superare le criticità evidenziate dagli organismi di sicurezza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/04/2026, n. 7223
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7223
    Data del deposito : 22 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo