Ordinanza collegiale 17 marzo 2025
Ordinanza collegiale 16 ottobre 2025
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/04/2026, n. 7223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7223 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07223/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07009/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7009 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Spanu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sabotino, 12;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto emesso dal Ministero dell''Interno in data -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS- di rigetto dell''istanza presentata dal ricorrente ai fini della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell''art. 9 comma 1 lett. F della legge 5 febbraio 1992 n. 91, -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
1. Il signor -OMISSIS-, cittadino straniero nato in [...], agisce per l’annullamento del decreto n. -OMISSIS- emesso dal Ministero dell'Interno in data -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con cui è stata respinta la sua richiesta di concessione della cittadinanza italiana, presentata il -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992.
2. Il gravato diniego, dopo aver richiamato l'ampia discrezionalità che connota la concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992, evidenziava che dall'attività informativa esperita erano emersi, sul conto del richiedente elementi che non consentivano di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, ostativi alla concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 6, lettera c), della citata legge n. 91/1992.
2.1. – Il provvedimento precisava altresì che: (i) i richiamati elementi provenivano da organismi istituzionalmente preposti ad operare per la sicurezza dello Stato, dunque riconducibili a fonti affidabili di cui non era dato dubitare; (ii) non risultava possibile esplicitare ulteriormente i suddetti elementi ostativi, e che tale riserbo era stato costantemente ritenuto legittimo dalla giurisprudenza, allo scopo di non vanificare ulteriori attività di controllo e prevenzione; (iii) la verifica della sussistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica non si riduce all'accertamento di fatti penalmente rilevanti, ma si estende all'area della prevenzione dei reati; (iv) nella valutazione dell'opportunità della concessione della cittadinanza può assumere rilevanza anche il semplice sospetto.
3. – Per chiedere l’annullamento del citato provvedimento è dunque insorto il ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il -OMISSIS- e depositato il -OMISSIS- successivo.
4. – Il gravame è affidato alla seguente censura:
“ Eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione di legge e difetto di motivazione; violazione degli articoli 3 e 7 della legge n. 241 del 1990 in relazione all'art. 9 della legge n. 91/92; erronea valutazione dei fatti; irragionevolezza e abnormità del provvedimento. Violazione dell'art. 10 bis l. 241/90 ”.
Lamenta parte ricorrente, in ultima analisi, il vizio di motivazione da cui sarebbe affetto il gravato diniego che non reca alcuna indicazione in ordine ai fatti ostativi o ai sospetti emersi in sede istruttoria e sarebbe stato adottato senza considerare la, in tesi, irreprensibile condotta del ricorrente ed il grado del suo inserimento sociale.
5. – Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno, che ha depositato ampia documentazione sui fatti di causa.
Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, la Sezione ha disposto incombenti istruttori, ordinando al Ministero resistente il deposito della documentazione istruttoria sulla base della quale è stato emesso il provvedimento impugnato, con l’adozione delle cautele necessarie (stralci ed omissis); con successiva ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- la Sezione ha dato atto che “ la parte ricorrente ha preso visione della predetta documentazione e che non vi è necessità di disporre l’acquisizione di ulteriori atti dalla PA ” e, di conseguenza, ha disposto ai fini della calendarizzazione dell’udienza della vertenza.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione in esito all’udienza straordinaria del 23 gennaio 2026.
5. Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e che vada respinto.
Giova premettere che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione costituisce oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l’esplicarsi di un’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, come si desume dall'art. 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992, ai sensi del quale la cittadinanza ‘ può ’ essere concessa.
Ne deriva che, accertati i presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, l’Amministrazione è tenuta ad effettuare una valutazione discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e sulla sua possibilità di rispettare i doveri che incombono sugli appartenenti alla comunità nazionale, compresi quelli di solidarietà economica e sociale, operando altresì una verifica di conformità dell’interesse dell’istante ad ottenere la particolare capacità giuridica legata allo status di cittadino, con l’interesse pubblico all’accoglimento di un nuovo componente dello Stato-comunità.
Lo straniero, con il provvedimento di concessione della cittadinanza, è infatti inserito a pieno titolo nella collettività nazionale, acquisendo tutti i diritti e doveri che competono ai suoi membri. Tenuto conto che il conseguimento della cittadinanza italiana non costituisce un diritto soggettivo per il richiedente, l’inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l’Amministrazione ritenga che il cittadino straniero possegga ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza, ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr. in termini, tra le tante, Consiglio di Stato, sez. III, 29 settembre 2022 n. 8390 e 23 dicembre 2019, n. 8734).
In questo quadro, pertanto, l’Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile. Vengono dunque in rilievo tutti quegli aspetti che farebbero dello straniero un buon cittadino, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l'ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (Cons. Stato, Sez. III, 24 dicembre 2024, n. 10373).
La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.
Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo, ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una motivazione che appaia logica, coerente e ragionevole.
In proposito, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sez. III, 29 settembre 2022, n. 8390) ha costantemente chiarito che al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del Giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino.
6. Ciò posto, va altresì rammentato che l'art. 6, lettera c), della legge n. 91/1992 prevede che la cittadinanza possa essere preclusa anche per "comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica". La giurisprudenza ha costantemente affermato che la verifica della sussistenza di tali motivi non si riduce all'accertamento di fatti penalmente rilevanti, ma si estende all'area della prevenzione dei reati e, più in generale, della prevenzione di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale. In tale ambito, la posizione dell'Amministrazione risulta sostanzialmente vincolata alle risultanze dell'istruttoria esperita dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20 maggio 2021, n. 3896).
6.1. È stato altresì precisato che, al fine della prevenzione di pericoli per la sicurezza della Repubblica, nella valutazione dell'opportunità della concessione della cittadinanza può assumere rilevanza anche il semplice sospetto, purché fondato su elementi concreti acquisiti dagli organi di intelligence. Come ribadito dalla più recente giurisprudenza, l'ampia discrezionalità alla base del provvedimento di concessione della cittadinanza, irrevocabile una volta concessa, non rende irragionevole il diniego fondato sul sospetto di appartenenza ad organizzazioni eversive ovvero su di un pericolo per la sicurezza dello Stato, dal momento che lo stesso non potrebbe poi essere più espulso: non si tratta, infatti, di limitare diritti fondamentali della persona garantiti a livello costituzionale e comunitario, bensì della negazione di un beneficio la cui concessione è subordinata ad una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale (Cons. Stato, Sez. III, 20 maggio 2021, n. 3896).
7. Applicando le descritte coordinate ermeneutiche al caso di specie, il Collegio ritiene dunque che l’Amministrazione abbia legittimamente fondato il proprio giudizio sulla scorta degli elementi emersi nel corso dell’istruttoria e che non consentivano di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. A fronte degli importanti interessi della comunità nazionale coinvolti nel procedimento, l'interesse del cittadino di altro Stato a conseguire la cittadinanza italiana è inevitabilmente recessivo e sottoposto a severa verifica istruttoria, affidata non solo alle autorità locali di pubblica sicurezza, ma anche agli organismi specificamente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, i quali possono evidenziare criticità “ con modalità compatibili con la riservatezza (pure consentita perché dovuta a esigenze di sicurezza nazionale: si pensi alla tutela delle fonti di informazione) e dunque non soggette ai pieni canoni di trasparenza che debbono caratterizzare l'attività amministrativa ordinaria ” (da ultimo TAR Lazio n. 15026/2025).
7.1. Non coglie nel segno la difesa del ricorrente nel lamentare il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Deve premettersi che la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che, in presenza di informative con classifica di “riservato”, il richiamo ob relationem al contenuto delle stesse può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione. Sicché lo stesso obbligo di motivazione del diniego si presta ad essere adeguatamente calibrato in funzione della delicatezza degli interessi coinvolti, che potrebbero ricevere pregiudizio già per effetto di un indiscriminato ed incontrollato palesamento dei fatti accertati dall'Amministrazione: sì da legittimare un assolvimento “ attenuato ” dell'obbligo esplicativo delle ragioni del provvedimento quando una più ampia disclosure potrebbe costituire un attentato alla segretezza connaturata allo svolgimento di investigazioni particolarmente penetranti (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 24 marzo 2023, n. 2992; Id., 29 marzo 2019, n. 2102).
L'esercizio dei diritti di difesa e la garanzia di un processo equo possono essere adeguatamente soddisfatti dall'ostensione in giudizio della documentazione riservata, ferme le cautele e le garanzie previste per la tutela dei contenuti classificati (cfr. TAR Lazio, n. 23132/2025).
7.2. Nel caso di specie, a seguito dell'ordinanza istruttoria disposta da questa Sezione, è stata acquisita agli atti del giudizio la documentazione riservata posta a fondamento del diniego impugnato. La parte ricorrente ha avuto accesso a tale documentazione e ha potuto esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e della parità delle armi processuale.
7.3. Dall'esame della documentazione acquisita emergono sul conto del richiedente elementi che non consentono di escludere pericoli per la sicurezza della Repubblica.
In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, tali elementi, provenienti da fonti istituzionalmente qualificate e affidabili, integrano pienamente i presupposti del diniego ai sensi dell'art. 6, lettera c), della legge n. 91/1992.
Come affermato dalla giurisprudenza in fattispecie analoghe, “ a seguito dell'istruttoria sono emersi elementi esplicativi sulla base dei quali, ragionevolmente, è stata negata la cittadinanza italiana per motivi di pubblica sicurezza, essendo emersi contatti con soggetti controindicati riconducibili al terrorismo islamico; nella relazione del Ministero, si pone l'accento sulla delicatezza della problematica, potendo sussistere ripercussioni nei rapporti internazionali a causa di atti commessi da un cittadino italiano nei confronti di Paesi terzi, e conseguente esigenza di utilizzare parametri rigorosi nell'accertamento della pericolosità del richiedente la cittadinanza ” (Cons. Stato, Sez. III, 20 maggio 2021, n. 3896).
7.4. È appena il caso di osservare che la rilevanza ostativa di tali elementi non richiede l'accertamento di responsabilità penali, né la sussistenza di provvedimenti restrittivi adottati dall'autorità di pubblica sicurezza, essendo sufficiente – nella logica preventiva che connota la materia – la mera esistenza di sospetti fondati su elementi concreti. Trattandosi dell'esercizio di valutazioni di matrice squisitamente discrezionale, ai fini del cui compimento viene in rilievo l'interesse superiore dell'ordinamento a non attribuire lo status di cittadino a chi non offra piene garanzie di rispettare i valori fondamentali sui quali si fonda la comunità statuale, anche elementi meramente indiziari sono idonei a legittimare una conclusione di incompatibilità del riconoscimento con il superiore interesse alla sicurezza dello Stato.
7.5. Non giova, infine, invocare il radicamento nel tessuto sociale italiano e l'assenza di provvedimenti dell'autorità penale o di pubblica sicurezza a carico del ricorrente, atteso che l'interesse del cittadino di altro Stato a conseguire la cittadinanza italiana è sottoposto a severa verifica istruttoria affidata “ non solo alle autorità locali di pubblica sicurezza (il Prefetto e il Questore), ma anche agli organismi specificamente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato ” (cfr. TAR Lazio n. 23452/2025), i quali nel caso di specie hanno evidenziato criticità alle quali è stato legittimamente ancorato il diniego impugnato.
Sia consentito richiamare, infine, il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ gli accertamenti riservati non sono stati posti a base di misure limitative della libertà o di altri diritti costituzionalmente garantiti, ma hanno dato luogo alla formulazione di una valutazione riferibile al potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini ” (Cons. Stato, Sez. VI, nn. 1173/09 e 7637/09).
8. Per le ragioni esposte in conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
9. Sussistono giuste ragioni, in considerazione della mancanza di difese scritte da parte della resistente Amministrazione e delle peculiarità della materia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD AV, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
Antonino Scianna, Primo Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | RD AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.